La direttiva 2011/65/UE, la direttiva RoHS di rifusione, stabilisce le norme sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per tutelare la salute umana e l’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE (articolo 1). Si applica alle AEE rientranti nelle undici categorie dell’allegato I, dai grandi e piccoli elettrodomestici alle apparecchiature informatiche e per il consumo, dall’illuminazione agli utensili, fino ai giocattoli, ai dispositivi medici, agli strumenti di monitoraggio e ai distributori automatici e, da quando il campo di applicazione aperto è pienamente operativo, a qualsiasi altra AEE non contemplata altrove, fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 2.
L’articolo 4 contiene la regola fondamentale: le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio, non devono contenere le sostanze elencate nell’allegato II oltre i valori massimi di concentrazione in peso nei materiali omogenei, pari allo 0,1 % per piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE) e per gli ftalati DEHP, BBP, DBP e DIBP, e allo 0,01 % per il cadmio. Gli allegati III e IV elencano esenzioni a durata limitata per applicazioni specifiche, come il mercurio in talune lampade o il piombo in determinate leghe e saldature, che la Commissione rinnova o revoca con atto delegato.
La RoHS segue il nuovo quadro legislativo. Ai sensi dell’articolo 7, i fabbricanti devono progettare e fabbricare le AEE conformemente all’articolo 4, redigere la documentazione tecnica ed eseguire il controllo di fabbricazione interno (modulo A della decisione n. 768/2008/CE), redigere una dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE; gli importatori e i distributori hanno i consueti obblighi di verifica. La dichiarazione di conformità deve quindi riguardare la RoHS oltre alla direttiva Bassa tensione o alla direttiva sulle apparecchiature radio, e il fascicolo tecnico deve dimostrare come è stata accertata la conformità all’allegato II, in genere mediante dichiarazioni dei fornitori e prove sui materiali.