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CIR CE / Product Safety 11 min

CIR: Regolamento sugli impianti a fune (Regolamento (UE) 2016/424), spiegato

Il regolamento sugli impianti a fune disciplina sottosistemi e componenti di sicurezza sul mercato UE e i nuovi impianti per il trasporto di persone: analisi di sicurezza, organismo notificato, marcatura CE e obblighi per fabbricanti, importatori e responsabile dell’impianto. Si applica dal 21 aprile 2018; le procedure di emergenza del regolamento (UE) 2024/2748 dal 29 maggio 2026.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 11 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Nuovi impianti a fune progettati per il trasporto di persone, in cui la trazione è assicurata da funi disposte lungo la linea di percorso: funivie (veicoli sospesi a una o più funi e da queste trainati), sciovie (passeggeri con l’attrezzatura adeguata trainati lungo una pista preparata) e funicolari (veicoli trainati da una o più funi lungo un binario a terra o su strutture fisse)
  • Modifiche di impianti a fune esistenti che richiedono una nuova autorizzazione per la messa in servizio
  • Sottosistemi destinati a essere incorporati in un impianto a fune: i sei gruppi dell’allegato I (funi e attacchi delle funi; azionamenti e freni; apparecchiature meccaniche; veicoli; dispositivi elettrotecnici; attrezzature di salvataggio)
  • Componenti di sicurezza: qualsiasi componente di un’apparecchiatura o di un dispositivo destinato a essere incorporato in un sottosistema o in un impianto a fune per garantire una funzione di sicurezza, il cui guasto mette in pericolo passeggeri, personale di esercizio o terzi
  • Gli operatori economici per sottosistemi e componenti di sicurezza (fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore) e il responsabile dell’impianto a fune, determinato dallo Stato membro in base al diritto nazionale

Prodotti derivati e a valle

  • I sottosistemi e i componenti di sicurezza conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale, si presumono conformi ai requisiti essenziali dell’allegato II coperti da tali norme; la stessa presunzione vale per gli impianti (art. 5(3) e art. 17)
  • L’importatore o il distributore che immette sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio, o modifica uno già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, è considerato fabbricante (art. 15)
  • Chi incorpora in un impianto a fune un sottosistema o un componente di sicurezza da lui fabbricato o fatto fabbricare è un fabbricante, e non solo chi lo vende (art. 3, punto 13)
  • I componenti di sicurezza incorporati come ricambi devono soddisfare i requisiti essenziali e interagire senza problemi con le altre parti dell’impianto (allegato II, punto 2.6.4)
  • Se un sottosistema o un componente di sicurezza è soggetto anche ad altri atti dell’Unione che richiedono una dichiarazione di conformità UE, si redige un’unica dichiarazione che li copra tutti (art. 19(3))
  • Gli Stati membri possono stabilire requisiti aggiuntivi a tutela delle persone, in particolare dei lavoratori, nell’uso degli impianti, purché ciò non comporti modifiche degli impianti non contemplate dal regolamento (art. 5(4))

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante (compresi i titolari di marchio, gli installatori che incorporano componenti propri e i rappresentanti autorizzati che agiscono per conto di un fabbricante)

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un sottosistema o un componente di sicurezza, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio o lo incorpora in un impianto a fune; l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un sottosistema o un componente di sicurezza in modo tale da poter incidere sulla conformità è considerato fabbricante. Il fabbricante può designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione perché conservi la dichiarazione e la documentazione tecnica per 30 anni, fornisca informazioni e cooperi con le autorità; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare nel rispetto dei requisiti essenziali né quello di redigere la documentazione tecnica.

Fonte · art. 3, punti 13 e 14, art. 12 e art. 15
Importatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un sottosistema o un componente di sicurezza proveniente da un paese terzo.

Fonte · art. 3, punto 15
Distributore (grossista, commerciante o rivenditore)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza.

Fonte · art. 3, punto 16
Responsabile dell’impianto a fune (in Danimarca il committente dei lavori, bygherren)

Il responsabile dell’impianto a fune, determinato da uno Stato membro in base al diritto nazionale, che esegue o fa eseguire l’analisi di sicurezza dell’impianto previsto e presenta il rapporto di sicurezza, le dichiarazioni di conformità UE e gli altri documenti di conformità all’autorità che autorizza la costruzione e la messa in servizio. In Danimarca è il committente dei lavori (bygherren), che presenta domanda di approvazione all’Erhvervsstyrelsen, fino al 30 maggio 2026 Sikkerhedsstyrelsen, perché l’ordinanza n. 490 del 28 maggio 2026 ha cambiato la denominazione in tutta l’ordinanza sugli impianti a fune con effetto dal 30 maggio 2026, prima che l’impianto sia messo in uso.

Fonte · art. 8(1) e art. 9(2)Fonte · § 5 e § 6Fonte · § 1, nr. 3

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CIR si applica al suo prodotto?

Tre domande e una prima risposta basata sulle regole di ambito del regolamento stesso. Non serve un account.

Le regole alla base di questa verifica
  1. Ascensore disciplinato dalla direttiva sugli ascensori 2014/33/UE · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Gli ascensori disciplinati dalla direttiva 2014/33/UE sono esclusi dal regolamento; si applica invece la direttiva sugli ascensori. Fonte · art. 2(2)(a)
  2. Impianto storico, culturale o del patrimonio in servizio dal periodo precedente al 1° gennaio 1986 senza modifiche significative della progettazione o della costruzione, Impianto destinato a scopi agricoli o forestali, Impianto a fune al servizio di rifugi e baite di montagna, destinato solo al trasporto di merci e di persone appositamente designate, Attrezzatura fissa o mobile progettata esclusivamente per scopi ricreativi e di svago, non come mezzo di trasporto di persone, Impianto minerario o altro impianto industriale in sito utilizzato per attività industriali, Impianto in cui gli utenti o i loro veicoli sono trasportati sull’acqua (traghetto a fune) · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’articolo 2, paragrafo 2, esclude gli impianti a fune classificati dagli Stati membri come impianti storici, culturali o del patrimonio entrati in servizio prima del 1° gennaio 1986, ancora in esercizio e privi di modifiche significative della progettazione o della costruzione (compresi i sottosistemi e i componenti di sicurezza appositamente progettati per essi), gli impianti destinati a scopi agricoli o forestali, gli impianti a fune al servizio di rifugi e baite di montagna destinati solo al trasporto di merci e di persone appositamente designate, le attrezzature fisse o mobili progettate esclusivamente per scopi ricreativi e di svago e non come mezzo di trasporto di persone, gli impianti minerari e gli altri impianti industriali in sito utilizzati per attività industriali, e gli impianti in cui gli utenti o i loro veicoli sono trasportati sull’acqua. Possono comunque applicarsi altre norme di sicurezza dell’Unione o nazionali. Fonte · art. 2(2)(b)–(g)
  3. Trasporto a fune per materiali o sistema di trasporto a fune progettato solo per il trasporto di merci, non di persone · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Il regolamento si applica agli impianti a fune progettati per il trasporto di persone; un impianto a fune è definito come un sistema messo in servizio con l’obiettivo di trasportare persone. Un trasporto a fune costruito solo per le merci è quindi fuori dal campo di applicazione del regolamento, anche se altre norme dell’Unione possono disciplinarlo. Fonte · art. 2(1) e art. 3, punto 1
  4. Impianto a fune installato, o sottosistema o componente di sicurezza immesso sul mercato, prima del 21 aprile 2018 ai sensi della direttiva 2000/9/CE · qualsiasi · qualsiasi Dipende I sottosistemi e i componenti di sicurezza conformi alla direttiva 2000/9/CE e immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018, e gli impianti conformi alla direttiva e installati prima di tale data, possono ancora essere messi a disposizione ed entrare in servizio, e i certificati e le decisioni di approvazione rilasciati per i componenti di sicurezza ai sensi della direttiva restano validi. Rientrano invece nel regolamento i nuovi sottosistemi e componenti di sicurezza per l’impianto, i componenti di sicurezza di ricambio e qualsiasi modifica che richieda una nuova autorizzazione. Fonte · art. 2(1), art. 9(3), art. 46 e allegato II, punto 2.6.4
  5. Sottosistema per un impianto a fune (funi, azionamenti e freni, apparecchiature meccaniche, veicoli, dispositivi elettrotecnici, attrezzature di salvataggio), Componente di sicurezza per un sottosistema o un impianto a fune (morsetti delle funi, freni, dispositivi di monitoraggio e di sicurezza, organi di sospensione e simili) · Fabbricante (compresi i titolari di marchio, gli installatori che incorporano componenti propri e i rappresentanti autorizzati che agiscono per conto di un fabbricante), Importatore, Distributore (grossista, commerciante o rivenditore) · qualsiasi Rientra nell’ambito I sottosistemi e i componenti di sicurezza possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi al regolamento; si applicano gli obblighi di fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore degli articoli da 11 a 16, che non prevedono soglie dimensionali per le imprese. Fonte · art. 4, art. 11–16
  6. Sottosistema per un impianto a fune (funi, azionamenti e freni, apparecchiature meccaniche, veicoli, dispositivi elettrotecnici, attrezzature di salvataggio), Componente di sicurezza per un sottosistema o un impianto a fune (morsetti delle funi, freni, dispositivi di monitoraggio e di sicurezza, organi di sospensione e simili) · Responsabile dell’impianto a fune (in Danimarca il committente dei lavori, bygherren) · qualsiasi Rientra nell’ambito Il responsabile dell’impianto deve redigere, sulla base dell’analisi di sicurezza, l’elenco dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, presentare all’autorità che rilascia l’autorizzazione le relative dichiarazioni di conformità UE e gli altri documenti di conformità, conservarne copia presso l’impianto e può essere indicato da ogni fornitore come destinatario per 30 anni. Fonte · art. 8(4), art. 9(2) e art. 16
  7. Nuovo impianto a fune progettato per il trasporto di persone (funivia, cabinovia, seggiovia, sciovia, funicolare), Modifica di un impianto a fune esistente che richiede una nuova autorizzazione per la messa in servizio · Responsabile dell’impianto a fune (in Danimarca il committente dei lavori, bygherren) · qualsiasi Rientra nell’ambito Rientrano nel regolamento i nuovi impianti progettati per il trasporto di persone e le modifiche che richiedono una nuova autorizzazione: il responsabile deve eseguire o fare eseguire l’analisi di sicurezza, redigere il rapporto di sicurezza e ottenere l’autorizzazione nazionale per la costruzione e la messa in servizio; in Danimarca il committente dei lavori presenta domanda di approvazione all’Erhvervsstyrelsen (Sikkerhedsstyrelsen prima del 30 maggio 2026) prima che l’impianto sia messo in uso e di nuovo per ogni modifica significativa, cioè un ampliamento, uno smontaggio, uno spostamento o qualsiasi altra modifica che incida sulla costruzione, sulle caratteristiche di sicurezza o sul profilo di sicurezza dell’impianto. Fonte · art. 2(1), art. 8 e art. 9Fonte · § 6 e § 7Fonte · § 1, nr. 3
  8. Nuovo impianto a fune progettato per il trasporto di persone (funivia, cabinovia, seggiovia, sciovia, funicolare), Modifica di un impianto a fune esistente che richiede una nuova autorizzazione per la messa in servizio · Fabbricante (compresi i titolari di marchio, gli installatori che incorporano componenti propri e i rappresentanti autorizzati che agiscono per conto di un fabbricante), Importatore, Distributore (grossista, commerciante o rivenditore) · qualsiasi Rientra nell’ambito L’operatore economico che fornisce o incorpora sottosistemi e componenti di sicurezza in un nuovo impianto o in una modifica è soggetto agli obblighi degli articoli da 11 a 16 per tali sottosistemi e componenti, e chi incorpora un sottosistema o un componente di sicurezza da lui fabbricato o fatto fabbricare è un fabbricante; l’analisi di sicurezza a livello di impianto e l’autorizzazione spettano al responsabile dell’impianto. Fonte · art. 3, punto 13, art. 8(1) e art. 11–16
  9. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità del regolamento dipende dal fatto che l’impianto sia progettato per il trasporto di persone, che si applichi o meno un’esclusione dell’articolo 2, paragrafo 2, che il prodotto sia un sottosistema o un componente di sicurezza, dal momento in cui è stato immesso sul mercato o installato e dal ruolo dell’operatore. Fonte · art. 2 e art. 3

Date principali

  1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano il regolamento (UE) 2016/424, che sostituisce la direttiva 2000/9/CE con un regolamento direttamente applicabile, allineato al nuovo quadro legislativo Fonte · titolo e formula di firma dopo l’art. 48
  2. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, GU L 81 del 31 marzo 2016, pagina 1 Fonte · intestazione del testo consolidato
  3. Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione Fonte · art. 48(1)
  4. Si applicano gli articoli da 22 a 38 (notifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi notificati) e l’articolo 44 (procedura di comitato), in modo che gli organismi potessero essere notificati prima della data principale di applicazione Fonte · art. 48(2)(a)
  5. Si applica l’articolo 45(1): entro questa data gli Stati membri devono aver stabilito le norme sulle sanzioni e averle notificate alla Commissione Fonte · art. 45(1) e art. 48(2)(b)
  6. Il regolamento si applica integralmente e la direttiva 2000/9/CE è abrogata; i sottosistemi e i componenti di sicurezza conformi alla direttiva e immessi sul mercato prima di questa data, e gli impianti conformi alla direttiva e installati prima di questa data, possono ancora essere messi a disposizione o entrare in servizio, e i certificati e le decisioni di approvazione rilasciati per i componenti di sicurezza ai sensi della direttiva restano validi Fonte · art. 46, art. 47 e art. 48(2)
  7. Entra in vigore l’ordinanza danese n. 2517 del 14 dicembre 2021 sugli impianti a fune (bekendtgørelse), che sostituisce l’ordinanza n. 211 del 14 marzo 2018: il committente dei lavori (bygherren) è il responsabile dell’impianto e presenta domanda di approvazione alla Sikkerhedsstyrelsen prima della messa in servizio; le istruzioni e le informazioni di sicurezza devono essere in danese Fonte · § 5, § 6, § 8 e § 14
  8. Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/2748: all’articolo 3 sono aggiunte le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno, ed è inserito il capo Va (articoli da 43 bis a 43 sexies) sulle procedure di emergenza Fonte · art. 2 e art. 7
  9. Si applicano le procedure di emergenza del regolamento (UE) 2024/2748 Fonte · art. 7
  10. Entra in vigore l’ordinanza danese n. 490 del 28 maggio 2026: in tutta l’ordinanza n. 2517 sugli impianti a fune «Sikkerhedsstyrelsen» è sostituita da «Erhvervsstyrelsen», l’ordinanza è riancorata alla legge sui prodotti (lovbekendtgørelse n. 22 dell’8 gennaio 2026, § 37, stk. 3 e 4), la nota a piè di pagina è aggiornata con il regolamento (UE) 2024/2748 e un nuovo § 8, stk. 2, impone che un sottosistema o un componente di sicurezza coperto da un’autorizzazione estesa ai sensi dell’articolo 43 quater, paragrafo 2, riporti, in modo chiaro e in danese o inglese, l’indicazione che è immesso sul mercato come bene rilevante per la crisi Fonte · § 1, nr. 1–4, e § 2

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante (compresi i titolari di marchio, gli installatori che incorporano componenti propri e i rappresentanti autorizzati che agiscono per conto di un fabbricante)15
  • Assicurarsi che i sottosistemi e i componenti di sicurezza che si immettono sul mercato o si incorporano in un impianto a fune siano progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali dell’allegato II, tra cui il dimensionamento per tutte le sollecitazioni prevedibili, l’assemblaggio sicuro, l’integrità dei componenti di sicurezza in modo che il loro guasto sia altamente improbabile, la protezione antincendio e contro i fulmini, i dispositivi di sicurezza, la manutenibilità e i requisiti specifici per funi, azionamenti, freni, veicoli e dispositivi di traino. art. 6, art. 11(1) e allegato II
  • Redigere la documentazione tecnica dell’allegato VIII: una descrizione generale, disegni e schemi, le norme armonizzate applicate integralmente o in parte o le soluzioni adottate in alternativa, calcoli di progetto e rapporti di prova, una copia delle istruzioni e, per i sottosistemi, le dichiarazioni di conformità UE dei componenti di sicurezza incorporati. art. 11(2) e allegato VIII
  • Prima di immettere il sottosistema o il componente di sicurezza sul mercato, sottoporlo a una procedura dell’articolo 18: esame UE del tipo (Modulo B) con Modulo D o F, verifica dell’unità (Modulo G) oppure garanzia totale di qualità più esame del progetto (Modulo H1); ogni percorso prevede l’intervento di un organismo notificato. art. 11(2), art. 18 e allegati da III a VII
  • Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IX con gli elementi del modulo utilizzato, tenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro e redigerla come dichiarazione unica se anche altri atti dell’Unione ne richiedono una. art. 11(2), art. 19 e allegato IX
  • Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile prima di immettere il sottosistema o il componente di sicurezza sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione. art. 11(2) e art. 21
  • Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 30 anni dalla data in cui il sottosistema o il componente di sicurezza è stato immesso sul mercato, insieme alla documentazione del modulo (certificato di esame UE del tipo, approvazioni del sistema di qualità, certificati di conformità) per lo stesso periodo. art. 11(3), allegato III, punto 9, allegato IV, punto 6, allegato V, punto 4.2, allegato VI, punto 3.2, e allegato VII, punto 6
  • Garantire la conformità della produzione in serie del sottosistema o del componente di sicurezza, tenendo conto delle modifiche della sua progettazione o delle sue caratteristiche e delle norme armonizzate o specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità. art. 11(4)
  • Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i sottosistemi e i componenti di sicurezza messi a disposizione sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori di tale monitoraggio. art. 11(4)
  • Contrassegnare ogni sottosistema o componente di sicurezza con un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione e con il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua facilmente comprensibile per utenti e autorità, oppure sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento se le dimensioni o la natura non lo consentono. art. 11(5) e art. 11(6)
  • Corredare ogni sottosistema o componente di sicurezza di una copia della dichiarazione di conformità UE; è sufficiente una copia per lotto o per consegna a un unico operatore o utente. art. 11(7)
  • Fornire con ogni sottosistema o componente di sicurezza istruzioni e informazioni di sicurezza chiare nella lingua stabilita dallo Stato membro, che in Danimarca è il danese. art. 11(7)§ 8
  • Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione. art. 11(8)
  • Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi che esso presenta. art. 11(9)
  • Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 30 anni, ogni operatore economico che ha fornito un sottosistema o un componente di sicurezza e ogni operatore economico e responsabile di un impianto a fune a cui lo si è fornito. art. 16
  • Se si designa un rappresentante autorizzato, conferirgli un mandato scritto che comprenda almeno la conservazione della dichiarazione di conformità UE e della documentazione tecnica per 30 anni, la fornitura di informazioni su richiesta e la cooperazione con le autorità; gli obblighi di progettazione e fabbricazione e la redazione della documentazione tecnica restano a carico del fabbricante. art. 12
Importatore10
  • Immettere sul mercato solo sottosistemi e componenti di sicurezza conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell’articolo 18, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito la dichiarazione di conformità UE, le istruzioni, le informazioni di sicurezza e gli altri documenti richiesti, e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non immettere sul mercato i prodotti non conformi e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato se presentano un rischio. art. 13(1) e art. 13(2)
  • Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul sottosistema o sul componente di sicurezza oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per utenti e autorità, e mantenere accessibile e aggiornato l’eventuale sito web indicato. art. 13(3)
  • Assicurarsi che il sottosistema o il componente di sicurezza sia corredato di istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese. art. 13(4)§ 8
  • Finché un sottosistema o un componente di sicurezza è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali. art. 13(5)
  • Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i sottosistemi e i componenti di sicurezza messi a disposizione sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori di tale monitoraggio. art. 13(6)
  • Se un sottosistema o un componente di sicurezza immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 13(7)
  • Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 30 anni dall’immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. art. 13(8)
  • Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi che esso presenta. art. 13(9)
  • Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 30 anni, ogni operatore economico che ha fornito un sottosistema o un componente di sicurezza e ogni operatore economico e responsabile di un impianto a fune a cui lo si è fornito. art. 16
  • Se si immette sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio, o se ne modifica uno già presente sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 11. art. 15
Distributore (grossista, commerciante o rivenditore)6
  • Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un sottosistema o un componente di sicurezza, verificare che rechi la marcatura CE e sia corredato di una copia della dichiarazione di conformità UE, delle istruzioni, delle informazioni di sicurezza e degli altri documenti richiesti nella lingua dello Stato membro, e che fabbricante e importatore abbiano applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non mettere a disposizione i prodotti non conformi e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato se presentano un rischio. art. 14(1) e art. 14(2)
  • Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali dell’allegato II finché il prodotto è sotto la propria responsabilità. art. 14(3)
  • Se un sottosistema o un componente di sicurezza messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 14(4)
  • Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti messi a disposizione. art. 14(5)
  • Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 30 anni, ogni operatore economico che ha fornito un sottosistema o un componente di sicurezza e ogni operatore economico e responsabile di un impianto a fune a cui lo si è fornito. art. 16
  • Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica un sottosistema o un componente di sicurezza in modo tale da poter incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. art. 15
Responsabile dell’impianto a fune (in Danimarca il committente dei lavori, bygherren)5
  • Eseguire, o far eseguire, un’analisi di sicurezza dell’impianto a fune previsto che tenga conto di tutte le modalità di esercizio contemplate, segua un metodo riconosciuto o consolidato, rifletta lo stato dell’arte e la complessità dell’impianto, tenga conto dell’ambiente locale e delle situazioni più sfavorevoli, copra tutti gli aspetti di sicurezza della progettazione, della costruzione e della messa in servizio, consenta di individuare, in base all’esperienza passata, i rischi che possono presentarsi durante l’esercizio e comprenda i dispositivi di sicurezza e i loro effetti sull’impianto. art. 8(1), art. 8(2) e art. 8(3)
  • Utilizzare l’analisi di sicurezza per redigere l’inventario dei rischi e delle situazioni pericolose, le misure previste per affrontarli e l’elenco dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza da incorporare, e registrarne il risultato in un rapporto di sicurezza. art. 8(4) e art. 8(5)
  • Presentare all’autorità o all’organismo che autorizza l’impianto il rapporto di sicurezza, le dichiarazioni di conformità UE e gli altri documenti di conformità per i sottosistemi e i componenti di sicurezza, nonché la documentazione sulle caratteristiche dell’impianto, comprese le condizioni e le limitazioni di esercizio e tutti i dettagli per l’assistenza, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione; in Danimarca il committente dei lavori li invia all’Erhvervsstyrelsen al più tardi all’inizio dei lavori, i primi tre in danese o in inglese, e ottiene la sua approvazione prima che l’impianto sia messo in uso. art. 9(2), prima e seconda frase§ 6§ 1, nr. 3
  • Conservare presso l’impianto a fune una copia del rapporto di sicurezza, delle dichiarazioni di conformità UE, degli altri documenti di conformità e della documentazione sulle caratteristiche dell’impianto. art. 9(2), ultima frase
  • Se sono modificate caratteristiche importanti, sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto esistente in modo tale da richiedere una nuova autorizzazione per la messa in servizio, ottenere tale autorizzazione per una modifica che, con le sue ripercussioni sull’impianto nel suo complesso, soddisfi i requisiti essenziali dell’allegato II; in Danimarca ogni modifica significativa (un ampliamento, uno smontaggio, uno spostamento o qualsiasi altra modifica che incida sulla costruzione, sulle caratteristiche di sicurezza o sul profilo di sicurezza) richiede una nuova approvazione dell’Erhvervsstyrelsen, mentre le modifiche minori che mantengono l’estensione e l’integrità dell’impianto non la richiedono. art. 9(3)§ 7§ 1, nr. 3

Il CIR in parole semplici

Il regolamento sugli impianti a fune (Cableway Installations Regulation, CIR), formalmente regolamento (UE) 2016/424, è la legge dell’UE sulla sicurezza degli impianti che trasportano persone a fune: funivie e cabinovie, seggiovie, sciovie e funicolari. Ha due livelli. Stabilisce le norme sulla messa a disposizione sul mercato e sulla libera circolazione di sottosistemi e componenti di sicurezza per impianti a fune e contiene le norme sulla progettazione, sulla costruzione e sulla messa in servizio dei nuovi impianti a fune (art. 1). I sottosistemi e i componenti di sicurezza possono essere messi a disposizione solo se conformi al regolamento (art. 4), gli Stati membri non possono ostacolare quelli conformi (art. 7) e gli impianti veri e propri possono entrare in servizio solo se conformi e se non possono mettere in pericolo persone o beni (art. 5).

Il regolamento ha sostituito la direttiva 2000/9/CE il 21 aprile 2018 (art. 47). In quanto regolamento si applica direttamente in ogni Stato membro, ma lascia deliberatamente ai procedimenti nazionali l’autorizzazione della costruzione e della messa in servizio, l’esercizio degli impianti e l’individuazione del responsabile dell’impianto (art. 8, art. 9 e art. 10).

Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: regolamento (UE) 2016/424 (CELEX 32016R0424), oppure il testo consolidato del 29 maggio 2026 che comprende le procedure di emergenza del mercato interno.

Campo di applicazione

Il regolamento si applica ai nuovi impianti a fune progettati per il trasporto di persone, alle modifiche di impianti a fune che richiedono una nuova autorizzazione e ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza per impianti a fune (art. 2(1)). Un impianto a fune è un sistema completo in sito, composto da infrastruttura e sottosistemi, progettato, costruito, assemblato e messo in servizio per il trasporto di persone, in cui la trazione è assicurata da funi disposte lungo la linea di percorso (art. 3, punto 1). Ne sono definiti tre tipi: la funivia, i cui veicoli sono sospesi a una o più funi e da queste trainati; la sciovia, in cui i passeggeri con l’attrezzatura adeguata sono trainati lungo una pista preparata; e la funicolare, i cui veicoli sono trainati da funi lungo un binario a terra o su strutture fisse (art. 3, punti da 7 a 9).

L’articolo 2, paragrafo 2, elenca ciò che resta escluso: (a) gli ascensori disciplinati dalla direttiva 2014/33/UE; (b) gli impianti a fune classificati dagli Stati membri come impianti storici, culturali o del patrimonio, entrati in servizio prima del 1° gennaio 1986, ancora in esercizio e privi di modifiche significative della progettazione o della costruzione, compresi i sottosistemi e i componenti di sicurezza appositamente progettati per essi; (c) gli impianti destinati a scopi agricoli o forestali; (d) gli impianti a fune al servizio di rifugi e baite di montagna destinati solo al trasporto di merci e di persone appositamente designate; (e) le attrezzature fisse o mobili progettate esclusivamente per scopi ricreativi e di svago e non come mezzo di trasporto di persone; (f) gli impianti minerari o altri impianti industriali in sito utilizzati per attività industriali; e (g) gli impianti in cui gli utenti o i loro veicoli sono trasportati sull’acqua. Un trasporto a fune costruito solo per le merci non è affatto un impianto a fune, perché la definizione richiede l’obiettivo di trasportare persone.

Un sottosistema è un sistema elencato nell’allegato I, o una combinazione di tali sistemi, destinato a essere incorporato in un impianto (art. 3, punto 2). L’allegato I suddivide un impianto in infrastruttura e sei gruppi di sottosistemi: funi e attacchi delle funi; azionamenti e freni; apparecchiature meccaniche (argani delle funi, macchinari di stazione, ingegneria di linea); veicoli (cabine, sedili o dispositivi di traino, organi di sospensione, organi di marcia, collegamenti alla fune); dispositivi elettrotecnici (dispositivi di monitoraggio, controllo e sicurezza, apparecchiature di comunicazione e informazione, protezione contro i fulmini); e attrezzature di salvataggio (fisse e mobili). Un componente di sicurezza è qualsiasi componente o dispositivo destinato a essere incorporato in un sottosistema o in un impianto per garantire una funzione di sicurezza, il cui guasto mette in pericolo la sicurezza o la salute di passeggeri, personale di esercizio o terzi (art. 3, punto 4). L’infrastruttura, cioè le strutture di stazione e di linea costruite in sito per ciascun impianto, è coperta dai requisiti essenziali ma non è un prodotto immesso sul mercato (art. 3, punto 3, e art. 6).

Gli obblighi ricadono sugli operatori economici per sottosistemi e componenti di sicurezza, cioè fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 3, punti da 13 a 17), e sul responsabile dell’impianto a fune, che ogni Stato membro determina in base al diritto nazionale (art. 8(1)). Fabbricante è chiunque fabbrica un sottosistema o un componente di sicurezza, o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio o lo incorpora in un impianto a fune (art. 3, punto 13); l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un prodotto in modo tale da poter incidere sulla conformità si assume gli obblighi del fabbricante (art. 15). In Danimarca il responsabile dell’impianto è il committente dei lavori, bygherren (ordinanza n. 2517 del 14 dicembre 2021, § 5).

Che cosa si deve fare

Analisi di sicurezza, rapporto di sicurezza e autorizzazione

Ogni impianto previsto richiede un’analisi di sicurezza, eseguita o commissionata dal responsabile dell’impianto. Essa deve tenere conto di tutte le modalità di esercizio contemplate, seguire un metodo riconosciuto o consolidato, rispecchiare lo stato dell’arte e la complessità dell’impianto, garantire che la progettazione e la configurazione tengano conto dell’ambiente locale e delle situazioni più sfavorevoli, coprire tutti gli aspetti di sicurezza dell’impianto e dei suoi fattori esterni nella progettazione, nella costruzione e nella messa in servizio e consentire di individuare, in base all’esperienza passata, i rischi che possono presentarsi durante l’esercizio (art. 8(1) e (2)). Comprende anche i dispositivi di sicurezza, che devono reagire a un guasto rilevato mantenendosi in uno stato sicuro, in una modalità di funzionamento ridotta o in uno stato a prova di guasto, essere ridondanti e monitorati, oppure avere una probabilità di guasto valutabile secondo uno standard equivalente (art. 8(3)). L’analisi produce l’inventario dei rischi e delle situazioni pericolose, le misure per affrontarli e l’elenco dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza da incorporare, e il suo risultato confluisce in un rapporto di sicurezza (art. 8(4) e (5)).

Ogni Stato membro stabilisce le procedure per autorizzare la costruzione e la messa in servizio degli impianti sul proprio territorio. Il responsabile presenta il rapporto di sicurezza, le dichiarazioni di conformità UE e gli altri documenti di conformità per i sottosistemi e i componenti di sicurezza, nonché la documentazione sulle caratteristiche dell’impianto, comprese le condizioni e le limitazioni di esercizio e tutti i dettagli per l’assistenza, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione; una copia è conservata presso l’impianto (art. 9(1) e (2)). Le modifiche di caratteristiche importanti, sottosistemi o componenti di sicurezza che richiedono una nuova autorizzazione devono soddisfare i requisiti essenziali nelle loro ripercussioni sull’impianto nel suo complesso (art. 9(3)). Gli Stati membri non possono utilizzare tali procedure per ostacolare gli impianti conformi o la libera circolazione di sottosistemi e componenti di sicurezza conformi (art. 9(4) e (5)), e un impianto resta in esercizio solo se rispetta le condizioni del rapporto di sicurezza (art. 10). In Danimarca il committente dei lavori presenta domanda di approvazione all’Erhvervsstyrelsen prima che l’impianto sia messo in uso, invia il rapporto di sicurezza, la dichiarazione di conformità UE, gli altri documenti di conformità e la documentazione sulle caratteristiche dell’impianto al più tardi all’inizio dei lavori — i primi tre in danese o in inglese — e ripresenta la domanda per ogni modifica significativa, ma non per le modifiche minori che mantengono l’estensione e l’integrità dell’impianto, in modo che continui a rispettare le norme in vigore all’epoca della sua costruzione originaria (ordinanza n. 2517, §§ da 6 a 8, come modificata dall’ordinanza n. 490 del 28 maggio 2026).

Requisiti essenziali e norme armonizzate

Gli impianti, le loro infrastrutture, i sottosistemi e i componenti di sicurezza devono soddisfare i requisiti essenziali dell’allegato II che si applicano loro (art. 6). L’allegato II si apre con i requisiti generali: la sicurezza di passeggeri, personale di esercizio e terzi è fondamentale; i rischi sono eliminati mediante la progettazione, poi ci si protegge da essi e infine si ricorre a precauzioni dichiarate, in questo ordine; impianti, sottosistemi e componenti di sicurezza sono dimensionati per resistere a tutte le sollecitazioni prevedibili, compresi gli effetti dinamici e la fatica; i componenti di sicurezza sono progettati in modo che siano impossibili errori di assemblaggio e il loro guasto sia altamente improbabile; sono affrontati incendio e fulmini; i dispositivi di sicurezza rilevano ed elaborano i difetti, l’impianto può sempre essere arrestato manualmente e non può essere riavviato dopo un arresto di sicurezza senza un intervento appropriato; e si applicano requisiti di manutenibilità e di limitazione delle molestie (allegato II, sezione 2). Le sezioni da 3 a 7 aggiungono requisiti per l’infrastruttura (tracciato, velocità, distanza tra i veicoli, stazioni e strutture di linea), per funi, azionamenti e freni (due o più sistemi di frenatura, tranne che sulle sciovie, e un gruppo di azionamento di riserva, salvo che l’analisi di sicurezza dimostri che è superfluo), per i dispositivi di controllo e comunicazione, per i veicoli e i dispositivi di traino (nessun passeggero può cadere, porte che si chiudono e si bloccano, dispositivi anti-deragliamento e freni su rotaia dove il rischio non può essere escluso), per le attrezzature destinate a passeggeri e personale di esercizio e per la possibilità di esercizio, compresi un manuale di istruzioni nella lingua dello Stato membro in cui l’impianto è costruito, personale di esercizio qualificato e il salvataggio dei passeggeri entro un tempo stabilito quando l’impianto è immobilizzato.

I sottosistemi e i componenti di sicurezza conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale, si presumono conformi ai requisiti essenziali coperti da tali norme (art. 17); la stessa presunzione vale per gli impianti (art. 5(3)). La Commissione pubblica l’elenco delle norme armonizzate per gli impianti a fune e una guida all’applicazione nella propria pagina dedicata agli impianti a fune.

Valutazione della conformità con un organismo notificato

Prima di immettere un sottosistema o un componente di sicurezza sul mercato, il fabbricante lo sottopone, a propria scelta, a una delle procedure dell’articolo 18: esame UE del tipo (Modulo B, tipo di produzione, allegato III) combinato con la conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo D, allegato IV) oppure con la conformità al tipo basata sulla verifica del sottosistema o del componente di sicurezza (Modulo F, allegato V); conformità basata sulla verifica dell’unità (Modulo G, allegato VI); oppure conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto (Modulo H1, allegato VII). Ogni percorso prevede l’intervento di un organismo notificato. Con il Modulo B l’organismo esamina la documentazione tecnica e un campione rappresentativo e rilascia un certificato di esame UE del tipo valido al massimo 30 anni (allegato III, punto 6); con il Modulo D approva e verifica il sistema di qualità della produzione almeno ogni due anni (allegato IV, punto 4.3); con il Modulo F esamina e sottopone a prova ogni unità o lotti statistici e rilascia certificati di conformità (allegato V, punti 4 e 5); con il Modulo G verifica ogni unità (allegato VI); e con il Modulo H1 approva il sistema di qualità completo, esamina il progetto e rilascia un certificato di esame UE del progetto, con una rivalutazione completa ogni tre anni (allegato VII, punti 3.6 e 4.3). La documentazione e la corrispondenza sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua da esso accettata (art. 18(3)).

La documentazione tecnica dell’allegato VIII deve consentire di valutare la conformità e comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, disegni e schemi di progettazione e fabbricazione con le spiegazioni necessarie per comprenderli, l’elenco delle norme armonizzate applicate integralmente o in parte o le soluzioni adottate in alternativa, le prove a sostegno della progettazione, compresi calcoli e rapporti di prova, una copia delle istruzioni e, per i sottosistemi, copie delle dichiarazioni di conformità UE dei componenti di sicurezza incorporati.

Dichiarazione di conformità UE e marcatura CE

La dichiarazione di conformità UE attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti essenziali dell’allegato II, segue il modello dell’allegato IX, contiene gli elementi del modulo utilizzato, è costantemente aggiornata, accompagna il sottosistema o il componente di sicurezza ed è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato o messo a disposizione; se anche altri atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, un’unica dichiarazione li copre tutti (art. 19). La marcatura CE è soggetta ai principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 20) ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta dati, oppure sull’imballaggio e sui documenti se la natura del prodotto non lo consente, prima dell’immissione sul mercato, ed è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione (art. 21).

Obblighi per ruolo

I fabbricanti progettano e fabbricano nel rispetto dei requisiti essenziali, redigono la documentazione tecnica, eseguono la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione e appongono la marcatura CE, conservano la documentazione e la dichiarazione per 30 anni, garantiscono la conformità della produzione in serie con prove a campione e un registro dei reclami se i rischi lo giustificano, contrassegnano il prodotto con un elemento di identificazione e con il proprio nome e indirizzo, forniscono la dichiarazione, le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua richiesta, adottano azioni correttive e informano le autorità dei rischi, e cooperano su richiesta (art. 11). Un rappresentante autorizzato agisce in base a un mandato scritto che deve comprendere almeno la conservazione della dichiarazione e della documentazione per 30 anni, la fornitura di informazioni e la cooperazione con le autorità, e non può assumere gli obblighi di progettazione né la redazione della documentazione tecnica (art. 12). Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano le istruzioni nella lingua richiesta, proteggono il prodotto durante lo stoccaggio e il trasporto, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 30 anni (art. 13). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, la lingua e le indicazioni prima di mettere a disposizione un prodotto, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e fanno in modo che siano adottate azioni correttive (art. 14). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano un prodotto diventano fabbricanti (art. 15), e ogni operatore identifica per 30 anni i propri fornitori e gli operatori e i responsabili degli impianti a cui ha fornito i prodotti (art. 16).

Procedure di emergenza dal 29 maggio 2026

Il regolamento (UE) 2024/2748 ha inserito il capo Va. Gli articoli da 43 ter a 43 sexies si applicano solo ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza designati come beni rilevanti per la crisi, solo finché è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e solo dopo che la Commissione ha adottato l’atto di esecuzione di attivazione (art. 43 bis). In tale periodo gli organismi notificati trattano in via prioritaria le domande relative ai prodotti elencati (art. 43 ter); uno Stato membro può autorizzare, su richiesta motivata, l’immissione sul mercato o l’incorporazione di un prodotto specifico per il quale la procedura con organismo notificato non è stata eseguita ma la conformità all’allegato II è stata dimostrata in altro modo, e il prodotto reca l’indicazione che è immesso sul mercato come bene rilevante per la crisi e non la marcatura CE (art. 43 quater); la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità (art. 43 quinquies); e gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato sui prodotti elencati e si assistono reciprocamente (art. 43 sexies).

Applicazione e sanzioni

La vigilanza del mercato su sottosistemi e componenti di sicurezza segue l’articolo 39, che applica l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008; tali articoli sono stati abrogati dal regolamento (UE) 2019/1020 con effetto dal 16 luglio 2021 e il regolamento figura al punto 61 dell’allegato I di quest’ultimo, per cui il rinvio va letto come riferito al regolamento (UE) 2019/1020. Quando un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza presenti un rischio per persone o beni, valuta il prodotto, richiede azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama il prodotto e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 40). L’articolo 40, paragrafo 1, dichiara inoltre applicabile a tali misure l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008; tale articolo è una delle disposizioni abrogate dal regolamento (UE) 2019/1020 e va letto come le disposizioni corrispondenti di quest’ultimo, mentre l’articolo 30 sulla marcatura CE, richiamato agli articoli 20 e 43, paragrafo 1, lettera a), resta in vigore. La Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 41), i prodotti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 42) e le non conformità formali, come la marcatura CE o il numero dell’organismo notificato mancanti o apposti in modo errato, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o indicazioni di identificazione e di indirizzo mancanti, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, ritiro o richiamo (art. 43). Lo Stato membro che accerti che un impianto autorizzato può mettere in pericolo persone o beni ne limita o vieta l’esercizio (art. 10(2)).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni commesse dagli operatori economici, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi e possono essere inasprite in caso di recidiva (art. 45). In Danimarca il regolamento è integrato dall’ordinanza n. 2517 del 14 dicembre 2021 sugli impianti a fune, in vigore dal 1° gennaio 2022 e modificata dall’ordinanza n. 490 del 28 maggio 2026 con effetto dal 30 maggio 2026. Essa individua nel committente dei lavori il responsabile, richiede l’approvazione prima della messa in servizio e dopo le modifiche significative, richiede istruzioni e informazioni di sicurezza in danese e punisce le violazioni con una multa, salvo che altre norme prevedano una pena più severa; per le violazioni delle norme sulla messa in servizio e sul mercato e dei requisiti linguistici (§§ 3, 4 e 8) la pena può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti come un pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la recidiva, una violazione sistematica a scopo di lucro o un tentativo di eludere l’autorità di controllo (§ 13). Dal 30 maggio 2026 l’ordinanza indica in tutto il testo l’Erhvervsstyrelsen, e un nuovo § 8, stk. 2, impone che un sottosistema o un componente di sicurezza coperto da un’autorizzazione estesa ai sensi dell’articolo 43 quater, paragrafo 2, riporti l’indicazione «bene rilevante per la crisi» in danese o in inglese. La Sikkerhedsstyrelsen ha rilevato il settore dall’Arbejdstilsynet il 1° dicembre 2018 ed è diventata nel gennaio 2026 un dipartimento dell’Erhvervsstyrelsen (l’autorità danese per le imprese) denominato Markedsovervågning; l’Erhvervsstyrelsen è l’autorità di controllo ai sensi della legge danese sui prodotti, che elenca il regolamento sugli impianti a fune al § 2, stk. 1, nr. 39, e designa gli organismi notificati danesi, che devono essere accreditati dalla DANAK. L’Arbejdstilsynet resta l’autorità di controllo per gli impianti fabbricati su ordinazione o importati per attività offshore di petrolio e gas ai sensi della legge sulla sicurezza offshore.

Guide correlate

Come aiuta Conphora

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno applicare il regolamento per sottosistemi e componenti di sicurezza ai sensi dell’articolo 39, che richiama ancora l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021 (il regolamento figura al punto 61 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020), mentre l’autorizzazione, la messa in servizio e l’esercizio degli impianti veri e propri sono procedimenti nazionali ai sensi degli articoli 5, 9 e 10. In Danimarca l’Erhvervsstyrelsen, che nel gennaio 2026 ha assorbito la Sikkerhedsstyrelsen e gestisce il suo dipartimento Markedsovervågning, è l’autorità di controllo ai sensi della legge sui prodotti (lovbekendtgørelse n. 22 dell’8 gennaio 2026, § 2, stk. 1, nr. 39, e § 9) e, da quando l’ordinanza n. 490 del 28 maggio 2026 ha sostituito «Sikkerhedsstyrelsen» con «Erhvervsstyrelsen» in tutta l’ordinanza n. 2517 del 14 dicembre 2021 sugli impianti a fune, è anche l’autorità indicata in tale ordinanza: approva i nuovi impianti per la messa in servizio e designa gli organismi notificati; l’Arbejdstilsynet resta l’autorità competente per gli impianti fabbricati su ordinazione o importati per attività offshore di petrolio e gas. Gli strumenti a disposizione sono l’azione correttiva entro un termine commisurato al rischio, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, l’ordine di porre fine a non conformità formali come la mancanza della marcatura CE, del numero dell’organismo notificato o della dichiarazione, la limitazione o il divieto di esercizio di un impianto che metta in pericolo persone o beni, e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. L’articolo 40, paragrafo 1, dichiara inoltre applicabile a tali misure l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008; tale articolo è una delle disposizioni abrogate dal regolamento (UE) 2019/1020 e va letto come le disposizioni corrispondenti di quest’ultimo, mentre l’articolo 30 sulla marcatura CE, richiamato agli articoli 20 e 43, paragrafo 1, lettera a), resta in vigore.

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e della normativa nazionale adottata in base ad esso da parte degli operatori economici; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi e possono essere inasprite in caso di recidiva, e le norme dovevano essere notificate alla Commissione entro il 21 marzo 2018. Le autorità di vigilanza del mercato valutano i sottosistemi e i componenti di sicurezza che presentano un rischio per persone o beni, richiedono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il prodotto e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; i prodotti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo, e gli Stati membri limitano o vietano l’esercizio di un impianto autorizzato che metta in pericolo persone o beni. Le non conformità formali, come la marcatura CE o il numero dell’organismo notificato mancanti o apposti in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o indicazioni di identificazione e di indirizzo mancanti, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, ritiro o richiamo. In Danimarca l’ordinanza n. 2517 del 14 dicembre 2021 sugli impianti a fune, come modificata dall’ordinanza n. 490 del 28 maggio 2026, punisce con una multa, salvo che altre norme prevedano una pena più severa, chiunque metta in uso un impianto o incorpori sottosistemi o componenti di sicurezza in violazione del § 3, metta a disposizione sottosistemi o componenti di sicurezza in violazione del § 4, violi i requisiti linguistici danesi del § 8 o non presenti la domanda di approvazione per la messa in servizio richiesta dai §§ 6 e 7. Per le violazioni dei §§ 3, 4 e 8 la pena può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti: la violazione ha creato un pericolo per la sicurezza o la salute, ha causato un incidente con lesioni gravi o morte, costituisce recidiva, è stata commessa nell’ambito di una violazione sistematica a scopo di lucro, oppure l’operatore ha tentato di aggirare o eludere il controllo dell’autorità di controllo; inoltre le imprese possono essere ritenute penalmente responsabili ai sensi del capitolo 5 del codice penale danese. L’Erhvervsstyrelsen, che nel gennaio 2026 ha assorbito la Sikkerhedsstyrelsen e gestisce il suo dipartimento Markedsovervågning, è l’autorità di controllo ai sensi della legge danese sui prodotti, che elenca il regolamento sugli impianti a fune al § 2, stk. 1, nr. 39, e il cui § 37, stk. 3 e 4, è la base di tali sanzioni.

Fonte · art. 10(2), art. 40, art. 42, art. 43 e art. 45Fonte · § 13Fonte · §§ 1 og 2Fonte · § 2, stk. 1, nr. 39, § 9 e § 37Fonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per CIR, dalla più recente.

  1. Orientamenti

    Guida riscritta sul testo consolidato del 29 maggio 2026

    Il testo segue ora la versione consolidata: il regolamento disciplina anche la progettazione, la costruzione e la messa in servizio dei nuovi impianti e il loro responsabile, e non solo i sottosistemi e i componenti di sicurezza; sono riportate le sette esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2; sono aggiunti i cinque moduli di valutazione della conformità, il periodo di conservazione di 30 anni, le disposizioni transitorie e le procedure di emergenza; e l’applicazione in Danimarca è corretta, con la Sikkerhedsstyrelsen come dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen ai sensi dell’ordinanza n. 2517 del 14 dicembre 2021 e della legge sui prodotti.

    Fonte · art. 1, art. 2, art. 8, art. 11, art. 18 e art. 46Fonte · § 5, § 6 e § 14
  2. Modifica

    Modificata l’ordinanza danese sugli impianti a fune: subentra l’Erhvervsstyrelsen e i beni rilevanti per la crisi devono essere etichettati

    L’ordinanza n. 490 del 28 maggio 2026 modifica l’ordinanza n. 2517 del 14 dicembre 2021: «Sikkerhedsstyrelsen» diventa «Erhvervsstyrelsen» in tutto il testo, per cui il committente dei lavori presenta ora domanda di approvazione per la messa in servizio all’Erhvervsstyrelsen e l’Erhvervsstyrelsen designa gli organismi notificati danesi; l’ordinanza è riemanata ai sensi della legge sui prodotti (lovbekendtgørelse n. 22 dell’8 gennaio 2026, § 8, § 26, stk. 2, § 31, stk. 1 e 2, e § 37, stk. 3 e 4); la nota a piè di pagina cita ora il regolamento (UE) 2024/2748; e un nuovo § 8, stk. 2, impone che un sottosistema o un componente di sicurezza coperto da un atto di esecuzione che estende un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 43 quater, paragrafo 2, riporti l’indicazione «bene rilevante per la crisi» in modo chiaro, comprensibile e in danese o in inglese.

    Fonte · § 1, nr. 1–4, e § 2
  3. Si applica

    Si applicano le procedure di emergenza per i sottosistemi e i componenti di sicurezza rilevanti per la crisi

    Si applica il capo Va (articoli da 43 bis a 43 sexies): valutazione prioritaria da parte degli organismi notificati, autorizzazioni nazionali a immettere sul mercato prodotti designati senza la procedura con organismo notificato e senza marcatura CE, presunzione di conformità basata su norme o specifiche comuni elencate e vigilanza del mercato prioritaria con assistenza reciproca, solo per i sottosistemi e i componenti di sicurezza designati come beni rilevanti per la crisi e solo finché è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747.

    Fonte · art. 7Fonte · art. 43 bis–art. 43 sexies
  4. Modifica

    Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/2748: procedure di emergenza del mercato interno

    Il regolamento modificativo del 9 ottobre 2024, pubblicato l’8 novembre 2024, aggiunge all’articolo 3 le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e inserisce il capo Va (articoli da 43 bis a 43 sexies); si applica dal 29 maggio 2026. Una rettifica del 22 aprile 2025 ha corretto l’articolo 43 quinquies, paragrafo 6.

    Fonte · art. 2 e art. 7
  5. Si applica

    Il regolamento (UE) 2016/424 si applica integralmente; direttiva 2000/9/CE abrogata

    Gli obblighi degli operatori economici, le procedure di valutazione della conformità, la dichiarazione di conformità UE, la marcatura CE e le procedure di vigilanza del mercato si applicano dal 21 aprile 2018, e la direttiva 2000/9/CE è abrogata con effetto dalla stessa data; i sottosistemi, i componenti di sicurezza e gli impianti conformi alla direttiva e immessi sul mercato o installati prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione o entrare in servizio, e i certificati rilasciati per i componenti di sicurezza ai sensi della direttiva restano validi.

    Fonte · art. 46, art. 47 e art. 48(2)
  6. Si applica

    Si applicano gli articoli sugli organismi notificati e sul comitato

    Gli articoli da 22 a 38 sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità e l’articolo 44 sulla procedura di comitato si applicano dal 21 ottobre 2016, diciotto mesi prima del resto del regolamento, in modo che gli organismi notificati fossero operativi entro il 21 aprile 2018.

    Fonte · art. 48(2)(a)
  7. In vigore

    Entra in vigore il regolamento (UE) 2016/424

    Adottato il 9 marzo 2016 e pubblicato nella GU L 81 il 31 marzo 2016, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Una rettifica pubblicata nella GU L 266 del 30 settembre 2016 ha corretto il testo dell’allegato II, punto 4.1.2, sul deragliamento della fune.

    Fonte · art. 48(1)Fonte · intestazione e allegato II, punto 4.1.2

Le domande più frequenti su CIR

Da quando si applica il regolamento sugli impianti a fune 2016/424?

Il regolamento è stato adottato il 9 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2016 ed è entrato in vigore il 20 aprile 2016. Gli articoli da 22 a 38 sugli organismi notificati e l’articolo 44 sul comitato si sono applicati dal 21 ottobre 2016, l’articolo 45(1) sulle sanzioni dal 21 marzo 2018 e il regolamento nel suo complesso dal 21 aprile 2018, data di abrogazione della direttiva 2000/9/CE. In quanto regolamento, si applica direttamente in ogni Stato membro senza recepimento.

Fonte · art. 47 e art. 48
Quali impianti e prodotti rientrano nel regolamento e quali sono esclusi?

Si applica ai nuovi impianti a fune progettati per il trasporto di persone, alle modifiche di impianti che richiedono una nuova autorizzazione e ai sottosistemi e componenti di sicurezza per impianti a fune. Non si applica agli ascensori disciplinati dalla direttiva 2014/33/UE, agli impianti classificati dagli Stati membri come storici, culturali o del patrimonio, entrati in servizio prima del 1° gennaio 1986 e privi di modifiche significative (compresi i sottosistemi e i componenti di sicurezza appositamente progettati per essi), agli impianti per scopi agricoli o forestali, agli impianti a fune al servizio di rifugi e baite di montagna che trasportano solo merci e persone appositamente designate, alle attrezzature fisse o mobili ricreative e di svago non destinate al trasporto di persone, agli impianti minerari e agli altri impianti industriali in sito, né agli impianti in cui gli utenti o i loro veicoli sono trasportati sull’acqua.

Fonte · art. 2
Serve un organismo notificato e quali moduli di valutazione della conformità posso usare?

Sì. Ogni percorso dell’articolo 18 prevede l’intervento di un organismo notificato: esame UE del tipo (Modulo B, allegato III) combinato con la conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo D, allegato IV) o con la conformità al tipo basata sulla verifica del sottosistema o del componente di sicurezza (Modulo F, allegato V); conformità basata sulla verifica dell’unità (Modulo G, allegato VI); oppure conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto (Modulo H1, allegato VII). Il fabbricante sceglie il percorso e un unico organismo notificato, il certificato di esame UE del tipo ha una validità massima di 30 anni e la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione.

Fonte · art. 18, art. 21(3) e allegati da III a VII
Per quanto tempo vanno conservate la documentazione tecnica e le registrazioni?

Trent’anni dopo l’immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 30 anni, i rappresentanti autorizzati tengono entrambe a disposizione delle autorità per 30 anni, gli importatori conservano una copia della dichiarazione per 30 anni e si assicurano che la documentazione possa essere messa a disposizione, e ogni operatore economico deve essere in grado di identificare i propri fornitori e gli operatori e i responsabili degli impianti a cui ha fornito i prodotti per 30 anni dalla fornitura.

Fonte · art. 11(3), art. 12(2), art. 13(8) e art. 16
Che cosa accade agli impianti e ai componenti approvati ai sensi della direttiva 2000/9/CE?

Gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione di sottosistemi e componenti di sicurezza conformi alla direttiva 2000/9/CE e immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018, né la messa in servizio di impianti conformi alla direttiva e installati prima di tale data. I certificati e le decisioni di approvazione rilasciati per i componenti di sicurezza ai sensi della direttiva restano validi ai sensi del regolamento. Rientrano nel regolamento i nuovi prodotti, i componenti di sicurezza di ricambio e le modifiche che richiedono una nuova autorizzazione.

Fonte · art. 2(1), art. 9(3) e art. 46
Chi autorizza un nuovo impianto a fune in Danimarca e in quale lingua devono essere i documenti?

Il responsabile dell’impianto ai sensi degli articoli 8 e 9 è il committente dei lavori (bygherren), che deve presentare domanda di approvazione all’Erhvervsstyrelsen prima che l’impianto sia messo in uso. L’ordinanza sugli impianti a fune indicava la Sikkerhedsstyrelsen fino a quando l’ordinanza n. 490 del 28 maggio 2026 ha sostituito la denominazione in tutto il testo con effetto dal 30 maggio 2026; la Sikkerhedsstyrelsen stessa è diventata parte dell’Erhvervsstyrelsen nel gennaio 2026. Il rapporto di sicurezza, la dichiarazione di conformità UE, gli altri documenti di conformità e la documentazione sulle caratteristiche dell’impianto devono essere inviati al più tardi all’inizio dei lavori, e i primi tre devono essere in danese o in inglese. È necessaria una nuova domanda dopo ogni modifica significativa — un ampliamento, uno smontaggio, uno spostamento o qualsiasi altra modifica che incida sulla costruzione, sulle caratteristiche di sicurezza o sul profilo di sicurezza — ma non per le modifiche minori che mantengono l’estensione e l’integrità dell’impianto, in modo che continui a rispettare le norme in vigore all’epoca della sua costruzione originaria. Le istruzioni e le informazioni di sicurezza devono essere in danese; la dichiarazione di conformità UE, i dati di contatto e gli altri documenti richiesti possono essere in danese o in inglese. L’Erhvervsstyrelsen designa inoltre gli organismi notificati danesi, che devono essere accreditati dalla DANAK.

Fonte · § 5–§ 10FonteFonte · § 1, nr. 3
Che cosa deve figurare su un sottosistema o componente di sicurezza e sui relativi documenti?

La marcatura CE seguita dal numero dell’organismo notificato, un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione, il nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, e il nome e l’indirizzo dell’importatore se il prodotto è importato, il tutto in una lingua facilmente comprensibile per utenti e autorità. Se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, gli elementi di identificazione e gli indirizzi sono riportati sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento. Ogni prodotto è corredato di una copia della dichiarazione di conformità UE, o di una copia per lotto o per consegna a un unico operatore, e di istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro.

Fonte · art. 11(5)–art. 11(7), art. 13(3), art. 13(4) e art. 21
Che cosa cambiano le procedure di emergenza aggiunte dal regolamento (UE) 2024/2748?

Dal 29 maggio 2026 si applica il capo Va, ma solo ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza designati come beni rilevanti per la crisi, solo finché è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e solo dopo che la Commissione ha adottato l’atto di esecuzione di attivazione. In tale periodo gli organismi notificati trattano in via prioritaria le domande relative a tali prodotti, uno Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato o l’incorporazione di un prodotto specifico senza la procedura con organismo notificato e senza marcatura CE se la conformità all’allegato II è dimostrata in altro modo, la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità, e la vigilanza del mercato sui prodotti elencati è prioritaria, con assistenza reciproca tra le autorità. In Danimarca un sottosistema o un componente di sicurezza coperto da un atto di esecuzione che estende tale autorizzazione deve riportare, in modo chiaro e in danese o in inglese, l’indicazione che è immesso sul mercato come bene rilevante per la crisi (ordinanza n. 2517, § 8, stk. 2, inserito dall’ordinanza n. 490 del 28 maggio 2026).

Fonte · art. 43 bis–art. 43 sexiesFonte · art. 2 e art. 7Fonte · § 1, nr. 4

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Fonti

  1. Regolamento (UE) 2016/424 sugli impianti a fune, testo consolidato del 29 maggio 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0424-20260529
  2. Regolamento (UE) 2016/424 come pubblicato nella GU L 81 del 31 marzo 2016 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0424
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32016R0424 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32016R0424
  4. Regolamento (UE) 2024/2748 che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748
  5. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, articolo 39 e allegato I punto 61 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  6. Impianti a fune (Commissione europea, DG GROW), con la guida all’applicazione, le norme armonizzate e gli organismi notificati https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/cableways_en
  7. Bekendtgørelse nr. 2517 af 14. december 2021 om tovbaneanlæg (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2517
  8. Bekendtgørelse nr. 490 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om tovbaneanlæg (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/490
  9. Guida all’applicazione del regolamento (UE) 2016/424 (Commissione europea, docsroom) https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48154
  10. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22
  11. Regler for tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/elevatorer-og-tovbaner/love-og-regler/regler-tovbaner
  12. Kontrol med elevatorer og tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/elevatorer-og-tovbaner/kontrol-og-tilsyn/kontrol-elevatorer-og-tovbaner
  13. Sikkerhedsstyrelsen skal markedsovervåge produkter på maskinområdet, notizia del 21 novembre 2018 sul trasferimento dall’Arbejdstilsynet (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/om-os/sik/nyheder/sikkerhedsstyrelsen-skal-markedsovervage-produkter-pa-maskinomradet

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redattori di conformità normativa, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
11 marzo 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). CIR: Regolamento sugli impianti a fune (Regolamento (UE) 2016/424), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/cir/
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