La SPVD in breve
La direttiva sui recipienti semplici a pressione (SPVD), formalmente direttiva 2014/29/UE, è la normativa dell’UE per una famiglia volutamente ristretta di serbatoi saldati. Si applica ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie con cinque caratteristiche, tutte da presentare contemporaneamente: i recipienti sono saldati, destinati a essere sottoposti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto, e non sono destinati a essere esposti alla fiamma; le parti e gli insiemi che contribuiscono alla resistenza del recipiente sotto pressione sono di acciaio non legato di qualità oppure di alluminio non legato o di leghe di alluminio non soggette a indurimento per invecchiamento; il recipiente è costruito come parte cilindrica a sezione circolare chiusa da fondi bombati verso l’esterno o piani, ruotanti attorno allo stesso asse della parte cilindrica, oppure come due fondi bombati ruotanti attorno allo stesso asse; la pressione massima di esercizio non supera 30 bar e il prodotto tra tale pressione e la capacità (PS per V) non supera 10.000 bar.L; e la temperatura minima di esercizio non è inferiore a meno 50 °C mentre la temperatura massima di esercizio non è superiore a 300 °C per l’acciaio e a 100 °C per i recipienti di alluminio o di lega di alluminio (art. 1, par. 1). Sono esclusi solo tre gruppi: i recipienti specificamente progettati per uso nucleare il cui guasto può provocare un’emissione di radioattività, i recipienti specificamente destinati all’installazione a bordo o alla propulsione di navi e aeromobili, e gli estintori (art. 1, par. 2). Un recipiente conforme alla direttiva circola liberamente, e gli Stati membri non possono ostacolarne la messa a disposizione o la messa in servizio sul loro territorio (art. 5).
Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 2009/105/CE, a sua volta codificazione della direttiva 87/404/CEE del Consiglio, allineata al nuovo quadro legislativo in modo da prevedere gli stessi obblighi degli operatori economici, le stesse norme di rintracciabilità e le stesse procedure di vigilanza del mercato delle altre direttive sulla marcatura CE (considerando da 1 a 3). È entrato in vigore il 18 aprile 2014, le misure di recepimento dovevano essere adottate e pubblicate entro il 19 aprile 2016 e si applicano dal 20 aprile 2016, data in cui hanno avuto effetto anche gli articoli 1, 3, 4 e 5 e gli allegati I e III ed è stata abrogata la direttiva 2009/105/CE (da art. 42 ad art. 44). La direttiva (UE) 2024/2749 ha aggiunto il capo 5 bis sulle procedure di emergenza, in vigore dal 28 novembre 2024 e applicato dagli Stati membri dal 30 maggio 2026 (direttiva (UE) 2024/2749, art. 4, art. 11 e art. 12). EUR-Lex registra una rettifica, del 28 ottobre 2014, che non lascia alcun segno nel testo consolidato inglese.
Testo ufficiale Consulti la direttiva su EUR-Lex: il testo consolidato del 30 maggio 2026 (CELEX 02014L0029-20260530), che incorpora la direttiva (UE) 2024/2749; l’atto originale (CELEX 32014L0029) e la pagina delle informazioni sul documento riportano la modifica, la rettifica e l’abrogazione della direttiva 2009/105/CE.
Ambito di applicazione
La prima domanda non è mai quanto sia pericoloso il recipiente, ma se corrisponda alla descrizione dell’articolo 1, paragrafo 1. Se manca anche una sola caratteristica, la direttiva non si applica: non è un recipiente semplice a pressione un recipiente rivettato o senza saldatura anziché saldato, che contiene anidride carbonica o un refrigerante anziché aria o azoto, che è destinato a essere esposto alla fiamma, che è un pezzo unico anziché di produzione in serie, il cui mantello è di acciaio legato o di una lega di alluminio soggetta a indurimento per invecchiamento, la cui forma non è nessuna delle due forme dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), la cui pressione massima di esercizio supera 30 bar o il cui PS per V supera 10.000 bar.L, oppure che lavora sotto meno 50 °C o sopra 300 °C per l’acciaio o 100 °C per l’alluminio. Si ha fabbricazione in serie quando più di un recipiente dello stesso tipo è fabbricato in un dato periodo con un processo di fabbricazione continuo, secondo un progetto comune e con gli stessi processi di fabbricazione, e i recipienti fanno parte della stessa famiglia se differiscono dal prototipo solo per il diametro o per la lunghezza della parte cilindrica entro i limiti fissati dall’allegato III (allegato III, punti 3.1, lett. f) e h)).
Poiché la direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione esclude soltanto i recipienti semplici a pressione disciplinati dalla presente direttiva, un recipiente che esce dalla descrizione dell’articolo 1, paragrafo 1, non è automaticamente fuori dalla marcatura CE: è valutato rispetto alla soglia di 0,5 bar, alle esclusioni, ai gruppi di fluidi e alle tabelle di categoria propri della direttiva sulle attrezzature a pressione (direttiva 2014/68/UE, art. 1, par. 2, lett. c)). Le due direttive sono complementari anziché sovrapposte, e lo stesso serbatoio fisico non può essere contemporaneamente un recipiente semplice a pressione e un’attrezzatura a pressione.
All’interno della direttiva, l’articolo 4 traccia la seconda e più rilevante linea di demarcazione. I recipienti per i quali il prodotto di PS e V supera 50 bar.L devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell’allegato I; i recipienti per i quali tale prodotto è pari o inferiore a 50 bar.L devono essere progettati e fabbricati conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri. L’intero capo 3, che contiene la presunzione di conformità, le procedure di valutazione della conformità, la dichiarazione di conformità UE e le norme sulla marcatura CE, ha l’intestazione «Conformità dei recipienti il cui prodotto PS × V supera 50 bar.L», e l’allegato III punto 1.1 richiede la marcatura CE solo per tali recipienti. Un serbatoio da 24 litri a 10 bar è a 240 bar.L e rientra nel regime completo; un serbatoio da 5 litri a 8 bar è a 40 bar.L e segue la corretta prassi costruttiva con le iscrizioni e le istruzioni dell’allegato III.
Gli obblighi gravano sugli operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore (art. 2, punto 7). È fabbricante chi fabbrica un recipiente o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio (art. 2, punto 3), e l’importatore o il distributore che immette un recipiente sul mercato con il proprio nome o marchio, o modifica un recipiente già sul mercato in modo da poterne alterare la conformità, è considerato fabbricante e assume gli obblighi dell’articolo 6 (art. 10). In Danimarca il decreto (bekendtgørelse) n. 1304 del 23 novembre 2015 rende la direttiva diritto danese riproducendola come allegato 1 e vincola fabbricanti, loro rappresentanti, importatori, distributori, organismi notificati e altri soggetti obbligati (decreto n. 1304/2015, da § 1 a § 4).
Che cosa deve fare
Materiali
L’allegato I parte dal materiale. I materiali usati per le parti in pressione devono essere saldabili, duttili e tenaci in modo che una rottura alla temperatura minima di esercizio non dia luogo a frammentazione o a frattura di tipo fragile, e non influenzati negativamente dall’invecchiamento, e devono essere accompagnati da un documento di controllo redatto dal produttore dei materiali, nel quale egli certifica i risultati della prova di controllo di routine in stabilimento sui prodotti ottenuti con lo stesso processo di produzione (allegato I, punto 1.1; allegato III, punto 3.1, lett. i)). Gli acciai non legati di qualità devono inoltre essere non effervescenti e forniti dopo trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente, contenere meno di 0,25 % di carbonio e meno di 0,05 % ciascuno di zolfo e fosforo, avere una resistenza massima alla trazione inferiore a 580 N/mm2, rispettare i valori di allungamento dell’allegato I punto 1.1.1, lett. c), ii) in direzione parallela e perpendicolare alla direzione di laminazione e raggiungere un’energia media di rottura a flessione KCV di almeno 35 J/cm2 su tre provette longitudinali alla temperatura minima di esercizio, con al più un valore inferiore a 35 J/cm2 e nessuno inferiore a 25 J/cm2; tale proprietà è verificata per gli acciai usati in recipienti con temperatura minima di esercizio inferiore a meno 10 °C e spessore di parete superiore a 5 mm (allegato I, punto 1.1.1). L’alluminio non legato deve contenere almeno 99,5 % di alluminio e le leghe indicate nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), devono presentare una resistenza adeguata alla corrosione intercristallina alla temperatura massima di esercizio; entrambi devono essere forniti ricotti, con una resistenza massima alla trazione non superiore a 350 N/mm2 e un allungamento a rottura di almeno 16 % in direzione parallela e 14 % in direzione perpendicolare alla direzione di laminazione (allegato I, punto 1.1.2). I materiali di saldatura devono essere adatti e compatibili con i materiali saldati, gli accessori che contribuiscono alla resistenza, come bulloni e dadi, devono essere di un materiale del punto 1.1 o di un altro acciaio o alluminio compatibile con allungamento ed energia di rottura a flessione appropriati alla temperatura minima di esercizio, e le parti non in pressione devono essere compatibili con i componenti ai quali sono saldate (allegato I, punti da 1.2 a 1.4).
Progettazione e spessore di parete
Nel progettare il recipiente il fabbricante definisce l’uso cui sarà destinato e sceglie la temperatura minima di esercizio Tmin, la temperatura massima di esercizio Tmax e la pressione massima di esercizio PS; se si sceglie una temperatura minima di esercizio superiore a meno 10 °C, le qualità dei materiali devono comunque essere soddisfatte a meno 10 °C (allegato I, punto 2, lett. a)). L’interno del recipiente deve essere ispezionabile, il recipiente deve essere drenabile, le qualità meccaniche devono essere mantenute per tutta la durata di utilizzo e il recipiente deve essere adeguatamente protetto dalla corrosione per l’uso prescritto (punto 2, lett. b)). Nelle condizioni di utilizzo previste il recipiente non deve essere sottoposto a sollecitazioni tali da comprometterne la sicurezza, e la pressione interna non deve superare in modo permanente la pressione massima di esercizio PS, benché possa superarla momentaneamente fino al 10 % (punto 2, lett. c)). Le giunzioni circonferenziali e longitudinali sono eseguite con saldature a piena penetrazione o di efficacia equivalente, e i fondi convessi diversi da quelli emisferici hanno un bordo cilindrico (punto 2, lett. d)).
Lo spessore di parete è fissato con uno di due metodi. Quando PS per V non supera 3.000 bar.L il fabbricante sceglie tra il metodo di calcolo e il metodo sperimentale; quando PS per V supera 3.000 bar.L, o quando la temperatura massima di esercizio supera 100 °C, il metodo di calcolo è obbligatorio (allegato I, punto 2.1). Con il metodo di calcolo la pressione di calcolo non può essere inferiore alla PS scelta e la tensione membranale generale ammissibile non può superare il minore tra 0,6 ReT e 0,3 Rm, usando i valori minimi ReT e Rm garantiti dal produttore del materiale; se la parte cilindrica ha una o più saldature longitudinali eseguite con un procedimento di saldatura non automatico, lo spessore calcolato è moltiplicato per 1,15 (punto 2.1.1). Con il metodo sperimentale lo spessore di parete deve consentire al recipiente di resistere, a temperatura ambiente, a una pressione di almeno cinque volte la pressione massima di esercizio con un fattore di deformazione circonferenziale permanente non superiore a 1 % (punto 2.1.2). Qualunque sia il metodo usato, lo spessore effettivo di parete della parte cilindrica e dei fondi non può essere inferiore a 2 mm per i recipienti di acciaio e a 3 mm per i recipienti di alluminio o di lega di alluminio (punto 2.1).
Fabbricazione e saldatura
La preparazione dei componenti, per esempio formatura e smussatura, non deve dar luogo a difetti superficiali o cricche né a variazioni delle caratteristiche meccaniche tali da nuocere alla sicurezza dei recipienti (allegato I, punto 3.1). Le caratteristiche delle saldature sulle parti in pressione e delle zone adiacenti devono essere simili a quelle dei materiali saldati e prive di qualsiasi difetto superficiale o interno dannoso per la sicurezza; le saldature devono essere eseguite da saldatori o operatori qualificati che possiedono il livello di competenza appropriato, secondo procedimenti di saldatura approvati, e le prove di approvazione e di qualificazione sono eseguite da organismi notificati. Durante la fabbricazione il fabbricante deve garantire una qualità costante delle saldature eseguendo prove adeguate con procedure idonee, e tali prove formano oggetto di un rapporto (allegato I, punto 3.2). È l’unico punto in cui un organismo notificato interviene già prima dell’inizio dei moduli di valutazione della conformità.
Norme armonizzate e presunzione di conformità
I recipienti superiori a 50 bar.L conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza coperti da tali norme (art. 12). I riferimenti sono pubblicati con comunicazione della Commissione, da ultimo nella GU C 326 del 14 settembre 2018, e comprendono le norme sulla qualificazione dei saldatori e dei procedimenti di saldatura e la norma sulle condizioni di fornitura dell’acciaio per i recipienti semplici a pressione; la Commissione ospita inoltre le linee guida SPVD, che rappresentano il parere unanime del gruppo di lavoro Pressione e non sono giuridicamente vincolanti ma contribuiscono a garantire un’applicazione coerente della direttiva, e l’elenco degli organismi notificati nella banca dati NANDO (Commissione europea, pagine sui recipienti semplici a pressione). L’uso di norme armonizzate non è obbligatorio, ma la scelta ha una conseguenza procedurale: un recipiente costruito secondo di esse può essere sottoposto a esame del tipo sulla sola documentazione, mentre un recipiente costruito al di fuori di esse deve essere presentato come prototipo (art. 13, par. 1).
Valutazione della conformità: modulo B più C1, C2 o C
Per i recipienti superiori a 50 bar.L la valutazione si articola in due fasi. Prima della fabbricazione il recipiente è sottoposto a esame UE del tipo (modulo B) da parte di un unico organismo notificato scelto dal fabbricante. Se il recipiente è fabbricato secondo le norme armonizzate il fabbricante sceglie tra il tipo di progetto, una valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico mediante esame della documentazione tecnica e delle prove a sostegno senza esame di un esemplare, e il tipo di produzione, la stessa valutazione più l’esame di un prototipo rappresentativo della produzione prevista del recipiente completo. Se il recipiente non è fabbricato, o è fabbricato solo in parte, secondo le norme armonizzate, il fabbricante deve presentare un prototipo per l’esame del tipo di produzione (art. 13, par. 1). La domanda dell’allegato II punto 1.3 contiene una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a un altro organismo notificato e la documentazione tecnica con un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, disegni e schemi di progettazione concettuale e di fabbricazione con le spiegazioni necessarie per comprenderli, l’elenco delle norme armonizzate applicate integralmente o in parte o le descrizioni delle soluzioni adottate in alternativa, i calcoli di progetto e i risultati degli esami, i rapporti di prova, le istruzioni dell’allegato III punto 2 e un documento che descrive i materiali, i procedimenti di saldatura e i controlli scelti e ogni pertinente dettaglio di progetto, oltre alle prove a sostegno; se si esamina un prototipo, la documentazione comprende anche i certificati di qualificazione della saldatura, il documento di controllo dei materiali e una relazione sugli esami e sulle prove eseguiti. L’organismo notificato redige una relazione di valutazione, rilascia un certificato di esame UE del tipo se il tipo soddisfa la direttiva, si tiene informato sulle evoluzioni dello stato dell’arte generalmente riconosciuto e deve essere informato di ogni modifica al tipo approvato, che richiede un’integrazione del certificato; il fabbricante conserva una copia del certificato, dei suoi allegati e delle sue integrazioni con la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni (allegato II, punti da 1.3 a 1.9).
Prima dell’immissione sul mercato segue il secondo modulo, e la fascia lo determina. Se PS per V supera 3.000 bar.L il recipiente è sottoposto a conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione più prove sui recipienti sotto sorveglianza (modulo C1). Se non supera 3.000 bar.L ma supera 200 bar.L il fabbricante sceglie tra il modulo C1 e la conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione più verifiche sui recipienti sotto sorveglianza a intervalli casuali (modulo C2). Se non supera 200 bar.L ma supera 50 bar.L il fabbricante sceglie tra il modulo C1 e la conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) (art. 13, par. 2). Con il modulo C1 il fabbricante presenta i recipienti in lotti uniformi di al massimo 3.000 recipienti del modello dello stesso tipo, e l’organismo notificato esegue una prova idrostatica, o una prova pneumatica di effetto equivalente se lo Stato membro ha accettato le procedure di sicurezza della prova, su ogni recipiente a una pressione Ph pari a 1,5 volte la pressione di progetto, ed esegue prove su provini prelevati da un provino di produzione rappresentativo o da un recipiente per esaminare la qualità delle saldature longitudinali, ripetute sulle saldature circonferenziali se la tecnica di saldatura è diversa; per i recipienti progettati con il metodo sperimentale tali prove sui provini sono sostituite da una prova idrostatica su cinque recipienti prelevati a caso da ciascun lotto. L’organismo appone o fa apporre dal fabbricante il proprio numero di identificazione su ogni recipiente di un lotto accettato e redige un certificato scritto di conformità e, se un lotto è rifiutato, adotta le misure adeguate per impedire che tale lotto raggiunga il mercato (allegato II, punti 2.3 e 2.4; allegato III, punto 3.1, lett. g)). Con il modulo C2 l’organismo controlla campioni casuali a intervalli casuali e verifica che il fabbricante provi effettivamente ogni recipiente a 1,5 volte la pressione di progetto tramite personale indipendente dal personale di produzione (allegato II, punto 3.3). Con il modulo C l’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo esamina la descrizione della fabbricazione, il documento di controllo e l’impegno a provare ogni recipiente prima dell’inizio della fabbricazione (allegato II, punto 4.2). La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua da esso accettata (art. 13, par. 3).
Dichiarazione, marcatura CE, iscrizioni e istruzioni
La dichiarazione di conformità UE attesta che il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I è stato dimostrato, segue il modello dell’allegato IV, contiene gli elementi specificati nei moduli pertinenti, è costantemente aggiornata, è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il recipiente è immesso o messo a disposizione e, se più di un atto dell’Unione richiede una dichiarazione, è redatta come dichiarazione unica che li identifica tutti; redigendola il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del recipiente (art. 14). La marcatura CE segue i principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul recipiente o sulla sua targa prima che il recipiente sia immesso sul mercato ed è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione, apposto dall’organismo stesso o secondo le sue istruzioni; la marcatura e il numero possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare (art. 15 e art. 16). I recipienti superiori a 50 bar.L recano la marcatura CE insieme alle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta (allegato III, punto 1.1).
Oltre alla marcatura CE, il recipiente o la sua targa reca almeno la pressione massima di esercizio PS in bar, la temperatura massima di esercizio Tmax in °C, la temperatura minima di esercizio Tmin in °C, la capacità V in L, il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo del fabbricante, e l’identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto del recipiente; se si usa una targa, essa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e deve comprendere uno spazio libero per consentire di aggiungere altre informazioni (allegato III, punti 1.2 e 1.3). Il recipiente è accompagnato da istruzioni redatte dal fabbricante contenenti tali dati, salvo l’identificazione del numero di serie o di lotto, l’uso previsto del recipiente e i requisiti di manutenzione e di installazione per la sicurezza del recipiente (allegato I, punto 4; allegato III, punto 2), in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali determinata dallo Stato membro interessato, e le istruzioni, le informazioni di sicurezza e ogni etichettatura devono essere chiare, comprensibili e intelligibili (art. 6, par. 7). In Danimarca un recipiente può essere immesso sul mercato o messo a disposizione solo se le istruzioni ai sensi dell’allegato III punto 2 della direttiva sono redatte in danese (decreto n. 1304/2015, § 5).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti progettano e costruiscono i recipienti superiori a 50 bar.L secondo l’allegato I e quelli pari o inferiori a tale valore secondo la corretta prassi costruttiva, redigono la documentazione tecnica ed eseguono la procedura dell’articolo 13, redigono la dichiarazione e apportano la marcatura CE e le iscrizioni, conservano la documentazione e la dichiarazione per 10 anni, mantengono procedure che garantiscano la conformità della produzione in serie, eseguono prove a campione e tengono un registro dei reclami se i rischi lo giustificano, applicano l’identificazione del tipo e del numero di serie o di lotto e il proprio nome e indirizzo di contatto, forniscono le istruzioni nella lingua richiesta, adottano misure correttive, informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 6). I mandatari agiscono in base a un mandato scritto che deve almeno consentire di conservare i documenti per 10 anni, rispondere alle richieste motivate e cooperare con le autorità, e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 7). Gli importatori immettono sul mercato solo recipienti conformi, verificano la procedura, la documentazione, la marcatura CE, le iscrizioni e l’identificazione del fabbricante per i recipienti superiori a 50 bar.L e la corretta prassi costruttiva, le iscrizioni dell’allegato III punto 1.2 e l’identificazione per quelli pari o inferiori, aggiungono il proprio nome e indirizzo di contatto, si accertano delle istruzioni, proteggono i recipienti superiori a 50 bar.L durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione se giustificato, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 8). I distributori agiscono con la dovuta diligenza, verificano la marcatura, i documenti, le istruzioni e l’identificazione prima di mettere a disposizione un recipiente, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e si accertano che siano adottate misure correttive (art. 9). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano un recipiente diventano fabbricanti (art. 10), e ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 11). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 richiede inoltre un operatore economico stabilito nell’Unione, un fabbricante, un importatore, un mandatario o un fornitore di servizi di logistica, per ogni recipiente semplice a pressione immesso sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4).
Procedure di emergenza dal 2026
La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo 5 bis. Le sue misure si applicano solo se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 per i recipienti disciplinati dalla direttiva, solo ai recipienti designati come beni rilevanti per la crisi e solo durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata, con l’articolo 38 quater, paragrafo 7, che continua ad applicarsi dopo la scadenza o la disattivazione della modalità (art. 38 bis). Gli organismi notificati compiono allora ogni sforzo per trattare in via prioritaria le domande relative a tali recipienti, presentate prima o dopo l’attivazione, senza costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti, e compiono sforzi ragionevoli per aumentare la propria capacità di prova (art. 38 ter). Uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato nel proprio territorio di specifici recipienti per i quali le procedure dell’organismo notificato non sono state eseguite ma per i quali la conformità a tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili è stata dimostrata secondo le procedure indicate nell’autorizzazione; la Commissione può estendere l’autorizzazione a tutta l’Unione con atto di esecuzione, e il recipiente deve allora recare l’informazione che è immesso sul mercato come bene rilevante per la crisi in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Il fabbricante dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i recipienti sono conformi a tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili, l’autorizzazione indica le procedure usate, gli eventuali specifici requisiti di rintracciabilità, una data di fine che non può superare la modalità di emergenza, gli eventuali requisiti di valutazione continua della conformità e le misure da adottare al termine della modalità, e il recipiente non reca né la marcatura CE né le iscrizioni dell’allegato III punto 1 mentre l’articolo 5 sulla libera circolazione non si applica (art. 38 quater). La Commissione può elencare norme adeguate o stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità per la durata della modalità, e i recipienti immessi sul mercato su tale base restano ritenuti conformi anche dopo, salvo motivi sufficienti per ritenere che presentino un rischio (art. 38 quinquies); la vigilanza del mercato per i recipienti elencati è resa prioritaria, coordinata tramite la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti, con assistenza reciproca tra le autorità (art. 38 sexies). In Danimarca Erhvervsstyrelsen rilascia le autorizzazioni, informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, notifica alla Commissione quando ritiene insufficiente una norma elencata o una specifica comune e dà priorità alla vigilanza del mercato e all’assistenza; le informazioni e l’etichettatura devono essere in danese o in inglese (decreto n. 492/2026, § 1, nr. 5).
Applicazione e sanzioni
L’articolo 34 applica l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 ai recipienti disciplinati dall’articolo 1; tali articoli sono stati soppressi dal regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, che elenca la direttiva al punto 48 del proprio allegato I, per cui il riferimento va letto come riferito a tale regolamento, e l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dall’articolo 35, paragrafo 1, corrisponde all’articolo 18 del nuovo regolamento sui diritti procedurali degli operatori economici. Se un’autorità di vigilanza del mercato ha motivi sufficienti per ritenere che un recipiente presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, o per gli animali domestici o i beni, lo valuta rispetto a tutti i requisiti della direttiva, impone senza indugio all’operatore economico di adottare misure correttive, di ritirare il recipiente o di richiamarlo entro un termine ragionevole commisurato alla natura del rischio, informa l’organismo notificato interessato e, se l’operatore non agisce, adotta misure provvisorie che vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il recipiente e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri; una misura provvisoria cui né uno Stato membro né la Commissione si oppongono entro tre mesi è ritenuta giustificata (art. 35). Le misure contestate passano alla procedura di salvaguardia dell’Unione, nella quale la Commissione decide con atto di esecuzione se la misura nazionale è giustificata (art. 36), un recipiente conforme che presenta comunque un rischio è trattato allo stesso modo (art. 37), e la non conformità formale deve cessare: una marcatura CE apposta in violazione dell’articolo 16 o dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure non apposta affatto, un numero dell’organismo notificato apposto erroneamente o mancante, iscrizioni dell’allegato III punto 1 mancanti o apposte erroneamente, una dichiarazione di conformità UE non redatta o non redatta correttamente, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, informazioni sul fabbricante o sull’importatore assenti, false o incomplete, o qualsiasi altro requisito amministrativo non soddisfatto dell’articolo 6 o dell’articolo 8, e se la non conformità persiste lo Stato membro restringe o vieta la messa a disposizione o assicura che il recipiente sia richiamato o ritirato (art. 38).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni, da parte degli operatori economici, delle loro leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 40). In Danimarca il decreto (bekendtgørelse) n. 1304 del 23 novembre 2015 punisce con un’ammenda, salvo che sia dovuta una pena più elevata ai sensi della legge sulla costruzione di determinati prodotti (lov n. 155 del 20 febbraio 2013) o di altra normativa — clausola di sussidiarietà che il decreto modificativo del 2026 ha lasciato intatta, benché il decreto poggi ormai sulla legge sui prodotti — le violazioni dei propri §§ 4 e 5 e delle disposizioni della direttiva riprodotte nel proprio allegato 1, e l’inosservanza di decisioni, ingiunzioni e divieti emessi ai sensi del decreto, con responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del capitolo 5 del codice penale (decreto n. 1304/2015, § 9); dal 30 maggio 2026 il decreto poggia sulla legge sui prodotti e l’ammenda copre anche l’obbligo del § 6 a, stk. 3, che le informazioni e l’etichettatura rilevanti per la crisi siano in danese o in inglese (decreto n. 492/2026, § 1, nr. 2 e nr. 6). La legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning) elenca la direttiva al § 2 come settore di prodotti n. 7, indica Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo e prevede ordini di avvertire gli utilizzatori, di far cessare la commercializzazione ingannevole, di porre rimedio, di interrompere le vendite o la fornitura, di ritirare il prodotto in modo efficace e immediato, di richiamarlo dagli utilizzatori o di distruggerlo, avvertimenti, divieti di immissione sul mercato, di messa a disposizione, di fornitura o di messa in servizio, ordini di cessazione delle vendite e di rimozione di una marcatura CE apposta erroneamente. La sanzione propria della legge è un’ammenda, che può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti — pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente che causi lesioni gravi o la morte, reiterazione o violazione sistematica a scopo di lucro — ma tale inasprimento riguarda solo le violazioni della legge stessa, delle decisioni dell’autorità e degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1020, nei settori di prodotti elencati dalla legge, di cui i recipienti semplici a pressione sono il n. 7. La violazione delle norme proprie del decreto comporta solo un’ammenda: la legge avrebbe consentito al decreto di prevedere la reclusione per questo settore di prodotti, e il decreto non lo fa (LBK n. 22/2026, § 2, § 9, § 14, § 15, § 16 e § 37). Sikkerhedsstyrelsen svolge il controllo delle attrezzature a pressione e dei recipienti semplici a pressione dal 1° dicembre 2018 ed è dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, mentre le linee guida della stessa autorità di controllo precisano che Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione costruite su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per attività petrolifere e del gas offshore ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale ripartizione opera tramite il § 9, stk. 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altre normative relative a rischi specifici di determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; da quando il decreto modificativo n. 492/2026 ha sostituito ogni menzione di Arbejdstilsynet nel decreto sui recipienti semplici a pressione, nessun decreto la nomina più per questi prodotti. Si noti inoltre che il ramo «su ordinazione» non può raggiungere un recipiente semplice a pressione: l’articolo 1, paragrafo 1, riguarda solo i recipienti fabbricati in serie, quindi un recipiente singolo è del tutto fuori da questa direttiva. In pratica può incidere qui solo il ramo offshore (Sikkerhedsstyrelsen, pagine sulle norme e sul controllo; Erhvervsstyrelsen, pagina su Sikkerhedsstyrelsen).
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Fonti
- Direttiva 2014/29/UE sui recipienti semplici a pressione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/29/UE sui recipienti semplici a pressione come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date, rettifica e relazioni per il CELEX 32014L0029 (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato durante un’emergenza del mercato interno (EUR-Lex)
- Direttiva 2009/105/CE sui recipienti semplici a pressione, abrogata dal 20 aprile 2016 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)
- Direttiva sui recipienti semplici a pressione, con le linee guida SPVD del gruppo di lavoro Pressione (Commissione europea, DG GROW)
- Norme armonizzate per i recipienti semplici a pressione ai sensi della direttiva 2014/29/UE (Commissione europea, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 1304 af 23. november 2015 om indretning m.v. af simple trykbeholdere (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 492 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Regler for trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)
- Kontrol med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.