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Regolamento sulla vigilanza del mercato (UE) 2019/1020

Il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti stabilisce le norme, i poteri e il quadro di cooperazione per la vigilanza del mercato dei prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, i controlli sui prodotti che entrano nell’UE e l’obbligo di un operatore economico responsabile nell’Unione.

Revisionato il 10 settembre 2026 da Conphora compliance team · Non costituisce consulenza legale.

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Approfondimento

Il regolamento (UE) 2019/1020 stabilisce il quadro comune per la vigilanza del mercato dei prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione, cioè gli atti elencati nel suo allegato I, dai giocattoli alle apparecchiature elettriche, dai macchinari ai dispositivi di protezione individuale fino alla progettazione ecocompatibile. Il suo obiettivo dichiarato (articolo 1) è garantire che sul mercato dell’Unione siano messi a disposizione solo prodotti conformi, che soddisfano requisiti che offrono un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza, dei consumatori e dell’ambiente. Ha sostituito i capi sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008, che continua a disciplinare l’accreditamento e la marcatura CE, e si applica dal 16 luglio 2021 (articolo 44).

Il capo II riguarda gli operatori economici. L’articolo 4 prevede che per determinati prodotti vi sia un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile della documentazione di conformità e della cooperazione con le autorità, mentre l’articolo 7 obbliga tutti gli operatori economici, e i prestatori di servizi della società dell’informazione, a cooperare alle azioni volte a eliminare o attenuare i rischi. I capi da IV a VI disciplinano le autorità: designazione delle autorità di vigilanza del mercato e di un unico ufficio di collegamento per Stato membro (articolo 10), controlli basati sul rischio (articolo 11), un insieme minimo di poteri di indagine e di esecuzione (articolo 14), misure correttive (articolo 16), trattamento dei prodotti che presentano un rischio grave e loro notifica tramite il sistema di allarme rapido (articoli 19 e 20) e assistenza reciproca tra Stati membri. Il capo VII attribuisce alle autorità doganali e alle autorità designate i poteri per controllare i prodotti che entrano nel mercato dell’Unione (articoli da 25 a 28).

Per i fabbricanti e gli importatori, il regolamento spiega perché sul prodotto debba figurare un indirizzo nell’UE, perché il fascicolo tecnico debba essere disponibile su richiesta e perché la decisione di un’autorità nazionale possa estendersi a tutta l’Unione.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, testo consolidato https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20260812
  2. Regolamento (CE) n. 765/2008, testo consolidato (disposizioni su accreditamento e marcatura CE che restano in vigore dopo il regolamento (UE) 2019/1020) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008R0765-20210716
Cita questa pagina
Conphora (2026). Regolamento sulla vigilanza del mercato (UE) 2019/1020. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/ricerca/glossario/market-surveillance-regulation/
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