La marcatura CE è definita all’articolo 2, punto 20, del regolamento (CE) n. 765/2008 come la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione. L’articolo 30 dello stesso regolamento fissa i principi generali: la marcatura può essere apposta soltanto dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, soltanto sui prodotti per i quali una specifica normativa dell’Unione lo prevede e, apponendola, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto a tutti i requisiti applicabili. Sono vietate le marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura CE.
La marcatura non è un marchio di qualità e, come rileva la Commissione, non significa che un prodotto sia stato approvato come sicuro dall’UE o da un’autorità. È il risultato visibile di un percorso che il fabbricante deve aver completato prima: individuare la normativa applicabile, eseguire la procedura di valutazione della conformità (con un organismo notificato quando la normativa lo richiede), predisporre la documentazione tecnica e redigere la dichiarazione di conformità UE.
Per un importatore o un distributore la marcatura CE è uno degli elementi da verificare prima di mettere a disposizione un prodotto. Direttive e regolamenti come la direttiva Bassa tensione, la direttiva sulle apparecchiature radio, la RoHS e il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli la richiedono tutti. In Danimarca i prodotti elettrici e i giocattoli con marcatura CE sono controllati, nell’ambito della vigilanza del mercato, dall’Autorità danese per le imprese (Erhvervsstyrelsen), che il 1° gennaio 2026 ha assunto i compiti dell’Autorità danese per la tecnologia di sicurezza (Sikkerhedsstyrelsen).