Il regolamento (CE) n. 765/2008 definisce la valutazione della conformità come il procedimento volto a dimostrare il rispetto di requisiti specificati relativi a un prodotto, processo, servizio, sistema, persona o organismo, e l’organismo di valutazione della conformità come un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui la taratura, le prove, la certificazione e l’ispezione. La decisione n. 768/2008/CE riprende la definizione e, nel suo allegato II, stabilisce l’elenco delle procedure («moduli») fra cui ciascun atto di prodotto sceglie: dal modulo A, il controllo interno della produzione svolto interamente dal fabbricante, passando per l’esame UE del tipo (modulo B) combinato con il controllo della produzione, fino alla garanzia di qualità totale (modulo H).
Il modulo applicabile dipende dalla normativa e dal rischio del prodotto. La direttiva Bassa tensione e la RoHS si basano sul modulo A, per cui non interviene alcuna terza parte; altri atti, come la direttiva sulle apparecchiature radio e il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli, richiedono l’esame UE del tipo da parte di un organismo notificato nei casi da essi indicati. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili segue lo stesso approccio: ciascun atto delegato specifica la procedura applicabile, dal modulo A nel proprio allegato IV oppure dai moduli da B a H1 della decisione 768/2008 (articolo 4, punto 5).
Per il fabbricante l’esito della procedura è ciò che gli consente di redigere la dichiarazione di conformità UE e di apporre la marcatura CE. Gli importatori devono verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura appropriata prima di immettere un prodotto sul mercato. Se è intervenuto un organismo notificato, il suo numero di identificazione compare accanto alla marcatura CE e il suo certificato fa parte della documentazione tecnica.