LiftD in parole semplici
La direttiva Ascensori (LiftD), formalmente direttiva 2014/33/UE, è la legge dell’UE sulla sicurezza degli ascensori che servono in modo permanente edifici e costruzioni e dei componenti di sicurezza in essi incorporati. Si applica agli ascensori destinati al trasporto di persone, di persone e cose, o di sole cose se la cabina è accessibile e ha i comandi all’interno o a portata di una persona che vi si trovi, nonché ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III (art. 1, par. 1). Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato e la messa in servizio di tali ascensori, e la messa a disposizione e la messa in servizio di tali componenti di sicurezza, solo se sono conformi alla direttiva quando sono correttamente installati o incorporati, mantenuti e utilizzati per lo scopo previsto (art. 4).
La direttiva riguarda due prodotti con due soggetti responsabili. L’ascensore è un impianto che diventa parte di un edificio, e chi assume la responsabilità della sua progettazione, fabbricazione, installazione e immissione sul mercato è l’installatore (art. 2, punto 6). Il componente di sicurezza è un prodotto a sé stante, e chi lo fabbrica o lo fa fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio è il fabbricante (art. 2, punto 7). Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 95/16/CE allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, la tracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive sulla marcatura CE. Trattandosi di una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016 (art. 45).
Testo ufficiale Leggere la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2014/33/UE (CELEX 32014L0033), oppure il testo consolidato del 30 maggio 2026 che include le procedure di emergenza del mercato interno.
Campo di applicazione
Un ascensore è un apparecchio di sollevamento che serve piani definiti, con una cabina che si sposta lungo guide rigide inclinate di oltre 15 gradi rispetto al piano orizzontale, oppure un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso fisso anche se non si muove lungo guide rigide (art. 2, punto 1); la cabina è la parte in cui sono sostenute le persone o le cose (art. 2, punto 2). L’articolo 1, paragrafo 2, esclude undici tipi di apparecchi: gli apparecchi di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 m/s; i montacarichi da cantiere; gli impianti a fune, comprese le funicolari; gli ascensori appositamente progettati e costruiti per scopi militari o di polizia; gli apparecchi di sollevamento dai quali è possibile eseguire lavori; gli apparecchi di sollevamento per pozzi di miniera; gli apparecchi di sollevamento destinati a sollevare artisti durante le rappresentazioni artistiche; gli apparecchi di sollevamento installati su mezzi di trasporto; gli apparecchi di sollevamento collegati a macchine e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione sulle macchine; le ferrovie a cremagliera; nonché le scale mobili e i marciapiedi mobili. La pagina della Commissione dedicata agli ascensori aggiunge che gli ascensori e gli apparecchi di sollevamento esclusi dalla direttiva rientrano nella direttiva Macchine 2006/42/CE, che sarà sostituita dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine il 20 gennaio 2027, oppure nel regolamento (UE) 2016/424 sugli impianti a fune. Se i rischi di un ascensore o di un componente di sicurezza sono interamente o parzialmente disciplinati da una normativa specifica dell’Unione, la direttiva non si applica o cessa di applicarsi a tali rischi (art. 1, par. 3).
L’allegato III elenca sei componenti di sicurezza: dispositivi di bloccaggio delle porte di piano; dispositivi per evitare la caduta della cabina o i movimenti incontrollati (i dispositivi del punto 3.2 dell’allegato I); dispositivi di limitazione della velocità eccessiva; ammortizzatori ad accumulazione di energia non lineari o con smorzamento del movimento di ritorno e ammortizzatori a dissipazione di energia; dispositivi di sicurezza montati sui martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi per evitare la caduta; dispositivi elettrici di sicurezza sotto forma di circuiti di sicurezza contenenti componenti elettronici.
Gli operatori economici sono l’installatore, il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore (art. 2, punto 11). Importatori e distributori sono definiti solo per i componenti di sicurezza: l’importatore immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza proveniente da un paese terzo e il distributore ne mette uno a disposizione più avanti nella catena (art. 2, punti 9 e 10). L’importatore o il distributore che vende un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio, o ne modifica uno in modo tale da poterne condizionare la conformità, assume gli obblighi del fabbricante (art. 12). La persona responsabile dei lavori nell’edificio o nella costruzione non è un operatore economico, ma deve scambiare con l’installatore le informazioni necessarie e adottare le misure necessarie per il corretto funzionamento e l’uso sicuro, e i vani degli ascensori non possono contenere tubazioni, cavi o accessori diversi da quelli necessari all’ascensore (art. 6). Gli Stati membri possono comunque prescrivere requisiti per la protezione delle persone quando gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati, purché gli ascensori non siano modificati in un modo non previsto dalla direttiva (art. 3, par. 3).
Che cosa è necessario fare
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
Gli ascensori devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I, e i componenti di sicurezza devono soddisfarli e consentire agli ascensori in cui sono incorporati di soddisfarli (art. 5). I requisiti si applicano solo se esiste il rischio corrispondente, e il fabbricante e l’installatore devono eseguire una valutazione dei rischi per individuare tutti i rischi che riguardano i loro prodotti e progettare in base ad essa (allegato I, osservazioni preliminari). Se un rischio pertinente non è trattato nell’allegato I, si applicano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE e in ogni caso si applica il punto 1.1.2 di tale allegato (allegato I, punto 1.1). La direttiva 2006/42/CE è abrogata con effetto dal 20 gennaio 2027 dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine e da tale data i rinvii ad essa si intendono fatti a tale regolamento (regolamento (UE) 2023/1230, art. 51, par. 2); la Commissione ha pubblicato orientamenti sulla transizione per gli ascensori e i componenti di sicurezza.
L’allegato I tratta poi i requisiti generali relativi alla cabina, ai mezzi di sospensione e di sostegno, al controllo del carico compresa la velocità eccessiva, alle macchine dell’ascensore e ai comandi (punto 1); i rischi per le persone all’esterno della cabina, compresa l’inaccessibilità dello spazio di corsa, lo schiacciamento nelle posizioni estreme e le porte di piano con interblocco (punto 2); i rischi per le persone nella cabina, compresa la cabina chiusa, i dispositivi che impediscono la caduta libera o il movimento incontrollato e gli ammortizzatori (punto 3); altri rischi come lo schiacciamento delle porte, le porte di piano resistenti al fuoco, i contrappesi, lo sblocco e l’evacuazione delle persone intrappolate, la comunicazione bidirezionale con un servizio di soccorso, la ventilazione, l’illuminazione e il comando per i vigili del fuoco (punto 4); l’indicazione della portata nominale e del numero massimo di passeggeri (punto 5); e le istruzioni (punto 6). Gli ascensori e i componenti di sicurezza conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono considerati conformi ai requisiti oggetto di tali norme (art. 14).
Valutazione della conformità con un organismo notificato
Ogni procedura prevede l’intervento di un organismo notificato. Per i componenti di sicurezza l’articolo 15 ne prevede tre: l’esame UE del tipo ai sensi dell’allegato IV, parte A (modulo B), seguito dalla conformità al tipo con controlli casuali ai sensi dell’allegato IX (modulo C2); l’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto ai sensi dell’allegato VI (modulo E); oppure la conformità basata sulla garanzia totale della qualità ai sensi dell’allegato VII (modulo H). Per gli ascensori l’articolo 16 ne prevede quattro: un ascensore progettato e fabbricato conformemente a un ascensore modello che ha superato l’esame UE del tipo ai sensi dell’allegato IV, parte B, seguito dall’ispezione finale ai sensi dell’allegato V, dalla garanzia della qualità del prodotto ai sensi dell’allegato X (modulo E) o dalla garanzia della qualità della produzione ai sensi dell’allegato XII (modulo D); un ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato ai sensi dell’allegato XI, seguito dalle stesse tre opzioni; la verifica dell’unità ai sensi dell’allegato VIII (modulo G); oppure la garanzia totale della qualità con esame del progetto ai sensi dell’allegato XI (modulo H1). Se la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione e quella responsabile dell’installazione e del collaudo non coincidono, la prima deve fornire alla seconda tutto ciò che è necessario per un’installazione e un collaudo corretti e sicuri, e tutte le variazioni consentite tra un ascensore modello e gli ascensori da esso derivati devono essere specificate con i valori massimi e minimi nella documentazione tecnica (art. 16, parr. 2 e 3). Gli organismi notificati sono designati dagli Stati membri ai sensi del capo IV (artt. da 20 a 36) e sono elencati in NANDO.
Dichiarazione di conformità UE e marcatura CE
La dichiarazione di conformità UE attesta che il rispetto dei requisiti dell’allegato I è stato dimostrato, segue la struttura modello dell’allegato II con gli elementi dell’allegato pertinente, è continuamente aggiornata ed è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro; se più atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, un’unica dichiarazione li comprende tutti. Redigendola, il fabbricante assume la responsabilità del componente di sicurezza e l’installatore quella dell’ascensore (art. 17). La marcatura CE è soggetta ai principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 18) ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile su ciascuna cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza, o su un’etichetta inseparabilmente fissata al componente, prima dell’immissione sul mercato. Sugli ascensori è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato all’ispezione finale, alla verifica dell’unità o alla garanzia della qualità; sui componenti di sicurezza dal numero dell’organismo che ha partecipato alla garanzia della qualità del prodotto, alla garanzia totale della qualità o ai controlli casuali (art. 19).
Obblighi per ruolo
Gli installatori assicurano che l’ascensore sia stato progettato, fabbricato, installato e collaudato conformemente all’allegato I, redigono la documentazione tecnica ed eseguono la procedura dell’articolo 16, redigono la dichiarazione e appongono la marcatura CE, conservano la documentazione, la dichiarazione e le decisioni di approvazione per 10 anni, esaminano e registrano i reclami se i rischi lo giustificano, appongono sull’ascensore un elemento di identificazione e il proprio nome e indirizzo, forniscono le istruzioni del punto 6.2 dell’allegato I e il libretto nella lingua stabilita dallo Stato membro, adottano misure correttive e informano le autorità dei rischi, e cooperano su richiesta (art. 7). I fabbricanti di componenti di sicurezza sono soggetti agli stessi obblighi per i propri componenti nell’ambito delle procedure dell’articolo 15, oltre a mantenere la conformità della produzione in serie e a eseguire prove a campione e a registrare i richiami se i rischi lo giustificano (art. 8). I mandatari agiscono in base a un mandato che deve comprendere almeno la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione, fabbricazione o documentazione (art. 9). Gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano le istruzioni, proteggono il componente durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione se i rischi lo giustificano, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 10). I distributori verificano la marcatura CE, la dichiarazione, i documenti, le istruzioni e le indicazioni prima di mettere a disposizione un componente, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e si assicurano che siano adottate misure correttive (art. 11). Ogni operatore identifica per 10 anni chi gli ha fornito componenti di sicurezza e a chi li ha forniti (art. 13).
Procedure di emergenza dal 30 maggio 2026
La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo V bis. Gli articoli da 41 ter a 41 sexies si applicano solo agli ascensori e ai componenti di sicurezza designati come beni rilevanti per la crisi, solo mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e solo dopo che la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 41 bis). In tale periodo gli organismi notificati trattano in via prioritaria le valutazioni della conformità dei prodotti elencati (art. 41 ter), uno Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato di uno specifico ascensore o componente di sicurezza elencato senza le procedure dell’organismo notificato, nel qual caso esso non reca la marcatura CE e l’autorizzazione può essere estesa all’intera Unione con atto di esecuzione (art. 41 quater), la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità (art. 41 quinquies) e gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato sui prodotti elencati e si prestano assistenza reciproca (art. 41 sexies).
In Danimarca il capo è recepito dai §§ 11 a-11 c del decreto sugli ascensori, inseriti dal decreto n. 491 del 28 maggio 2026 con effetto dal 30 maggio 2026: le procedure di emergenza del capo V bis devono essere applicate una volta che la Commissione abbia adottato l’atto di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 per gli ascensori e i componenti di sicurezza, la Erhvervsstyrelsen rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 41 quater e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, le informazioni e la marcatura richieste dall’articolo 41 quater, paragrafo 3, devono essere fornite in danese o in inglese — la violazione è punita con un’ammenda ai sensi del § 14, comma 1, n. 1 —, la Erhvervsstyrelsen notifica alla Commissione se ritiene che una norma o una specifica comune di cui all’articolo 41 quinquies non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, e dà priorità alla vigilanza del mercato e all’assistenza reciproca ai sensi dell’articolo 41 sexies.
Applicazione e sanzioni
L’articolo 37 rende applicabili agli ascensori e ai componenti di sicurezza l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, e l’articolo 38, paragrafo 1, applica alle misure correttive l’articolo 21 di tale regolamento; entrambi i rinvii si intendono fatti al regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva 2014/33/UE nel proprio allegato I e il cui articolo 39, paragrafo 1, punto 4, ha soppresso il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008 con effetto dal 16 luglio 2021, mentre l’articolo 30 sulla marcatura CE, richiamato dall’articolo 18 della direttiva, resta invariato. Se un’autorità ha motivo sufficiente di ritenere che un ascensore o un componente di sicurezza presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la sicurezza dei beni, lo valuta e chiede all’installatore di rendere l’ascensore conforme, oppure all’operatore interessato di rendere conforme il componente, di ritirarlo o di richiamarlo, entro un termine commisurato al rischio, informandone l’organismo notificato; se l’operatore non agisce, l’autorità limita o vieta l’immissione sul mercato o l’uso dell’ascensore oppure lo richiama, o vieta o limita la messa a disposizione del componente, lo ritira o lo richiama, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 38). Gli ascensori e i componenti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 40), e la Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 39). Le non conformità formali, come una marcatura CE apposta in modo errato o non apposta, un numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, l’assenza di nome e indirizzo o delle indicazioni di identificazione o l’assenza delle istruzioni, devono cessare e in caso contrario comportano la limitazione o il divieto di uso o il richiamo dell’ascensore, oppure la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo del componente (art. 41).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 43). In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 1540 del 10 dicembre 2015 sulla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori, come modificato dal decreto n. 491 del 28 maggio 2026, che riproduce la direttiva come proprio allegato 1, prescrive che la dichiarazione di conformità UE sia tradotta in danese e le istruzioni siano redatte in danese (§ 9 e § 10) e punisce le violazioni con un’ammenda (§ 14), e dalla legge danese sui prodotti (LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026), che elenca la direttiva nel § 2 e designa la Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo nel § 9, e il cui § 37, comma 1, punisce con un’ammenda gli operatori economici che violano gli obblighi dei §§ 5, 7, da 10 a 17, 19 o 21, eludono il controllo dell’autorità di controllo o fanno un uso improprio della marcatura CE, e il cui § 37, comma 2, eleva la pena alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti; gli ascensori sono l’area di prodotto n. 4 del § 2, comma 1, compresa nell’intervallo dei nn. da 1 a 11 e da 13 a 43 del § 2, comma 1, cui si applica il § 37, comma 2. Sono circostanze aggravanti il fatto che la violazione abbia creato un pericolo per la sicurezza o la salute, abbia causato un incidente con lesioni gravi o la morte, sia una recidiva o faccia parte di una violazione sistematica a fini di lucro. La Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 dipartimento della Erhvervsstyrelsen (l’Autorità danese per le imprese) denominato Markedsovervågning, è responsabile dal 1° dicembre 2018 della vigilanza del mercato sugli ascensori e sui componenti di sicurezza in quanto prodotti. Dal 30 maggio 2026 il decreto nomina soltanto la Erhvervsstyrelsen: essa concede l’approvazione preventiva di uno spazio di rifugio ridotto ai sensi del § 7, designa e revoca gli organismi notificati ai sensi del § 11 e decide sui ricorsi contro le loro decisioni ai sensi del § 13. L’autorità di controllo precisa che la Arbejdstilsynet continua a vigilare sugli ascensori e sugli impianti a fune realizzati su ordinazione o importati da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas, ai sensi della legge danese sulla sicurezza offshore, il che discende dal § 9, comma 2, della legge sui prodotti e non dal decreto sugli ascensori. Il diritto dell’UE non disciplina la manutenzione e l’ammodernamento degli ascensori già installati, che restano materia nazionale.
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Fonti
- Direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/33/UE come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0033 (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, testo consolidato del 27 luglio 2026 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e sulla vigilanza del mercato (EUR-Lex)
- Ascensori, compresa la guida all’applicazione della direttiva Ascensori (Commissione europea, DG GROW)
- Kontrol med elevatorer og tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)
- Bekendtgørelse nr. 1540 af 10. december 2015 om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 491 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (Retsinformation)
- Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.