Il regolamento (UE) 2019/1020 e il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti definiscono l’importatore come qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo. L’«immissione sul mercato» è la prima messa a disposizione di un prodotto nell’UE: l’importatore è dunque il primo anello della catena di fornitura dell’UE per le merci fabbricate al di fuori di essa. Un rivenditore italiano che acquista direttamente da un fabbricante in Cina è un importatore in questo senso, anche per una sola spedizione.
Gli obblighi seguono il modello dell’art. R4 della decisione n. 768/2008/CE: l’importatore può immettere sul mercato solo prodotti conformi; deve verificare che il fabbricante abbia svolto la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità, apposto la marcatura CE e si sia identificato sul prodotto; deve indicare il proprio nome e il proprio recapito postale sul prodotto o sull’imballaggio; deve garantire che le istruzioni e le informazioni di sicurezza siano redatte nella lingua richiesta; deve conservare una copia della dichiarazione ed essere in grado di presentare la documentazione tecnica; e, se un prodotto presenta un rischio, deve intervenire, informare le autorità e cooperare con esse. L’art. 11 del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti contiene l’elenco equivalente per i prodotti di consumo.
Se il fabbricante non è stabilito nell’UE, l’importatore è di norma anche l’operatore economico responsabile del prodotto ai sensi dell’art. 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e dell’art. 16 del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti. In base alla direttiva del 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, l’importatore di un prodotto difettoso di un fabbricante extra-UE risponde del danno che esso causa.