La PyroD in parole semplici
La direttiva sugli articoli pirotecnici (PyroD), formalmente direttiva 2013/29/UE, è l’atto dell’UE che disciplina tutto ciò che produce calore, luce, suono, gas o fumo, o una combinazione di tali effetti, mediante reazioni chimiche esotermiche autosostenute. Tale definizione copre molto più dei fuochi d’artificio: sono articoli pirotecnici anche gli articoli pirotecnici teatrali per scena, cinema e televisione, i dispositivi di accensione, gli inneschi elettrici e le micce, e i generatori di gas che attivano gli airbag e i pretensionatori delle cinture di sicurezza dei veicoli (art. 3, punti da 1 a 4). La direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che tali articoli devono soddisfare prima di essere messi a disposizione sul mercato, in modo che gli articoli conformi circolino liberamente nel mercato interno mentre sono tutelati le persone, i beni e l’ambiente (art. 1 e art. 4, paragrafo 1).
Il testo del 2013 è una rifusione della direttiva 2007/23/CE, allineata al nuovo quadro legislativo e contenente gli obblighi degli operatori economici, le regole sulla tracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive sulla marcatura CE. È entrato in vigore il 29 giugno 2013, il giorno dopo la pubblicazione nella GU L 178; gli Stati membri dovevano recepire il corpo principale entro il 30 giugno 2015 e applicarlo dal 1° luglio 2015, quando la direttiva 2007/23/CE è stata abrogata (art. da 47 a 49). Una disposizione circoscritta è decorsa prima: il divieto di esplosivi detonanti del punto 4 dell’allegato I doveva essere pubblicato entro il 3 ottobre 2013 e applicato dal 4 luglio 2013 (art. 47, paragrafo 2, e art. 48). La direttiva non è mai stata modificata, e le sei rettifiche registrate su EUR-Lex riguardano altre versioni linguistiche e non il testo inglese.
Testo ufficiale Leggere la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2013/29/UE (CELEX 32013L0029). Non esiste una versione consolidata perché la direttiva non è mai stata modificata; la pagina di informazioni sul documento elenca le rettifiche, le date e l’abrogazione della direttiva 2007/23/CE. Le regole sulla tracciabilità sono nella direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli articoli pirotecnici (art. 2, paragrafo 1) ed esclude sette cose, ciascuna per intero e non solo rispetto a singoli requisiti (art. 2, paragrafo 2): gli articoli destinati a uso non commerciale da parte delle forze armate, della polizia o dei vigili del fuoco conformemente alla legislazione nazionale; le attrezzature che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE, che la direttiva sull’equipaggiamento marittimo 2014/90/UE ha sostituito dal 18 settembre 2016, per cui il riferimento si intende fatto a tale direttiva; gli articoli destinati all’uso nell’industria aerospaziale; le capsule a percussione destinate specificamente ai giocattoli rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE; gli esplosivi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/15/CEE, che la direttiva sugli esplosivi per uso civile 2014/28/UE ha sostituito dal 20 aprile 2016, per cui tale riferimento si intende fatto alla 2014/28/UE; le munizioni, cioè proiettili, cariche propulsive e munizioni a salve usati in armi da fuoco portatili, altre armi e artiglieria (art. 3, punto 5); e i fuochi d’artificio che un fabbricante costruisce per proprio uso, approvati dallo Stato membro in cui è stabilito per l’uso solo sul suo territorio e che vi rimangono. L’ultima esclusione richiede tutte e tre le condizioni contemporaneamente, per cui un fuoco d’artificio per uso proprio che è fornito a un terzo o lascia il paese rientra nella direttiva.
Accanto alle esclusioni vi sono due deroghe. Gli articoli non conformi possono essere presentati e usati a fiere, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, dietro un cartello visibile che indichi l’evento e dichiari la non conformità e la non disponibilità per la vendita finché l’articolo non sia reso conforme, con misure di sicurezza adeguate conformemente alle prescrizioni dell’autorità competente; e gli articoli non conformi fabbricati per ricerca, sviluppo e prove possono circolare ed essere usati liberamente sotto un cartello visibile che dichiari la loro non conformità e la non disponibilità per altri scopi (art. 4, paragrafi 3 e 4). Nessuna delle due consente la vendita.
Gli obblighi ricadono su tre soli operatori economici: il fabbricante, l’importatore e il distributore (art. 3, punto 12). A differenza della maggior parte delle direttive del nuovo quadro legislativo, la PyroD non prevede un rappresentante autorizzato. L’obbligo che qualcuno stabilito nell’Unione sia responsabile dell’articolo viene dall’esterno, dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nell’articolo 4, paragrafo 5, e al punto 45 del suo allegato I; solo se nessun fabbricante o importatore è stabilito nell’Unione un rappresentante autorizzato munito di mandato scritto e, dopo di esso, un fornitore di servizi di logistica assumono tali compiti. Un importatore o distributore che vende con il proprio marchio, o modifica un articolo già immesso sul mercato in modo da poterne compromettere la conformità, è considerato fabbricante (art. 14).
Gli Stati membri conservano due leve nazionali. Possono vietare o limitare il possesso, l’uso o la vendita al pubblico dei fuochi d’artificio delle categorie F2 e F3, degli articoli teatrali e degli altri articoli pirotecnici per motivi di ordine pubblico, sicurezza, salute e sicurezza o tutela dell’ambiente (art. 4, paragrafo 2), e possono innalzare i limiti di età per gli stessi motivi, o ridurli per chi segue o ha concluso una formazione professionale (art. 7, paragrafo 2). La Danimarca ha utilizzato entrambe le possibilità.
Che cosa occorre fare
Categorie e limiti di età
Il fabbricante classifica ogni articolo in base al tipo di uso, o alla finalità e al livello di pericolosità, rumorosità compresa, e l’organismo notificato conferma la classificazione nell’ambito della valutazione della conformità (art. 6, paragrafo 1). Vi sono otto categorie in tre gruppi. I fuochi d’artificio sono di categoria F1, pericolosità molto bassa e rumorosità trascurabile, destinati all’uso in aree ristrette compresi gli edifici di abitazione; F2, pericolosità bassa e rumorosità bassa, per l’uso all’aperto in aree ristrette; F3, pericolosità media, per l’uso all’aperto in grandi spazi aperti, con un livello di rumore non nocivo per la salute umana; e F4, pericolosità alta, da usare solo da persone con conoscenze specialistiche, comunemente detti fuochi d’artificio professionali, anch’essi con un livello di rumore non nocivo per la salute umana. Gli articoli pirotecnici teatrali sono T1, pericolosità bassa per l’uso scenico, e T2, da usare solo da persone con conoscenze specialistiche. Gli altri articoli pirotecnici sono P1, pericolosità bassa, e P2, da maneggiare o usare solo da persone con conoscenze specialistiche. Gli Stati membri comunicano alla Commissione come identificano e autorizzano le persone con conoscenze specialistiche (art. 6, paragrafo 2).
I limiti di età seguono la categoria: gli articoli non possono essere messi a disposizione di persone di meno di 12 anni per F1, 16 anni per F2, 18 anni per F3, e 18 anni per gli articoli teatrali di categoria T1 e gli altri articoli di categoria P1 (art. 7, paragrafo 1). Fabbricanti, importatori e distributori possono mettere a disposizione fuochi d’artificio F4, articoli teatrali T2 e altri articoli P2 solo a persone con conoscenze specialistiche (art. 7, paragrafo 3). Gli articoli di categoria P1 per veicoli, compresi i sistemi di airbag e di pretensionatori delle cinture di sicurezza, non possono essere messi a disposizione del grande pubblico se non sono stati incorporati in un veicolo o in una parte staccabile di veicolo (art. 7, paragrafo 4).
Requisiti essenziali di sicurezza
Ogni articolo deve soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I. Deve raggiungere le caratteristiche prestazionali specificate dal fabbricante all’organismo notificato, poter essere smaltito in sicurezza con un impatto ambientale minimo e funzionare correttamente se usato per lo scopo previsto, provato in condizioni realistiche oppure, quando un laboratorio non può riprodurle, nelle condizioni di uso. Il programma di prova copre, ove pertinente, dieci voci: progettazione, costruzione e proprietà caratteristiche, compresi la composizione chimica dettagliata e le dimensioni; stabilità fisica e chimica in tutte le normali condizioni ambientali prevedibili; sensibilità alla normale manipolazione e al trasporto prevedibili; compatibilità di tutti i componenti per quanto riguarda la stabilità chimica; resistenza all’umidità e alle basse e alte temperature ove pertinente; dispositivi di sicurezza che impediscono l’innesco o l’accensione intempestivi o involontari; istruzioni e marcature adeguate per la manipolazione, il deposito, l’uso in sicurezza, comprese le distanze di sicurezza, e lo smaltimento; resistenza dell’articolo, del suo involucro e degli altri componenti al deterioramento nel normale deposito prevedibile; e la specifica di tutti i dispositivi e accessori necessari con le istruzioni per l’uso (allegato I, punti da 1 a 3).
Gli articoli non devono contenere esplosivi detonanti diversi dalla polvere nera e dalla composizione per lampo, salvo gli articoli P1, P2, T2 e F4 che soddisfano le condizioni del punto 4: l’esplosivo detonante non può essere facilmente estratto; un articolo P1 non può funzionare in modo detonante né innescare esplosivi secondari; e un articolo F4, T2 o P2 è progettato e destinato a non detonare o, se progettato per detonare, non può innescare esplosivi secondari. Seguono al punto 5 le regole specifiche di gruppo. Per i fuochi d’artificio la distanza di sicurezza deve essere di almeno 1 m per F1, 8 m per F2 e 15 m per F3, con una distanza minore ammessa ove opportuno; il livello massimo di rumore alla distanza di sicurezza non deve superare 120 dB (A, imp) o un livello equivalente misurato in altro modo; la categoria F1 non deve comprendere petardi, batterie di petardi, petardi con lampo o batterie di petardi con lampo, e i petardi da lancio F1 non devono contenere più di 2,5 mg di fulminato d’argento. I fuochi d’artificio devono essere costruiti con materiali che riducono al minimo il rischio derivante dai detriti, devono indicare o riportare il metodo di accensione, non devono muoversi in modo erratico e imprevedibile e devono essere protetti contro l’accensione involontaria, per F1-F3 con una copertura protettiva, l’imballaggio o la costruzione e per F4 con metodi specificati dal fabbricante. Gli altri articoli pirotecnici devono ridurre al minimo il rischio nell’uso normale e quello derivante dai detriti in caso di innesco involontario e devono funzionare fino all’eventuale data limite di utilizzo. I dispositivi di accensione devono innescare in modo affidabile, essere protetti contro le scariche elettrostatiche e, per gli inneschi elettrici, contro i campi elettromagnetici; i rivestimenti delle micce devono avere un’adeguata resistenza meccanica, e i tempi di combustione delle micce e le caratteristiche elettriche e l’isolamento dei fili degli inneschi elettrici devono essere forniti con l’articolo (allegato I, punto 5, sezioni A, B e C).
Norme armonizzate e il vuoto del 2025
Gli articoli conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono presunti conformi ai requisiti essenziali di sicurezza che tali norme coprono (art. 16). Dal 25 marzo 2025 tale presunzione non è più disponibile per i fuochi d’artificio di consumo. La decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione, del 20 febbraio 2025, ha sostituito l’elenco precedente pubblicato come comunicazione 2017/C 149/01 e nel suo allegato II ha ritirato i riferimenti alla serie EN 15947:2015 per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 insieme alle norme terminologiche EN ISO 14451-1:2013, EN 16256-1:2012 e EN 16261-1:2012; tali riferimenti hanno continuato ad applicarsi solo fino al 24 marzo 2025. Il CEN aveva adottato una serie EN 15947:2022 nell’ottobre 2022, ma nel novembre 2023 la Commissione ha comunicato al CEN che non avrebbe citato le parti da 2 a 5 perché non soddisfano la richiesta di normazione e non attuano i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza, e il CEN ha confermato di non poter fornire nuove norme a breve (decisione di esecuzione (UE) 2025/337, considerando da 4 a 7). I riferimenti ancora citati nell’allegato I sono le parti da 2 a 10 della EN ISO 14451 per gli articoli per veicoli, le parti da 2 a 5 della EN 16256 per gli articoli teatrali e le parti da 2 a 4 della EN 16261 per i fuochi d’artificio di categoria F4. Per i fuochi d’artificio F1, F2 e F3 il fabbricante deve quindi dimostrare la conformità all’allegato I direttamente all’organismo notificato, il che fa della documentazione tecnica e delle evidenze di prova l’intera argomentazione.
Valutazione della conformità con un organismo notificato
La conformità è accertata con una delle procedure dell’allegato II, a scelta del fabbricante (art. 17): esame UE del tipo (modulo B) seguito da conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e prove sul prodotto sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2), sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) o sulla garanzia della qualità del prodotto (modulo E); conformità basata sulla verifica dell’unità (modulo G); oppure conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modulo H), aperta solo per i fuochi d’artificio di categoria F4. Ogni percorso coinvolge un organismo notificato. La documentazione tecnica presentata con una domanda del modulo B deve consentire di valutare la conformità, comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi e coprire progettazione, fabbricazione e funzionamento, con una descrizione generale, disegni, le norme applicate o le soluzioni adottate in loro vece, calcoli di progettazione, esami e rapporti di prova (allegato II, modulo B, punto 3, lettera c)). Il fabbricante tiene una copia del certificato di esame UE del tipo con i suoi allegati e le sue integrazioni, insieme alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato e deve informare l’organismo che detiene la documentazione di ogni modifica del tipo approvato che possa incidere sulla conformità o sulla validità del certificato (allegato II, modulo B, punti 7 e 9).
Gli Stati membri notificano gli organismi autorizzati a svolgere tali compiti e designano un’autorità di notifica, che può essere un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 21 e art. 22). La Commissione assegna a ogni organismo un unico numero di identificazione e pubblica e mantiene l’elenco (art. 30). Gli organismi devono eseguire le valutazioni in modo proporzionato, tenendo conto delle dimensioni dell’impresa, del settore, della struttura, della complessità della tecnologia e della natura seriale della produzione, senza ridurre il rigore richiesto (art. 33, paragrafo 2). In Danimarca il fabbricante deve usare un organismo designato dalla Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro; la designazione danese richiede l’accreditamento da parte di DANAK e usare un organismo non designato è un reato (ordinanza n. 1799/2021, § 37, § 44, § 45 e § 59, nr. 16).
Numero di registrazione e tracciabilità
Per rendere tracciabili gli articoli, i fabbricanti li etichettano con un numero di registrazione assegnato dall’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità, numerato secondo un sistema uniforme stabilito dalla Commissione (art. 9, paragrafo 1). Tale sistema è la direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione. Il numero è costruito dal numero di identificazione di quattro cifre dell’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame del tipo (modulo B), il certificato di conformità (modulo G) o l’approvazione del sistema di qualità (modulo H); dalla categoria dell’articolo in forma abbreviata in maiuscolo, F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 o P2; e dal numero di trattamento che l’organismo usa per l’articolo, scritto XXXX-YY-ZZZZ (2014/58/UE, art. 1). La direttiva di esecuzione è stata adottata ai sensi della direttiva 2007/23/CE e cita ancora l’articolo 9 di tale direttiva; dall’abrogazione del 1° luglio 2015 tali riferimenti si intendono fatti all’articolo 17 della direttiva 2013/29/UE, secondo la clausola di abrogazione e la tavola di concordanza (art. 48 e allegato V).
Gli organismi notificati tengono un registro degli articoli per i quali hanno rilasciato tali certificati e approvazioni, nel formato dell’allegato della direttiva di esecuzione, con il numero di registrazione, la data di rilascio e di scadenza, il fabbricante, il tipo generico e il sottotipo, il modulo della fase di produzione e l’organismo che effettua la valutazione della fase di produzione. Conservano le informazioni per almeno 10 anni dalla data di rilascio, aggiornano regolarmente il registro, lo rendono pubblicamente disponibile su internet e lo trasferiscono a un altro organismo notificato o all’autorità competente se la loro notifica è ritirata (2014/58/UE, art. 2; art. 33, paragrafo 3). Fabbricanti e importatori tengono un proprio registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli che fabbricano o importano, con la denominazione commerciale, il tipo generico e, se del caso, il sottotipo e il sito di fabbricazione, per almeno 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato, lo trasferiscono alle autorità competenti in caso di cessazione dell’attività e lo forniscono su richiesta motivata alle autorità competenti e di vigilanza del mercato di qualsiasi Stato membro (art. 9, paragrafo 2; 2014/58/UE, art. 3).
Dichiarazione, marcatura CE ed etichettatura
La dichiarazione di conformità UE attesta che i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I sono stati soddisfatti, segue la struttura modello dell’allegato III, contiene gli elementi dei moduli utilizzati ed è costantemente aggiornata, ed è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l’articolo è immesso o messo a disposizione sul mercato; quando più atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, un’unica dichiarazione li copre tutti, e redigendola il fabbricante si assume la responsabilità della conformità (art. 18). L’allegato III richiede il numero di registrazione ai sensi dell’articolo 9, il numero di prodotto, di lotto o di serie, il nome e l’indirizzo del fabbricante, l’oggetto della dichiarazione identificato in modo da consentirne la tracciabilità, la normativa di armonizzazione dell’Unione alla quale è conforme, le norme armonizzate o le altre specifiche tecniche utilizzate e il nome, il numero, l’intervento e il certificato dell’organismo notificato. In Danimarca la dichiarazione segue un modello stabilito dall’ordinanza danese (ordinanza n. 1799/2021, § 39 e § 40).
La marcatura CE è soggetta ai principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’articolo oppure, quando ciò non è possibile o non è giustificato dalla natura dell’articolo, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento, prima dell’immissione dell’articolo sul mercato; è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando tale organismo interviene nella fase di controllo della produzione, apposto dall’organismo o sotto le sue istruzioni, ed entrambi possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare (art. 19 e art. 20).
Gli articoli diversi da quelli per veicoli sono etichettati in modo visibile, leggibile e indelebile nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’articolo è messo a disposizione del consumatore, in modo chiaro, comprensibile e intelligibile (art. 10, paragrafo 1). Il contenuto minimo comprende le informazioni sul fabbricante e, quando il fabbricante non è stabilito nell’Unione, anche quelle sull’importatore; il nome e il tipo dell’articolo; il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie; i limiti minimi di età; la categoria pertinente; le istruzioni per l’uso; l’anno di produzione per i fuochi d’artificio F3 e F4; ove opportuno una distanza minima di sicurezza; e il contenuto esplosivo netto (art. 10, paragrafo 2). I fuochi d’artificio aggiungono diciture specifiche per categoria: «solo per uso all’aperto» e, ove opportuno, una distanza minima di sicurezza per F1; «solo per uso all’aperto» e, ove opportuno, distanze minime di sicurezza per F2; «solo per uso all’aperto» e distanze minime di sicurezza per F3; e «solo per persone con conoscenze specialistiche» con distanze minime di sicurezza per F4. Gli articoli teatrali aggiungono «solo per uso all’aperto» con distanze minime di sicurezza ove opportuno per T1, e «solo per persone con conoscenze specialistiche» con distanze minime di sicurezza per T2 (art. 10, paragrafi 3 e 4). Quando sull’articolo non vi è spazio sufficiente, le informazioni vanno sul più piccolo imballaggio (art. 10, paragrafo 5).
Gli articoli per veicoli seguono un elenco più breve: le informazioni sul fabbricante, il nome e il tipo dell’articolo, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se necessario, le istruzioni di sicurezza, spostate sull’imballaggio se manca lo spazio; e una scheda di dati di sicurezza REACH redatta ai sensi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 che tenga conto delle esigenze specifiche degli utilizzatori professionali deve essere loro fornita nella lingua da essi richiesta, su carta o in formato elettronico quando l’utilizzatore può accedervi (art. 11).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti classificano l’articolo, lo progettano e lo fabbricano secondo l’allegato I, redigono la documentazione tecnica e fanno eseguire la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione e appongono la marcatura CE, conservano la documentazione e la dichiarazione per 10 anni, mantengono la produzione in serie conforme tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme di riferimento, eseguono prove a campione e tengono un registro dei reclami quando i rischi lo giustificano e le autorità presentano una richiesta debitamente motivata, etichettano l’articolo ai sensi dell’articolo 10 o dell’articolo 11 con il numero di registrazione, riportano il proprio nome e indirizzo, forniscono istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua stabilita dallo Stato membro, adottano misure correttive e informano le autorità quando un articolo presenta un rischio e cooperano su richiesta motivata (art. 8). Gli importatori immettono sul mercato solo articoli conformi, verificano la valutazione, la documentazione, la marcatura CE, i documenti di accompagnamento e l’identificazione del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, garantiscono le istruzioni, proteggono l’articolo nel deposito e nel trasporto, eseguono prove a campione quando è giustificato, adottano misure correttive e conservano una copia della dichiarazione per 10 anni garantendo che la documentazione possa essere prodotta (art. 12). I distributori agiscono con la dovuta diligenza, verificano la marcatura CE, i documenti, le istruzioni e l’identificazione degli operatori prima di mettere a disposizione un articolo, lo proteggono nel deposito e nel trasporto, fanno in modo che siano adottate misure correttive e forniscono informazioni su richiesta motivata (art. 13). Ogni operatore economico deve essere in grado di identificare chi gli ha fornito l’articolo e a chi lo ha fornito per 10 anni dopo la fornitura (art. 15). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 richiede inoltre un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni articolo pirotecnico immesso sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4).
Fuochi d’artificio in Danimarca
La Danimarca regola gli articoli pirotecnici su due livelli. L’ordinanza (bekendtgørelse) n. 1799 del 9 settembre 2021 recepisce parti della direttiva e della direttiva di esecuzione sulla tracciabilità e contiene i requisiti di prodotto; l’ordinanza n. 1798 della stessa data contiene le disposizioni nazionali su importazione, fabbricazione, deposito, cessione, acquisizione e uso. Entrambe si fondano sulla legge sui prodotti, e la legge sui fuochi d’artificio aggiunge una licenza dell’Erhvervsstyrelsen, o di un organismo da essa autorizzato, per fabbricazione, assemblaggio e importazione e un’autorizzazione del consiglio comunale per deposito, cessione, acquisizione e uso (LBK n. 23/2026, § 1 e § 2).
Le categorie danesi rispecchiano la direttiva ma restringono ulteriormente l’uso. I fuochi d’artificio di consumo sono solo le categorie F1 e F2; la categoria F3 è definita come destinata all’uso solo da festfyrværkere autorizzati, e gli articoli teatrali sia T1 sia T2 come destinati all’uso solo da persone autorizzate come scene- o festfyrværker, per cui i fuochi d’artificio professionali in Danimarca sono F3, F4, T1 e T2 (ordinanza n. 1799/2021, § 3, § 4 e § 5). Un periodo transitorio ha lasciato disponibili ai consumatori fino al 1° ottobre 2025 gli articoli F3 che erano fuochi d’artificio di consumo ai sensi dell’ordinanza del 2009; esso è ormai terminato (§ 61). Alcuni articoli F2 non possono affatto essere immessi sul mercato, tra cui gli articoli che possono essere confusi con segnali di soccorso (§ 8).
I fuochi d’artificio di consumo possono essere venduti solo a persone di 18 anni o più, e quelli di categoria F1 a persone di 15 anni o più, con segnaletica chiara di entrambi i limiti nel punto vendita; gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 possono essere venduti solo a persone di 18 anni o più; gli assortimenti non possono superare 5 kg di contenuto esplosivo netto; e il libero servizio è vietato, salvo per un elenco di piccoli articoli F1 come fiaccole di Bengala, fontane fredde, stelline e petardini da festa (ordinanza n. 1798/2021, § 24, § 25, § 26 e § 28 a). I fuochi d’artificio possono trovarsi nei locali di vendita al dettaglio e nei punti vendita solo dal 15 al 31 dicembre, devono essere conservati nell’imballaggio di trasporto integro in un deposito approvato adiacente dal 24 novembre al 14 dicembre e di nuovo dal 1° gennaio al 1° febbraio, e nulla di ciò si applica alla categoria F1 (§ 20). Dal 1° luglio 2024 i consumatori possono usare i fuochi d’artificio di consumo solo il 31 dicembre e il 1° gennaio, invece che dal 27 dicembre al 1° gennaio, con i punti vendita al dettaglio e i fest- o scenefyrværkere autorizzati che possono usarli dal 27 al 30 dicembre per dimostrare gli articoli nell’ambito della vendita (lov n. 637/2024, § 1, nr. 1; ordinanza n. 730/2024, § 1, nr. 4 e 5). L’etichettatura ai sensi dell’ordinanza danese, e le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza che accompagnano l’articolo, devono essere in danese (ordinanza n. 1799/2021, § 14, § 20 e § 33).
Applicazione e sanzioni
L’articolo 38, paragrafo 2, applica agli articoli pirotecnici l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008; tali articoli sono stati sostituiti dal regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, che elenca la direttiva come punto 45 del suo allegato I, per cui il riferimento si intende fatto a tale regolamento. Quando un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un articolo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri interessi pubblici tutelati dalla direttiva, valuta l’articolo, impone all’operatore economico di adottare misure correttive, di ritirarlo o di richiamarlo entro un termine ragionevole commisurato alla natura del rischio, informa l’organismo notificato interessato e, se l’operatore non agisce, adotta misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione, ritirare o richiamare l’articolo e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri; una misura provvisoria che non suscita obiezioni entro tre mesi è considerata giustificata (art. 39). La Commissione decide le misure nazionali contestate attraverso la procedura di salvaguardia dell’Unione e, quando la non conformità deriva da una lacuna di una norma armonizzata, applica l’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (art. 40). Gli articoli conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 41). La non conformità formale, una marcatura CE apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 20, una marcatura CE mancante, un numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o redatta in modo errato, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, un’identificazione del fabbricante o dell’importatore assente, falsa o incompleta, o qualsiasi altro requisito amministrativo dell’articolo 8 o dell’articolo 12 non rispettato, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, ritiro o richiamo (art. 42). Gli Stati membri informano inoltre ogni anno la Commissione sulle proprie attività di vigilanza del mercato (art. 38, paragrafo 3).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni, da parte degli operatori economici, delle proprie leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 45). In Danimarca la legge sui prodotti elenca la direttiva al § 2 come punto 10 e indica l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, con ordini di avvertire gli utilizzatori, di far cessare la commercializzazione ingannevole, di porre rimedio, di far cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti di immissione sul mercato e sanzioni pecuniarie che arrivano alla reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti (LBK n. 22/2026, § 2, § 9, § 14, § 16 e § 37). L’ordinanza n. 1799/2021 aggiunge una propria disposizione sulle sanzioni: una sanzione pecuniaria per l’immissione sul mercato di articoli non conformi, l’etichettatura mancante, la documentazione mancante, la mancata tenuta o consegna del registro dei numeri di registrazione, le notifiche mancanti, le istruzioni e informazioni sulla sicurezza in danese mancanti, la mancata adozione di misure correttive, il deposito o il trasporto che compromettono la conformità, la scheda di dati di sicurezza mancante per gli articoli per veicoli e l’uso di un organismo notificato che la Sikkerhedsstyrelsen o un altro Stato membro non ha designato; la reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti come il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente che causa lesioni gravi o morte, la recidiva, la violazione sistematica a scopo di lucro o i tentativi di eludere il controllo; una sanzione pecuniaria separata per l’uso improprio, intenzionale o gravemente colposo, della marcatura CE quando è stato ottenuto o perseguito un vantaggio economico; e la responsabilità penale delle società (§ 59). La legge sui fuochi d’artificio punisce la fabbricazione, l’assemblaggio o l’importazione senza licenza, il deposito, la cessione, l’acquisizione o l’uso senza autorizzazione del consiglio comunale e, dal 1° luglio 2024, la vendita o l’uso di fuochi d’artificio di consumo al di fuori dei periodi consentiti, con una sanzione pecuniaria o, in circostanze aggravanti, la reclusione fino a 2 anni (LBK n. 23/2026, § 7). Dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e svolge gli stessi compiti.
La valutazione della direttiva da parte della Commissione, pubblicata il 19 settembre 2025, l’ha ritenuta nel complesso efficace, efficiente e pertinente, ma ha indicato come problemi principali la vasta disponibilità di fuochi d’artificio pericolosi, l’elusione delle regole attraverso le vendite per corrispondenza, l’assenza di un sistema efficace di tracciabilità e di trasferimento e una tutela insufficiente del benessere degli animali, e ha dichiarato che rifletterà sui risultati prima di decidere se avviare una revisione.
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Fonti
- Direttiva 2013/29/UE sugli articoli pirotecnici, come pubblicata nella GU L 178 del 28 giugno 2013 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32013L0029 (EUR-Lex)
- Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione che istituisce un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici (EUR-Lex)
- Direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, abrogata dal 1° luglio 2015 (EUR-Lex)
- Decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione sulle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/28/UE relativa agli esplosivi per uso civile (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo (EUR-Lex)
- Norme armonizzate per gli articoli pirotecnici (Commissione europea, DG GROW)
- La Commissione pubblica le valutazioni delle regole dell’UE su pirotecnici ed esplosivi per uso civile, 19 settembre 2025 (Commissione europea, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 1799 af 9. september 2021 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 1798 af 9. september 2021 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 729 af 12. juni 2024 om ændring af bekendtgørelse nr. 1799 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 730 af 12. juni 2024 om ændring af bekendtgørelse nr. 1798 (Retsinformation)
- Lov nr. 637 af 11. juni 2024 om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler m.v. (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, LBK nr. 23 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.