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Glossario della conformità UE

Definizioni brevi e citabili dei termini del diritto dell’UE in materia di conformità dei prodotti, elaborate a partire dai testi ufficiali pubblicati su EUR-Lex. Ogni termine rinvia alla normativa di riferimento, ai termini correlati e alle fonti, e indica la data dell’ultima revisione.

40 termini

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A

  • Asserzione ambientale / direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori (greenwashing)

    Un’asserzione ambientale è qualsiasi messaggio o dichiarazione non obbligatori che affermano o suggeriscono che un prodotto, un marchio o un professionista ha un impatto ambientale positivo o nullo, è meno dannoso di altri o ha migliorato il proprio impatto nel tempo; la direttiva (UE) 2024/825 impone agli Stati membri di vietare le versioni generiche e non comprovate di tali asserzioni; le norme nazionali di recepimento si applicano dal 27 settembre 2026.

  • Atto delegato (nel contesto dell’ESPR)

    Un atto delegato è un atto non legislativo di applicazione generale che la Commissione adotta in forza di un potere delegato da un atto legislativo per integrare o modificare elementi non essenziali di quest’ultimo; nell’ambito dell’ESPR gli atti delegati sono gli strumenti che fissano i requisiti effettivi di progettazione ecocompatibile e di passaporto digitale del prodotto per ciascun gruppo di prodotti.

D

  • Dichiarazione di conformità

    La dichiarazione di conformità UE è il documento con cui il fabbricante attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti della normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile; redigendola, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

  • Dichiarazione di dovuta diligenza (EUDR)

    La dichiarazione di dovuta diligenza è la dichiarazione elettronica che un operatore deve presentare tramite il sistema di informazione dell’UE, dal 30 dicembre 2026, prima di immettere sul mercato o di esportare i prodotti interessati; contiene le informazioni dell’allegato II e conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile.

  • Direttiva bassa tensione (LVD)

    La direttiva bassa tensione 2014/35/UE riguarda il materiale elettrico con una tensione nominale compresa tra 50 e 1.000 V in corrente alternata o tra 75 e 1.500 V in corrente continua e prescrive che non metta in pericolo persone, animali domestici o beni se correttamente installato e utilizzato; il fabbricante dichiara la conformità senza l’intervento di un organismo notificato.

  • Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (2024)

    La direttiva (UE) 2024/2853 stabilisce norme comuni sulla responsabilità oggettiva degli operatori economici per i danni causati a persone fisiche da prodotti difettosi, software compreso; sostituisce la direttiva 85/374/CEE per i prodotti immessi sul mercato a partire dal 9 dicembre 2026.

  • Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)

    La direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE stabilisce il quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio, ossia dei prodotti che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio, con requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza, compatibilità elettromagnetica, uso efficiente dello spettro radio e, per categorie specifiche, tutela della vita privata e caricabatterie comuni.

  • Distributore

    Il distributore è qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercato; deve agire con la dovuta diligenza e verificare le marcature, i documenti e i recapiti prescritti prima di fornire un prodotto.

F

  • Fabbricante

    Il fabbricante è qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; su di esso ricade la responsabilità primaria della conformità e della sicurezza del prodotto.

  • Fascicolo tecnico (documentazione tecnica)

    La documentazione tecnica è il fascicolo che il fabbricante deve redigere prima di immettere un prodotto sul mercato, contenente le informazioni che dimostrano la conformità del prodotto ai requisiti applicabili; deve essere conservata e messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.

  • Fornitore di servizi di logistica

    Il fornitore di servizi di logistica è qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel quadro di un’attività commerciale, almeno due dei servizi di immagazzinamento, imballaggio, apposizione di indirizzi e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti, esclusi i servizi postali, di consegna di pacchi e di trasporto merci; è un operatore economico con obblighi propri.

I

  • Importatore

    Un importatore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’UE che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo; può farlo solo dopo aver verificato che il fabbricante abbia adempiuto i propri obblighi e deve apporre sul prodotto il proprio nome e il proprio indirizzo.

M

  • Marcatura CE

    La marcatura CE è il marchio con cui il fabbricante dichiara che un prodotto è conforme a tutti i requisiti applicabili della normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione; può apporla soltanto il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.

  • Mercato online (GPSR)

    Il fornitore di un mercato online è il prestatore di un servizio intermediario che utilizza un’interfaccia online tramite la quale i consumatori possono concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti; ai sensi del GPSR è soggetto a obblighi propri in materia di sicurezza dei prodotti.

N

  • Norma armonizzata

    Una norma armonizzata è una norma europea adottata dal CEN, dal CENELEC o dall’ETSI sulla base di una richiesta della Commissione per l’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione; una volta pubblicato il suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il suo impiego dà una presunzione di conformità ai requisiti che essa copre.

O

  • Operatore economico

    Per operatore economico si intende il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta a obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato ai sensi della normativa dell’Unione applicabile.

  • Organismo notificato

    Un organismo notificato è un organismo di valutazione della conformità che uno Stato membro ha designato e notificato alla Commissione per svolgere compiti di valutazione della conformità da parte di terzi ai sensi di una specifica normativa di armonizzazione dell’Unione; deve essere indipendente, imparziale e tecnicamente competente.

P

  • Passaporto della batteria

    Il passaporto della batteria è la registrazione elettronica che ogni batteria per mezzi di trasporto leggeri (LMT), ogni batteria industriale di capacità superiore a 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato deve avere a decorrere dal 18 febbraio 2027, accessibile tramite un codice QR e contenente le informazioni sul modello e sulla singola batteria elencate nell’allegato XIII del regolamento sulle batterie.

  • Passaporto digitale del prodotto (DPP)

    Il passaporto digitale del prodotto è un insieme di dati specifici di un prodotto, comprendente le informazioni indicate nell’atto delegato applicabile adottato ai sensi dell’ESPR, accessibile per via elettronica mediante un vettore di dati, come un codice QR, collegato a un identificativo univoco del prodotto.

  • Persona responsabile (GPSR art. 16 / MSR art. 4)

    La persona responsabile è l’operatore economico stabilito nell’UE che deve esistere prima che un prodotto possa essere immesso sul mercato dell’Unione: un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato con mandato o, in mancanza di questi, un fornitore di servizi di logistica, il cui nome e i cui dati di contatto figurano sul prodotto.

R

  • Rappresentante autorizzato

    Il rappresentante autorizzato è una persona fisica o giuridica stabilita nell’UE che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a compiti specifici ai sensi della normativa UE applicabile; il mandato non può trasferire l’obbligo di progettare e fabbricare un prodotto conforme.

  • REACH

    Il REACH è il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche: esso impone di registrare le sostanze prima che siano fabbricate o immesse sul mercato dell’UE e limita, o subordina ad autorizzazione, quelle che destano maggiore preoccupazione, anche negli articoli.

  • Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)

    Il regolamento (UE) 2025/40 stabilisce requisiti per l’intero ciclo di vita degli imballaggi in materia di sostenibilità ambientale ed etichettatura, insieme a disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore, sulla prevenzione dei rifiuti di imballaggio, sul riutilizzo e sul riciclaggio; si applica dal 12 agosto 2026 e sostituisce la direttiva 94/62/CE.

  • Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR)

    Il regolamento (UE) 2024/1781 istituisce un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile che quasi ogni prodotto fisico deve soddisfare per essere immesso sul mercato dell’Unione, introduce il passaporto digitale del prodotto e vieta la distruzione di determinati prodotti di consumo invenduti; il 18 luglio 2024 ha sostituito la direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

  • Regolamento sulla sicurezza dei giocattoli (2025)

    Il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli stabilisce le norme di sicurezza per i prodotti progettati o destinati, in via esclusiva o meno, a essere utilizzati per il gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, sostituendo la direttiva 2009/48/CE; si applica dal 1° agosto 2030 e introduce un passaporto digitale del prodotto per ogni giocattolo.

  • Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR)

    Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti impone agli operatori economici di immettere o mettere a disposizione sul mercato soltanto prodotti di consumo sicuri e stabilisce obblighi per fabbricanti, importatori, distributori, persone responsabili e fornitori di mercati online; si applica dal 13 dicembre 2024.

  • Regolamento sulla vigilanza del mercato (UE) 2019/1020

    Il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti stabilisce le norme, i poteri e il quadro di cooperazione per la vigilanza del mercato dei prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, i controlli sui prodotti che entrano nell’UE e l’obbligo di un operatore economico responsabile nell’Unione.

  • Regolamento sulle batterie (BattR)

    Il regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce i requisiti di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per l’immissione delle batterie sul mercato dell’UE, gli obblighi di dovere di diligenza in relazione alle batterie e le norme sulla responsabilità estesa del produttore e sulla raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie; si applica per fasi a decorrere dal 18 febbraio 2024.

  • Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)

    Il regolamento (UE) 2023/1115 vieta di immettere sul mercato dell’Unione, mettere a disposizione o esportare bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, nonché i prodotti che ne derivano, a meno che siano a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza; si applica dal 30 dicembre 2026.

  • Responsabilità estesa del produttore (EPR)

    La responsabilità estesa del produttore è il principio, definito nella direttiva quadro sui rifiuti, in base al quale i produttori di prodotti si assumono la responsabilità finanziaria, o finanziaria e organizzativa, della gestione della fase di rifiuto del ciclo di vita dei propri prodotti, attuata mediante regimi nazionali per imballaggi, batterie e apparecchiature elettriche.

  • Richiamo

    Il richiamo è qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un prodotto già messo a disposizione dell’utilizzatore finale o del consumatore; ai sensi del GPSR, l’operatore economico responsabile deve offrire ai consumatori un rimedio efficace, gratuito e tempestivo e pubblicare un avviso di richiamo.

  • Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

    I RAEE sono apparecchiature elettriche o elettroniche divenute rifiuti, compresi i loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo; la direttiva 2012/19/UE ne impone la raccolta differenziata e il trattamento adeguato e rende i produttori responsabili del finanziamento e della registrazione in ciascuno Stato membro in cui vendono.

  • Rischio grave

    Il rischio grave è un rischio che, sulla base di una valutazione del rischio e tenendo conto dell’uso normale e prevedibile del prodotto, è considerato tale da richiedere un intervento rapido delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti del rischio non sono immediati.

  • Ritiro

    Il ritiro è qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto presente nella catena di fornitura; a differenza del richiamo, riguarda prodotti che non hanno ancora raggiunto l’utilizzatore finale.

  • RoHS

    La RoHS è la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; vieta l’immissione sul mercato di AEE contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB, PBDE e quattro ftalati oltre i limiti di concentrazione stabiliti, fatte salve le esenzioni elencate.

S

  • Safety Business Gateway

    Il Safety Business Gateway è il portale web gestito dalla Commissione attraverso il quale gli operatori economici e i mercati online notificano alle autorità di vigilanza del mercato i prodotti pericolosi, gli incidenti causati dai prodotti e le misure correttive, come richiesto dal regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti.

  • Safety Gate (già RAPEX)

    Safety Gate è il sistema di allerta rapida dell’UE attraverso il quale gli Stati membri notificano alla Commissione e tra loro le misure correttive adottate nei confronti di prodotti non alimentari pericolosi, nonché il portale pubblico che pubblica tali allerte; prosegue il sistema RAPEX istituito dalla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

  • Sostanza estremamente preoccupante (SVHC)

    Una sostanza estremamente preoccupante è una sostanza che soddisfa i criteri dell’articolo 57 del regolamento REACH (cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione, persistente, bioaccumulabile e tossica, molto persistente e molto bioaccumulabile, oppure che suscita un livello di preoccupazione equivalente), identificata ai sensi dell’articolo 59 e inserita nell’elenco delle sostanze candidate.

V

  • Valutazione della conformità

    La valutazione della conformità è il procedimento volto a dimostrare il rispetto di requisiti specificati relativi a un prodotto, processo, servizio, sistema, persona o organismo; per i prodotti è svolta dal fabbricante, con l’intervento di un organismo notificato quando la normativa richiede il coinvolgimento di una terza parte.

  • Vigilanza del mercato

    La vigilanza del mercato comprende le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alla normativa dell’Unione applicabile e per tutelare gli interessi pubblici da essa protetti, come la salute, la sicurezza, la protezione dei consumatori e l’ambiente.

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Conphora (2026). Glossario della conformità UE. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/ricerca/glossario/
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