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EMC CE / Product Safety 10 min

EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE), spiegato

La direttiva sulla compatibilità elettromagnetica impone ad apparecchi e impianti fissi di limitare le emissioni e di resistere ai disturbi prevedibili, con obblighi per fabbricanti, mandatari, importatori e distributori. Si applica dal 20 aprile 2016 e sostituisce la direttiva 2004/108/CE; le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 si applicano dal 30 maggio 2026.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Apparecchi: qualsiasi apparecchio finito o combinazione di apparecchi messi a disposizione sul mercato come unità funzionale unica destinata all’utilizzatore finale, che possa creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento possa essere influenzato da tali perturbazioni
  • Componenti e sottoinsiemi destinati a essere incorporati dall’utilizzatore finale e installazioni mobili destinate a essere spostate e utilizzate in luoghi diversi, che sono considerati apparecchi
  • Impianti fissi: particolari combinazioni di apparecchi e altri dispositivi assemblati, installati e destinati a un uso permanente in un luogo predefinito, come stabilimenti industriali, reti e grandi macchine
  • Elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per ufficio, apparecchiature industriali, illuminazione, utensili elettrici, comandi di macchine e qualsiasi altro prodotto elettrico o elettronico con componenti elettronici attivi
  • Gli operatori economici della catena: fabbricanti, mandatari, importatori e distributori, oltre alla persona responsabile di un impianto fisso

Prodotti derivati e a valle

  • Le apparecchiature radio sono escluse (l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), richiama ancora la direttiva 1999/5/CE, da leggersi come direttiva 2014/53/UE dopo la sua abrogazione il 13 giugno 2016), e la direttiva sulle apparecchiature radio prevede, tra i propri requisiti essenziali, un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica quale definito nella presente direttiva (art. 2, par. 2, lett. a); direttiva 2014/53/UE, art. 3, par. 1, lett. b)
  • Quando altra normativa dell’Unione stabilisce in modo più specifico i requisiti essenziali dell’allegato I per determinate apparecchiature, la direttiva non si applica a tali apparecchiature per quanto riguarda tali requisiti (art. 2, par. 3)
  • Sono escluse le apparecchiature le cui caratteristiche fisiche sono tali da renderle intrinsecamente incapaci di superare livelli di emissione accettabili e immuni ai disturbi dell’uso previsto, come le apparecchiature passive prive di componenti elettronici attivi (art. 2, par. 2, lett. d)
  • Gli apparecchi destinati a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione sul mercato non sono soggetti in via obbligatoria ai requisiti degli articoli da 6 a 12 e da 14 a 18, purché la documentazione identifichi l’impianto, le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica e le precauzioni da adottare (art. 19, par. 1)
  • L’importatore o il distributore che commercializza un apparecchio con il proprio nome o marchio, o lo modifica in modo tale da poter incidere sulla conformità, è considerato fabbricante (art. 11)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un apparecchio, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; l’importatore o il distributore che commercializza un apparecchio con il proprio marchio o lo modifica in modo tale da poter incidere sulla conformità è considerato fabbricante.

Fonte · Art. 3(1), point (11), and Art. 11
Mandatario o persona responsabile di un impianto fisso

Il mandatario è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a determinati compiti; per gli impianti fissi, gli Stati membri individuano la persona o le persone responsabili di stabilire la conformità ai requisiti essenziali.

Fonte · Art. 3(1), point (12), Art. 8(1) and Art. 19(3)
Importatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un apparecchio proveniente da un paese terzo.

Fonte · Art. 3(1), point (13)
Distributore (grossista o dettagliante)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un apparecchio.

Fonte · Art. 3(1), point (14)

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EMC si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Apparecchiatura con una funzione radio intenzionale (rientra nella direttiva sulle apparecchiature radio) · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Le apparecchiature radio sono escluse dalla direttiva; la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE prevede, tra i propri requisiti essenziali, un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica quale definito nella presente direttiva, per cui i requisiti EMC sono soddisfatti attraverso la valutazione della conformità ai sensi della RED. Fonte · Art. 2(2)(a)Fonte · Art. 3(1)(b)
  2. Apparecchiatura intrinsecamente innocua, priva di componenti elettronici attivi (cavi, componenti passivi, semplici carichi resistivi), Apparecchiatura aeronautica rientrante nel regolamento di base dell’EASA e destinata esclusivamente all’uso a bordo, Apparecchiatura radio per radioamatori non messa a disposizione sul mercato (kit, apparecchiature autocostruite o modificate), Kit di valutazione realizzato su misura per professionisti e utilizzato esclusivamente in strutture di ricerca e sviluppo · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’articolo 2, paragrafo 2, esclude le apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento (UE) 2018/1139 e destinate esclusivamente all’uso a bordo, le apparecchiature per radioamatori non messe a disposizione sul mercato, le apparecchiature le cui caratteristiche fisiche sono tali da renderle intrinsecamente incapaci di superare livelli di emissione accettabili e immuni ai disturbi dell’uso previsto, e i kit di valutazione realizzati su misura per la ricerca e lo sviluppo. Fonte · Art. 2(2)
  3. Apparecchio destinato esclusivamente a essere incorporato in un particolare impianto fisso e non altrimenti messo a disposizione · qualsiasi · qualsiasi Dipende Per gli apparecchi destinati a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione sul mercato, gli articoli da 6 a 12 e da 14 a 18 non sono obbligatori, purché la documentazione identifichi l’impianto, le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica e le precauzioni per l’incorporazione e rechi l’identificazione del fabbricante e dell’importatore (art. 19, par. 1). Fonte · Art. 19(1)
  4. Impianto fisso assemblato e destinato a un uso permanente in un luogo predefinito · qualsiasi · qualsiasi Rientra nell’ambito Un impianto fisso deve soddisfare i requisiti essenziali dell’allegato I ed essere installato applicando le buone pratiche ingegneristiche e nel rispetto dell’uso previsto dei suoi componenti; le pratiche sono documentate e conservate dalla persona responsabile per tutto il periodo di funzionamento dell’impianto, e le autorità competenti possono chiedere prove di conformità e imporre misure quando i reclami indicano la presenza di disturbi. Fonte · Art. 6, Art. 19 and Annex I, point 2
  5. Apparecchio elettrico o elettronico finito con componenti attivi (elettrodomestici, apparecchiature informatiche, illuminazione, utensili, apparecchiature industriali), Componente o sottoinsieme destinato a essere incorporato dall’utilizzatore finale, o installazione mobile · Fabbricante (compresi i titolari di marchio), Importatore, Distributore (grossista o dettagliante), Mandatario o persona responsabile di un impianto fisso · qualsiasi Rientra nell’ambito Gli apparecchi, compresi i componenti e i sottoinsiemi destinati a essere incorporati dall’utilizzatore finale e le installazioni mobili, possono essere messi a disposizione o in servizio soltanto se sono conformi alla direttiva quando sono correttamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati; gli obblighi gravano su fabbricante, mandatario, importatore e distributore e non prevedono alcuna soglia dimensionale per l’impresa. Fonte · Art. 2(1), Art. 3(2), Art. 4 and Art. 3(1), point (15)
  6. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che l’apparecchiatura possa creare perturbazioni elettromagnetiche o ne possa essere influenzata, che si tratti di un’apparecchiatura radio o rientri in un’altra esclusione dell’articolo 2, paragrafo 2, che sia un apparecchio o un impianto fisso e dal ruolo rivestito dall’operatore. Fonte · Art. 2 and Art. 3

Date principali

  1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la direttiva 2014/30/UE, rifusione della direttiva 2004/108/CE Fonte · title and signature block after Art. 47
  2. Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014 Fonte · Art. 46
  3. Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni di recepimento degli articoli operativi e degli allegati da II a IV Fonte · Art. 44(1)
  4. Si applicano le misure nazionali e sono direttamente applicabili gli articoli 1 e 2, le prime definizioni dell’articolo 3, l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, l’articolo 6, l’articolo 13, l’articolo 19, paragrafo 3, e l’allegato I; la direttiva 2004/108/CE è abrogata; le apparecchiature conformi alla vecchia direttiva e immesse sul mercato prima di tale data possono ancora essere messe a disposizione o in servizio Fonte · Art. 43, Art. 44(1), Art. 45 and Art. 46
  5. Entra in vigore il regolamento (UE) 2018/1139: l’esclusione dell’aviazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è ridefinita in modo che siano escluse soltanto le apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento di base dell’EASA e destinate esclusivamente all’uso a bordo, compresi gli aeromobili senza equipaggio certificati che operano su frequenze aeronautiche protette Fonte · Art. 2(2)(b) (M1)Fonte
  6. Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: le procedure di emergenza del mercato interno sono inserite come capo 5 bis (articoli da 40 bis a 40 quater); recepimento entro il 29 maggio 2026 Fonte · Art. 5, Art. 11 and Art. 12
  7. Si applicano le misure nazionali di recepimento delle procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 Fonte · Art. 11(2)

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)15
  • Progettare e fabbricare gli apparecchi, tenuto conto dello stato dell’arte, in modo che le perturbazioni elettromagnetiche da essi generate non superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare come previsto, e in modo che abbiano un livello di immunità ai disturbi elettromagnetici prevedibili nell’uso previsto tale da consentirne il funzionamento senza un deterioramento inaccettabile. Art. 6, Art. 7(1) and Annex I, point 1
  • Eseguire una valutazione della compatibilità elettromagnetica dell’apparecchio sulla base dei fenomeni pertinenti, che copra tutte le normali condizioni di funzionamento previste e ogni configurazione individuata come rappresentativa dell’uso previsto. Annex II, point 2
  • Redigere la documentazione tecnica, comprensiva di un’adeguata analisi e valutazione dei rischi, dei disegni di progettazione e fabbricazione, delle norme armonizzate applicate o delle soluzioni adottate, dei calcoli di progettazione e dei rapporti di prova. Art. 7(2) and Annex II, point 3
  • Eseguire la valutazione della conformità: modulo A, controllo interno della produzione, di cui all’allegato II, oppure esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo di cui all’allegato III per alcuni o tutti gli aspetti dei requisiti essenziali. Art. 7(2) and Art. 14
  • Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato IV per ciascun modello di apparecchio, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell’Unione, in un’unica dichiarazione che li comprenda tutti. Art. 7(2) and Art. 15
  • Tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità per 10 anni dall’immissione dell’apparecchio sul mercato. Art. 7(3)
  • Mantenere la conformità della produzione in serie degli apparecchi, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità. Art. 7(4)
  • Indicare sull’apparecchio un numero di tipo, lotto o serie o un altro elemento di identificazione, insieme al proprio nome, alla denominazione commerciale registrata o al marchio e a un unico indirizzo postale di contatto oppure, se le dimensioni o la natura non lo consentono, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile agli utilizzatori finali e alle autorità. Art. 7(5) and Art. 7(6)
  • Fornire le istruzioni e le informazioni di cui all’articolo 18 nella lingua stabilita dallo Stato membro: le precauzioni specifiche da adottare in fase di assemblaggio, installazione, manutenzione e uso per mantenere conforme l’apparecchio, un’indicazione chiara, se del caso anche sull’imballaggio, qualora la conformità non sia garantita nelle aree residenziali, e le informazioni necessarie per utilizzare l’apparecchio come previsto. Art. 7(7) and Art. 18
  • Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o sulla sua targhetta dei dati oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento, fatti salvi i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008. Art. 16 and Art. 17
  • Se si ritiene o si ha motivo di credere che un apparecchio immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. Art. 7(8)
  • Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio, su carta o in formato elettronico e in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli apparecchi immessi sul mercato. Art. 7(9)
  • Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito apparecchi e ogni operatore economico al quale sono stati forniti. Art. 12
  • Per gli apparecchi destinati esclusivamente a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione, indicare nella documentazione di accompagnamento l’impianto fisso e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, le precauzioni per l’incorporazione e la propria identificazione e il proprio indirizzo. Art. 19(1)
  • Gli articoli da 6 a 12 e da 14 a 18 non sono obbligatori per gli apparecchi destinati esclusivamente a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione. Art. 19(1)
Mandatario o persona responsabile di un impianto fisso4
  • Agire come mandatario soltanto in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti. Art. 8(1) and Art. 8(2)
  • Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione dell’apparecchio sul mercato. Art. 8(2)(a)
  • Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio e cooperare con le autorità a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dall’apparecchio oggetto del mandato. Art. 8(2)(b) and (c)
  • Il mandato non può comprendere l’obbligo di progettazione e fabbricazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, né la redazione della documentazione tecnica; questi restano in capo al fabbricante. Art. 8(1)
Importatore9
  • Immettere sul mercato soltanto apparecchi conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non immettere sul mercato gli apparecchi non conformi e, se presentano un rischio, informarne il fabbricante e le autorità. Art. 9(1) and Art. 9(2)
  • Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un indirizzo postale di contatto sull’apparecchio oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile agli utilizzatori finali e alle autorità. Art. 9(3)
  • Accertarsi che l’apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all’articolo 18 nella lingua stabilita dallo Stato membro. Art. 9(4)
  • Finché un apparecchio è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali. Art. 9(5)
  • Se un apparecchio immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati. Art. 9(6)
  • Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione dell’apparecchio sul mercato e fare in modo che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. Art. 9(7)
  • Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli apparecchi immessi sul mercato. Art. 9(8)
  • Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito apparecchi e ogni operatore economico al quale sono stati forniti. Art. 12
  • Se si immette sul mercato un apparecchio con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poter incidere sulla conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7. Art. 11
Distributore (grossista o dettagliante)6
  • Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un apparecchio, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all’articolo 18 nella lingua dello Stato membro in cui è venduto, e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non mettere a disposizione gli apparecchi non conformi e, se presentano un rischio, informarne il fabbricante o l’importatore e le autorità. Art. 10(1) and Art. 10(2)
  • Fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali. Art. 10(3)
  • Se un apparecchio messo a disposizione non è conforme, fare in modo che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. Art. 10(4)
  • Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli apparecchi messi a disposizione. Art. 10(5)
  • Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito apparecchi e ogni operatore economico al quale sono stati forniti. Art. 12
  • Se si vende con il proprio nome o marchio, o si modifica un apparecchio in modo tale da poter incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. Art. 11

La compatibilità elettromagnetica (EMC) in breve

La direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (direttiva EMC), formalmente direttiva 2014/30/UE, disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Il suo scopo è garantire il funzionamento del mercato interno imponendo alle apparecchiature di rispettare un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica (art. 1), che la direttiva definisce come la capacità di un’apparecchiatura di funzionare in modo soddisfacente nel proprio ambiente elettromagnetico senza produrre perturbazioni elettromagnetiche intollerabili per altre apparecchiature (art. 3, par. 1, punto 4). Due requisiti essenziali reggono l’intera direttiva: le emissioni devono restare al di sotto del livello che impedisce alle apparecchiature radio, di telecomunicazione o ad altre apparecchiature di funzionare come previsto, e l’immunità deve essere sufficiente a far sì che l’apparecchiatura continui a funzionare senza un deterioramento inaccettabile in presenza dei disturbi prevedibili nell’uso previsto (allegato I, punto 1).

Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 2004/108/CE allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, la tracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle direttive sulla bassa tensione e sulle apparecchiature radio. Essendo una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016 (artt. 44 e 45).

Testo ufficiale La direttiva è consultabile su EUR-Lex: direttiva 2014/30/UE (CELEX 32014L0030), oppure nel testo consolidato del 30 maggio 2026, che comprende la modifica relativa all’aviazione e le procedure di emergenza del mercato interno.

Campo di applicazione

La direttiva si applica alle apparecchiature, ossia a qualsiasi apparecchio o impianto fisso (art. 2, par. 1, e art. 3, par. 1, punto 1). Per apparecchio si intende qualsiasi apparecchio finito o combinazione di apparecchi messi a disposizione sul mercato come unità funzionale unica destinata all’utilizzatore finale, che possa creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento possa essere influenzato da tali perturbazioni; sono considerati apparecchi i componenti e i sottoinsiemi destinati a essere incorporati dall’utilizzatore finale e le installazioni mobili destinate a essere spostate e utilizzate in luoghi diversi (art. 3, par. 1, punto 2, e art. 3, par. 2). Un impianto fisso è una particolare combinazione di apparecchi e altri dispositivi assemblati, installati e destinati a un uso permanente in un luogo predefinito (art. 3, par. 1, punto 3).

Sono escluse cinque categorie: le apparecchiature radio, che la direttiva sulle apparecchiature radio disciplina con un proprio requisito essenziale in materia di EMC; le apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento (UE) 2018/1139 e destinate esclusivamente all’uso a bordo; le apparecchiature per radioamatori non messe a disposizione sul mercato; le apparecchiature le cui caratteristiche fisiche sono tali da renderle intrinsecamente incapaci di superare livelli di emissione accettabili e immuni ai disturbi dell’uso previsto; e i kit di valutazione realizzati su misura per la ricerca e lo sviluppo (art. 2, par. 2; direttiva 2014/53/UE, art. 3, par. 1, lett. b). Quando altra normativa dell’Unione stabilisce in modo più specifico i requisiti essenziali per determinate apparecchiature, la direttiva cessa di applicarsi a tali apparecchiature per quei requisiti (art. 2, par. 3) e non pregiudica la normativa sulla sicurezza delle apparecchiature (art. 2, par. 4).

Gli obblighi gravano sugli operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore e distributore (art. 3, par. 1, punto 15), mentre gli Stati membri individuano la persona responsabile di un impianto fisso (art. 19, par. 3). È fabbricante chi fabbrica un apparecchio, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio (art. 3, par. 1, punto 11); l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un apparecchio in modo tale da poter incidere sulla conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 11).

Che cosa occorre fare

Requisiti essenziali e norme armonizzate

Le apparecchiature devono soddisfare i requisiti essenziali dell’allegato I (art. 6): emissioni al di sotto del livello che impedisce ad altre apparecchiature di funzionare come previsto e immunità sufficiente a funzionare senza un deterioramento inaccettabile, valutate entrambe secondo lo stato dell’arte. Un impianto fisso deve inoltre essere installato applicando le buone pratiche ingegneristiche e nel rispetto delle informazioni sull’uso previsto dei suoi componenti (allegato I, punto 2). Le apparecchiature conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti contemplati da tali norme (art. 13). Gli Stati membri possono comunque adottare misure speciali per risolvere un problema di EMC in un sito specifico o per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione e le stazioni connesse alla sicurezza, e devono notificarle alla Commissione (art. 5, par. 2).

Valutazione della conformità, documentazione tecnica e marcatura CE

La conformità degli apparecchi si dimostra con il modulo A, controllo interno della produzione, di cui all’allegato II, oppure con l’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all’allegato III; il fabbricante può limitare il ricorso all’organismo notificato ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali e applicare il modulo A per gli altri (art. 14). Nel modulo A il fabbricante esegue una valutazione della compatibilità elettromagnetica dell’apparecchio sulla base dei fenomeni pertinenti, che copra tutte le normali condizioni di funzionamento previste e ogni configurazione individuata come rappresentativa dell’uso previsto (allegato II, punto 2), predispone la documentazione tecnica con un’analisi dei rischi, i disegni, le norme applicate o le soluzioni adottate, i calcoli e i rapporti di prova (allegato II, punto 3), mantiene conforme la fabbricazione (allegato II, punto 4), appone la marcatura CE su ciascun esemplare e redige una dichiarazione di conformità UE scritta per il modello di apparecchio, conservando entrambe per 10 anni (allegato II, punto 5).

La dichiarazione di conformità UE segue l’allegato IV, è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, è tenuta aggiornata e, se più atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, è un’unica dichiarazione che li comprende tutti (art. 15). La marcatura CE è soggetta ai principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o sulla sua targhetta dei dati prima dell’immissione sul mercato, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando la natura dell’apparecchio non lo consente (artt. 16 e 17).

Informazioni, istruzioni e tracciabilità

L’apparecchio reca un numero di tipo, lotto o serie e il nome del fabbricante con un unico indirizzo postale di contatto; gli importatori aggiungono il proprio (art. 7, parr. 5 e 6, e art. 9, par. 3). Le istruzioni, nella lingua stabilita dallo Stato membro, devono indicare le precauzioni specifiche da adottare in fase di assemblaggio, installazione, manutenzione o uso affinché l’apparecchio resti conforme, fornire le informazioni necessarie per utilizzarlo come previsto e, qualora la conformità non sia garantita nelle aree residenziali, indicare chiaramente tale limitazione, se del caso anche sull’imballaggio (art. 7, par. 7, e art. 18). Tutti gli operatori identificano i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 12).

Impianti fissi

Gli apparecchi messi a disposizione sul mercato che possono essere incorporati in un impianto fisso devono essere conformi in quanto apparecchi. Per gli apparecchi destinati a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione, gli articoli da 6 a 12 e da 14 a 18 non sono obbligatori, purché la documentazione identifichi l’impianto e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, le precauzioni per l’incorporazione e l’identificazione del fabbricante e dell’importatore (art. 19, par. 1). Le buone pratiche ingegneristiche applicate all’impianto sono documentate e tenute dalla persona responsabile a disposizione delle autorità nazionali per tutto il periodo di funzionamento dell’impianto. In presenza di indicazioni di non conformità, in particolare di reclami per disturbi, le autorità competenti possono chiedere prove di conformità, avviare una valutazione e imporre misure per rendere conforme l’impianto (art. 19, par. 2).

Obblighi per ruolo

I fabbricanti progettano e fabbricano nel rispetto dei requisiti essenziali, valutano, documentano e dichiarano la conformità, appongono la marcatura CE, conservano i documenti per 10 anni, mantengono conforme la produzione in serie, contrassegnano l’apparecchio con un elemento di identificazione e con il proprio nome e indirizzo, forniscono le istruzioni e le informazioni di cui all’articolo 18, adottano misure correttive e informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 7). I mandatari agiscono in base a un mandato che deve comprendere almeno la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non può far loro assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 8). Gli importatori immettono sul mercato soltanto apparecchi conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, garantiscono le istruzioni nella lingua richiesta, proteggono l’apparecchio durante il magazzinaggio e il trasporto, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 9). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, la lingua e le indicazioni prima di mettere a disposizione un apparecchio, lo proteggono durante il magazzinaggio e il trasporto e si accertano che siano adottate misure correttive (art. 10). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano un apparecchio diventano fabbricanti (art. 11).

Procedure di emergenza dal 30 maggio 2026

La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo 5 bis. Gli articoli 40 ter e 40 quater si applicano soltanto agli apparecchi designati come beni rilevanti per la crisi, soltanto mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e soltanto dopo che la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 40 bis). In tale periodo la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità quando mancano norme armonizzate o queste non possono essere utilizzate, e gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato sugli apparecchi elencati e si prestano assistenza reciproca (artt. 40 ter e 40 quater).

Controlli e sanzioni

La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020 (l’articolo 37 della direttiva richiama il regolamento (CE) n. 765/2008, il cui capo sulla vigilanza è stato sostituito da tale regolamento il 16 luglio 2021). Quando un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un apparecchio presenti un rischio per gli interessi pubblici tutelati dalla direttiva, lo valuta, impone azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama l’apparecchio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 38). La Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 39). Le non conformità formali, come una marcatura CE mancante o apposta in modo errato, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o l’assenza delle indicazioni di identificazione e di indirizzo, devono cessare e, in caso contrario, comportano la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo (art. 40), mentre gli impianti fissi non conformi sono resi conformi mediante le misure imposte dall’autorità competente (art. 19, par. 2).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 42). In Danimarca la direttiva è attuata con la legge sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica (lovbekendtgørelse n. 958 del 22 giugno 2022) e con il decreto n. 1107 del 6 novembre 2019 (bekendtgørelse); la Sikkerhedsstyrelsen, che dal gennaio 2026 è un dipartimento della Erhvervsstyrelsen (l’Autorità danese per le imprese) denominato Markedsovervågning, controlla i prodotti per conto della Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, cui spetta la responsabilità settoriale.

Come La aiuta Conphora

Conphora monitora la direttiva EMC e le relative norme armonizzate e confronta i Suoi prodotti con i requisiti di emissione e di immunità, segnalando le lacune nella valutazione della compatibilità elettromagnetica, nella documentazione tecnica, nella dichiarazione di conformità UE e nelle indicazioni prima che diventino problemi di controllo. La piattaforma aiuta a costruire e mantenere la documentazione e i registri decennali, a riunire la dichiarazione EMC con le dichiarazioni LVD e con le altre di cui lo stesso prodotto ha bisogno, e La avvisa quando cambia una norma o la direttiva.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 sostituisce il capo sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 richiamato dalla direttiva; in Danimarca la Sikkerhedsstyrelsen (dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning della Erhvervsstyrelsen) controlla gli apparecchi per conto della Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, cui spetta la responsabilità settoriale, ai sensi della legge danese sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine stabilito, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, l’ordine di porre fine alle non conformità formali, come la mancanza della marcatura CE o della dichiarazione, le misure nei confronti di impianti fissi non conformi e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni sulle sanzioni applicabili agli operatori economici per le violazioni delle leggi nazionali di recepimento; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano gli apparecchi che presentano un rischio per gli interessi pubblici tutelati dalla direttiva, impongono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano l’apparecchio e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. Le non conformità formali, come una marcatura CE mancante o apposta in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o l’assenza delle indicazioni di identificazione e di indirizzo, devono cessare e, in caso contrario, comportano la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo; le autorità competenti possono inoltre chiedere prove di conformità di un impianto fisso e imporre misure per renderlo conforme. In Danimarca la direttiva è attuata con la legge sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica (lovbekendtgørelse n. 958 del 22 giugno 2022) e con il decreto n. 1107 del 6 novembre 2019 (bekendtgørelse), e la Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 un dipartimento della Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning, controlla i prodotti per conto della Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Fonte · Art. 42, Art. 38, Art. 40 and Art. 19(2)FonteFonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per EMC, dalla più recente.

  1. Si applica

    Si applicano le procedure di emergenza per gli apparecchi rilevanti per la crisi

    Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749: gli articoli da 40 bis a 40 quater consentono alla Commissione di elencare norme o stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità, e prevedono una vigilanza del mercato prioritaria e l’assistenza reciproca, per gli apparecchi designati come beni rilevanti per la crisi mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747.

    Fonte · Art. 5 and Art. 11Fonte · Art. 40a
  2. Modifica

    Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: procedure di emergenza del mercato interno

    La direttiva modificativa del 9 ottobre 2024, pubblicata l’8 novembre 2024, aggiunge le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno, inserisce il capo 5 bis (articoli da 40 bis a 40 quater) e aggiunge la procedura d’esame dell’articolo 41, paragrafo 2 bis; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 29 maggio 2026 e applicare le misure dal 30 maggio 2026.

    Fonte · Art. 5, Art. 11 and Art. 12
  3. Modifica

    Il regolamento (UE) 2018/1139 ridefinisce l’esclusione dell’aviazione

    Il regolamento di base dell’EASA ha sostituito l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), in modo che siano escluse dalla direttiva soltanto le apparecchiature aeronautiche rientranti nel suo ambito e destinate esclusivamente all’uso a bordo, compresi gli aeromobili senza equipaggio certificati che operano su frequenze aeronautiche protette.

    Fonte · Art. 2(2)(b) (M1)Fonte
  4. Si applica

    Si applica la direttiva 2014/30/UE; la direttiva 2004/108/CE è abrogata

    Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 20 aprile 2016, dalla stessa data si applicano gli articoli direttamente applicabili e l’allegato I e la direttiva 2004/108/CE è abrogata; le apparecchiature conformi alla vecchia direttiva e immesse sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messe a disposizione o in servizio.

    Fonte · Art. 43, Art. 44, Art. 45 and Art. 46
  5. In vigore

    Entra in vigore la direttiva 2014/30/UE

    Adottata il 26 febbraio 2014 come rifusione della direttiva 2004/108/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 19 aprile 2016 per recepirla.

    Fonte · Art. 44(1) and Art. 46

Strumenti e formazione

Che cosa offre Conphora per EMC.

Partire dal problema

A retailer asks for proof that the CE mark is real

There is no CE certificate to send. What proves the CE marking on electrical and radio products, and how to give a retailer the evidence behind it.

Convalida dei prodotti → Generatore di documentazione

We do not know if our product needs CE marking

When CE marking is required: only where an EU harmonisation act provides for it, how to test scope under LVD, EMC, RED and toys, and what to do if not.

Verifica di conformità gratuita → Guide ai regolamenti

We do not know which languages the instructions must be in

Language rules for instructions, safety information, warnings and contact details under the GPSR, LVD, EMC, RED, the Toy Safety Directive and cosmetics.

Guide ai regolamenti → Conoscenze e approfondimenti

We changed the product. Does our compliance still hold?

What EU rules say about design changes: series production, updated technical files and declarations, and when a change makes you the manufacturer.

Convalida dei prodotti → Generatore di documentazione

We added Bluetooth or Wi-Fi to an existing product

Adding a radio makes a product radio equipment: the RED replaces the LVD, new essential and cybersecurity requirements apply, and the paperwork changes.

Guide ai regolamenti → Convalida dei prodotti

We sell a machine or power tool

Machines and power tools: the Machinery Directive until 20 January 2027, the Machinery Regulation after it, and the boundary with the LVD.

Guide ai regolamenti → Convalida dei prodotti

Tutti i problemi per EMC →

Le domande più frequenti su EMC

Da quando si applica la direttiva EMC 2014/30/UE?

La direttiva di rifusione è stata adottata il 26 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 marzo 2014 ed è entrata in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicare le relative misure dal 20 aprile 2016, data in cui la direttiva 2004/108/CE è stata abrogata. Le apparecchiature conformi alla vecchia direttiva e immesse sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messe a disposizione e in servizio.

Fonte · Art. 43, Art. 44, Art. 45 and Art. 46
Quali sono i requisiti essenziali EMC?

Le apparecchiature devono essere progettate e fabbricate, tenuto conto dello stato dell’arte, in modo che le perturbazioni elettromagnetiche da esse generate non superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare come previsto, e in modo che abbiano un livello di immunità ai disturbi prevedibili nell’uso previsto tale da consentirne il funzionamento senza un deterioramento inaccettabile. Un impianto fisso deve inoltre essere installato applicando le buone pratiche ingegneristiche e nel rispetto delle informazioni sull’uso previsto dei suoi componenti.

Fonte · Art. 6 and Annex I
La direttiva EMC si applica ai prodotti con Wi-Fi o Bluetooth?

No. Le apparecchiature radio sono escluse dalla direttiva EMC, ma la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE prevede, tra i propri requisiti essenziali, un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica quale definito nella direttiva EMC; le stesse prestazioni di emissione e di immunità sono quindi valutate nel percorso RED e coperte dalla dichiarazione di conformità RED.

Fonte · Art. 2(2)(a)Fonte · Art. 3(1)(b)
Per la EMC serve un organismo notificato?

No. Il fabbricante può sempre ricorrere al modulo A, controllo interno della produzione, di cui all’allegato II, eseguendo in proprio la valutazione della compatibilità elettromagnetica. L’esame UE del tipo da parte di un organismo notificato, seguito dalla conformità al tipo di cui all’allegato III, è un’opzione che il fabbricante può scegliere per alcuni o tutti gli aspetti dei requisiti essenziali, ad esempio quando nessuna norma armonizzata copre l’apparecchio.

Fonte · Art. 14, Annex II and Annex III
Come sono trattati gli impianti fissi?

Un impianto fisso è una particolare combinazione di apparecchi e altri dispositivi assemblati, installati e destinati a un uso permanente in un luogo predefinito. Deve soddisfare i requisiti essenziali ed essere installato applicando le buone pratiche ingegneristiche, che sono documentate e conservate dalla persona responsabile per tutto il periodo di funzionamento dell’impianto, ma non reca né dichiarazione di conformità UE né marcatura CE. Gli apparecchi messi a disposizione sul mercato che possono essere incorporati in un impianto fisso devono essere conformi in quanto apparecchi, mentre per gli apparecchi destinati esclusivamente a un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione gli articoli da 6 a 12 e da 14 a 18 non sono obbligatori, purché la documentazione identifichi l’impianto, le sue caratteristiche EMC e le precauzioni per l’incorporazione e rechi l’identificazione del fabbricante e dell’importatore (art. 19, par. 1). Le autorità possono chiedere prove di conformità quando i reclami indicano la presenza di disturbi.

Fonte · Art. 3(1), point (3), Art. 19 and Annex I, point 2
Quali informazioni devono accompagnare l’apparecchio?

Le istruzioni nella lingua stabilita dallo Stato membro, con le precauzioni specifiche da adottare in fase di assemblaggio, installazione, manutenzione o uso affinché l’apparecchio resti conforme, le informazioni necessarie per utilizzarlo come previsto e, qualora la conformità ai requisiti di emissione e di immunità non sia garantita nelle aree residenziali, un’indicazione chiara di tale limitazione, se del caso anche sull’imballaggio. L’apparecchio stesso reca la marcatura CE, un numero di tipo, lotto o serie e il nome e l’indirizzo postale del fabbricante e dell’importatore.

Fonte · Art. 7(5) to Art. 7(7), Art. 9(3), Art. 17 and Art. 18
Per quanto tempo si devono conservare la documentazione tecnica e i registri di tracciabilità?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione dell’apparecchio sul mercato, i mandatari tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano per 10 anni una copia della dichiarazione e fanno in modo che la documentazione possa essere prodotta. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di identificare chi li ha riforniti e a chi hanno fornito per 10 anni dalla fornitura, e la documentazione degli impianti fissi è conservata per tutto il periodo di funzionamento dell’impianto.

Fonte · Art. 7(3), Art. 8(2), Art. 9(7), Art. 12 and Art. 19(1)

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Fonti

  1. Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0030-20260530
  2. Direttiva 2014/30/UE nel testo pubblicato nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0030
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0030 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0030
  4. Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749
  5. Regolamento (UE) 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che modifica le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32018R1139
  6. Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sulla compatibilità elettromagnetica (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
  7. Regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e sulla vigilanza del mercato (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765
  8. Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/electromagnetic-compatibility-emc-directive_en
  9. Kontrol med EMC og RED (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/el-produkter/vejledninger/redemc/kontrol-emc-og-red
  10. Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 parte della Erhvervsstyrelsen (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redattori della conformità normativa, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
13 marzo 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/emc/
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