Il regolamento (UE) 2019/1020 definisce rappresentante autorizzato qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a determinati compiti riguardanti gli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione o del medesimo regolamento. Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti utilizza la stessa formulazione per i prodotti di consumo. Il rappresentante è nominato dal fabbricante, non dall’importatore né dal distributore, e il mandato deve essere conferito per iscritto.
L’articolo R3 della decisione n. 768/2008/CE fissa i limiti di tale ruolo. Gli obblighi di progettare e fabbricare un prodotto conforme e di redigere la documentazione tecnica non possono essere delegati. Il mandato deve consentire al rappresentante almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali, di fornire loro, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità e di cooperare a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi. Ai sensi del regolamento sulla vigilanza del mercato, un rappresentante autorizzato titolare di tale mandato può essere l’operatore economico responsabile del prodotto ai sensi dell’articolo 4, e l’articolo 5 richiede che il mandato comprenda tali compiti.
I fabbricanti extra-UE che vendono direttamente ai consumatori dell’UE nominano di norma un rappresentante autorizzato per disporre di un responsabile nell’Unione, il cui nome e indirizzo compaiono poi sul prodotto. Esistono rappresentanti distinti per la responsabilità estesa del produttore ai sensi dei regolamenti sulle batterie e sugli imballaggi; essi sono nominati in base a tali atti, non in base al mandato in materia di sicurezza dei prodotti.