«Operatore economico» è il termine collettivo con cui il diritto dell’Unione in materia di prodotti designa tutti i soggetti della catena di fornitura che hanno obblighi giuridici. La decisione n. 768/2008/CE elencava in origine quattro ruoli: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore. Il regolamento (UE) 2019/1020 vi ha aggiunto il fornitore di servizi di logistica e una clausola aperta che comprende qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta a obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione. Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti adotta la stessa struttura per i prodotti di consumo.
Gli atti più recenti adeguano l’elenco al proprio oggetto. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili comprende il rivenditore, ossia qualsiasi distributore o altra persona che offre prodotti agli utilizzatori finali, anche mediante vendita a distanza. Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio aggiunge il fornitore e il distributore finale, mentre la direttiva del 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi annovera tra gli operatori economici che possono essere chiamati a rispondere il fabbricante di un componente e il prestatore di un servizio connesso.
La conseguenza pratica è che un’impresa deve stabilire quale ruolo svolge per ciascun prodotto, poiché gli obblighi differiscono: il fabbricante progetta, documenta e dichiara la conformità, l’importatore verifica e si identifica, il distributore controlla e agisce con la dovuta diligenza. Due obblighi riguardano ogni operatore economico: immettere o mettere a disposizione soltanto prodotti sicuri (regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, articolo 5) e collaborare con le autorità di vigilanza del mercato alle azioni che possono eliminare o attenuare i rischi (regolamento sulla vigilanza del mercato, articolo 7, e regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, articolo 15).