La compatibilità elettromagnetica (EMC) in breve
La direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (direttiva EMC), formalmente direttiva 2014/30/UE, disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Il suo scopo è garantire il funzionamento del mercato interno imponendo alle apparecchiature di rispettare un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica (art. 1), che la direttiva definisce come la capacità di un’apparecchiatura di funzionare in modo soddisfacente nel proprio ambiente elettromagnetico senza produrre perturbazioni elettromagnetiche intollerabili per altre apparecchiature (art. 3, par. 1, punto 4). Due requisiti essenziali reggono l’intera direttiva: le emissioni devono restare al di sotto del livello che impedisce alle apparecchiature radio, di telecomunicazione o ad altre apparecchiature di funzionare come previsto, e l’immunità deve essere sufficiente a far sì che l’apparecchiatura continui a funzionare senza un deterioramento inaccettabile in presenza dei disturbi prevedibili nell’uso previsto (allegato I, punto 1).
Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 2004/108/CE allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, la tracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle direttive sulla bassa tensione e sulle apparecchiature radio. Essendo una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016 (artt. 44 e 45).
Testo ufficiale La direttiva è consultabile su EUR-Lex: direttiva 2014/30/UE (CELEX 32014L0030), oppure nel testo consolidato del 30 maggio 2026, che comprende la modifica relativa all’aviazione e le procedure di emergenza del mercato interno.
Campo di applicazione
La direttiva si applica alle apparecchiature, ossia a qualsiasi apparecchio o impianto fisso (art. 2, par. 1, e art. 3, par. 1, punto 1). Per apparecchio si intende qualsiasi apparecchio finito o combinazione di apparecchi messi a disposizione sul mercato come unità funzionale unica destinata all’utilizzatore finale, che possa creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento possa essere influenzato da tali perturbazioni; sono considerati apparecchi i componenti e i sottoinsiemi destinati a essere incorporati dall’utilizzatore finale e le installazioni mobili destinate a essere spostate e utilizzate in luoghi diversi (art. 3, par. 1, punto 2, e art. 3, par. 2). Un impianto fisso è una particolare combinazione di apparecchi e altri dispositivi assemblati, installati e destinati a un uso permanente in un luogo predefinito (art. 3, par. 1, punto 3).
Sono escluse cinque categorie: le apparecchiature radio, che la direttiva sulle apparecchiature radio disciplina con un proprio requisito essenziale in materia di EMC; le apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento (UE) 2018/1139 e destinate esclusivamente all’uso a bordo; le apparecchiature per radioamatori non messe a disposizione sul mercato; le apparecchiature le cui caratteristiche fisiche sono tali da renderle intrinsecamente incapaci di superare livelli di emissione accettabili e immuni ai disturbi dell’uso previsto; e i kit di valutazione realizzati su misura per la ricerca e lo sviluppo (art. 2, par. 2; direttiva 2014/53/UE, art. 3, par. 1, lett. b). Quando altra normativa dell’Unione stabilisce in modo più specifico i requisiti essenziali per determinate apparecchiature, la direttiva cessa di applicarsi a tali apparecchiature per quei requisiti (art. 2, par. 3) e non pregiudica la normativa sulla sicurezza delle apparecchiature (art. 2, par. 4).
Gli obblighi gravano sugli operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore e distributore (art. 3, par. 1, punto 15), mentre gli Stati membri individuano la persona responsabile di un impianto fisso (art. 19, par. 3). È fabbricante chi fabbrica un apparecchio, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio (art. 3, par. 1, punto 11); l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un apparecchio in modo tale da poter incidere sulla conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 11).
Che cosa occorre fare
Requisiti essenziali e norme armonizzate
Le apparecchiature devono soddisfare i requisiti essenziali dell’allegato I (art. 6): emissioni al di sotto del livello che impedisce ad altre apparecchiature di funzionare come previsto e immunità sufficiente a funzionare senza un deterioramento inaccettabile, valutate entrambe secondo lo stato dell’arte. Un impianto fisso deve inoltre essere installato applicando le buone pratiche ingegneristiche e nel rispetto delle informazioni sull’uso previsto dei suoi componenti (allegato I, punto 2). Le apparecchiature conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti contemplati da tali norme (art. 13). Gli Stati membri possono comunque adottare misure speciali per risolvere un problema di EMC in un sito specifico o per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione e le stazioni connesse alla sicurezza, e devono notificarle alla Commissione (art. 5, par. 2).
Valutazione della conformità, documentazione tecnica e marcatura CE
La conformità degli apparecchi si dimostra con il modulo A, controllo interno della produzione, di cui all’allegato II, oppure con l’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all’allegato III; il fabbricante può limitare il ricorso all’organismo notificato ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali e applicare il modulo A per gli altri (art. 14). Nel modulo A il fabbricante esegue una valutazione della compatibilità elettromagnetica dell’apparecchio sulla base dei fenomeni pertinenti, che copra tutte le normali condizioni di funzionamento previste e ogni configurazione individuata come rappresentativa dell’uso previsto (allegato II, punto 2), predispone la documentazione tecnica con un’analisi dei rischi, i disegni, le norme applicate o le soluzioni adottate, i calcoli e i rapporti di prova (allegato II, punto 3), mantiene conforme la fabbricazione (allegato II, punto 4), appone la marcatura CE su ciascun esemplare e redige una dichiarazione di conformità UE scritta per il modello di apparecchio, conservando entrambe per 10 anni (allegato II, punto 5).
La dichiarazione di conformità UE segue l’allegato IV, è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, è tenuta aggiornata e, se più atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, è un’unica dichiarazione che li comprende tutti (art. 15). La marcatura CE è soggetta ai principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o sulla sua targhetta dei dati prima dell’immissione sul mercato, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando la natura dell’apparecchio non lo consente (artt. 16 e 17).
Informazioni, istruzioni e tracciabilità
L’apparecchio reca un numero di tipo, lotto o serie e il nome del fabbricante con un unico indirizzo postale di contatto; gli importatori aggiungono il proprio (art. 7, parr. 5 e 6, e art. 9, par. 3). Le istruzioni, nella lingua stabilita dallo Stato membro, devono indicare le precauzioni specifiche da adottare in fase di assemblaggio, installazione, manutenzione o uso affinché l’apparecchio resti conforme, fornire le informazioni necessarie per utilizzarlo come previsto e, qualora la conformità non sia garantita nelle aree residenziali, indicare chiaramente tale limitazione, se del caso anche sull’imballaggio (art. 7, par. 7, e art. 18). Tutti gli operatori identificano i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 12).
Impianti fissi
Gli apparecchi messi a disposizione sul mercato che possono essere incorporati in un impianto fisso devono essere conformi in quanto apparecchi. Per gli apparecchi destinati a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione, gli articoli da 6 a 12 e da 14 a 18 non sono obbligatori, purché la documentazione identifichi l’impianto e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, le precauzioni per l’incorporazione e l’identificazione del fabbricante e dell’importatore (art. 19, par. 1). Le buone pratiche ingegneristiche applicate all’impianto sono documentate e tenute dalla persona responsabile a disposizione delle autorità nazionali per tutto il periodo di funzionamento dell’impianto. In presenza di indicazioni di non conformità, in particolare di reclami per disturbi, le autorità competenti possono chiedere prove di conformità, avviare una valutazione e imporre misure per rendere conforme l’impianto (art. 19, par. 2).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti progettano e fabbricano nel rispetto dei requisiti essenziali, valutano, documentano e dichiarano la conformità, appongono la marcatura CE, conservano i documenti per 10 anni, mantengono conforme la produzione in serie, contrassegnano l’apparecchio con un elemento di identificazione e con il proprio nome e indirizzo, forniscono le istruzioni e le informazioni di cui all’articolo 18, adottano misure correttive e informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 7). I mandatari agiscono in base a un mandato che deve comprendere almeno la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non può far loro assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 8). Gli importatori immettono sul mercato soltanto apparecchi conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, garantiscono le istruzioni nella lingua richiesta, proteggono l’apparecchio durante il magazzinaggio e il trasporto, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 9). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, la lingua e le indicazioni prima di mettere a disposizione un apparecchio, lo proteggono durante il magazzinaggio e il trasporto e si accertano che siano adottate misure correttive (art. 10). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano un apparecchio diventano fabbricanti (art. 11).
Procedure di emergenza dal 30 maggio 2026
La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo 5 bis. Gli articoli 40 ter e 40 quater si applicano soltanto agli apparecchi designati come beni rilevanti per la crisi, soltanto mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e soltanto dopo che la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 40 bis). In tale periodo la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità quando mancano norme armonizzate o queste non possono essere utilizzate, e gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato sugli apparecchi elencati e si prestano assistenza reciproca (artt. 40 ter e 40 quater).
Controlli e sanzioni
La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020 (l’articolo 37 della direttiva richiama il regolamento (CE) n. 765/2008, il cui capo sulla vigilanza è stato sostituito da tale regolamento il 16 luglio 2021). Quando un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un apparecchio presenti un rischio per gli interessi pubblici tutelati dalla direttiva, lo valuta, impone azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama l’apparecchio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 38). La Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 39). Le non conformità formali, come una marcatura CE mancante o apposta in modo errato, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o l’assenza delle indicazioni di identificazione e di indirizzo, devono cessare e, in caso contrario, comportano la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo (art. 40), mentre gli impianti fissi non conformi sono resi conformi mediante le misure imposte dall’autorità competente (art. 19, par. 2).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 42). In Danimarca la direttiva è attuata con la legge sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica (lovbekendtgørelse n. 958 del 22 giugno 2022) e con il decreto n. 1107 del 6 novembre 2019 (bekendtgørelse); la Sikkerhedsstyrelsen, che dal gennaio 2026 è un dipartimento della Erhvervsstyrelsen (l’Autorità danese per le imprese) denominato Markedsovervågning, controlla i prodotti per conto della Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, cui spetta la responsabilità settoriale.
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Fonti
- Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/30/UE nel testo pubblicato nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0030 (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che modifica le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sulla compatibilità elettromagnetica (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e sulla vigilanza del mercato (EUR-Lex)
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (Commissione europea, DG GROW)
- Kontrol med EMC og RED (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 parte della Erhvervsstyrelsen (Sikkerhedsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.