Il regolamento (UE) 2023/1115 riguarda le sette materie prime maggiormente associate alla deforestazione (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno) e i prodotti elencati nel suo allegato I che le contengono, sono stati nutriti con esse o sono stati fabbricati utilizzandole, dal cuoio e dal cioccolato fino ai pneumatici e ai mobili in legno. L’articolo 3 vieta di immettere tali prodotti sul mercato, di metterli a disposizione o di esportarli, a meno che siano soddisfatte tre condizioni: devono essere a deforestazione zero, cioè prodotti su terreni non oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e, nel caso del legno, raccolti senza indurre degrado forestale dopo tale data; devono essere stati prodotti conformemente alla normativa pertinente del paese di produzione; e devono essere coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o, per gli operatori primari di micro e piccole dimensioni, da una dichiarazione semplificata.
Gli obblighi ricadono sugli operatori, cioè le persone che per prime immettono sul mercato o esportano i prodotti rilevanti, e sui commercianti a valle nella catena, con un regime più leggero per gli operatori a valle introdotto dal regolamento (UE) 2025/2650. L’articolo 8 descrive la dovuta diligenza in tre fasi: raccogliere le informazioni, i dati e i documenti elencati all’articolo 9, compresa la geolocalizzazione di ogni appezzamento di terreno in cui è stata prodotta la materia prima; valutare il rischio di non conformità; e attenuarlo fino a quando il rischio non sia trascurabile. Solo a quel punto l’operatore può presentare la propria dichiarazione di dovuta diligenza tramite il sistema di informazione della Commissione.
Il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023, ma la sua applicazione è stata rinviata due volte. Dopo i regolamenti (UE) 2024/3234 e 2025/2650 gli obblighi principali si applicano dal 30 dicembre 2026 e, per gli operatori che sono persone fisiche o micro e piccole imprese stabilite entro il 31 dicembre 2024, dal 30 giugno 2027, fatta eccezione per i prodotti già coperti dal regolamento UE sul legno. L’applicazione è affidata alle autorità competenti designate da ciascuno Stato membro.