L’articolo 27 del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti impone alla Commissione di gestire un portale web che consenta agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di trasmettere in modo semplice alle autorità di vigilanza del mercato e ai consumatori le informazioni che il regolamento prevede debbano essere comunicate. Tale portale è il Safety Business Gateway. Esso è il corrispettivo di Safety Gate rivolto alle imprese: Safety Gate veicola le notifiche tra le autorità e verso il pubblico, il Safety Business Gateway veicola le notifiche dalle imprese alle autorità.
Le disposizioni richiamate dall’articolo 27 descrivono ciò che deve transitare attraverso il portale. Ai sensi dell’articolo 9, il fabbricante che ritenga pericoloso un prodotto da esso immesso sul mercato deve adottare immediatamente misure correttive e informare le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione, fornendo dettagli sul rischio e sulle misure adottate; gli importatori e i distributori hanno obblighi corrispondenti ai sensi degli articoli 11 e 12. Ai sensi dell’articolo 20, il fabbricante o, se il fabbricante è stabilito al di fuori dell’Unione, l’operatore economico responsabile stabilito nell’Unione deve notificare tramite il portale, senza indebito ritardo, qualsiasi incidente causato da un prodotto che abbia comportato il decesso o gravi effetti negativi sulla salute, comprese lesioni ed effetti cronici, alle autorità dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente. Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 12, i mercati online devono utilizzare il portale per segnalare i prodotti pericolosi offerti sulle loro piattaforme e gli incidenti di cui sono informati.
Per un’impresa ciò significa disporre di un account e di una procedura interna già pronti prima che si verifichi un incidente, poiché i termini decorrono dal momento in cui essa viene a conoscenza di un prodotto pericoloso o di un incidente. La Commissione deve emanare orientamenti sull’uso pratico del portale (articolo 27, paragrafo 2).