Il regolamento (UE) 2023/1542 ha sostituito la direttiva 2006/66/CE sulle batterie con un unico regolamento che copre l’intero ciclo di vita di una batteria. L’articolo 1 ne definisce l’ambito di applicazione: requisiti di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie; obblighi di dovere di diligenza per gli operatori economici; e requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione dei dati. Si applica a tutte le categorie di batterie (portatili, per avviamento, illuminazione e accensione (SLI), per mezzi di trasporto leggeri (LMT), per veicoli elettrici e industriali), siano esse vendute separatamente o incorporate in prodotti.
Il capo II contiene i requisiti di prodotto che entrano in vigore gradualmente nell’arco di più anni: restrizioni sulle sostanze, una dichiarazione dell’impronta di carbonio per le batterie per veicoli elettrici, per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali ricaricabili, contenuto minimo di materiale riciclato, requisiti di prestazione e durabilità, rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri da parte degli utilizzatori finali (articolo 11, dal 18 febbraio 2027) e sicurezza dei sistemi di stoccaggio stazionario. Il capo III riguarda l’etichettatura e la marcatura, compreso un codice QR su tutte le batterie dal 18 febbraio 2027, mentre i capi IV e V sottopongono le batterie alla valutazione della conformità (moduli A, D1 o G, questi ultimi due con il coinvolgimento di un organismo notificato), alla dichiarazione di conformità UE e alla marcatura CE. Il capo VII impone il dovere di diligenza nella catena di fornitura agli operatori economici con un fatturato netto pari o superiore a 40 milioni di EUR; il regolamento (UE) 2025/1561 ha rinviato tali obblighi al 18 agosto 2027. Il capo VIII disciplina la registrazione dei produttori, la responsabilità estesa del produttore e gli obiettivi di raccolta, mentre il capo IX introduce il passaporto della batteria.
Il regolamento è entrato in vigore il 17 agosto 2023 e si applica dal 18 febbraio 2024; il capo VIII sui rifiuti di batterie si applica dal 18 agosto 2025, data in cui è stata abrogata la direttiva 2006/66/CE (articolo 96). Per un fabbricante o un importatore di prodotti contenenti batterie ciò significa predisporre la documentazione per ciascun modello di batteria, registrarsi come produttore in ogni Stato membro di vendita e progettare i prodotti in modo che le batterie siano sostituibili.