L’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 prevede che un prodotto disciplinato dalla normativa elencata al paragrafo 5 (tra cui gli atti sulla bassa tensione, sulle apparecchiature radio, sulla RoHS, sulle macchine, sulla sicurezza dei giocattoli e sui dispositivi di protezione individuale) possa essere immesso sul mercato solo se nell’Unione è stabilito un operatore economico responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3. Il paragrafo 2 elenca, in ordine, chi può essere tale operatore: un fabbricante stabilito nell’UE; un importatore, quando il fabbricante non lo è; un rappresentante autorizzato con mandato scritto che comprenda tali compiti; oppure un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’UE, quando non esiste nessuno degli altri. Il nome e i dati di contatto di tale operatore devono figurare sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.
I compiti di cui al paragrafo 3 consistono nel verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte e nel conservarle o metterle a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, nel fornire, su richiesta motivata, le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, nell’informare le autorità quando il prodotto presenta un rischio e nel cooperare per garantire l’adozione di misure correttive.
L’articolo 16 del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti estende l’obbligo a tutti i prodotti di consumo rientranti nel suo ambito di applicazione e aggiunge che la persona responsabile deve verificare periodicamente che il prodotto corrisponda alla documentazione tecnica e rechi le informazioni di identificazione e di sicurezza prescritte, e documentare tali verifiche. I venditori a distanza (articolo 19) e i mercati online (articolo 22, paragrafo 9) devono indicare il nome e l’indirizzo della persona responsabile quando il fabbricante è stabilito al di fuori dell’UE. Per un venditore extra-UE la via pratica consiste nel nominare un rappresentante autorizzato nell’Unione.