ExplD in parole semplici
La direttiva sugli esplosivi per uso civile (ExplD), formalmente direttiva 2014/28/UE, è la normativa dell’UE sulla sicurezza e sulla protezione per gli esplosivi utilizzati al di fuori dell’ambito militare e di polizia: esplosivi da mina, detonatori, micce detonanti, micce, tubi d’urto, booster e propellenti per uso civile. Si applica agli esplosivi per uso civile, definiti come i materiali e gli oggetti considerati esplosivi nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e rientranti nella classe 1 di tali raccomandazioni (art. 1, par. 1, e art. 2, punto 1). Gli esplosivi possono essere messi a disposizione sul mercato solo se sono conformi alla direttiva e gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare quelli che lo sono (artt. 3 e 4).
La direttiva fa due cose contemporaneamente. I suoi capi sul prodotto seguono il nuovo quadro legislativo: requisiti essenziali di sicurezza nell’allegato II, valutazione della conformità da parte di un organismo notificato, dichiarazione di conformità UE e marcatura CE (capi 2, 4 e 5). Il suo capo sulla sicurezza aggiunge ciò che manca alle altre direttive CE: approvazioni per ogni trasferimento di esplosivi all’interno dell’Unione, un sistema uniforme di identificazione unica e di tracciabilità, una licenza o un’autorizzazione per chiunque fabbrichi, stocchi, usi, importi, esporti, trasferisca o commerci esplosivi e il potere di sequestrare gli esplosivi che saranno acquisiti, usati o commercializzati illecitamente (capo 3, artt. da 11 a 18). Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 93/15/CEE; gli Stati membri dovevano recepirlo entro il 19 aprile 2016 e applicarlo dal 20 aprile 2016 (art. 52) e da allora non è stato modificato.
Testo ufficiale Consulti la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2014/28/UE (CELEX 32014L0028). Il sistema di identificazione unica è definito nella direttiva 2008/43/CE della Commissione, testo consolidato del 14 marzo 2012.
Ambito di applicazione
Tre gruppi sono esclusi dalla direttiva: gli esplosivi, comprese le munizioni, destinati a essere utilizzati, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate o dalla polizia; gli articoli pirotecnici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/29/UE; e le munizioni, salvo quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14 sui trasferimenti di munizioni, sulle deroghe in materia di sicurezza e sullo scambio di informazioni (art. 1, par. 2). L’allegato I contiene un elenco non esaustivo delle voci della classe 1 ONU considerate articoli pirotecnici o munizioni, che la Commissione può aggiornare con atto delegato per seguire le raccomandazioni ONU (art. 1, par. 2, art. 46 e allegato I). Gli Stati membri restano liberi di designare altre sostanze come esplosivi ai sensi del diritto nazionale (art. 1, par. 3). I precursori chimici non sono esplosivi della classe 1 e rientrano nel distinto regolamento UE sui precursori di esplosivi, che si applica dal 1° febbraio 2021.
Gli obblighi ricadono sugli operatori economici. È fabbricante chiunque fabbrichi un esplosivo, oppure lo faccia progettare o fabbricare, e lo commercializzi con il proprio nome o marchio o lo utilizzi per uso proprio (art. 2, punto 9); il mandatario, l’importatore e il distributore sono definiti come nelle altre direttive CE (art. 2, punti da 10 a 12). In modo particolare, tra gli operatori economici della direttiva rientra anche qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupi di stoccaggio, uso, trasferimento, importazione, esportazione o commercio di esplosivi (art. 2, punto 13), il che riconduce imprese di brillamento, cave e miniere alle regole su licenze, trasferimenti e tracciabilità. L’«armaiolo» di armi da fuoco e munizioni, definito separatamente, compare soltanto nella procedura di trasferimento delle munizioni (art. 2, punto 14, e art. 12). L’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio, o modifica un esplosivo in modo tale da poterne condizionare la conformità, assume gli obblighi del fabbricante (art. 9).
Cosa è necessario fare
Requisiti essenziali di sicurezza
L’allegato II richiede che ogni esplosivo sia progettato, fabbricato e fornito in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza della vita e della salute umana e da prevenire danni ai beni e all’ambiente in condizioni normali e prevedibili, da raggiungere le caratteristiche di prestazione specificate dal fabbricante e da poter essere smaltito in modo da ridurre al minimo gli effetti sull’ambiente (allegato II, parte I). La parte II elenca le informazioni e le proprietà che devono essere considerate o sottoposte a prova, tra cui progettazione e composizione chimica, stabilità fisica e chimica, sensibilità all’urto e all’attrito, compatibilità dei componenti, purezza chimica, resistenza all’acqua e alle basse e alte temperature, idoneità ad ambienti pericolosi come le atmosfere con grisou, dispositivi di sicurezza contro l’innesco intempestivo o involontario, corretto caricamento e funzionamento, istruzioni e marcature per la manipolazione, lo stoccaggio, l’uso e lo smaltimento in sicurezza e la durata di conservazione fino alla data di scadenza; ogni esplosivo deve essere sottoposto a prova in condizioni realistiche (allegato II, parte II, punti 1 e 2). Seguono requisiti speciali per quattro gruppi: esplosivi da mina, micce detonanti, micce di sicurezza, altre micce e tubi d’urto, detonatori (compresi i detonatori a ritardo) e relè, e propellenti e propellenti per razzi (allegato II, parte II, punto 3).
Norme armonizzate
Gli esplosivi conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza coperti da tali norme (art. 19). La pagina della Commissione sulle norme armonizzate per gli esplosivi per uso civile elenca le norme ai sensi della comunicazione pubblicata nella GU C 118 del 12 aprile 2017.
Valutazione della conformità, dichiarazione e marcatura CE
Il fabbricante deve seguire una delle procedure dell’allegato III: l’esame UE del tipo (modulo B) da parte di un organismo notificato seguito, a scelta del fabbricante, dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e su controlli del prodotto sotto sorveglianza a intervalli casuali (modulo C2), dalla conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D), dalla conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto (modulo E) o dalla conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F); oppure la conformità basata sulla verifica dell’unità (modulo G) (art. 20). Non esiste una via di autodichiarazione. Per l’esame UE del tipo il fabbricante presenta una domanda a un unico organismo notificato, con la documentazione tecnica (un’analisi e una valutazione dei rischi, una descrizione generale, i disegni, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in loro vece, i calcoli di progettazione e i rapporti di prova) e campioni rappresentativi della produzione; l’organismo esamina la documentazione, sottopone a prova i campioni e rilascia un certificato di esame UE del tipo, che il fabbricante conserva insieme alla documentazione per 10 anni e che deve far integrare per qualsiasi modifica che incida sulla conformità (allegato III, modulo B, punti da 3 a 9).
Una volta dimostrata la conformità, il fabbricante redige la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato IV, la mantiene costantemente aggiornata, la traduce nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell’Unione, rilascia un’unica dichiarazione; redigendola, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità (art. 21). La marcatura CE segue i principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’esplosivo prima dell’immissione sul mercato, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento se la natura dell’esplosivo non lo consente, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione (art. 22 e art. 23, parr. da 1 a 3). Per gli esplosivi fabbricati per uso proprio, gli esplosivi consegnati sfusi o in unità mobili di fabbricazione di esplosivi (MEMU) per lo scarico diretto nel foro di mina e gli esplosivi prodotti in situ nel sito di brillamento, la marcatura CE è apposta sui documenti di accompagnamento (art. 23, par. 5).
Identificazione unica e tracciabilità
Gli operatori economici devono aderire a un sistema uniforme di identificazione unica e di tracciabilità degli esplosivi che tenga conto delle loro dimensioni, forma o progettazione, salvo quando un’identificazione unica non è necessaria a causa del basso livello di pericolo di un esplosivo; il sistema non si applica agli esplosivi trasportati e consegnati sfusi o in autocisterne a pompa per lo scarico diretto nel foro di mina, né agli esplosivi fabbricati nei siti di brillamento e caricati immediatamente (art. 15, par. 1). Esso prevede la raccolta e la conservazione dei dati che identificano ciascun esplosivo, la sua ubicazione mentre è in possesso degli operatori economici e l’identità di tali operatori; i dati devono essere sottoposti regolarmente a prova, protetti contro i danni, conservati per 10 anni dopo la transazione oppure, se gli esplosivi sono stati utilizzati o smaltiti, per 10 anni dopo l’uso o lo smaltimento, anche se l’operatore ha cessato l’attività, e messi immediatamente a disposizione delle autorità competenti (art. 15, parr. 2 e 3). La Commissione può adottare atti di esecuzione sul formato e sulla struttura dell’identificazione e sulle esenzioni per basso pericolo (art. 15, par. 4); finché non lo fa, continua ad applicarsi la direttiva 2008/43/CE (art. 51, par. 3).
Ai sensi della direttiva 2008/43/CE, come modificata dalla direttiva 2012/4/UE, le imprese che fabbricano o importano esplosivi o assemblano detonatori marcano ogni esplosivo e ogni più piccola unità di imballaggio con un’identificazione unica composta da una parte leggibile (il nome del fabbricante e un codice alfanumerico con due lettere per lo Stato membro di produzione o di importazione, tre cifre per il sito di fabbricazione attribuito dall’autorità nazionale e il codice unico di prodotto e le informazioni logistiche del fabbricante) e da un codice a barre o a matrice (direttiva 2008/43/CE, art. 3 e allegato). La direttiva stabilisce il metodo di marcatura per tipo di prodotto, dalle etichette o dalla stampa su cartucce e sacchi alla punzonatura sugli involucri dei detonatori e alla marcatura ogni 5 metri della miccia detonante (artt. da 5 a 11), esclude le munizioni, le micce, le micce di sicurezza e gli inneschi a capsula (art. 2) e impone alle imprese di registrare tutte le identificazioni con la custodia e l’ubicazione di ciascun esplosivo, di conservare i dati per 10 anni, di proteggerli e di designare una persona di contatto reperibile al di fuori dell’orario di lavoro (artt. 13 e 14). I fabbricanti di esplosivi al di fuori del sistema marcano invece un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l’identificazione, insieme al proprio nome, alla propria denominazione commerciale registrata o al proprio marchio registrato e a un unico indirizzo postale di contatto, oppure riportano tali informazioni sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento (art. 5, par. 5). Il nome e l’indirizzo postale dell’importatore non sono legati a tale eccezione: gli importatori devono indicarli su ogni esplosivo che immettono sul mercato, oppure sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento se ciò non è possibile (art. 7, par. 3).
Trasferimenti, licenze e sequestri
Gli esplosivi possono essere trasferiti all’interno dell’Unione solo ai sensi dell’articolo 11: il destinatario ottiene l’approvazione dell’autorità competente del proprio Stato membro, che verifica che sia legalmente autorizzato ad acquistare esplosivi e disponga delle licenze o autorizzazioni necessarie, e l’operatore responsabile del trasferimento notifica e ottiene l’approvazione preventiva di ogni Stato membro di transito (art. 11, par. 2). L’autorità rilascia un documento che accompagna gli esplosivi fino alla destinazione e viene esibito su richiesta; se si applicano requisiti di sicurezza speciali, il destinatario fornisce prima i nomi e gli indirizzi degli operatori, il numero, il quantitativo, la descrizione e l’identificazione degli esplosivi compreso il numero ONU, le informazioni sulla conformità, il mezzo di trasferimento, l’itinerario, le date e i punti di ingresso e di uscita e, se tali requisiti non si applicano, l’autorità può invece concedere un’approvazione per un periodo determinato (art. 11, parr. da 4 a 6). Nessun operatore può trasferire esplosivi se il destinatario non dispone delle autorizzazioni necessarie (art. 11, par. 8). I trasferimenti di munizioni seguono la distinta procedura di licenza dell’articolo 12, gli Stati membri possono adottare misure di emergenza proporzionate contro i trasferimenti in caso di gravi minacce per la sicurezza pubblica (art. 13) e gestiscono a tal fine reti di scambio di informazioni (art. 14).
Gli operatori economici devono essere in possesso di una licenza o di un’autorizzazione che li abiliti a fabbricare, stoccare, usare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi; i dipendenti di un operatore titolare di licenza non ne hanno bisogno di una propria (art. 16). Una licenza di fabbricazione è concessa solo dopo che lo Stato membro ha verificato che l’operatore è in grado di rispettare gli impegni tecnici assunti (art. 17) e le autorità competenti possono sequestrare qualsiasi esplosivo se vi sono prove sufficienti che sarà acquisito, usato o commercializzato illecitamente (art. 18).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti progettano e fabbricano in conformità all’allegato II, redigono la documentazione e fanno eseguire la procedura dell’articolo 20, redigono la dichiarazione e appongono la marcatura CE, conservano entrambe per 10 anni, mantengono la conformità della produzione in serie, applicano l’identificazione unica o le marcature sostitutive, forniscono istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta, adottano misure correttive e informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 5). I mandatari agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 6). Gli importatori immettono sul mercato solo esplosivi conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano la lingua delle istruzioni, proteggono gli esplosivi durante lo stoccaggio e il trasporto, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 7). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, la lingua e l’identificazione prima di mettere a disposizione gli esplosivi, li proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e fanno in modo che siano adottate misure correttive (art. 8). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano gli esplosivi diventano fabbricanti (art. 9) e, per gli esplosivi al di fuori del sistema di identificazione, ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 10).
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza del mercato segue gli artt. da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, applicati agli esplosivi dall’articolo 41; tali articoli sono stati soppressi dal regolamento (UE) 2019/1020, che si applica dal 16 luglio 2021 ed elenca la direttiva 2014/28/UE nel proprio allegato I, per cui il riferimento va letto come regolamento (UE) 2019/1020 (art. 41; regolamento (UE) 2019/1020, art. 39, art. 44 e allegato I). Se un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un esplosivo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per i beni o per l’ambiente, valuta l’esplosivo, richiede un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine ragionevole commisurato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama l’esplosivo e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 42). Lo stesso trattamento può essere riservato agli esplosivi conformi che presentano comunque un rischio (art. 44) e la Commissione decide sulle misure nazionali contestate con la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 43). La non conformità formale, come l’assenza o l’apposizione errata della marcatura CE, l’assenza del numero dell’organismo notificato, l’assenza o l’errore della dichiarazione, una documentazione tecnica incompleta o informazioni di identificazione e di indirizzo assenti, false o incomplete, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo (art. 45).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 50). In Danimarca il decreto ministeriale n. 1251 del 29 ottobre 2025 sugli esplosivi, emanato dal Justitsministeriet ai sensi della legge danese sulle armi e sugli esplosivi (LBK n. 1736 del 26 agosto 2021) e in vigore dal 1° novembre 2025, rende applicabili in Danimarca la direttiva 2014/28/UE e la direttiva 2008/43/CE e le riporta come allegati; i permessi di commercio e di immissione sul mercato degli esplosivi riguardano solo i prodotti conformi agli artt. da 3 a 4, 5, par. 1, 19 e da 22 a 23 e agli allegati da II a IV della direttiva e alle regole di marcatura della direttiva 2008/43/CE, e commerciare, stoccare, trasferire all’interno della Danimarca, acquistare e usare esplosivi richiedono ciascuno un permesso della polizia, rilasciato dal politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi, con la polizia quale autorità di controllo dei permessi. Le violazioni dei suoi §§ da 2 a 11, del § 12, comma 4 (in base al quale una persona giuridica deve designare una persona fisica corresponsabile con essa del rispetto delle regole sugli esplosivi) e delle condizioni annesse a un permesso sono punite con una multa o la reclusione fino a 4 mesi, o fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti, e le imprese possono essere ritenute responsabili; l’obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite di esplosivi è stato esteso dal decreto ministeriale n. 231 del 29 gennaio 2026, in vigore dal 1° febbraio 2026: il § 10, comma 1, vincola ora qualsiasi persona fisica o giuridica, non solo i fabbricanti e chi commercializza esplosivi con il proprio nome o marchio, ed esenta soltanto le persone fisiche titolari di un permesso di fabbricazione, compresa la ricarica di munizioni. Il registro deve indicare il tipo, l’identificazione unica e il luogo di stoccaggio degli esplosivi e chi li detiene in ogni momento, essere conservato per almeno 10 anni dalla fine dell’anno civile della transazione oppure, se noto, dalla fine del ciclo di vita degli esplosivi, essere consegnato subito alla polizia in caso di chiusura dell’attività e una copia dell’anno deve essere inviata alla polizia alla fine di ogni anno civile, insieme al nome e ai recapiti di una persona reperibile al di fuori del normale orario di lavoro (§ 10, commi da 2 a 4). La Sikkerhedsstyrelsen, che dal gennaio 2026 è un dipartimento di Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning, controlla gli esplosivi per uso civile per conto del Justitsministeriet dal 1° agosto 2018 e può chiedere alla polizia di indagare sulle violazioni; i prodotti sospettati di non conformità sono segnalati a Erhvervsstyrelsen.
Cosa sta cambiando
La Commissione ha pubblicato la valutazione della direttiva il 19 settembre 2025 (SWD(2025) 266). Ha rilevato che nel complesso la direttiva funziona bene, ma che alcune sue disposizioni sono obsolete e non adatte all’era digitale, e ha dichiarato che rifletterà sui risultati e deciderà se avviare una revisione in linea con la strategia di sicurezza interna ProtectEU. Non è stato adottato alcun atto modificativo e le procedure di emergenza del mercato interno della direttiva (UE) 2024/2749 non si estendono a questa direttiva.
Come Conphora può aiutare
Conphora monitora la direttiva sugli esplosivi per uso civile, le relative norme armonizzate e i decreti ministeriali danesi e mappa i Suoi prodotti rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza, segnalando le lacune nell’esame UE del tipo, nel modulo di produzione, nella dichiarazione di conformità, nella marcatura CE e nell’identificazione unica prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma aiuta a costruire e a mantenere la documentazione tecnica e i registri di tracciabilità decennali, tiene traccia delle approvazioni dei trasferimenti e delle licenze necessarie a ogni operazione e La avvisa quando cambia una norma, la direttiva o le regole di identificazione.
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Fonti
- Direttiva 2014/28/UE concernente la messa a disposizione sul mercato e il controllo degli esplosivi per uso civile, GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0028 (EUR-Lex)
- Direttiva 2008/43/CE della Commissione che istituisce un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, testo consolidato del 14 marzo 2012 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, articolo 30 sulla marcatura CE (EUR-Lex)
- Esplosivi per uso civile, norme armonizzate (Commissione europea, DG GROW)
- La Commissione pubblica le valutazioni delle regole UE su pirotecnici ed esplosivi per uso civile, 19 settembre 2025 (Commissione europea, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 1251 af 29. oktober 2025 om eksplosivstoffer (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 231 af 29. januar 2026 om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v., LBK nr. 1736 af 26. august 2021 (Retsinformation)
- Eksplosivstoffer til civil brug, vi fører kontrol (Sikkerhedsstyrelsen)
- Kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.