L’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente a un atto legislativo di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di applicazione generale che integrano o modificano elementi non essenziali dell’atto stesso. L’atto legislativo deve definire gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega, e il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocarla o sollevare obiezioni a un singolo atto entro un termine prestabilito.
Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili si fonda su questo meccanismo. Il regolamento stesso non contiene requisiti per alcun prodotto: l’articolo 4 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che fissano i requisiti di progettazione ecocompatibile per ciascun gruppo di prodotti, e ogni atto deve precisare la procedura di valutazione della conformità, il contenuto del passaporto digitale del prodotto e, ove necessario, ulteriori obblighi in materia di documentazione e di informazioni sulla catena di fornitura. L’articolo 4, paragrafo 4, prevede che la data di applicazione di un atto delegato non sia di norma anteriore a 18 mesi dalla sua entrata in vigore, affinché i fabbricanti dispongano del tempo necessario per adeguarsi. L’articolo 18 impone alla Commissione di stabilire le priorità tra i prodotti in base al loro potenziale contributo agli obiettivi climatici, ambientali ed energetici e di pubblicare un piano di lavoro; il primo piano è stato adottato nell’aprile 2025. L’articolo 72 ne fissa le condizioni: il potere è conferito per cinque anni a decorrere dal 18 luglio 2024, tacitamente rinnovabili, vengono consultati gli esperti degli Stati membri e un atto entra in vigore solo se né il Parlamento né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi.
Per un’impresa ciò significa monitorare due livelli normativi: il regolamento quadro e l’atto delegato relativo al proprio gruppo di prodotti, in cui si trovano i requisiti misurabili, i metodi di prova, i dati del passaporto e le date. La direttiva RoHS, il regolamento sulle batterie e il regolamento sugli imballaggi ricorrono agli atti delegati allo stesso modo per aggiornare gli allegati e i dettagli tecnici.