Il regolamento (UE) n. 1025/2012 definisce la norma come una specifica tecnica adottata da un organismo di normazione riconosciuto per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria, e la norma armonizzata come una norma europea adottata sulla base di una richiesta formulata dalla Commissione per l’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione (art. 2, punto 1, lett. c)). Le organizzazioni europee di normazione sono il CEN, il CENELEC e l’ETSI. A norma dell’art. 10, par. 6, quando una norma armonizzata soddisfa i requisiti che intende coprire, la Commissione ne pubblica il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
È tale pubblicazione a conferire alla norma i suoi effetti giuridici. Le direttive e i regolamenti sui prodotti prevedono che un prodotto conforme a una norma armonizzata, o a parti di essa, il cui riferimento sia stato pubblicato, si presuma conforme ai requisiti essenziali da essa contemplati. La norma resta comunque volontaria: il fabbricante può adottare altre soluzioni tecniche, ma deve allora dimostrare la conformità con altri mezzi e, in base ad alcuni atti, coinvolgere un organismo notificato.
Nella pratica il fabbricante indica le norme armonizzate applicate nella dichiarazione di conformità UE e nella documentazione tecnica, e segue le nuove edizioni e le modifiche dell’elenco della Gazzetta ufficiale, poiché solo i riferimenti pubblicati danno la presunzione di conformità. Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti applica lo stesso meccanismo ai prodotti di consumo non armonizzati: l’art. 7 prevede che un prodotto conforme a una norma europea pubblicata a norma di tale regolamento si presuma conforme al requisito generale di sicurezza.