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PyroD CE / Product Safety 12 min

PyroD: Direttiva sugli articoli pirotecnici (Direttiva 2013/29/UE), spiegato

La direttiva sugli articoli pirotecnici fissa i requisiti di sicurezza di fuochi d’artificio e altri articoli pirotecnici: il fabbricante li classifica, li fa valutare da un organismo notificato e li marchia CE; importatori e distributori verificano. Ha sostituito la direttiva 2007/23/CE il 1° luglio 2015; per F1-F3 la presunzione di conformità delle norme armonizzate è cessata il 24 marzo 2025.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Tutti gli articoli pirotecnici, cioè qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinato a produrre calore, luce, suono, gas o fumo, o una combinazione di tali effetti, mediante reazioni chimiche esotermiche autosostenute
  • I fuochi d’artificio delle categorie F1, F2, F3 e F4, dagli articoli da festa per interni e dai fuochi da giardino ai proiettili professionali per spettacoli
  • Gli articoli pirotecnici teatrali delle categorie T1 e T2 per uso scenico all’interno o all’aperto, comprese le produzioni cinematografiche e televisive
  • Gli altri articoli pirotecnici delle categorie P1 e P2, compresi i dispositivi di accensione, gli inneschi elettrici e le micce
  • Gli articoli pirotecnici per veicoli: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzate per attivare tali dispositivi o altri, come i generatori di gas di airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza, i microgeneratori di gas, gli inneschi e gli attuatori
  • Gli operatori economici della catena: fabbricanti, importatori e distributori e, in base al regolamento (UE) 2019/1020, l’operatore economico responsabile stabilito nell’Unione

Prodotti derivati e a valle

  • La direttiva indica soltanto tre operatori economici, il fabbricante, l’importatore e il distributore, e non ha un rappresentante autorizzato proprio; l’operatore economico responsabile stabilito nell’Unione, che può essere un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica, deriva dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nel suo articolo 4, paragrafo 5 (art. 3, punto 12; regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, paragrafi 1 e 5)
  • La valutazione della conformità coinvolge sempre un organismo notificato, che conferma anche la categorizzazione del fabbricante e assegna il numero di registrazione che identifica l’articolo e il suo fabbricante (art. 6, paragrafo 1, art. 9, paragrafo 1, art. 17 e art. 33, paragrafo 3)
  • Gli Stati membri possono ancora vietare o limitare il possesso, l’uso o la vendita al pubblico dei fuochi d’artificio delle categorie F2 e F3, degli articoli pirotecnici teatrali e degli altri articoli pirotecnici per motivi di ordine pubblico, sicurezza, salute e sicurezza o tutela dell’ambiente, e possono innalzare i limiti di età; la Danimarca ha utilizzato entrambe le possibilità (art. 4, paragrafo 2, e art. 7, paragrafo 2; ordinanza n. 1799/2021, § 3 e § 5; ordinanza n. 1798/2021, § 25)
  • I riferimenti alla serie EN 15947:2015 si sono applicati solo fino al 24 marzo 2025, per cui dal 25 marzo 2025 nessuna norma armonizzata conferisce presunzione di conformità ai fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3: la serie EN 15947:2015 è stata ritirata e la serie EN 15947:2022 non è stata citata, per cui la conformità all’allegato I deve essere dimostrata direttamente all’organismo notificato (decisione di esecuzione (UE) 2025/337, art. 1 e art. 2 con allegati I e II)
  • Un importatore o distributore che immette un articolo sul mercato con il proprio nome o marchio, o modifica un articolo già immesso sul mercato in modo tale da poterne compromettere la conformità, è considerato fabbricante (art. 14)
  • Gli articoli non conformi possono essere presentati e usati a fiere, mostre e dimostrazioni dietro un cartello visibile, e possono circolare ed essere usati liberamente per ricerca, sviluppo e prove sotto un cartello visibile, ma non possono essere venduti finché non sono resi conformi (art. 4, paragrafi 3 e 4)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante (compresi i titolari del marchio)

Una persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; un importatore o distributore che immette un articolo sul mercato con il proprio nome o marchio, o modifica un articolo già immesso sul mercato in modo tale da poterne compromettere la conformità, è considerato fabbricante.

Fonte · art. 3, punto 9, e art. 14
Importatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un articolo pirotecnico proveniente da un paese terzo.

Fonte · art. 3, punto 10
Distributore (grossista, dettagliante o impresa di spettacoli pirotecnici che fornisce articoli)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un articolo pirotecnico.

Fonte · art. 3, punto 11
Fornitore di servizi di logistica che agisce come operatore responsabile

Un prestatore di servizi di magazzinaggio, imballaggio, indirizzamento e spedizione che diventa l’operatore economico stabilito nell’Unione responsabile di un articolo pirotecnico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 quando non vi è alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione; la direttiva stessa non indica questo ruolo.

Fonte · art. 3, punto 11, art. 4, paragrafo 1, e art. 4, paragrafo 5
Rappresentante autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020

Una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per svolgere per suo conto i compiti dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020; la direttiva stessa indica come operatori economici soltanto il fabbricante, l’importatore e il distributore e non attribuisce alcun ruolo a un rappresentante autorizzato.

Fonte · art. 4, paragrafo 2, lettera c), e art. 5Fonte · art. 3, punto 12

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PyroD si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Articoli pirotecnici destinati a uso non commerciale da parte delle forze armate, della polizia o dei vigili del fuoco, Articoli pirotecnici destinati all’uso nell’industria aerospaziale, Capsule a percussione destinate specificamente ai giocattoli, Munizioni: proiettili, cariche propulsive e munizioni a salve usati in armi da fuoco portatili, altre armi e artiglieria · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’articolo 2, paragrafo 2, esclude gli articoli pirotecnici destinati a uso non commerciale da parte delle forze armate, della polizia o dei vigili del fuoco conformemente alla legislazione nazionale, gli articoli destinati all’uso nell’industria aerospaziale, le capsule a percussione destinate specificamente ai giocattoli rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE e le munizioni, definite come proiettili, cariche propulsive e munizioni a salve usati in armi da fuoco portatili, altre armi e artiglieria. L’esclusione riguarda l’intera direttiva e non singoli requisiti; restano applicabili altre normative dell’Unione o nazionali, come la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli per il giocattolo stesso o la normativa sulle armi per le munizioni. Fonte · art. 2, paragrafo 2, lettere a), c), d) e f), e art. 3, punto 5
  2. Attrezzature che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sull’equipaggiamento marittimo delle navi · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), esclude le attrezzature che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva sull’equipaggiamento marittimo 2014/90/UE, applicabile dal 18 settembre 2016, per cui l’esclusione si intende riferita alle attrezzature che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE; tali attrezzature portano il marchio del timone e non la marcatura CE. In Danimarca la stessa esclusione è formulata come attrezzature disciplinate dai requisiti di sicurezza per le dotazioni delle navi ai sensi della lov om sikkerhed til søs. Fonte · art. 2, paragrafo 2, lettera b)Fonte · art. 1 e art. 45Fonte · § 1, stk. 2, nr. 2
  3. Esplosivi per uso civile, come gli esplosivi da mina e i detonatori · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), esclude gli esplosivi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/15/CEE. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva sugli esplosivi per uso civile 2014/28/UE, applicabile dal 20 aprile 2016, per cui l’esclusione si intende riferita agli esplosivi per uso civile che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/28/UE, che ha un proprio regime di valutazione della conformità, di identificazione unica, di licenze e di trasferimento. A sua volta la direttiva 2014/28/UE esclude gli articoli pirotecnici coperti dalla presente direttiva, per cui i due regimi non si sovrappongono. Fonte · art. 2, paragrafo 2, lettera e)Fonte · art. 1, art. 2 e art. 51
  4. Fuochi d’artificio costruiti da un fabbricante per proprio uso, approvati per l’uso solo sul territorio dello Stato membro in cui è stabilito e che vi rimangono · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), esclude i fuochi d’artificio costruiti da un fabbricante per proprio uso, approvati per l’uso esclusivamente sul suo territorio dallo Stato membro in cui il fabbricante è stabilito e che rimangono sul territorio di tale Stato membro. Le tre condizioni devono sussistere contemporaneamente; non appena tali fuochi d’artificio sono forniti a un terzo o attraversano una frontiera sono messi a disposizione sul mercato e la direttiva si applica per intero. Fonte · art. 2, paragrafo 2, lettera g), e art. 3, punti 7 e 8
  5. Fuochi d’artificio delle categorie F1 e F2, come articoli da festa per interni, stelline, fontane e fuochi da giardino per aree esterne ristrette, Fuochi d’artificio di categoria F3, a pericolosità media, destinati all’uso all’aperto in grandi spazi aperti, Fuochi d’artificio di categoria F4, ad alta pericolosità, da usare solo da persone con conoscenze specialistiche, Articoli pirotecnici teatrali delle categorie T1 e T2 per uso scenico, cinematografico e televisivo all’interno o all’aperto, Altri articoli pirotecnici delle categorie P1 e P2, compresi i dispositivi di accensione, gli inneschi elettrici e le micce · Fabbricante (compresi i titolari del marchio), Importatore, Distributore (grossista, dettagliante o impresa di spettacoli pirotecnici che fornisce articoli) · qualsiasi Rientra nell’ambito I fuochi d’artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e gli altri articoli pirotecnici rientrano nell’ambito di applicazione senza alcuna soglia dimensionale per le imprese. Il fabbricante classifica l’articolo in base al tipo di uso, alla finalità e al livello di pericolosità, rumorosità compresa, lo progetta e lo fabbrica secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, fa eseguire a un organismo notificato il modulo B più il modulo C2, D o E, oppure il modulo G, oppure il modulo H per i fuochi d’artificio di categoria F4, etichetta l’articolo con il numero di registrazione assegnato dall’organismo, redige la dichiarazione di conformità UE, appone la marcatura CE e applica l’etichettatura dell’articolo 10; importatori e distributori verificano che ciò sia stato fatto. Nessuno può mettere a disposizione fuochi d’artificio F1 a chi ha meno di 12 anni, F2 a chi ha meno di 16, F3 a chi ha meno di 18, né T1 e P1 a chi ha meno di 18, e F4, T2 e P2 soltanto a persone con conoscenze specialistiche. In Danimarca solo F1 e F2 sono fuochi d’artificio di consumo, i limiti di età sono 18 anni e 15 anni per F1, gli altri articoli P1 possono essere venduti solo a persone di 18 anni o più, e F3, F4, T1 e T2 possono essere usati solo da fest- o scenefyrværkere autorizzati. Fonte · art. 2, paragrafo 1, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art. 17, art. 18 e art. 20Fonte · § 3, § 4 e § 5Fonte · § 25 e § 28 a
  6. Articoli pirotecnici per veicoli, come i generatori di gas di airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza, i microgeneratori di gas, gli inneschi e gli attuatori · Fabbricante (compresi i titolari del marchio), Importatore, Distributore (grossista, dettagliante o impresa di spettacoli pirotecnici che fornisce articoli) · qualsiasi Rientra nell’ambito Gli articoli pirotecnici per veicoli sono componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzate per attivare tali dispositivi o altri. Seguono gli stessi requisiti essenziali, la stessa valutazione della conformità e le stesse regole su numero di registrazione e marcatura CE, ma la loro etichettatura è l’elenco più breve dell’articolo 11, cioè le informazioni sul fabbricante, il nome e il tipo, il numero di registrazione con il numero di prodotto, di lotto o di serie e, se necessario, le istruzioni di sicurezza, riportate sull’imballaggio se sull’articolo manca lo spazio; agli utilizzatori professionali va fornita, nella lingua da essi richiesta, una scheda di dati di sicurezza REACH redatta per loro. Gli articoli di categoria P1 per veicoli, compresi i sistemi di airbag e di pretensionatori delle cinture di sicurezza, non possono essere messi a disposizione del grande pubblico se non sono stati incorporati in un veicolo o in una parte staccabile di veicolo. Fonte · art. 3, punto 4, art. 7, paragrafo 4, art. 9 e art. 11
  7. Fuochi d’artificio delle categorie F1 e F2, come articoli da festa per interni, stelline, fontane e fuochi da giardino per aree esterne ristrette, Fuochi d’artificio di categoria F3, a pericolosità media, destinati all’uso all’aperto in grandi spazi aperti, Fuochi d’artificio di categoria F4, ad alta pericolosità, da usare solo da persone con conoscenze specialistiche, Articoli pirotecnici teatrali delle categorie T1 e T2 per uso scenico, cinematografico e televisivo all’interno o all’aperto, Altri articoli pirotecnici delle categorie P1 e P2, compresi i dispositivi di accensione, gli inneschi elettrici e le micce, Articoli pirotecnici per veicoli, come i generatori di gas di airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza, i microgeneratori di gas, gli inneschi e gli attuatori · Fornitore di servizi di logistica che agisce come operatore responsabile, Rappresentante autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 · qualsiasi Dipende La direttiva non attribuisce obblighi a un fornitore di servizi di logistica né a un rappresentante autorizzato; riconosce soltanto il fabbricante, l’importatore e il distributore. Gli obblighi derivano dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nell’articolo 4, paragrafo 5, e richiede che un articolo pirotecnico sia immesso sul mercato solo se un operatore economico stabilito nell’Unione ne è responsabile. È il fabbricante o l’importatore se ve ne è uno stabilito nell’Unione; solo se non vi è né l’uno né l’altro un rappresentante autorizzato munito di mandato scritto e, dopo di esso, un fornitore di servizi di logistica assumono i compiti dell’articolo 4, paragrafo 3. Fonte · art. 4, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e art. 5Fonte · art. 3, punto 12
  8. Articoli non conformi presentati o usati a una fiera, mostra o dimostrazione, o fabbricati per ricerca, sviluppo e prove · qualsiasi · qualsiasi Dipende Gli articoli non conformi possono comunque essere presentati e usati a fiere, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, purché un cartello visibile indichi il nome e la data dell’evento, la non conformità e la non disponibilità per la vendita finché non siano resi conformi, e siano adottate misure di sicurezza adeguate conformemente alle prescrizioni dell’autorità competente. Gli articoli non conformi fabbricati per ricerca, sviluppo e prove possono circolare ed essere usati liberamente sotto un cartello visibile che indichi la loro non conformità e la non disponibilità per altri scopi. Nessuna delle due deroghe consente la vendita; in Danimarca l’uso a tali eventi deve rispettare l’ordinanza nazionale su importazione, fabbricazione, deposito, cessione, acquisizione e uso. Fonte · art. 4, paragrafi 3 e 4Fonte · § 9
  9. Articolo conforme alla direttiva 2007/23/CE e immesso sul mercato prima del 1° luglio 2015 · qualsiasi · qualsiasi Dipende Gli Stati membri non possono impedire la messa a disposizione di articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23/CE e immessi sul mercato prima del 1° luglio 2015, e i certificati rilasciati ai sensi di tale direttiva restano validi ai sensi della presente. Le autorizzazioni nazionali che accompagnavano tali articoli sono scadute, salvo quelle per gli articoli per veicoli: le autorizzazioni per le categorie F1, F2 e F3 concesse prima del 4 luglio 2010 e per gli altri articoli, la categoria F4 e gli articoli teatrali concesse prima del 4 luglio 2013 sono decadute alla data di scadenza o al più tardi il 4 luglio 2017, mentre le autorizzazioni per articoli pirotecnici per veicoli concesse prima del 4 luglio 2013 durano fino alla loro scadenza. La nuova produzione, e qualsiasi articolo modificato in modo da poterne compromettere la conformità, deve rispettare la direttiva 2013/29/UE. Fonte · art. 14 e art. 46, paragrafi da 1 a 5
  10. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che l’articolo contenga sostanze esplosive o una miscela esplosiva destinata a produrre calore, luce, suono, gas o fumo mediante reazioni chimiche esotermiche autosostenute, che rientri in una delle sette esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, dal momento in cui è stato immesso sul mercato e dal ruolo che si ricopre nella catena di fornitura. Fonte · art. 2, art. 3 e art. 46

Date principali

  1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la direttiva 2013/29/UE, rifusione della direttiva 2007/23/CE allineata al nuovo quadro legislativo Fonte · titolo e formula di firma dopo l’art. 50
  2. Entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 178 del 28 giugno 2013 Fonte · art. 49, primo comma
  3. Gli Stati membri applicano le misure di recepimento del punto 4 dell’allegato I, la regola sugli esplosivi detonanti, e il punto 4 dell’allegato I della direttiva 2007/23/CE è abrogato con effetto dalla stessa data Fonte · art. 47, paragrafo 2, e art. 48, secondo comma
  4. Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni di recepimento del punto 4 dell’allegato I Fonte · art. 47, paragrafo 2
  5. Entra in vigore la direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione sul sistema di tracciabilità, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 115 del 17 aprile 2014; fissa il formato uniforme del numero di registrazione e il registro pubblico degli organismi notificati Fonte · art. 1, art. 2 e art. 5
  6. Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni di recepimento della direttiva di esecuzione 2014/58/UE Fonte · art. 4, paragrafo 1, primo comma
  7. Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le leggi di recepimento del corpo principale della direttiva, cioè l’articolo 3, punti 7, 12, 13 e da 15 a 22, l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 4, l’articolo 8, paragrafi da 2 a 9, l’articolo 9, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafi 1 e 3, gli articoli da 12 a 16, da 18 a 29, da 31 a 35, l’articolo 37, l’articolo 38, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 39 a 42, l’articolo 45, l’articolo 46 e gli allegati I, II e III Fonte · art. 47, paragrafo 1, primo comma
  8. Si applicano le misure nazionali; si applicano direttamente l’articolo 1, l’articolo 2, la maggior parte dell’articolo 3, l’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, gli articoli 6 e 7, paragrafi da 1 a 3, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, l’articolo 11, paragrafo 2, gli articoli 17, 30 e 36, l’articolo 38, paragrafo 3, gli articoli 43 e 44 e gli allegati IV e V; la direttiva 2007/23/CE è abrogata e gli articoli conformi a essa e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione Fonte · art. 46, paragrafo 1, art. 47, paragrafo 1, art. 48 e art. 49, secondo comma
  9. Gli Stati membri applicano le disposizioni sulla tracciabilità della direttiva di esecuzione 2014/58/UE: il numero di registrazione XXXX-YY-ZZZZ, il registro pubblico degli organismi notificati e le registrazioni di 10 anni tenute da fabbricanti e importatori Fonte · art. 1, art. 2, art. 3 e art. 4, paragrafo 1, secondo comma
  10. Ultima data fino alla quale restano valide le autorizzazioni nazionali concesse prima del 4 luglio 2010 per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 e prima del 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, i fuochi d’artificio di categoria F4 e gli articoli pirotecnici teatrali, salvo che siano scadute prima; le autorizzazioni per articoli pirotecnici per veicoli, compresi i pezzi di ricambio, concesse prima del 4 luglio 2013 continuano fino alla loro scadenza Fonte · art. 46, paragrafi 2, 3 e 4
  11. Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 richiamati dall’articolo 38, paragrafo 2, elenca la direttiva al punto 45 del suo allegato I e, in base all’articolo 4, richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni articolo pirotecnico immesso sul mercato Fonte · art. 4, paragrafo 5, art. 39, art. 44 e allegato I, punto 45
  12. Entrano in vigore le ordinanze danesi n. 1799 e n. 1798 del 9 settembre 2021: la n. 1799 recepisce la direttiva e la direttiva di esecuzione sulla tracciabilità e abroga l’ordinanza n. 1423 del 16 dicembre 2009, la n. 1798 contiene le disposizioni nazionali su importazione, fabbricazione, deposito, cessione, acquisizione e uso Fonte · § 60Fonte · § 1
  13. Entra in vigore l’inasprimento danese: il periodo legale in cui i fuochi d’artificio di consumo possono essere usati si riduce dal 27 dicembre–1° gennaio al solo 31 dicembre e 1° gennaio, gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 possono essere venduti solo a persone di 18 anni o più, e i punti vendita al dettaglio e i fest- o scenefyrværkere autorizzati possono usare fuochi d’artificio di consumo dal 27 al 30 dicembre solo per dimostrare gli articoli nell’ambito della vendita; nello stesso momento l’ordinanza n. 729 del 12 giugno 2024 modifica l’ordinanza n. 1799/2021, estendendo la disposizione sulle sanzioni pecuniarie alle violazioni del suo § 17 e allineando la regola di vendita al nuovo § 28 a Fonte · § 1, nr. 1 e § 10, stk. 1Fonte · § 1, nr. 2, 4 e 5, e § 2
  14. Entra in vigore, il giorno della pubblicazione, la decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione, che sostituisce l’elenco delle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici e abroga la comunicazione 2017/C 149/01 Fonte · art. 1, art. 2 e art. 3
  15. I riferimenti elencati nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/337 cessano di conferire presunzione di conformità: sono ritirate la serie EN 15947:2015 per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 e le norme terminologiche EN ISO 14451-1:2013, EN 16256-1:2012 e EN 16261-1:2012, e non resta alcuna norma armonizzata citata per i fuochi d’artificio di consumo Fonte · art. 2, secondo comma, allegato I e allegato II
  16. La Commissione pubblica la valutazione della direttiva: nel complesso efficace, efficiente e pertinente, ma con problemi legati ai fuochi d’artificio pericolosi sul mercato, alle vendite per corrispondenza, alla tracciabilità e al trasferimento e al benessere degli animali; non è decisa alcuna revisione Fonte
  17. Termina il periodo transitorio danese: i fuochi d’artificio di categoria F3 che secondo l’ordinanza del 2009 erano di consumo non possono più essere messi a disposizione dei consumatori in Danimarca Fonte · § 61
  18. La Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compreso il controllo degli articoli pirotecnici e la designazione degli organismi notificati FonteFonte · § 9

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante (compresi i titolari del marchio)20
  • Classificare ogni articolo in base al tipo di uso, o alla finalità e al livello di pericolosità, rumorosità compresa, in F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d’artificio, T1 o T2 per gli articoli teatrali e P1 o P2 per gli altri articoli. art. 6, paragrafo 1
  • Progettare e fabbricare ogni articolo secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I per la sua categoria, compresi prestazioni, smaltimento sicuro, corretto funzionamento, divieto di esplosivi detonanti, distanze minime di sicurezza e limite di rumore di 120 dB (A, imp). art. 8, paragrafo 1, e allegato I
  • Redigere la documentazione tecnica dell’allegato II: una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione con le spiegazioni, le norme armonizzate o le altre soluzioni applicate, i calcoli di progettazione, gli esami e i rapporti di prova. art. 8, paragrafo 2, e allegato II
  • Includere nella documentazione tecnica un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi presentati dall’articolo. art. 8, paragrafo 2, e allegato II
  • Far eseguire da un organismo notificato la valutazione della conformità dell’articolo 17: modulo B seguito da C2, D o E, oppure modulo G, oppure modulo H solo per i fuochi d’artificio di categoria F4. art. 8, paragrafo 2, art. 17 e allegato II
  • Etichettare l’articolo con il numero di registrazione assegnato dall’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità, scritto XXXX-YY-ZZZZ (numero dell’organismo, categoria, numero di trattamento). art. 9, paragrafo 1art. 1
  • Tenere un registro dei numeri di registrazione degli articoli messi a disposizione, con denominazione commerciale, tipo generico e sottotipo e sito di fabbricazione, per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato; consegnarlo alle autorità su richiesta motivata o in caso di cessazione dell’attività. art. 9, paragrafo 2art. 3
  • Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato III, tenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro di immissione o di messa a disposizione e redigere un’unica dichiarazione quando si applicano più atti dell’Unione. art. 8, paragrafo 2, e art. 18
  • Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull’articolo, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando ciò non sia possibile, prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero dell’organismo notificato quando tale organismo interviene nel controllo della produzione. art. 8, paragrafo 2, art. 19 e art. 20
  • Etichettare gli articoli diversi da quelli per veicoli in modo visibile, leggibile e indelebile nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’articolo è messo a disposizione del consumatore, con almeno il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e l’indirizzo postale di contatto e, se non si è stabiliti nell’Unione, anche quelli dell’importatore, il nome e il tipo dell’articolo, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi di età, la categoria, le istruzioni per l’uso, il contenuto esplosivo netto, l’anno di produzione per i fuochi d’artificio F3 e F4 e, se del caso, una distanza minima di sicurezza, oltre alla dicitura richiesta per ciascuna categoria, da «solo per uso all’aperto» su F2 e F3 a «solo per persone con conoscenze specialistiche» su F4 e T2; se lo spazio non basta, le informazioni vanno sul più piccolo imballaggio. art. 10, paragrafi da 1 a 5
  • Etichettare gli articoli pirotecnici per veicoli ai sensi dell’articolo 11: le proprie informazioni di fabbricante, il nome e il tipo dell’articolo, il suo numero di registrazione, il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se necessario, le istruzioni di sicurezza, sull’imballaggio se manca lo spazio. art. 11, paragrafi 1 e 2
  • Fornire agli utilizzatori professionali di articoli per veicoli una scheda di dati di sicurezza REACH che tenga conto delle loro esigenze specifiche, nella lingua da essi richiesta, su carta o in formato elettronico. art. 11, paragrafo 3
  • Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato. art. 8, paragrafo 3
  • Mantenere procedure affinché la produzione in serie resti conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme o altre specifiche tecniche di riferimento. art. 8, paragrafo 4
  • Quando i rischi lo giustificano e le autorità competenti presentano una richiesta debitamente motivata, eseguire prove a campione sugli articoli sul mercato, indagare, tenere se necessario un registro dei reclami, degli articoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori. art. 8, paragrafo 4
  • Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto sull’articolo, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato. art. 8, paragrafo 6
  • Garantire che l’articolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato. art. 8, paragrafo 7
  • Rendere immediatamente conforme un articolo non conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione. art. 8, paragrafo 8
  • Fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare con le autorità competenti alle misure di eliminazione dei rischi presentati dai propri articoli. art. 8, paragrafo 9
  • Essere in grado di identificare per 10 anni, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, chi ha fornito l’articolo e a chi lo si è fornito. art. 15
Importatore12
  • Immettere sul mercato solo articoli pirotecnici conformi e, prima dell’immissione, assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 17, abbia redatto la documentazione tecnica, che l’articolo rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, e che il fabbricante abbia applicato l’etichettatura dell’articolo 10 o dell’articolo 11 e l’identificazione e l’indirizzo dell’articolo 8, paragrafo 6; quando si ritiene che un articolo non soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, non immetterlo sul mercato finché non sia reso conforme e, quando presenta un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. art. 12, paragrafi 1 e 2
  • Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo postale al quale si può essere contattati sull’articolo oppure, quando ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato. art. 12, paragrafo 3
  • Garantire che l’articolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato, che in Danimarca è il danese. art. 12, paragrafo 4§ 20 e § 21
  • Garantire che, mentre l’articolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di deposito e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I. art. 12, paragrafo 5
  • Tenere un registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli importati insieme alla denominazione commerciale, al tipo generico e, se del caso, al sottotipo e al sito di fabbricazione, per almeno 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato, mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta motivata e trasferire il registro alle autorità competenti in caso di cessazione dell’attività. art. 9, paragrafo 2art. 3
  • Quando i rischi lo giustificano e le autorità competenti presentano una richiesta debitamente motivata, eseguire prove a campione sugli articoli sul mercato, indagare, tenere se necessario un registro dei reclami, degli articoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori. art. 12, paragrafo 6
  • Quando un articolo che si è immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione. art. 12, paragrafo 7
  • Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. art. 12, paragrafo 8
  • Fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende facilmente e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. art. 12, paragrafo 9
  • Essere in grado di identificare per 10 anni, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, chi ha fornito l’articolo e a chi lo si è fornito. art. 15
  • Rispettare i limiti di età e la restrizione sulle conoscenze specialistiche: non mettere a disposizione fuochi d’artificio F1 a persone di meno di 12 anni, F2 di meno di 16, F3 di meno di 18, né articoli teatrali T1 e altri articoli P1 a persone di meno di 18 anni, mettere a disposizione fuochi d’artificio F4, articoli teatrali T2 e altri articoli P2 solo a persone con conoscenze specialistiche e non mettere a disposizione del grande pubblico articoli P1 per veicoli, compresi i sistemi di airbag e di pretensionatori delle cinture di sicurezza, se non sono incorporati in un veicolo o in una parte staccabile di veicolo. art. 7, paragrafi 1, 3 e 4
  • Se si immette un articolo sul mercato con il proprio nome o marchio, o si modifica un articolo già immesso sul mercato in modo tale da poter compromettere la conformità alla direttiva, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 8. art. 14
Distributore (grossista, dettagliante o impresa di spettacoli pirotecnici che fornisce articoli)8
  • Agire con la dovuta diligenza rispetto ai requisiti della direttiva e, prima di mettere un articolo a disposizione sul mercato, verificare che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti richiesti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro interessato, e che fabbricante e importatore abbiano applicato la propria etichettatura e la propria identificazione e il proprio indirizzo; quando si ritiene che un articolo non soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, non metterlo a disposizione finché non sia reso conforme e, quando presenta un rischio, informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato. art. 13, paragrafi 1 e 2
  • Garantire che, mentre un articolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di deposito e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I. art. 13, paragrafo 3
  • Quando un articolo che si è messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive, il ritiro o il richiamo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione. art. 13, paragrafo 4
  • Su richiesta motivata fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. art. 13, paragrafo 5
  • Rispettare i limiti minimi di età di 12 anni per F1, 16 anni per F2, 18 anni per F3 e 18 anni per T1 e P1, fornire F4, T2 e P2 solo a persone con conoscenze specialistiche e non fornire al grande pubblico articoli P1 per veicoli se non sono incorporati in un veicolo o in una parte staccabile di veicolo; gli Stati membri possono innalzare tali limiti e possono ridurli per le persone che seguono o hanno concluso una formazione professionale. art. 7, paragrafi da 1 a 4
  • In Danimarca, vendere fuochi d’artificio di consumo, che sono solo le categorie F1 e F2, a persone di 18 anni o più, o di 15 anni o più per la categoria F1, esporre una segnaletica chiara di tali limiti di età, vendere altri articoli pirotecnici di categoria P1 solo a persone di 18 anni o più, mantenere gli assortimenti di fuochi d’artificio di consumo entro 5 kg di contenuto esplosivo netto per vendita, evitare il libero servizio salvo che per i piccoli articoli F1 elencati e tenere i fuochi d’artificio nei locali di vendita al dettaglio e nei punti vendita solo dal 15 al 31 dicembre, con le scorte nell’imballaggio di trasporto integro in un deposito approvato adiacente dal 24 novembre al 14 dicembre e di nuovo dal 1° gennaio al 1° febbraio; gli articoli delle categorie F3, F4, T1 e T2 sono professionali in Danimarca e possono essere forniti solo per l’uso da parte di fest- o scenefyrværkere autorizzati. § 20, stk. da 2 a 5, § 24, § 25, § 26 e § 28 a§ 3, § 4 e § 5
  • Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un articolo pirotecnico e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno, per 10 anni dalla fornitura ricevuta e per 10 anni dalla fornitura effettuata. art. 15
  • Se si mette a disposizione un articolo con il proprio nome o marchio, o si modifica un articolo già immesso sul mercato in modo tale da poter compromettere la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 8. art. 14
Fornitore di servizi di logistica che agisce come operatore responsabile5
  • Quando nessun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione è responsabile di un articolo pirotecnico, si diventa l’operatore economico stabilito nell’Unione senza il quale l’articolo non può essere immesso sul mercato, perché la direttiva è uno degli atti elencati nell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020 e al punto 45 del suo allegato I. art. 4, paragrafo 1, art. 4, paragrafo 2, lettera d), art. 4, paragrafo 5, e allegato I, punto 45
  • Verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte. art. 4, paragrafo 3, lettera a)
  • Tenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 4, paragrafo 3, lettera a)art. 8, paragrafo 3
  • Fornire all’autorità di vigilanza del mercato, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’articolo in una lingua che essa comprende facilmente, informare le autorità quando si ha motivo di ritenere che un articolo presenti un rischio e cooperare con esse, anche garantendo che sia adottata immediatamente l’azione correttiva necessaria per porre rimedio alla non conformità o, se ciò non è possibile, che i rischi siano attenuati. art. 4, paragrafo 3, lettere b), c) e d)
  • Fare in modo che il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i recapiti, compreso l’indirizzo postale, siano indicati sull’articolo, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento, fatti salvi gli obblighi di identificazione propri del fabbricante e dell’importatore ai sensi della direttiva. art. 4, paragrafo 4
Rappresentante autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2019/10206
  • Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante che consenta almeno di svolgere i compiti dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 per gli articoli pirotecnici interessati, e fornire una copia di tale mandato all’autorità di vigilanza del mercato su richiesta, in una lingua dell’Unione stabilita da tale autorità. art. 4, paragrafo 2, lettera c), art. 5, paragrafo 1, e art. 5, paragrafo 2
  • Verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte. art. 4, paragrafo 3, lettera a)
  • Tenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 4, paragrafo 3, lettera a)art. 8, paragrafo 3
  • Fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione sulla conformità in una lingua che l’autorità comprende facilmente, informare le autorità quando si ha motivo di ritenere che un articolo presenti un rischio e cooperare alle azioni correttive e di attenuazione dei rischi. art. 4, paragrafo 3, lettere da b) a d)
  • Fare in modo che il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti, compreso l’indirizzo postale, siano indicati sull’articolo, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. art. 4, paragrafo 4
  • Non considerare il mandato come un trasferimento degli obblighi propri del fabbricante: la direttiva pone a carico del fabbricante la progettazione e la fabbricazione secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, la documentazione tecnica, la valutazione della conformità, la dichiarazione di conformità UE, la marcatura CE, il numero di registrazione e l’etichettatura, e indica come operatori economici soltanto il fabbricante, l’importatore e il distributore. art. 3, punto 12, art. 8, art. 9 e art. 10

La PyroD in parole semplici

La direttiva sugli articoli pirotecnici (PyroD), formalmente direttiva 2013/29/UE, è l’atto dell’UE che disciplina tutto ciò che produce calore, luce, suono, gas o fumo, o una combinazione di tali effetti, mediante reazioni chimiche esotermiche autosostenute. Tale definizione copre molto più dei fuochi d’artificio: sono articoli pirotecnici anche gli articoli pirotecnici teatrali per scena, cinema e televisione, i dispositivi di accensione, gli inneschi elettrici e le micce, e i generatori di gas che attivano gli airbag e i pretensionatori delle cinture di sicurezza dei veicoli (art. 3, punti da 1 a 4). La direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che tali articoli devono soddisfare prima di essere messi a disposizione sul mercato, in modo che gli articoli conformi circolino liberamente nel mercato interno mentre sono tutelati le persone, i beni e l’ambiente (art. 1 e art. 4, paragrafo 1).

Il testo del 2013 è una rifusione della direttiva 2007/23/CE, allineata al nuovo quadro legislativo e contenente gli obblighi degli operatori economici, le regole sulla tracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive sulla marcatura CE. È entrato in vigore il 29 giugno 2013, il giorno dopo la pubblicazione nella GU L 178; gli Stati membri dovevano recepire il corpo principale entro il 30 giugno 2015 e applicarlo dal 1° luglio 2015, quando la direttiva 2007/23/CE è stata abrogata (art. da 47 a 49). Una disposizione circoscritta è decorsa prima: il divieto di esplosivi detonanti del punto 4 dell’allegato I doveva essere pubblicato entro il 3 ottobre 2013 e applicato dal 4 luglio 2013 (art. 47, paragrafo 2, e art. 48). La direttiva non è mai stata modificata, e le sei rettifiche registrate su EUR-Lex riguardano altre versioni linguistiche e non il testo inglese.

Testo ufficiale Leggere la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2013/29/UE (CELEX 32013L0029). Non esiste una versione consolidata perché la direttiva non è mai stata modificata; la pagina di informazioni sul documento elenca le rettifiche, le date e l’abrogazione della direttiva 2007/23/CE. Le regole sulla tracciabilità sono nella direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli articoli pirotecnici (art. 2, paragrafo 1) ed esclude sette cose, ciascuna per intero e non solo rispetto a singoli requisiti (art. 2, paragrafo 2): gli articoli destinati a uso non commerciale da parte delle forze armate, della polizia o dei vigili del fuoco conformemente alla legislazione nazionale; le attrezzature che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE, che la direttiva sull’equipaggiamento marittimo 2014/90/UE ha sostituito dal 18 settembre 2016, per cui il riferimento si intende fatto a tale direttiva; gli articoli destinati all’uso nell’industria aerospaziale; le capsule a percussione destinate specificamente ai giocattoli rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE; gli esplosivi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/15/CEE, che la direttiva sugli esplosivi per uso civile 2014/28/UE ha sostituito dal 20 aprile 2016, per cui tale riferimento si intende fatto alla 2014/28/UE; le munizioni, cioè proiettili, cariche propulsive e munizioni a salve usati in armi da fuoco portatili, altre armi e artiglieria (art. 3, punto 5); e i fuochi d’artificio che un fabbricante costruisce per proprio uso, approvati dallo Stato membro in cui è stabilito per l’uso solo sul suo territorio e che vi rimangono. L’ultima esclusione richiede tutte e tre le condizioni contemporaneamente, per cui un fuoco d’artificio per uso proprio che è fornito a un terzo o lascia il paese rientra nella direttiva.

Accanto alle esclusioni vi sono due deroghe. Gli articoli non conformi possono essere presentati e usati a fiere, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, dietro un cartello visibile che indichi l’evento e dichiari la non conformità e la non disponibilità per la vendita finché l’articolo non sia reso conforme, con misure di sicurezza adeguate conformemente alle prescrizioni dell’autorità competente; e gli articoli non conformi fabbricati per ricerca, sviluppo e prove possono circolare ed essere usati liberamente sotto un cartello visibile che dichiari la loro non conformità e la non disponibilità per altri scopi (art. 4, paragrafi 3 e 4). Nessuna delle due consente la vendita.

Gli obblighi ricadono su tre soli operatori economici: il fabbricante, l’importatore e il distributore (art. 3, punto 12). A differenza della maggior parte delle direttive del nuovo quadro legislativo, la PyroD non prevede un rappresentante autorizzato. L’obbligo che qualcuno stabilito nell’Unione sia responsabile dell’articolo viene dall’esterno, dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nell’articolo 4, paragrafo 5, e al punto 45 del suo allegato I; solo se nessun fabbricante o importatore è stabilito nell’Unione un rappresentante autorizzato munito di mandato scritto e, dopo di esso, un fornitore di servizi di logistica assumono tali compiti. Un importatore o distributore che vende con il proprio marchio, o modifica un articolo già immesso sul mercato in modo da poterne compromettere la conformità, è considerato fabbricante (art. 14).

Gli Stati membri conservano due leve nazionali. Possono vietare o limitare il possesso, l’uso o la vendita al pubblico dei fuochi d’artificio delle categorie F2 e F3, degli articoli teatrali e degli altri articoli pirotecnici per motivi di ordine pubblico, sicurezza, salute e sicurezza o tutela dell’ambiente (art. 4, paragrafo 2), e possono innalzare i limiti di età per gli stessi motivi, o ridurli per chi segue o ha concluso una formazione professionale (art. 7, paragrafo 2). La Danimarca ha utilizzato entrambe le possibilità.

Che cosa occorre fare

Categorie e limiti di età

Il fabbricante classifica ogni articolo in base al tipo di uso, o alla finalità e al livello di pericolosità, rumorosità compresa, e l’organismo notificato conferma la classificazione nell’ambito della valutazione della conformità (art. 6, paragrafo 1). Vi sono otto categorie in tre gruppi. I fuochi d’artificio sono di categoria F1, pericolosità molto bassa e rumorosità trascurabile, destinati all’uso in aree ristrette compresi gli edifici di abitazione; F2, pericolosità bassa e rumorosità bassa, per l’uso all’aperto in aree ristrette; F3, pericolosità media, per l’uso all’aperto in grandi spazi aperti, con un livello di rumore non nocivo per la salute umana; e F4, pericolosità alta, da usare solo da persone con conoscenze specialistiche, comunemente detti fuochi d’artificio professionali, anch’essi con un livello di rumore non nocivo per la salute umana. Gli articoli pirotecnici teatrali sono T1, pericolosità bassa per l’uso scenico, e T2, da usare solo da persone con conoscenze specialistiche. Gli altri articoli pirotecnici sono P1, pericolosità bassa, e P2, da maneggiare o usare solo da persone con conoscenze specialistiche. Gli Stati membri comunicano alla Commissione come identificano e autorizzano le persone con conoscenze specialistiche (art. 6, paragrafo 2).

I limiti di età seguono la categoria: gli articoli non possono essere messi a disposizione di persone di meno di 12 anni per F1, 16 anni per F2, 18 anni per F3, e 18 anni per gli articoli teatrali di categoria T1 e gli altri articoli di categoria P1 (art. 7, paragrafo 1). Fabbricanti, importatori e distributori possono mettere a disposizione fuochi d’artificio F4, articoli teatrali T2 e altri articoli P2 solo a persone con conoscenze specialistiche (art. 7, paragrafo 3). Gli articoli di categoria P1 per veicoli, compresi i sistemi di airbag e di pretensionatori delle cinture di sicurezza, non possono essere messi a disposizione del grande pubblico se non sono stati incorporati in un veicolo o in una parte staccabile di veicolo (art. 7, paragrafo 4).

Requisiti essenziali di sicurezza

Ogni articolo deve soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I. Deve raggiungere le caratteristiche prestazionali specificate dal fabbricante all’organismo notificato, poter essere smaltito in sicurezza con un impatto ambientale minimo e funzionare correttamente se usato per lo scopo previsto, provato in condizioni realistiche oppure, quando un laboratorio non può riprodurle, nelle condizioni di uso. Il programma di prova copre, ove pertinente, dieci voci: progettazione, costruzione e proprietà caratteristiche, compresi la composizione chimica dettagliata e le dimensioni; stabilità fisica e chimica in tutte le normali condizioni ambientali prevedibili; sensibilità alla normale manipolazione e al trasporto prevedibili; compatibilità di tutti i componenti per quanto riguarda la stabilità chimica; resistenza all’umidità e alle basse e alte temperature ove pertinente; dispositivi di sicurezza che impediscono l’innesco o l’accensione intempestivi o involontari; istruzioni e marcature adeguate per la manipolazione, il deposito, l’uso in sicurezza, comprese le distanze di sicurezza, e lo smaltimento; resistenza dell’articolo, del suo involucro e degli altri componenti al deterioramento nel normale deposito prevedibile; e la specifica di tutti i dispositivi e accessori necessari con le istruzioni per l’uso (allegato I, punti da 1 a 3).

Gli articoli non devono contenere esplosivi detonanti diversi dalla polvere nera e dalla composizione per lampo, salvo gli articoli P1, P2, T2 e F4 che soddisfano le condizioni del punto 4: l’esplosivo detonante non può essere facilmente estratto; un articolo P1 non può funzionare in modo detonante né innescare esplosivi secondari; e un articolo F4, T2 o P2 è progettato e destinato a non detonare o, se progettato per detonare, non può innescare esplosivi secondari. Seguono al punto 5 le regole specifiche di gruppo. Per i fuochi d’artificio la distanza di sicurezza deve essere di almeno 1 m per F1, 8 m per F2 e 15 m per F3, con una distanza minore ammessa ove opportuno; il livello massimo di rumore alla distanza di sicurezza non deve superare 120 dB (A, imp) o un livello equivalente misurato in altro modo; la categoria F1 non deve comprendere petardi, batterie di petardi, petardi con lampo o batterie di petardi con lampo, e i petardi da lancio F1 non devono contenere più di 2,5 mg di fulminato d’argento. I fuochi d’artificio devono essere costruiti con materiali che riducono al minimo il rischio derivante dai detriti, devono indicare o riportare il metodo di accensione, non devono muoversi in modo erratico e imprevedibile e devono essere protetti contro l’accensione involontaria, per F1-F3 con una copertura protettiva, l’imballaggio o la costruzione e per F4 con metodi specificati dal fabbricante. Gli altri articoli pirotecnici devono ridurre al minimo il rischio nell’uso normale e quello derivante dai detriti in caso di innesco involontario e devono funzionare fino all’eventuale data limite di utilizzo. I dispositivi di accensione devono innescare in modo affidabile, essere protetti contro le scariche elettrostatiche e, per gli inneschi elettrici, contro i campi elettromagnetici; i rivestimenti delle micce devono avere un’adeguata resistenza meccanica, e i tempi di combustione delle micce e le caratteristiche elettriche e l’isolamento dei fili degli inneschi elettrici devono essere forniti con l’articolo (allegato I, punto 5, sezioni A, B e C).

Norme armonizzate e il vuoto del 2025

Gli articoli conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono presunti conformi ai requisiti essenziali di sicurezza che tali norme coprono (art. 16). Dal 25 marzo 2025 tale presunzione non è più disponibile per i fuochi d’artificio di consumo. La decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione, del 20 febbraio 2025, ha sostituito l’elenco precedente pubblicato come comunicazione 2017/C 149/01 e nel suo allegato II ha ritirato i riferimenti alla serie EN 15947:2015 per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 insieme alle norme terminologiche EN ISO 14451-1:2013, EN 16256-1:2012 e EN 16261-1:2012; tali riferimenti hanno continuato ad applicarsi solo fino al 24 marzo 2025. Il CEN aveva adottato una serie EN 15947:2022 nell’ottobre 2022, ma nel novembre 2023 la Commissione ha comunicato al CEN che non avrebbe citato le parti da 2 a 5 perché non soddisfano la richiesta di normazione e non attuano i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza, e il CEN ha confermato di non poter fornire nuove norme a breve (decisione di esecuzione (UE) 2025/337, considerando da 4 a 7). I riferimenti ancora citati nell’allegato I sono le parti da 2 a 10 della EN ISO 14451 per gli articoli per veicoli, le parti da 2 a 5 della EN 16256 per gli articoli teatrali e le parti da 2 a 4 della EN 16261 per i fuochi d’artificio di categoria F4. Per i fuochi d’artificio F1, F2 e F3 il fabbricante deve quindi dimostrare la conformità all’allegato I direttamente all’organismo notificato, il che fa della documentazione tecnica e delle evidenze di prova l’intera argomentazione.

Valutazione della conformità con un organismo notificato

La conformità è accertata con una delle procedure dell’allegato II, a scelta del fabbricante (art. 17): esame UE del tipo (modulo B) seguito da conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e prove sul prodotto sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2), sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) o sulla garanzia della qualità del prodotto (modulo E); conformità basata sulla verifica dell’unità (modulo G); oppure conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modulo H), aperta solo per i fuochi d’artificio di categoria F4. Ogni percorso coinvolge un organismo notificato. La documentazione tecnica presentata con una domanda del modulo B deve consentire di valutare la conformità, comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi e coprire progettazione, fabbricazione e funzionamento, con una descrizione generale, disegni, le norme applicate o le soluzioni adottate in loro vece, calcoli di progettazione, esami e rapporti di prova (allegato II, modulo B, punto 3, lettera c)). Il fabbricante tiene una copia del certificato di esame UE del tipo con i suoi allegati e le sue integrazioni, insieme alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato e deve informare l’organismo che detiene la documentazione di ogni modifica del tipo approvato che possa incidere sulla conformità o sulla validità del certificato (allegato II, modulo B, punti 7 e 9).

Gli Stati membri notificano gli organismi autorizzati a svolgere tali compiti e designano un’autorità di notifica, che può essere un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 21 e art. 22). La Commissione assegna a ogni organismo un unico numero di identificazione e pubblica e mantiene l’elenco (art. 30). Gli organismi devono eseguire le valutazioni in modo proporzionato, tenendo conto delle dimensioni dell’impresa, del settore, della struttura, della complessità della tecnologia e della natura seriale della produzione, senza ridurre il rigore richiesto (art. 33, paragrafo 2). In Danimarca il fabbricante deve usare un organismo designato dalla Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro; la designazione danese richiede l’accreditamento da parte di DANAK e usare un organismo non designato è un reato (ordinanza n. 1799/2021, § 37, § 44, § 45 e § 59, nr. 16).

Numero di registrazione e tracciabilità

Per rendere tracciabili gli articoli, i fabbricanti li etichettano con un numero di registrazione assegnato dall’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità, numerato secondo un sistema uniforme stabilito dalla Commissione (art. 9, paragrafo 1). Tale sistema è la direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione. Il numero è costruito dal numero di identificazione di quattro cifre dell’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame del tipo (modulo B), il certificato di conformità (modulo G) o l’approvazione del sistema di qualità (modulo H); dalla categoria dell’articolo in forma abbreviata in maiuscolo, F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 o P2; e dal numero di trattamento che l’organismo usa per l’articolo, scritto XXXX-YY-ZZZZ (2014/58/UE, art. 1). La direttiva di esecuzione è stata adottata ai sensi della direttiva 2007/23/CE e cita ancora l’articolo 9 di tale direttiva; dall’abrogazione del 1° luglio 2015 tali riferimenti si intendono fatti all’articolo 17 della direttiva 2013/29/UE, secondo la clausola di abrogazione e la tavola di concordanza (art. 48 e allegato V).

Gli organismi notificati tengono un registro degli articoli per i quali hanno rilasciato tali certificati e approvazioni, nel formato dell’allegato della direttiva di esecuzione, con il numero di registrazione, la data di rilascio e di scadenza, il fabbricante, il tipo generico e il sottotipo, il modulo della fase di produzione e l’organismo che effettua la valutazione della fase di produzione. Conservano le informazioni per almeno 10 anni dalla data di rilascio, aggiornano regolarmente il registro, lo rendono pubblicamente disponibile su internet e lo trasferiscono a un altro organismo notificato o all’autorità competente se la loro notifica è ritirata (2014/58/UE, art. 2; art. 33, paragrafo 3). Fabbricanti e importatori tengono un proprio registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli che fabbricano o importano, con la denominazione commerciale, il tipo generico e, se del caso, il sottotipo e il sito di fabbricazione, per almeno 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato, lo trasferiscono alle autorità competenti in caso di cessazione dell’attività e lo forniscono su richiesta motivata alle autorità competenti e di vigilanza del mercato di qualsiasi Stato membro (art. 9, paragrafo 2; 2014/58/UE, art. 3).

Dichiarazione, marcatura CE ed etichettatura

La dichiarazione di conformità UE attesta che i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I sono stati soddisfatti, segue la struttura modello dell’allegato III, contiene gli elementi dei moduli utilizzati ed è costantemente aggiornata, ed è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l’articolo è immesso o messo a disposizione sul mercato; quando più atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, un’unica dichiarazione li copre tutti, e redigendola il fabbricante si assume la responsabilità della conformità (art. 18). L’allegato III richiede il numero di registrazione ai sensi dell’articolo 9, il numero di prodotto, di lotto o di serie, il nome e l’indirizzo del fabbricante, l’oggetto della dichiarazione identificato in modo da consentirne la tracciabilità, la normativa di armonizzazione dell’Unione alla quale è conforme, le norme armonizzate o le altre specifiche tecniche utilizzate e il nome, il numero, l’intervento e il certificato dell’organismo notificato. In Danimarca la dichiarazione segue un modello stabilito dall’ordinanza danese (ordinanza n. 1799/2021, § 39 e § 40).

La marcatura CE è soggetta ai principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’articolo oppure, quando ciò non è possibile o non è giustificato dalla natura dell’articolo, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento, prima dell’immissione dell’articolo sul mercato; è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando tale organismo interviene nella fase di controllo della produzione, apposto dall’organismo o sotto le sue istruzioni, ed entrambi possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare (art. 19 e art. 20).

Gli articoli diversi da quelli per veicoli sono etichettati in modo visibile, leggibile e indelebile nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’articolo è messo a disposizione del consumatore, in modo chiaro, comprensibile e intelligibile (art. 10, paragrafo 1). Il contenuto minimo comprende le informazioni sul fabbricante e, quando il fabbricante non è stabilito nell’Unione, anche quelle sull’importatore; il nome e il tipo dell’articolo; il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie; i limiti minimi di età; la categoria pertinente; le istruzioni per l’uso; l’anno di produzione per i fuochi d’artificio F3 e F4; ove opportuno una distanza minima di sicurezza; e il contenuto esplosivo netto (art. 10, paragrafo 2). I fuochi d’artificio aggiungono diciture specifiche per categoria: «solo per uso all’aperto» e, ove opportuno, una distanza minima di sicurezza per F1; «solo per uso all’aperto» e, ove opportuno, distanze minime di sicurezza per F2; «solo per uso all’aperto» e distanze minime di sicurezza per F3; e «solo per persone con conoscenze specialistiche» con distanze minime di sicurezza per F4. Gli articoli teatrali aggiungono «solo per uso all’aperto» con distanze minime di sicurezza ove opportuno per T1, e «solo per persone con conoscenze specialistiche» con distanze minime di sicurezza per T2 (art. 10, paragrafi 3 e 4). Quando sull’articolo non vi è spazio sufficiente, le informazioni vanno sul più piccolo imballaggio (art. 10, paragrafo 5).

Gli articoli per veicoli seguono un elenco più breve: le informazioni sul fabbricante, il nome e il tipo dell’articolo, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se necessario, le istruzioni di sicurezza, spostate sull’imballaggio se manca lo spazio; e una scheda di dati di sicurezza REACH redatta ai sensi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 che tenga conto delle esigenze specifiche degli utilizzatori professionali deve essere loro fornita nella lingua da essi richiesta, su carta o in formato elettronico quando l’utilizzatore può accedervi (art. 11).

Obblighi per ruolo

I fabbricanti classificano l’articolo, lo progettano e lo fabbricano secondo l’allegato I, redigono la documentazione tecnica e fanno eseguire la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione e appongono la marcatura CE, conservano la documentazione e la dichiarazione per 10 anni, mantengono la produzione in serie conforme tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme di riferimento, eseguono prove a campione e tengono un registro dei reclami quando i rischi lo giustificano e le autorità presentano una richiesta debitamente motivata, etichettano l’articolo ai sensi dell’articolo 10 o dell’articolo 11 con il numero di registrazione, riportano il proprio nome e indirizzo, forniscono istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua stabilita dallo Stato membro, adottano misure correttive e informano le autorità quando un articolo presenta un rischio e cooperano su richiesta motivata (art. 8). Gli importatori immettono sul mercato solo articoli conformi, verificano la valutazione, la documentazione, la marcatura CE, i documenti di accompagnamento e l’identificazione del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, garantiscono le istruzioni, proteggono l’articolo nel deposito e nel trasporto, eseguono prove a campione quando è giustificato, adottano misure correttive e conservano una copia della dichiarazione per 10 anni garantendo che la documentazione possa essere prodotta (art. 12). I distributori agiscono con la dovuta diligenza, verificano la marcatura CE, i documenti, le istruzioni e l’identificazione degli operatori prima di mettere a disposizione un articolo, lo proteggono nel deposito e nel trasporto, fanno in modo che siano adottate misure correttive e forniscono informazioni su richiesta motivata (art. 13). Ogni operatore economico deve essere in grado di identificare chi gli ha fornito l’articolo e a chi lo ha fornito per 10 anni dopo la fornitura (art. 15). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 richiede inoltre un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni articolo pirotecnico immesso sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4).

Fuochi d’artificio in Danimarca

La Danimarca regola gli articoli pirotecnici su due livelli. L’ordinanza (bekendtgørelse) n. 1799 del 9 settembre 2021 recepisce parti della direttiva e della direttiva di esecuzione sulla tracciabilità e contiene i requisiti di prodotto; l’ordinanza n. 1798 della stessa data contiene le disposizioni nazionali su importazione, fabbricazione, deposito, cessione, acquisizione e uso. Entrambe si fondano sulla legge sui prodotti, e la legge sui fuochi d’artificio aggiunge una licenza dell’Erhvervsstyrelsen, o di un organismo da essa autorizzato, per fabbricazione, assemblaggio e importazione e un’autorizzazione del consiglio comunale per deposito, cessione, acquisizione e uso (LBK n. 23/2026, § 1 e § 2).

Le categorie danesi rispecchiano la direttiva ma restringono ulteriormente l’uso. I fuochi d’artificio di consumo sono solo le categorie F1 e F2; la categoria F3 è definita come destinata all’uso solo da festfyrværkere autorizzati, e gli articoli teatrali sia T1 sia T2 come destinati all’uso solo da persone autorizzate come scene- o festfyrværker, per cui i fuochi d’artificio professionali in Danimarca sono F3, F4, T1 e T2 (ordinanza n. 1799/2021, § 3, § 4 e § 5). Un periodo transitorio ha lasciato disponibili ai consumatori fino al 1° ottobre 2025 gli articoli F3 che erano fuochi d’artificio di consumo ai sensi dell’ordinanza del 2009; esso è ormai terminato (§ 61). Alcuni articoli F2 non possono affatto essere immessi sul mercato, tra cui gli articoli che possono essere confusi con segnali di soccorso (§ 8).

I fuochi d’artificio di consumo possono essere venduti solo a persone di 18 anni o più, e quelli di categoria F1 a persone di 15 anni o più, con segnaletica chiara di entrambi i limiti nel punto vendita; gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 possono essere venduti solo a persone di 18 anni o più; gli assortimenti non possono superare 5 kg di contenuto esplosivo netto; e il libero servizio è vietato, salvo per un elenco di piccoli articoli F1 come fiaccole di Bengala, fontane fredde, stelline e petardini da festa (ordinanza n. 1798/2021, § 24, § 25, § 26 e § 28 a). I fuochi d’artificio possono trovarsi nei locali di vendita al dettaglio e nei punti vendita solo dal 15 al 31 dicembre, devono essere conservati nell’imballaggio di trasporto integro in un deposito approvato adiacente dal 24 novembre al 14 dicembre e di nuovo dal 1° gennaio al 1° febbraio, e nulla di ciò si applica alla categoria F1 (§ 20). Dal 1° luglio 2024 i consumatori possono usare i fuochi d’artificio di consumo solo il 31 dicembre e il 1° gennaio, invece che dal 27 dicembre al 1° gennaio, con i punti vendita al dettaglio e i fest- o scenefyrværkere autorizzati che possono usarli dal 27 al 30 dicembre per dimostrare gli articoli nell’ambito della vendita (lov n. 637/2024, § 1, nr. 1; ordinanza n. 730/2024, § 1, nr. 4 e 5). L’etichettatura ai sensi dell’ordinanza danese, e le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza che accompagnano l’articolo, devono essere in danese (ordinanza n. 1799/2021, § 14, § 20 e § 33).

Applicazione e sanzioni

L’articolo 38, paragrafo 2, applica agli articoli pirotecnici l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008; tali articoli sono stati sostituiti dal regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, che elenca la direttiva come punto 45 del suo allegato I, per cui il riferimento si intende fatto a tale regolamento. Quando un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un articolo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri interessi pubblici tutelati dalla direttiva, valuta l’articolo, impone all’operatore economico di adottare misure correttive, di ritirarlo o di richiamarlo entro un termine ragionevole commisurato alla natura del rischio, informa l’organismo notificato interessato e, se l’operatore non agisce, adotta misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione, ritirare o richiamare l’articolo e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri; una misura provvisoria che non suscita obiezioni entro tre mesi è considerata giustificata (art. 39). La Commissione decide le misure nazionali contestate attraverso la procedura di salvaguardia dell’Unione e, quando la non conformità deriva da una lacuna di una norma armonizzata, applica l’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (art. 40). Gli articoli conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 41). La non conformità formale, una marcatura CE apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 20, una marcatura CE mancante, un numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o redatta in modo errato, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, un’identificazione del fabbricante o dell’importatore assente, falsa o incompleta, o qualsiasi altro requisito amministrativo dell’articolo 8 o dell’articolo 12 non rispettato, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, ritiro o richiamo (art. 42). Gli Stati membri informano inoltre ogni anno la Commissione sulle proprie attività di vigilanza del mercato (art. 38, paragrafo 3).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni, da parte degli operatori economici, delle proprie leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 45). In Danimarca la legge sui prodotti elenca la direttiva al § 2 come punto 10 e indica l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, con ordini di avvertire gli utilizzatori, di far cessare la commercializzazione ingannevole, di porre rimedio, di far cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti di immissione sul mercato e sanzioni pecuniarie che arrivano alla reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti (LBK n. 22/2026, § 2, § 9, § 14, § 16 e § 37). L’ordinanza n. 1799/2021 aggiunge una propria disposizione sulle sanzioni: una sanzione pecuniaria per l’immissione sul mercato di articoli non conformi, l’etichettatura mancante, la documentazione mancante, la mancata tenuta o consegna del registro dei numeri di registrazione, le notifiche mancanti, le istruzioni e informazioni sulla sicurezza in danese mancanti, la mancata adozione di misure correttive, il deposito o il trasporto che compromettono la conformità, la scheda di dati di sicurezza mancante per gli articoli per veicoli e l’uso di un organismo notificato che la Sikkerhedsstyrelsen o un altro Stato membro non ha designato; la reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti come il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente che causa lesioni gravi o morte, la recidiva, la violazione sistematica a scopo di lucro o i tentativi di eludere il controllo; una sanzione pecuniaria separata per l’uso improprio, intenzionale o gravemente colposo, della marcatura CE quando è stato ottenuto o perseguito un vantaggio economico; e la responsabilità penale delle società (§ 59). La legge sui fuochi d’artificio punisce la fabbricazione, l’assemblaggio o l’importazione senza licenza, il deposito, la cessione, l’acquisizione o l’uso senza autorizzazione del consiglio comunale e, dal 1° luglio 2024, la vendita o l’uso di fuochi d’artificio di consumo al di fuori dei periodi consentiti, con una sanzione pecuniaria o, in circostanze aggravanti, la reclusione fino a 2 anni (LBK n. 23/2026, § 7). Dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e svolge gli stessi compiti.

La valutazione della direttiva da parte della Commissione, pubblicata il 19 settembre 2025, l’ha ritenuta nel complesso efficace, efficiente e pertinente, ma ha indicato come problemi principali la vasta disponibilità di fuochi d’artificio pericolosi, l’elusione delle regole attraverso le vendite per corrispondenza, l’assenza di un sistema efficace di tracciabilità e di trasferimento e una tutela insufficiente del benessere degli animali, e ha dichiarato che rifletterà sui risultati prima di decidere se avviare una revisione.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l’articolo 38, paragrafo 2, richiama ancora l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da intendersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, il cui allegato I elenca la direttiva al punto 45 e il cui articolo 4 richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni articolo pirotecnico immesso sul mercato. In Danimarca la direttiva e la direttiva di esecuzione sulla tracciabilità sono recepite dall’ordinanza (bekendtgørelse) n. 1799 del 9 settembre 2021 sui requisiti dei fuochi d’artificio e di altri articoli pirotecnici, modificata dall’ordinanza n. 729 del 12 giugno 2024, con le disposizioni nazionali su importazione, fabbricazione, deposito, cessione, acquisizione e uso nell’ordinanza n. 1798 del 9 settembre 2021, modificata dall’ordinanza n. 730 del 12 giugno 2024; entrambe sono emanate in base alla legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (lov om produkter og markedsovervågning), che al § 2 elenca la direttiva come punto 10 e indica l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo; i compiti sono svolti dalla Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, che designa anche gli organismi notificati danesi, mentre la legge sui fuochi d’artificio (lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, consolidata come LBK n. 23 dell’8 gennaio 2026) richiede una licenza dell’Erhvervsstyrelsen, o di un organismo da essa autorizzato, per fabbricare, assemblare o importare, e un’autorizzazione del consiglio comunale per depositare, cedere, acquisire o usare. Gli strumenti sono la misura correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, gli ordini di porre fine a non conformità formali come una marcatura CE mancante o apposta in modo errato, l’assenza del numero dell’organismo notificato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o la mancata identificazione dell’operatore, e sanzioni nazionali che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle disposizioni di diritto nazionale adottate in base alla direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato che hanno motivi sufficienti per ritenere che un articolo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri interessi pubblici tutelati dalla direttiva lo valutano, impongono all’operatore economico di adottare misure correttive, di ritirare l’articolo o di richiamarlo entro un termine commisurato alla natura del rischio, informano l’organismo notificato interessato e, se l’operatore non agisce, adottano misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione, ritirare o richiamare l’articolo e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; una misura alla quale nessuno Stato membro né la Commissione si oppone entro tre mesi è considerata giustificata, e la procedura di salvaguardia dell’Unione risolve le misure contestate. Gli articoli conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo. La non conformità formale, una marcatura CE apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 20, una marcatura CE mancante, un numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o redatta in modo errato, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, un’identificazione del fabbricante o dell’importatore assente, falsa o incompleta, o qualsiasi altro requisito amministrativo dell’articolo 8 o dell’articolo 12 non rispettato, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, ritiro o richiamo. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità possono chiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e sottoporre a prova i prodotti, imporre misure correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere gli articoli. In Danimarca l’ordinanza n. 1799 del 9 settembre 2021 punisce con una sanzione pecuniaria l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di articoli non conformi, l’etichettatura mancante, la documentazione mancante, il registro dei numeri di registrazione mancante, la mancata consegna di tale registro alla Sikkerhedsstyrelsen, le notifiche mancanti, le istruzioni o informazioni sulla sicurezza in danese mancanti, la mancata adozione di misure correttive, il deposito o il trasporto che compromettono la conformità, la scheda di dati di sicurezza mancante per gli articoli per veicoli, l’uso di un organismo notificato non designato dalla Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro e le violazioni delle regole di etichettatura per veicoli, con la reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti come il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la recidiva, la violazione sistematica a scopo di lucro o i tentativi di eludere il controllo, e con una sanzione pecuniaria separata per l’uso improprio, intenzionale o gravemente colposo, della marcatura CE; si applica la responsabilità penale delle società. La legge sui prodotti aggiunge ordini di avvertire gli utilizzatori, di far cessare la commercializzazione ingannevole, di porre rimedio, di far cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti di immissione sul mercato e sanzioni pecuniarie che arrivano alla reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti, e la legge sui fuochi d’artificio (lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, consolidata come LBK n. 23 dell’8 gennaio 2026) punisce la fabbricazione, l’assemblaggio o l’importazione senza licenza dell’Erhvervsstyrelsen, o di un organismo da essa autorizzato, e il deposito, la cessione, l’acquisizione o l’uso senza autorizzazione del consiglio comunale, nonché la vendita o l’uso di fuochi d’artificio di consumo al di fuori dei periodi consentiti, con una sanzione pecuniaria o la reclusione fino a 2 anni. Dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen.

Fonte · art. 39, art. 40, art. 41, art. 42 e art. 45Fonte · art. 14, art. 16, art. 39 e allegato I, punto 45Fonte · § 59Fonte · § 2, stk. 1, nr. 10, § 9, § 14, § 16 e § 37Fonte · § 1, § 2 e § 7Fonte · § 1, nr. 4Fonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per PyroD, dalla più recente.

  1. Orientamenti

    Guida ricostruita sul modello SPEC-62 dal testo della direttiva

    La guida è stata riscritta a partire dalla direttiva 2013/29/UE, dalla direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione, dal regolamento (UE) 2019/1020 e dalle ordinanze danesi n. 1799/2021, n. 1798/2021 e n. 730/2024, dalla legge sui fuochi d’artificio e dalla legge sui prodotti. Sono state apportate quattro correzioni al testo precedente: i percorsi di valutazione della conformità sono il modulo B più il modulo C2, D o E, oppure il modulo G, oppure il modulo H solo per i fuochi d’artificio di categoria F4, e non i moduli di un’altra direttiva; il numero di registrazione proviene dall’organismo notificato e il suo formato è fissato dalla direttiva di esecuzione 2014/58/UE come numero di quattro cifre dell’organismo, categoria e numero di trattamento, e sono gli organismi notificati, e non gli Stati membri, a tenere i registri; le esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, sono sette e sono citate come sono, con i riferimenti alla direttiva 96/98/CE e alla direttiva 93/15/CEE intesi come direttiva 2014/90/UE e direttiva 2014/28/UE; e i limiti di età sono indicati per intero, con l’aggiunta dei 18 anni per T1 e P1 e l’inasprimento danese esposto separatamente. Il ritiro delle norme armonizzate per i fuochi d’artificio F1, F2 e F3, i periodi danesi di vendita e uso e la collocazione della Sikkerhedsstyrelsen nell’Erhvervsstyrelsen sono novità.

    Fonte · art. 2, art. 7, art. 9 e art. 17
  2. Si applica

    Termina il periodo transitorio danese per i fuochi d’artificio di consumo di categoria F3

    I fuochi d’artificio di categoria F3 che erano coperti dalle regole sui fuochi d’artificio di consumo dell’ordinanza danese del 2009 potevano essere messi a disposizione dei consumatori fino al 1° ottobre 2025 ai sensi dell’ordinanza n. 1799/2021; da tale data tutti gli articoli F3 sono fuochi d’artificio professionali in Danimarca e possono essere forniti solo per l’uso da parte di fest- o scenefyrværkere autorizzati.

    Fonte · § 3, § 5 e § 61
  3. Orientamenti

    La Commissione pubblica la valutazione della direttiva

    La valutazione della direttiva 2013/29/UE e della direttiva sugli esplosivi per uso civile 2014/28/UE da parte della Commissione ha concluso che entrambe sono nel complesso efficaci, efficienti e pertinenti, individuando come problemi principali la vasta disponibilità di fuochi d’artificio pericolosi, l’elusione delle regole attraverso le vendite per corrispondenza, l’assenza di un sistema efficace di tracciabilità e di trasferimento e una tutela insufficiente del benessere degli animali. La Commissione ha dichiarato che rifletterà sui risultati e deciderà se avviare una revisione; non è stata proposta alcuna revisione.

    Fonte
  4. Orientamenti

    Le norme armonizzate per i fuochi d’artificio F1, F2 e F3 cessano di conferire presunzione di conformità

    I riferimenti elencati nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/337, la serie EN 15947:2015 per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 e le norme terminologiche EN ISO 14451-1:2013, EN 16256-1:2012 e EN 16261-1:2012, hanno continuato ad applicarsi solo fino al 24 marzo 2025. Poiché la Commissione ha rifiutato di citare la serie EN 15947:2022, non esiste ora alcuna norma armonizzata che dia presunzione di conformità per i fuochi d’artificio di consumo, e la conformità all’allegato I deve essere dimostrata direttamente all’organismo notificato.

    Fonte · art. 2, secondo comma, e allegato II
  5. Orientamenti

    La decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione sostituisce l’elenco delle norme armonizzate

    La decisione pubblica un unico elenco completo di riferimenti a norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva, le parti da 2 a 10 della EN ISO 14451 per gli articoli per veicoli, le parti da 2 a 5 della EN 16256 per gli articoli teatrali e le parti da 2 a 4 della EN 16261 per i fuochi d’artificio di categoria F4, e abroga la comunicazione 2017/C 149/01 della Commissione. È entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

    Fonte · art. 1, art. 2, art. 3 e allegato I
  6. Si applica

    La Danimarca riduce il periodo di uso di consumo e innalza il limite di età per gli articoli di categoria P1

    La lov nr. 637 dell’11 giugno 2024 ha modificato il § 2, stk. 4, della legge sui fuochi d’artificio in modo che i fuochi d’artificio di consumo possano essere usati solo il 31 dicembre e il 1° gennaio invece che dal 27 dicembre al 1° gennaio, e ha aggiunto una sanzione per la vendita o l’uso di fuochi d’artificio di consumo al di fuori dei periodi consentiti. L’ordinanza n. 730 del 12 giugno 2024 ha portato la modifica nell’ordinanza n. 1798/2021, ha aggiunto una regola secondo cui gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 possono essere venduti solo a persone di 18 anni o più e ha consentito ai punti vendita al dettaglio e ai fest- o scenefyrværkere autorizzati di usare fuochi d’artificio di consumo dal 27 al 30 dicembre per dimostrare gli articoli nell’ambito della vendita; nello stesso momento l’ordinanza n. 729 del 12 giugno 2024 modifica l’ordinanza n. 1799/2021, estendendo la disposizione sulle sanzioni pecuniarie alle violazioni del suo § 17 e allineando la regola di vendita al nuovo § 28 a.

    Fonte · § 1, nr. 1 e 4, e § 10Fonte · § 1, nr. 2, 4, 5 e 6, e § 2
  7. Si applica

    Entrano in vigore le ordinanze danesi n. 1799 e n. 1798 del 9 settembre 2021

    L’ordinanza n. 1799 recepisce parti della direttiva 2013/29/UE e della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, riprende le categorie, gli obblighi degli operatori, i moduli, il numero di registrazione, la marcatura CE e le regole danesi di etichettatura, designa la Sikkerhedsstyrelsen come autorità che nomina gli organismi notificati e sostituisce l’ordinanza n. 1423 del 16 dicembre 2009; l’ordinanza n. 1798 contiene le disposizioni nazionali su importazione, fabbricazione, deposito, cessione, acquisizione e uso, compresi i limiti di età, il periodo di vendita al dettaglio e il periodo di uso.

    Fonte · § 1, § 44 e § 60Fonte · § 20, § 25 e § 41
  8. Si applica

    Il regolamento (UE) 2019/1020 sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008

    L’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, richiamati dall’articolo 38, paragrafo 2, della direttiva, sono sostituiti, e la direttiva è elencata al punto 45 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020. L’articolo 4 di tale regolamento, che elenca la direttiva nell’articolo 4, paragrafo 5, richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni articolo pirotecnico immesso sul mercato.

    Fonte · art. 4, paragrafo 5, art. 39, art. 44 e allegato I, punto 45
  9. Si applica

    Si applica il sistema di tracciabilità della direttiva di esecuzione 2014/58/UE

    Da questa data gli Stati membri applicano il sistema uniforme di numerazione, per cui ogni articolo pirotecnico è etichettato con un numero di registrazione nella forma XXXX-YY-ZZZZ, gli organismi notificati tengono e pubblicano per almeno 10 anni un registro dei numeri che assegnano, e fabbricanti e importatori tengono per almeno 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato registrazioni dei numeri con la denominazione commerciale, il tipo generico e il sottotipo e il sito di fabbricazione.

    Fonte · art. 1, art. 2, art. 3 e art. 4, paragrafo 1
  10. Si applica

    Si applica la direttiva 2013/29/UE; la direttiva 2007/23/CE è abrogata

    Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 1° luglio 2015 e dalla stessa data si applicano gli articoli elencati nel secondo comma dell’articolo 49, compresi l’ambito di applicazione, le categorie, i limiti di età e le procedure di valutazione della conformità. La direttiva 2007/23/CE è abrogata con effetto dal 1° luglio 2015; gli articoli conformi a essa e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione, e i certificati rilasciati ai sensi di essa restano validi.

    Fonte · art. 46, paragrafi 1 e 5, art. 47, paragrafo 1, art. 48 e art. 49
  11. In vigore

    Entra in vigore la direttiva 2013/29/UE

    Adottata il 12 giugno 2013 come rifusione della direttiva 2007/23/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 178 del 28 giugno 2013, la direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Gli Stati membri dovevano pubblicare le misure di recepimento del punto 4 dell’allegato I entro il 3 ottobre 2013 e applicarle dal 4 luglio 2013, e recepire il corpo principale entro il 30 giugno 2015.

    Fonte · art. 47, art. 48 e art. 49

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Le domande più frequenti su PyroD

Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva sugli articoli pirotecnici 2013/29/UE?

La direttiva di rifusione è stata adottata il 12 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 28 giugno 2013 ed è entrata in vigore il 29 giugno 2013, il giorno dopo la pubblicazione. Un primo recepimento, limitato, ha riguardato il punto 4 dell’allegato I, la regola sugli esplosivi detonanti, che gli Stati membri dovevano pubblicare entro il 3 ottobre 2013 e applicare dal 4 luglio 2013. Il corpo principale doveva essere recepito entro il 30 giugno 2015 e applicato dal 1° luglio 2015, quando la direttiva 2007/23/CE è stata abrogata e sono diventati efficaci gli articoli direttamente applicabili. Le regole di tracciabilità della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione dovevano essere recepite entro il 30 aprile 2015 e applicate dal 17 ottobre 2016. La direttiva non è mai stata modificata; le sue sei rettifiche riguardano altre versioni linguistiche e non il testo inglese.

Fonte · art. 47, art. 48 e art. 49Fonte · art. 4 e art. 5Fonte
Che cosa sono le categorie F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 e P2 e quali sono i limiti di età?

Il fabbricante classifica ogni articolo in base al tipo di uso, o alla finalità e al livello di pericolosità, rumorosità compresa, e l’organismo notificato conferma la classificazione nell’ambito della valutazione della conformità. I fuochi d’artificio sono di categoria F1, pericolosità molto bassa e rumorosità trascurabile, per l’uso in aree ristrette compresi gli edifici di abitazione; F2, pericolosità bassa e rumorosità bassa, per l’uso all’aperto in aree ristrette; F3, pericolosità media, per l’uso all’aperto in grandi spazi aperti con un livello di rumore non nocivo per la salute umana; e F4, pericolosità alta, da usare solo da persone con conoscenze specialistiche. Gli articoli pirotecnici teatrali sono T1, pericolosità bassa per l’uso scenico, e T2, da usare solo da persone con conoscenze specialistiche. Gli altri articoli pirotecnici sono P1, pericolosità bassa, e P2, da maneggiare o usare solo da persone con conoscenze specialistiche. Le età minime sono 12 anni per F1, 16 per F2, 18 per F3 e 18 per T1 e P1; F4, T2 e P2 vanno solo a persone con conoscenze specialistiche. Gli Stati membri possono innalzare i limiti per motivi di ordine pubblico, sicurezza o salute e sicurezza e possono ridurli per chi segue o ha concluso una formazione professionale.

Fonte · art. 6, paragrafo 1, art. 7, paragrafo 1, art. 7, paragrafo 2 e art. 7, paragrafo 3
Ai sensi della direttiva sugli articoli pirotecnici serve un organismo notificato?

Sì, per ogni articolo pirotecnico rientrante nell’ambito di applicazione. Il fabbricante sceglie tra l’esame UE del tipo (modulo B) seguito da conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e prove sul prodotto sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2), sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) o sulla garanzia della qualità del prodotto (modulo E); la conformità basata sulla verifica dell’unità (modulo G); oppure la conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modulo H), disponibile solo per i fuochi d’artificio di categoria F4. Ogni percorso coinvolge un organismo notificato, ed è l’organismo notificato che svolge la valutazione ad assegnare il numero di registrazione dell’articolo e a tenere il registro pubblico dei numeri che ha rilasciato. In Danimarca l’organismo deve essere designato dalla Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro, e usare un organismo non designato comporta una sanzione pecuniaria.

Fonte · art. 17, art. 33, paragrafo 3, e allegato IIFonte · § 37, § 44 e § 59, nr. 16
Come è costruito il numero di registrazione su un articolo pirotecnico?

La direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione stabilisce il sistema uniforme di numerazione. Il numero di registrazione è il numero di identificazione di quattro cifre dell’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame del tipo ai sensi del modulo B, il certificato di conformità ai sensi del modulo G o l’approvazione del sistema di qualità ai sensi del modulo H; la categoria dell’articolo per il quale è certificata la conformità in forma abbreviata in maiuscolo, F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 o P2; e il numero di trattamento usato dall’organismo notificato per l’articolo. È scritto nella forma XXXX-YY-ZZZZ. Gli organismi notificati tengono un registro dei numeri che assegnano nel formato dell’allegato di tale direttiva di esecuzione, conservano le informazioni per almeno 10 anni, le aggiornano regolarmente e le pubblicano su internet, e le trasferiscono a un altro organismo notificato o all’autorità competente se la loro notifica è ritirata. La direttiva di esecuzione è stata emanata ai sensi della direttiva 2007/23/CE e cita ancora il suo articolo 9; dall’abrogazione del 1° luglio 2015 tali riferimenti si intendono fatti all’articolo 17 della direttiva 2013/29/UE.

Fonte · art. 1, art. 2 e allegatoFonte · art. 9, paragrafo 1, art. 43, lettera a), art. 48 e allegato V
Esiste ancora una norma armonizzata per i fuochi d’artificio di consumo?

Non per le categorie F1, F2 e F3. La decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione, del 20 febbraio 2025, ha sostituito l’elenco precedente pubblicato come comunicazione 2017/C 149/01 e, nel suo allegato II, ha ritirato i riferimenti alla serie EN 15947:2015 per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 insieme alle norme terminologiche EN ISO 14451-1:2013, EN 16256-1:2012 e EN 16261-1:2012; tali riferimenti hanno continuato a conferire presunzione di conformità solo fino al 24 marzo 2025. Il CEN aveva adottato una serie EN 15947:2022, ma nel novembre 2023 la Commissione ha comunicato al CEN che non avrebbe citato le parti da 2 a 5 perché non attuano i requisiti essenziali di sicurezza. Le norme ancora citate nell’allegato I sono le parti da 2 a 10 della EN ISO 14451 per gli articoli per veicoli, le parti da 2 a 5 della EN 16256 per gli articoli teatrali e le parti da 2 a 4 della EN 16261 per i fuochi d’artificio di categoria F4. Per F1, F2 e F3 il fabbricante deve quindi dimostrare la conformità all’allegato I direttamente all’organismo notificato.

Fonte · considerando da 4 a 7, art. 1, art. 2, allegato I e allegato II
Quali articoli pirotecnici sono esclusi dalla direttiva?

L’articolo 2, paragrafo 2, elenca sette esclusioni: gli articoli pirotecnici destinati a uso non commerciale, conformemente alla legislazione nazionale, da parte delle forze armate, della polizia o dei vigili del fuoco; le attrezzature che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE, intesa come direttiva sull’equipaggiamento marittimo 2014/90/UE dal 18 settembre 2016; gli articoli pirotecnici destinati all’uso nell’industria aerospaziale; le capsule a percussione destinate specificamente ai giocattoli rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE; gli esplosivi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/15/CEE, intesa come direttiva sugli esplosivi per uso civile 2014/28/UE dal 20 aprile 2016; le munizioni, cioè proiettili, cariche propulsive e munizioni a salve usati in armi da fuoco portatili, altre armi e artiglieria; e i fuochi d’artificio costruiti da un fabbricante per proprio uso, approvati per l’uso esclusivamente sul suo territorio dallo Stato membro in cui il fabbricante è stabilito e che rimangono su tale territorio. Ciascuna esclusione sottrae l’articolo alla direttiva nel suo insieme, ma restano applicabili le altre normative dell’Unione e nazionali.

Fonte · art. 2, paragrafo 2, e art. 3, punto 5Fonte · art. 45Fonte · art. 51
Chi fa rispettare le regole sui fuochi d’artificio in Danimarca e che cosa si può vendere e usare, e quando?

La legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato elenca la direttiva al § 2 come punto 10 e indica l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo; i compiti sono svolti dalla Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, che designa anche gli organismi notificati danesi. L’ordinanza n. 1799 del 9 settembre 2021 recepisce la direttiva e la direttiva di esecuzione sulla tracciabilità, e l’ordinanza n. 1798 della stessa data contiene le disposizioni nazionali. In Danimarca i fuochi d’artificio di consumo sono solo le categorie F1 e F2; F3, F4, T1 e T2 sono considerati professionali e possono essere usati solo da fest- o scenefyrværkere autorizzati. I fuochi d’artificio di consumo possono essere venduti a persone di 18 anni o più, o di 15 anni o più per la categoria F1, e gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 solo a persone di 18 anni o più. I fuochi d’artificio possono trovarsi nei locali di vendita al dettaglio e nei punti vendita solo dal 15 al 31 dicembre e dal 1° luglio 2024 i consumatori possono usarli solo il 31 dicembre e il 1° gennaio, mentre i punti vendita al dettaglio e i fest- o scenefyrværkere autorizzati possono usare fuochi d’artificio di consumo dal 27 al 30 dicembre per dimostrare gli articoli nell’ambito della vendita. Fabbricazione, assemblaggio e importazione richiedono una licenza dell’Erhvervsstyrelsen ai sensi del § 1 della legge sui fuochi d’artificio, e deposito, cessione, acquisizione e uso richiedono un’autorizzazione del consiglio comunale ai sensi del suo § 2; la legge fissa anche la stagione di vendita al dettaglio, dal 15 al 31 dicembre, e i giorni di uso di consumo, il 31 dicembre e il 1° gennaio, nel § 2, stk. 3 e 4.

Fonte · § 2, stk. 1, nr. 10, e § 9Fonte · § 3, § 4, § 5 e § 44Fonte · § 20, § 25, § 28 a, § 41 e § 41 aFonte · § 1, nr. 2, 4 e 5Fonte · § 1 e § 2
Per quanto tempo devo conservare la documentazione e le registrazioni di tracciabilità?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato, e gli importatori tengono per lo stesso periodo una copia della dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato garantendo che la documentazione tecnica possa essere prodotta su richiesta. Fabbricanti e importatori tengono un registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli che fabbricano o importano, insieme alla denominazione commerciale, al tipo generico e, se del caso, al sottotipo e al sito di fabbricazione, per almeno 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato, lo trasferiscono alle autorità competenti in caso di cessazione dell’attività e lo forniscono su richiesta motivata alle autorità competenti e di vigilanza del mercato di qualsiasi Stato membro. Ogni operatore economico deve essere in grado di identificare chi gli ha fornito l’articolo e a chi lo ha fornito per 10 anni dopo la fornitura. Gli organismi notificati conservano il proprio registro dei numeri di registrazione per almeno 10 anni dalla data di rilascio del certificato o dell’approvazione.

Fonte · art. 8, paragrafo 3, art. 9, paragrafo 2, art. 12, paragrafo 8, e art. 15Fonte · art. 2, paragrafo 1, e art. 3

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Fonti

  1. Direttiva 2013/29/UE sugli articoli pirotecnici, come pubblicata nella GU L 178 del 28 giugno 2013 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029
  2. Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32013L0029 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0029
  3. Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione che istituisce un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0058
  4. Direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, abrogata dal 1° luglio 2015 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32007L0023
  5. Decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione sulle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025D0337
  6. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  7. Direttiva 2014/28/UE relativa agli esplosivi per uso civile, che ha ripreso l’esclusione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera e) (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0028
  8. Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo, che ha ripreso l’esclusione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0090
  9. Norme armonizzate per gli articoli pirotecnici (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/european-standards/harmonised-standards/pyrotechnic-articles_en
  10. La Commissione pubblica le valutazioni delle regole dell’UE su pirotecnici ed esplosivi per uso civile, 19 settembre 2025 (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-publishes-evaluations-eu-rules-pyrotechnics-and-civil-explosives-2025-09-19_en
  11. Bekendtgørelse nr. 1799 af 9. september 2021 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799
  12. Bekendtgørelse nr. 1798 af 9. september 2021 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1798
  13. Bekendtgørelse nr. 729 af 12. juni 2024 om ændring af bekendtgørelse nr. 1799 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/729
  14. Bekendtgørelse nr. 730 af 12. juni 2024 om ændring af bekendtgørelse nr. 1798 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/730
  15. Lov nr. 637 af 11. juni 2024, che ha ridotto il periodo danese di uso dei fuochi d’artificio di consumo (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/637
  16. Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, LBK nr. 23 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/23
  17. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22
  18. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redattori per la conformità, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
13 marzo 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). PyroD: Direttiva sugli articoli pirotecnici (Direttiva 2013/29/UE), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/pyrod/
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