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Ritiro

Il ritiro è qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto presente nella catena di fornitura; a differenza del richiamo, riguarda prodotti che non hanno ancora raggiunto l’utilizzatore finale.

Revisionato il 10 settembre 2026 da Conphora compliance team · Non costituisce consulenza legale.

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Approfondimento

Il regolamento (UE) 2019/1020, il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti e la decisione n. 768/2008/CE definiscono tutti il ritiro come qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto presente nella catena di fornitura. È il complemento del richiamo, che riguarda i prodotti già messi a disposizione dell’utilizzatore finale o del consumatore. In pratica il ritiro significa sospendere le vendite, bloccare le scorte in magazzino, presso l’importatore e presso i distributori, e rimuovere il prodotto dalle inserzioni online, mentre i prodotti già venduti restano ai rispettivi proprietari.

Il ritiro è una delle misure correttive che gli operatori economici devono valutare di propria iniziativa. L’articolo R2, paragrafo 8, della decisione n. 768/2008 e le disposizioni corrispondenti di ciascun atto di prodotto impongono al fabbricante che abbia motivo di ritenere che un prodotto da lui immesso sul mercato non sia conforme di adottare le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi; importatori e distributori hanno obblighi analoghi. Ai sensi del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti lo stesso vale per un prodotto pericoloso (articoli 9, paragrafo 8, 11, paragrafo 8, e 12, paragrafo 4), e le autorità devono essere informate tramite il Safety Business Gateway.

Per le autorità di vigilanza del mercato il ritiro compare all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sulla vigilanza del mercato come una delle azioni correttive che possono imporre, accanto al divieto di messa a disposizione del prodotto, al richiamo, alla distruzione e alle avvertenze. Per i prodotti che presentano un rischio grave, l’articolo 19, paragrafo 1, le obbliga a garantire il ritiro o il richiamo quando non esiste alcun altro mezzo efficace e a notificare la misura tramite il sistema di allarme rapido. La scelta tra ritiro e richiamo dipende dalla valutazione del rischio: una non conformità formale può giustificare il solo ritiro, mentre un rischio grave per i consumatori richiede di norma entrambi.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2019/1020, testo consolidato, art. 3, punti 22 e 23, art. 16, paragrafo 3, e art. 19, paragrafo 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20260812
  2. Regolamento (UE) 2023/988, testo consolidato, art. 3, punti 25 e 26, art. 9, paragrafo 8, art. 11, paragrafo 8, e art. 12, paragrafo 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529
  3. Decisione n. 768/2008/CE, allegato I, art. R1 e art. R2, paragrafo 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0768
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Conphora (2026). Ritiro. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/ricerca/glossario/withdrawal/
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