Il regolamento (UE) 2019/1020 e il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti definiscono entrambi il distributore come qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercato. Grossisti e rivenditori, fisici od online, sono distributori finché vendono prodotti che un altro operatore economico ha già immesso sul mercato dell’UE e non li vendono con il proprio marchio. Il distributore che rimarchia un prodotto ne diventa il fabbricante; chi acquista direttamente da fuori dell’UE diventa importatore.
L’articolo R5 della decisione n. 768/2008/CE, ripreso dall’articolo 12 del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, descrive l’obbligo di agire con la dovuta diligenza. Prima di mettere a disposizione un prodotto, il distributore verifica che esso rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti, dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza richiesti nella lingua appropriata e che il fabbricante e, se del caso, l’importatore vi abbiano indicato il proprio nome e i propri recapiti. Le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non devono compromettere la conformità. Il distributore che ritiene che un prodotto non sia conforme non può metterlo a disposizione, deve assicurarsi che siano adottate misure correttive e, se il prodotto presenta un rischio, deve informarne le autorità. Su richiesta deve fornire le informazioni necessarie a dimostrare la conformità e cooperare.
In base alla direttiva del 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, il distributore può essere chiamato a rispondere in prima persona di un prodotto difettoso se, entro un mese dalla richiesta, non indica un operatore economico stabilito nell’UE o il proprio fornitore.