I DPI in parole semplici
Il regolamento DPI, formalmente regolamento (UE) 2016/425, è la normativa dell’UE sulla marcatura CE per i dispositivi di protezione individuale: attrezzature progettate e fabbricate per essere indossate o tenute da una persona a protezione contro uno o più rischi per la sua salute o sicurezza. Stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI da mettere a disposizione sul mercato, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utilizzatori, e assicura la libera circolazione nell’Unione dei DPI conformi (art. 1). Opera mediante requisiti essenziali di salute e sicurezza nell’allegato II anziché con norme prodotto per prodotto (art. 5) e modula il grado di controllo indipendente in funzione della gravità del rischio mediante tre categorie nell’allegato I (art. 18 e art. 19).
In quanto regolamento, si applica direttamente in ogni Stato membro senza recepimento. È entrato in vigore il 20 aprile 2016 e si applica dal 21 aprile 2018, data in cui ha abrogato la direttiva 89/686/CEE (art. 46 e art. 48). L’unica modifica finora, il regolamento (UE) 2024/2748, aggiunge procedure di emergenza per i DPI rilevanti per le crisi che si applicano dal 29 maggio 2026.
Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: regolamento (UE) 2016/425 (CELEX 32016R0425), oppure nel testo consolidato del 29 maggio 2026 che comprende le procedure di emergenza del capo VI bis.
Campo di applicazione
Per DPI si intende un’attrezzatura progettata e fabbricata per essere indossata o tenuta da una persona a protezione contro uno o più rischi per la sua salute o sicurezza; i componenti intercambiabili di tale attrezzatura essenziali per la sua funzione protettiva; e i sistemi di connessione che non sono tenuti né indossati, collegano l’attrezzatura a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio affidabile, non sono progettati per essere fissati in modo permanente e non richiedono lavori di fissaggio prima dell’uso (art. 3, punto 1). Per messa a disposizione sul mercato si intende qualsiasi fornitura per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a pagamento o a titolo gratuito, e l’immissione sul mercato è la prima di tali forniture (art. 3, punti 2 e 3). Il regolamento copre sia l’uso professionale sia l’uso privato; l’autorità danese indica come prodotti tipici gli occhiali protettivi, i protettori dell’udito, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, gli indumenti protettivi, la protezione contro le cadute, le calzature di sicurezza e i guanti protettivi.
L’articolo 2, paragrafo 2, esclude cinque gruppi: i DPI specificamente progettati per le forze armate o per il mantenimento dell’ordine pubblico; i DPI progettati per l’autodifesa, salvo quelli destinati ad attività sportive; i DPI progettati per uso privato contro condizioni atmosferiche non estreme o contro l’umidità e l’acqua durante il lavaggio di stoviglie; i DPI destinati esclusivamente all’uso su navi marittime o aeromobili soggetti ai relativi trattati internazionali; e le protezioni per la testa, il viso o gli occhi dei conducenti di motocicli e ciclomotori oggetto del regolamento UNECE n. 22. Si noti quanto sia ristretta l’esclusione per l’uso privato: una giacca impermeabile per consumatori è esclusa, mentre gli occhiali da sole o i guanti da giardinaggio per consumatori proteggono da rischi di categoria I e restano inclusi.
Gli obblighi gravano sugli operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore e distributore (art. 3, punti da 4 a 8). L’importatore o il distributore che immette sul mercato DPI con il proprio nome o marchio, o che modifica DPI già immessi sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità, assume gli obblighi del fabbricante (art. 12). Il regolamento disciplina soltanto la progettazione e la commercializzazione; gli Stati membri possono comunque stabilire requisiti sull’uso dei DPI, in particolare in sede di attuazione della direttiva 89/656/CEE sull’uso dei DPI durante il lavoro, purché tali requisiti non incidano sulla progettazione dei DPI conformi (art. 6).
Che cosa occorre fare
Requisiti essenziali di salute e sicurezza
I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se, quando sono sottoposti a manutenzione adeguata e utilizzati per lo scopo previsto, sono conformi al regolamento e non mettono a repentaglio la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni (art. 4). I requisiti dell’allegato II sono obbligatori ma si applicano solo se esiste il rischio corrispondente; il fabbricante deve effettuare una valutazione dei rischi e progettare e fabbricare il DPI tenendone conto, prevedendo gli usi ragionevolmente prevedibili oltre a quello previsto (allegato II, osservazioni preliminari). La parte 1 stabilisce i requisiti generali per tutti i DPI: ergonomia, livelli e classi ottimali di protezione, materiali innocui, comfort e adattamento, leggerezza e resistenza, compatibilità dei DPI indossati insieme e contenuto delle istruzioni del fabbricante (allegato II, punto 1). La parte 2 aggiunge requisiti comuni a più tipi, come i sistemi di regolazione, i DPI soggetti a invecchiamento, i DPI per atmosfere esplosive e le marcature, e la parte 3 aggiunge requisiti specifici per rischio, dall’urto meccanico e dalle cadute dall’alto fino all’annegamento, al rumore, al calore, al freddo, alle scosse elettriche, alle radiazioni, alle sostanze pericolose e all’attrezzatura per le immersioni (allegato II, punti 2 e 3). La conformità alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dà una presunzione di conformità per i requisiti da esse contemplati (art. 14).
Categorie di rischio e valutazione della conformità
I DPI sono classificati secondo le categorie di rischio dell’allegato I (art. 18). La categoria I comprende esclusivamente cinque rischi minimi: lesioni meccaniche superficiali; contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua; contatto con superfici calde non superiori a 50 °C; danni agli occhi dovuti alla luce solare, tranne durante l’osservazione del sole; e condizioni atmosferiche non estreme. La categoria III comprende esclusivamente tredici rischi che possono avere conseguenze molto gravi, come la morte o danni irreversibili alla salute: sostanze e miscele pericolose per la salute; atmosfere con carenza di ossigeno; agenti biologici nocivi; radiazioni ionizzanti; ambienti ad alta temperatura paragonabili a una temperatura dell’aria di almeno 100 °C; ambienti a bassa temperatura paragonabili a una temperatura dell’aria di meno 50 °C o inferiore; cadute dall’alto; scosse elettriche e lavori sotto tensione; annegamento; tagli da motoseghe portatili; getti ad alta pressione; ferite da proiettile o da coltello; e rumore nocivo. La categoria II comprende ogni altro rischio (allegato I). La Commissione può spostare un rischio tra le categorie con atto delegato per tener conto del progresso tecnico o di nuovi dati scientifici (art. 42).
La categoria determina il percorso (art. 19). Categoria I: controllo interno della produzione, modulo A (allegato IV), a cura del solo fabbricante. Categoria II: esame UE del tipo, modulo B (allegato V), da parte di un organismo notificato, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, modulo C (allegato VI). Categoria III: esame UE del tipo seguito da una delle due alternative: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione più prove del prodotto sotto controllo ufficiale a intervalli casuali, modulo C2 (allegato VII), oppure conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione, modulo D (allegato VIII). I DPI di categoria III prodotti come pezzo unico per adattarsi a un singolo utilizzatore possono seguire il percorso della categoria II. Un certificato di esame UE del tipo è valido al massimo cinque anni; il fabbricante deve comunicare le modifiche e i cambiamenti dello stato dell’arte e chiedere il riesame al più presto 12 e al più tardi 6 mesi prima della scadenza, con una procedura semplificata se nulla è cambiato (allegato V, punti 6 e 7). Con il modulo C2 l’organismo notificato verifica un campione statistico almeno una volta all’anno, la prima volta entro un anno dal certificato (allegato VII, punto 4); con il modulo D sottopone ad audit il sistema di qualità approvato almeno una volta all’anno e può effettuare visite a sorpresa (allegato VIII, punto 4).
Documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE e marcatura CE
Prima della valutazione della conformità il fabbricante redige la documentazione tecnica dell’allegato III: una descrizione del DPI e del suo uso previsto, la valutazione dei rischi, l’elenco dei requisiti essenziali applicabili, disegni e spiegazioni, le norme armonizzate o le altre specifiche tecniche applicate, i calcoli di progetto, gli esami e i rapporti di prova, i controlli della produzione, una copia delle istruzioni e, per i DPI su misura, le istruzioni di adattamento o di fabbricazione (art. 8, par. 2, e allegato III). La dichiarazione di conformità UE attesta che i requisiti essenziali applicabili sono stati dimostrati, segue la struttura dell’allegato IX, è tenuta aggiornata ed è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita; quando si applicano più atti dell’Unione, un’unica dichiarazione li comprende tutti e, redigendola, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità (art. 15). I fabbricanti conservano la documentazione e la dichiarazione per 10 anni dall’immissione sul mercato (art. 8, par. 3).
La marcatura CE segue i principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, che resta in vigore, ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul DPI prima dell’immissione sul mercato oppure, quando ciò non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento; per i DPI di categoria III è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nel modulo C2 o D e può seguire un pittogramma che indica il rischio (art. 16 e art. 17).
Informazioni, istruzioni e tracciabilità
Il DPI reca un numero di tipo, lotto o serie e il nome e l’unico indirizzo postale di contatto del fabbricante; gli importatori aggiungono il proprio nome e indirizzo (art. 8, parr. 5 e 6, e art. 10, par. 3). Le istruzioni dell’allegato II, punto 1.4, devono accompagnare il DPI in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, determinata dallo Stato membro, e riguardare conservazione, uso, pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione, prestazioni registrate nelle prove, accessori e pezzi di ricambio, classi di protezione e limiti d’uso, obsolescenza, imballaggio per il trasporto, significato delle marcature, rischio contro il quale si protegge, riferimento al regolamento, organismo notificato, norme applicate e indirizzo internet della dichiarazione di conformità UE; la dichiarazione stessa può accompagnare il DPI oppure essere raggiungibile a tale indirizzo (art. 8, parr. 7 e 8, e allegato II, punto 1.4). In Danimarca il decreto nr. 210 del 14 marzo 2018 richiede che la dichiarazione e le istruzioni siano redatte o tradotte in danese (§ 5). Tutti gli operatori economici devono essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 13).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti sono tenuti agli obblighi di progettazione, classificazione, valutazione, documentazione, dichiarazione, marcatura, istruzioni, conformità della produzione in serie, azione correttiva e conservazione per 10 anni (art. 8). I mandatari agiscono in base a un mandato scritto che deve comprendere almeno la conservazione dei documenti, la fornitura di informazioni e la cooperazione con le autorità, e che non può comprendere la progettazione, la fabbricazione o la documentazione tecnica (art. 9). Gli importatori verificano la valutazione, la documentazione, la marcatura, i documenti e l’identificazione del fabbricante prima di immettere il DPI sul mercato, aggiungono la propria identificazione, si assicurano che le istruzioni siano nella lingua giusta, salvaguardano la conformità durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione quando i rischi lo giustificano, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 10). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, le istruzioni e l’identificazione prima di mettere a disposizione il DPI, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e si assicurano che siano adottate azioni correttive (art. 11). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano i DPI diventano fabbricanti (art. 12).
Procedure di emergenza dal 29 maggio 2026
Il regolamento (UE) 2024/2748 ha inserito il capo VI bis. Gli articoli da 41 ter a 41 sexies si applicano solo ai DPI designati come beni rilevanti per le crisi, solo finché è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e solo dopo che la Commissione ha adottato un atto di esecuzione che le attiva per i DPI (art. 41 bis). Gli organismi notificati devono allora trattare con priorità le domande relative ai DPI rilevanti per le crisi senza costi sproporzionati (art. 41 ter); uno Stato membro può autorizzare, su richiesta motivata, l’immissione sul mercato di DPI specifici senza la procedura obbligatoria dell’organismo notificato quando la conformità all’allegato II sia stata dimostrata in altro modo, con la possibilità per la Commissione di estendere l’autorizzazione a tutta l’Unione; tali DPI sono etichettati come bene rilevante per le crisi e non recano la marcatura CE (art. 41 quater); la Commissione può elencare norme o adottare specifiche comuni che danno una presunzione di conformità per la durata della modalità di emergenza (art. 41 quinquies); e la vigilanza del mercato sui DPI elencati è svolta con priorità, con assistenza reciproca tra le autorità (art. 41 sexies). Una rettifica del 22 aprile 2025 ha confermato che la deroga alla marcatura CE dell’articolo 41 quater, paragrafo 7, continua ad applicarsi dopo la fine della modalità di emergenza (art. 41 bis, par. 3).
Applicazione e sanzioni
La vigilanza del mercato segue l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 37); tali articoli sono stati abrogati dal regolamento (UE) 2019/1020 con effetto dal 16 luglio 2021 e si leggono come riferiti a quest’ultimo. Quando un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un DPI presenti un rischio per la salute o la sicurezza, lo valuta, impone un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama il DPI e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 38). I DPI conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 40) e la Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 39). Le non conformità formali, come la marcatura CE apposta in modo errato o non apposta, il numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato, la dichiarazione di conformità UE mancante o errata, la documentazione tecnica non disponibile o incompleta, o l’identificazione del fabbricante o dell’importatore assente, falsa o incompleta, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, richiamo o ritiro (art. 41).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni commesse dagli operatori economici, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi, e dovevano notificarle alla Commissione entro il 21 marzo 2018 (art. 45). In Danimarca la legge sui prodotti (lovbekendtgørelse nr. 22 dell’8 gennaio 2026) elenca il regolamento DPI tra i regolamenti sui prodotti da essa applicati (§ 2, stk. 1, nr. 40) e individua come autorità di controllo Erhvervsstyrelsen, l’autorità danese per le imprese (§ 9); Sikkerhedsstyrelsen, subentrata ad Arbejdstilsynet nel controllo dei DPI il 1° dicembre 2018, è il suo dipartimento Markedsovervågning dal gennaio 2026. L’autorità può ordinare un’azione correttiva, bloccare le vendite, ritirare, richiamare o distruggere un prodotto (§ 14) e le violazioni dei regolamenti sui prodotti possono essere punite con ammende o, in presenza di circostanze aggravanti, con la reclusione fino a due anni, con responsabilità delle imprese (§ 37). Il decreto nr. 210 del 14 marzo 2018, come modificato dal decreto nr. 488 del 28 maggio 2026 (in vigore dal 30 maggio 2026, ora emanato ai sensi della legge sui prodotti), prevede inoltre che i DPI possano essere immessi sul mercato danese solo con la dichiarazione di conformità UE e le istruzioni in danese (§ 5), impone ai DPI rilevanti per le crisi immessi sul mercato in base a un’autorizzazione estesa ai sensi dell’articolo 41 quater, paragrafo 2, di riportare l’informazione «bene rilevante per le crisi» in danese o in inglese (§ 5, stk. 2), indica Erhvervsstyrelsen come autorità che designa gli organismi notificati danesi e che esamina i ricorsi contro le loro decisioni (§§ 6 e 8) e prevede ammende per le violazioni (§ 9). Arbejdstilsynet resta l’autorità competente per l’uso dei DPI sul lavoro e per la vigilanza del mercato dei DPI su misura o importati da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas ai sensi della legge sulla sicurezza offshore.
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Fonti
- Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, testo consolidato del 29 maggio 2026 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2016/425 nel testo pubblicato nella GU L 81 del 31 marzo 2016 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32016R0425 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2024/2748 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)
- Dispositivi di protezione individuale (DPI), con gli orientamenti sul regolamento DPI, 5ª edizione, ottobre 2025 (Commissione europea, DG GROW)
- Regler for personlige værnemidler (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)
- Kontrol med personlige værnemidler (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)
- Bekendtgørelse nr. 210 af 14. marts 2018 om indretning m.v. af personlige værnemidler (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 488 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler (Retsinformation)
- Lov om produkter og markedsovervågning, lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.