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Importatore

Un importatore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’UE che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo; può farlo solo dopo aver verificato che il fabbricante abbia adempiuto i propri obblighi e deve apporre sul prodotto il proprio nome e il proprio indirizzo.

Revisionato il 10 settembre 2026 da Conphora compliance team · Non costituisce consulenza legale.

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Approfondimento

Il regolamento (UE) 2019/1020 e il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti definiscono l’importatore come qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo. L’«immissione sul mercato» è la prima messa a disposizione di un prodotto nell’UE: l’importatore è dunque il primo anello della catena di fornitura dell’UE per le merci fabbricate al di fuori di essa. Un rivenditore italiano che acquista direttamente da un fabbricante in Cina è un importatore in questo senso, anche per una sola spedizione.

Gli obblighi seguono il modello dell’art. R4 della decisione n. 768/2008/CE: l’importatore può immettere sul mercato solo prodotti conformi; deve verificare che il fabbricante abbia svolto la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità, apposto la marcatura CE e si sia identificato sul prodotto; deve indicare il proprio nome e il proprio recapito postale sul prodotto o sull’imballaggio; deve garantire che le istruzioni e le informazioni di sicurezza siano redatte nella lingua richiesta; deve conservare una copia della dichiarazione ed essere in grado di presentare la documentazione tecnica; e, se un prodotto presenta un rischio, deve intervenire, informare le autorità e cooperare con esse. L’art. 11 del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti contiene l’elenco equivalente per i prodotti di consumo.

Se il fabbricante non è stabilito nell’UE, l’importatore è di norma anche l’operatore economico responsabile del prodotto ai sensi dell’art. 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e dell’art. 16 del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti. In base alla direttiva del 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, l’importatore di un prodotto difettoso di un fabbricante extra-UE risponde del danno che esso causa.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2019/1020, testo consolidato, art. 3, punto 9, e art. 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20260812
  2. Regolamento (UE) 2023/988, testo consolidato, art. 3, punto 10, e art. 11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529
  3. Decisione n. 768/2008/CE, allegato I, art. R4 (obblighi degli importatori) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0768
  4. Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, art. 8, par. 1, lett. c) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02024L2853-20241118
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