Il GPSR in parole semplici
Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), formalmente regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, è la legge di base dell’UE sulla sicurezza dei prodotti di consumo. I suoi due obiettivi sono il funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela dei consumatori, e li persegue con un’unica regola essenziale: gli operatori economici possono immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri (artt. 1 e 5). Un prodotto sicuro è un prodotto che, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili e per tutta la sua durata effettiva d’uso, non presenta alcun rischio o presenta unicamente rischi minimi, compatibili con il suo uso (art. 3, punto 2); tutto il resto è un prodotto pericoloso (art. 3, punto 3).
Il GPSR è una rete di sicurezza. Si applica ovunque nessuna normativa specifica dell’Unione disciplini la sicurezza del prodotto e, dove tale normativa esiste, copre comunque i rischi che questa lascia scoperti (art. 2, par. 1). Essendo un regolamento e non una direttiva, si applica direttamente in ogni Stato membro senza recepimento nazionale (art. 52). Rispetto alla direttiva 2001/95/CE che ha sostituito, aggiunge obblighi concreti in materia di tracciabilità, di operatore economico responsabile stabilito nell’UE, di inserzioni online, di segnalazione degli incidenti tramite il Safety Business Gateway, di avvisi e rimedi in caso di richiamo, oltre a un capo dedicato ai mercati online.
Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: regolamento (UE) 2023/988 (CELEX 32023R0988), oppure il testo consolidato del 29 maggio 2026 che include la modifica del regolamento (UE) 2024/2748.
Ambito di applicazione
Per prodotto si intende qualsiasi articolo, interconnesso o meno, fornito o messo a disposizione a titolo oneroso o gratuito, anche nel contesto della prestazione di un servizio, che sia destinato ai consumatori o che possa essere utilizzato dai consumatori in condizioni ragionevolmente prevedibili anche se non è destinato a loro (art. 3, punto 1). Quest’ultima clausola spiega perché anche i prodotti venduti come attrezzature professionali possono rientrare nel GPSR. Il regolamento si applica indistintamente ai prodotti nuovi, usati, riparati e ricondizionati; ne sono esclusi solo i prodotti venduti per essere riparati o ricondizionati prima dell’uso e indicati chiaramente come tali (art. 2, par. 3). Un’offerta effettuata online o con altri mezzi a distanza costituisce messa a disposizione del prodotto sul mercato ogni volta che è destinata ai consumatori nell’Unione, il che avviene non appena l’operatore indirizza le proprie attività verso uno o più Stati membri con qualsiasi mezzo (art. 4).
Nove gruppi sono esclusi del tutto: i medicinali per uso umano o veterinario, gli alimenti, i mangimi, le piante e gli animali vivi insieme agli OGM e ai prodotti relativi alla loro riproduzione, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti fitosanitari, le attrezzature su cui i consumatori viaggiano o che sono azionate da un prestatore di servizi di trasporto, gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139 e gli oggetti d’antiquariato (art. 2, par. 2). Gli oggetti d’antiquariato sono prodotti come i pezzi da collezione o le opere d’arte, per i quali i consumatori non possono ragionevolmente attendersi una sicurezza conforme allo stato dell’arte (art. 3, punto 28).
Per i prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, come le direttive sulla marcatura CE, il GPSR si applica solo ai rischi che tale normativa non copre. Il capo II non si applica ai rischi coperti e non si applicano affatto il capo II bis, il capo III sezione 1 (gli obblighi di fabbricanti, importatori e distributori degli artt. da 9 a 18), i capi V e VII e i capi da IX a XI (art. 2, par. 1, come modificato). Restano applicabili a tali prodotti le disposizioni del capo III sezione 2 sulle vendite a distanza e sugli incidenti, il capo sui mercati online e le disposizioni sui richiami del capo VIII.
Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica e qualsiasi altra persona con obblighi in relazione alla messa a disposizione dei prodotti sul mercato (art. 3, punto 13), nonché sui fornitori di mercati online (art. 3, punto 14). Chiunque immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo modifichi in modo sostanziale incidendo sulla sua sicurezza, è considerato il fabbricante (art. 13). Ogni operatore economico deve mantenere processi interni per la sicurezza dei prodotti (art. 14) e cooperare con le autorità di vigilanza del mercato, conservando per 10 anni le informazioni sui rischi e sui reclami e per sei anni quelle sulla tracciabilità di fornitori e clienti (art. 15).
Che cosa si deve fare
Requisito generale di sicurezza e documentazione tecnica
Per valutare se un prodotto è sicuro, il regolamento elenca ciò che conta: le caratteristiche del prodotto e del suo imballaggio, la sua interazione con altri prodotti, la sua presentazione, l’etichettatura e le avvertenze, i consumatori che lo useranno, con particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone con disabilità, l’eventuale somiglianza con un alimento o l’attrattiva per i bambini e, quando la natura del prodotto lo richiede, le caratteristiche di cibersicurezza e le funzionalità evolutive, di apprendimento o predittive (art. 6). Un prodotto conforme a una norma europea i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presume sicuro per i rischi che tale norma copre; in assenza di una simile norma, la conformità ai requisiti nazionali di salute e sicurezza dà la stessa presunzione (art. 7). Quando non si applica alcuna presunzione, le autorità valutano altre norme, sistemi di certificazione, orientamenti della Commissione, lo stato dell’arte e le aspettative ragionevoli dei consumatori (art. 8).
I fabbricanti devono effettuare un’analisi interna dei rischi e redigere la documentazione tecnica prima di immettere un prodotto sul mercato, mantenerla aggiornata e tenerla a disposizione delle autorità per 10 anni (art. 9, parr. 2 e 3). Gli importatori devono verificare che ciò sia stato fatto e conservarne una copia per lo stesso periodo (art. 11, parr. 1 e 6).
Tracciabilità e informazioni sul prodotto
I prodotti devono recare un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento di identificazione che i consumatori possano vedere e leggere, insieme al nome del fabbricante, alla denominazione commerciale registrata o al marchio, all’indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, al punto di contatto unico; quando il prodotto stesso non può recare le informazioni, queste vanno riportate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento (art. 9, parr. 5 e 6). Gli importatori aggiungono i propri dati senza occultare quelli del fabbricante (art. 11, par. 3). I prodotti devono essere accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare nella lingua stabilita dallo Stato membro in cui sono messi a disposizione, a meno che il prodotto possa essere utilizzato in modo sicuro anche senza di esse (art. 9, par. 7 e art. 11, par. 4). I distributori verificano che tali marcature e istruzioni siano presenti prima di mettere a disposizione un prodotto (art. 12, par. 1). Le stesse informazioni possono essere offerte anche in formato digitale, purché restino chiaramente visibili sul prodotto o sul suo imballaggio e accessibili alle persone con disabilità (art. 21). Per i prodotti che possono presentare un rischio grave, la Commissione può istituire con atto delegato un sistema di tracciabilità obbligatorio (art. 18).
Operatore economico responsabile nell’UE
Un prodotto non può essere immesso sul mercato a meno che un operatore economico stabilito nell’Unione ne sia responsabile (art. 16, par. 1). A tal fine il regolamento applica l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/1020; l’operatore economico responsabile è quindi un fabbricante stabilito nell’Unione, un importatore, un rappresentante autorizzato con mandato scritto oppure, se nessuno di questi esiste nell’Unione, un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione per i prodotti che tratta. Oltre a tenere la documentazione a disposizione e a informare le autorità e cooperare con esse, l’operatore economico responsabile deve verificare regolarmente che il prodotto corrisponda alla sua documentazione tecnica e rechi le marcature e le istruzioni richieste, e deve produrre su richiesta prove documentate di tali verifiche (art. 16, par. 2). Il suo nome e i suoi recapiti devono figurare sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento (art. 16, par. 3).
Vendita online
Ogni offerta online o a distanza deve indicare in modo chiaro e visibile il nome del fabbricante e il suo indirizzo postale ed elettronico, i dati dell’operatore economico responsabile se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, le informazioni che identificano il prodotto, compresi un’immagine, il tipo e ogni altro elemento di identificazione, e le eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza richieste, nella lingua stabilita dallo Stato membro (art. 19). Tale obbligo ricade sull’operatore economico che effettua l’offerta; i fornitori di mercati online devono progettare le proprie interfacce in modo che gli operatori commerciali possano fornire le stesse informazioni e i consumatori le vedano nell’inserzione (art. 22, par. 9).
Prodotti pericolosi, incidenti e Safety Business Gateway
Quando un fabbricante ritiene o ha motivo di credere che un prodotto da lui immesso sul mercato sia pericoloso, deve adottare immediatamente misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo, informare i consumatori e notificare la circostanza, tramite il Safety Business Gateway, alle autorità di vigilanza del mercato di ogni Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, con i dettagli del rischio, le misure adottate e, se disponibile, la quantità ancora presente sul mercato (art. 9, par. 8). Importatori e distributori hanno obblighi speculari: informare il fabbricante o l’importatore, assicurarsi che siano adottate misure correttive e che le autorità siano informate (art. 11, par. 8 e art. 12, par. 4). I rappresentanti autorizzati notificano le azioni intraprese nell’ambito del loro mandato quando il fabbricante non l’ha fatto (art. 10, par. 2, lett. c).
Gli incidenti si notificano separatamente. Il fabbricante deve assicurare che qualsiasi incidente che abbia provocato il decesso o gravi effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza, comprese lesioni, malattie ed effetti cronici, sia notificato tramite il Safety Business Gateway alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato, senza indebito ritardo dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, indicando il tipo di prodotto, il numero di identificazione e le circostanze (art. 20, parr. 1 e 2). Gli importatori e i distributori che vengono a conoscenza di un incidente informano il fabbricante senza indebito ritardo; il fabbricante effettua la notifica o incarica uno di loro di farlo, e l’operatore economico responsabile assicura la notifica quando il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione (art. 20, parr. 3 e 4). I fabbricanti devono inoltre gestire canali di reclamo pubblici, esaminare i reclami e le segnalazioni di incidenti e tenere un registro interno dei reclami, dei richiami e delle misure correttive, conservando i dati personali al massimo per cinque anni (art. 9, parr. da 11 a 13); gli importatori verificano che tali canali esistano o li predispongono (art. 11, par. 9).
Richiami e rimedi per i consumatori
In caso di richiamo o di avvertenza di sicurezza, gli operatori economici e i mercati online devono informare direttamente e senza indebito ritardo ogni consumatore interessato che sono in grado di identificare, utilizzando i dati dei clienti di cui dispongono, e raggiungere gli altri tramite siti web, social media, newsletter, punti vendita al dettaglio e, se del caso, mezzi di comunicazione di massa (art. 35). Le informazioni scritte sul richiamo assumono la forma di un avviso di richiamo intitolato «Richiamo per la sicurezza del prodotto», con un’immagine e l’identificazione del prodotto, una descrizione chiara del pericolo che eviti termini rassicuranti come «volontario» o «precauzionale», l’azione che i consumatori devono intraprendere, i rimedi disponibili e un canale di contatto gratuito (art. 36). L’operatore economico responsabile del richiamo deve offrire un rimedio efficace, gratuito e tempestivo e la scelta tra almeno due opzioni tra riparazione, sostituzione o rimborso di almeno il prezzo pagato; può essere offerto un solo rimedio quando gli altri sono impossibili o sproporzionatamente onerosi, e il consumatore ha sempre diritto al rimborso se la riparazione o la sostituzione non è completata entro un termine ragionevole (art. 37).
Mercati online
I fornitori di mercati online devono registrarsi sul portale Safety Gate, designare un punto di contatto per le autorità e uno per i consumatori e mantenere processi interni per la sicurezza dei prodotti (art. 22, parr. da 1 a 3). Devono dare seguito all’ordine di un’autorità di rimuovere un’inserzione, disabilitarne l’accesso o mostrare un’avvertenza entro due giorni lavorativi e riferirne l’esito (art. 22, par. 4), trattare entro tre giorni lavorativi le segnalazioni in materia di sicurezza dei prodotti ai sensi del regolamento sui servizi digitali (art. 22, par. 8), utilizzare le notifiche di Safety Gate per le proprie misure volontarie (art. 22, parr. 6 e 7), consentire agli operatori commerciali di fornire le informazioni dell’inserzione e un’autocertificazione di conformità (art. 22, parr. 9 e 10) e sospendere, previo avvertimento, gli operatori commerciali che offrono frequentemente prodotti non conformi (art. 22, par. 11). Devono inoltre informare direttamente gli acquirenti dei richiami e delle avvertenze di sicurezza, pubblicare le informazioni sui richiami, notificare tramite il Safety Business Gateway i prodotti pericolosi e gli incidenti gravi, consentire agli strumenti online delle autorità di accedere alle proprie interfacce e permettere lo scraping dei dati a fini di sicurezza dei prodotti su richiesta motivata (art. 22, par. 12).
Procedure di emergenza dal 29 maggio 2026
Il regolamento (UE) 2024/2748 inserisce il capo II bis. Gli articoli 8 ter e 8 quater si applicano solo ai prodotti designati come rilevanti in caso di crisi e solo finché è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 8 bis). Durante tale periodo, se le gravi perturbazioni che hanno determinato l’attivazione limitano in modo significativo la possibilità dei fabbricanti di utilizzare le norme europee pertinenti già pubblicate nella Gazzetta ufficiale, la presunzione di conformità può fondarsi anche sui requisiti nazionali di salute e sicurezza dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione, purché il diritto nazionale sia conforme al diritto dell’Unione (art. 8 ter, par. 1). Gli Stati membri devono inoltre assicurare che le loro autorità considerino presunti conformi al requisito generale di sicurezza, per i rischi che tali norme coprono, i prodotti conformi alle norme europee pertinenti non pubblicate nella Gazzetta ufficiale, alle norme internazionali di un organismo internazionale di normazione riconosciuto o alle norme nazionali di un organismo nazionale di normazione, a meno che le norme siano inadeguate alla luce degli articoli 6 e 8 (art. 8 ter, par. 2). Gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato per i prodotti elencati e si prestano reciproca assistenza (art. 8 quater).
Applicazione e sanzioni
La vigilanza del mercato è svolta dalle autorità che ciascuno Stato membro designa ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, e il GPSR applica ai prodotti che disciplina l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafi da 1 a 7, gli articoli da 12 a 15, l’articolo 16, paragrafi da 1 a 5, gli articoli 18 e 19 e gli articoli da 21 a 24 di tale regolamento (art. 23, par. 1). I poteri minimi comprendono richiedere documenti, dati e informazioni sulla catena di fornitura, svolgere ispezioni in loco senza preavviso, accedere ai locali commerciali, ordinare azioni correttive, vietare o limitare la messa a disposizione di un prodotto, ordinare il ritiro o il richiamo, acquistare campioni sotto copertura di identità e, quando non sono disponibili altri mezzi efficaci per eliminare un rischio grave, imporre la rimozione dei contenuti relativi al prodotto da un’interfaccia online o la visualizzazione esplicita di un’avvertenza agli utenti finali (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4). Le azioni correttive che un’autorità può imporre vanno dal rendere conforme il prodotto al ritiro, al richiamo, alla distruzione e alle avvertenze al pubblico (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 3). Le autorità possono inoltre ordinare ai mercati online di rimuovere un’inserzione, disabilitarne l’accesso o mostrare un’avvertenza, da eseguire entro due giorni lavorativi (art. 22, par. 4), e un prodotto ritenuto pericoloso dall’autorità di uno Stato membro è presunto pericoloso negli altri (art. 29, par. 1).
Le misure correttive contro i prodotti che presentano un rischio grave sono notificate tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate entro quattro giorni lavorativi e condivise con tutti gli Stati membri, mentre le imprese effettuano le notifiche tramite il Safety Business Gateway (artt. da 25 a 27; regolamento delegato (UE) 2024/3173); la Commissione gestisce il portale Safety Gate, che offre al pubblico un accesso libero e gratuito a una selezione di informazioni notificate tramite il sistema di allarme rapido (art. 34, par. 1). Quando un rischio grave non può essere gestito a livello nazionale, la Commissione può adottare misure a livello dell’Unione che vietano, sospendono o limitano un prodotto (art. 28).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni commesse dagli operatori economici e dai mercati online; tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e le norme dovevano essere notificate alla Commissione entro il 13 dicembre 2024 (art. 44). In Italia il decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78 ha adeguato al regolamento la Parte IV, Titolo I del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), disciplinando obblighi, controlli, responsabilità e sanzioni; la vigilanza del mercato sulla sicurezza generale dei prodotti spetta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione generale consumatori e mercato, con ispezioni svolte sul territorio dalle Camere di commercio.
Come aiuta Conphora
Conphora monitora il GPSR e mette a confronto i prodotti con i relativi requisiti, segnalando le lacune in materia di valutazione del rischio, tracciabilità, operatore economico responsabile ed etichettatura prima che diventino problemi di applicazione della norma. La piattaforma aiuta a generare e conservare la documentazione adeguata e segnala le modifiche degli obblighi, in modo che la conformità resti sempre aggiornata.
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Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, testo consolidato del 29 maggio 2026 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2023/988 come pubblicato nella GU L 135 del 23 maggio 2023 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32023R0988 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2024/2748 che modifica il regolamento (UE) 2023/988 per quanto riguarda le procedure di emergenza (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione sul sistema di allarme rapido Safety Gate (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Sicurezza dei prodotti (Commissione europea)
- Safety Gate: il sistema di allarme rapido dell’UE per i prodotti non alimentari pericolosi (Commissione europea)
- Generel produktsikkerhed (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning, già Sikkerhedsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.