La direttiva (UE) 2024/2853 stabilisce norme comuni sulla responsabilità degli operatori economici per i danni subiti da persone fisiche e causati da prodotti difettosi, nonché sul risarcimento di tali danni (articolo 1). La responsabilità è oggettiva: il danneggiato deve provare il difetto, il danno e il nesso di causalità, ma non la colpa (articolo 10). Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che una persona ha diritto ad aspettarsi o che è richiesta dal diritto dell’Unione o nazionale (articolo 7); il difetto è presunto, tra l’altro, quando il prodotto non è conforme ai requisiti obbligatori di sicurezza dei prodotti volti a proteggere dal rischio del danno verificatosi, oppure quando il convenuto non divulga le prove pertinenti.
Le definizioni sono più ampie di quelle della direttiva del 1985. Per prodotto si intende ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile, compresi l’energia elettrica, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software (articolo 4). L’articolo 8 indica chi risponde: il fabbricante del prodotto o di un componente difettoso; se il fabbricante è stabilito al di fuori dell’Unione, l’importatore, il rappresentante autorizzato e, in mancanza di entrambi, il fornitore di servizi di logistica; chiunque modifichi sostanzialmente un prodotto; nonché ogni distributore, e le piattaforme online che agiscono come distributori, che non individui entro un mese un operatore economico stabilito nell’UE o il proprio fornitore.
La direttiva è entrata in vigore l’8 dicembre 2024. Gli Stati membri devono recepirla entro il 9 dicembre 2026 ed essa si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio a decorrere da tale data (articoli 2, 21 e 22; articolo 2, paragrafo 1, come rettificato nel 2026). Per fabbricanti e importatori il legame con l’attività di conformità è diretto: l’inosservanza della normativa sulla sicurezza dei prodotti fa ora sorgere una presunzione di difetto, e la documentazione tecnica costituisce la prova di cui un giudice può ordinare l’esibizione.