ATEX in parole semplici
La direttiva ATEX, formalmente direttiva 2014/34/UE, è la normativa di prodotto dell’UE per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva: luoghi in cui gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili miscelati con l’aria potrebbero incendiarsi e bruciare attraverso l’intera miscela non bruciata (art. 2, punti 4 e 5). Si applica agli apparecchi stessi, ai sistemi di protezione che bloccano o limitano un’esplosione, ai dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione che si trovano al di fuori dell’atmosfera ma mantengono sicuri tali apparecchi e ai componenti in essi incorporati (art. 1, par. 1). I prodotti possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio solo se, installati correttamente, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente alla loro destinazione, sono conformi alla direttiva (art. 3, par. 1) e devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato II che li riguardano (art. 4).
Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 94/9/CE allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, la tracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive sulla marcatura CE. Essendo una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016 (art. 42), data in cui la direttiva 94/9/CE è stata abrogata (art. 43). La direttiva 1999/92/CE, separata e relativa ai luoghi di lavoro, integra le responsabilità dei fabbricanti ai sensi della direttiva 2014/34/UE definendo quelle dei datori di lavoro, e la direttiva ATEX lascia gli Stati membri liberi di proteggere i lavoratori che utilizzano i prodotti, purché questi non siano modificati (art. 3, par. 2).
Testo ufficiale Consulti la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2014/34/UE (CELEX 32014L0034), oppure il testo consolidato del 30 maggio 2026 che comprende le procedure di emergenza del mercato interno.
Ambito di applicazione
Per apparecchi si intendono le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione o prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia o alla trasformazione di materiale e che possono causare un’esplosione a causa delle proprie potenziali fonti di innesco (art. 2, punto 1). I sistemi di protezione sono dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi, destinati a bloccare sul nascere le esplosioni o a limitare la zona colpita da un’esplosione, messi a disposizione separatamente come sistemi autonomi (art. 2, punto 2), e i componenti sono elementi essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione, privi di funzione autonoma (art. 2, punto 3). L’uso previsto è quello che il fabbricante prescrive assegnando l’apparecchio a un gruppo e a una categoria o fornendo le informazioni necessarie per il funzionamento sicuro di un sistema di protezione, di un dispositivo o di un componente (art. 2, punto 9).
L’articolo 1, paragrafo 2, esclude i dispositivi medici destinati a essere utilizzati in ambiente medico, gli apparecchi e i sistemi di protezione in cui il pericolo di esplosione deriva esclusivamente dalla presenza di sostanze esplosive o di sostanze chimiche instabili, gli apparecchi destinati ad ambienti domestici e non commerciali in cui un’atmosfera esplosiva può formarsi solo raramente a causa di una fuga accidentale di gas combustibile, i dispositivi di protezione individuale contemplati dalla direttiva 89/686/CEE (abrogata dal regolamento (UE) 2016/425 con effetto dal 21 aprile 2018, per cui il riferimento va letto come riferimento a tale regolamento, regolamento (UE) 2016/425, art. 46), le navi marittime e le unità mobili off-shore con le apparecchiature di bordo, i mezzi di trasporto di persone o merci per via aerea, stradale, ferroviaria o acquatica e gli apparecchi contemplati dall’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE. I veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva non sono espressamente esclusi (art. 1, par. 2, lett. f)).
Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore e distributore (art. 2, punto 16). È fabbricante chiunque fabbrichi un prodotto, oppure lo faccia progettare o fabbricare, e lo commercializzi con il proprio nome o marchio o lo utilizzi per uso proprio (art. 2, punto 12), e l’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto in modo tale da poterne condizionare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 10). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva al punto 53 del proprio allegato I, richiede inoltre che un operatore economico stabilito nell’Unione, sia esso un fabbricante, un importatore, un mandatario o un fornitore di servizi di logistica, sia responsabile dei compiti di conformità del proprio articolo 4 prima che il prodotto possa essere immesso sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, parr. 1, 2 e 5).
Cosa è necessario fare
Gruppi e categorie di apparecchi
L’allegato I stabilisce i criteri che determinano la categoria all’interno di ciascun gruppo. Il gruppo di apparecchi I comprende gli apparecchi destinati alle parti sotterranee delle miniere e alle parti degli impianti di superficie delle miniere a rischio di grisou e/o di polveri combustibili: la categoria M1 garantisce un livello di protezione molto elevato e deve restare funzionale anche in caso di rari incidenti in presenza di un’atmosfera esplosiva, con un secondo mezzo di protezione indipendente oppure con protezione contro due guasti indipendenti; la categoria M2 garantisce un livello di protezione elevato ed è destinata a essere disattivata quando si forma un’atmosfera esplosiva (art. 2, punto 6, e allegato I, punto 1). Il gruppo di apparecchi II comprende gli apparecchi destinati agli altri luoghi a rischio di atmosfere esplosive: la categoria 1 per le aree in cui sono presenti atmosfere esplosive di gas, vapori, nebbie o polveri in modo continuo, per lunghi periodi o frequentemente, la categoria 2 per le aree in cui è probabile che si formino occasionalmente e la categoria 3 per le aree in cui è improbabile che si formino o in cui si formano solo raramente e per brevi periodi (art. 2, punto 7, e allegato I, punto 2). Ogni categoria deve inoltre soddisfare i requisiti supplementari dell’allegato II, punto 2, per il proprio gruppo e la propria categoria (allegato I).
Requisiti essenziali di sicurezza e di salute e norme armonizzate
L’allegato II muove dal principio della sicurezza integrata contro le esplosioni: il fabbricante deve anzitutto prevenire la formazione di atmosfere esplosive prodotte o liberate dagli apparecchi, prevenirne l’innesco tenendo conto di ogni fonte di innesco elettrica e non elettrica e, qualora si verifichi comunque un’esplosione, bloccarla immediatamente e/o limitare la zona di propagazione delle fiamme e delle pressioni di esplosione a un livello di sicurezza sufficiente (allegato II, punto 1.0.1). I prodotti devono essere progettati dopo un’adeguata analisi dei possibili guasti di funzionamento e dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile (punto 1.0.2), per condizioni particolari di controllo e manutenzione (punto 1.0.3) e per le condizioni ambientali effettive o prevedibili (punto 1.0.4). I requisiti comuni riguardano poi la marcatura (punto 1.0.5), le istruzioni (punto 1.0.6), la scelta dei materiali (1.1), la progettazione e la costruzione (1.2), le potenziali fonti di innesco (1.3), i pericoli derivanti da effetti esterni (1.4), i dispositivi di sicurezza (1.5) e l’integrazione dei requisiti di sicurezza nel sistema (1.6), seguiti dai requisiti supplementari per ciascun gruppo e ciascuna categoria (punto 2) e per i sistemi di protezione (punto 3).
I prodotti conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute coperti da tali norme (art. 12, par. 1); in assenza di norme armonizzate, gli Stati membri portano a conoscenza delle parti interessate le norme nazionali e le specifiche tecniche pertinenti (art. 12, par. 2). La pagina ATEX della Commissione europea indica il CEN/TC 305 e il CLC/TC 31 del CENELEC come comitati che elaborano le norme armonizzate e pubblica le linee guida ATEX, la cui sesta edizione la pagina data al gennaio 2026.
Valutazione della conformità per gruppo e categoria
L’articolo 13 stabilisce con precisione le procedure. Per i gruppi di apparecchi I e II, categorie M1 e 1, il fabbricante ricorre all’esame UE del tipo da parte di un organismo notificato (allegato III, modulo B) combinato con la conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (allegato IV, modulo D) oppure con la conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (allegato V, modulo F) (art. 13, par. 1, lett. a)). Per le categorie M2 e 2, i motori a combustione interna e gli apparecchi elettrici ricorrono all’esame UE del tipo combinato con la conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e prove del prodotto sotto controllo ufficiale (allegato VI, modulo C1) oppure con la conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto (allegato VII, modulo E), mentre gli altri apparecchi di tali categorie seguono il controllo interno della produzione (allegato VIII, modulo A) e comunicano la documentazione tecnica a un organismo notificato, che ne accusa ricevuta il prima possibile e la conserva (art. 13, par. 1, lett. b)). Per il gruppo di apparecchi II, categoria 3, la procedura è il solo controllo interno della produzione (art. 13, par. 1, lett. c)). Per qualsiasi gruppo si può seguire in alternativa la conformità basata sulla verifica dell’unità da parte di un organismo notificato (allegato IX, modulo G) (art. 13, par. 1, lett. d)). I sistemi di protezione seguono le procedure delle categorie M1 e 1 oppure la verifica dell’unità (art. 13, par. 2), e gli aspetti di sicurezza dell’allegato II, punto 1.2.7, possono inoltre seguire l’allegato VIII (art. 13, par. 4).
I componenti seguono le stesse procedure, salvo che non si appone la marcatura CE e non si redige alcuna dichiarazione di conformità UE; il fabbricante rilascia un attestato scritto di conformità che indica le caratteristiche del componente e le modalità della sua incorporazione (art. 13, par. 3). Su richiesta debitamente motivata, le autorità competenti possono autorizzare l’immissione sul mercato e la messa in servizio nel proprio territorio di prodotti diversi dai componenti per i quali le procedure non sono state applicate, se il loro uso è nell’interesse della protezione (art. 13, par. 5). I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure sono redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro (art. 13, par. 6); in Danimarca sono redatti in danese o in inglese (decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026, § 31). Gli organismi notificati sono designati e controllati dalle autorità nazionali di notifica ai sensi degli artt. da 17 a 33, che stabiliscono i requisiti per gli organismi notificati e i loro obblighi operativi.
Documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE e marcatura
Il fabbricante redige la documentazione tecnica di cui agli allegati da III a IX ed esegue la procedura di valutazione della conformità pertinente o la fa eseguire (art. 6, par. 2). Nel modulo A la documentazione deve consentire di valutare la conformità, comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi e contenere almeno una descrizione generale, i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione, le spiegazioni necessarie per comprenderli, l’elenco delle norme armonizzate applicate in tutto o in parte o delle soluzioni adottate in loro vece, i calcoli di progettazione e gli esami e i rapporti di prova (allegato VIII, punto 2). Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato (art. 6, par. 3).
La dichiarazione di conformità UE attesta che è stato dimostrato il soddisfacimento dei requisiti dell’allegato II, segue il modello dell’allegato X, contiene gli elementi specificati nei moduli pertinenti, è costantemente aggiornata ed è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è immesso o messo a disposizione sul mercato; se più atti dell’Unione prescrivono una dichiarazione, se ne redige una sola che li comprende tutti e, redigendola, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità (art. 14). Una copia della dichiarazione o dell’attestato accompagna ogni prodotto, oppure una sola copia per lotto o per partita consegnati a un unico utilizzatore (art. 6, par. 2).
La marcatura CE è soggetta ai principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 15) ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta dei dati prima dell’immissione sul mercato, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento se la natura del prodotto non lo consente (art. 16, parr. 1 e 2). È seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se questo interviene nella fase di controllo della produzione, poi dalla marcatura specifica di protezione contro le esplosioni, dai simboli del gruppo di apparecchi e della categoria e dalle altre marcature e informazioni dell’allegato II, punto 1.0.5 (art. 16, parr. 3 e 4). Tale punto richiede il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo del fabbricante, la marcatura CE, la designazione della serie o del tipo, il numero di lotto o di serie, se presente, l’anno di costruzione, la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni seguita dal simbolo del gruppo e della categoria e, per il gruppo II, la lettera G (gas, vapori o nebbie) e/o D (polveri), oltre a ogni informazione essenziale per un uso sicuro (allegato II, punto 1.0.5). I prodotti progettati per una particolare atmosfera esplosiva recano una marcatura corrispondente (art. 16, par. 5). Le istruzioni devono accompagnare ogni apparecchio e ogni sistema di protezione con almeno il contenuto dell’allegato II, punto 1.0.6, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro (art. 6, par. 8, e allegato II, punto 1.0.6).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti progettano e fabbricano in conformità ai requisiti dell’allegato II, redigono la documentazione e la dichiarazione o l’attestato, appongono la marcatura CE e la marcatura di protezione contro le esplosioni, conservano i documenti per 10 anni, mantengono la conformità della produzione in serie, eseguono prove a campione e tengono un registro dei reclami se i rischi lo giustificano, marcano il prodotto con un elemento di identificazione e con il proprio nome e indirizzo, forniscono istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta, adottano misure correttive e informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 6). I mandatari agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 7). Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano istruzioni nella lingua richiesta, proteggono il prodotto durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione se i rischi lo giustificano, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione o l’attestato per 10 anni (art. 8). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, la lingua e le marcature prima di mettere un prodotto a disposizione, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e fanno in modo che siano adottate misure correttive (art. 9). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano un prodotto diventano fabbricanti (art. 10), e ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 11).
Procedure di emergenza dal 30 maggio 2026
La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo 5 bis. Gli artt. da 38 ter a 38 sexies si applicano solo ai prodotti designati come beni rilevanti per le crisi, solo mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e solo dopo che la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 38 bis). In tale periodo gli organismi notificati trattano in via prioritaria le domande relative ai prodotti elencati (art. 38 ter), uno Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato di un prodotto elencato per il quale non sono state eseguite le procedure degli organismi notificati, ma la cui conformità all’allegato II è stata dimostrata secondo quanto indicato nell’autorizzazione, che la Commissione può estendere all’intera Unione e che sostituisce la marcatura CE con un’indicazione di bene rilevante per le crisi (art. 38 quater), la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che danno una presunzione di conformità quando mancano norme armonizzate o queste non possono essere utilizzate (art. 38 quinquies), e gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato sui prodotti elencati e si prestano reciproca assistenza (art. 38 sexies).
Vigilanza e sanzioni
L’articolo 34 rende applicabili ai prodotti contemplati dalla direttiva l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008; il regolamento (UE) 2019/1020 ha soppresso tali articoli con effetto dal 16 luglio 2021 ed elenca la direttiva nel proprio allegato I, per cui la base della vigilanza va letta come regolamento (UE) 2019/1020 (regolamento (UE) 2019/1020, art. 39, par. 1, punto 4, art. 44 e allegato I, punto 53). Se un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un prodotto presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni, valuta il prodotto, richiede un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informa l’organismo notificato interessato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama il prodotto e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 35). Lo stesso trattamento può essere riservato ai prodotti conformi che presentano comunque un rischio (art. 37), e la Commissione decide sulle misure nazionali contestate con la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 36). La non conformità formale, come l’assenza o l’apposizione errata della marcatura CE, l’assenza o l’apposizione errata della marcatura di protezione contro le esplosioni, dei simboli del gruppo e della categoria o del numero dell’organismo notificato, l’assenza o l’errore della dichiarazione o dell’attestato di conformità, una documentazione tecnica incompleta o la mancanza di informazioni di identificazione e di indirizzo, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo (art. 38).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 40). In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026 sui prodotti destinati all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva, in vigore dal 30 maggio 2026, che ha sostituito il decreto n. 811 del 3 giugno 2022 (§ 53), il quale a sua volta aveva riunito i precedenti decreti separati per i prodotti elettrici e per gli altri prodotti ATEX, e recepisce le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 (§§ da 40 a 49). Esso è adottato ai sensi della legge danese sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (lov om produkter og markedsovervågning, testo consolidato LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026), che elenca la direttiva nel § 2, comma 1, n. 3 e designa Erhvervsstyrelsen (l’Agenzia danese per le imprese) come autorità di controllo nel § 9. La Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026, controlla dal 1° dicembre 2018 tutti i prodotti rientranti nella direttiva, data in cui ha rilevato dall’Arbejdstilsynet i prodotti non elettrici. Il decreto consente a Erhvervsstyrelsen di ordinare di porre fine a una non conformità formale entro un termine (§ 38) e punisce le violazioni con una multa, fino alla reclusione di due anni in presenza di circostanze aggravanti come il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la violazione ripetuta o sistematica a scopo di lucro o per eludere il controllo, con un termine di prescrizione di cinque anni e la responsabilità delle imprese (§ 52). Gli organismi notificati per la direttiva sono designati da Erhvervsstyrelsen sulla base dell’accreditamento DANAK (§ 39).
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Fonti
- Direttiva 2014/34/UE concernente gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/34/UE nel testo pubblicato nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0034 (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, articolo 4 e allegato I (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, articolo 46 che abroga la direttiva 89/686/CEE (EUR-Lex)
- Direttiva 1999/92/CE, direttiva sui luoghi di lavoro relativa alle atmosfere esplosive (EUR-Lex)
- Apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX), comprese le linee guida ATEX (Commissione europea, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 484 af 28. maj 2026 om produkter til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Kontrol med ATEX-produkter (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)
- Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.