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Passaporto della batteria

Il passaporto della batteria è la registrazione elettronica che ogni batteria per mezzi di trasporto leggeri (LMT), ogni batteria industriale di capacità superiore a 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato deve avere a decorrere dal 18 febbraio 2027, accessibile tramite un codice QR e contenente le informazioni sul modello e sulla singola batteria elencate nell’allegato XIII del regolamento sulle batterie.

Revisionato il 10 settembre 2026 da Conphora compliance team · Non costituisce consulenza legale.

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Approfondimento

L’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento sulle batterie prevede che, a decorrere dal 18 febbraio 2027, ogni batteria per mezzi di trasporto leggeri, ogni batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato o messa in servizio disponga di una registrazione elettronica, il passaporto della batteria. Le batterie portatili e le batterie SLI non rientrano in tale obbligo, ma devono comunque recare il codice QR richiesto dall’articolo 13, paragrafo 6, che per le categorie interessate costituisce il punto di accesso al passaporto.

Il passaporto contiene informazioni sul modello di batteria e informazioni specifiche sulla singola batteria, compresi i dati derivanti dal suo utilizzo, come elencato nell’allegato XIII. L’accesso è articolato per livelli: alcune informazioni sono pubbliche, altre sono riservate agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione, altre ancora sono accessibili solo a chi ha un interesse legittimo, come riparatori, rigeneratori, operatori della seconda vita e riciclatori che necessitano delle informazioni sulla composizione e sullo smontaggio. Il codice QR rimanda a un identificativo unico attribuito dall’operatore economico che immette la batteria sul mercato, secondo la serie ISO/IEC 15459 o norme equivalenti.

L’operatore economico che immette la batteria sul mercato è responsabile di mantenere il passaporto accurato, completo e aggiornato e può autorizzare per iscritto un altro operatore ad agire per suo conto. Quando una batteria è preparata per il riutilizzo, destinata a un nuovo uso o rigenerata, la responsabilità passa all’operatore che la immette nuovamente sul mercato e viene creato un nuovo passaporto collegato a quello originale. Il passaporto cessa di esistere dopo il riciclaggio. L’articolo 78 fissa i requisiti tecnici, le norme aperte, l’interoperabilità, la leggibilità automatica e l’accesso regolamentato, affinché il passaporto funzioni lungo tutta la catena del valore. Il passaporto della batteria è la prima applicazione settoriale del passaporto digitale di prodotto che il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili rende generale.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/1542, testo consolidato, art. 77 (passaporto della batteria), art. 78 (progettazione tecnica e funzionamento) e art. 13, paragrafo 6 (codice QR) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1542-20260813
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Conphora (2026). Passaporto della batteria. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/ricerca/glossario/battery-passport/
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