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Rappresentante autorizzato

Il rappresentante autorizzato è una persona fisica o giuridica stabilita nell’UE che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a compiti specifici ai sensi della normativa UE applicabile; il mandato non può trasferire l’obbligo di progettare e fabbricare un prodotto conforme.

Revisionato il 10 settembre 2026 da Conphora compliance team · Non costituisce consulenza legale.

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Approfondimento

Il regolamento (UE) 2019/1020 definisce rappresentante autorizzato qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a determinati compiti riguardanti gli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione o del medesimo regolamento. Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti utilizza la stessa formulazione per i prodotti di consumo. Il rappresentante è nominato dal fabbricante, non dall’importatore né dal distributore, e il mandato deve essere conferito per iscritto.

L’articolo R3 della decisione n. 768/2008/CE fissa i limiti di tale ruolo. Gli obblighi di progettare e fabbricare un prodotto conforme e di redigere la documentazione tecnica non possono essere delegati. Il mandato deve consentire al rappresentante almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali, di fornire loro, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità e di cooperare a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi. Ai sensi del regolamento sulla vigilanza del mercato, un rappresentante autorizzato titolare di tale mandato può essere l’operatore economico responsabile del prodotto ai sensi dell’articolo 4, e l’articolo 5 richiede che il mandato comprenda tali compiti.

I fabbricanti extra-UE che vendono direttamente ai consumatori dell’UE nominano di norma un rappresentante autorizzato per disporre di un responsabile nell’Unione, il cui nome e indirizzo compaiono poi sul prodotto. Esistono rappresentanti distinti per la responsabilità estesa del produttore ai sensi dei regolamenti sulle batterie e sugli imballaggi; essi sono nominati in base a tali atti, non in base al mandato in materia di sicurezza dei prodotti.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2019/1020, testo consolidato, art. 3, punto 12, art. 4 e art. 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20260812
  2. Regolamento (UE) 2023/988, testo consolidato, art. 3, punto 9, e art. 10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529
  3. Decisione n. 768/2008/CE, allegato I, art. R3 (rappresentanti autorizzati) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0768
  4. Comunicazione della Commissione, «Guida blu» all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022, sezione 3.2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022XC0629(04)
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Conphora (2026). Rappresentante autorizzato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/ricerca/glossario/authorised-representative/
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