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Persona responsabile (GPSR art. 16 / MSR art. 4)

La persona responsabile è l’operatore economico stabilito nell’UE che deve esistere prima che un prodotto possa essere immesso sul mercato dell’Unione: un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato con mandato o, in mancanza di questi, un fornitore di servizi di logistica, il cui nome e i cui dati di contatto figurano sul prodotto.

Revisionato il 10 settembre 2026 da Conphora compliance team · Non costituisce consulenza legale.

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Approfondimento

L’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 prevede che un prodotto disciplinato dalla normativa elencata al paragrafo 5 (tra cui gli atti sulla bassa tensione, sulle apparecchiature radio, sulla RoHS, sulle macchine, sulla sicurezza dei giocattoli e sui dispositivi di protezione individuale) possa essere immesso sul mercato solo se nell’Unione è stabilito un operatore economico responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3. Il paragrafo 2 elenca, in ordine, chi può essere tale operatore: un fabbricante stabilito nell’UE; un importatore, quando il fabbricante non lo è; un rappresentante autorizzato con mandato scritto che comprenda tali compiti; oppure un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’UE, quando non esiste nessuno degli altri. Il nome e i dati di contatto di tale operatore devono figurare sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.

I compiti di cui al paragrafo 3 consistono nel verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte e nel conservarle o metterle a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, nel fornire, su richiesta motivata, le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, nell’informare le autorità quando il prodotto presenta un rischio e nel cooperare per garantire l’adozione di misure correttive.

L’articolo 16 del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti estende l’obbligo a tutti i prodotti di consumo rientranti nel suo ambito di applicazione e aggiunge che la persona responsabile deve verificare periodicamente che il prodotto corrisponda alla documentazione tecnica e rechi le informazioni di identificazione e di sicurezza prescritte, e documentare tali verifiche. I venditori a distanza (articolo 19) e i mercati online (articolo 22, paragrafo 9) devono indicare il nome e l’indirizzo della persona responsabile quando il fabbricante è stabilito al di fuori dell’UE. Per un venditore extra-UE la via pratica consiste nel nominare un rappresentante autorizzato nell’Unione.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2019/1020, testo consolidato, art. 4 (compiti degli operatori economici in relazione ai prodotti soggetti a determinate normative di armonizzazione dell’Unione) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20260812
  2. Regolamento (UE) 2023/988, testo consolidato, art. 16 (persona responsabile per i prodotti immessi sul mercato dell’Unione) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529
  3. Comunicazione della Commissione, «Guida blu» sull’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022, sezione 3.6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022XC0629(04)
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Conphora (2026). Persona responsabile (GPSR art. 16 / MSR art. 4). Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/ricerca/glossario/responsible-person/
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