La direttiva RED in parole semplici
La direttiva sulle apparecchiature radio (RED), formalmente direttiva 2014/53/UE, è la normativa dell’UE sulla marcatura CE per tutto ciò che emette o riceve intenzionalmente onde radio. Istituisce il quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio nell’Unione delle apparecchiature radio (art. 1, par. 1) e lo fa mediante requisiti essenziali anziché norme prodotto per prodotto: salute e sicurezza con gli obiettivi della direttiva sulla bassa tensione ma senza limite di tensione, compatibilità elettromagnetica e uso efficace ed efficiente dello spettro radio (art. 3, parr. 1 e 2). Per le categorie designate la Commissione può attivare ulteriori requisiti, dall’interoperabilità e dalla tutela della vita privata all’accesso ai servizi di emergenza e, dalla modifica del 2022, a un caricabatterie USB-C comune (art. 3, parr. 3 e 4).
In quanto direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 12 giugno 2016 e applicarla dal 13 giugno 2016, data in cui ha sostituito la direttiva R&TTE 1999/5/CE (art. 49 e art. 50). Le apparecchiature radio rientranti nel campo di applicazione sono sottratte alla direttiva sulla bassa tensione, ma i suoi obiettivi di sicurezza rientrano attraverso l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (art. 1, par. 4).
Testo ufficiale La direttiva è consultabile su EUR-Lex: direttiva 2014/53/UE (CELEX 32014L0053), oppure nel testo consolidato del 30 maggio 2026 che comprende la modifica sul caricabatterie comune, le procedure di emergenza e l’allegato I bis aggiornato.
Campo di applicazione
Per apparecchiatura radio si intende un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente onde radio, cioè onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3.000 GHz che si propagano nello spazio senza guida artificiale, per la radiocomunicazione o la radiodeterminazione, o che deve essere completato con un accessorio, come un’antenna, per farlo (art. 2, par. 1, punti da 1 a 4). Le funzioni Wi-Fi, Bluetooth, cellulare, GNSS, RFID e radar rientrano tutte, sia che il prodotto sia un telefono, un sensore, un giocattolo o un modulo industriale. La messa a disposizione, l’immissione sul mercato e la messa in servizio sono i tre eventi che fanno scattare l’applicazione (art. 2, par. 1, punti da 9 a 11).
L’allegato I esclude quattro gruppi: le apparecchiature per radioamatori non messe a disposizione sul mercato, come i kit e le apparecchiature autocostruite o modificate; le attrezzature marittime rientranti nella direttiva sulle attrezzature marittime 2014/90/UE (l’allegato I cita ancora la direttiva precedente, 96/98/CE, i cui riferimenti si leggono come riferimenti alla direttiva del 2014); le apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento (UE) 2018/1139 destinate esclusivamente all’uso a bordo di aeromobili, compresi gli aeromobili senza equipaggio certificati su frequenze aeronautiche protette; e i kit di valutazione su misura utilizzati esclusivamente presso strutture di ricerca e sviluppo (art. 1, par. 2, e allegato I). Sono inoltre escluse dalla direttiva le apparecchiature utilizzate esclusivamente per attività di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza dello Stato o diritto penale (art. 1, par. 3).
Gli obblighi gravano sugli operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore e distributore (art. 2, par. 1, punto 16). È fabbricante chiunque fabbrichi un’apparecchiatura radio o la faccia progettare o fabbricare e la commercializzi con il proprio nome o marchio (art. 2, par. 1, punto 12), e l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un’apparecchiatura in modo tale da poterne influenzare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 14).
Che cosa occorre fare
Requisiti essenziali
Tutte le apparecchiature radio devono proteggere la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, offrire un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva 2014/30/UE e utilizzare lo spettro radio in modo efficace ed efficiente e sostenerne l’uso efficiente per evitare interferenze dannose (art. 3, parr. 1 e 2). I fabbricanti devono inoltre costruire l’apparecchiatura in modo che possa essere utilizzata in almeno uno Stato membro nel rispetto delle norme sullo spettro (art. 10, par. 2). La conformità alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dà una presunzione di conformità per i requisiti da esse contemplati (art. 16).
L’articolo 3, paragrafo 3, elenca nove ulteriori requisiti che si applicano solo alle categorie designate dalla Commissione con atto delegato: interoperabilità con gli accessori e tramite le reti, collegamento a interfacce, protezione della rete, tutela dei dati personali e della vita privata, protezione dalle frodi, accesso ai servizi di emergenza, utilizzo da parte di persone con disabilità e controllo del caricamento del software. Il regolamento delegato (UE) 2019/320 ha attivato l’accesso ai servizi di emergenza per gli smartphone dal 17 marzo 2022, richiedendo la localizzazione del chiamante tramite Wi-Fi e dati compatibili con Galileo. Il regolamento delegato (UE) 2022/30, rinviato dal regolamento delegato (UE) 2023/2444, ha attivato dal 1° agosto 2025 la protezione della rete, la tutela dei dati personali e della vita privata e la protezione dalle frodi per le apparecchiature connesse a internet, le apparecchiature radio per l’infanzia e i giocattoli, i dispositivi indossabili e le apparecchiature che consentono pagamenti, con esclusioni per i dispositivi medici e per le apparecchiature aeronautiche, di sicurezza dei veicoli e di pedaggio stradale. Il regolamento delegato (UE) 2026/339 abroga tale atto con effetto dall’11 dicembre 2027, quando subentra il regolamento sulla ciberresilienza, regolamento (UE) 2024/2847, mentre le apparecchiature immesse sul mercato tra il 1° agosto 2025 e il 10 dicembre 2027 restano soggette a vigilanza ai sensi dei requisiti della RED.
Il caricabatterie comune
La direttiva (UE) 2022/2380 ha aggiunto l’articolo 3, paragrafo 4, e l’allegato I bis. I telefoni cellulari portatili, i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, gli auricolari con microfono, le console per videogiochi portatili, gli altoparlanti portatili, i lettori di libri elettronici, le tastiere, i mouse, i sistemi di navigazione portatili, gli auricolari e i computer portatili che possono essere ricaricati con cavo devono avere una presa USB Type-C conforme alla norma EN IEC 62680-1-3:2022 che resti accessibile e funzionante, poter essere ricaricati con cavi USB Type-C e, se si ricaricano oltre 5 V, 3 A o 15 W, incorporare l’USB Power Delivery conforme alla norma EN IEC 62680-1-2:2022 e far sì che qualsiasi protocollo aggiuntivo mantenga la sua piena funzionalità (allegato I bis, parte I). Chi offre tali apparecchiature con un dispositivo di ricarica deve offrirle anche senza e riportare un pittogramma che indichi se è incluso un caricabatterie (art. 3 bis). Le istruzioni devono descrivere le specifiche di ricarica e i caricabatterie compatibili, e un’etichetta con la potenza di ricarica minima e massima e il supporto dell’USB PD deve essere stampata nelle istruzioni e sull’imballaggio o ad esso apposta e visualizzata accanto al prezzo nella vendita a distanza (art. 10, par. 8, e allegato I bis, parti da II a IV). Gli Stati membri applicano queste regole dal 28 dicembre 2024 e, per i computer portatili, dal 28 aprile 2026 (direttiva (UE) 2022/2380, art. 2, par. 1).
Valutazione della conformità, documentazione tecnica e marcatura CE
Il fabbricante valuta la conformità in tutte le condizioni e configurazioni di funzionamento previste (art. 17, par. 1). Per i requisiti di salute, sicurezza e ricarica dell’articolo 3, paragrafi 1 e 4, si può utilizzare uno qualsiasi dei tre moduli: controllo interno della produzione (allegato II), esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo (allegato III) o garanzia totale della qualità (allegato IV). Per i requisiti sullo spettro e dell’articolo 3, paragrafo 3, il controllo interno della produzione è disponibile solo se le norme armonizzate sono state applicate integralmente; in caso contrario deve intervenire un organismo notificato mediante l’allegato III o l’allegato IV (art. 17, parr. da 2 a 4). La documentazione tecnica deve essere redatta prima dell’immissione sul mercato, tenuta aggiornata e contenere almeno gli elementi dell’allegato V, comprese le versioni del software e del firmware, i disegni, le norme applicate, i rapporti di prova e la spiegazione dell’utilizzabilità dello spettro (art. 21). Quando è carente, l’autorità può ordinare una prova a spese del fabbricante o dell’importatore (art. 21, par. 4).
La dichiarazione di conformità UE segue l’allegato VI, è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, quando si applicano più atti dell’Unione, è un’unica dichiarazione che li comprende tutti (art. 18). Un’apparecchiatura può essere invece accompagnata da una dichiarazione semplificata nel formato dell’allegato VII con l’indirizzo internet del testo completo (art. 10, par. 9). La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchiatura o sulla sua targhetta di identificazione e sull’imballaggio prima dell’immissione sul mercato, può essere inferiore a 5 mm se resta leggibile ed è seguita dal numero dell’organismo notificato quando è stato utilizzato l’allegato IV (art. 19 e art. 20).
Informazioni, istruzioni e tracciabilità
L’apparecchiatura reca un numero di tipo, lotto o serie e il nome e l’unico indirizzo postale di contatto del fabbricante; gli importatori aggiungono i propri (art. 10, parr. 6 e 7, e art. 12, par. 3). Le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro devono accompagnare l’apparecchiatura e, per le apparecchiature trasmittenti, indicare le bande di frequenza e la potenza massima a radiofrequenza (art. 10, par. 8). Quando uno Stato membro limita la messa in servizio o richiede un’autorizzazione all’uso, l’imballaggio riporta il pittogramma o le parole «Restrizioni» o «Requisiti» con le abbreviazioni degli Stati membri e le istruzioni elencano le restrizioni (art. 10, par. 10, e regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354). Quando la Commissione designa una categoria, i fabbricanti registrano il tipo di apparecchiatura nel sistema centrale prima di immetterlo sul mercato (art. 5) e forniscono dichiarazioni di conformità per le combinazioni di apparecchiature radio e software (art. 4). Tutti gli operatori identificano i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 15).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti sono tenuti agli obblighi di progettazione, documentazione, valutazione, dichiarazione, marcatura, istruzioni, azione correttiva e conservazione per 10 anni (art. 10). I mandatari agiscono in base a un mandato che deve comprendere almeno la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità (art. 11). Gli importatori verificano il lavoro del fabbricante prima dell’immissione sul mercato, aggiungono la propria identificazione, salvaguardano la conformità durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione quando i rischi lo giustificano, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 12). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti e la lingua prima di mettere a disposizione l’apparecchiatura, la proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e si assicurano che siano adottate azioni correttive (art. 13). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano le apparecchiature diventano fabbricanti (art. 14).
Procedure di emergenza dal 30 maggio 2026
La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo V bis. Gli articoli da 43 ter a 43 sexies si applicano solo alle apparecchiature radio designate come beni rilevanti per le crisi, solo finché è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e solo dopo che la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 43 bis). Consentono agli organismi notificati di trattare con priorità le valutazioni rilevanti per le crisi, alle autorità nazionali di autorizzare a determinate condizioni l’immissione sul mercato senza la procedura obbligatoria dell’organismo notificato, una presunzione di conformità basata su altre norme e specifiche comuni e una vigilanza del mercato con priorità e assistenza reciproca (da art. 43 ter ad art. 43 sexies).
Applicazione e sanzioni
La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 sostituisce gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dall’articolo 39 della direttiva. Quando un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un’apparecchiatura radio presenti un rischio o non sia conforme a un requisito essenziale, la valuta, impone un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama l’apparecchiatura e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 40). Le apparecchiature conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattate allo stesso modo (art. 42) e la Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 41). Le non conformità formali, come la marcatura CE mancante o apposta in modo errato, la dichiarazione di conformità UE mancante o errata, la documentazione tecnica incompleta, l’etichetta di ricarica o il pittogramma mancanti o errati, l’identificazione o le informazioni sulle restrizioni mancanti, o la violazione degli obblighi di vendita separata o di registrazione, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, ritiro o richiamo (art. 43).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 46). In Danimarca la direttiva è attuata mediante la legge sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica (lovbekendtgørelse nr. 958 del 22 giugno 2022) e il decreto nr. 1107 del 6 novembre 2019; Sikkerhedsstyrelsen, che dal gennaio 2026 è un dipartimento di Erhvervsstyrelsen (l’autorità danese per le imprese) denominato Markedsovervågning, svolge la vigilanza del mercato sulle apparecchiature radio per conto di Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, che detiene la responsabilità di settore.
Come Conphora può aiutare
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Fonti
- Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/53/UE nel testo pubblicato nella GU L 153 del 22 maggio 2014 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0053 (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, il caricabatterie comune (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione che applica l’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2023/2444 della Commissione che rinvia al 1° agosto 2025 l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/30 (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2026/339 della Commissione che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30 (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione sulla localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili (EUR-Lex)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione sulla presentazione delle informazioni sulle restrizioni nazionali all’uso (EUR-Lex)
- Direttiva sulle apparecchiature radio (Commissione europea, DG GROW)
- Kontrol med EMC og RED (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.