Esc

La ricerca nel sito arriverà con il catalogo della piattaforma. Nel frattempo, parta da uno di questi:

RED CE / Product Safety 11 min Novità nei prossimi 12 mesi

RED: Direttiva sulle apparecchiature radio (Direttiva 2014/53/UE), spiegato

La direttiva RED fissa i requisiti essenziali, dalla sicurezza alla compatibilità elettromagnetica fino alla ricarica USB-C, che le apparecchiature radio devono soddisfare prima dell’immissione sul mercato dell’UE. Si applica dal 13 giugno 2016; il caricabatterie comune riguarda i portatili dal 28 aprile 2026 e le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 dal 30 maggio 2026.

Free account · no card · opens in the Demo Company

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • I prodotti elettrici o elettronici che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio di frequenza inferiore a 3.000 GHz per la radiocomunicazione o la radiodeterminazione, o che devono essere completati con un accessorio, come un’antenna, per farlo
  • L’elettronica di consumo, i dispositivi IoT, gli smartphone, i tablet, i computer portatili, i dispositivi indossabili, i giocattoli e gli articoli per l’infanzia con funzioni radio, i moduli Wi-Fi, Bluetooth, cellulari, GNSS, RFID e radar e i prodotti che li incorporano
  • Le apparecchiature radio immesse sul mercato o messe in servizio nell’Unione, comprese quelle vendute online a utilizzatori finali dell’UE
  • Gli operatori economici della catena: fabbricanti, mandatari, importatori e distributori
  • Per le categorie dell’allegato I bis, la presa di ricarica, il protocollo di ricarica, l’etichetta di ricarica e la possibilità di acquistare senza dispositivo di ricarica

Prodotti derivati e a valle

  • Le apparecchiature radio rientranti nel campo di applicazione non sono soggette alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, ma devono soddisfarne gli obiettivi di sicurezza, senza limite di tensione, nell’ambito del requisito essenziale dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (art. 1, par. 4, e art. 3, par. 1, lett. a))
  • I prodotti che combinano apparecchiature radio e software sono valutati in tutte le combinazioni previste e i fabbricanti di entrambi devono fornire informazioni sulle combinazioni conformi quando la Commissione designa la categoria (art. 4 e art. 17, par. 1)
  • L’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio, o che modifica apparecchiature radio in modo tale da poterne influenzare la conformità, è considerato fabbricante (art. 14)
  • I requisiti dell’articolo 3, paragrafo 3, sulla protezione della rete, dei dati personali e della vita privata e dalle frodi si applicano alle apparecchiature connesse a internet, alle apparecchiature radio per l’infanzia e i giocattoli, ai dispositivi indossabili e alle apparecchiature che consentono pagamenti dal 1° agosto 2025 all’11 dicembre 2027, data in cui il regolamento delegato (UE) 2022/30 è abrogato a favore del regolamento sulla ciberresilienza (regolamenti delegati (UE) 2022/30, 2023/2444 e 2026/339)
  • I telefoni cellulari portatili con capacità analoghe a quelle di un computer devono supportare la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza (regolamento delegato (UE) 2019/320)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un’apparecchiatura radio, o la fa progettare o fabbricare, e la commercializza con il proprio nome o marchio; l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un’apparecchiatura in modo tale da poterne influenzare la conformità è considerato fabbricante.

Fonte · art. 2, par. 1, punto 12, e art. 14
Mandatario

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali né quello di redigere la documentazione tecnica.

Fonte · art. 2, par. 1, punto 13, e art. 11, par. 1
Importatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un’apparecchiatura radio originaria di un paese terzo.

Fonte · art. 2, par. 1, punto 14
Distributore (grossista o dettagliante)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un’apparecchiatura radio.

Fonte · art. 2, par. 1, punto 15

Vende dall’esterno dell’UE? Parta da qui →

RED si applica al suo prodotto?

Tre domande e una prima risposta basata sulle regole di ambito del regolamento stesso. Non serve un account.

Le regole alla base di questa verifica
  1. Prodotto elettrico senza emissione o ricezione intenzionale di onde radio · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Sono apparecchiature radio solo i prodotti che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio per la radiocomunicazione o la radiodeterminazione, o che devono essere completati con un accessorio per farlo; gli altri prodotti elettrici rientrano invece nelle direttive sulla bassa tensione e sulla compatibilità elettromagnetica. Fonte · art. 1, par. 1, e art. 2, par. 1, punto 1
  2. Apparecchiature radio per radioamatori non messe a disposizione sul mercato (kit, apparecchiature autocostruite o modificate), Attrezzature marittime rientranti nel campo di applicazione della direttiva sulle attrezzature marittime, Apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento di base dell’EASA e destinate esclusivamente all’uso a bordo di aeromobili, Kit di valutazione su misura per professionisti utilizzato esclusivamente presso strutture di ricerca e sviluppo · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’allegato I esclude le apparecchiature per radioamatori non messe a disposizione sul mercato, le attrezzature marittime rientranti nella direttiva sulle attrezzature marittime 2014/90/UE (l’allegato I cita ancora la direttiva precedente, 96/98/CE), le apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento (UE) 2018/1139 destinate esclusivamente all’uso a bordo di aeromobili e i kit di valutazione su misura per la ricerca e lo sviluppo. Fonte · art. 1, par. 2, e allegato I
  3. Apparecchiature radio utilizzate esclusivamente per attività di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza dello Stato o diritto penale · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito La direttiva non si applica alle apparecchiature radio utilizzate esclusivamente per la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato o le attività dello Stato in materia di diritto penale. Fonte · art. 1, par. 3
  4. Telefono cellulare, tablet, fotocamera, cuffie, auricolari con microfono, console portatile, altoparlante portatile, lettore di libri elettronici, tastiera, mouse, dispositivo di navigazione, auricolari o computer portatile con ricarica cablata · Fabbricante (compresi i titolari di marchio), Importatore, Distributore (grossista o dettagliante), Mandatario · qualsiasi Rientra nell’ambito Oltre ai requisiti essenziali generali, le tredici categorie dell’allegato I bis in grado di ricaricarsi con cavo devono avere una presa USB Type-C, supportare l’USB Power Delivery oltre 5 V, 3 A o 15 W, recare l’etichetta di ricarica e il pittogramma ed essere offerte senza dispositivo di ricarica, dal 28 dicembre 2024 e per i computer portatili dal 28 aprile 2026. Fonte · art. 3, par. 4, art. 3 bis, art. 10, par. 8, e allegato I bisFonte · art. 2, par. 1
  5. Apparecchiatura radio connessa a internet, dispositivo indossabile, apparecchiatura radio per giocattoli o per l’infanzia, o apparecchiatura utilizzata per trasferire denaro · Fabbricante (compresi i titolari di marchio), Importatore, Distributore (grossista o dettagliante), Mandatario · qualsiasi Rientra nell’ambito Le apparecchiature radio connesse a internet, le apparecchiature radio per l’infanzia e i giocattoli, i dispositivi indossabili e le apparecchiature che consentono pagamenti immessi sul mercato dal 1° agosto 2025 devono soddisfare anche i requisiti di protezione della rete, di protezione dei dati personali e della vita privata e di protezione dalle frodi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), ad eccezione dei dispositivi medici (esclusi da tutti e tre) e, solo per i requisiti sulla vita privata e sulle frodi, delle apparecchiature contemplate dalle norme sull’aviazione, sulla sicurezza dei veicoli o sul pedaggio stradale; tali requisiti cessano l’11 dicembre 2027, quando si applica il regolamento sulla ciberresilienza. Fonte · art. 1, art. 2 e art. 3Fonte · art. 1
  6. Dispositivo di consumo o professionale con funzione Wi-Fi, Bluetooth, cellulare, GNSS, RFID o altra funzione radio, Modulo o componente radio incorporato in un altro prodotto · Fabbricante (compresi i titolari di marchio), Importatore, Distributore (grossista o dettagliante), Mandatario · qualsiasi Rientra nell’ambito Le apparecchiature radio possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio solo se sono conformi alla direttiva; gli obblighi gravano su fabbricante, mandatario, importatore e distributore e non prevedono alcuna soglia dimensionale dell’impresa. Fonte · art. 1, par. 1, art. 6, art. 7 e art. 2, par. 1, punto 16
  7. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che il prodotto emetta o riceva intenzionalmente onde radio, dall’applicabilità di un’esclusione dell’allegato I o dell’articolo 1, paragrafo 3, e dal ruolo rivestito dall’operatore. Fonte · art. 1 e art. 2, par. 1

Date principali

  1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano a Strasburgo la direttiva 2014/53/UE Fonte · titolo e formula di firma dopo l’art. 52
  2. Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 153 del 22 maggio 2014 Fonte · art. 51
  3. Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento Fonte · art. 49, par. 1
  4. Si applicano le misure nazionali; la direttiva 1999/5/CE è abrogata; le apparecchiature radio conformi alle norme precedenti potevano ancora essere immesse sul mercato fino al 13 giugno 2017 Fonte · art. 48, art. 49, par. 1, e art. 50
  5. Data più vicina a partire dalla quale i fabbricanti devono registrare, prima di immetterli sul mercato, i tipi di apparecchiature radio appartenenti alle categorie designate dalla Commissione con atto delegato Fonte · art. 5, par. 1
  6. Si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354: pittogramma sull’imballaggio e testo delle istruzioni per le apparecchiature radio soggette a restrizioni nazionali alla messa in servizio o a requisiti per l’autorizzazione all’uso Fonte · art. 2 e art. 3
  7. Entra in vigore il regolamento (UE) 2018/1139: il punto 3 dell’allegato I è riscritto in modo da escludere solo le apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento di base dell’EASA e destinate esclusivamente all’uso a bordo di aeromobili, con gli aeromobili senza equipaggio certificati su frequenze aeronautiche protette Fonte · allegato I, punto 3 (M1)Fonte
  8. Si applica il regolamento delegato (UE) 2019/320: i telefoni cellulari portatili con capacità analoghe a quelle di un computer devono supportare la localizzazione del chiamante tramite Wi-Fi e dati satellitari compatibili con Galileo nelle comunicazioni di emergenza (art. 3, par. 3, lett. g)) Fonte · art. 1 e art. 2
  9. Entra in vigore la direttiva (UE) 2022/2380: la modifica sul caricabatterie comune aggiunge l’articolo 3, paragrafo 4, l’articolo 3 bis, l’etichetta di ricarica dell’articolo 10, paragrafo 8, e l’allegato I bis; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 28 dicembre 2023 Fonte · art. 1, art. 2, par. 1, e art. 3
  10. Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2023/1717: l’allegato I bis rinvia ora alla norma EN IEC 62680-1-3:2022 per la presa e il cavo USB Type-C e alla norma EN IEC 62680-1-2:2022 per l’USB Power Delivery Fonte · allegato I bis, parte I, punti 2 e 3 (M3)Fonte
  11. Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2839: gli Stati membri riferiscono sull’applicazione della direttiva entro il 12 dicembre 2027 e successivamente ogni cinque anni Fonte · art. 4 e art. 6
  12. Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: le procedure di emergenza del mercato interno sono inserite come capo V bis (articoli da 43 bis a 43 sexies); recepimento entro il 29 maggio 2026 Fonte · art. 9, art. 11 e art. 12
  13. Si applicano le regole sul caricabatterie comune a telefoni cellulari portatili, tablet, fotocamere digitali, cuffie, auricolari con microfono, console per videogiochi portatili, altoparlanti portatili, lettori di libri elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili e auricolari: presa USB Type-C, USB Power Delivery oltre 15 W, etichetta di ricarica, pittogramma e possibilità di acquistare senza caricabatterie Fonte · art. 2, par. 1Fonte · art. 3, par. 4, art. 3 bis, art. 10, par. 8, e allegato I bis, parte I, punti da 1.1 a 1.12
  14. Si applica il regolamento delegato (UE) 2022/30, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2444: i requisiti essenziali di protezione della rete, di protezione dei dati personali e della vita privata e di protezione dalle frodi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), si applicano alle apparecchiature radio connesse a internet, alle apparecchiature radio per l’infanzia e i giocattoli, ai dispositivi indossabili e alle apparecchiature che consentono pagamenti Fonte · art. 1 e art. 3Fonte · art. 1
  15. Le regole sul caricabatterie comune si applicano ai computer portatili (allegato I bis, parte I, punto 1.13) Fonte · art. 2, par. 1
  16. Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2026/339: abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30 con effetto dall’11 dicembre 2027, quando il regolamento sulla ciberresilienza si applica integralmente Fonte · art. 1 e art. 2
  17. Si applicano le misure nazionali di recepimento delle procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 Fonte · art. 11, par. 2
  18. Termine per la relazione della Commissione sull’impatto dell’acquisto di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica, con una possibile proposta di vendita separata obbligatoria Fonte · art. 47, par. 3
  19. Il regolamento delegato (UE) 2022/30 è abrogato: i requisiti di cibersicurezza dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), cessano di applicarsi poiché subentra il regolamento sulla ciberresilienza, regolamento (UE) 2024/2847; le apparecchiature immesse sul mercato tra il 1° agosto 2025 e il 10 dicembre 2027 restano soggette a vigilanza ai sensi di tali requisiti Fonte · art. 1 e considerando 4 e 5
  20. Termine per la prima relazione quinquennale degli Stati membri sull’applicazione della direttiva, relativa al periodo a decorrere dal 13 giugno 2023 Fonte · art. 47, par. 1

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)23
  • Progettare e fabbricare le apparecchiature radio secondo i requisiti essenziali: salute e sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, con gli obiettivi di sicurezza della direttiva sulla bassa tensione e senza limite di tensione, un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica e un uso efficace ed efficiente dello spettro radio per evitare interferenze dannose. art. 3, par. 1, art. 3, par. 2, e art. 10, par. 1
  • Quando la Commissione ha designato la propria categoria con atto delegato, soddisfare i requisiti aggiuntivi dell’articolo 3, paragrafo 3: dal 1° agosto 2025 protezione della rete, dei dati personali e della vita privata e dalle frodi per le apparecchiature connesse a internet, per l’infanzia, per i giocattoli, indossabili e che consentono pagamenti, e dal 17 marzo 2022 la localizzazione del chiamante per gli smartphone. art. 3, par. 3art. 1 e art. 3art. 1
  • Per le tredici categorie dell’allegato I bis in grado di ricaricarsi con cavo, montare una presa USB Type-C che resti accessibile e funzionante, accettare cavi USB Type-C, incorporare l’USB Power Delivery quando la ricarica supera 5 V, 3 A o 15 W e fare in modo che qualsiasi protocollo aggiuntivo mantenga la piena funzionalità dell’USB Power Delivery. art. 3, par. 4, e allegato I bis, parte I
  • Costruire l’apparecchiatura in modo che possa essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le norme sull’uso dello spettro radio. art. 10, par. 2
  • Redigere la documentazione tecnica dell’allegato V prima di immettere l’apparecchiatura radio sul mercato. art. 10, par. 3, e art. 21
  • Eseguire la valutazione della conformità: controllo interno della produzione dell’allegato II, esame UE del tipo dell’allegato III o garanzia totale della qualità dell’allegato IV, ricorrendo a un organismo notificato quando le norme armonizzate non sono state applicate o sono state applicate solo in parte per i requisiti relativi allo spettro e all’articolo 3, paragrafo 3. art. 10, par. 3, e art. 17
  • Una volta dimostrata la conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE. art. 10, par. 3, e art. 18
  • Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione dell’apparecchiatura sul mercato. art. 10, par. 4
  • Disporre di procedure che mantengano conforme la produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme di riferimento. art. 10, par. 5
  • Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le apparecchiature messe a disposizione, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, delle apparecchiature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori. art. 10, par. 5
  • Contrassegnare l’apparecchiatura con un numero di tipo, lotto o serie o altro elemento che ne consenta l’identificazione e con il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, sull’apparecchiatura stessa oppure, se le dimensioni o la natura non lo consentono, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità. art. 10, par. 6 e art. 10, par. 7
  • Fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro, comprese, per le apparecchiature trasmittenti, le bande di frequenza e la potenza massima a radiofrequenza e, per le apparecchiature dell’allegato I bis, le specifiche di ricarica e i caricabatterie compatibili. art. 10, par. 8, e allegato I bis, parte II
  • Per le apparecchiature dell’allegato I bis, stampare l’etichetta di ricarica nelle istruzioni e sull’imballaggio o apporla ad esso, e visualizzarla accanto al prezzo nella vendita a distanza. art. 10, par. 8, e allegato I bis, parte IV
  • Corredare ciascun articolo di una copia della dichiarazione di conformità UE o di una dichiarazione semplificata che riporti l’indirizzo internet esatto del testo completo. art. 10, par. 9
  • Quando esistono restrizioni nazionali alla messa in servizio o requisiti per l’autorizzazione all’uso, riportare sull’imballaggio il pittogramma o le parole «Restrizioni» o «Requisiti» con le abbreviazioni degli Stati membri ed elencare le restrizioni nelle istruzioni. art. 10, par. 10art. 2
  • Quando si offrono apparecchiature dell’allegato I bis insieme a un dispositivo di ricarica, offrirle anche senza. art. 3 bis, par. 1
  • Riportare il pittogramma dell’allegato I bis, parte III, sull’imballaggio o su un adesivo, indicando se è incluso un caricabatterie, in modo visibile e, nella vendita a distanza, accanto al prezzo. art. 3 bis, par. 2, e allegato I bis, parte III
  • Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchiatura o sulla sua targhetta di identificazione e sull’imballaggio prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando è stata utilizzata la procedura dell’allegato IV; la marcatura può essere inferiore a 5 mm se resta leggibile. art. 19 e art. 20
  • Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un’apparecchiatura immessa sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui la si è messa a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. art. 10, par. 11
  • Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua comprensibile per l’autorità, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. art. 10, par. 12
  • Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite. art. 15
  • Quando la Commissione designa la propria categoria, registrare il tipo di apparecchiatura radio nel sistema centrale prima di immetterlo sul mercato e apporre il numero di registrazione. art. 5
  • Quando un atto delegato lo richiede, fornire dichiarazioni di conformità per le combinazioni previste di apparecchiature radio e software. art. 4
Mandatario4
  • Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi. art. 11, par. 2
  • Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali o di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. art. 11, par. 1
  • Quando si applica la procedura dell’allegato IV, apporre il numero di identificazione dell’organismo notificato dopo la marcatura CE secondo le istruzioni dell’organismo. art. 20, par. 3
  • Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite. art. 15
Importatore11
  • Immettere sul mercato solo apparecchiature radio conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, che l’apparecchiatura possa essere utilizzata in almeno uno Stato membro nel rispetto delle norme sullo spettro, che esista la documentazione tecnica, che sia apposta la marcatura CE, che siano allegate le istruzioni, la dichiarazione di conformità e le informazioni sulle restrizioni e che siano riportati l’identificazione e l’indirizzo del fabbricante; non immettere sul mercato le apparecchiature non conformi e informare il fabbricante e le autorità se presentano un rischio. art. 12, par. 1 e art. 12, par. 2
  • Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sull’apparecchiatura oppure, se non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità. art. 12, par. 3
  • Assicurarsi che l’apparecchiatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro. art. 12, par. 4
  • Per le apparecchiature dell’allegato I bis, assicurarsi che l’etichetta di ricarica sia fornita e visualizzata in modo visibile e, nella vendita a distanza, accanto al prezzo. art. 12, par. 4
  • Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto compromettano la conformità ai requisiti essenziali finché l’apparecchiatura è sotto la propria responsabilità. art. 12, par. 5
  • Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le apparecchiature messe a disposizione, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, delle apparecchiature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori. art. 12, par. 6
  • Se un’apparecchiatura immessa sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 12, par. 7
  • Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 12, par. 8
  • Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua comprensibile per l’autorità, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. art. 12, par. 9
  • Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite. art. 15
  • Se si immette sul mercato un’apparecchiatura con il proprio nome o marchio, o se si modifica un’apparecchiatura in modo tale da poterne influenzare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 10. art. 14
Distributore (grossista o dettagliante)7
  • Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione un’apparecchiatura, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduta e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato gli obblighi relativi all’utilizzabilità dello spettro, all’identificazione, all’indirizzo, alle istruzioni, alla dichiarazione e alle informazioni sulle restrizioni; non mettere a disposizione le apparecchiature non conformi e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità se presentano un rischio. art. 13, par. 1 e art. 13, par. 2
  • Per le apparecchiature dell’allegato I bis, assicurarsi che l’etichetta di ricarica sia fornita e visualizzata in modo visibile e leggibile e, nella vendita a distanza, accanto all’indicazione del prezzo. art. 13, par. 2, terzo comma
  • Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto compromettano la conformità ai requisiti essenziali. art. 13, par. 3
  • Se un’apparecchiatura messa a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 13, par. 4
  • Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua comprensibile per l’autorità, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. art. 13, par. 5
  • Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite. art. 15
  • Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica un’apparecchiatura in modo tale da poterne influenzare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. art. 14

La direttiva RED in parole semplici

La direttiva sulle apparecchiature radio (RED), formalmente direttiva 2014/53/UE, è la normativa dell’UE sulla marcatura CE per tutto ciò che emette o riceve intenzionalmente onde radio. Istituisce il quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio nell’Unione delle apparecchiature radio (art. 1, par. 1) e lo fa mediante requisiti essenziali anziché norme prodotto per prodotto: salute e sicurezza con gli obiettivi della direttiva sulla bassa tensione ma senza limite di tensione, compatibilità elettromagnetica e uso efficace ed efficiente dello spettro radio (art. 3, parr. 1 e 2). Per le categorie designate la Commissione può attivare ulteriori requisiti, dall’interoperabilità e dalla tutela della vita privata all’accesso ai servizi di emergenza e, dalla modifica del 2022, a un caricabatterie USB-C comune (art. 3, parr. 3 e 4).

In quanto direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 12 giugno 2016 e applicarla dal 13 giugno 2016, data in cui ha sostituito la direttiva R&TTE 1999/5/CE (art. 49 e art. 50). Le apparecchiature radio rientranti nel campo di applicazione sono sottratte alla direttiva sulla bassa tensione, ma i suoi obiettivi di sicurezza rientrano attraverso l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (art. 1, par. 4).

Testo ufficiale La direttiva è consultabile su EUR-Lex: direttiva 2014/53/UE (CELEX 32014L0053), oppure nel testo consolidato del 30 maggio 2026 che comprende la modifica sul caricabatterie comune, le procedure di emergenza e l’allegato I bis aggiornato.

Campo di applicazione

Per apparecchiatura radio si intende un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente onde radio, cioè onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3.000 GHz che si propagano nello spazio senza guida artificiale, per la radiocomunicazione o la radiodeterminazione, o che deve essere completato con un accessorio, come un’antenna, per farlo (art. 2, par. 1, punti da 1 a 4). Le funzioni Wi-Fi, Bluetooth, cellulare, GNSS, RFID e radar rientrano tutte, sia che il prodotto sia un telefono, un sensore, un giocattolo o un modulo industriale. La messa a disposizione, l’immissione sul mercato e la messa in servizio sono i tre eventi che fanno scattare l’applicazione (art. 2, par. 1, punti da 9 a 11).

L’allegato I esclude quattro gruppi: le apparecchiature per radioamatori non messe a disposizione sul mercato, come i kit e le apparecchiature autocostruite o modificate; le attrezzature marittime rientranti nella direttiva sulle attrezzature marittime 2014/90/UE (l’allegato I cita ancora la direttiva precedente, 96/98/CE, i cui riferimenti si leggono come riferimenti alla direttiva del 2014); le apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento (UE) 2018/1139 destinate esclusivamente all’uso a bordo di aeromobili, compresi gli aeromobili senza equipaggio certificati su frequenze aeronautiche protette; e i kit di valutazione su misura utilizzati esclusivamente presso strutture di ricerca e sviluppo (art. 1, par. 2, e allegato I). Sono inoltre escluse dalla direttiva le apparecchiature utilizzate esclusivamente per attività di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza dello Stato o diritto penale (art. 1, par. 3).

Gli obblighi gravano sugli operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore e distributore (art. 2, par. 1, punto 16). È fabbricante chiunque fabbrichi un’apparecchiatura radio o la faccia progettare o fabbricare e la commercializzi con il proprio nome o marchio (art. 2, par. 1, punto 12), e l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un’apparecchiatura in modo tale da poterne influenzare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 14).

Che cosa occorre fare

Requisiti essenziali

Tutte le apparecchiature radio devono proteggere la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, offrire un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva 2014/30/UE e utilizzare lo spettro radio in modo efficace ed efficiente e sostenerne l’uso efficiente per evitare interferenze dannose (art. 3, parr. 1 e 2). I fabbricanti devono inoltre costruire l’apparecchiatura in modo che possa essere utilizzata in almeno uno Stato membro nel rispetto delle norme sullo spettro (art. 10, par. 2). La conformità alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dà una presunzione di conformità per i requisiti da esse contemplati (art. 16).

L’articolo 3, paragrafo 3, elenca nove ulteriori requisiti che si applicano solo alle categorie designate dalla Commissione con atto delegato: interoperabilità con gli accessori e tramite le reti, collegamento a interfacce, protezione della rete, tutela dei dati personali e della vita privata, protezione dalle frodi, accesso ai servizi di emergenza, utilizzo da parte di persone con disabilità e controllo del caricamento del software. Il regolamento delegato (UE) 2019/320 ha attivato l’accesso ai servizi di emergenza per gli smartphone dal 17 marzo 2022, richiedendo la localizzazione del chiamante tramite Wi-Fi e dati compatibili con Galileo. Il regolamento delegato (UE) 2022/30, rinviato dal regolamento delegato (UE) 2023/2444, ha attivato dal 1° agosto 2025 la protezione della rete, la tutela dei dati personali e della vita privata e la protezione dalle frodi per le apparecchiature connesse a internet, le apparecchiature radio per l’infanzia e i giocattoli, i dispositivi indossabili e le apparecchiature che consentono pagamenti, con esclusioni per i dispositivi medici e per le apparecchiature aeronautiche, di sicurezza dei veicoli e di pedaggio stradale. Il regolamento delegato (UE) 2026/339 abroga tale atto con effetto dall’11 dicembre 2027, quando subentra il regolamento sulla ciberresilienza, regolamento (UE) 2024/2847, mentre le apparecchiature immesse sul mercato tra il 1° agosto 2025 e il 10 dicembre 2027 restano soggette a vigilanza ai sensi dei requisiti della RED.

Il caricabatterie comune

La direttiva (UE) 2022/2380 ha aggiunto l’articolo 3, paragrafo 4, e l’allegato I bis. I telefoni cellulari portatili, i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, gli auricolari con microfono, le console per videogiochi portatili, gli altoparlanti portatili, i lettori di libri elettronici, le tastiere, i mouse, i sistemi di navigazione portatili, gli auricolari e i computer portatili che possono essere ricaricati con cavo devono avere una presa USB Type-C conforme alla norma EN IEC 62680-1-3:2022 che resti accessibile e funzionante, poter essere ricaricati con cavi USB Type-C e, se si ricaricano oltre 5 V, 3 A o 15 W, incorporare l’USB Power Delivery conforme alla norma EN IEC 62680-1-2:2022 e far sì che qualsiasi protocollo aggiuntivo mantenga la sua piena funzionalità (allegato I bis, parte I). Chi offre tali apparecchiature con un dispositivo di ricarica deve offrirle anche senza e riportare un pittogramma che indichi se è incluso un caricabatterie (art. 3 bis). Le istruzioni devono descrivere le specifiche di ricarica e i caricabatterie compatibili, e un’etichetta con la potenza di ricarica minima e massima e il supporto dell’USB PD deve essere stampata nelle istruzioni e sull’imballaggio o ad esso apposta e visualizzata accanto al prezzo nella vendita a distanza (art. 10, par. 8, e allegato I bis, parti da II a IV). Gli Stati membri applicano queste regole dal 28 dicembre 2024 e, per i computer portatili, dal 28 aprile 2026 (direttiva (UE) 2022/2380, art. 2, par. 1).

Valutazione della conformità, documentazione tecnica e marcatura CE

Il fabbricante valuta la conformità in tutte le condizioni e configurazioni di funzionamento previste (art. 17, par. 1). Per i requisiti di salute, sicurezza e ricarica dell’articolo 3, paragrafi 1 e 4, si può utilizzare uno qualsiasi dei tre moduli: controllo interno della produzione (allegato II), esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo (allegato III) o garanzia totale della qualità (allegato IV). Per i requisiti sullo spettro e dell’articolo 3, paragrafo 3, il controllo interno della produzione è disponibile solo se le norme armonizzate sono state applicate integralmente; in caso contrario deve intervenire un organismo notificato mediante l’allegato III o l’allegato IV (art. 17, parr. da 2 a 4). La documentazione tecnica deve essere redatta prima dell’immissione sul mercato, tenuta aggiornata e contenere almeno gli elementi dell’allegato V, comprese le versioni del software e del firmware, i disegni, le norme applicate, i rapporti di prova e la spiegazione dell’utilizzabilità dello spettro (art. 21). Quando è carente, l’autorità può ordinare una prova a spese del fabbricante o dell’importatore (art. 21, par. 4).

La dichiarazione di conformità UE segue l’allegato VI, è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, quando si applicano più atti dell’Unione, è un’unica dichiarazione che li comprende tutti (art. 18). Un’apparecchiatura può essere invece accompagnata da una dichiarazione semplificata nel formato dell’allegato VII con l’indirizzo internet del testo completo (art. 10, par. 9). La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchiatura o sulla sua targhetta di identificazione e sull’imballaggio prima dell’immissione sul mercato, può essere inferiore a 5 mm se resta leggibile ed è seguita dal numero dell’organismo notificato quando è stato utilizzato l’allegato IV (art. 19 e art. 20).

Informazioni, istruzioni e tracciabilità

L’apparecchiatura reca un numero di tipo, lotto o serie e il nome e l’unico indirizzo postale di contatto del fabbricante; gli importatori aggiungono i propri (art. 10, parr. 6 e 7, e art. 12, par. 3). Le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro devono accompagnare l’apparecchiatura e, per le apparecchiature trasmittenti, indicare le bande di frequenza e la potenza massima a radiofrequenza (art. 10, par. 8). Quando uno Stato membro limita la messa in servizio o richiede un’autorizzazione all’uso, l’imballaggio riporta il pittogramma o le parole «Restrizioni» o «Requisiti» con le abbreviazioni degli Stati membri e le istruzioni elencano le restrizioni (art. 10, par. 10, e regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354). Quando la Commissione designa una categoria, i fabbricanti registrano il tipo di apparecchiatura nel sistema centrale prima di immetterlo sul mercato (art. 5) e forniscono dichiarazioni di conformità per le combinazioni di apparecchiature radio e software (art. 4). Tutti gli operatori identificano i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 15).

Obblighi per ruolo

I fabbricanti sono tenuti agli obblighi di progettazione, documentazione, valutazione, dichiarazione, marcatura, istruzioni, azione correttiva e conservazione per 10 anni (art. 10). I mandatari agiscono in base a un mandato che deve comprendere almeno la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità (art. 11). Gli importatori verificano il lavoro del fabbricante prima dell’immissione sul mercato, aggiungono la propria identificazione, salvaguardano la conformità durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione quando i rischi lo giustificano, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 12). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti e la lingua prima di mettere a disposizione l’apparecchiatura, la proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e si assicurano che siano adottate azioni correttive (art. 13). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano le apparecchiature diventano fabbricanti (art. 14).

Procedure di emergenza dal 30 maggio 2026

La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo V bis. Gli articoli da 43 ter a 43 sexies si applicano solo alle apparecchiature radio designate come beni rilevanti per le crisi, solo finché è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e solo dopo che la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 43 bis). Consentono agli organismi notificati di trattare con priorità le valutazioni rilevanti per le crisi, alle autorità nazionali di autorizzare a determinate condizioni l’immissione sul mercato senza la procedura obbligatoria dell’organismo notificato, una presunzione di conformità basata su altre norme e specifiche comuni e una vigilanza del mercato con priorità e assistenza reciproca (da art. 43 ter ad art. 43 sexies).

Applicazione e sanzioni

La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 sostituisce gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dall’articolo 39 della direttiva. Quando un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un’apparecchiatura radio presenti un rischio o non sia conforme a un requisito essenziale, la valuta, impone un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama l’apparecchiatura e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 40). Le apparecchiature conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattate allo stesso modo (art. 42) e la Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 41). Le non conformità formali, come la marcatura CE mancante o apposta in modo errato, la dichiarazione di conformità UE mancante o errata, la documentazione tecnica incompleta, l’etichetta di ricarica o il pittogramma mancanti o errati, l’identificazione o le informazioni sulle restrizioni mancanti, o la violazione degli obblighi di vendita separata o di registrazione, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, ritiro o richiamo (art. 43).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 46). In Danimarca la direttiva è attuata mediante la legge sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica (lovbekendtgørelse nr. 958 del 22 giugno 2022) e il decreto nr. 1107 del 6 novembre 2019; Sikkerhedsstyrelsen, che dal gennaio 2026 è un dipartimento di Erhvervsstyrelsen (l’autorità danese per le imprese) denominato Markedsovervågning, svolge la vigilanza del mercato sulle apparecchiature radio per conto di Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, che detiene la responsabilità di settore.

Come Conphora può aiutare

Conphora monitora la RED e i suoi atti delegati e confronta i Suoi prodotti con i requisiti essenziali, segnalando le lacune nel percorso di conformità, nella documentazione tecnica, nell’etichetta di ricarica e nei requisiti di cibersicurezza prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma aiuta a costruire e conservare la dichiarazione di conformità UE e le registrazioni decennali e La avvisa quando un atto delegato attiva o fa cessare un requisito, come il passaggio di consegne al regolamento sulla ciberresilienza l’11 dicembre 2027.

Scopra come funziona Conphora · Consulti i piani e i prezzi

Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato applicano le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 sostituisce il capo sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dalla direttiva; in Danimarca Sikkerhedsstyrelsen (dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen) svolge la vigilanza del mercato sulle apparecchiature radio per conto di Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, che detiene la responsabilità di settore, ai sensi della legge danese sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine stabilito, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, gli ordini di porre fine alle non conformità formali come la mancanza della marcatura CE, della dichiarazione o dell’etichetta di ricarica, le prove a spese del fabbricante quando la documentazione tecnica è carente e le sanzioni nazionali, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle leggi nazionali di recepimento da parte degli operatori economici; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano le apparecchiature che presentano un rischio o non soddisfano un requisito essenziale, impongono un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano l’apparecchiatura e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; le apparecchiature conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattate allo stesso modo. Le non conformità formali, come la marcatura CE mancante o apposta in modo errato, la dichiarazione di conformità UE mancante o errata, la documentazione tecnica incompleta, l’etichetta di ricarica o il pittogramma mancanti o errati, l’identificazione o le informazioni sulle restrizioni mancanti, o la violazione degli obblighi di vendita separata o di registrazione, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, ritiro o richiamo, e una documentazione tecnica carente può dar luogo a una prova a spese del fabbricante o dell’importatore. In Danimarca Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento di Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning, svolge la vigilanza del mercato sulle apparecchiature radio per conto di Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur ai sensi della legge sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica (lovbekendtgørelse nr. 958 del 22 giugno 2022) e del decreto nr. 1107 del 6 novembre 2019.

Fonte · art. 46, art. 40, art. 42, art. 43 e art. 21, par. 4FonteFonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per RED, dalla più recente.

  1. Modifica

    Cessano i requisiti di cibersicurezza del regolamento delegato (UE) 2022/30

    Il regolamento delegato (UE) 2026/339 abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30 con effetto da questa data, quando il regolamento (UE) 2024/2847, il regolamento sulla ciberresilienza, si applica integralmente e subentra per i requisiti di protezione della rete, dei dati personali e della vita privata e dalle frodi; le apparecchiature radio immesse sul mercato tra il 1° agosto 2025 e il 10 dicembre 2027 restano soggette alla vigilanza del mercato ai sensi dei requisiti della RED.

    Fonte · art. 1 e considerando 4 e 5
  2. Si applica

    Si applicano le procedure di emergenza per le apparecchiature radio rilevanti per le crisi

    Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749: gli articoli da 43 bis a 43 sexies consentono la valutazione della conformità con priorità, le deroghe alle procedure degli organismi notificati, la presunzione di conformità basata su norme e specifiche comuni e la vigilanza del mercato con priorità per le apparecchiature radio designate come beni rilevanti per le crisi, finché è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747.

    Fonte · art. 9 e art. 11Fonte · art. 43 bis
  3. Modifica

    Pubblicato il regolamento delegato (UE) 2026/339: sarà abrogato l’atto RED sulla cibersicurezza

    Adottato il 16 febbraio 2026 e pubblicato nella GU L 2026/339 il 29 aprile 2026, il regolamento delegato entra in vigore il 19 maggio 2026 e abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30 con effetto dall’11 dicembre 2027 per evitare sovrapposizioni con il regolamento sulla ciberresilienza.

    Fonte · art. 1 e art. 2
  4. Si applica

    Le regole sul caricabatterie comune si applicano ai computer portatili

    Da questa data gli Stati membri applicano ai computer portatili, la categoria dell’allegato I bis, parte I, punto 1.13, le regole su USB Type-C, USB Power Delivery, etichetta di ricarica, pittogramma e vendita separata.

    Fonte · art. 2, par. 1
  5. Si applica

    Si applicano alle apparecchiature radio connesse i requisiti di protezione della rete, dei dati personali e della vita privata e dalle frodi

    Il regolamento delegato (UE) 2022/30, come rinviato dal regolamento delegato (UE) 2023/2444, applica i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), alle apparecchiature radio connesse a internet, alle apparecchiature radio per l’infanzia e i giocattoli, ai dispositivi indossabili che trattano dati personali, di traffico o di localizzazione e alle apparecchiature che consentono trasferimenti di denaro o di valuta virtuale, con esclusioni per i dispositivi medici e per le apparecchiature aeronautiche, di sicurezza dei veicoli e di pedaggio stradale.

    Fonte · art. 1, art. 2 e art. 3Fonte · art. 1
  6. Si applica

    Le regole sul caricabatterie comune si applicano ai telefoni e ad altre undici categorie

    Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 a telefoni cellulari portatili, tablet, fotocamere digitali, cuffie, auricolari con microfono, console per videogiochi portatili, altoparlanti portatili, lettori di libri elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili e auricolari: presa USB Type-C, USB Power Delivery oltre 15 W, etichetta di ricarica, pittogramma sull’inclusione del caricabatterie e possibilità di acquistare senza dispositivo di ricarica.

    Fonte · art. 2, par. 1Fonte · art. 3, par. 4, art. 3 bis, art. 10, par. 8, e allegato I bis
  7. Modifica

    Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: procedure di emergenza del mercato interno

    La direttiva modificativa del 9 ottobre 2024, pubblicata l’8 novembre 2024, aggiunge le definizioni di beni rilevanti per le crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e inserisce il capo V bis (articoli da 43 bis a 43 sexies); gli Stati membri dovevano recepirla entro il 29 maggio 2026 e applicare le misure dal 30 maggio 2026.

    Fonte · art. 9, art. 11 e art. 12
  8. Modifica

    Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2839: nuovo calendario delle relazioni degli Stati membri

    La direttiva sugli obblighi di comunicazione del 23 ottobre 2024 ha sostituito l’articolo 47, paragrafo 1: gli Stati membri riferiscono sull’applicazione della direttiva entro il 12 dicembre 2027, con riferimento al periodo a decorrere dal 13 giugno 2023, e successivamente ogni cinque anni.

    Fonte · art. 4 e art. 6
  9. Modifica

    Il regolamento delegato (UE) 2023/1717 aggiorna le norme USB dell’allegato I bis

    Il regolamento delegato della Commissione del 27 giugno 2023 ha sostituito i riferimenti alle norme nell’allegato I bis con la norma EN IEC 62680-1-3:2022 per la presa e il cavo USB Type-C e con la norma EN IEC 62680-1-2:2022 per l’USB Power Delivery.

    Fonte · allegato I bis, parte I (M3)Fonte
  10. Modifica

    Entra in vigore la direttiva (UE) 2022/2380: il caricabatterie comune

    La direttiva modificativa del 23 novembre 2022, pubblicata nella GU L 315 del 7 dicembre 2022, aggiunge l’articolo 3, paragrafo 4, l’articolo 3 bis, l’etichetta di ricarica dell’articolo 10, paragrafo 8, nuovi motivi di non conformità formale nell’articolo 43 e l’allegato I bis; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 28 dicembre 2023 e applicare le regole dal 28 dicembre 2024 e, per i computer portatili, dal 28 aprile 2026.

    Fonte · art. 1, art. 2 e art. 3
  11. Si applica

    Il requisito di localizzazione del chiamante si applica agli smartphone

    Il regolamento delegato (UE) 2019/320 applica il requisito dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera g), sull’accesso ai servizi di emergenza ai telefoni cellulari portatili con capacità analoghe a quelle di un computer, che devono ricevere ed elaborare dati Wi-Fi e dati satellitari compatibili con Galileo e metterli a disposizione nelle comunicazioni di emergenza.

    Fonte · art. 1 e art. 2
  12. Modifica

    Il regolamento (UE) 2018/1139 ridisegna l’esclusione per l’aviazione

    Il regolamento di base dell’EASA ha sostituito il punto 3 dell’allegato I in modo che siano escluse dalla direttiva solo le apparecchiature aeronautiche rientranti nel suo ambito e destinate esclusivamente all’uso a bordo di aeromobili, compresi gli aeromobili senza equipaggio certificati che operano su frequenze aeronautiche protette.

    Fonte · allegato I, punto 3 (M1)Fonte
  13. Orientamenti

    Si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 sulle informazioni relative alle restrizioni

    Il regolamento di esecuzione della Commissione del 20 luglio 2017 specifica come presentare le informazioni dell’articolo 10, paragrafo 10: un pittogramma o le parole «Restrizioni» o «Requisiti» con le abbreviazioni degli Stati membri sull’imballaggio e l’elenco delle restrizioni nelle istruzioni; le apparecchiature immesse sul mercato dopo l’8 agosto 2017 conformemente ad esso sono considerate conformi all’articolo 10, paragrafo 10.

    Fonte · art. 2 e art. 3
  14. Si applica

    Si applica la direttiva RED; abrogata la direttiva 1999/5/CE

    Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 13 giugno 2016 e la direttiva 1999/5/CE è abrogata dalla stessa data; le apparecchiature radio conformi alla normativa precedente e immesse sul mercato prima del 13 giugno 2017 potevano ancora essere messe a disposizione e messe in servizio.

    Fonte · art. 48, art. 49 e art. 50
  15. In vigore

    Entra in vigore la direttiva 2014/53/UE

    Adottata il 16 aprile 2014 e pubblicata nella GU L 153 del 22 maggio 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 12 giugno 2016 per recepirla.

    Fonte · art. 49, par. 1 e art. 51

Strumenti e formazione

Che cosa offre Conphora per RED.

Partire dal problema

A retailer asks for proof that the CE mark is real

There is no CE certificate to send. What proves the CE marking on electrical and radio products, and how to give a retailer the evidence behind it.

Convalida dei prodotti → Generatore di documentazione

We do not know if our product needs CE marking

When CE marking is required: only where an EU harmonisation act provides for it, how to test scope under LVD, EMC, RED and toys, and what to do if not.

Verifica di conformità gratuita → Guide ai regolamenti

We do not know which languages the instructions must be in

Language rules for instructions, safety information, warnings and contact details under the GPSR, LVD, EMC, RED, the Toy Safety Directive and cosmetics.

Guide ai regolamenti → Conoscenze e approfondimenti

We changed the product. Does our compliance still hold?

What EU rules say about design changes: series production, updated technical files and declarations, and when a change makes you the manufacturer.

Convalida dei prodotti → Generatore di documentazione

We added Bluetooth or Wi-Fi to an existing product

Adding a radio makes a product radio equipment: the RED replaces the LVD, new essential and cybersecurity requirements apply, and the paperwork changes.

Guide ai regolamenti → Convalida dei prodotti

We sell a product for babies or small children

Baby and childcare products: when toy rules apply, the GPSR check for vulnerable users, food contact limits for infants, and baby monitors under the RED.

Guide ai regolamenti → Convalida dei prodotti

Tutti i problemi per RED →

Le domande più frequenti su RED

Da quando si applica la direttiva RED?

La direttiva 2014/53/UE è entrata in vigore l’11 giugno 2014, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 22 maggio 2014. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 12 giugno 2016 e applicare le proprie misure dal 13 giugno 2016, data in cui è stata abrogata la direttiva 1999/5/CE. Le apparecchiature radio conformi alle norme precedenti e immesse sul mercato prima del 13 giugno 2017 potevano ancora essere messe a disposizione e messe in servizio.

Fonte · art. 48, art. 49, art. 50 e art. 51
Quali prodotti sono considerati apparecchiature radio?

Qualsiasi prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente onde radio di frequenza inferiore a 3.000 GHz per la radiocomunicazione o la radiodeterminazione, o che deve essere completato con un accessorio, come un’antenna, per farlo. Vi rientrano le funzioni Wi-Fi, Bluetooth, cellulare, GNSS, RFID e radar e i prodotti di consumo, industriali e IoT che le includono. L’allegato I esclude le apparecchiature per radioamatori non immesse sul mercato, le attrezzature marittime, le apparecchiature aeronautiche destinate esclusivamente all’uso a bordo di aeromobili e i kit di valutazione su misura per la ricerca; sono inoltre al di fuori della direttiva le apparecchiature utilizzate esclusivamente per la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato o il diritto penale.

Fonte · art. 1, art. 2, par. 1, punto 1, e allegato I
Alle apparecchiature radio si applica anche la direttiva sulla bassa tensione?

No. Le apparecchiature radio rientranti nel campo di applicazione della RED non sono soggette alla direttiva 2014/35/UE, ma il requisito essenziale della RED in materia di salute e sicurezza incorpora gli obiettivi di sicurezza della direttiva sulla bassa tensione senza limite di tensione, e il requisito di compatibilità elettromagnetica rinvia alla direttiva 2014/30/UE. Quando il prodotto è soggetto a più di un atto dell’Unione che prescrive una dichiarazione di conformità UE, si redige un’unica dichiarazione che elenca tutti gli atti.

Fonte · art. 1, par. 4, art. 3, par. 1, e art. 18, par. 3
Che cosa richiede la regola sul caricabatterie comune e da quando?

I telefoni cellulari portatili, i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, gli auricolari con microfono, le console per videogiochi portatili, gli altoparlanti portatili, i lettori di libri elettronici, le tastiere, i mouse, i sistemi di navigazione portatili e gli auricolari che possono essere ricaricati con cavo devono avere una presa USB Type-C conforme alla norma EN IEC 62680-1-3:2022, poter essere ricaricati con cavi USB Type-C e, se si ricaricano oltre 5 V, 3 A o 15 W, incorporare l’USB Power Delivery conforme alla norma EN IEC 62680-1-2:2022. Gli Stati membri applicano queste regole dal 28 dicembre 2024 e, per i computer portatili, dal 28 aprile 2026. I venditori devono inoltre offrire il prodotto senza dispositivo di ricarica, riportare un pittogramma che indichi se è incluso un caricabatterie e visualizzare l’etichetta di ricarica con la potenza minima e massima e il supporto dell’USB PD sull’imballaggio e, online, accanto al prezzo.

Fonte · art. 3, par. 4, art. 3 bis, art. 10, par. 8, e allegato I bisFonte · art. 2, par. 1
I requisiti di cibersicurezza della RED si applicano al mio prodotto connesso?

Il regolamento delegato (UE) 2022/30 ha reso applicabili dal 1° agosto 2025 i requisiti dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f): protezione della rete per qualsiasi apparecchiatura radio in grado di comunicare tramite internet, tutela dei dati personali e della vita privata per le apparecchiature connesse a internet, le apparecchiature radio per l’infanzia e i giocattoli e i dispositivi indossabili che trattano dati personali, di traffico o di localizzazione, e protezione dalle frodi per le apparecchiature connesse a internet utilizzate per trasferire denaro o valuta virtuale. I dispositivi medici sono esclusi e i requisiti sulla vita privata e sulle frodi non si applicano alle apparecchiature contemplate dalle norme sull’aviazione, sulla sicurezza generale dei veicoli o sul pedaggio stradale elettronico. Il regolamento delegato (UE) 2026/339 abroga l’atto con effetto dall’11 dicembre 2027, quando il regolamento sulla ciberresilienza si applica integralmente; le apparecchiature immesse sul mercato tra il 1° agosto 2025 e il 10 dicembre 2027 restano soggette a vigilanza ai sensi di tali requisiti.

Fonte · art. 1, art. 2 e art. 3Fonte · art. 1Fonte · art. 1 e considerando 5
Per la RED è necessario un organismo notificato?

Non sempre. Per i requisiti di salute, sicurezza e ricarica dell’articolo 3, paragrafi 1 e 4, il fabbricante può ricorrere al controllo interno della produzione dell’allegato II. Per il requisito sullo spettro dell’articolo 3, paragrafo 2, e per i requisiti dell’articolo 3, paragrafo 3, il controllo interno della produzione è disponibile solo se le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale sono state applicate integralmente; se non sono state applicate, sono state applicate solo in parte o non esistono, il fabbricante deve ricorrere all’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo dell’allegato III o alla garanzia totale della qualità dell’allegato IV, entrambi con il coinvolgimento di un organismo notificato.

Fonte · art. 16 e art. 17
Che cosa deve accompagnare un’apparecchiatura radio quando viene venduta?

Le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro, comprese, per le apparecchiature trasmittenti, le bande di frequenza e la potenza massima a radiofrequenza; una copia della dichiarazione di conformità UE o una dichiarazione semplificata con l’indirizzo internet del testo completo; quando l’apparecchiatura è soggetta a restrizioni alla messa in servizio o a requisiti per l’autorizzazione all’uso in uno Stato membro, un pittogramma o le parole «Restrizioni» o «Requisiti» con le abbreviazioni degli Stati membri sull’imballaggio e l’elenco delle restrizioni nelle istruzioni; e, per le apparecchiature dell’allegato I bis, l’etichetta di ricarica e il pittogramma sull’inclusione del caricabatterie.

Fonte · art. 3 bis, par. 2, art. 10, par. 8, art. 10, par. 9 e art. 10, par. 10Fonte · art. 2
Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica e le registrazioni di tracciabilità?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione dell’apparecchiatura sul mercato, i mandatari tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano una copia della dichiarazione per 10 anni e garantiscono che la documentazione possa essere prodotta. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di identificare chi ha fornito loro le apparecchiature e a chi le hanno fornite per 10 anni dalla fornitura.

Fonte · art. 10, par. 4, art. 11, par. 2, art. 12, par. 8 e art. 15

Segua RED: una e-mail a settimana quando cambia

Rettifiche, orientamenti, tendenze di Safety Gate e nuovi articoli sui regolamenti che segue. Nient’altro.

Fonti

  1. Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530
  2. Direttiva 2014/53/UE nel testo pubblicato nella GU L 153 del 22 maggio 2014 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0053 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0053
  4. Direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, il caricabatterie comune (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2380
  5. Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749
  6. Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione che applica l’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0030
  7. Regolamento delegato (UE) 2023/2444 della Commissione che rinvia al 1° agosto 2025 l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/30 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2444
  8. Regolamento delegato (UE) 2026/339 della Commissione che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0339
  9. Regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione sulla localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0320
  10. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione sulla presentazione delle informazioni sulle restrizioni nazionali all’uso (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1354
  11. Direttiva sulle apparecchiature radio (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/radio-equipment-directive-red_en
  12. Kontrol med EMC og RED (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/el-produkter/vejledninger/redemc/kontrol-emc-og-red
  13. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redazione di conformità normativa, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
13 marzo 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). RED: Direttiva sulle apparecchiature radio (Direttiva 2014/53/UE), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/red/
Rivista il
Demo Company

See RED handled end to end

Thirteen products, the documents retailers ask for, supplier requests and this year's deadlines — a complete, read-only example. Open it with a free account; no card, no trial clock.

Free account · no card · opens in the Demo Company