Cronologia del DPP e dei regolamenti UE
Quando il passaporto digitale dei prodotti e i regolamenti che ne stanno alla base diventano obbligatori, per categoria di prodotto. Ogni tappa ha un collegamento permanente e una fonte ufficiale. Le tappe la cui data è trascorsa risultano in vigore; le voci ancora allo stadio di proposta sono indicate come tali.
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2024
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Il regolamento sulle batterie inizia ad applicarsi
In vigoreIl regolamento sulle batterie si applica dal 18 febbraio 2024 a tutte le batterie immesse sul mercato dell’UE, fatte salve le disposizioni con date proprie. La valutazione della conformità e gli obblighi di fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di servizi di logistica (art. 17, capo VI) seguono il 18 agosto 2024; la responsabilità estesa del produttore (capo VIII) il 18 agosto 2025, data in cui è abrogata la direttiva 2006/66/CE.
L’articolo 96, paragrafo 2, stabilisce la data generale di applicazione e le date scaglionate per l’articolo 11 (18 febbraio 2027), l’articolo 17 e il capo VI (18 agosto 2024) e il capo VIII (18 agosto 2025). L’articolo 95 abroga la direttiva sulle batterie con effetto dal 18 agosto 2025.
- Regolamento
- BattR Regolamento (UE) 2023/1542
- Ambito di applicazione
- Tutte le batterie immesse sul mercato dell’UE
Fonte · Regolamento (UE) 2023/1542, testo consolidato, art. 96, par. 2 ↗ Collegamento permanente
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Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili è in vigore
In vigoreL’ESPR è entrato in vigore il 18 luglio 2024, venti giorni dopo la pubblicazione, e abroga dallo stesso giorno la direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE, con disposizioni transitorie. Costituisce la base giuridica del passaporto digitale del prodotto, ma gli obblighi per un gruppo di prodotti decorrono solo quando la Commissione adotta l’atto delegato relativo a tale gruppo.
L’articolo 80 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (28 giugno 2024). L’articolo 79, paragrafo 1, abroga la direttiva 2009/125/CE con effetto dal 18 luglio 2024, mantenendo in vigore gli articoli indicati per le misure di progettazione ecocompatibile esistenti.
- Regolamento
- ESPR Regolamento (UE) 2024/1781
- Ambito di applicazione
- Quadro per i beni fisici; le norme per singolo prodotto seguono con atto delegato
Fonte · Regolamento (UE) 2024/1781, artt. 79 e 80 (GU L, 28 giugno 2024) ↗ Collegamento permanente
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Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti diventa applicabile
In vigoreDal 13 dicembre 2024 il GPSR si applica a ogni prodotto di consumo immesso o messo a disposizione sul mercato dell’UE e abroga le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE. Fabbricanti, importatori, distributori, fornitori di servizi di logistica e fornitori di mercati online devono rispettare i relativi obblighi in materia di sicurezza, persona responsabile, tracciabilità, notifica degli incidenti e richiamo.
L’articolo 52 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (GU L 135 del 23 maggio 2023) e l’applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2024; l’articolo 50 abroga le due direttive con effetto dalla stessa data.
- Regolamento
- GPSR Regolamento (UE) 2023/988
- Ambito di applicazione
- Prodotti di consumo; tutti gli operatori economici e i mercati online
Fonte · Regolamento (UE) 2023/988, artt. 50 e 52 ↗ Collegamento permanente
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2025
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Il regolamento sugli imballaggi entra in vigore
In vigoreIl regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 22 gennaio 2025. I suoi obblighi si applicano dal 12 agosto 2026, con scadenze successive per l’etichettatura armonizzata (2028), la riciclabilità, il contenuto riciclato, le restrizioni di formato e il riutilizzo (2030).
- Regolamento
- PPWR Regolamento (UE) 2025/40
- Ambito di applicazione
- Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE e i rifiuti di imballaggio
Fonte · Regolamento (UE) 2025/40, art. 71 (GU L, 22 gennaio 2025) ↗ Collegamento permanente
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Dovere di diligenza per le batterie rinviato al 2027
In vigoreIl regolamento (UE) 2025/1561 è entrato in vigore il 31 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione, e ha sostituito le date dell’articolo 48 del regolamento relativo alle batterie: gli obblighi in materia di dovere di diligenza per le batterie si applicano ora dal 18 agosto 2027 anziché dal 18 agosto 2025, e gli orientamenti della Commissione sul dovere di diligenza devono essere pubblicati entro il 26 luglio 2026 anziché il 18 febbraio 2025.
- Regolamento
- BattR Regolamento (UE) 2025/1561
- Ambito di applicazione
- Operatori economici che immettono sul mercato batterie
Fonte · Regolamento (UE) 2025/1561, artt. 1 e 2 (GU L, 30 luglio 2025) ↗Fonte · Regolamento (UE) 2023/1542, testo consolidato, art. 48, parr. 1 e 5 ↗ Collegamento permanente
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EUDR rinviato di nuovo e semplificato
In vigoreIl regolamento (UE) 2025/2650 è entrato in vigore il 26 dicembre 2025, tre giorni dopo la pubblicazione. Sposta le date di applicazione dell’EUDR al 30 dicembre 2026 e al 30 giugno 2027, introduce la figura dell’operatore a valle e una dichiarazione semplificata una tantum per gli operatori primari che siano microimprese o piccole imprese, e dispone un riesame di semplificazione da parte della Commissione entro il 30 aprile 2026.
Si tratta del secondo rinvio: il regolamento (UE) 2024/3234 (in vigore dal 26 dicembre 2024) aveva già spostato le date al 30 dicembre 2025 e al 30 giugno 2026. La Commissione ha presentato il riesame di semplificazione come relazione COM(2026) 191 il 4 maggio 2026, senza una proposta legislativa, insieme a un progetto di atto delegato sull’ambito di applicazione dei prodotti.
- Regolamento
- EUDR Regolamento (UE) 2025/2650
- Ambito di applicazione
- Operatori e commercianti di bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia, legno
Fonte · Regolamento (UE) 2025/2650, artt. 1 e 2 (GU L, 23 dicembre 2025) ↗Fonte · Regolamento (UE) 2023/1115, testo consolidato, art. 34, par. 1 bis, art. 37 e art. 38 ↗ Collegamento permanente
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2026
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Entra in vigore il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli
In vigoreIl regolamento sulla sicurezza dei giocattoli è entrato in vigore il 1° gennaio 2026, venti giorni dopo la pubblicazione del 12 dicembre 2025. Da tale data si applicano soltanto gli articoli da 28 a 44 (organismi notificati) e da 49 a 55 (atti delegati e di esecuzione, comitato, riservatezza, sanzioni); i requisiti di prodotto, compreso il passaporto digitale del giocattolo, si applicano dal 1° agosto 2030.
- Regolamento
- TSR Regolamento (UE) 2025/2509
- Ambito di applicazione
- Giocattoli per bambini di età inferiore a 14 anni; fabbricanti, importatori, distributori
Fonte · Regolamento (UE) 2025/2509, art. 59 (GU L, 12 dicembre 2025) ↗Fonte · Pagina della Commissione sulla normativa in materia di sicurezza dei giocattoli ↗ Collegamento permanente
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La Commissione istituisce il registro dei DPP
In vigoreEntro il 19 luglio 2026 la Commissione doveva istituire il registro digitale che conserva almeno gli identificativi univoci dei passaporti digitali del prodotto (art. 13, par. 1, ESPR). Il registro è la struttura portante di ogni passaporto ESPR e riceve anche l’identificativo univoco di ciascun passaporto della batteria, che l’operatore economico deve caricare ai sensi dell’art. 77, par. 10, del regolamento sulle batterie.
- Regolamento
- ESPR Regolamento (UE) 2024/1781
- Ambito di applicazione
- Commissione europea; identificativi univoci di ogni passaporto digitale del prodotto
Fonte · Regolamento (UE) 2024/1781, art. 13, par. 1 ↗Fonte · Regolamento (UE) 2023/1542, testo consolidato, art. 77, par. 10 ↗ Collegamento permanente
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Il regolamento sugli imballaggi diventa applicabile
In vigoreDal 12 agosto 2026 il PPWR si applica e la direttiva 94/62/CE è abrogata, fatte salve alcune disposizioni che restano in vigore per un periodo transitorio. Gli imballaggi immessi sul mercato devono rispettare i requisiti del regolamento e le norme sulla conformità; seguono gli obblighi con scadenza relativi all’etichettatura armonizzata (2028), alla riciclabilità, al contenuto riciclato, alle restrizioni di formato e al riutilizzo (2030).
Articolo 71: il regolamento si applica dal 12 agosto 2026, ad eccezione dell’articolo 67, paragrafo 5, che si applica dal 12 febbraio 2029. L’articolo 70, paragrafo 1, abroga la direttiva 94/62/CE dal 12 agosto 2026, con eccezioni che si estendono fino al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.
- Regolamento
- PPWR Regolamento (UE) 2025/40
- Ambito di applicazione
- Fabbricanti, importatori, distributori e riempitori di imballaggi
Fonte · Regolamento (UE) 2025/40, artt. 70 e 71 ↗ Collegamento permanente
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Si applica la nuova direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi
AdottatoGli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 entro il 9 dicembre 2026. La direttiva 85/374/CEE è abrogata con effetto dalla stessa data, ma continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data: il nuovo regime di responsabilità riguarda quindi i prodotti immessi sul mercato a partire dal 9 dicembre 2026.
- Regolamento
- PLD Direttiva (UE) 2024/2853
- Ambito di applicazione
- Prodotti immessi sul mercato o messi in servizio a decorrere da questa data
Fonte · Direttiva (UE) 2024/2853, artt. 21 e 22 (GU L, 18 novembre 2024) ↗ Collegamento permanente
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L’EUDR si applica agli operatori di grandi e medie dimensioni
AdottatoDal 30 dicembre 2026 si applicano gli articoli da 3 a 13, da 16 a 24, 26, 31 e 32 del regolamento sulla deforestazione: i prodotti pertinenti possono essere immessi sul mercato dell’UE o esportati solo se sono a deforestazione zero, prodotti legalmente e oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. Nello stesso giorno è abrogato il regolamento (UE) n. 995/2010 sul legname.
Articolo 38, paragrafo 2, come modificato dal regolamento (UE) 2025/2650. Le micro e piccole imprese stabilite entro il 31 dicembre 2024 hanno tempo fino al 30 giugno 2027 (art. 38, paragrafo 3), salvo per i prodotti già disciplinati dal regolamento UE sul legname. Il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2029 al legname prodotto prima del 29 giugno 2023 (art. 37, paragrafo 2).
- Regolamento
- EUDR Regolamento (UE) 2023/1115
- Ambito di applicazione
- Operatori, operatori a valle e commercianti, ad eccezione delle micro e piccole imprese
Fonte · Regolamento (UE) 2023/1115, testo consolidato, art. 37 e art. 38, paragrafo 2 ↗ Collegamento permanente
- 2026
Norme di progettazione ecocompatibile per ferro e acciaio
PropostoIl piano di lavoro ESPR 2025-2030 della Commissione (16 aprile 2025) indica il 2026 come anno previsto per l’adozione dell’atto delegato su ferro e acciaio. I requisiti, eventualmente limitati a obblighi di informazione e a un passaporto digitale del prodotto, si applicano solo dopo l’entrata in vigore di tale atto, di norma al termine di un periodo transitorio. Si tratta di una tempistica indicativa, non di un termine giuridico.
Il piano di lavoro elenca ferro e acciaio con un «calendario indicativo di adozione» fissato al 2026. La Commissione può rivedere il piano in occasione del riesame intermedio del 2028, e l’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento ESPR le consente di disciplinare in qualsiasi momento anche gruppi di prodotti non inclusi nel piano.
- Regolamento
- ESPR Regolamento (UE) 2024/1781 (atto delegato nell’ambito del piano di lavoro ESPR)
- Ambito di applicazione
- Ferro e acciaio come prodotti intermedi
Fonte · Piano di lavoro ESPR ed etichettatura energetica 2025-2030, COM(2025) 187, tabella 2.2.1 ↗Fonte · Pagina della Commissione sull’ESPR (piano di lavoro adottato il 16 aprile 2025) ↗ Collegamento permanente
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2027
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Il passaporto della batteria diventa obbligatorio
AdottatoDal 18 febbraio 2027 ogni batteria per mezzi di trasporto leggeri (LMT), ogni batteria industriale di capacità superiore a 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato o messa in servizio deve disporre di un passaporto elettronico della batteria (art. 77). Dalla stessa data ogni batteria deve riportare un codice QR (art. 13, par. 6) e l’identificativo unico del passaporto deve essere caricato nel registro previsto dall’ESPR.
Il passaporto della batteria è il primo passaporto digitale di prodotto obbligatorio nel diritto dell’UE in materia di prodotti. Contiene le informazioni elencate nell’allegato XIII sul modello di batteria e sulla singola batteria; il codice QR dà accesso al passaporto per le batterie rientranti nell’ambito di applicazione e alle informazioni di etichettatura per tutte le altre batterie.
- Regolamento
- BattR Regolamento (UE) 2023/1542
- Ambito di applicazione
- Batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT), batterie industriali di capacità superiore a 2 kWh, batterie per veicoli elettrici
Fonte · Regolamento (UE) 2023/1542, testo consolidato, art. 77, par. 1, art. 77, par. 10 e art. 13, par. 6 ↗ Collegamento permanente
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Le batterie portatili devono essere rimovibili e sostituibili
AdottatoDal 18 febbraio 2027 chiunque immetta sul mercato un prodotto con una batteria portatile deve garantire che la batteria possa essere rimossa e sostituita facilmente dall’utilizzatore finale con strumenti disponibili in commercio, con le istruzioni di rimozione sempre consultabili online. Le batterie LMT, comprese le singole celle, devono poter essere rimosse e sostituite facilmente da un professionista indipendente (art. 11).
L’articolo 11 si applica dal 18 febbraio 2027 ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera a). L’articolo 11, paragrafo 2, consente di progettare determinate tipologie di prodotti in modo che la batteria possa essere sostituita solo da professionisti indipendenti.
- Regolamento
- BattR Regolamento (UE) 2023/1542
- Ambito di applicazione
- Prodotti che incorporano batterie portatili o batterie LMT
Fonte · Regolamento (UE) 2023/1542, testo consolidato, art. 11 e art. 96, paragrafo 2, lettera a) ↗ Collegamento permanente
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L’EUDR si applica alle microimprese e alle piccole imprese
AdottatoDal 30 giugno 2027 gli obblighi dell’EUDR si applicano agli operatori che sono persone fisiche o microimprese o piccole imprese stabilite entro il 31 dicembre 2024, fatta eccezione per i prodotti già contemplati dall’allegato del regolamento sul legno dell’UE, per i quali vale la data del 30 dicembre 2026. Gli operatori primari che siano microimprese o piccole imprese possono avvalersi della dichiarazione semplificata una tantum.
- Regolamento
- EUDR Regolamento (UE) 2023/1115
- Ambito di applicazione
- Operatori che sono persone fisiche o microimprese o piccole imprese
Fonte · Regolamento (UE) 2023/1115, testo consolidato, art. 38, par. 3 ↗ Collegamento permanente
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Si applicano gli obblighi di dovere di diligenza per le batterie
AdottatoDal 18 agosto 2027 gli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie devono definire e attuare politiche in materia di dovere di diligenza per le batterie (artt. 48-50 e 52), farle verificare e sottoporre periodicamente ad audit da parte di un organismo notificato e conservare la documentazione per dieci anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima batteria oggetto della politica.
La data è stata spostata dal 18 agosto 2025 al 18 agosto 2027 dal regolamento (UE) 2025/1561. Gli orientamenti della Commissione sul dovere di diligenza devono essere pubblicati entro il 26 luglio 2026 (art. 48, par. 5). L’articolo 47 stabilisce le soglie che determinano quali operatori rientrano nell’ambito di applicazione.
- Regolamento
- BattR Regolamento (UE) 2023/1542
- Ambito di applicazione
- Operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie
Fonte · Regolamento (UE) 2023/1542, testo consolidato, art. 48 ↗Fonte · Regolamento (UE) 2025/1561, art. 1 ↗ Collegamento permanente
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Si applica l’aggiornamento dell’ambito di applicazione dei prodotti dell’EUDR
PropostoIl 13 luglio 2026 la Commissione ha adottato un atto delegato che aggiorna l’allegato I dell’EUDR: sei categorie di prodotti escono dall’ambito di applicazione e tre vi rientrano (caffè solubile, alcuni derivati dell’olio di palma, lingue di bovino congelate). Secondo la Commissione, i prodotti di nuova inclusione sono soggetti al regolamento dal 30 dicembre 2027. L’atto è sottoposto a controllo e non è ancora stato pubblicato.
L’atto delegato fa seguito al riesame di semplificazione del 4 maggio 2026 (COM(2026) 191), nel quale la Commissione non ha presentato alcuna proposta legislativa, ma ha pubblicato il progetto di atto delegato per raccogliere osservazioni. La data del 2027 va considerata indicativa fino alla pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
- Regolamento
- EUDR Regolamento (UE) 2023/1115, allegato I (atto delegato della Commissione)
- Ambito di applicazione
- Prodotti di recente inclusi nell’allegato I, come il caffè solubile
Fonte · Notizia della Commissione, 13 luglio 2026: atto delegato sull’ambito di applicazione dei prodotti e atto di esecuzione sul sistema di informazione ↗Fonte · Relazione della Commissione COM(2026) 191 sul riesame di semplificazione dell’EUDR, 4 maggio 2026 ↗ Collegamento permanente
- 2027
Regole di ecoprogettazione per l’alluminio
PropostoIl piano di lavoro ESPR 2025-2030 della Commissione (16 aprile 2025) indica il 2027 come anno indicativo per l’adozione dell’atto delegato sull’alluminio. I requisiti, eventualmente limitati a obblighi di informazione e a un passaporto digitale di prodotto, si applicano solo dopo l’entrata in vigore di tale atto, di norma al termine di un periodo transitorio. Si tratta di una tempistica indicativa, non di un termine giuridico.
Il piano di lavoro inserisce l’alluminio con un «calendario indicativo per l’adozione» fissato al 2027. La Commissione può rivedere il piano in occasione del riesame intermedio nel 2028 e l’articolo 5, paragrafo 6, dell’ESPR le consente di disciplinare in qualsiasi momento gruppi di prodotti non inclusi nel piano.
- Regolamento
- ESPR Regolamento (UE) 2024/1781 (atto delegato nell’ambito del piano di lavoro ESPR)
- Ambito di applicazione
- Alluminio come prodotto intermedio
Fonte · Piano di lavoro ESPR ed etichettatura energetica 2025-2030, COM(2025) 187, tabella 2.2.1 ↗Fonte · Pagina della Commissione sull’ESPR (piano di lavoro adottato il 16 aprile 2025) ↗ Collegamento permanente
- 2027
Requisiti di progettazione ecocompatibile per gli pneumatici
PropostoIl piano di lavoro ESPR 2025-2030 della Commissione (16 aprile 2025) indica il 2027 come anno indicativo per l’adozione dell’atto delegato sugli pneumatici. I requisiti, che dovrebbero comprendere un passaporto digitale del prodotto, si applicano solo quando tale atto è in vigore, di norma dopo un periodo transitorio. Si tratta di una scadenza indicativa, non di un termine giuridico.
Il piano di lavoro include gli pneumatici con un «calendario indicativo per l’adozione» fissato al 2027. La Commissione può rivedere il piano in occasione della revisione intermedia del 2028, e l’articolo 5, paragrafo 6, dell’ESPR le consente di disciplinare in qualsiasi momento gruppi di prodotti non inclusi nel piano.
- Regolamento
- ESPR Regolamento (UE) 2024/1781 (atto delegato nell’ambito del piano di lavoro ESPR)
- Ambito di applicazione
- Pneumatici immessi sul mercato dell’UE
Fonte · Piano di lavoro ESPR ed etichettatura energetica 2025-2030, COM(2025) 187, tabella 2.2.1 ↗Fonte · Pagina della Commissione sull’ESPR (piano di lavoro adottato il 16 aprile 2025) ↗ Collegamento permanente
- 2027
Requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti tessili e l’abbigliamento
PropostoIl piano di lavoro ESPR 2025-2030 della Commissione (16 aprile 2025) indica il 2027 come anno indicativo per l’adozione dell’atto delegato sui prodotti tessili e l’abbigliamento. I requisiti, che dovrebbero comprendere un passaporto digitale del prodotto, si applicano solo quando tale atto è in vigore, di norma dopo un periodo transitorio. Si tratta di una scadenza indicativa, non di un termine giuridico.
Il piano di lavoro include i prodotti tessili e l’abbigliamento con un «calendario indicativo per l’adozione» fissato al 2027. La Commissione può rivedere il piano in occasione della revisione intermedia del 2028, e l’articolo 5, paragrafo 6, dell’ESPR le consente di disciplinare in qualsiasi momento gruppi di prodotti non inclusi nel piano.
- Regolamento
- ESPR Regolamento (UE) 2024/1781 (atto delegato nell’ambito del piano di lavoro ESPR)
- Ambito di applicazione
- Prodotti tessili e abbigliamento, in particolare indumenti
Fonte · Piano di lavoro ESPR ed etichettatura energetica 2025-2030, COM(2025) 187, tabella 2.2.1 ↗Fonte · Pagina della Commissione sull’ESPR (piano di lavoro adottato il 16 aprile 2025) ↗ Collegamento permanente
- 2027
Requisiti orizzontali di riparabilità
PropostoIl piano di lavoro ESPR 2025-2030 della Commissione (16 aprile 2025) indica il 2027 come anno previsto per l’adozione dell’atto delegato sui requisiti orizzontali di riparabilità, compreso un punteggio di riparabilità. I requisiti si applicano solo dopo l’entrata in vigore di tale atto, di norma al termine di un periodo transitorio. Si tratta di una tempistica indicativa, non di una scadenza giuridica.
Il piano di lavoro include i requisiti orizzontali di riparabilità, compreso un punteggio di riparabilità, con un «calendario indicativo per l’adozione» fissato al 2027. La Commissione può rivedere il piano in occasione della revisione intermedia del 2028 e, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, dell’ESPR, può disciplinare in qualsiasi momento anche gruppi di prodotti non compresi nel piano.
- Regolamento
- ESPR Regolamento (UE) 2024/1781 (atto delegato nell’ambito del piano di lavoro ESPR)
- Ambito di applicazione
- Misura orizzontale per più gruppi di prodotti, compresi i prodotti TIC
Fonte · Piano di lavoro ESPR ed etichettatura energetica 2025-2030, COM(2025) 187, tabella 2.2.1 ↗Fonte · Pagina della Commissione sull’ESPR (piano di lavoro adottato il 16 aprile 2025) ↗ Collegamento permanente
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2028
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Le etichette armonizzate sugli imballaggi diventano obbligatorie
AdottatoDal 12 agosto 2028, o dopo 24 mesi dagli atti di esecuzione della Commissione sul formato dell’etichetta se successivi, gli imballaggi immessi sul mercato devono riportare un’etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali, per aiutare i consumatori a differenziare i rifiuti (art. 12, par. 1). Gli imballaggi riutilizzabili hanno una propria etichetta dal 12 febbraio 2029 (art. 12, par. 2); la decisione 97/129/CE è abrogata dal 12 agosto 2028.
- Regolamento
- PPWR Regolamento (UE) 2025/40
- Ambito di applicazione
- Tutti gli imballaggi immessi sul mercato; imballaggi riutilizzabili da febbraio 2029
Fonte · Regolamento (UE) 2025/40, art. 12, parr. 1 e 2, e art. 70, par. 2 ↗ Collegamento permanente
- 2028
Norme di ecoprogettazione per i mobili
PropostoIl piano di lavoro ESPR 2025-2030 della Commissione (16 aprile 2025) indica il 2028 come anno indicativo per l’adozione dell’atto delegato sui mobili. I requisiti, che dovrebbero comprendere un passaporto digitale del prodotto, si applicano solo dopo l’entrata in vigore di tale atto, normalmente al termine di un periodo transitorio. Si tratta di una tempistica indicativa, non di una scadenza giuridica.
Il piano di lavoro elenca i mobili con un «calendario indicativo per l’adozione» fissato al 2028. La Commissione può rivedere il piano in occasione del riesame intermedio del 2028, e l’articolo 5, paragrafo 6, dell’ESPR le consente di disciplinare in qualsiasi momento gruppi di prodotti non inclusi nel piano.
- Regolamento
- ESPR Regolamento (UE) 2024/1781 (atto delegato nell’ambito del piano di lavoro ESPR)
- Ambito di applicazione
- Mobili immessi sul mercato dell’UE
Fonte · Piano di lavoro ESPR ed etichettatura energetica 2025-2030, COM(2025) 187, tabella 2.2.1 ↗Fonte · Pagina della Commissione sull’ESPR (piano di lavoro adottato il 16 aprile 2025) ↗ Collegamento permanente
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2029
- 2029
Norme sul contenuto riciclato per l’elettronica
PropostoIl piano di lavoro ESPR 2025-2030 della Commissione (16 aprile 2025) indica il 2029 come anno indicativo per l’adozione dell’atto delegato sui requisiti orizzontali relativi al contenuto riciclato e alla riciclabilità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I requisiti si applicano solo dopo l’entrata in vigore di tale atto, normalmente al termine di un periodo transitorio. Si tratta di una tempistica indicativa, non di una scadenza giuridica.
Il piano di lavoro elenca i requisiti orizzontali relativi al contenuto riciclato e alla riciclabilità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche con un «calendario indicativo per l’adozione» fissato al 2029. La Commissione può rivedere il piano in occasione del riesame intermedio del 2028, e l’articolo 5, paragrafo 6, dell’ESPR le consente di disciplinare in qualsiasi momento gruppi di prodotti non inclusi nel piano.
- Regolamento
- ESPR Regolamento (UE) 2024/1781 (atto delegato nell’ambito del piano di lavoro ESPR)
- Ambito di applicazione
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi i prodotti TIC
Fonte · Piano di lavoro ESPR ed etichettatura energetica 2025-2030, COM(2025) 187, tabella 2.2.1 ↗Fonte · Pagina della Commissione sull’ESPR (piano di lavoro adottato il 16 aprile 2025) ↗ Collegamento permanente
- 2029
Regole di progettazione ecocompatibile per i materassi
PropostoIl piano di lavoro ESPR 2025-2030 della Commissione (16 aprile 2025) indica il 2029 come anno previsto per l’adozione dell’atto delegato sui materassi. I requisiti, tra cui è atteso un passaporto digitale del prodotto, si applicano solo dopo l’entrata in vigore di tale atto, di norma al termine di un periodo transitorio. Si tratta di una tempistica indicativa, non di una scadenza giuridica.
Il piano di lavoro include i materassi con un «calendario indicativo per l’adozione» fissato al 2029. La Commissione può rivedere il piano in occasione della revisione intermedia del 2028 e, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, dell’ESPR, può disciplinare in qualsiasi momento anche gruppi di prodotti non compresi nel piano.
- Regolamento
- ESPR Regolamento (UE) 2024/1781 (atto delegato nell’ambito del piano di lavoro ESPR)
- Ambito di applicazione
- Materassi immessi sul mercato dell’UE
Fonte · Piano di lavoro ESPR ed etichettatura energetica 2025-2030, COM(2025) 187, tabella 2.2.1 ↗Fonte · Pagina della Commissione sull’ESPR (piano di lavoro adottato il 16 aprile 2025) ↗ Collegamento permanente
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2030
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Contenuto minimo di riciclato negli imballaggi di plastica
AdottatoEntro il 1° gennaio 2030, o tre anni dopo l’atto di esecuzione sul calcolo e sulla verifica se tale data è successiva, ogni parte di plastica di un imballaggio immesso sul mercato deve contenere la percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo fissata all’art. 7, par. 1 per tipo e formato di imballaggio. Percentuali più elevate si applicano dal 1° gennaio 2040 (art. 7, par. 2).
- Regolamento
- PPWR Regolamento (UE) 2025/40
- Ambito di applicazione
- Parti di plastica degli imballaggi immessi sul mercato
Fonte · Regolamento (UE) 2025/40, art. 7, parr. 1, 2 e 8 ↗ Collegamento permanente
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Divieto di alcuni formati di imballaggio monouso
AdottatoDal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non possono più immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli usi elencati nell’allegato V (art. 25, paragrafo 1). Dalla stessa data si applicano i primi obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi per il trasporto e raggruppati e per gli imballaggi di vendita delle bevande di cui all’art. 29, con obiettivi indicativi più elevati a partire dal 1° gennaio 2040.
- Regolamento
- PPWR Regolamento (UE) 2025/40
- Ambito di applicazione
- Formati e usi di imballaggio elencati nell’allegato V
Fonte · Regolamento (UE) 2025/40, art. 25, paragrafo 1, e art. 29 ↗ Collegamento permanente
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Gli imballaggi devono essere progettati per il riciclo
AdottatoA decorrere dal 1° gennaio 2030, o da 24 mesi dopo l’adozione degli atti delegati sui criteri di progettazione ai fini del riciclaggio se tale data è successiva, gli imballaggi possono essere immessi sul mercato solo se sono riciclabili, ossia se raggiungono il grado di prestazione A, B o C di cui all’allegato II (art. 6, par. 2). La Commissione deve adottare i criteri e i gradi entro il 1° gennaio 2028 (art. 6, par. 4).
- Regolamento
- PPWR Regolamento (UE) 2025/40
- Ambito di applicazione
- Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE
Fonte · Regolamento (UE) 2025/40, art. 6, parr. da 2 a 4 ↗ Collegamento permanente
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Si applica il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli; il passaporto digitale del giocattolo diventa obbligatorio
AdottatoDal 1° agosto 2030 il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli si applica integralmente e la direttiva 2009/48/CE è abrogata. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, il fabbricante deve creare per esso un passaporto digitale del prodotto (art. 19). I giocattoli immessi sul mercato ai sensi della direttiva prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione; i certificati di esame CE del tipo restano validi fino al 1° febbraio 2031.
- Regolamento
- TSR Regolamento (UE) 2025/2509
- Ambito di applicazione
- Giocattoli per bambini di età inferiore a 14 anni; fabbricanti, importatori, distributori
Fonte · Regolamento (UE) 2025/2509, artt. 19, 56, 57 e 59 ↗ Collegamento permanente
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2031
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Contenuto minimo di materiale riciclato nelle batterie
AdottatoDal 18 agosto 2031 le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, le batterie per veicoli elettrici e le batterie SLI contenenti cobalto, piombo, litio o nichel devono documentare almeno il 16 % di cobalto riciclato, l’85 % di piombo, il 6 % di litio e il 6 % di nichel nei materiali attivi. Dal 18 agosto 2036 le quote salgono al 26 %, all’85 %, al 12 % e al 15 %, comprese le batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT).
L’obbligo di documentazione sul contenuto riciclato decorre prima: dal 18 agosto 2028, oppure dopo 24 mesi dall’atto delegato sulla metodologia di calcolo se successivo (art. 8, paragrafo 1), e dal 18 agosto 2033 per le batterie LMT.
- Regolamento
- BattR Regolamento (UE) 2023/1542
- Ambito di applicazione
- Batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, batterie per veicoli elettrici e batterie SLI
Fonte · Regolamento (UE) 2023/1542, testo consolidato, art. 8, paragrafi da 1 a 3 ↗ Collegamento permanente
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2038
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Ammessi solo imballaggi altamente riciclabili
AdottatoDal 1° gennaio 2038 gli imballaggi possono essere immessi sul mercato solo se sono riciclabili nella classe di prestazione A o B, come descritto nella tabella 3 dell’allegato II (art. 6, par. 3); la classe C, ancora ammessa dal 2030, viene eliminata gradualmente. Gli imballaggi innovativi possono avvalersi della deroga di cui all’art. 6, par. 10.
- Regolamento
- PPWR Regolamento (UE) 2025/40
- Ambito di applicazione
- Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE
Fonte · Regolamento (UE) 2025/40, art. 6, par. 3 ↗ Collegamento permanente
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Conphora (2026). Cronologia del DPP e dei regolamenti UE. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/ricerca/cronologia-dpp/
Conphora (2026) Cronologia del DPP e dei regolamenti UE. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/ricerca/cronologia-dpp/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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