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Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)

Il regolamento (UE) 2025/40 stabilisce requisiti per l’intero ciclo di vita degli imballaggi in materia di sostenibilità ambientale ed etichettatura, insieme a disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore, sulla prevenzione dei rifiuti di imballaggio, sul riutilizzo e sul riciclaggio; si applica dal 12 agosto 2026 e sostituisce la direttiva 94/62/CE.

Revisionato il 22 settembre 2026 da Conphora compliance team · Non costituisce consulenza legale.

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Approfondimento

Il regolamento (UE) 2025/40 sostituisce la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con disposizioni direttamente applicabili. L’articolo 1 ne descrive il contenuto: requisiti per l’intero ciclo di vita degli imballaggi in materia di sostenibilità ambientale ed etichettatura, quale condizione per l’immissione sul mercato, nonché requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore, alla prevenzione dei rifiuti di imballaggio, compresa la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo o il ricarico, e alla raccolta e al trattamento dei rifiuti di imballaggio, compreso il riciclaggio. L’imballaggio è definito in senso ampio all’articolo 3 come qualsiasi prodotto, indipendentemente dal materiale, destinato a contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare prodotti a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale.

Il capo II stabilisce i requisiti di sostenibilità: restrizioni sulle sostanze preoccupanti, la regola dell’articolo 6 secondo cui tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili, che si applica dal 1° gennaio 2030 una volta che la Commissione abbia adottato con atto delegato i criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazione, contenuto minimo di riciclato per gli imballaggi di plastica, disposizioni sulla compostabilità e minimizzazione degli imballaggi. Il capo III aggiunge l’etichettatura: dal 12 agosto 2028 gli imballaggi devono recare un’etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali, per aiutare i consumatori nella raccolta differenziata (articolo 12). Il capo V fissa obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica, mentre il capo VIII disciplina la responsabilità estesa del produttore (articolo 45) e il registro dei produttori che ogni Stato membro deve tenere (articolo 44). I fabbricanti, gli importatori e i distributori di imballaggi sono operatori economici con obblighi propri, e il capo VII prevede una procedura di valutazione della conformità e una dichiarazione di conformità UE per gli imballaggi.

Il regolamento è stato pubblicato il 22 gennaio 2025, è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026, data in cui la direttiva 94/62/CE è abrogata (articolo 71). Per un’impresa che immette sul mercato prodotti imballati, le prime misure consistono nell’individuare la propria qualifica di produttore ai sensi dell’articolo 3, punto 15, nel registrarsi in ciascuno Stato membro in cui riveste tale qualifica e nel preparare il proprio portafoglio di imballaggi ai requisiti di riciclabilità ed etichettatura.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0040
  2. Commissione europea, Rifiuti di imballaggio https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en
Cita questa pagina
Conphora (2026). Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/ricerca/glossario/packaging-and-packaging-waste-regulation/
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