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ExplD CE / Product Safety 12 min

ExplD: Direttiva sugli esplosivi per uso civile (Direttiva 2014/28/UE), spiegato

La direttiva sugli esplosivi per uso civile impone requisiti essenziali di sicurezza (allegato II), valutazione di un organismo notificato, marcatura CE e identificazione unica; fabbricanti, importatori, distributori e chiunque maneggi esplosivi devono avere una licenza o un’autorizzazione. Si applica dal 20 aprile 2016, sostituisce la direttiva 93/15/CEE e non è stata modificata.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Esplosivi per uso civile: i materiali e gli oggetti considerati esplosivi nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e rientranti nella classe 1 di tali raccomandazioni
  • Esplosivi da mina, micce detonanti, micce di sicurezza, altre micce e tubi d’urto, detonatori e relè, e propellenti e propellenti per razzi, i quattro gruppi per i quali l’allegato II prevede requisiti speciali
  • Esplosivi messi a disposizione sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, ed esplosivi che un fabbricante utilizza per proprio uso
  • Esplosivi trasferiti all’interno dell’Unione, ossia qualsiasi movimento fisico ad eccezione dei movimenti all’interno di uno stesso sito, che richiedono l’approvazione dell’autorità competente dello Stato membro del destinatario
  • Gli operatori economici: fabbricanti, mandatari, importatori, distributori e qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupi di stoccaggio, uso, trasferimento, importazione, esportazione o commercio di esplosivi

Prodotti derivati e a valle

  • Le munizioni sono escluse dalla direttiva, salvo la procedura di trasferimento, le deroghe in materia di sicurezza e le reti di scambio di informazioni degli artt. da 12 a 14 (art. 1, par. 2, lett. c))
  • Gli esplosivi conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato II coperti da tali norme (art. 19)
  • L’importatore o il distributore che immette un esplosivo sul mercato con il proprio nome o marchio, o modifica un esplosivo in modo tale da poterne condizionare la conformità, è considerato fabbricante (art. 9)
  • Il sistema di identificazione unica e di tracciabilità non si applica agli esplosivi trasportati e consegnati sfusi o in autocisterne a pompa per lo scarico diretto nel foro di mina, né agli esplosivi fabbricati nei siti di brillamento e caricati immediatamente (produzione in situ); per questi, e per gli esplosivi fabbricati per uso proprio, la marcatura CE è apposta sui documenti di accompagnamento (art. 15, par. 1, e art. 23, par. 5)
  • Finché la Commissione non adotta atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 15, la direttiva 2008/43/CE, come modificata dalla direttiva 2012/4/UE, continua a stabilire il formato dell’identificazione unica e gli obblighi di tenuta dei registri (art. 51, par. 3)
  • Se un esplosivo è soggetto anche ad altri atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, si redige un’unica dichiarazione che li comprende tutti (art. 21, par. 3)
  • Gli Stati membri possono designare come esplosivi, ai sensi del diritto nazionale, sostanze non contemplate dalla direttiva (art. 1, par. 3)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio oppure lo utilizza per uso proprio; l’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio o modifica un esplosivo in modo tale da poterne condizionare la conformità è considerato fabbricante.

Fonte · art. 2, punto 9, e art. 9
Mandatario

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza né di redigere la documentazione tecnica.

Fonte · art. 2, punto 10, e art. 6, par. 1
Importatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un esplosivo proveniente da un paese terzo.

Fonte · art. 2, punto 11
Distributore (grossista o rivenditore di esplosivi)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un esplosivo sul mercato. L’«armaiolo», definito separatamente, è la persona la cui attività professionale consiste, in tutto o in parte, nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco e munizioni e compare soltanto nella procedura di trasferimento delle munizioni.

Fonte · art. 2, punti 12 e 14, e art. 12
Altro operatore economico (stoccaggio, uso, trasferimento, importazione, esportazione o commercio di esplosivi)

Oltre al fabbricante, al mandatario, all’importatore e al distributore, tra gli operatori economici della direttiva rientra qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupi di stoccaggio, uso, trasferimento, importazione, esportazione o commercio di esplosivi, come le imprese di brillamento, le cave e le miniere; essi devono avere una licenza o un’autorizzazione, ottenere le approvazioni dei trasferimenti e partecipare al sistema di identificazione unica e di tracciabilità.

Fonte · art. 2, punto 13, art. 11, art. 15 e art. 16

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ExplD si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Esplosivi, comprese le munizioni, destinati a essere utilizzati dalle forze armate o dalla polizia ai sensi del diritto nazionale · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito La direttiva non si applica agli esplosivi, comprese le munizioni, destinati a essere utilizzati, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate o dalla polizia. Fonte · art. 1, par. 2, lett. a)
  2. Articoli pirotecnici (fuochi d’artificio, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici ai sensi della direttiva 2013/29/UE) · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Sono esclusi gli articoli pirotecnici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/29/UE; l’allegato I elenca gli oggetti della classe 1 ONU considerati articoli pirotecnici o munizioni e la Commissione può aggiornarlo con atto delegato per seguire le raccomandazioni ONU. Fonte · art. 1, par. 2, lett. b), art. 46 e allegato I
  3. Munizioni (proiettili con o senza cariche propulsive e munizioni a salve per armi da fuoco portatili, altre armi e artiglieria) · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Le munizioni sono escluse dai requisiti di prodotto, salvo la procedura di trasferimento dell’articolo 12, le deroghe in materia di sicurezza dell’articolo 13 e le reti di scambio di informazioni dell’articolo 14; il trasferimento di munizioni verso un altro Stato membro richiede una licenza dello Stato membro in cui si trovano le munizioni, oppure un’autorizzazione triennale per i trasferimenti tra armaioli. Fonte · art. 1, par. 2, lett. c), art. 2, punto 2, e art. 12
  4. Precursori chimici che possono essere utilizzati impropriamente per fabbricare esplosivi (nitrato di ammonio, perossido di idrogeno e sostanze simili) · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito I precursori chimici non sono esplosivi della classe 1 ONU e restano fuori dalla direttiva; la loro vendita a utilizzatori professionali e a privati muniti di licenza è disciplinata dal distinto regolamento UE sull’immissione sul mercato e sull’uso di precursori di esplosivi, che si applica dal 1° febbraio 2021 e, in Danimarca, è controllato dal dipartimento di vigilanza del mercato di Erhvervsstyrelsen. Fonte · art. 2, punto 1Fonte
  5. Esplosivi per uso civile della classe 1 ONU (esplosivi da mina, detonatori, micce detonanti, micce, tubi d’urto, booster, propellenti per uso civile) · Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio), Importatore, Distributore (grossista o rivenditore di esplosivi), Mandatario · qualsiasi Rientra nell’ambito Gli esplosivi per uso civile possono essere messi a disposizione sul mercato solo se sono conformi alla direttiva: progettati e fabbricati in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato II, valutati secondo una delle procedure con organismo notificato dell’articolo 20, coperti da una dichiarazione di conformità UE, recanti la marcatura CE e un’identificazione unica; gli obblighi ricadono su fabbricante, mandatario, importatore e distributore e non prevedono alcuna soglia dimensionale per l’impresa. Fonte · art. 4, artt. da 5 a 8, art. 15 e art. 20
  6. Esplosivi per uso civile della classe 1 ONU (esplosivi da mina, detonatori, micce detonanti, micce, tubi d’urto, booster, propellenti per uso civile), Esplosivi fabbricati per uso proprio, consegnati sfusi o in unità mobili per lo scarico diretto nel foro di mina, oppure prodotti in situ nel sito di brillamento, Esplosivi trasferiti da uno Stato membro a un altro o attraverso uno Stato membro di transito · Altro operatore economico (stoccaggio, uso, trasferimento, importazione, esportazione o commercio di esplosivi) · qualsiasi Rientra nell’ambito Chiunque stocchi, usi, trasferisca, importi, esporti o commerci esplosivi è un operatore economico: deve avere una licenza o un’autorizzazione, può trasferire esplosivi solo dopo che il destinatario ha ottenuto l’approvazione dello Stato membro del destinatario ed eventuali approvazioni di transito e deve conservare per 10 anni i dati di identificazione unica e di tracciabilità. Fonte · art. 2, punto 13, art. 11, art. 15, par. 3, e art. 16
  7. Esplosivi fabbricati per uso proprio, consegnati sfusi o in unità mobili per lo scarico diretto nel foro di mina, oppure prodotti in situ nel sito di brillamento · Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio), Importatore, Distributore (grossista o rivenditore di esplosivi), Mandatario · qualsiasi Rientra nell’ambito Il fabbricante che utilizza esplosivi per proprio uso deve comunque progettarli e fabbricarli in conformità all’allegato II, far eseguire la valutazione della conformità e redigere la dichiarazione; il sistema di identificazione unica non si applica agli esplosivi consegnati sfusi o in autocisterne a pompa per lo scarico diretto nel foro di mina o prodotti in situ e, per gli esplosivi per uso proprio, consegnati con MEMU e in situ, la marcatura CE è apposta sui documenti di accompagnamento anziché sul prodotto. Fonte · art. 2, punto 9, art. 5, par. 1, art. 15, par. 1, e art. 23, par. 5
  8. Esplosivi trasferiti da uno Stato membro a un altro o attraverso uno Stato membro di transito · Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio), Importatore, Distributore (grossista o rivenditore di esplosivi), Mandatario · qualsiasi Rientra nell’ambito Gli esplosivi possono essere trasferiti all’interno dell’Unione solo dopo che il destinatario ha ottenuto l’approvazione dell’autorità competente del proprio Stato membro, che verifica che il destinatario sia legalmente autorizzato ad acquistare esplosivi e disponga delle licenze necessarie; l’operatore responsabile del trasferimento notifica e ottiene l’approvazione preventiva di ogni Stato membro di transito e il documento di approvazione accompagna gli esplosivi fino alla destinazione. Fonte · art. 11, par. 2, art. 11, par. 4 e art. 11, par. 8
  9. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che l’oggetto sia un esplosivo della classe 1 ONU e non un articolo pirotecnico, una munizione o un precursore chimico, che sia destinato alle forze armate o alla polizia, che sia trasferito tra Stati membri e dal ruolo che l’operatore riveste. Fonte · art. 1, art. 2 e allegato I

Date principali

  1. Direttiva 2014/28/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 93/15/CEE allineata al nuovo quadro legislativo Fonte · titolo e formula di firma dopo l’art. 55
  2. Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014; da questa data decorre la delega di potere per aggiornare l’allegato I Fonte · art. 54 e art. 47, par. 2
  3. Si applicano gli obblighi di raccolta dei dati e di tenuta dei registri del sistema di identificazione unica e di tracciabilità della direttiva 2008/43/CE (art. 3, par. 6, e artt. 13 e 14); gli obblighi di marcatura si applicavano dal 5 aprile 2013 Fonte · art. 15, par. 1
  4. Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento delle disposizioni operative elencate all’art. 52, par. 1, tra cui gli artt. da 3 a 10, gli artt. 15 e 16, gli artt. da 21 a 27, gli artt. da 29 a 45, gli artt. 50 e 51 e gli allegati III e IV Fonte · art. 52, par. 1
  5. Si applicano le misure nazionali; si applicano direttamente l’art. 1, l’art. 2, punti 1, da 3 a 6 e 14, gli artt. 11, 12 e 13, l’art. 14, par. 2, gli artt. da 17 a 19, i riferimenti ai moduli D, E, F e G dell’art. 20, l’art. 28, parr. 5, 8 e 9, gli artt. da 46 a 49 e gli allegati I, II, V e VI; la direttiva 93/15/CEE e la direttiva 2004/57/CE sono abrogate; gli esplosivi conformi alla direttiva 93/15/CEE e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione e i certificati rilasciati in base ad essa restano validi Fonte · art. 51, art. 52, par. 1, art. 53 e art. 54
  6. Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sopprime il capo III, artt. da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008, di cui l’art. 41 della direttiva applica gli artt. da 16 a 29 agli esplosivi, ed elenca la direttiva 2014/28/UE al punto 47 del proprio allegato I Fonte · art. 41Fonte · art. 39, punto 4, art. 44 e allegato I, punto 47

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)13
  • Progettare e fabbricare l’esplosivo, che lo si immetta sul mercato o lo si utilizzi per uso proprio, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato II: rischio minimo per la vita, la salute, i beni e l’ambiente in condizioni normali prevedibili, le caratteristiche di prestazione specificate, smaltimento sicuro, le proprietà sottoposte a prova elencate nell’allegato II, parte II (composizione, stabilità, sensibilità all’urto e all’attrito, purezza, resistenza all’acqua e alla temperatura, dispositivi di sicurezza contro l’innesco intempestivo, istruzioni e marcature) e i requisiti speciali per esplosivi da mina, micce detonanti e altre micce, detonatori e propellenti. art. 5, par. 1, e allegato II
  • Redigere la documentazione tecnica, comprensiva di un’analisi e di una valutazione dei rischi, di una descrizione generale, dei disegni di progettazione e fabbricazione, delle norme armonizzate applicate o delle soluzioni adottate in loro vece, dei calcoli di progettazione e dei rapporti di prova. art. 5, par. 2, e allegato III, modulo B, punto 3
  • Far eseguire da un organismo notificato l’esame UE del tipo (modulo B) seguito dal modulo C2, D, E o F, oppure la conformità basata sulla verifica dell’unità (modulo G). art. 5, par. 2, e art. 20
  • Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato IV una volta che la procedura ha dimostrato la conformità, mantenerla costantemente aggiornata e tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e combinarla con le dichiarazioni richieste da altri atti dell’Unione in un’unica dichiarazione. art. 5, par. 2, art. 21 e allegato IV
  • Apporre la marcatura CE sull’esplosivo, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione. art. 5, par. 2, e art. 23, par. 3
  • Tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE, insieme al certificato di esame UE del tipo e alle sue integrazioni, a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall’immissione dell’esplosivo sul mercato. art. 5, par. 3, e allegato III, modulo B, punto 9
  • Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità. art. 5, par. 4
  • Informare l’organismo notificato che detiene il certificato di esame UE del tipo di qualsiasi modifica del tipo approvato che possa incidere sulla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza o sulla validità del certificato. allegato III, modulo B, punto 7
  • Marcare ogni esplosivo immesso sul mercato, e ogni più piccola unità di imballaggio, con un’identificazione unica nell’ambito del sistema dell’articolo 15: una parte leggibile (nome del fabbricante, codice di due lettere dello Stato membro, codice di tre cifre del sito di fabbricazione attribuito dall’autorità nazionale e il proprio codice di prodotto e logistico) più un codice a barre o a matrice. art. 5, par. 5, e art. 15art. 3, art. 4 e allegato
  • Se l’esplosivo è escluso dal sistema di identificazione unica, marcarlo con un numero di tipo, di lotto o di serie e con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, oppure riportare tali informazioni sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento. art. 5, par. 5, lett. a) e b)
  • Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza, chiare, comprensibili e intelligibili, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro, insieme a qualsiasi etichettatura. art. 5, par. 6
  • Se si ritiene o si ha motivo di credere che un esplosivo immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui è stato messo a disposizione. art. 5, par. 7
  • Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’esplosivo, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli esplosivi immessi sul mercato. art. 5, par. 8
Mandatario5
  • Agire come mandatario solo in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti svolti. art. 6, par. 1, e art. 6, par. 2
  • Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione dell’esplosivo sul mercato. art. 6, par. 2, lett. a)
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’esplosivo e cooperare con le autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi oggetto del mandato. art. 6, par. 2, lett. b) e c)
  • Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza né di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato, anche se il mandato può consentire di presentare la domanda di esame UE del tipo e di conservare il certificato e la documentazione per conto del fabbricante. art. 6, par. 1, e allegato III, modulo B, punto 10
  • Per gli esplosivi al di fuori del sistema di identificazione unica, essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, gli operatori che hanno fornito esplosivi e quelli ai quali sono stati forniti. art. 10
Importatore9
  • Immettere sul mercato solo esplosivi conformi e, prima di farlo, assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 20 appropriata, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE, abbia fornito i documenti richiesti e abbia applicato l’identificazione unica oppure le marcature di identificazione e di indirizzo; se si ha motivo di ritenere che un esplosivo non soddisfi l’allegato II, non immetterlo sul mercato e, se presenta un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. art. 7, par. 1, e art. 7, par. 2
  • Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sull’esplosivo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato. art. 7, par. 3
  • Accertarsi che l’esplosivo sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato. art. 7, par. 4
  • Finché l’esplosivo è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato II. art. 7, par. 5
  • Se un esplosivo immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive. art. 7, par. 6
  • Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione dell’esplosivo sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. art. 7, par. 7
  • Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’esplosivo, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli esplosivi immessi sul mercato. art. 7, par. 8
  • Se il sito di fabbricazione è al di fuori dell’Unione e il fabbricante non è stabilito nell’Unione, contattare un’autorità nazionale dello Stato membro di importazione affinché al sito sia attribuito il codice di tre cifre utilizzato nell’identificazione unica. art. 3, par. 5
  • Se si immettono esplosivi sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un esplosivo già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 5. art. 9
Distributore (grossista o rivenditore di esplosivi)7
  • Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere un esplosivo a disposizione, verificare che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali nello Stato membro in cui è venduto e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato l’identificazione unica oppure le marcature di identificazione e di indirizzo; se si ha motivo di ritenere che un esplosivo non soddisfi l’allegato II, non metterlo a disposizione e, se presenta un rischio, informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato. art. 8, par. 1, e art. 8, par. 2
  • Finché un esplosivo è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato II. art. 8, par. 3
  • Se si riconfezionano esplosivi, assicurarsi che l’identificazione unica sia apposta sull’esplosivo e sulla più piccola unità di imballaggio. art. 3, par. 6
  • Se un esplosivo messo a disposizione non è conforme, fare in modo che siano adottate le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. art. 8, par. 4
  • Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’esplosivo, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli esplosivi messi a disposizione. art. 8, par. 5
  • Per gli esplosivi al di fuori del sistema di identificazione unica, essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito esplosivi e ogni operatore economico al quale ne sono stati forniti. art. 10
  • Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica un esplosivo in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 5. art. 9
Altro operatore economico (stoccaggio, uso, trasferimento, importazione, esportazione o commercio di esplosivi)5
  • Essere in possesso di una licenza o di un’autorizzazione che abiliti a fabbricare, stoccare, usare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi; i dipendenti di un operatore titolare di licenza non necessitano di una licenza propria, e una licenza di fabbricazione è rilasciata solo dopo che lo Stato membro ha verificato che l’operatore è in grado di rispettare gli impegni tecnici assunti. art. 16 e art. 17
  • Trasferire esplosivi solo dopo che il destinatario ha ottenuto l’approvazione dell’autorità competente del proprio Stato membro e, per i movimenti attraverso un altro Stato membro, dopo aver notificato e ottenuto l’approvazione preventiva dello Stato membro di transito; portare con gli esplosivi il documento di approvazione fino alla destinazione, esibirlo su richiesta e, in quanto destinatario, tenerne una copia. art. 11, par. 2, art. 11, par. 4 e art. 11, par. 8
  • Se uno Stato membro richiede una sorveglianza speciale, fornire prima del trasferimento i nomi e gli indirizzi degli operatori, il numero e il quantitativo di esplosivi, la loro descrizione completa e identificazione compreso il numero ONU, le informazioni sulla conformità per gli esplosivi da immettere sul mercato, il mezzo di trasferimento e l’itinerario, le date previste e, se necessario, i punti di ingresso e di uscita; se non si applicano requisiti di sicurezza speciali, l’autorità può invece concedere un’approvazione per un periodo determinato. art. 11, par. 5 e art. 11, par. 6
  • Aderire al sistema uniforme di identificazione unica e di tracciabilità degli esplosivi: raccogliere e conservare i dati che identificano ciascun esplosivo, la sua ubicazione mentre è in proprio possesso e l’identità degli operatori, sottoporre a prova e proteggere i dati, conservarli per 10 anni dopo la transazione oppure, se l’esplosivo è stato utilizzato o smaltito, per 10 anni dopo l’uso o lo smaltimento anche in caso di cessazione dell’attività, e metterli immediatamente a disposizione delle autorità competenti. art. 15, parr. da 1 a 3
  • Tenere un registro di tutte le identificazioni degli esplosivi detenuti con il tipo e la persona alla cui custodia ciascuno è stato affidato, registrare l’ubicazione di ciascun esplosivo fino al suo trasferimento o uso, designare una persona in grado di fornire tali informazioni al di fuori del normale orario di lavoro e trasmettere su richiesta alle autorità degli Stati membri di partenza e di transito tutte le informazioni pertinenti sul trasferimento. art. 11, par. 7art. 13 e art. 14

ExplD in parole semplici

La direttiva sugli esplosivi per uso civile (ExplD), formalmente direttiva 2014/28/UE, è la normativa dell’UE sulla sicurezza e sulla protezione per gli esplosivi utilizzati al di fuori dell’ambito militare e di polizia: esplosivi da mina, detonatori, micce detonanti, micce, tubi d’urto, booster e propellenti per uso civile. Si applica agli esplosivi per uso civile, definiti come i materiali e gli oggetti considerati esplosivi nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e rientranti nella classe 1 di tali raccomandazioni (art. 1, par. 1, e art. 2, punto 1). Gli esplosivi possono essere messi a disposizione sul mercato solo se sono conformi alla direttiva e gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare quelli che lo sono (artt. 3 e 4).

La direttiva fa due cose contemporaneamente. I suoi capi sul prodotto seguono il nuovo quadro legislativo: requisiti essenziali di sicurezza nell’allegato II, valutazione della conformità da parte di un organismo notificato, dichiarazione di conformità UE e marcatura CE (capi 2, 4 e 5). Il suo capo sulla sicurezza aggiunge ciò che manca alle altre direttive CE: approvazioni per ogni trasferimento di esplosivi all’interno dell’Unione, un sistema uniforme di identificazione unica e di tracciabilità, una licenza o un’autorizzazione per chiunque fabbrichi, stocchi, usi, importi, esporti, trasferisca o commerci esplosivi e il potere di sequestrare gli esplosivi che saranno acquisiti, usati o commercializzati illecitamente (capo 3, artt. da 11 a 18). Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 93/15/CEE; gli Stati membri dovevano recepirlo entro il 19 aprile 2016 e applicarlo dal 20 aprile 2016 (art. 52) e da allora non è stato modificato.

Testo ufficiale Consulti la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2014/28/UE (CELEX 32014L0028). Il sistema di identificazione unica è definito nella direttiva 2008/43/CE della Commissione, testo consolidato del 14 marzo 2012.

Ambito di applicazione

Tre gruppi sono esclusi dalla direttiva: gli esplosivi, comprese le munizioni, destinati a essere utilizzati, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate o dalla polizia; gli articoli pirotecnici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/29/UE; e le munizioni, salvo quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14 sui trasferimenti di munizioni, sulle deroghe in materia di sicurezza e sullo scambio di informazioni (art. 1, par. 2). L’allegato I contiene un elenco non esaustivo delle voci della classe 1 ONU considerate articoli pirotecnici o munizioni, che la Commissione può aggiornare con atto delegato per seguire le raccomandazioni ONU (art. 1, par. 2, art. 46 e allegato I). Gli Stati membri restano liberi di designare altre sostanze come esplosivi ai sensi del diritto nazionale (art. 1, par. 3). I precursori chimici non sono esplosivi della classe 1 e rientrano nel distinto regolamento UE sui precursori di esplosivi, che si applica dal 1° febbraio 2021.

Gli obblighi ricadono sugli operatori economici. È fabbricante chiunque fabbrichi un esplosivo, oppure lo faccia progettare o fabbricare, e lo commercializzi con il proprio nome o marchio o lo utilizzi per uso proprio (art. 2, punto 9); il mandatario, l’importatore e il distributore sono definiti come nelle altre direttive CE (art. 2, punti da 10 a 12). In modo particolare, tra gli operatori economici della direttiva rientra anche qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupi di stoccaggio, uso, trasferimento, importazione, esportazione o commercio di esplosivi (art. 2, punto 13), il che riconduce imprese di brillamento, cave e miniere alle regole su licenze, trasferimenti e tracciabilità. L’«armaiolo» di armi da fuoco e munizioni, definito separatamente, compare soltanto nella procedura di trasferimento delle munizioni (art. 2, punto 14, e art. 12). L’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio, o modifica un esplosivo in modo tale da poterne condizionare la conformità, assume gli obblighi del fabbricante (art. 9).

Cosa è necessario fare

Requisiti essenziali di sicurezza

L’allegato II richiede che ogni esplosivo sia progettato, fabbricato e fornito in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza della vita e della salute umana e da prevenire danni ai beni e all’ambiente in condizioni normali e prevedibili, da raggiungere le caratteristiche di prestazione specificate dal fabbricante e da poter essere smaltito in modo da ridurre al minimo gli effetti sull’ambiente (allegato II, parte I). La parte II elenca le informazioni e le proprietà che devono essere considerate o sottoposte a prova, tra cui progettazione e composizione chimica, stabilità fisica e chimica, sensibilità all’urto e all’attrito, compatibilità dei componenti, purezza chimica, resistenza all’acqua e alle basse e alte temperature, idoneità ad ambienti pericolosi come le atmosfere con grisou, dispositivi di sicurezza contro l’innesco intempestivo o involontario, corretto caricamento e funzionamento, istruzioni e marcature per la manipolazione, lo stoccaggio, l’uso e lo smaltimento in sicurezza e la durata di conservazione fino alla data di scadenza; ogni esplosivo deve essere sottoposto a prova in condizioni realistiche (allegato II, parte II, punti 1 e 2). Seguono requisiti speciali per quattro gruppi: esplosivi da mina, micce detonanti, micce di sicurezza, altre micce e tubi d’urto, detonatori (compresi i detonatori a ritardo) e relè, e propellenti e propellenti per razzi (allegato II, parte II, punto 3).

Norme armonizzate

Gli esplosivi conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza coperti da tali norme (art. 19). La pagina della Commissione sulle norme armonizzate per gli esplosivi per uso civile elenca le norme ai sensi della comunicazione pubblicata nella GU C 118 del 12 aprile 2017.

Valutazione della conformità, dichiarazione e marcatura CE

Il fabbricante deve seguire una delle procedure dell’allegato III: l’esame UE del tipo (modulo B) da parte di un organismo notificato seguito, a scelta del fabbricante, dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e su controlli del prodotto sotto sorveglianza a intervalli casuali (modulo C2), dalla conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D), dalla conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto (modulo E) o dalla conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F); oppure la conformità basata sulla verifica dell’unità (modulo G) (art. 20). Non esiste una via di autodichiarazione. Per l’esame UE del tipo il fabbricante presenta una domanda a un unico organismo notificato, con la documentazione tecnica (un’analisi e una valutazione dei rischi, una descrizione generale, i disegni, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in loro vece, i calcoli di progettazione e i rapporti di prova) e campioni rappresentativi della produzione; l’organismo esamina la documentazione, sottopone a prova i campioni e rilascia un certificato di esame UE del tipo, che il fabbricante conserva insieme alla documentazione per 10 anni e che deve far integrare per qualsiasi modifica che incida sulla conformità (allegato III, modulo B, punti da 3 a 9).

Una volta dimostrata la conformità, il fabbricante redige la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato IV, la mantiene costantemente aggiornata, la traduce nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell’Unione, rilascia un’unica dichiarazione; redigendola, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità (art. 21). La marcatura CE segue i principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’esplosivo prima dell’immissione sul mercato, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento se la natura dell’esplosivo non lo consente, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione (art. 22 e art. 23, parr. da 1 a 3). Per gli esplosivi fabbricati per uso proprio, gli esplosivi consegnati sfusi o in unità mobili di fabbricazione di esplosivi (MEMU) per lo scarico diretto nel foro di mina e gli esplosivi prodotti in situ nel sito di brillamento, la marcatura CE è apposta sui documenti di accompagnamento (art. 23, par. 5).

Identificazione unica e tracciabilità

Gli operatori economici devono aderire a un sistema uniforme di identificazione unica e di tracciabilità degli esplosivi che tenga conto delle loro dimensioni, forma o progettazione, salvo quando un’identificazione unica non è necessaria a causa del basso livello di pericolo di un esplosivo; il sistema non si applica agli esplosivi trasportati e consegnati sfusi o in autocisterne a pompa per lo scarico diretto nel foro di mina, né agli esplosivi fabbricati nei siti di brillamento e caricati immediatamente (art. 15, par. 1). Esso prevede la raccolta e la conservazione dei dati che identificano ciascun esplosivo, la sua ubicazione mentre è in possesso degli operatori economici e l’identità di tali operatori; i dati devono essere sottoposti regolarmente a prova, protetti contro i danni, conservati per 10 anni dopo la transazione oppure, se gli esplosivi sono stati utilizzati o smaltiti, per 10 anni dopo l’uso o lo smaltimento, anche se l’operatore ha cessato l’attività, e messi immediatamente a disposizione delle autorità competenti (art. 15, parr. 2 e 3). La Commissione può adottare atti di esecuzione sul formato e sulla struttura dell’identificazione e sulle esenzioni per basso pericolo (art. 15, par. 4); finché non lo fa, continua ad applicarsi la direttiva 2008/43/CE (art. 51, par. 3).

Ai sensi della direttiva 2008/43/CE, come modificata dalla direttiva 2012/4/UE, le imprese che fabbricano o importano esplosivi o assemblano detonatori marcano ogni esplosivo e ogni più piccola unità di imballaggio con un’identificazione unica composta da una parte leggibile (il nome del fabbricante e un codice alfanumerico con due lettere per lo Stato membro di produzione o di importazione, tre cifre per il sito di fabbricazione attribuito dall’autorità nazionale e il codice unico di prodotto e le informazioni logistiche del fabbricante) e da un codice a barre o a matrice (direttiva 2008/43/CE, art. 3 e allegato). La direttiva stabilisce il metodo di marcatura per tipo di prodotto, dalle etichette o dalla stampa su cartucce e sacchi alla punzonatura sugli involucri dei detonatori e alla marcatura ogni 5 metri della miccia detonante (artt. da 5 a 11), esclude le munizioni, le micce, le micce di sicurezza e gli inneschi a capsula (art. 2) e impone alle imprese di registrare tutte le identificazioni con la custodia e l’ubicazione di ciascun esplosivo, di conservare i dati per 10 anni, di proteggerli e di designare una persona di contatto reperibile al di fuori dell’orario di lavoro (artt. 13 e 14). I fabbricanti di esplosivi al di fuori del sistema marcano invece un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l’identificazione, insieme al proprio nome, alla propria denominazione commerciale registrata o al proprio marchio registrato e a un unico indirizzo postale di contatto, oppure riportano tali informazioni sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento (art. 5, par. 5). Il nome e l’indirizzo postale dell’importatore non sono legati a tale eccezione: gli importatori devono indicarli su ogni esplosivo che immettono sul mercato, oppure sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento se ciò non è possibile (art. 7, par. 3).

Trasferimenti, licenze e sequestri

Gli esplosivi possono essere trasferiti all’interno dell’Unione solo ai sensi dell’articolo 11: il destinatario ottiene l’approvazione dell’autorità competente del proprio Stato membro, che verifica che sia legalmente autorizzato ad acquistare esplosivi e disponga delle licenze o autorizzazioni necessarie, e l’operatore responsabile del trasferimento notifica e ottiene l’approvazione preventiva di ogni Stato membro di transito (art. 11, par. 2). L’autorità rilascia un documento che accompagna gli esplosivi fino alla destinazione e viene esibito su richiesta; se si applicano requisiti di sicurezza speciali, il destinatario fornisce prima i nomi e gli indirizzi degli operatori, il numero, il quantitativo, la descrizione e l’identificazione degli esplosivi compreso il numero ONU, le informazioni sulla conformità, il mezzo di trasferimento, l’itinerario, le date e i punti di ingresso e di uscita e, se tali requisiti non si applicano, l’autorità può invece concedere un’approvazione per un periodo determinato (art. 11, parr. da 4 a 6). Nessun operatore può trasferire esplosivi se il destinatario non dispone delle autorizzazioni necessarie (art. 11, par. 8). I trasferimenti di munizioni seguono la distinta procedura di licenza dell’articolo 12, gli Stati membri possono adottare misure di emergenza proporzionate contro i trasferimenti in caso di gravi minacce per la sicurezza pubblica (art. 13) e gestiscono a tal fine reti di scambio di informazioni (art. 14).

Gli operatori economici devono essere in possesso di una licenza o di un’autorizzazione che li abiliti a fabbricare, stoccare, usare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi; i dipendenti di un operatore titolare di licenza non ne hanno bisogno di una propria (art. 16). Una licenza di fabbricazione è concessa solo dopo che lo Stato membro ha verificato che l’operatore è in grado di rispettare gli impegni tecnici assunti (art. 17) e le autorità competenti possono sequestrare qualsiasi esplosivo se vi sono prove sufficienti che sarà acquisito, usato o commercializzato illecitamente (art. 18).

Obblighi per ruolo

I fabbricanti progettano e fabbricano in conformità all’allegato II, redigono la documentazione e fanno eseguire la procedura dell’articolo 20, redigono la dichiarazione e appongono la marcatura CE, conservano entrambe per 10 anni, mantengono la conformità della produzione in serie, applicano l’identificazione unica o le marcature sostitutive, forniscono istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta, adottano misure correttive e informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 5). I mandatari agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 6). Gli importatori immettono sul mercato solo esplosivi conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano la lingua delle istruzioni, proteggono gli esplosivi durante lo stoccaggio e il trasporto, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 7). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, la lingua e l’identificazione prima di mettere a disposizione gli esplosivi, li proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e fanno in modo che siano adottate misure correttive (art. 8). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano gli esplosivi diventano fabbricanti (art. 9) e, per gli esplosivi al di fuori del sistema di identificazione, ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 10).

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza del mercato segue gli artt. da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, applicati agli esplosivi dall’articolo 41; tali articoli sono stati soppressi dal regolamento (UE) 2019/1020, che si applica dal 16 luglio 2021 ed elenca la direttiva 2014/28/UE nel proprio allegato I, per cui il riferimento va letto come regolamento (UE) 2019/1020 (art. 41; regolamento (UE) 2019/1020, art. 39, art. 44 e allegato I). Se un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un esplosivo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per i beni o per l’ambiente, valuta l’esplosivo, richiede un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine ragionevole commisurato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama l’esplosivo e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 42). Lo stesso trattamento può essere riservato agli esplosivi conformi che presentano comunque un rischio (art. 44) e la Commissione decide sulle misure nazionali contestate con la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 43). La non conformità formale, come l’assenza o l’apposizione errata della marcatura CE, l’assenza del numero dell’organismo notificato, l’assenza o l’errore della dichiarazione, una documentazione tecnica incompleta o informazioni di identificazione e di indirizzo assenti, false o incomplete, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo (art. 45).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 50). In Danimarca il decreto ministeriale n. 1251 del 29 ottobre 2025 sugli esplosivi, emanato dal Justitsministeriet ai sensi della legge danese sulle armi e sugli esplosivi (LBK n. 1736 del 26 agosto 2021) e in vigore dal 1° novembre 2025, rende applicabili in Danimarca la direttiva 2014/28/UE e la direttiva 2008/43/CE e le riporta come allegati; i permessi di commercio e di immissione sul mercato degli esplosivi riguardano solo i prodotti conformi agli artt. da 3 a 4, 5, par. 1, 19 e da 22 a 23 e agli allegati da II a IV della direttiva e alle regole di marcatura della direttiva 2008/43/CE, e commerciare, stoccare, trasferire all’interno della Danimarca, acquistare e usare esplosivi richiedono ciascuno un permesso della polizia, rilasciato dal politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi, con la polizia quale autorità di controllo dei permessi. Le violazioni dei suoi §§ da 2 a 11, del § 12, comma 4 (in base al quale una persona giuridica deve designare una persona fisica corresponsabile con essa del rispetto delle regole sugli esplosivi) e delle condizioni annesse a un permesso sono punite con una multa o la reclusione fino a 4 mesi, o fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti, e le imprese possono essere ritenute responsabili; l’obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite di esplosivi è stato esteso dal decreto ministeriale n. 231 del 29 gennaio 2026, in vigore dal 1° febbraio 2026: il § 10, comma 1, vincola ora qualsiasi persona fisica o giuridica, non solo i fabbricanti e chi commercializza esplosivi con il proprio nome o marchio, ed esenta soltanto le persone fisiche titolari di un permesso di fabbricazione, compresa la ricarica di munizioni. Il registro deve indicare il tipo, l’identificazione unica e il luogo di stoccaggio degli esplosivi e chi li detiene in ogni momento, essere conservato per almeno 10 anni dalla fine dell’anno civile della transazione oppure, se noto, dalla fine del ciclo di vita degli esplosivi, essere consegnato subito alla polizia in caso di chiusura dell’attività e una copia dell’anno deve essere inviata alla polizia alla fine di ogni anno civile, insieme al nome e ai recapiti di una persona reperibile al di fuori del normale orario di lavoro (§ 10, commi da 2 a 4). La Sikkerhedsstyrelsen, che dal gennaio 2026 è un dipartimento di Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning, controlla gli esplosivi per uso civile per conto del Justitsministeriet dal 1° agosto 2018 e può chiedere alla polizia di indagare sulle violazioni; i prodotti sospettati di non conformità sono segnalati a Erhvervsstyrelsen.

Cosa sta cambiando

La Commissione ha pubblicato la valutazione della direttiva il 19 settembre 2025 (SWD(2025) 266). Ha rilevato che nel complesso la direttiva funziona bene, ma che alcune sue disposizioni sono obsolete e non adatte all’era digitale, e ha dichiarato che rifletterà sui risultati e deciderà se avviare una revisione in linea con la strategia di sicurezza interna ProtectEU. Non è stato adottato alcun atto modificativo e le procedure di emergenza del mercato interno della direttiva (UE) 2024/2749 non si estendono a questa direttiva.

Come Conphora può aiutare

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020 (la direttiva cita ancora gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021), e le autorità competenti indicate per i trasferimenti, le licenze e i sequestri applicano il capo sulla sicurezza; in Danimarca la direttiva è attuata dal decreto ministeriale n. 1251 del 29 ottobre 2025 sugli esplosivi del Justitsministeriet, emanato ai sensi della legge danese sulle armi e sugli esplosivi; i permessi per commerciare, detenere, trasferire, acquistare e usare esplosivi sono rilasciati dalla polizia (politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi), che il decreto designa come autorità di controllo per i permessi da esso previsti (§ 13, comma 4), e la Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, controlla gli esplosivi per uso civile per conto del Justitsministeriet dal 1° agosto 2018. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine stabilito, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, l’ordine di porre fine a non conformità formali come l’assenza della marcatura CE, del numero dell’organismo notificato, della dichiarazione o dell’identificazione, il sequestro degli esplosivi che saranno acquisiti, usati o commercializzati illecitamente, e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.

Gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle leggi nazionali di recepimento e ne assicurano l’applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano gli esplosivi che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per i beni o per l’ambiente, richiedono un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine ragionevole commisurato al rischio, informano l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano l’esplosivo e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; lo stesso vale per gli esplosivi conformi che presentano comunque un rischio, e le autorità competenti possono sequestrare qualsiasi esplosivo se vi sono prove sufficienti che sarà acquisito, usato o commercializzato illecitamente. La non conformità formale, come l’assenza o l’apposizione errata della marcatura CE, l’assenza del numero di identificazione dell’organismo notificato, l’assenza o l’errore della dichiarazione di conformità UE, una documentazione tecnica incompleta o informazioni di identificazione e di indirizzo assenti, false o incomplete, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo. In Danimarca il decreto ministeriale n. 1251 del 29 ottobre 2025 sugli esplosivi (Justitsministeriet, in vigore dal 1° novembre 2025) rende applicabili in Danimarca la direttiva 2014/28/UE e la direttiva 2008/43/CE, limita i permessi di commercio e di immissione sul mercato degli esplosivi ai prodotti conformi agli artt. da 3 a 4, 5, par. 1, 19 e da 22 a 23 e agli allegati da II a IV della direttiva e alle regole di marcatura della direttiva 2008/43/CE, richiede permessi della polizia per commerciare, stoccare, trasferire, acquistare e usare esplosivi e punisce le violazioni dei suoi §§ da 2 a 11 e del § 12, comma 4, e le violazioni delle condizioni annesse a un permesso con una multa o la reclusione fino a 4 mesi, o fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti, con la responsabilità delle imprese ai sensi del capo 5 del codice penale. Il decreto designa come autorità di controllo solo la polizia per i permessi da esso previsti (§ 13, comma 4), e la legge danese sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, testo consolidato LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026) non elenca la direttiva 2014/28/UE tra gli atti da essa contemplati, per cui la vigilanza del mercato sugli esplosivi per uso civile si fonda sulla dichiarazione pubblicata dalla stessa autorità di controllo di svolgerla per conto del Justitsministeriet, non su un decreto di delega pubblicato. La Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, controlla gli esplosivi per uso civile per conto del Justitsministeriet e può chiedere alla polizia di indagare sulle violazioni.

Fonte · art. 50, art. 18, art. 42, art. 44 e art. 45Fonte · § 12, comma 4, § 13, comma 4, e § 15Fonte · § 2, comma 1, e § 9, comma 1FonteFonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per ExplD, dalla più recente.

  1. Orientamenti

    Guida riscritta dal testo della direttiva secondo il modello SPEC-62

    Il testo è stato riscritto a partire dal testo della Gazzetta ufficiale della direttiva 2014/28/UE e dalla direttiva 2008/43/CE consolidata: la numerazione degli articoli segue ora la direttiva (trasferimenti art. 11, identificazione unica art. 15, licenze art. 16, valutazione della conformità art. 20, vigilanza del mercato artt. da 41 a 45, sanzioni art. 50, recepimento art. 52), la scelta esatta dei moduli dell’allegato III e le esclusioni sono riportate testualmente e l’attuazione danese cita ora il decreto ministeriale n. 1251 del 29 ottobre 2025 e la polizia come autorità che rilascia i permessi, anziché autorità non indicate.

    Fonte · art. 11, art. 15, art. 16, art. 20, artt. da 41 a 45, art. 50 e art. 52Fonte
  2. Modifica

    Danimarca: il registro degli esplosivi è esteso a chiunque detenga esplosivi

    Il decreto ministeriale n. 231 del 29 gennaio 2026 modifica il testo del § 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 1251 del 29 ottobre 2025 sugli esplosivi con effetto dal 1° febbraio 2026. L’obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite di esplosivi, con il loro tipo, la loro identificazione unica e il luogo di stoccaggio e le persone che li detengono in ogni momento, ricade ora su qualsiasi persona fisica o giuridica e non più soltanto sui fabbricanti e su chi commercializza esplosivi con il proprio nome o marchio; sono esentate solo le persone fisiche titolari di un permesso di fabbricazione, compresa la ricarica di munizioni.

    Fonte · § 1 e § 2Fonte · § 10
  3. Orientamenti

    Pubblicata la valutazione della Commissione sulla direttiva sugli esplosivi per uso civile

    Il documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2025) 266 rileva che nel complesso la direttiva funziona bene, ma che alcune disposizioni sono obsolete e non adatte all’era digitale; la Commissione rifletterà sui risultati e deciderà se avviare una revisione in linea con la strategia ProtectEU. Non è stata adottata alcuna modifica.

    Fonte
  4. Si applica

    Il regolamento (UE) 2019/1020 sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008

    Il capo III, artt. da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008 è soppresso e sostituito dal quadro di vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva 2014/28/UE al punto 47 del proprio allegato I. L’articolo 41 della direttiva applica agli esplosivi gli artt. da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, per cui tale riferimento va letto come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, mentre i principi sulla marcatura CE dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 restano invariati e continuano ad applicarsi.

    Fonte · art. 39, punto 4, art. 44 e allegato I, punto 47
  5. Si applica

    Si applica la direttiva 2014/28/UE; le direttive 93/15/CEE e 2004/57/CE sono abrogate

    Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 20 aprile 2016, dalla stessa data si applicano le disposizioni direttamente applicabili e gli allegati I, II, V e VI e sono abrogate la direttiva 93/15/CEE, come modificata, e la direttiva 2004/57/CE; gli esplosivi conformi alla direttiva 93/15/CEE e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione, i certificati rilasciati in base ad essa restano validi e la direttiva 2008/43/CE continua ad applicarsi finché non è sostituita da atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 15.

    Fonte · art. 51, art. 52, art. 53 e art. 54
  6. In vigore

    Entra in vigore la direttiva 2014/28/UE

    Adottata il 26 febbraio 2014 come rifusione della direttiva 93/15/CEE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 19 aprile 2016 per recepirla.

    Fonte · art. 52, par. 1, e art. 54

Le domande più frequenti su ExplD

Da quando si applica la direttiva 2014/28/UE sugli esplosivi per uso civile?

La direttiva di rifusione è stata adottata il 26 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 29 marzo 2014 ed è entrata in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovevano recepirne le disposizioni operative entro il 19 aprile 2016 e applicarle dal 20 aprile 2016, data in cui sono state abrogate la direttiva 93/15/CEE e la direttiva 2004/57/CE; il capo sulla sicurezza, la presunzione di conformità, i riferimenti ai moduli da D a G e gli allegati si applicano direttamente dalla stessa data. Gli esplosivi conformi alla direttiva 93/15/CEE e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione e i certificati rilasciati in base ad essa restano validi.

Fonte · art. 51, art. 52, art. 53 e art. 54
Quali prodotti sono considerati esplosivi per uso civile?

I materiali e gli oggetti considerati esplosivi nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e rientranti nella classe 1 di tali raccomandazioni, come esplosivi da mina, micce detonanti, micce di sicurezza, tubi d’urto, detonatori, relè, booster e propellenti per uso civile. Sono esclusi gli esplosivi, comprese le munizioni, destinati alle forze armate o alla polizia, gli articoli pirotecnici ai sensi della direttiva 2013/29/UE e le munizioni, salvo che le regole su trasferimento, deroghe e scambio di informazioni degli artt. da 12 a 14 riguardano anche le munizioni; l’allegato I elenca le voci della classe 1 ONU trattate come articoli pirotecnici o munizioni.

Fonte · art. 1, art. 2, punti 1 e 2, e allegato I
Per gli esplosivi per uso civile serve un organismo notificato?

Sì. Il fabbricante deve seguire una delle procedure dell’allegato III: l’esame UE del tipo (modulo B) da parte di un organismo notificato seguito, a scelta del fabbricante, dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e su controlli del prodotto sotto sorveglianza a intervalli casuali (modulo C2), dalla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D), dalla garanzia della qualità del prodotto (modulo E) o dalla verifica del prodotto (modulo F); oppure la conformità basata sulla verifica dell’unità (modulo G). Non esiste una via di autodichiarazione e la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione.

Fonte · art. 20, art. 23, par. 3, e allegato III
Che cos’è l’identificazione unica degli esplosivi e chi deve applicarla?

I fabbricanti devono assicurare che gli esplosivi immessi sul mercato rechino un’identificazione unica nell’ambito del sistema uniforme di identificazione e tracciabilità dell’articolo 15, e gli importatori e i distributori devono verificarne la presenza. Finché la Commissione non lo sostituisce con atti di esecuzione, il sistema è quello della direttiva 2008/43/CE, come modificata dalla direttiva 2012/4/UE: le imprese che fabbricano o importano esplosivi o assemblano detonatori marcano ogni esplosivo e ogni più piccola unità di imballaggio con il nome del fabbricante, un codice di due lettere dello Stato membro, un codice di tre cifre del sito di fabbricazione attribuito dall’autorità nazionale e il codice di prodotto e logistico del fabbricante, più un codice a barre o a matrice. Il sistema non si applica agli esplosivi consegnati sfusi o in autocisterne a pompa per lo scarico diretto nel foro di mina, agli esplosivi prodotti in situ, alle munizioni, alle micce, alle micce di sicurezza e agli inneschi a capsula.

Fonte · art. 5, par. 5, art. 15 e art. 51, par. 3Fonte · art. 2, art. 3 e allegato
Come funziona l’approvazione dei trasferimenti di esplosivi tra Stati membri?

Il destinatario ottiene l’approvazione dell’autorità competente del proprio Stato membro, che verifica che sia legalmente autorizzato ad acquistare esplosivi e disponga delle licenze o autorizzazioni necessarie; l’operatore responsabile del trasferimento notifica ogni Stato membro di transito e ne ottiene l’approvazione preventiva. L’autorità rilascia un documento che accompagna gli esplosivi fino alla destinazione e viene esibito su richiesta e, se si applicano requisiti di sicurezza speciali, il destinatario fornisce prima i nomi e gli indirizzi degli operatori, il numero, il quantitativo e la descrizione degli esplosivi con il loro numero ONU, il mezzo di trasferimento, l’itinerario e le date. Nessun operatore può trasferire esplosivi se il destinatario non dispone delle autorizzazioni necessarie e gli Stati membri possono adottare misure supplementari contro i trasferimenti in caso di gravi minacce per la sicurezza pubblica.

Fonte · art. 11 e art. 13
Per quanto tempo devono essere conservati registri e documenti?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e il certificato di esame UE del tipo per 10 anni dall’immissione dell’esplosivo sul mercato, i mandatari tengono la dichiarazione e la documentazione a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano per 10 anni una copia della dichiarazione. I dati di identificazione e di tracciabilità devono essere conservati per 10 anni dopo la transazione oppure, se gli esplosivi sono stati utilizzati o smaltiti, per 10 anni dopo l’uso o lo smaltimento, anche se l’operatore ha cessato l’attività; per gli esplosivi al di fuori di tale sistema, gli operatori identificano fornitori e clienti per 10 anni.

Fonte · art. 5, par. 3, art. 6, par. 2, art. 7, par. 7, art. 10 e art. 15, par. 3; allegato III, modulo B, punto 9
Chi fa rispettare in Danimarca la direttiva sugli esplosivi per uso civile e quali sono le sanzioni?

Il decreto ministeriale n. 1251 del 29 ottobre 2025 sugli esplosivi, emanato dal Justitsministeriet ai sensi della legge danese sulle armi e sugli esplosivi e in vigore dal 1° novembre 2025, rende applicabili in Danimarca la direttiva 2014/28/UE e la direttiva 2008/43/CE e richiede permessi della polizia per commerciare, stoccare, trasferire, acquistare e usare esplosivi, rilasciati dal politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi; i permessi di commercio riguardano solo gli esplosivi conformi agli artt. da 3 a 4, 5, par. 1, 19 e da 22 a 23 e agli allegati da II a IV della direttiva. Le violazioni dei suoi §§ da 2 a 11, del § 12, comma 4, che impone a una persona giuridica di designare una persona fisica corresponsabile del rispetto delle regole sugli esplosivi, o delle condizioni annesse a un permesso sono punite con una multa o la reclusione fino a 4 mesi, o fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti, e le imprese possono essere ritenute responsabili ai sensi del capo 5 del codice penale. La Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, controlla gli esplosivi per uso civile per conto del Justitsministeriet dal 1° agosto 2018 e può chiedere alla polizia di indagare sulle violazioni; i prodotti sospettati di non conformità sono segnalati a Erhvervsstyrelsen.

FonteFonteFonte
La direttiva sugli esplosivi per uso civile è in corso di revisione?

La Commissione ha pubblicato la valutazione della direttiva il 19 settembre 2025 (SWD(2025) 266). Ha rilevato che nel complesso la direttiva funziona bene, ma che alcune sue disposizioni sono obsolete e non adatte all’era digitale, e ha dichiarato che rifletterà sui risultati e deciderà se avviare una revisione in linea con la strategia di sicurezza interna ProtectEU. Non è stato adottato alcun atto modificativo; la direttiva non è stata modificata dal 2014 e la direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza del mercato interno non la riguarda.

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Fonti

  1. Direttiva 2014/28/UE concernente la messa a disposizione sul mercato e il controllo degli esplosivi per uso civile, GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0028
  2. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0028 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0028
  3. Direttiva 2008/43/CE della Commissione che istituisce un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, testo consolidato del 14 marzo 2012 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008L0043-20120314
  4. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  5. Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, articolo 30 sulla marcatura CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765
  6. Esplosivi per uso civile, norme armonizzate (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/explosives-civil-uses_en
  7. La Commissione pubblica le valutazioni delle regole UE su pirotecnici ed esplosivi per uso civile, 19 settembre 2025 (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-publishes-evaluations-eu-rules-pyrotechnics-and-civil-explosives-2025-09-19_en
  8. Bekendtgørelse nr. 1251 af 29. oktober 2025 om eksplosivstoffer (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1251
  9. Bekendtgørelse nr. 231 af 29. januar 2026 om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/231
  10. Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v., LBK nr. 1736 af 26. august 2021 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1736
  11. Eksplosivstoffer til civil brug, vi fører kontrol (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/eksplosivstoffer-civil-brug/eksplosivstoffer-civil-brug-vi-foerer-kontrol
  12. Kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/udgangsstoffer-eksplosivstoffer/kontrol-udgangsstoffer-eksplosivstoffer
  13. Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redazione di conformità, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
12 marzo 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). ExplD: Direttiva sugli esplosivi per uso civile (Direttiva 2014/28/UE), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/expld/
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