Il GAR in parole semplici
Il regolamento sugli apparecchi a gas (GAR), formalmente regolamento (UE) 2016/426, è la normativa di sicurezza dell’UE per gli apparecchi che bruciano combustibili gassosi e per gli accessori incorporati in essi. Gli apparecchi possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio solo se, quando sono normalmente utilizzati, rispettano il regolamento, e gli accessori solo se lo rispettano (art. 3). La conformità significa rispettare i requisiti essenziali dell’allegato I, che partono da un’unica regola generale: gli apparecchi devono essere progettati e costruiti in modo da funzionare in sicurezza e da non presentare pericoli per le persone, gli animali domestici o i beni quando sono normalmente utilizzati (art. 5 e allegato I, punto 1.1).
Il regolamento ha sostituito la direttiva 2009/142/CE il 21 aprile 2018 (art. 45). In quanto regolamento si applica direttamente in ogni Stato membro senza recepimento e ha portato le regole sugli apparecchi a gas nel nuovo quadro legislativo, con gli stessi obblighi degli operatori economici, la stessa rintracciabilità e le stesse procedure di vigilanza del mercato degli altri atti che prevedono la marcatura CE. A differenza della direttiva sulla bassa tensione, mantiene un organismo notificato obbligatorio nel percorso di valutazione della conformità.
Testo ufficiale Legga il regolamento su EUR-Lex: regolamento (UE) 2016/426 (CELEX 32016R0426), oppure il testo consolidato del 29 maggio 2026, che comprende le procedure di emergenza del mercato interno.
Campo di applicazione
Il regolamento si applica agli apparecchi e agli accessori (art. 1, par. 1). Per apparecchi si intendono gli apparecchi che bruciano combustibili gassosi utilizzati per la cottura, la refrigerazione, il condizionamento d’aria, il riscaldamento d’ambiente, la produzione di acqua calda, l’illuminazione o il lavaggio, nonché i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di riscaldamento da equipaggiare con tali bruciatori (art. 2, punto 1). Gli accessori sono i dispositivi di sicurezza, di comando o di regolazione e i loro sottoinsiemi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o a essere assemblati per costituire un apparecchio (art. 2, punto 2). Combustibile gassoso è qualsiasi combustibile allo stato gassoso a 15 °C sotto una pressione assoluta di 1 bar (art. 2, punto 6), per cui sono coperti allo stesso modo gli apparecchi a gas naturale, a GPL e a gas di città; le famiglie e i gruppi di gas per i quali un apparecchio è progettato sono individuati dalla marcatura della sua categoria (art. 2, punti da 9 a 12).
Tre gruppi di apparecchi sono esclusi dal regolamento: quelli specificamente progettati per l’uso in processi industriali svolti in locali industriali, per l’uso a bordo di aeromobili e su ferrovie e a fini di ricerca per un uso temporaneo in laboratorio. Un apparecchio è specificamente progettato solo quando la progettazione è destinata esclusivamente a rispondere a un’esigenza specifica per un processo o un uso specifico (art. 1, par. 3), per cui un apparecchio standard venduto a una fabbrica resta nel campo di applicazione. Se un altro atto dell’Unione disciplina un aspetto in modo più specifico, il regolamento non si applica a tale aspetto, e il requisito dell’uso razionale dell’energia di cui all’allegato I, punto 3.5, non si applica agli apparecchi disciplinati da una misura di progettazione ecocompatibile (art. 1, par. 4 e art. 1, par. 5).
La conformità è valutata nell’uso normale: l’apparecchio è correttamente installato e regolarmente sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante, utilizzato con la normale variazione della qualità del gas e della pressione di alimentazione comunicata dallo Stato membro e utilizzato per la sua destinazione d’uso o in un modo ragionevolmente prevedibile (art. 1, par. 2). Gli Stati membri dovevano comunicare i tipi di gas e le pressioni di alimentazione utilizzati sul loro territorio entro il 21 ottobre 2017, secondo l’allegato II, e la Commissione li pubblica nella Gazzetta ufficiale (art. 4). Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 2, punto 21). Fabbricante è chiunque fabbrichi un apparecchio o un accessorio, oppure lo faccia progettare o fabbricare, e lo commercializzi con il proprio nome o marchio oppure utilizzi l’apparecchio per scopi propri (art. 2, punto 17), e l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un prodotto in modo tale da poterne condizionare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 11). Gli apparecchi non conformi possono essere presentati a fiere e dimostrazioni dietro un cartello ben visibile che indichi che non sono in vendita finché non saranno resi conformi (art. 6, par. 3).
Che cosa deve fare
Requisiti essenziali
L’allegato I è obbligatorio e si applica tenendo conto dello stato dell’arte al momento della progettazione e della fabbricazione. Il fabbricante deve analizzare i rischi applicabili all’apparecchio o all’accessorio e progettarlo su tale base, applicando nell’ordine: eliminare o ridurre i rischi per quanto possibile, adottare misure di protezione contro i rischi residui e informare gli utilizzatori dei rischi residui (allegato I, punti 1.2 e 1.3). Ogni apparecchio deve essere accompagnato da istruzioni di installazione per l’installatore, comprese le specifiche dell’interfaccia per il collegamento all’alimentazione del gas, all’energia ausiliaria, all’aria comburente e al sistema di evacuazione dei fumi, da istruzioni d’uso e di manutenzione per l’utilizzatore e da avvertenze sull’apparecchio e sul suo imballaggio che indichino il tipo di gas, la pressione di alimentazione, la categoria dell’apparecchio e le eventuali restrizioni d’uso (allegato I, punti 1.5 e 1.6). Gli accessori recano le istruzioni di incorporazione, regolazione, funzionamento e manutenzione come parte della dichiarazione di conformità UE (allegato I, punto 1.7).
I materiali devono resistere alle condizioni meccaniche, chimiche e termiche che incontreranno prevedibilmente (allegato I, punto 2). I requisiti di progettazione e costruzione riguardano stabilità e usura, condensazione, rischio di esplosione in caso di incendio esterno, penetrazione di acqua e aria nel circuito del gas, fluttuazioni dell’energia ausiliaria, rischi legati al gas di origine elettrica o elettromagnetica, parti in pressione, guasto e precedenza dei dispositivi di sicurezza e di comando, tarature di fabbrica protette e comandi chiaramente contrassegnati (allegato I, punto 3.1). Gli apparecchi devono limitare l’emissione di gas incombusto in modo che non si verifichi alcun accumulo pericoloso, soprattutto in ambienti interni (punto 3.2), accendersi senza difficoltà con un’accensione per propagazione assicurata (punto 3.3), bruciare in modo stabile senza concentrazioni inaccettabili di sostanze nocive né rilascio accidentale di prodotti della combustione, anche in condizioni anomale di tiraggio, e non causare mai concentrazioni pericolose di monossido di carbonio (punto 3.4). Devono utilizzare l’energia in modo razionale (punto 3.5), mantenere le superfici e le parti vicine a temperature sicure con un tempo di reazione adeguato per bambini e anziani (punto 3.6) e non alterare gli alimenti o l’acqua potabile con cui vengono a contatto (punto 3.7). Tali obblighi si applicano agli accessori per quanto pertinente (allegato I, punto 3).
Norme armonizzate
Gli apparecchi e gli accessori conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono presunti conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme (art. 13). La pagina della Commissione sul GAR rinvia alle norme CEN in materia di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria, il cui uso è volontario. Se un apparecchio comprende anche parti elettriche, i risultati della valutazione della conformità ai sensi della direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE o della direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE sono presi in considerazione per i rischi legati al gas di origine elettrica ed elettromagnetica (allegato I, punti 3.1.7 e 3.1.8).
Valutazione della conformità con un organismo notificato
Prima di immettere sul mercato un apparecchio o un accessorio, il fabbricante deve sottoporlo a una procedura di valutazione della conformità (art. 14, par. 1). Gli apparecchi e gli accessori fabbricati in serie sono sottoposti all’esame UE del tipo, modulo B tipo di produzione, in cui un organismo notificato esamina la documentazione tecnica e un campione rappresentativo e rilascia un certificato di esame UE del tipo con una validità massima di 10 anni (allegato III, punto 1). Il fabbricante lo combina con un modulo della fase di produzione di sua scelta: la conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e su controlli del prodotto sotto sorveglianza a intervalli casuali (modulo C2), la garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D), la garanzia della qualità del prodotto (modulo E) o la verifica del prodotto (modulo F) (art. 14, par. 2). Per un apparecchio o un accessorio prodotto come singola unità o in piccole quantità il fabbricante può scegliere invece la conformità basata sulla verifica dell’unità, modulo G (art. 14, par. 3). La domanda è presentata a un unico organismo notificato e la documentazione tecnica deve comprendere un’analisi e una valutazione dei rischi, una descrizione generale, disegni e schemi, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in alternativa, i calcoli di progettazione, i rapporti di prova, le istruzioni di installazione e d’uso e, per un accessorio, la sua dichiarazione di conformità UE (allegato III, punto 1.3). La documentazione e la corrispondenza sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’organismo notificato o in una lingua da esso accettata (art. 14, par. 4).
Dichiarazione di conformità UE, marcatura CE e iscrizioni
La dichiarazione di conformità UE attesta che i requisiti essenziali dell’allegato I sono stati dimostrati, segue il modello dell’allegato V, contiene gli elementi dei moduli utilizzati, è tenuta aggiornata ed è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro; se più atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, un’unica dichiarazione li comprende tutti, e una copia è fornita con ogni accessorio (art. 15). La dichiarazione per un accessorio ne indica le caratteristiche e contiene le istruzioni su come l’accessorio deve essere incorporato o assemblato (art. 15, par. 3).
La marcatura CE segue i principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 16) ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio e sull’accessorio o sulla loro targhetta dati prima dell’immissione sul mercato, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento se il prodotto non lo consente, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione e dalle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta (art. 17). Le iscrizioni dell’allegato IV sono apposte allo stesso modo prima dell’immissione sul mercato: il nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio, il tipo di apparecchio, il numero di lotto o di serie, il tipo di alimentazione elettrica ove applicabile, la marcatura della categoria dell’apparecchio, la pressione di alimentazione nominale e le informazioni necessarie per un’installazione corretta e sicura e, per quanto pertinente, le stesse indicazioni per gli accessori (art. 18 e allegato IV).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti progettano e fabbricano conformemente ai requisiti essenziali, redigono la documentazione tecnica ed eseguono la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione e appongono la marcatura CE, conservano entrambe per 10 anni, mantengono la conformità della produzione in serie, sottopongono a prove a campione e tengono un registro dei reclami se i rischi lo giustificano, contrassegnano il prodotto con un identificativo, le iscrizioni dell’allegato IV e il proprio nome e indirizzo, forniscono istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta, adottano misure correttive e informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 7). I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 8). Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, garantiscono le istruzioni e la dichiarazione dell’accessorio nella lingua richiesta, proteggono il prodotto durante l’immagazzinamento e il trasporto, eseguono prove a campione se i rischi lo giustificano, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 9). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, la lingua e le iscrizioni prima di mettere a disposizione un prodotto, lo proteggono durante l’immagazzinamento e il trasporto e fanno in modo che siano adottate misure correttive (art. 10). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano un prodotto diventano fabbricanti (art. 11), e ogni operatore individua i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 12).
Procedure di emergenza dal 29 maggio 2026
Il regolamento (UE) 2024/2748 ha inserito il capo V bis. Gli articoli da 40 ter a 40 sexies si applicano solo agli apparecchi e agli accessori designati come beni rilevanti per la crisi, solo mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e solo dopo che la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 40 bis). Durante tale periodo gli organismi notificati trattano in via prioritaria le domande relative ai prodotti elencati (art. 40 ter); uno Stato membro può autorizzare, su richiesta debitamente motivata, l’immissione sul mercato di uno specifico apparecchio o accessorio senza le procedure degli organismi notificati, purché la conformità all’allegato I sia dimostrata nell’ambito dell’autorizzazione; tali apparecchi e accessori non recano la marcatura CE (art. 40 quater, par. 7) e, una volta che la Commissione estende l’autorizzazione a tutta l’Unione mediante atto di esecuzione, devono recare l’informazione che sono immessi sul mercato o utilizzati per gli scopi propri del fabbricante come «bene rilevante per la crisi» (art. 40 quater, par. 2, secondo comma); la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità quando mancano norme armonizzate o queste non possono essere utilizzate (art. 40 quinquies); e gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato sui prodotti elencati e si assistono reciprocamente (art. 40 sexies). Dal 30 maggio 2026 il § 45, stk. 2 del decreto n. 239/2018 richiede che gli apparecchi o gli accessori oggetto di un’estensione di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 40 quater, paragrafo 2 rechino informazioni chiare, comprensibili e leggibili sul fatto che sono immessi sul mercato o utilizzati per gli scopi propri del fabbricante come «bene rilevante per la crisi», in danese o in inglese (decreto n. 485 del 28 maggio 2026, § 1, nr. 4).
Controlli e sanzioni
La vigilanza del mercato segue l’articolo 15, paragrafo 3 e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 36); tali articoli sono stati abrogati dal regolamento (UE) 2019/1020, che elenca il regolamento sugli apparecchi a gas nel proprio allegato I, per cui il riferimento va letto come riferimento al regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021. Se un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un apparecchio o un accessorio presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni, valuta il prodotto, esige azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama il prodotto e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 37). I prodotti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 39), e la Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 38). La non conformità formale, come la marcatura CE mancante o apposta in modo errato, le iscrizioni dell’allegato IV o il numero dell’organismo notificato mancanti, una dichiarazione non redatta correttamente o che non accompagna un accessorio, una documentazione tecnica incompleta o l’identificazione mancante del fabbricante o dell’importatore, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo (art. 40).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni da parte degli operatori economici, che possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi, e dovevano notificarle alla Commissione entro il 21 marzo 2018 (art. 43). In Danimarca la vigilanza del mercato sugli apparecchi a gas si svolge ai sensi della legge sui prodotti (testo consolidato n. 22 dell’8 gennaio 2026), che elenca il regolamento nel § 2, stk. 1, nr. 41, e designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, mentre le disposizioni nazionali vere e proprie — il decreto n. 239 del 23 marzo 2018 sulla sicurezza delle apparecchiature a gas — sono state ricondotte alla legge sulla sicurezza del gas (gassikkerhedsloven, testo consolidato n. 257 del 9 febbraio 2026) dal decreto modificativo n. 485 del 28 maggio 2026; Sikkerhedsstyrelsen è diventata il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen (l’Autorità danese per le imprese) il 1° gennaio 2026 e continua a svolgere gli stessi compiti. L’autorità può prelevare campioni di prodotti, anche sotto identità nascosta, emanare divieti temporanei, ordinare avvertenze, ritiro o richiamo, ordinare la rimozione di una marcatura CE illecita e vietare o distruggere i prodotti non conformi; le violazioni sono punite con ammende e, in circostanze aggravanti quali il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la recidiva o la violazione sistematica a fini di lucro, con la reclusione fino a 2 anni. Il decreto n. 239 del 23 marzo 2018, § 47, come riformulato dal decreto n. 236 del 13 marzo 2019 ed esteso dal decreto n. 485 del 28 maggio 2026, punisce separatamente con un’ammenda, salvo che sia dovuta una pena più grave ai sensi di altra legge, le violazioni dei §§ da 7 a 17, dei §§ da 19 a 32, del § 38 e del § 45, stk. 2 del decreto e le violazioni degli articoli 3, paragrafi 1 e 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, paragrafo 1, 15, 17, paragrafi da 1 a 3, 18, 23, paragrafi da 2 a 11, 25, da 31 a 33, 37, paragrafi 1 e 3, 39, paragrafo 2 e 40 quater, paragrafi 5 e 7 del regolamento, con la responsabilità delle imprese ai sensi del capitolo 5 del codice penale danese (§ 48). Il decreto n. 239 del 23 marzo 2018 sulla sicurezza delle apparecchiature a gas richiede che le istruzioni e le informazioni di sicurezza che accompagnano un apparecchio siano in danese e che la dichiarazione di conformità UE che accompagna un accessorio sia in danese o in inglese, e affida a DANAK la valutazione e la sorveglianza degli organismi notificati danesi. Dal 30 maggio 2026 il decreto stesso indica Erhvervsstyrelsen, che ai sensi del § 41 del decreto si avvale di DANAK per rilasciare il certificato di accreditamento e per valutare e sorvegliare gli organismi notificati danesi.
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Fonti
- Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, testo consolidato del 29 maggio 2026 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2016/426 come pubblicato nella GU L 81 del 31 marzo 2016 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32016R0426 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2024/2748 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I, punto 63 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e sulla vigilanza del mercato (EUR-Lex)
- Regolamento sugli apparecchi a gas (GAR), schede di orientamento, domande e risposte e comunicazioni degli Stati membri sul gas (Commissione europea, DG GROW)
- Gasapparatforordning og EU-vejledning (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)
- CE-godkendelse af gasapparater og -udstyr (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)
- Produktloven og bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, dal 1° gennaio 2026 parte di Erhvervsstyrelsen (Sikkerhedsstyrelsen)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel, BEK nr. 239 af 23. marts 2018 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 236 af 13. marts 2019 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 485 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og rørledninger til gas (gassikkerhedsloven), LBK nr. 257 af 9. februar 2026 (Retsinformation)
- Lov om produkter og markedsovervågning, lov nr. 799 af 9. juni 2020, § 43 (Retsinformation)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.