Il regolamento (UE) 2019/1020 stabilisce il quadro comune per la vigilanza del mercato dei prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione, cioè gli atti elencati nel suo allegato I, dai giocattoli alle apparecchiature elettriche, dai macchinari ai dispositivi di protezione individuale fino alla progettazione ecocompatibile. Il suo obiettivo dichiarato (articolo 1) è garantire che sul mercato dell’Unione siano messi a disposizione solo prodotti conformi, che soddisfano requisiti che offrono un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza, dei consumatori e dell’ambiente. Ha sostituito i capi sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008, che continua a disciplinare l’accreditamento e la marcatura CE, e si applica dal 16 luglio 2021 (articolo 44).
Il capo II riguarda gli operatori economici. L’articolo 4 prevede che per determinati prodotti vi sia un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile della documentazione di conformità e della cooperazione con le autorità, mentre l’articolo 7 obbliga tutti gli operatori economici, e i prestatori di servizi della società dell’informazione, a cooperare alle azioni volte a eliminare o attenuare i rischi. I capi da IV a VI disciplinano le autorità: designazione delle autorità di vigilanza del mercato e di un unico ufficio di collegamento per Stato membro (articolo 10), controlli basati sul rischio (articolo 11), un insieme minimo di poteri di indagine e di esecuzione (articolo 14), misure correttive (articolo 16), trattamento dei prodotti che presentano un rischio grave e loro notifica tramite il sistema di allarme rapido (articoli 19 e 20) e assistenza reciproca tra Stati membri. Il capo VII attribuisce alle autorità doganali e alle autorità designate i poteri per controllare i prodotti che entrano nel mercato dell’Unione (articoli da 25 a 28).
Per i fabbricanti e gli importatori, il regolamento spiega perché sul prodotto debba figurare un indirizzo nell’UE, perché il fascicolo tecnico debba essere disponibile su richiesta e perché la decisione di un’autorità nazionale possa estendersi a tutta l’Unione.