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Responsabilità estesa del produttore (EPR)

La responsabilità estesa del produttore è il principio, definito nella direttiva quadro sui rifiuti, in base al quale i produttori di prodotti si assumono la responsabilità finanziaria, o finanziaria e organizzativa, della gestione della fase di rifiuto del ciclo di vita dei propri prodotti, attuata mediante regimi nazionali per imballaggi, batterie e apparecchiature elettriche.

Revisionato il 10 settembre 2026 da Conphora compliance team · Non costituisce consulenza legale.

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Approfondimento

La direttiva quadro sui rifiuti definisce un regime di responsabilità estesa del produttore come un insieme di misure adottate dagli Stati membri per garantire che i produttori di prodotti si assumano la responsabilità finanziaria, o finanziaria e organizzativa, della gestione della fase di rifiuto del ciclo di vita di un prodotto (articolo 3, punto 21). L’articolo 8 consente agli Stati membri di imporre tale responsabilità a chiunque sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti a titolo professionale, compresi la presa in carico dei prodotti e dei rifiuti restituiti e il finanziamento della loro gestione, mentre l’articolo 8 bis stabilisce requisiti minimi generali per i regimi: ruoli chiaramente definiti, obiettivi di gestione dei rifiuti, comunicazione dei dati e contributi finanziari che coprano i costi della raccolta differenziata, del trasporto e del trattamento e che siano, ove possibile, modulati in funzione della durabilità, della riparabilità, della riutilizzabilità e della riciclabilità.

La normativa di settore rende vincolante il principio. Ai sensi del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio i produttori sono soggetti alla responsabilità estesa per gli imballaggi che mettono a disposizione per la prima volta in uno Stato membro (articolo 45); ai sensi del regolamento sulle batterie per le batterie (articolo 56); e ai sensi della direttiva RAEE i produttori finanziano la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e devono registrarsi in ogni Stato membro in cui vendono (articoli 12 e 16). In ogni caso la nozione di «produttore» è definita per singolo Stato membro e comprende il fabbricante, l’importatore, il titolare del marchio e i venditori a distanza di altri paesi; pertanto un’impresa che vende in Italia è produttore in Italia, che vi sia stabilita o meno.

Nella pratica ciò significa iscriversi al registro nazionale dei produttori, dichiarare i quantitativi immessi sul mercato, versare i contributi, di norma tramite un’organizzazione per la responsabilità del produttore, e, per i venditori stabiliti all’estero, nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro interessato, come richiedono i regolamenti sulle batterie e sugli imballaggi.

Fonti

  1. Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti), testo consolidato, art. 3, punto 21, art. 8 e art. 8 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20251016
  2. Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, art. 45 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0040
  3. Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, testo consolidato, art. 56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1542-20260813
  4. Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), testo consolidato, art. 12 e art. 16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02012L0019-20240408
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Conphora (2026). Responsabilità estesa del produttore (EPR). Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/ricerca/glossario/extended-producer-responsibility/
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