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LiftD CE / Product Safety 11 min Novità nei prossimi 12 mesi

LiftD: Direttiva Ascensori (Direttiva 2014/33/UE), spiegato

La direttiva Ascensori impone agli ascensori installati in modo permanente negli edifici e ai componenti di sicurezza dell’allegato III i requisiti essenziali, con valutazione dell’organismo notificato e marcatura CE, a carico di installatori, fabbricanti e importatori. Si applica dal 20 aprile 2016; le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 dal 30 maggio 2026.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Ascensori che servono in modo permanente edifici e costruzioni e destinati al trasporto di persone, di persone e cose, o di sole cose se la cabina è accessibile (una persona può entrarvi senza difficoltà) e dotata di comandi all’interno della cabina o a portata di una persona che vi si trovi
  • Un ascensore è un apparecchio di sollevamento che serve piani definiti, con una cabina che si sposta lungo guide rigide inclinate di oltre 15 gradi rispetto al piano orizzontale, oppure lungo un percorso fisso anche senza guide rigide
  • I sei componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III per l’uso in tali ascensori: dispositivi di bloccaggio delle porte di piano, dispositivi per evitare la caduta o i movimenti incontrollati della cabina, dispositivi di limitazione della velocità eccessiva, ammortizzatori ad accumulazione di energia (non lineari o con smorzamento del movimento di ritorno) e ammortizzatori a dissipazione di energia, dispositivi di sicurezza montati sui martinetti dei circuiti idraulici di potenza utilizzati come dispositivi per evitare la caduta, e dispositivi elettrici di sicurezza sotto forma di circuiti di sicurezza contenenti componenti elettronici
  • Gli operatori economici: l’installatore dell’ascensore, il fabbricante dei componenti di sicurezza, i loro mandatari, nonché gli importatori e i distributori di componenti di sicurezza
  • La persona responsabile dei lavori nell’edificio o nella costruzione, che deve scambiare informazioni con l’installatore e mantenere i vani degli ascensori liberi da tubazioni, cavi e accessori diversi da quelli necessari all’ascensore

Prodotti derivati e a valle

  • Se i rischi di un ascensore o di un componente di sicurezza sono interamente o parzialmente disciplinati da una normativa specifica dell’Unione, la direttiva non si applica o cessa di applicarsi a tali rischi dall’applicazione di tale normativa (art. 1, par. 3)
  • Se un rischio pertinente non è trattato nell’allegato I, si applicano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE e in ogni caso si applica il punto 1.1.2 di tale allegato; la direttiva 2006/42/CE è abrogata con effetto dal 20 gennaio 2027 dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine e i rinvii ad essa si intendono fatti a tale regolamento (allegato I, punto 1.1; regolamento (UE) 2023/1230, art. 51, par. 2)
  • Gli ascensori e i componenti di sicurezza conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono considerati conformi ai requisiti dell’allegato I oggetto di tali norme (art. 14)
  • L’importatore o il distributore che immette sul mercato un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio, o lo modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità, è considerato fabbricante (art. 12)
  • Gli Stati membri possono prescrivere requisiti per la protezione delle persone quando gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati, purché gli ascensori non siano modificati in un modo non previsto dalla direttiva (art. 3, par. 3)
  • Se un ascensore o un componente di sicurezza è soggetto anche ad altri atti dell’Unione che richiedono una dichiarazione di conformità UE, si redige un’unica dichiarazione che li riguarda tutti (art. 17, par. 3)

Ruoli previsti dall’atto

Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza

Per un ascensore, l’installatore: la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore e sulla quale gravano gli obblighi dell’articolo 7, analoghi a quelli del fabbricante. Per un componente di sicurezza, il fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un componente in modo tale da poterne condizionare la conformità è considerato fabbricante.

Fonte · art. 2, punti 6 e 7, art. 7, art. 8 e art. 12
Mandatario, o persona responsabile dei lavori nell’edificio

Il mandatario è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o da un fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a compiti specifici; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare conformemente all’allegato I né quello di redigere la documentazione tecnica. La persona responsabile dei lavori nell’edificio o nella costruzione non è un operatore economico, ma deve scambiare con l’installatore le informazioni necessarie e adottare le misure necessarie per il corretto funzionamento e l’uso sicuro dell’ascensore; i vani degli ascensori non possono contenere tubazioni, cavi o accessori diversi da quelli necessari all’ascensore.

Fonte · art. 2, punto 8, art. 6 e art. 9, par. 1
Importatore di componenti di sicurezza

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori proveniente da un paese terzo; la direttiva definisce gli importatori solo per i componenti di sicurezza, non per gli ascensori.

Fonte · art. 2, punto 9
Distributore di componenti di sicurezza (grossista o rivenditore)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori; la direttiva definisce i distributori solo per i componenti di sicurezza, non per gli ascensori.

Fonte · art. 2, punto 10

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LiftD si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Apparecchi di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 m/s (piattaforme elevatrici, servoscala), Montacarichi da cantiere, Apparecchi di sollevamento collegati a macchine e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione sulle macchine, Apparecchi di sollevamento installati su mezzi di trasporto, Impianti a fune, comprese le funicolari, ascensori per uso militare o di polizia, apparecchi di sollevamento dai quali è possibile eseguire lavori, apparecchi di sollevamento per pozzi di miniera, apparecchi di sollevamento per artisti durante le rappresentazioni artistiche e ferrovie a cremagliera · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’articolo 1, paragrafo 2, esclude gli apparecchi di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 m/s, i montacarichi da cantiere, gli impianti a fune, comprese le funicolari, gli ascensori appositamente progettati e costruiti per scopi militari o di polizia, gli apparecchi di sollevamento dai quali è possibile eseguire lavori, gli apparecchi di sollevamento per pozzi di miniera, gli apparecchi di sollevamento destinati a sollevare artisti durante le rappresentazioni artistiche, gli apparecchi di sollevamento installati su mezzi di trasporto, gli apparecchi di sollevamento collegati a macchine e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione sulle macchine, e le ferrovie a cremagliera; la Commissione osserva che gli altri ascensori e apparecchi di sollevamento rientrano nella direttiva Macchine 2006/42/CE (dal 20 gennaio 2027 nel regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine) o nel regolamento (UE) 2016/424 sugli impianti a fune. Fonte · art. 1, par. 2, lettere da a) a j)Fonte
  2. Scale mobili e marciapiedi mobili · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Le scale mobili e i marciapiedi mobili sono esclusi dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera k); secondo la pagina della Commissione dedicata agli ascensori, gli ascensori e gli apparecchi di sollevamento esclusi dalla direttiva Ascensori rientrano nella direttiva Macchine 2006/42/CE, che sarà sostituita dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine il 20 gennaio 2027. Fonte · art. 1, par. 2, lettera k)Fonte
  3. Ascensori e componenti di sicurezza conformi alla direttiva 95/16/CE e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Gli Stati membri non possono ostacolare la messa in servizio degli ascensori né la messa a disposizione dei componenti di sicurezza disciplinati dalla direttiva 95/16/CE che siano conformi a tale direttiva e siano stati immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016; i certificati e le decisioni rilasciati dagli organismi notificati ai sensi della direttiva 95/16/CE restano validi ai sensi della nuova direttiva. Fonte · art. 44
  4. Ascensori che servono in modo permanente edifici o costruzioni per il trasporto di persone, o di persone e cose, Ascensori per sole cose la cui cabina è accessibile a una persona senza difficoltà e che hanno comandi all’interno della cabina o a portata di essa, Ascensori modello e ascensori da essi derivati entro le variazioni consentite (art. 2, par. 3) · Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza, Mandatario, o persona responsabile dei lavori nell’edificio · qualsiasi Rientra nell’ambito Gli ascensori che servono in modo permanente edifici e costruzioni per il trasporto di persone, di persone e cose, o di sole cose in una cabina accessibile possono essere immessi sul mercato e messi in servizio solo se conformi alla direttiva; l’installatore è soggetto agli obblighi dell’articolo 7 e può designare un mandatario, la persona responsabile dei lavori nell’edificio è tenuta alla cooperazione di cui all’articolo 6, e la documentazione tecnica di un ascensore modello deve specificare tutte le variazioni consentite con i relativi valori massimi e minimi. Gli obblighi non prevedono alcuna soglia dimensionale dell’impresa. Fonte · art. 1, par. 1, art. 4, par. 1, art. 6, art. 7, art. 9 e art. 16, par. 3
  5. Ascensori che servono in modo permanente edifici o costruzioni per il trasporto di persone, o di persone e cose, Ascensori per sole cose la cui cabina è accessibile a una persona senza difficoltà e che hanno comandi all’interno della cabina o a portata di essa, Ascensori modello e ascensori da essi derivati entro le variazioni consentite (art. 2, par. 3) · Importatore di componenti di sicurezza, Distributore di componenti di sicurezza (grossista o rivenditore) · qualsiasi Dipende La direttiva definisce importatori e distributori solo per i componenti di sicurezza per ascensori; per un ascensore completo, chi assume la responsabilità della sua progettazione, fabbricazione, installazione e immissione sul mercato è l’installatore, su cui gravano gli obblighi dell’articolo 7 indipendentemente da chi abbia costruito i componenti; occorre quindi verificare quale parte assuma tale responsabilità nella catena contrattuale. Fonte · art. 2, punti 6, 9 e 10, e art. 7
  6. Componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III (dispositivi di bloccaggio delle porte di piano, dispositivi anticaduta, limitatori di velocità eccessiva, ammortizzatori, dispositivi di sicurezza dei martinetti idraulici, circuiti di sicurezza elettronici) · Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza, Importatore di componenti di sicurezza, Distributore di componenti di sicurezza (grossista o rivenditore), Mandatario, o persona responsabile dei lavori nell’edificio · qualsiasi Rientra nell’ambito I sei componenti di sicurezza elencati nell’allegato III per l’uso negli ascensori rientranti nella direttiva possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio solo se conformi alla direttiva; fabbricante, importatore e distributore sono soggetti agli obblighi degli articoli 8, 10 e 11, l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica il componente diventa fabbricante, e non esiste alcuna soglia dimensionale dell’impresa. Fonte · art. 1, par. 1, secondo comma, art. 4, par. 2, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12 e allegato III
  7. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che l’apparecchio sia un ascensore che serve in modo permanente un edificio o una costruzione con una cabina accessibile, che il componente sia uno dei sei componenti di sicurezza dell’allegato III, che si applichi o meno un’esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2, o la norma transitoria dell’articolo 44, e dal ruolo rivestito dall’operatore. Fonte · art. 1, art. 2 e art. 44

Date principali

  1. La direttiva 2014/33/UE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 95/16/CE Fonte · titolo e formula di firma dopo l’art. 49
  2. Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014 Fonte · art. 48, primo comma
  3. Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento; da questa data si applicano direttamente l’articolo 1, l’articolo 2, punti da 1 a 4, gli articoli da 3 a 6, 15 e 16, l’articolo 19, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 44, l’articolo 45, paragrafo 2, l’articolo 49, l’allegato I, l’allegato III e le parti indicate degli allegati II e da IV a XII Fonte · art. 45, par. 1, e art. 48, secondo comma
  4. Si applicano le misure nazionali; la direttiva 95/16/CE è abrogata; gli ascensori e i componenti di sicurezza conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi in servizio o messi a disposizione, e i certificati e le decisioni degli organismi notificati rilasciati in base ad essa restano validi Fonte · art. 44, art. 45, par. 1, e art. 47
  5. Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: le procedure di emergenza del mercato interno sono inserite come capo V bis (articoli da 41 bis a 41 sexies); recepimento entro il 29 maggio 2026 Fonte · art. 6, art. 11 e art. 12
  6. Si applicano le misure nazionali di recepimento delle procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749; in Danimarca il decreto n. 491 del 28 maggio 2026 inserisce i §§ 11 a-11 c nel decreto sugli ascensori, designa la Erhvervsstyrelsen come autorità che rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 41 quater e prescrive che le informazioni e la marcatura di cui all’articolo 41 quater, paragrafo 3, siano in danese o in inglese Fonte · art. 11, par. 2Fonte · § 1, nr. 5, og § 2
  7. La direttiva 2006/42/CE, cui rinviano i punti 1.1 e 5.1 dell’allegato I per i requisiti in materia di macchine, è abrogata dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine; i rinvii si intendono fatti a tale regolamento Fonte · art. 51, par. 2, e art. 54, come rettificato dalla rettifica nella GU L 169 del 4 luglio 2023Fonte

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Installatore dell’ascensore o fabbricante del componente di sicurezza14
  • Installatori: assicurare che l’ascensore sia progettato, fabbricato, installato e collaudato conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I. Fabbricanti: assicurare che il componente di sicurezza sia progettato e fabbricato conformemente all’allegato I e consenta all’ascensore in cui è incorporato di soddisfarlo. art. 5, art. 7, par. 1, art. 8, par. 1, e allegato I
  • Eseguire una valutazione dei rischi dell’ascensore o del componente di sicurezza per determinare tutti i requisiti che si applicano e progettarlo e costruirlo tenendo conto di tale valutazione. allegato I, osservazione preliminare 3
  • Redigere la documentazione tecnica dell’ascensore o del componente di sicurezza richiesta dalla procedura di valutazione della conformità scelta. art. 7, par. 2, e art. 8, par. 2
  • Eseguire, o far eseguire, una valutazione della conformità da parte di un organismo notificato: per gli ascensori una procedura dell’articolo 16 (esame UE del tipo o esame del progetto, seguito da ispezione finale o garanzia della qualità, oppure verifica dell’unità); per i componenti di sicurezza una procedura dell’articolo 15 (esame UE del tipo con controlli casuali o garanzia della qualità del prodotto, oppure garanzia totale della qualità). art. 15 e art. 16
  • Se la procedura ha dimostrato la conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura dell’allegato II, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e mantenuta aggiornata, e assicurare che accompagni l’ascensore o il componente di sicurezza. art. 7, par. 2, art. 8, par. 2, e art. 17
  • Apporre la marcatura CE prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato ove l’articolo 19 lo richieda. art. 7, par. 2, art. 8, par. 2, e art. 19
  • Conservare la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, ove applicabile, le decisioni di approvazione per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ascensore o del componente di sicurezza. art. 7, par. 3, e art. 8, par. 3
  • Apporre sull’ascensore, o sul componente di sicurezza o sulla sua etichetta, un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l’identificazione, nonché il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato. art. 7, par. 5, art. 7, par. 6, art. 8, par. 5, e art. 8, par. 6
  • Fornire le istruzioni: per un ascensore le istruzioni del punto 6.2 dell’allegato I con i piani e gli schemi per l’uso normale, la manutenzione, l’ispezione, la riparazione, le verifiche periodiche e le operazioni di soccorso, oltre a un libretto per le riparazioni e le verifiche periodiche; per un componente di sicurezza le istruzioni del punto 6.1 dell’allegato I per il montaggio, il collegamento, la regolazione e la manutenzione; in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro, in modo chiaro e intelligibile. In Danimarca la dichiarazione di conformità UE deve essere tradotta in danese e le istruzioni redatte in danese prima che un ascensore sia immesso sul mercato o messo in servizio (§ 9) e prima che un componente di sicurezza sia immesso sul mercato, messo a disposizione o messo in servizio (§ 10); per un componente di sicurezza le istruzioni di montaggio e di collegamento possono essere redatte in un’altra lingua dell’UE se l’impresa utilizza tale lingua come lingua di lavoro e chi installa o monta il componente la padroneggia (§ 10, seconda frase). art. 7, par. 7, art. 8, par. 7, e allegato I, punto 6§ 9 og § 10
  • Fabbricanti di componenti di sicurezza: mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche del progetto o delle caratteristiche e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di riferimento. art. 8, par. 4
  • Se i rischi lo giustificano, i fabbricanti sottopongono a prove a campione i componenti di sicurezza presenti sul mercato e tengono un registro dei reclami, dei componenti non conformi e dei richiami, informandone distributori e installatori; gli installatori esaminano i reclami e tengono un registro dei reclami e degli ascensori non conformi. art. 7, par. 4, e art. 8, par. 4
  • Se un ascensore o un componente di sicurezza immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirare o richiamare il componente di sicurezza se opportuno e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 7, par. 8, e art. 8, par. 8
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua a essa comprensibile e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi. art. 7, par. 9, e art. 8, par. 9
  • Essere in grado di identificare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito componenti di sicurezza e quelli ai quali sono stati forniti. art. 13
Mandatario, o persona responsabile dei lavori nell’edificio6
  • Agire esclusivamente in base a un mandato scritto dell’installatore o del fabbricante che indichi i compiti svolti per suo conto. art. 9
  • Tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato, la dichiarazione di conformità UE, le eventuali decisioni di approvazione del sistema di qualità e la documentazione tecnica. art. 9, par. 2, lettera a)
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi dei prodotti oggetto del mandato. art. 9, par. 2, lettere b) e c)
  • I mandatari non possono assumere l’obbligo di progettare, fabbricare, installare e collaudare conformemente all’allegato I né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi restano a carico dell’installatore o del fabbricante e non possono far parte del mandato, sebbene il mandato possa comprendere la presentazione all’organismo notificato della domanda di esame UE del tipo. art. 9, par. 1, e allegato IV, parte A, punto 2, e parte B, punto 2
  • In veste di installatore, tenere informata la persona responsabile dei lavori nell’edificio o nella costruzione dei fatti necessari al corretto funzionamento e all’uso sicuro dell’ascensore e concordare con essa le misure che li garantiscono, compreso un vano libero da tubazioni, cavi o accessori non necessari all’ascensore. art. 6§ 6 og § 8
  • Se la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione di un ascensore e quella responsabile della sua installazione e del suo collaudo non coincidono, la prima deve fornire alla seconda tutti i documenti e le informazioni necessari per un’installazione e un collaudo corretti e sicuri. art. 16, par. 2
Importatore di componenti di sicurezza10
  • Immettere sul mercato soltanto componenti di sicurezza conformi e, prima di farlo, assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la pertinente procedura di valutazione della conformità dell’articolo 15, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE, abbia fornito la dichiarazione di conformità UE e i documenti richiesti e abbia applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere un componente non conforme finché non sia reso conforme e, se presenta un rischio, informarne il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. art. 10, par. 1, e art. 10, par. 2
  • Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità. art. 10, par. 3
  • Assicurare che il componente di sicurezza sia accompagnato dalle istruzioni del punto 6.1 dell’allegato I nella lingua stabilita dallo Stato membro. art. 10, par. 4
  • Finché un componente di sicurezza è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. art. 10, par. 5
  • Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i componenti di sicurezza presenti sul mercato, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, dei componenti non conformi e dei richiami e tenere informati distributori e installatori di tale monitoraggio. art. 10, par. 6
  • Se un componente di sicurezza immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo se opportuno e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione. art. 10, par. 7
  • Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE e delle eventuali decisioni di approvazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 10, par. 8
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua a essa comprensibile e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi. art. 10, par. 9
  • Essere in grado di identificare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito componenti di sicurezza e quelli ai quali sono stati forniti. art. 13
  • Se si immette sul mercato un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un componente già sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 8. art. 12
Distributore di componenti di sicurezza (grossista o rivenditore)6
  • Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un componente di sicurezza, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE, dai documenti richiesti e dalle istruzioni del punto 6.1 dell’allegato I nella lingua stabilita dallo Stato membro e che fabbricante e importatore abbiano applicato le proprie indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere un componente non conforme e, se presenta un rischio, informarne il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato. art. 11, par. 1, e art. 11, par. 2
  • Finché il componente è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. art. 11, par. 3
  • Se un componente di sicurezza messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 11, par. 4
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi dei componenti di sicurezza messi a disposizione. art. 11, par. 5
  • Essere in grado di identificare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito componenti di sicurezza e quelli ai quali sono stati forniti. art. 13
  • Se si vende un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio oppure lo si modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. art. 12

LiftD in parole semplici

La direttiva Ascensori (LiftD), formalmente direttiva 2014/33/UE, è la legge dell’UE sulla sicurezza degli ascensori che servono in modo permanente edifici e costruzioni e dei componenti di sicurezza in essi incorporati. Si applica agli ascensori destinati al trasporto di persone, di persone e cose, o di sole cose se la cabina è accessibile e ha i comandi all’interno o a portata di una persona che vi si trovi, nonché ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III (art. 1, par. 1). Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato e la messa in servizio di tali ascensori, e la messa a disposizione e la messa in servizio di tali componenti di sicurezza, solo se sono conformi alla direttiva quando sono correttamente installati o incorporati, mantenuti e utilizzati per lo scopo previsto (art. 4).

La direttiva riguarda due prodotti con due soggetti responsabili. L’ascensore è un impianto che diventa parte di un edificio, e chi assume la responsabilità della sua progettazione, fabbricazione, installazione e immissione sul mercato è l’installatore (art. 2, punto 6). Il componente di sicurezza è un prodotto a sé stante, e chi lo fabbrica o lo fa fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio è il fabbricante (art. 2, punto 7). Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 95/16/CE allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, la tracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive sulla marcatura CE. Trattandosi di una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016 (art. 45).

Testo ufficiale Leggere la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2014/33/UE (CELEX 32014L0033), oppure il testo consolidato del 30 maggio 2026 che include le procedure di emergenza del mercato interno.

Campo di applicazione

Un ascensore è un apparecchio di sollevamento che serve piani definiti, con una cabina che si sposta lungo guide rigide inclinate di oltre 15 gradi rispetto al piano orizzontale, oppure un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso fisso anche se non si muove lungo guide rigide (art. 2, punto 1); la cabina è la parte in cui sono sostenute le persone o le cose (art. 2, punto 2). L’articolo 1, paragrafo 2, esclude undici tipi di apparecchi: gli apparecchi di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 m/s; i montacarichi da cantiere; gli impianti a fune, comprese le funicolari; gli ascensori appositamente progettati e costruiti per scopi militari o di polizia; gli apparecchi di sollevamento dai quali è possibile eseguire lavori; gli apparecchi di sollevamento per pozzi di miniera; gli apparecchi di sollevamento destinati a sollevare artisti durante le rappresentazioni artistiche; gli apparecchi di sollevamento installati su mezzi di trasporto; gli apparecchi di sollevamento collegati a macchine e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione sulle macchine; le ferrovie a cremagliera; nonché le scale mobili e i marciapiedi mobili. La pagina della Commissione dedicata agli ascensori aggiunge che gli ascensori e gli apparecchi di sollevamento esclusi dalla direttiva rientrano nella direttiva Macchine 2006/42/CE, che sarà sostituita dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine il 20 gennaio 2027, oppure nel regolamento (UE) 2016/424 sugli impianti a fune. Se i rischi di un ascensore o di un componente di sicurezza sono interamente o parzialmente disciplinati da una normativa specifica dell’Unione, la direttiva non si applica o cessa di applicarsi a tali rischi (art. 1, par. 3).

L’allegato III elenca sei componenti di sicurezza: dispositivi di bloccaggio delle porte di piano; dispositivi per evitare la caduta della cabina o i movimenti incontrollati (i dispositivi del punto 3.2 dell’allegato I); dispositivi di limitazione della velocità eccessiva; ammortizzatori ad accumulazione di energia non lineari o con smorzamento del movimento di ritorno e ammortizzatori a dissipazione di energia; dispositivi di sicurezza montati sui martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi per evitare la caduta; dispositivi elettrici di sicurezza sotto forma di circuiti di sicurezza contenenti componenti elettronici.

Gli operatori economici sono l’installatore, il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore (art. 2, punto 11). Importatori e distributori sono definiti solo per i componenti di sicurezza: l’importatore immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza proveniente da un paese terzo e il distributore ne mette uno a disposizione più avanti nella catena (art. 2, punti 9 e 10). L’importatore o il distributore che vende un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio, o ne modifica uno in modo tale da poterne condizionare la conformità, assume gli obblighi del fabbricante (art. 12). La persona responsabile dei lavori nell’edificio o nella costruzione non è un operatore economico, ma deve scambiare con l’installatore le informazioni necessarie e adottare le misure necessarie per il corretto funzionamento e l’uso sicuro, e i vani degli ascensori non possono contenere tubazioni, cavi o accessori diversi da quelli necessari all’ascensore (art. 6). Gli Stati membri possono comunque prescrivere requisiti per la protezione delle persone quando gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati, purché gli ascensori non siano modificati in un modo non previsto dalla direttiva (art. 3, par. 3).

Che cosa è necessario fare

Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

Gli ascensori devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I, e i componenti di sicurezza devono soddisfarli e consentire agli ascensori in cui sono incorporati di soddisfarli (art. 5). I requisiti si applicano solo se esiste il rischio corrispondente, e il fabbricante e l’installatore devono eseguire una valutazione dei rischi per individuare tutti i rischi che riguardano i loro prodotti e progettare in base ad essa (allegato I, osservazioni preliminari). Se un rischio pertinente non è trattato nell’allegato I, si applicano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE e in ogni caso si applica il punto 1.1.2 di tale allegato (allegato I, punto 1.1). La direttiva 2006/42/CE è abrogata con effetto dal 20 gennaio 2027 dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine e da tale data i rinvii ad essa si intendono fatti a tale regolamento (regolamento (UE) 2023/1230, art. 51, par. 2); la Commissione ha pubblicato orientamenti sulla transizione per gli ascensori e i componenti di sicurezza.

L’allegato I tratta poi i requisiti generali relativi alla cabina, ai mezzi di sospensione e di sostegno, al controllo del carico compresa la velocità eccessiva, alle macchine dell’ascensore e ai comandi (punto 1); i rischi per le persone all’esterno della cabina, compresa l’inaccessibilità dello spazio di corsa, lo schiacciamento nelle posizioni estreme e le porte di piano con interblocco (punto 2); i rischi per le persone nella cabina, compresa la cabina chiusa, i dispositivi che impediscono la caduta libera o il movimento incontrollato e gli ammortizzatori (punto 3); altri rischi come lo schiacciamento delle porte, le porte di piano resistenti al fuoco, i contrappesi, lo sblocco e l’evacuazione delle persone intrappolate, la comunicazione bidirezionale con un servizio di soccorso, la ventilazione, l’illuminazione e il comando per i vigili del fuoco (punto 4); l’indicazione della portata nominale e del numero massimo di passeggeri (punto 5); e le istruzioni (punto 6). Gli ascensori e i componenti di sicurezza conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono considerati conformi ai requisiti oggetto di tali norme (art. 14).

Valutazione della conformità con un organismo notificato

Ogni procedura prevede l’intervento di un organismo notificato. Per i componenti di sicurezza l’articolo 15 ne prevede tre: l’esame UE del tipo ai sensi dell’allegato IV, parte A (modulo B), seguito dalla conformità al tipo con controlli casuali ai sensi dell’allegato IX (modulo C2); l’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto ai sensi dell’allegato VI (modulo E); oppure la conformità basata sulla garanzia totale della qualità ai sensi dell’allegato VII (modulo H). Per gli ascensori l’articolo 16 ne prevede quattro: un ascensore progettato e fabbricato conformemente a un ascensore modello che ha superato l’esame UE del tipo ai sensi dell’allegato IV, parte B, seguito dall’ispezione finale ai sensi dell’allegato V, dalla garanzia della qualità del prodotto ai sensi dell’allegato X (modulo E) o dalla garanzia della qualità della produzione ai sensi dell’allegato XII (modulo D); un ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato ai sensi dell’allegato XI, seguito dalle stesse tre opzioni; la verifica dell’unità ai sensi dell’allegato VIII (modulo G); oppure la garanzia totale della qualità con esame del progetto ai sensi dell’allegato XI (modulo H1). Se la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione e quella responsabile dell’installazione e del collaudo non coincidono, la prima deve fornire alla seconda tutto ciò che è necessario per un’installazione e un collaudo corretti e sicuri, e tutte le variazioni consentite tra un ascensore modello e gli ascensori da esso derivati devono essere specificate con i valori massimi e minimi nella documentazione tecnica (art. 16, parr. 2 e 3). Gli organismi notificati sono designati dagli Stati membri ai sensi del capo IV (artt. da 20 a 36) e sono elencati in NANDO.

Dichiarazione di conformità UE e marcatura CE

La dichiarazione di conformità UE attesta che il rispetto dei requisiti dell’allegato I è stato dimostrato, segue la struttura modello dell’allegato II con gli elementi dell’allegato pertinente, è continuamente aggiornata ed è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro; se più atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, un’unica dichiarazione li comprende tutti. Redigendola, il fabbricante assume la responsabilità del componente di sicurezza e l’installatore quella dell’ascensore (art. 17). La marcatura CE è soggetta ai principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 18) ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile su ciascuna cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza, o su un’etichetta inseparabilmente fissata al componente, prima dell’immissione sul mercato. Sugli ascensori è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato all’ispezione finale, alla verifica dell’unità o alla garanzia della qualità; sui componenti di sicurezza dal numero dell’organismo che ha partecipato alla garanzia della qualità del prodotto, alla garanzia totale della qualità o ai controlli casuali (art. 19).

Obblighi per ruolo

Gli installatori assicurano che l’ascensore sia stato progettato, fabbricato, installato e collaudato conformemente all’allegato I, redigono la documentazione tecnica ed eseguono la procedura dell’articolo 16, redigono la dichiarazione e appongono la marcatura CE, conservano la documentazione, la dichiarazione e le decisioni di approvazione per 10 anni, esaminano e registrano i reclami se i rischi lo giustificano, appongono sull’ascensore un elemento di identificazione e il proprio nome e indirizzo, forniscono le istruzioni del punto 6.2 dell’allegato I e il libretto nella lingua stabilita dallo Stato membro, adottano misure correttive e informano le autorità dei rischi, e cooperano su richiesta (art. 7). I fabbricanti di componenti di sicurezza sono soggetti agli stessi obblighi per i propri componenti nell’ambito delle procedure dell’articolo 15, oltre a mantenere la conformità della produzione in serie e a eseguire prove a campione e a registrare i richiami se i rischi lo giustificano (art. 8). I mandatari agiscono in base a un mandato che deve comprendere almeno la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione, fabbricazione o documentazione (art. 9). Gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano le istruzioni, proteggono il componente durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione se i rischi lo giustificano, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 10). I distributori verificano la marcatura CE, la dichiarazione, i documenti, le istruzioni e le indicazioni prima di mettere a disposizione un componente, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e si assicurano che siano adottate misure correttive (art. 11). Ogni operatore identifica per 10 anni chi gli ha fornito componenti di sicurezza e a chi li ha forniti (art. 13).

Procedure di emergenza dal 30 maggio 2026

La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo V bis. Gli articoli da 41 ter a 41 sexies si applicano solo agli ascensori e ai componenti di sicurezza designati come beni rilevanti per la crisi, solo mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e solo dopo che la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 41 bis). In tale periodo gli organismi notificati trattano in via prioritaria le valutazioni della conformità dei prodotti elencati (art. 41 ter), uno Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato di uno specifico ascensore o componente di sicurezza elencato senza le procedure dell’organismo notificato, nel qual caso esso non reca la marcatura CE e l’autorizzazione può essere estesa all’intera Unione con atto di esecuzione (art. 41 quater), la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità (art. 41 quinquies) e gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato sui prodotti elencati e si prestano assistenza reciproca (art. 41 sexies).

In Danimarca il capo è recepito dai §§ 11 a-11 c del decreto sugli ascensori, inseriti dal decreto n. 491 del 28 maggio 2026 con effetto dal 30 maggio 2026: le procedure di emergenza del capo V bis devono essere applicate una volta che la Commissione abbia adottato l’atto di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 per gli ascensori e i componenti di sicurezza, la Erhvervsstyrelsen rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 41 quater e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, le informazioni e la marcatura richieste dall’articolo 41 quater, paragrafo 3, devono essere fornite in danese o in inglese — la violazione è punita con un’ammenda ai sensi del § 14, comma 1, n. 1 —, la Erhvervsstyrelsen notifica alla Commissione se ritiene che una norma o una specifica comune di cui all’articolo 41 quinquies non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, e dà priorità alla vigilanza del mercato e all’assistenza reciproca ai sensi dell’articolo 41 sexies.

Applicazione e sanzioni

L’articolo 37 rende applicabili agli ascensori e ai componenti di sicurezza l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, e l’articolo 38, paragrafo 1, applica alle misure correttive l’articolo 21 di tale regolamento; entrambi i rinvii si intendono fatti al regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva 2014/33/UE nel proprio allegato I e il cui articolo 39, paragrafo 1, punto 4, ha soppresso il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008 con effetto dal 16 luglio 2021, mentre l’articolo 30 sulla marcatura CE, richiamato dall’articolo 18 della direttiva, resta invariato. Se un’autorità ha motivo sufficiente di ritenere che un ascensore o un componente di sicurezza presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la sicurezza dei beni, lo valuta e chiede all’installatore di rendere l’ascensore conforme, oppure all’operatore interessato di rendere conforme il componente, di ritirarlo o di richiamarlo, entro un termine commisurato al rischio, informandone l’organismo notificato; se l’operatore non agisce, l’autorità limita o vieta l’immissione sul mercato o l’uso dell’ascensore oppure lo richiama, o vieta o limita la messa a disposizione del componente, lo ritira o lo richiama, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 38). Gli ascensori e i componenti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 40), e la Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 39). Le non conformità formali, come una marcatura CE apposta in modo errato o non apposta, un numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, l’assenza di nome e indirizzo o delle indicazioni di identificazione o l’assenza delle istruzioni, devono cessare e in caso contrario comportano la limitazione o il divieto di uso o il richiamo dell’ascensore, oppure la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo del componente (art. 41).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 43). In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 1540 del 10 dicembre 2015 sulla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori, come modificato dal decreto n. 491 del 28 maggio 2026, che riproduce la direttiva come proprio allegato 1, prescrive che la dichiarazione di conformità UE sia tradotta in danese e le istruzioni siano redatte in danese (§ 9 e § 10) e punisce le violazioni con un’ammenda (§ 14), e dalla legge danese sui prodotti (LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026), che elenca la direttiva nel § 2 e designa la Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo nel § 9, e il cui § 37, comma 1, punisce con un’ammenda gli operatori economici che violano gli obblighi dei §§ 5, 7, da 10 a 17, 19 o 21, eludono il controllo dell’autorità di controllo o fanno un uso improprio della marcatura CE, e il cui § 37, comma 2, eleva la pena alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti; gli ascensori sono l’area di prodotto n. 4 del § 2, comma 1, compresa nell’intervallo dei nn. da 1 a 11 e da 13 a 43 del § 2, comma 1, cui si applica il § 37, comma 2. Sono circostanze aggravanti il fatto che la violazione abbia creato un pericolo per la sicurezza o la salute, abbia causato un incidente con lesioni gravi o la morte, sia una recidiva o faccia parte di una violazione sistematica a fini di lucro. La Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 dipartimento della Erhvervsstyrelsen (l’Autorità danese per le imprese) denominato Markedsovervågning, è responsabile dal 1° dicembre 2018 della vigilanza del mercato sugli ascensori e sui componenti di sicurezza in quanto prodotti. Dal 30 maggio 2026 il decreto nomina soltanto la Erhvervsstyrelsen: essa concede l’approvazione preventiva di uno spazio di rifugio ridotto ai sensi del § 7, designa e revoca gli organismi notificati ai sensi del § 11 e decide sui ricorsi contro le loro decisioni ai sensi del § 13. L’autorità di controllo precisa che la Arbejdstilsynet continua a vigilare sugli ascensori e sugli impianti a fune realizzati su ordinazione o importati da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas, ai sensi della legge danese sulla sicurezza offshore, il che discende dal § 9, comma 2, della legge sui prodotti e non dal decreto sugli ascensori. Il diritto dell’UE non disciplina la manutenzione e l’ammodernamento degli ascensori già installati, che restano materia nazionale.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato applicano le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva 2014/33/UE nel proprio allegato I (l’articolo 37 della direttiva cita ancora l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 e l’articolo 38, paragrafo 1, applica l’articolo 21 di tale regolamento alle misure correttive; entrambi i rinvii si intendono fatti al regolamento (UE) 2019/1020, il cui articolo 39, paragrafo 1, punto 4, ha soppresso il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008 con effetto dal 16 luglio 2021, mentre l’articolo 30 sulla marcatura CE, richiamato dall’articolo 18 della direttiva, resta invariato); in Danimarca la Sikkerhedsstyrelsen (da gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning della Erhvervsstyrelsen) controlla gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori in quanto prodotti dal 1° dicembre 2018 in base alla legge danese sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026, § 2, n. 4, e § 9) e al decreto n. 1540 del 10 dicembre 2015 sulla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori, come modificato dal decreto n. 491 del 28 maggio 2026. Dal 30 maggio 2026 il decreto nomina soltanto la Erhvervsstyrelsen: essa concede l’approvazione preventiva di uno spazio di rifugio ridotto ai sensi del § 7, designa e revoca gli organismi notificati ai sensi del § 11 e decide sui ricorsi contro le loro decisioni ai sensi del § 13. L’autorità di controllo precisa che la Arbejdstilsynet continua a vigilare sugli ascensori e sugli impianti a fune realizzati su ordinazione o importati da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas, ai sensi della legge danese sulla sicurezza offshore, il che discende dal § 9, comma 2, della legge sui prodotti e non dal decreto sugli ascensori. Gli strumenti sono le misure correttive entro un termine commisurato al rischio, la limitazione o il divieto di immissione sul mercato o di uso di un ascensore o il suo richiamo, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo di un componente di sicurezza, l’ordine di porre fine alle non conformità formali come la mancanza della marcatura CE, del numero dell’organismo notificato o della dichiarazione, e le sanzioni nazionali, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle leggi nazionali di recepimento e ne assicurano l’applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano un ascensore o un componente di sicurezza che presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la sicurezza dei beni, chiedono all’installatore di rendere l’ascensore conforme, oppure all’operatore interessato di rendere conforme il componente, di ritirarlo o di richiamarlo, entro un termine commisurato al rischio, ne informano l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, limitano o vietano l’immissione sul mercato o l’uso dell’ascensore o lo richiamano, oppure vietano o limitano la messa a disposizione del componente, lo ritirano o lo richiamano, e informano la Commissione e gli altri Stati membri; gli ascensori e i componenti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo. Le non conformità formali, come una marcatura CE apposta in modo errato o non apposta, un numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, l’assenza di nome e indirizzo o delle indicazioni di identificazione o l’assenza delle istruzioni, devono cessare e in caso contrario comportano la limitazione o il divieto di uso o il richiamo dell’ascensore, oppure la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo del componente. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 1540 del 10 dicembre 2015 sulla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori, come modificato dal decreto n. 491 del 28 maggio 2026, il cui § 14 punisce con un’ammenda le violazioni dei §§ da 4 a 6 e da 8 a 10 o delle disposizioni della direttiva, e dalla legge danese sui prodotti, il cui § 37, comma 1, punisce con un’ammenda gli operatori economici che violano gli obblighi dei §§ 5, 7, da 10 a 17, 19 o 21, eludono il controllo dell’autorità di controllo o fanno un uso improprio della marcatura CE, e il cui § 37, comma 2, eleva la pena alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti; gli ascensori sono l’area di prodotto n. 4 del § 2, comma 1, compresa nell’intervallo dei nn. da 1 a 11 e da 13 a 43 del § 2, comma 1, cui si applica il § 37, comma 2. Sono circostanze aggravanti il fatto che la violazione abbia creato un pericolo per la sicurezza o la salute, abbia causato un incidente con lesioni gravi o la morte, sia una recidiva o faccia parte di una violazione sistematica a fini di lucro. La Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 dipartimento della Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning, è l’autorità di controllo degli ascensori e dei componenti di sicurezza in quanto prodotti dal 1° dicembre 2018.

Fonte · art. 43, art. 38, art. 40 e art. 41Fonte · § 14Fonte · § 1Fonte · § 2, § 9 og § 37FonteFonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per LiftD, dalla più recente.

  1. Orientamenti

    Guida riscritta a partire dal testo consolidato del 30 maggio 2026

    Il testo è stato riscritto a partire dalla direttiva consolidata: le undici esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2, e i sei componenti di sicurezza dell’allegato III sono elencati esattamente, le procedure di valutazione della conformità degli articoli 15 e 16 sono ricondotte ai rispettivi allegati e moduli, è aggiunta la data di applicazione diretta dell’articolo 48, il 19 aprile 2016, importatori e distributori sono descritti come ruoli riferiti solo ai componenti di sicurezza (il testo precedente affermava che importavano ascensori), la base della vigilanza del mercato è intesa come il regolamento (UE) 2019/1020, è aggiunta la transizione al regolamento sulle macchine del 20 gennaio 2027 e l’attuazione danese richiama il decreto 1540/2015, la legge sui prodotti e la responsabilità della Sikkerhedsstyrelsen dal 1° dicembre 2018.

    Fonte · art. 1, art. 15, art. 16, art. 37 e allegato III
  2. Modifica

    Danimarca: il decreto sugli ascensori passa alla legge sui prodotti, la Erhvervsstyrelsen sostituisce la Arbejdstilsynet e le procedure di emergenza sono recepite

    Il decreto n. 491 del 28 maggio 2026 modifica il decreto n. 1540 del 10 dicembre 2015 con effetto dal 30 maggio 2026. Ricolloca il decreto sulla legge danese sui prodotti (§§ 8, 26, comma 2, 31, commi 1 e 2, e 37, comma 3, della LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026) al posto della legge abrogata sulla costruzione di determinati prodotti, sostituisce ovunque «Arbejdstilsynet» con «Erhvervsstyrelsen», cosicché l’approvazione preventiva di uno spazio di rifugio ridotto (§ 7), la designazione e la revoca degli organismi notificati (§ 11) e i ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati (§ 13) spettano ora alla Erhvervsstyrelsen, sopprime «direktøren for» nel § 11, commi 1 e 8, inserisce i §§ 11 a-11 c che recepiscono il capo V bis, aggiunge il § 11 a, comma 3, alle violazioni punite con ammenda ai sensi del § 14, comma 1, n. 1, e sostituisce l’allegato 1 con la direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2024/2749.

    Fonte · § 1, nr. 1–7, og § 2Fonte
  3. Si applica

    Si applicano le procedure di emergenza per gli ascensori e i componenti di sicurezza rilevanti per la crisi

    Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749: gli articoli da 41 bis a 41 sexies consentono agli organismi notificati di dare priorità alle valutazioni della conformità, permettono agli Stati membri di autorizzare l’immissione sul mercato di ascensori e componenti di sicurezza elencati senza le procedure dell’organismo notificato, consentono alla Commissione di elencare norme o di stabilire specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità e richiedono una vigilanza del mercato prioritaria e l’assistenza reciproca, per gli ascensori e i componenti di sicurezza designati come beni rilevanti per la crisi mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747.

    Fonte · art. 6 e art. 11Fonte · artt. da 41 bis a 41 sexies
  4. Modifica

    Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: procedure di emergenza del mercato interno

    La direttiva modificativa del 9 ottobre 2024, pubblicata l’8 novembre 2024, aggiunge le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno come punti 22 e 23 dell’articolo 2 e inserisce il capo V bis (articoli da 41 bis a 41 sexies); gli Stati membri dovevano recepirla entro il 29 maggio 2026 e applicare le misure dal 30 maggio 2026.

    Fonte · art. 6, art. 11 e art. 12
  5. Si applica

    Si applica la direttiva 2014/33/UE; la direttiva 95/16/CE è abrogata

    Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 20 aprile 2016 e la direttiva 95/16/CE è abrogata; gli articoli e gli allegati direttamente applicabili si applicavano dal 19 aprile 2016. Gli ascensori e i componenti di sicurezza conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi in servizio o messi a disposizione, e i certificati degli organismi notificati rilasciati in base ad essa restano validi. In Danimarca il decreto n. 1540 del 10 dicembre 2015 è entrato in vigore lo stesso giorno.

    Fonte · art. 44, art. 45, art. 47 e art. 48Fonte · § 15
  6. In vigore

    Entra in vigore la direttiva 2014/33/UE

    Adottata il 26 febbraio 2014 come rifusione della direttiva 95/16/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 19 aprile 2016 per recepirla.

    Fonte · art. 45, par. 1, e art. 48

Le domande più frequenti su LiftD

Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva Ascensori 2014/33/UE?

La direttiva rifusa è stata adottata il 26 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 29 marzo 2014 ed è entrata in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovevano adottare le leggi di recepimento entro il 19 aprile 2016 e applicarle dal 20 aprile 2016, data in cui la direttiva 95/16/CE è stata abrogata; l’articolo 48 prevede che gli articoli sul campo di applicazione, sulle definizioni, sui requisiti essenziali e sulla valutazione della conformità si applichino direttamente dal 19 aprile 2016. Gli ascensori e i componenti di sicurezza conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi in servizio o messi a disposizione.

Fonte · art. 44, art. 45, art. 47 e art. 48
Quali ascensori rientrano nella direttiva e quali ne sono esclusi?

La direttiva riguarda gli ascensori che servono in modo permanente edifici e costruzioni e destinati al trasporto di persone, di persone e cose, o di sole cose se la cabina è accessibile e ha i comandi all’interno o a portata di mano, nonché i componenti di sicurezza elencati nell’allegato III. L’articolo 1, paragrafo 2, esclude gli apparecchi di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 m/s, i montacarichi da cantiere, gli impianti a fune, comprese le funicolari, gli ascensori per uso militare o di polizia, gli apparecchi di sollevamento dai quali è possibile eseguire lavori, gli apparecchi di sollevamento per pozzi di miniera, gli apparecchi di sollevamento per artisti durante le rappresentazioni artistiche, gli apparecchi di sollevamento installati su mezzi di trasporto, gli apparecchi di sollevamento collegati a macchine per l’accesso ai posti di lavoro, le ferrovie a cremagliera, nonché le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Fonte · art. 1, par. 1, e art. 1, par. 2
Che cosa si intende per componente di sicurezza per ascensori?

L’allegato III ne elenca sei: dispositivi di bloccaggio delle porte di piano; dispositivi per evitare la caduta della cabina o i movimenti incontrollati (i dispositivi del punto 3.2 dell’allegato I); dispositivi di limitazione della velocità eccessiva; ammortizzatori ad accumulazione di energia non lineari o con smorzamento del movimento di ritorno e ammortizzatori a dissipazione di energia; dispositivi di sicurezza montati sui martinetti dei circuiti idraulici di potenza utilizzati come dispositivi per evitare la caduta; dispositivi elettrici di sicurezza sotto forma di circuiti di sicurezza contenenti componenti elettronici. Ciascuno è immesso sul mercato con una propria procedura di esame UE del tipo o di garanzia della qualità, con una propria dichiarazione di conformità UE e con la marcatura CE.

Fonte · art. 1, par. 1, art. 15 e allegato III
Chi è l’installatore e coincide con il fabbricante?

L’installatore è la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore; la direttiva usa il termine fabbricante solo per chi fabbrica un componente di sicurezza, o lo fa fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio. L’installatore è soggetto agli obblighi dell’articolo 7 lato ascensore (conformità all’allegato I, valutazione della conformità, dichiarazione, marcatura CE, conservazione per 10 anni, indicazioni, istruzioni e misure correttive), si assume la responsabilità della conformità dell’ascensore redigendo la dichiarazione e deve scambiare informazioni con la persona responsabile dei lavori nell’edificio.

Fonte · art. 2, punti 6 e 7, art. 6, art. 7 e art. 17, par. 4
Nella direttiva Ascensori è necessario un organismo notificato?

Sì, in ogni procedura. Per gli ascensori l’articolo 16 prevede l’esame UE del tipo di un ascensore modello o un sistema di qualità approvato, seguiti da ispezione finale, garanzia della qualità del prodotto o garanzia della qualità della produzione, la verifica dell’unità, oppure la garanzia totale della qualità con esame del progetto; per i componenti di sicurezza l’articolo 15 prevede l’esame UE del tipo con controlli casuali o garanzia della qualità del prodotto, oppure la garanzia totale della qualità. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato all’ispezione finale, alla verifica dell’unità o alla garanzia della qualità per gli ascensori, e alla garanzia della qualità del prodotto, alla garanzia totale della qualità o ai controlli casuali per i componenti di sicurezza.

Fonte · art. 15, art. 16, art. 19, par. 3, e art. 19, par. 4
Che rapporto c’è tra la direttiva Macchine e la direttiva Ascensori?

Il punto 1.1 dell’allegato I prevede che i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE si applichino a ogni rischio pertinente che l’allegato della direttiva Ascensori non tratta e che in ogni caso si applichi il punto 1.1.2 di tale allegato; anche il punto 5.1 rinvia ai relativi requisiti di marcatura. La direttiva 2006/42/CE è abrogata con effetto dal 20 gennaio 2027 dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine e i rinvii ad essa si intendono da tale data fatti a detto regolamento; la pagina della Commissione dedicata agli ascensori afferma che da quella data i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute del regolamento sulle macchine si applicheranno agli ascensori e ai componenti di sicurezza e ha pubblicato orientamenti sulla transizione.

Fonte · allegato I, punti 1.1 e 5.1Fonte · art. 51, par. 2, e art. 54Fonte
Chi applica la direttiva Ascensori in Danimarca e che cosa aggiungono le norme danesi?

La Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning della Erhvervsstyrelsen, è responsabile dal 1° dicembre 2018 della vigilanza del mercato sugli ascensori e sui componenti di sicurezza in quanto prodotti. Dal 30 maggio 2026 il decreto nomina soltanto la Erhvervsstyrelsen: essa concede l’approvazione preventiva di uno spazio di rifugio ridotto ai sensi del § 7, designa e revoca gli organismi notificati ai sensi del § 11 e decide sui ricorsi contro le loro decisioni ai sensi del § 13. L’autorità di controllo precisa che la Arbejdstilsynet continua a vigilare sugli ascensori e sugli impianti a fune realizzati su ordinazione o importati da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas, ai sensi della legge danese sulla sicurezza offshore, il che discende dal § 9, comma 2, della legge sui prodotti e non dal decreto sugli ascensori. La direttiva è attuata dalla legge danese sui prodotti, che la elenca nel § 2 e designa la Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo nel § 9, e dal decreto n. 1540 del 10 dicembre 2015 sulla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori, come modificato dal decreto n. 491 del 28 maggio 2026, che riproduce la direttiva come proprio allegato 1 e prescrive che la dichiarazione di conformità UE sia tradotta in danese e le istruzioni siano redatte in danese prima che un ascensore o un componente di sicurezza sia immesso sul mercato o messo in servizio.

FonteFonteFonte · § 2 og § 9Fonte · § 1, § 9 og § 10Fonte · § 1, nr. 3 og 4

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Fonti

  1. Direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0033-20260530
  2. Direttiva 2014/33/UE come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0033
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0033 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0033
  4. Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749
  5. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I che elenca la direttiva 2014/33/UE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  6. Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, testo consolidato del 27 luglio 2026, articolo 51 che abroga la direttiva 2006/42/CE dal 20 gennaio 2027 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1230-20260727
  7. Regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e sulla vigilanza del mercato (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765
  8. Ascensori, compresa la guida all’applicazione della direttiva Ascensori e gli orientamenti sulla transizione al regolamento sulle macchine (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/lifts_en
  9. Kontrol med elevatorer og tovbaner (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/elevatorer-og-tovbaner/kontrol-og-tilsyn/kontrol-elevatorer-og-tovbaner
  10. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen
  11. Bekendtgørelse nr. 1540 af 10. december 2015 om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1540
  12. Bekendtgørelse nr. 491 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/491
  13. Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redattori di conformità, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
12 marzo 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). LiftD: Direttiva Ascensori (Direttiva 2014/33/UE), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/liftd/
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