Il CIR in parole semplici
Il regolamento sugli impianti a fune (Cableway Installations Regulation, CIR), formalmente regolamento (UE) 2016/424, è la legge dell’UE sulla sicurezza degli impianti che trasportano persone a fune: funivie e cabinovie, seggiovie, sciovie e funicolari. Ha due livelli. Stabilisce le norme sulla messa a disposizione sul mercato e sulla libera circolazione di sottosistemi e componenti di sicurezza per impianti a fune e contiene le norme sulla progettazione, sulla costruzione e sulla messa in servizio dei nuovi impianti a fune (art. 1). I sottosistemi e i componenti di sicurezza possono essere messi a disposizione solo se conformi al regolamento (art. 4), gli Stati membri non possono ostacolare quelli conformi (art. 7) e gli impianti veri e propri possono entrare in servizio solo se conformi e se non possono mettere in pericolo persone o beni (art. 5).
Il regolamento ha sostituito la direttiva 2000/9/CE il 21 aprile 2018 (art. 47). In quanto regolamento si applica direttamente in ogni Stato membro, ma lascia deliberatamente ai procedimenti nazionali l’autorizzazione della costruzione e della messa in servizio, l’esercizio degli impianti e l’individuazione del responsabile dell’impianto (art. 8, art. 9 e art. 10).
Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: regolamento (UE) 2016/424 (CELEX 32016R0424), oppure il testo consolidato del 29 maggio 2026 che comprende le procedure di emergenza del mercato interno.
Campo di applicazione
Il regolamento si applica ai nuovi impianti a fune progettati per il trasporto di persone, alle modifiche di impianti a fune che richiedono una nuova autorizzazione e ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza per impianti a fune (art. 2(1)). Un impianto a fune è un sistema completo in sito, composto da infrastruttura e sottosistemi, progettato, costruito, assemblato e messo in servizio per il trasporto di persone, in cui la trazione è assicurata da funi disposte lungo la linea di percorso (art. 3, punto 1). Ne sono definiti tre tipi: la funivia, i cui veicoli sono sospesi a una o più funi e da queste trainati; la sciovia, in cui i passeggeri con l’attrezzatura adeguata sono trainati lungo una pista preparata; e la funicolare, i cui veicoli sono trainati da funi lungo un binario a terra o su strutture fisse (art. 3, punti da 7 a 9).
L’articolo 2, paragrafo 2, elenca ciò che resta escluso: (a) gli ascensori disciplinati dalla direttiva 2014/33/UE; (b) gli impianti a fune classificati dagli Stati membri come impianti storici, culturali o del patrimonio, entrati in servizio prima del 1° gennaio 1986, ancora in esercizio e privi di modifiche significative della progettazione o della costruzione, compresi i sottosistemi e i componenti di sicurezza appositamente progettati per essi; (c) gli impianti destinati a scopi agricoli o forestali; (d) gli impianti a fune al servizio di rifugi e baite di montagna destinati solo al trasporto di merci e di persone appositamente designate; (e) le attrezzature fisse o mobili progettate esclusivamente per scopi ricreativi e di svago e non come mezzo di trasporto di persone; (f) gli impianti minerari o altri impianti industriali in sito utilizzati per attività industriali; e (g) gli impianti in cui gli utenti o i loro veicoli sono trasportati sull’acqua. Un trasporto a fune costruito solo per le merci non è affatto un impianto a fune, perché la definizione richiede l’obiettivo di trasportare persone.
Un sottosistema è un sistema elencato nell’allegato I, o una combinazione di tali sistemi, destinato a essere incorporato in un impianto (art. 3, punto 2). L’allegato I suddivide un impianto in infrastruttura e sei gruppi di sottosistemi: funi e attacchi delle funi; azionamenti e freni; apparecchiature meccaniche (argani delle funi, macchinari di stazione, ingegneria di linea); veicoli (cabine, sedili o dispositivi di traino, organi di sospensione, organi di marcia, collegamenti alla fune); dispositivi elettrotecnici (dispositivi di monitoraggio, controllo e sicurezza, apparecchiature di comunicazione e informazione, protezione contro i fulmini); e attrezzature di salvataggio (fisse e mobili). Un componente di sicurezza è qualsiasi componente o dispositivo destinato a essere incorporato in un sottosistema o in un impianto per garantire una funzione di sicurezza, il cui guasto mette in pericolo la sicurezza o la salute di passeggeri, personale di esercizio o terzi (art. 3, punto 4). L’infrastruttura, cioè le strutture di stazione e di linea costruite in sito per ciascun impianto, è coperta dai requisiti essenziali ma non è un prodotto immesso sul mercato (art. 3, punto 3, e art. 6).
Gli obblighi ricadono sugli operatori economici per sottosistemi e componenti di sicurezza, cioè fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 3, punti da 13 a 17), e sul responsabile dell’impianto a fune, che ogni Stato membro determina in base al diritto nazionale (art. 8(1)). Fabbricante è chiunque fabbrica un sottosistema o un componente di sicurezza, o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio o lo incorpora in un impianto a fune (art. 3, punto 13); l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un prodotto in modo tale da poter incidere sulla conformità si assume gli obblighi del fabbricante (art. 15). In Danimarca il responsabile dell’impianto è il committente dei lavori, bygherren (ordinanza n. 2517 del 14 dicembre 2021, § 5).
Che cosa si deve fare
Analisi di sicurezza, rapporto di sicurezza e autorizzazione
Ogni impianto previsto richiede un’analisi di sicurezza, eseguita o commissionata dal responsabile dell’impianto. Essa deve tenere conto di tutte le modalità di esercizio contemplate, seguire un metodo riconosciuto o consolidato, rispecchiare lo stato dell’arte e la complessità dell’impianto, garantire che la progettazione e la configurazione tengano conto dell’ambiente locale e delle situazioni più sfavorevoli, coprire tutti gli aspetti di sicurezza dell’impianto e dei suoi fattori esterni nella progettazione, nella costruzione e nella messa in servizio e consentire di individuare, in base all’esperienza passata, i rischi che possono presentarsi durante l’esercizio (art. 8(1) e (2)). Comprende anche i dispositivi di sicurezza, che devono reagire a un guasto rilevato mantenendosi in uno stato sicuro, in una modalità di funzionamento ridotta o in uno stato a prova di guasto, essere ridondanti e monitorati, oppure avere una probabilità di guasto valutabile secondo uno standard equivalente (art. 8(3)). L’analisi produce l’inventario dei rischi e delle situazioni pericolose, le misure per affrontarli e l’elenco dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza da incorporare, e il suo risultato confluisce in un rapporto di sicurezza (art. 8(4) e (5)).
Ogni Stato membro stabilisce le procedure per autorizzare la costruzione e la messa in servizio degli impianti sul proprio territorio. Il responsabile presenta il rapporto di sicurezza, le dichiarazioni di conformità UE e gli altri documenti di conformità per i sottosistemi e i componenti di sicurezza, nonché la documentazione sulle caratteristiche dell’impianto, comprese le condizioni e le limitazioni di esercizio e tutti i dettagli per l’assistenza, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione; una copia è conservata presso l’impianto (art. 9(1) e (2)). Le modifiche di caratteristiche importanti, sottosistemi o componenti di sicurezza che richiedono una nuova autorizzazione devono soddisfare i requisiti essenziali nelle loro ripercussioni sull’impianto nel suo complesso (art. 9(3)). Gli Stati membri non possono utilizzare tali procedure per ostacolare gli impianti conformi o la libera circolazione di sottosistemi e componenti di sicurezza conformi (art. 9(4) e (5)), e un impianto resta in esercizio solo se rispetta le condizioni del rapporto di sicurezza (art. 10). In Danimarca il committente dei lavori presenta domanda di approvazione all’Erhvervsstyrelsen prima che l’impianto sia messo in uso, invia il rapporto di sicurezza, la dichiarazione di conformità UE, gli altri documenti di conformità e la documentazione sulle caratteristiche dell’impianto al più tardi all’inizio dei lavori — i primi tre in danese o in inglese — e ripresenta la domanda per ogni modifica significativa, ma non per le modifiche minori che mantengono l’estensione e l’integrità dell’impianto, in modo che continui a rispettare le norme in vigore all’epoca della sua costruzione originaria (ordinanza n. 2517, §§ da 6 a 8, come modificata dall’ordinanza n. 490 del 28 maggio 2026).
Requisiti essenziali e norme armonizzate
Gli impianti, le loro infrastrutture, i sottosistemi e i componenti di sicurezza devono soddisfare i requisiti essenziali dell’allegato II che si applicano loro (art. 6). L’allegato II si apre con i requisiti generali: la sicurezza di passeggeri, personale di esercizio e terzi è fondamentale; i rischi sono eliminati mediante la progettazione, poi ci si protegge da essi e infine si ricorre a precauzioni dichiarate, in questo ordine; impianti, sottosistemi e componenti di sicurezza sono dimensionati per resistere a tutte le sollecitazioni prevedibili, compresi gli effetti dinamici e la fatica; i componenti di sicurezza sono progettati in modo che siano impossibili errori di assemblaggio e il loro guasto sia altamente improbabile; sono affrontati incendio e fulmini; i dispositivi di sicurezza rilevano ed elaborano i difetti, l’impianto può sempre essere arrestato manualmente e non può essere riavviato dopo un arresto di sicurezza senza un intervento appropriato; e si applicano requisiti di manutenibilità e di limitazione delle molestie (allegato II, sezione 2). Le sezioni da 3 a 7 aggiungono requisiti per l’infrastruttura (tracciato, velocità, distanza tra i veicoli, stazioni e strutture di linea), per funi, azionamenti e freni (due o più sistemi di frenatura, tranne che sulle sciovie, e un gruppo di azionamento di riserva, salvo che l’analisi di sicurezza dimostri che è superfluo), per i dispositivi di controllo e comunicazione, per i veicoli e i dispositivi di traino (nessun passeggero può cadere, porte che si chiudono e si bloccano, dispositivi anti-deragliamento e freni su rotaia dove il rischio non può essere escluso), per le attrezzature destinate a passeggeri e personale di esercizio e per la possibilità di esercizio, compresi un manuale di istruzioni nella lingua dello Stato membro in cui l’impianto è costruito, personale di esercizio qualificato e il salvataggio dei passeggeri entro un tempo stabilito quando l’impianto è immobilizzato.
I sottosistemi e i componenti di sicurezza conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale, si presumono conformi ai requisiti essenziali coperti da tali norme (art. 17); la stessa presunzione vale per gli impianti (art. 5(3)). La Commissione pubblica l’elenco delle norme armonizzate per gli impianti a fune e una guida all’applicazione nella propria pagina dedicata agli impianti a fune.
Valutazione della conformità con un organismo notificato
Prima di immettere un sottosistema o un componente di sicurezza sul mercato, il fabbricante lo sottopone, a propria scelta, a una delle procedure dell’articolo 18: esame UE del tipo (Modulo B, tipo di produzione, allegato III) combinato con la conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo D, allegato IV) oppure con la conformità al tipo basata sulla verifica del sottosistema o del componente di sicurezza (Modulo F, allegato V); conformità basata sulla verifica dell’unità (Modulo G, allegato VI); oppure conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto (Modulo H1, allegato VII). Ogni percorso prevede l’intervento di un organismo notificato. Con il Modulo B l’organismo esamina la documentazione tecnica e un campione rappresentativo e rilascia un certificato di esame UE del tipo valido al massimo 30 anni (allegato III, punto 6); con il Modulo D approva e verifica il sistema di qualità della produzione almeno ogni due anni (allegato IV, punto 4.3); con il Modulo F esamina e sottopone a prova ogni unità o lotti statistici e rilascia certificati di conformità (allegato V, punti 4 e 5); con il Modulo G verifica ogni unità (allegato VI); e con il Modulo H1 approva il sistema di qualità completo, esamina il progetto e rilascia un certificato di esame UE del progetto, con una rivalutazione completa ogni tre anni (allegato VII, punti 3.6 e 4.3). La documentazione e la corrispondenza sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua da esso accettata (art. 18(3)).
La documentazione tecnica dell’allegato VIII deve consentire di valutare la conformità e comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, disegni e schemi di progettazione e fabbricazione con le spiegazioni necessarie per comprenderli, l’elenco delle norme armonizzate applicate integralmente o in parte o le soluzioni adottate in alternativa, le prove a sostegno della progettazione, compresi calcoli e rapporti di prova, una copia delle istruzioni e, per i sottosistemi, copie delle dichiarazioni di conformità UE dei componenti di sicurezza incorporati.
Dichiarazione di conformità UE e marcatura CE
La dichiarazione di conformità UE attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti essenziali dell’allegato II, segue il modello dell’allegato IX, contiene gli elementi del modulo utilizzato, è costantemente aggiornata, accompagna il sottosistema o il componente di sicurezza ed è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato o messo a disposizione; se anche altri atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, un’unica dichiarazione li copre tutti (art. 19). La marcatura CE è soggetta ai principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 20) ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta dati, oppure sull’imballaggio e sui documenti se la natura del prodotto non lo consente, prima dell’immissione sul mercato, ed è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione (art. 21).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti progettano e fabbricano nel rispetto dei requisiti essenziali, redigono la documentazione tecnica, eseguono la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione e appongono la marcatura CE, conservano la documentazione e la dichiarazione per 30 anni, garantiscono la conformità della produzione in serie con prove a campione e un registro dei reclami se i rischi lo giustificano, contrassegnano il prodotto con un elemento di identificazione e con il proprio nome e indirizzo, forniscono la dichiarazione, le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua richiesta, adottano azioni correttive e informano le autorità dei rischi, e cooperano su richiesta (art. 11). Un rappresentante autorizzato agisce in base a un mandato scritto che deve comprendere almeno la conservazione della dichiarazione e della documentazione per 30 anni, la fornitura di informazioni e la cooperazione con le autorità, e non può assumere gli obblighi di progettazione né la redazione della documentazione tecnica (art. 12). Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano le istruzioni nella lingua richiesta, proteggono il prodotto durante lo stoccaggio e il trasporto, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 30 anni (art. 13). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, la lingua e le indicazioni prima di mettere a disposizione un prodotto, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e fanno in modo che siano adottate azioni correttive (art. 14). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano un prodotto diventano fabbricanti (art. 15), e ogni operatore identifica per 30 anni i propri fornitori e gli operatori e i responsabili degli impianti a cui ha fornito i prodotti (art. 16).
Procedure di emergenza dal 29 maggio 2026
Il regolamento (UE) 2024/2748 ha inserito il capo Va. Gli articoli da 43 ter a 43 sexies si applicano solo ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza designati come beni rilevanti per la crisi, solo finché è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e solo dopo che la Commissione ha adottato l’atto di esecuzione di attivazione (art. 43 bis). In tale periodo gli organismi notificati trattano in via prioritaria le domande relative ai prodotti elencati (art. 43 ter); uno Stato membro può autorizzare, su richiesta motivata, l’immissione sul mercato o l’incorporazione di un prodotto specifico per il quale la procedura con organismo notificato non è stata eseguita ma la conformità all’allegato II è stata dimostrata in altro modo, e il prodotto reca l’indicazione che è immesso sul mercato come bene rilevante per la crisi e non la marcatura CE (art. 43 quater); la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità (art. 43 quinquies); e gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato sui prodotti elencati e si assistono reciprocamente (art. 43 sexies).
Applicazione e sanzioni
La vigilanza del mercato su sottosistemi e componenti di sicurezza segue l’articolo 39, che applica l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008; tali articoli sono stati abrogati dal regolamento (UE) 2019/1020 con effetto dal 16 luglio 2021 e il regolamento figura al punto 61 dell’allegato I di quest’ultimo, per cui il rinvio va letto come riferito al regolamento (UE) 2019/1020. Quando un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza presenti un rischio per persone o beni, valuta il prodotto, richiede azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama il prodotto e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 40). L’articolo 40, paragrafo 1, dichiara inoltre applicabile a tali misure l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008; tale articolo è una delle disposizioni abrogate dal regolamento (UE) 2019/1020 e va letto come le disposizioni corrispondenti di quest’ultimo, mentre l’articolo 30 sulla marcatura CE, richiamato agli articoli 20 e 43, paragrafo 1, lettera a), resta in vigore. La Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 41), i prodotti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 42) e le non conformità formali, come la marcatura CE o il numero dell’organismo notificato mancanti o apposti in modo errato, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o indicazioni di identificazione e di indirizzo mancanti, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, ritiro o richiamo (art. 43). Lo Stato membro che accerti che un impianto autorizzato può mettere in pericolo persone o beni ne limita o vieta l’esercizio (art. 10(2)).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni commesse dagli operatori economici, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi e possono essere inasprite in caso di recidiva (art. 45). In Danimarca il regolamento è integrato dall’ordinanza n. 2517 del 14 dicembre 2021 sugli impianti a fune, in vigore dal 1° gennaio 2022 e modificata dall’ordinanza n. 490 del 28 maggio 2026 con effetto dal 30 maggio 2026. Essa individua nel committente dei lavori il responsabile, richiede l’approvazione prima della messa in servizio e dopo le modifiche significative, richiede istruzioni e informazioni di sicurezza in danese e punisce le violazioni con una multa, salvo che altre norme prevedano una pena più severa; per le violazioni delle norme sulla messa in servizio e sul mercato e dei requisiti linguistici (§§ 3, 4 e 8) la pena può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti come un pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la recidiva, una violazione sistematica a scopo di lucro o un tentativo di eludere l’autorità di controllo (§ 13). Dal 30 maggio 2026 l’ordinanza indica in tutto il testo l’Erhvervsstyrelsen, e un nuovo § 8, stk. 2, impone che un sottosistema o un componente di sicurezza coperto da un’autorizzazione estesa ai sensi dell’articolo 43 quater, paragrafo 2, riporti l’indicazione «bene rilevante per la crisi» in danese o in inglese. La Sikkerhedsstyrelsen ha rilevato il settore dall’Arbejdstilsynet il 1° dicembre 2018 ed è diventata nel gennaio 2026 un dipartimento dell’Erhvervsstyrelsen (l’autorità danese per le imprese) denominato Markedsovervågning; l’Erhvervsstyrelsen è l’autorità di controllo ai sensi della legge danese sui prodotti, che elenca il regolamento sugli impianti a fune al § 2, stk. 1, nr. 39, e designa gli organismi notificati danesi, che devono essere accreditati dalla DANAK. L’Arbejdstilsynet resta l’autorità di controllo per gli impianti fabbricati su ordinazione o importati per attività offshore di petrolio e gas ai sensi della legge sulla sicurezza offshore.
Guide correlate
- Direttiva sugli ascensori
- Direttiva sulle attrezzature a pressione (PED)
- Direttiva bassa tensione (LVD)
Come aiuta Conphora
Conphora monitora il regolamento sugli impianti a fune e le relative norme armonizzate e confronta i sottosistemi e i componenti di sicurezza dell’azienda con i requisiti essenziali dell’allegato II, segnalando le lacune nella documentazione tecnica, nel modulo con organismo notificato, nella dichiarazione di conformità UE, nella marcatura CE con il numero dell’organismo notificato e nelle indicazioni prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma aiuta a conservare per 30 anni la documentazione, le dichiarazioni, i certificati e la tracciabilità di fornitori e clienti, e segnala quando cambiano una norma, il regolamento o l’ordinanza danese.
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Fonti
- Regolamento (UE) 2016/424 sugli impianti a fune, testo consolidato del 29 maggio 2026 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2016/424 come pubblicato nella GU L 81 del 31 marzo 2016 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32016R0424 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2024/2748 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Impianti a fune (Commissione europea, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 2517 af 14. december 2021 om tovbaneanlæg (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 490 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om tovbaneanlæg (Retsinformation)
- Guida all’applicazione del regolamento (UE) 2016/424 (Commissione europea, docsroom)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Regler for tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)
- Kontrol med elevatorer og tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)
- Sikkerhedsstyrelsen skal markedsovervåge produkter på maskinområdet, 21 novembre 2018 (Sikkerhedsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.