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Mercato online (GPSR)

Il fornitore di un mercato online è il prestatore di un servizio intermediario che utilizza un’interfaccia online tramite la quale i consumatori possono concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti; ai sensi del GPSR è soggetto a obblighi propri in materia di sicurezza dei prodotti.

Revisionato il 10 settembre 2026 da Conphora compliance team · Non costituisce consulenza legale.

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Approfondimento

Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti definisce all’articolo 3, punto 14, il fornitore di un mercato online come il prestatore di un servizio intermediario che utilizza un’interfaccia online attraverso la quale i consumatori possono concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti. I mercati online non sono operatori economici in quanto tali, ma l’articolo 22 impone loro una serie di obblighi che si innestano sul regolamento sui servizi digitali (regolamento (UE) 2022/2065).

Un mercato online deve designare un punto di contatto unico per le autorità di vigilanza del mercato e uno per i consumatori, registrarsi nel portale Safety Gate e disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti. Deve dare seguito agli ordini di un’autorità di vigilanza del mercato di rimuovere i contenuti relativi all’offerta di un prodotto pericoloso, di disabilitarne l’accesso o di visualizzare un’avvertenza, entro due giorni lavorativi, ed elaborare le segnalazioni in materia di sicurezza dei prodotti entro tre giorni lavorativi. La sua interfaccia online deve consentire agli operatori commerciali di indicare, per ciascun prodotto, il nome e i recapiti del fabbricante, della persona responsabile nell’UE qualora il fabbricante sia stabilito al di fuori dell’Unione, l’identificazione del prodotto, compresa un’immagine, e le eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza nella lingua prescritta. Deve inoltre sospendere gli operatori commerciali che offrono con frequenza prodotti non conformi, tenere conto delle notifiche Safety Gate nell’individuare le offerte pericolose e, in caso di richiamo o di avviso di sicurezza, informare tutti i consumatori interessati che hanno acquistato il prodotto tramite il mercato online, pubblicare le informazioni sul richiamo e comunicare alle autorità, attraverso il Safety Business Gateway, i prodotti pericolosi e gli incidenti di cui venga a conoscenza.

Per un fabbricante o un importatore che vende attraverso un mercato online, la conseguenza pratica è che le inserzioni prive di una persona responsabile nell’UE indicata per nome possono essere rifiutate e che un richiamo deve essere coordinato con la piattaforma.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/988, testo consolidato, artt. 3, punto 14, e 22 (obblighi specifici dei fornitori di mercati online in materia di sicurezza dei prodotti) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529
  2. Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, art. 8, paragrafo 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02024L2853-20241118
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Conphora (2026). Mercato online (GPSR). Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/ricerca/glossario/online-marketplace/
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