Abbiamo modificato il prodotto: la conformità regge?
Gli atti UE impongono al fabbricante di tenere conto delle modifiche di progetto e delle norme applicate e di aggiornare la documentazione tecnica. Per il GPSR, chi modifica un prodotto in modo sostanziale senza esserne il fabbricante lo diventa. Si elencano le modifiche, le si confronta con l’analisi dei rischi, si ripetono le prove dove serve e si aggiorna la documentazione.
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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Una dichiarazione di conformità descrive il prodotto così com’è stato valutato. Il diritto dell’UE sui prodotti non congela il prodotto, ma impone al fabbricante di tenere la valutazione allineata al prodotto. Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) chiede ai fabbricanti di effettuare un’analisi interna dei rischi e di redigere la documentazione tecnica prima di immettere un prodotto sul mercato (art. 9, par. 2), di tenere tale documentazione aggiornata e a disposizione per 10 anni (art. 9, par. 3) e di avere procedure affinché i prodotti fabbricati in serie restino conformi al requisito generale di sicurezza (art. 9, par. 4). Se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, anche l’operatore economico responsabile ai sensi dell’articolo 16 deve verificare periodicamente, se del caso in funzione dei rischi, che il prodotto sia conforme alla documentazione tecnica e all’articolo 9, paragrafi da 5 a 7 e, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, fornire prove documentate delle verifiche effettuate (art. 16, par. 2).[1]
Le direttive di marcatura CE dicono la stessa cosa più nel dettaglio. Ai sensi della direttiva Bassa tensione, si tiene adeguatamente conto delle modifiche del progetto o delle caratteristiche del prodotto e delle modifiche delle norme armonizzate in base alle quali è dichiarata la conformità (direttiva 2014/35/UE, art. 6, par. 4). La direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (art. 7, par. 4) e la direttiva sulle apparecchiature radio (art. 10, par. 5) usano la stessa formulazione. La direttiva sulle apparecchiature radio aggiunge che la documentazione tecnica è redatta prima dell’immissione dell’apparecchiatura sul mercato e aggiornata in modo continuo (art. 21, par. 2) e che lo stesso vale per la dichiarazione di conformità UE (art. 18, par. 2).[2][3][4]
La normativa non elenca quali modifiche richiedano nuove prove. Lo lascia alla valutazione del fabbricante, ed è per questo che la motivazione conta quanto il risultato. Il GPSR offre un criterio utile per stabilire quando una modifica diventa sostanziale: una modifica apportata con mezzi fisici o digitali che incide sulla sicurezza, non era prevista nella valutazione iniziale dei rischi e modifica la natura del pericolo, ne crea uno nuovo o aumenta il rischio, a meno che non sia stata apportata dai consumatori per uso proprio (art. 13, par. 3).[1]
Lo stesso criterio decide anche chi porta la responsabilità. Una persona diversa dal fabbricante che modifica un prodotto in modo sostanziale è considerata fabbricante e assume gli obblighi dell’articolo 9 per la parte interessata o, se la modifica incide sulla sicurezza, per l’intero prodotto (GPSR, art. 13, par. 2). Il regolamento sulle macchine, applicabile dal 20 gennaio 2027, contiene una regola analoga per le macchine: chi effettua una modifica sostanziale è considerato fabbricante e applica egli stesso la procedura di valutazione della conformità pertinente, a meno che un utilizzatore non professionista modifichi la macchina per uso proprio (regolamento (UE) 2023/1230, artt. 3, punto 16, 18 e 54; la data di applicazione è stata corretta dal 14 al 20 gennaio 2027 da una rettifica pubblicata il 4 luglio 2023).[1][5]
Quando una modifica rende il prodotto non conforme, ne segue l’obbligo di correggerlo. Ai sensi della direttiva sulle apparecchiature radio il fabbricante deve adottare immediatamente le misure necessarie per rendere conforme l’apparecchiatura non conforme, ritirarla o richiamarla (art. 10, par. 11), e un’autorità che ritenga insufficiente la documentazione tecnica può ordinare una prova a spese del fabbricante o dell’importatore (art. 21, par. 4).[4]
Come risolverlo
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Elencare che cosa è cambiato
Annoti ogni modifica dall’ultima valutazione: componenti e relativi fornitori, materiali, firmware e software, valori nominali, imballaggio, istruzioni e usi per i quali ora commercializza il prodotto. Includa le modifiche digitali: il GPSR considera anche le modifiche apportate con mezzi fisici o digitali. Registri la data e il primo numero di serie o di lotto interessato dalla modifica.
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Confrontare ogni modifica con l’analisi dei rischi iniziale
Verifichi, con le domande che il GPSR usa per la modifica sostanziale, se la modifica era prevista nella valutazione iniziale dei rischi, se la natura del pericolo è cambiata, se è comparso un pericolo nuovo e se il livello di rischio è aumentato. Anche una modifica che non rientra in nessuno di questi casi richiede nel fascicolo una breve motivazione scritta.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Ripetere le prove dove la modifica incide su un requisito
Per ogni requisito toccato dalla modifica, decida se le prove esistenti coprono ancora il prodotto. Verifichi anche se le norme armonizzate rispetto alle quali ha dichiarato la conformità sono state riviste: le direttive Bassa tensione, sulla compatibilità elettromagnetica e sulle apparecchiature radio impongono di tenere conto delle modifiche di tali norme allo stesso modo delle modifiche di progetto.
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Aggiornare la documentazione tecnica e la dichiarazione
Aggiorni la documentazione tecnica e riveda la dichiarazione di conformità UE quando cambiano l’identificazione, le norme o gli atti applicabili. Secondo la direttiva sulle apparecchiature radio entrambe sono aggiornate in modo continuo e conservate per 10 anni dall’immissione dell’apparecchiatura sul mercato.
Generatore di documentazioneMotore di conformità Apri nella console -
Stabilire chi è il fabbricante dopo una modifica
Se una persona diversa dal fabbricante, come un importatore, un distributore o chi ricondiziona il prodotto, lo modifica in modo sostanziale, diventa fabbricante per la parte interessata o, se la modifica incide sulla sicurezza, per l’intero prodotto. Il GPSR non richiede un accordo scritto, ma una registrazione di chi esegue e documenta le modifiche mostra a chi spetta l’obbligo.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Un registro delle modifiche per prodotto: che cosa è cambiato, da quale numero di serie o di lotto e la valutazione dell’impatto | Il fabbricante, conservato con la documentazione tecnica | GPSR, art. 9, parr. 2–4; direttiva 2014/35/UE, art. 6, par. 4; direttiva 2014/30/UE, art. 7, par. 4; direttiva 2014/53/UE, art. 10, par. 5 |
| La documentazione tecnica aggiornata e la dichiarazione di conformità UE | Il fabbricante | Direttiva 2014/53/UE, artt. 10, par. 4, 18, par. 2, e 21, par. 2; GPSR, art. 9, par. 3 |
Se non si fa nulla
Può diventare fabbricante senza averlo previsto
Una persona diversa dal fabbricante che modifica un prodotto in modo sostanziale è considerata fabbricante e assume gli obblighi del fabbricante per la parte interessata o, se la sicurezza è coinvolta, per l’intero prodotto (GPSR, art. 13, parr. 2 e 3).[1]
Una documentazione non aggiornata può costare una prova a pagamento
Se la documentazione tecnica non fornisce dati sufficienti sui mezzi usati per garantire la conformità, l’autorità di vigilanza del mercato può chiedere al fabbricante o all’importatore di far eseguire, a proprie spese, una prova da un organismo accettabile (direttiva 2014/53/UE, art. 21, par. 4).[4]
Una modifica non conforme va corretta
I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un’apparecchiatura da essi immessa sul mercato non sia conforme devono immediatamente adottare le misure necessarie per renderla conforme, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi (direttiva 2014/53/UE, art. 10, par. 11); secondo il GPSR un prodotto pericoloso comporta misure correttive e una notifica tramite il Safety Business Gateway (art. 9, par. 8).[4]
Domande su questo problema
Un aggiornamento del firmware o del software conta come modifica?
Sì, può contare. Il GPSR considera sostanziale una modifica apportata con mezzi fisici o digitali che incide sulla sicurezza, non era prevista nella valutazione iniziale dei rischi e modifica o aumenta il pericolo (art. 13, par. 3). Dal 20 gennaio 2027 anche il regolamento sulle macchine definisce sostanziale una modifica apportata con mezzi fisici o digitali, con criteri propri (regolamento (UE) 2023/1230, artt. 3, punto 16, e 54, con le date come corrette dalla rettifica del 4 luglio 2023).
Serve un nuovo rapporto di prova per ogni modifica?
Gli atti esaminati per questa pagina non lo prevedono. Richiedono che le modifiche di progetto o delle caratteristiche siano adeguatamente prese in considerazione (direttiva 2014/35/UE, art. 6, par. 4). È la Sua valutazione d’impatto a stabilire per quali requisiti servano nuove prove, e la motivazione va nella documentazione tecnica.
Abbiamo solo cambiato fornitore per lo stesso componente. Conta?
Può contare. I fabbricanti devono mantenere procedure affinché la produzione in serie resti conforme (GPSR, art. 9, par. 4; direttiva 2014/30/UE, art. 7, par. 4). Un nuovo fornitore è una modifica delle caratteristiche finché non è dimostrato che il componente si comporta allo stesso modo nel prodotto.
Una norma armonizzata che abbiamo usato è stata rivista. È una modifica?
Le direttive Bassa tensione, sulla compatibilità elettromagnetica e sulle apparecchiature radio richiedono che le modifiche delle norme armonizzate, in base alle quali è dichiarata la conformità, siano adeguatamente prese in considerazione (direttiva 2014/35/UE, art. 6, par. 4; direttiva 2014/30/UE, art. 7, par. 4; direttiva 2014/53/UE, art. 10, par. 5).
Un rivenditore vuole modificare il nostro prodotto. Chi è responsabile?
Se la modifica è sostanziale, il rivenditore è considerato fabbricante per la parte interessata o, se la modifica incide sulla sicurezza, per l’intero prodotto (GPSR, art. 13, par. 2). Le modifiche apportate dai consumatori per uso proprio non contano (art. 13, par. 3, lett. c)).
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2014/53/UE concernente le apparecchiature radio (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine (testo consolidato del 27 luglio 2026, comprensivo della rettifica del 4 luglio 2023) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Abbiamo modificato il prodotto: la conformità regge?. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/product-change-recheck/
Conphora (2026) Abbiamo modificato il prodotto: la conformità regge?. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/product-change-recheck/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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