{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "RED",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/red/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/red.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/red/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-13",
  "regulation": {
    "code": "RED",
    "name": "Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE",
    "shortName": "Direttiva sulle apparecchiature radio",
    "reference": "Direttiva 2014/53/UE",
    "celex": "32014L0053",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053",
    "actType": "Direttiva",
    "category": "CE / Product Safety",
    "inForce": "2014-06-11",
    "appliesFrom": "2016-06-13",
    "changing": true,
    "video": "regulation-red"
  },
  "answer": "La direttiva RED fissa i requisiti essenziali, dalla sicurezza alla compatibilità elettromagnetica fino alla ricarica USB-C, che le apparecchiature radio devono soddisfare prima dell’immissione sul mercato dell’UE. Si applica dal 13 giugno 2016; il caricabatterie comune riguarda i portatili dal 28 aprile 2026 e le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 dal 30 maggio 2026.",
  "description": "Guida alla direttiva RED: la direttiva sulle apparecchiature radio, a chi si applica, i requisiti essenziali compresa la ricarica USB-C, il percorso di conformità fino alla marcatura CE, le date chiave e come conformarsi.",
  "enforcedBy": "Le autorità nazionali di vigilanza del mercato applicano le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 sostituisce il capo sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dalla direttiva; in Danimarca Sikkerhedsstyrelsen (dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen) svolge la vigilanza del mercato sulle apparecchiature radio per conto di Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, che detiene la responsabilità di settore, ai sensi della legge danese sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine stabilito, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, gli ordini di porre fine alle non conformità formali come la mancanza della marcatura CE, della dichiarazione o dell’etichetta di ricarica, le prove a spese del fabbricante quando la documentazione tecnica è carente e le sanzioni nazionali, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "2014-04-16",
      "label": "Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano a Strasburgo la direttiva 2014/53/UE",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · titolo e formula di firma dopo l’art. 52"
    },
    {
      "date": "2014-06-11",
      "label": "Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 153 del 22 maggio 2014",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 51"
    },
    {
      "date": "2016-06-12",
      "label": "Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 49, par. 1"
    },
    {
      "date": "2016-06-13",
      "label": "Si applicano le misure nazionali; la direttiva 1999/5/CE è abrogata; le apparecchiature radio conformi alle norme precedenti potevano ancora essere immesse sul mercato fino al 13 giugno 2017",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 48, art. 49, par. 1, e art. 50"
    },
    {
      "date": "2018-06-12",
      "label": "Data più vicina a partire dalla quale i fabbricanti devono registrare, prima di immetterli sul mercato, i tipi di apparecchiature radio appartenenti alle categorie designate dalla Commissione con atto delegato",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 5, par. 1"
    },
    {
      "date": "2018-08-09",
      "label": "Si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354: pittogramma sull’imballaggio e testo delle istruzioni per le apparecchiature radio soggette a restrizioni nazionali alla messa in servizio o a requisiti per l’autorizzazione all’uso",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1354 · art. 2 e art. 3"
    },
    {
      "date": "2018-09-11",
      "label": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2018/1139: il punto 3 dell’allegato I è riscritto in modo da escludere solo le apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento di base dell’EASA e destinate esclusivamente all’uso a bordo di aeromobili, con gli aeromobili senza equipaggio certificati su frequenze aeronautiche protette",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · allegato I, punto 3 (M1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32018R1139"
    },
    {
      "date": "2022-03-17",
      "label": "Si applica il regolamento delegato (UE) 2019/320: i telefoni cellulari portatili con capacità analoghe a quelle di un computer devono supportare la localizzazione del chiamante tramite Wi-Fi e dati satellitari compatibili con Galileo nelle comunicazioni di emergenza (art. 3, par. 3, lett. g))",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0320 · art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2022-12-27",
      "label": "Entra in vigore la direttiva (UE) 2022/2380: la modifica sul caricabatterie comune aggiunge l’articolo 3, paragrafo 4, l’articolo 3 bis, l’etichetta di ricarica dell’articolo 10, paragrafo 8, e l’allegato I bis; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 28 dicembre 2023",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2380 · art. 1, art. 2, par. 1, e art. 3"
    },
    {
      "date": "2023-10-01",
      "label": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2023/1717: l’allegato I bis rinvia ora alla norma EN IEC 62680-1-3:2022 per la presa e il cavo USB Type-C e alla norma EN IEC 62680-1-2:2022 per l’USB Power Delivery",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · allegato I bis, parte I, punti 2 e 3 (M3); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32023R1717"
    },
    {
      "date": "2024-11-27",
      "label": "Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2839: gli Stati membri riferiscono sull’applicazione della direttiva entro il 12 dicembre 2027 e successivamente ogni cinque anni",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2839 · art. 4 e art. 6"
    },
    {
      "date": "2024-11-28",
      "label": "Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: le procedure di emergenza del mercato interno sono inserite come capo V bis (articoli da 43 bis a 43 sexies); recepimento entro il 29 maggio 2026",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · art. 9, art. 11 e art. 12"
    },
    {
      "date": "2024-12-28",
      "label": "Si applicano le regole sul caricabatterie comune a telefoni cellulari portatili, tablet, fotocamere digitali, cuffie, auricolari con microfono, console per videogiochi portatili, altoparlanti portatili, lettori di libri elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili e auricolari: presa USB Type-C, USB Power Delivery oltre 15 W, etichetta di ricarica, pittogramma e possibilità di acquistare senza caricabatterie",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2380 · art. 2, par. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 3, par. 4, art. 3 bis, art. 10, par. 8, e allegato I bis, parte I, punti da 1.1 a 1.12"
    },
    {
      "date": "2025-08-01",
      "label": "Si applica il regolamento delegato (UE) 2022/30, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2444: i requisiti essenziali di protezione della rete, di protezione dei dati personali e della vita privata e di protezione dalle frodi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), si applicano alle apparecchiature radio connesse a internet, alle apparecchiature radio per l’infanzia e i giocattoli, ai dispositivi indossabili e alle apparecchiature che consentono pagamenti",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0030 · art. 1 e art. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2444 · art. 1"
    },
    {
      "date": "2026-04-28",
      "label": "Le regole sul caricabatterie comune si applicano ai computer portatili (allegato I bis, parte I, punto 1.13)",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2380 · art. 2, par. 1"
    },
    {
      "date": "2026-05-19",
      "label": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2026/339: abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30 con effetto dall’11 dicembre 2027, quando il regolamento sulla ciberresilienza si applica integralmente",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0339 · art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2026-05-30",
      "label": "Si applicano le misure nazionali di recepimento delle procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · art. 11, par. 2"
    },
    {
      "date": "2026-12-28",
      "label": "Termine per la relazione della Commissione sull’impatto dell’acquisto di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica, con una possibile proposta di vendita separata obbligatoria",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 47, par. 3"
    },
    {
      "date": "2027-12-11",
      "label": "Il regolamento delegato (UE) 2022/30 è abrogato: i requisiti di cibersicurezza dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), cessano di applicarsi poiché subentra il regolamento sulla ciberresilienza, regolamento (UE) 2024/2847; le apparecchiature immesse sul mercato tra il 1° agosto 2025 e il 10 dicembre 2027 restano soggette a vigilanza ai sensi di tali requisiti",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0339 · art. 1 e considerando 4 e 5"
    },
    {
      "date": "2027-12-12",
      "label": "Termine per la prima relazione quinquennale degli Stati membri sull’applicazione della direttiva, relativa al periodo a decorrere dal 13 giugno 2023",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 47, par. 1"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2018/1139",
      "celex": "32018R1139",
      "date": "2018-09-11",
      "summary": "Il regolamento di base dell’EASA del 4 luglio 2018 ha sostituito il punto 3 dell’allegato I: la direttiva non copre più le apparecchiature aeronautiche che rientrano nel regolamento (UE) 2018/1139 e sono destinate esclusivamente all’uso a bordo di aeromobili, ossia gli aeromobili diversi da quelli senza equipaggio con i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, e gli aeromobili senza equipaggio la cui progettazione è certificata ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, di tale regolamento e che operano solo su frequenze assegnate all’uso aeronautico protetto.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · allegato I, punto 3 (M1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32018R1139"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2022/2380",
      "celex": "32022L2380",
      "date": "2022-12-27",
      "summary": "La direttiva sul caricabatterie comune del 23 novembre 2022 ha sostituito l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), ha aggiunto l’articolo 3, paragrafo 4, sulle capacità di ricarica, ha inserito l’articolo 3 bis sul diritto di acquistare senza dispositivo di ricarica e sul pittogramma, ha riscritto l’articolo 10, paragrafo 8, sulle istruzioni e sull’etichetta di ricarica, ha esteso l’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 4, ha modificato gli articoli 40, 43 e 44, ha aggiunto la relazione dell’articolo 47, paragrafo 3, e ha inserito l’allegato I bis; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 28 dicembre 2023 e applicare le misure dal 28 dicembre 2024, e dal 28 aprile 2026 per i computer portatili.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2380 · art. 1, art. 2 e art. 3"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione",
      "celex": "32023R1717",
      "date": "2023-10-01",
      "summary": "Adottato il 27 giugno 2023 e pubblicato l’11 settembre 2023, ha modificato l’allegato I bis in modo che il requisito relativo alla presa e al cavo USB Type-C rinvii alla norma EN IEC 62680-1-3:2022 e quello relativo all’USB Power Delivery alla norma EN IEC 62680-1-2:2022.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · allegato I bis, parte I, punti 2.1, 2.2 e 3.1 (M3); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32023R1717"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2024/2839",
      "celex": "32024L2839",
      "date": "2024-11-27",
      "summary": "La direttiva sugli obblighi di comunicazione del 23 ottobre 2024 ha sostituito l’articolo 47, paragrafo 1: gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull’applicazione della direttiva entro il 12 dicembre 2027, con riferimento al periodo a decorrere dal 13 giugno 2023, e successivamente ogni cinque anni, comprese le loro attività di vigilanza del mercato e il rispetto dell’identificazione degli operatori economici.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2839 · art. 4 e art. 6"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2024/2749",
      "celex": "32024L2749",
      "date": "2024-11-28",
      "summary": "La direttiva sulla modalità di emergenza del mercato interno del 9 ottobre 2024 ha aggiunto all’articolo 2, paragrafo 1, le definizioni di beni rilevanti per le crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e ha inserito il capo V bis (articoli da 43 bis a 43 sexies) sulla valutazione della conformità con priorità, sulle deroghe alle procedure degli organismi notificati, sulla presunzione di conformità basata su norme e specifiche comuni e sulla vigilanza del mercato con priorità, finché è attiva una modalità di emergenza ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 29 maggio 2026 e applicare le misure dal 30 maggio 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · art. 9, art. 11 e art. 12; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 2, par. 1, punti 27 e 28, e art. 43 bis"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "I prodotti elettrici o elettronici che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio di frequenza inferiore a 3.000 GHz per la radiocomunicazione o la radiodeterminazione, o che devono essere completati con un accessorio, come un’antenna, per farlo",
      "L’elettronica di consumo, i dispositivi IoT, gli smartphone, i tablet, i computer portatili, i dispositivi indossabili, i giocattoli e gli articoli per l’infanzia con funzioni radio, i moduli Wi-Fi, Bluetooth, cellulari, GNSS, RFID e radar e i prodotti che li incorporano",
      "Le apparecchiature radio immesse sul mercato o messe in servizio nell’Unione, comprese quelle vendute online a utilizzatori finali dell’UE",
      "Gli operatori economici della catena: fabbricanti, mandatari, importatori e distributori",
      "Per le categorie dell’allegato I bis, la presa di ricarica, il protocollo di ricarica, l’etichetta di ricarica e la possibilità di acquistare senza dispositivo di ricarica"
    ],
    "derived": [
      "Le apparecchiature radio rientranti nel campo di applicazione non sono soggette alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, ma devono soddisfarne gli obiettivi di sicurezza, senza limite di tensione, nell’ambito del requisito essenziale dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (art. 1, par. 4, e art. 3, par. 1, lett. a))",
      "I prodotti che combinano apparecchiature radio e software sono valutati in tutte le combinazioni previste e i fabbricanti di entrambi devono fornire informazioni sulle combinazioni conformi quando la Commissione designa la categoria (art. 4 e art. 17, par. 1)",
      "L’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio, o che modifica apparecchiature radio in modo tale da poterne influenzare la conformità, è considerato fabbricante (art. 14)",
      "I requisiti dell’articolo 3, paragrafo 3, sulla protezione della rete, dei dati personali e della vita privata e dalle frodi si applicano alle apparecchiature connesse a internet, alle apparecchiature radio per l’infanzia e i giocattoli, ai dispositivi indossabili e alle apparecchiature che consentono pagamenti dal 1° agosto 2025 all’11 dicembre 2027, data in cui il regolamento delegato (UE) 2022/30 è abrogato a favore del regolamento sulla ciberresilienza (regolamenti delegati (UE) 2022/30, 2023/2444 e 2026/339)",
      "I telefoni cellulari portatili con capacità analoghe a quelle di un computer devono supportare la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza (regolamento delegato (UE) 2019/320)"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "consumer-radio-device",
        "label": "Dispositivo di consumo o professionale con funzione Wi-Fi, Bluetooth, cellulare, GNSS, RFID o altra funzione radio"
      },
      {
        "id": "charger-category-device",
        "label": "Telefono cellulare, tablet, fotocamera, cuffie, auricolari con microfono, console portatile, altoparlante portatile, lettore di libri elettronici, tastiera, mouse, dispositivo di navigazione, auricolari o computer portatile con ricarica cablata"
      },
      {
        "id": "internet-connected-device",
        "label": "Apparecchiatura radio connessa a internet, dispositivo indossabile, apparecchiatura radio per giocattoli o per l’infanzia, o apparecchiatura utilizzata per trasferire denaro"
      },
      {
        "id": "radio-module-component",
        "label": "Modulo o componente radio incorporato in un altro prodotto"
      },
      {
        "id": "amateur-radio",
        "label": "Apparecchiature radio per radioamatori non messe a disposizione sul mercato (kit, apparecchiature autocostruite o modificate)"
      },
      {
        "id": "marine-equipment",
        "label": "Attrezzature marittime rientranti nel campo di applicazione della direttiva sulle attrezzature marittime"
      },
      {
        "id": "aviation-equipment",
        "label": "Apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento di base dell’EASA e destinate esclusivamente all’uso a bordo di aeromobili"
      },
      {
        "id": "evaluation-kit",
        "label": "Kit di valutazione su misura per professionisti utilizzato esclusivamente presso strutture di ricerca e sviluppo"
      },
      {
        "id": "security-defence-equipment",
        "label": "Apparecchiature radio utilizzate esclusivamente per attività di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza dello Stato o diritto penale"
      },
      {
        "id": "non-radio-electrical",
        "label": "Prodotto elettrico senza emissione o ricezione intenzionale di onde radio"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante (compresi i titolari di marchio)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un’apparecchiatura radio, o la fa progettare o fabbricare, e la commercializza con il proprio nome o marchio; l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un’apparecchiatura in modo tale da poterne influenzare la conformità è considerato fabbricante.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 2, par. 1, punto 12, e art. 14"
      },
      {
        "id": "other",
        "label": "Mandatario",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali né quello di redigere la documentazione tecnica.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 2, par. 1, punto 13, e art. 11, par. 1"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un’apparecchiatura radio originaria di un paese terzo.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 2, par. 1, punto 14"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore (grossista o dettagliante)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un’apparecchiatura radio.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 2, par. 1, punto 15"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "non-radio-electrical"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "Sono apparecchiature radio solo i prodotti che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio per la radiocomunicazione o la radiodeterminazione, o che devono essere completati con un accessorio per farlo; gli altri prodotti elettrici rientrano invece nelle direttive sulla bassa tensione e sulla compatibilità elettromagnetica.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 1, par. 1, e art. 2, par. 1, punto 1"
      },
      {
        "categories": [
          "amateur-radio",
          "marine-equipment",
          "aviation-equipment",
          "evaluation-kit"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "L’allegato I esclude le apparecchiature per radioamatori non messe a disposizione sul mercato, le attrezzature marittime rientranti nella direttiva sulle attrezzature marittime 2014/90/UE (l’allegato I cita ancora la direttiva precedente, 96/98/CE), le apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento (UE) 2018/1139 destinate esclusivamente all’uso a bordo di aeromobili e i kit di valutazione su misura per la ricerca e lo sviluppo.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 1, par. 2, e allegato I"
      },
      {
        "categories": [
          "security-defence-equipment"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "La direttiva non si applica alle apparecchiature radio utilizzate esclusivamente per la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato o le attività dello Stato in materia di diritto penale.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 1, par. 3"
      },
      {
        "categories": [
          "charger-category-device"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Oltre ai requisiti essenziali generali, le tredici categorie dell’allegato I bis in grado di ricaricarsi con cavo devono avere una presa USB Type-C, supportare l’USB Power Delivery oltre 5 V, 3 A o 15 W, recare l’etichetta di ricarica e il pittogramma ed essere offerte senza dispositivo di ricarica, dal 28 dicembre 2024 e per i computer portatili dal 28 aprile 2026.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 3, par. 4, art. 3 bis, art. 10, par. 8, e allegato I bis; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2380 · art. 2, par. 1"
      },
      {
        "categories": [
          "internet-connected-device"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Le apparecchiature radio connesse a internet, le apparecchiature radio per l’infanzia e i giocattoli, i dispositivi indossabili e le apparecchiature che consentono pagamenti immessi sul mercato dal 1° agosto 2025 devono soddisfare anche i requisiti di protezione della rete, di protezione dei dati personali e della vita privata e di protezione dalle frodi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), ad eccezione dei dispositivi medici (esclusi da tutti e tre) e, solo per i requisiti sulla vita privata e sulle frodi, delle apparecchiature contemplate dalle norme sull’aviazione, sulla sicurezza dei veicoli o sul pedaggio stradale; tali requisiti cessano l’11 dicembre 2027, quando si applica il regolamento sulla ciberresilienza.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0030 · art. 1, art. 2 e art. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0339 · art. 1"
      },
      {
        "categories": [
          "consumer-radio-device",
          "radio-module-component"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Le apparecchiature radio possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio solo se sono conformi alla direttiva; gli obblighi gravano su fabbricante, mandatario, importatore e distributore e non prevedono alcuna soglia dimensionale dell’impresa.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 1, par. 1, art. 6, art. 7 e art. 2, par. 1, punto 16"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che il prodotto emetta o riceva intenzionalmente onde radio, dall’applicabilità di un’esclusione dell’allegato I o dell’articolo 1, paragrafo 3, e dal ruolo rivestito dall’operatore.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 1 e art. 2, par. 1"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Progettare e fabbricare le apparecchiature radio secondo i requisiti essenziali: salute e sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, con gli obiettivi di sicurezza della direttiva sulla bassa tensione e senza limite di tensione, un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica e un uso efficace ed efficiente dello spettro radio per evitare interferenze dannose.",
        "id": "red-mfr-design-manufacture-radio",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 3, par. 1, art. 3, par. 2, e art. 10, par. 1"
      },
      {
        "text": "Quando la Commissione ha designato la propria categoria con atto delegato, soddisfare i requisiti aggiuntivi dell’articolo 3, paragrafo 3: dal 1° agosto 2025 protezione della rete, dei dati personali e della vita privata e dalle frodi per le apparecchiature connesse a internet, per l’infanzia, per i giocattoli, indossabili e che consentono pagamenti, e dal 17 marzo 2022 la localizzazione del chiamante per gli smartphone.",
        "id": "red-mfr-meet-additional-article",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 3, par. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0030 · art. 1 e art. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0320 · art. 1"
      },
      {
        "text": "Per le tredici categorie dell’allegato I bis in grado di ricaricarsi con cavo, montare una presa USB Type-C che resti accessibile e funzionante, accettare cavi USB Type-C, incorporare l’USB Power Delivery quando la ricarica supera 5 V, 3 A o 15 W e fare in modo che qualsiasi protocollo aggiuntivo mantenga la piena funzionalità dell’USB Power Delivery.",
        "id": "red-mfr-fit-usb-type-c",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 3, par. 4, e allegato I bis, parte I"
      },
      {
        "text": "Costruire l’apparecchiatura in modo che possa essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le norme sull’uso dello spettro radio.",
        "id": "red-mfr-construct-equipment-can",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 2"
      },
      {
        "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato V prima di immettere l’apparecchiatura sul mercato, eseguire la valutazione della conformità: controllo interno della produzione dell’allegato II, esame UE del tipo dell’allegato III o garanzia totale della qualità dell’allegato IV, ricorrendo a un organismo notificato quando le norme armonizzate non sono state applicate o sono state applicate solo in parte per i requisiti relativi allo spettro e all’articolo 3, paragrafo 3, quindi redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE.",
        "id": "red-mfr-draw-annex-technical",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 3, art. 17, art. 18 e art. 21"
      },
      {
        "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato V prima di immettere l’apparecchiatura radio sul mercato.",
        "id": "red-mfr-draw-annex-v-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 3, e art. 21"
      },
      {
        "text": "Eseguire la valutazione della conformità: controllo interno della produzione dell’allegato II, esame UE del tipo dell’allegato III o garanzia totale della qualità dell’allegato IV, ricorrendo a un organismo notificato quando le norme armonizzate non sono state applicate o sono state applicate solo in parte per i requisiti relativi allo spettro e all’articolo 3, paragrafo 3.",
        "id": "red-mfr-carry-out-conformity-assessment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 3, e art. 17"
      },
      {
        "text": "Una volta dimostrata la conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE.",
        "id": "red-mfr-draw-declaration-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 3, e art. 18"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione dell’apparecchiatura sul mercato, mantenere conforme la produzione in serie e, quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le apparecchiature commercializzate, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, delle apparecchiature non conformi e dei richiami, informando i distributori.",
        "id": "red-mfr-keep-technical-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 4 e art. 10, par. 5"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione dell’apparecchiatura sul mercato.",
        "id": "red-mfr-keep-documentation-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 4"
      },
      {
        "text": "Disporre di procedure che mantengano conforme la produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme di riferimento.",
        "id": "red-mfr-keep-series-production-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 5"
      },
      {
        "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le apparecchiature messe a disposizione, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, delle apparecchiature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori.",
        "id": "red-mfr-sample-test-register-complaints",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 5"
      },
      {
        "text": "Contrassegnare l’apparecchiatura con un numero di tipo, lotto o serie o altro elemento che ne consenta l’identificazione e con il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, sull’apparecchiatura stessa oppure, se le dimensioni o la natura non lo consentono, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità.",
        "id": "red-mfr-mark-equipment-type",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 6 e art. 10, par. 7"
      },
      {
        "text": "Fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro, comprese, per le apparecchiature trasmittenti, le bande di frequenza e la potenza massima a radiofrequenza e, per le apparecchiature dell’allegato I bis, le specifiche di ricarica e i caricabatterie compatibili, oltre all’etichetta di ricarica stampata nelle istruzioni e sull’imballaggio o ad esso apposta, visualizzata accanto al prezzo nella vendita a distanza.",
        "id": "red-mfr-supply-instructions-safety",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 10, par. 8, e allegato I bis, parti II e IV"
      },
      {
        "text": "Fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro, comprese, per le apparecchiature trasmittenti, le bande di frequenza e la potenza massima a radiofrequenza e, per le apparecchiature dell’allegato I bis, le specifiche di ricarica e i caricabatterie compatibili.",
        "id": "red-mfr-supply-instructions-language",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 10, par. 8, e allegato I bis, parte II"
      },
      {
        "text": "Per le apparecchiature dell’allegato I bis, stampare l’etichetta di ricarica nelle istruzioni e sull’imballaggio o apporla ad esso, e visualizzarla accanto al prezzo nella vendita a distanza.",
        "id": "red-mfr-show-charging-label",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 10, par. 8, e allegato I bis, parte IV"
      },
      {
        "text": "Corredare ciascun articolo di una copia della dichiarazione di conformità UE o di una dichiarazione semplificata che riporti l’indirizzo internet esatto del testo completo e, quando esistono restrizioni nazionali alla messa in servizio o requisiti per l’autorizzazione all’uso, riportare sull’imballaggio il pittogramma o le parole «Restrizioni» o «Requisiti» con le abbreviazioni degli Stati membri ed elencare le restrizioni nelle istruzioni.",
        "id": "red-mfr-accompany-item-copy",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 9 e art. 10, par. 10; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1354 · art. 2"
      },
      {
        "text": "Corredare ciascun articolo di una copia della dichiarazione di conformità UE o di una dichiarazione semplificata che riporti l’indirizzo internet esatto del testo completo.",
        "id": "red-mfr-accompany-declaration-copy",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 9"
      },
      {
        "text": "Quando esistono restrizioni nazionali alla messa in servizio o requisiti per l’autorizzazione all’uso, riportare sull’imballaggio il pittogramma o le parole «Restrizioni» o «Requisiti» con le abbreviazioni degli Stati membri ed elencare le restrizioni nelle istruzioni.",
        "id": "red-mfr-show-restriction-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 10; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1354 · art. 2"
      },
      {
        "text": "Quando si offrono apparecchiature dell’allegato I bis con un dispositivo di ricarica, offrirle anche senza, e riportare il pittogramma dell’allegato I bis, parte III, sull’imballaggio o su un adesivo, indicando se è incluso un caricabatterie, in modo visibile e, nella vendita a distanza, accanto al prezzo.",
        "id": "red-mfr-offer-show-annex",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 3 bis"
      },
      {
        "text": "Quando si offrono apparecchiature dell’allegato I bis insieme a un dispositivo di ricarica, offrirle anche senza.",
        "id": "red-mfr-offer-without-charger",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 3 bis, par. 1"
      },
      {
        "text": "Riportare il pittogramma dell’allegato I bis, parte III, sull’imballaggio o su un adesivo, indicando se è incluso un caricabatterie, in modo visibile e, nella vendita a distanza, accanto al prezzo.",
        "id": "red-mfr-show-charger-pictogram",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 3 bis, par. 2, e allegato I bis, parte III"
      },
      {
        "text": "Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchiatura o sulla sua targhetta di identificazione e sull’imballaggio prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando è stata utilizzata la procedura dell’allegato IV; la marcatura può essere inferiore a 5 mm se resta leggibile.",
        "id": "red-mfr-affix-marking-visibly",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 19 e art. 20"
      },
      {
        "text": "Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un’apparecchiatura immessa sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui la si è messa a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.",
        "id": "red-mfr-immediately-bring-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 11"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare per 10 anni i propri fornitori e clienti.",
        "id": "red-mfr-provide-information-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 12 e art. 15"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua comprensibile per l’autorità, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
        "id": "red-mfr-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 12"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite.",
        "id": "red-mfr-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 15"
      },
      {
        "text": "Quando la Commissione designa la propria categoria, registrare il tipo di apparecchiatura radio nel sistema centrale prima di immetterlo sul mercato, apporre il numero di registrazione e fornire dichiarazioni di conformità per le combinazioni previste di apparecchiature radio e software.",
        "id": "red-mfr-register-radio-equipment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 4 e art. 5"
      },
      {
        "text": "Quando la Commissione designa la propria categoria, registrare il tipo di apparecchiatura radio nel sistema centrale prima di immetterlo sul mercato e apporre il numero di registrazione.",
        "id": "red-mfr-register-equipment-type",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 5"
      },
      {
        "text": "Quando un atto delegato lo richiede, fornire dichiarazioni di conformità per le combinazioni previste di apparecchiature radio e software.",
        "id": "red-mfr-provide-combination-statements",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 4"
      }
    ],
    "other": [
      {
        "text": "Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi.",
        "id": "red-oth-act-written-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 11, par. 2"
      },
      {
        "text": "Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali o di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.",
        "id": "red-oth-take-manufacturers-duty",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 11, par. 1"
      },
      {
        "text": "Quando si applica la procedura dell’allegato IV, il numero di identificazione dell’organismo notificato può essere apposto dal mandatario secondo le istruzioni dell’organismo, ed è necessario essere in grado di identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
        "id": "red-oth-notified-bodys-identification",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 20, par. 3, e art. 15"
      },
      {
        "text": "Quando si applica la procedura dell’allegato IV, apporre il numero di identificazione dell’organismo notificato dopo la marcatura CE secondo le istruzioni dell’organismo.",
        "id": "red-oth-affix-notified-body-number",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 20, par. 3"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite.",
        "id": "red-oth-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 15"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Immettere sul mercato solo apparecchiature radio conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, che l’apparecchiatura possa essere utilizzata in almeno uno Stato membro nel rispetto delle norme sullo spettro, che esista la documentazione tecnica, che sia apposta la marcatura CE, che siano allegate le istruzioni, la dichiarazione di conformità e le informazioni sulle restrizioni e che siano riportati l’identificazione e l’indirizzo del fabbricante; non immettere sul mercato le apparecchiature non conformi e informare il fabbricante e le autorità se presentano un rischio.",
        "id": "red-imp-place-compliant-radio",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 12, par. 1 e art. 12, par. 2"
      },
      {
        "text": "Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sull’apparecchiatura oppure, se non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità.",
        "id": "red-imp-indicate-name-registered",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 12, par. 3"
      },
      {
        "text": "Assicurarsi che l’apparecchiatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro e, per le apparecchiature dell’allegato I bis, che l’etichetta di ricarica sia fornita e visualizzata in modo visibile e, nella vendita a distanza, accanto al prezzo.",
        "id": "red-imp-ensure-equipment-accompanied",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 12, par. 4"
      },
      {
        "text": "Assicurarsi che l’apparecchiatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro.",
        "id": "red-imp-ensure-instructions-language",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 12, par. 4"
      },
      {
        "text": "Per le apparecchiature dell’allegato I bis, assicurarsi che l’etichetta di ricarica sia fornita e visualizzata in modo visibile e, nella vendita a distanza, accanto al prezzo.",
        "id": "red-imp-ensure-charging-label",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 12, par. 4"
      },
      {
        "text": "Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto compromettano la conformità ai requisiti essenziali e, quando i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, delle apparecchiature non conformi e dei richiami, informando i distributori.",
        "id": "red-imp-keep-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 12, par. 5 e art. 12, par. 6"
      },
      {
        "text": "Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto compromettano la conformità ai requisiti essenziali finché l’apparecchiatura è sotto la propria responsabilità.",
        "id": "red-imp-keep-storage-transport-conditions",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 12, par. 5"
      },
      {
        "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le apparecchiature messe a disposizione, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, delle apparecchiature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori.",
        "id": "red-imp-sample-test-register-complaints",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 12, par. 6"
      },
      {
        "text": "Se un’apparecchiatura immessa sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri interessati.",
        "id": "red-imp-immediately-take-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 12, par. 7"
      },
      {
        "text": "Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
        "id": "red-imp-keep-copy-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 12, par. 8, art. 12, par. 9 e art. 15"
      },
      {
        "text": "Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.",
        "id": "red-imp-keep-declaration-copy",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 12, par. 8"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua comprensibile per l’autorità, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
        "id": "red-imp-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 12, par. 9"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite.",
        "id": "red-imp-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 15"
      },
      {
        "text": "Se si immette sul mercato un’apparecchiatura con il proprio nome o marchio, o se si modifica un’apparecchiatura in modo tale da poterne influenzare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 10.",
        "id": "red-imp-modify-equipment-way",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 14"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione un’apparecchiatura, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduta e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato gli obblighi relativi all’utilizzabilità dello spettro, all’identificazione, all’indirizzo, alle istruzioni, alla dichiarazione e alle informazioni sulle restrizioni; non mettere a disposizione le apparecchiature non conformi e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità se presentano un rischio.",
        "id": "red-dist-act-due-care",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 13, par. 1 e art. 13, par. 2"
      },
      {
        "text": "Per le apparecchiature dell’allegato I bis, assicurarsi che l’etichetta di ricarica sia fornita e visualizzata in modo visibile e leggibile e, nella vendita a distanza, accanto all’indicazione del prezzo.",
        "id": "red-dist-ensure-charging-label",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 13, par. 2, terzo comma"
      },
      {
        "text": "Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto compromettano la conformità ai requisiti essenziali.",
        "id": "red-dist-keep-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 13, par. 3"
      },
      {
        "text": "Se un’apparecchiatura messa a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati.",
        "id": "red-dist-make-sure-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 13, par. 4"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
        "id": "red-dist-provide-information-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 13, par. 5 e art. 15"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua comprensibile per l’autorità, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
        "id": "red-dist-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 13, par. 5"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite.",
        "id": "red-dist-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 15"
      },
      {
        "text": "Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica un’apparecchiatura in modo tale da poterne influenzare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.",
        "id": "red-dist-take-manufacturers-obligations",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 14"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "red-mfr-design-manufacture-radio",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Progettare e fabbricare le apparecchiature radio secondo i requisiti essenziali: salute e sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, con gli obiettivi di sicurezza della direttiva sulla bassa tensione e senza limite di tensione, un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica e un uso efficace ed efficiente dello spettro radio per evitare interferenze dannose.",
      "article": "Art. 3(1), Art. 3(2) and Art. 10(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-meet-additional-article",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Quando la Commissione ha designato la propria categoria con atto delegato, soddisfare i requisiti aggiuntivi dell’articolo 3, paragrafo 3: dal 1° agosto 2025 protezione della rete, dei dati personali e della vita privata e dalle frodi per le apparecchiature connesse a internet, per l’infanzia, per i giocattoli, indossabili e che consentono pagamenti, e dal 17 marzo 2022 la localizzazione del chiamante per gli smartphone.",
      "article": "Art. 3(3); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R0030 · Art. 1 and Art. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0320 · Art. 1",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-fit-usb-type-c",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Per le tredici categorie dell’allegato I bis in grado di ricaricarsi con cavo, montare una presa USB Type-C che resti accessibile e funzionante, accettare cavi USB Type-C, incorporare l’USB Power Delivery quando la ricarica supera 5 V, 3 A o 15 W e fare in modo che qualsiasi protocollo aggiuntivo mantenga la piena funzionalità dell’USB Power Delivery.",
      "article": "Art. 3(4) and Annex Ia, Part I",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530"
    },
    {
      "id": "red-mfr-construct-equipment-can",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Costruire l’apparecchiatura in modo che possa essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le norme sull’uso dello spettro radio.",
      "article": "Art. 10(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-draw-annex-technical",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato V prima di immettere l’apparecchiatura sul mercato, eseguire la valutazione della conformità: controllo interno della produzione dell’allegato II, esame UE del tipo dell’allegato III o garanzia totale della qualità dell’allegato IV, ricorrendo a un organismo notificato quando le norme armonizzate non sono state applicate o sono state applicate solo in parte per i requisiti relativi allo spettro e all’articolo 3, paragrafo 3, quindi redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE.",
      "article": "Art. 10(3), Art. 17, Art. 18 and Art. 21",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-draw-annex-v-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato V prima di immettere l’apparecchiatura radio sul mercato.",
      "article": "Art. 10(3) and Art. 21",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-carry-out-conformity-assessment",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Eseguire la valutazione della conformità: controllo interno della produzione dell’allegato II, esame UE del tipo dell’allegato III o garanzia totale della qualità dell’allegato IV, ricorrendo a un organismo notificato quando le norme armonizzate non sono state applicate o sono state applicate solo in parte per i requisiti relativi allo spettro e all’articolo 3, paragrafo 3.",
      "article": "Art. 10(3) and Art. 17",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-draw-declaration-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "declaration-of-conformity",
      "text": "Una volta dimostrata la conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE.",
      "article": "Art. 10(3) and Art. 18",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-keep-technical-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione dell’apparecchiatura sul mercato, mantenere conforme la produzione in serie e, quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le apparecchiature commercializzate, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, delle apparecchiature non conformi e dei richiami, informando i distributori.",
      "article": "Art. 10(4) and Art. 10(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-keep-documentation-declaration",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione dell’apparecchiatura sul mercato.",
      "article": "Art. 10(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-keep-series-production-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Disporre di procedure che mantengano conforme la produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme di riferimento.",
      "article": "Art. 10(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-sample-test-register-complaints",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le apparecchiature messe a disposizione, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, delle apparecchiature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori.",
      "article": "Art. 10(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-mark-equipment-type",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Contrassegnare l’apparecchiatura con un numero di tipo, lotto o serie o altro elemento che ne consenta l’identificazione e con il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, sull’apparecchiatura stessa oppure, se le dimensioni o la natura non lo consentono, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità.",
      "article": "Art. 10(6) and Art. 10(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-supply-instructions-safety",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro, comprese, per le apparecchiature trasmittenti, le bande di frequenza e la potenza massima a radiofrequenza e, per le apparecchiature dell’allegato I bis, le specifiche di ricarica e i caricabatterie compatibili, oltre all’etichetta di ricarica stampata nelle istruzioni e sull’imballaggio o ad esso apposta, visualizzata accanto al prezzo nella vendita a distanza.",
      "article": "Art. 10(8) and Annex Ia, Parts II and IV",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530"
    },
    {
      "id": "red-mfr-supply-instructions-language",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro, comprese, per le apparecchiature trasmittenti, le bande di frequenza e la potenza massima a radiofrequenza e, per le apparecchiature dell’allegato I bis, le specifiche di ricarica e i caricabatterie compatibili.",
      "article": "Art. 10(8) and Annex Ia, Part II",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530"
    },
    {
      "id": "red-mfr-show-charging-label",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Per le apparecchiature dell’allegato I bis, stampare l’etichetta di ricarica nelle istruzioni e sull’imballaggio o apporla ad esso, e visualizzarla accanto al prezzo nella vendita a distanza.",
      "article": "Art. 10(8) and Annex Ia, Part IV",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530"
    },
    {
      "id": "red-mfr-accompany-item-copy",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Corredare ciascun articolo di una copia della dichiarazione di conformità UE o di una dichiarazione semplificata che riporti l’indirizzo internet esatto del testo completo e, quando esistono restrizioni nazionali alla messa in servizio o requisiti per l’autorizzazione all’uso, riportare sull’imballaggio il pittogramma o le parole «Restrizioni» o «Requisiti» con le abbreviazioni degli Stati membri ed elencare le restrizioni nelle istruzioni.",
      "article": "Art. 10(9) and Art. 10(10); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1354 · Art. 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-accompany-declaration-copy",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Corredare ciascun articolo di una copia della dichiarazione di conformità UE o di una dichiarazione semplificata che riporti l’indirizzo internet esatto del testo completo.",
      "article": "Art. 10(9)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-show-restriction-information",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Quando esistono restrizioni nazionali alla messa in servizio o requisiti per l’autorizzazione all’uso, riportare sull’imballaggio il pittogramma o le parole «Restrizioni» o «Requisiti» con le abbreviazioni degli Stati membri ed elencare le restrizioni nelle istruzioni.",
      "article": "Art. 10(10); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1354 · Art. 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-offer-show-annex",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Quando si offrono apparecchiature dell’allegato I bis con un dispositivo di ricarica, offrirle anche senza, e riportare il pittogramma dell’allegato I bis, parte III, sull’imballaggio o su un adesivo, indicando se è incluso un caricabatterie, in modo visibile e, nella vendita a distanza, accanto al prezzo.",
      "article": "Art. 3a",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530"
    },
    {
      "id": "red-mfr-offer-without-charger",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product-market",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Quando si offrono apparecchiature dell’allegato I bis insieme a un dispositivo di ricarica, offrirle anche senza.",
      "article": "Art. 3a(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530"
    },
    {
      "id": "red-mfr-show-charger-pictogram",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Riportare il pittogramma dell’allegato I bis, parte III, sull’imballaggio o su un adesivo, indicando se è incluso un caricabatterie, in modo visibile e, nella vendita a distanza, accanto al prezzo.",
      "article": "Art. 3a(2) and Annex Ia, Part III",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530"
    },
    {
      "id": "red-mfr-affix-marking-visibly",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "ce-marking",
      "text": "Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchiatura o sulla sua targhetta di identificazione e sull’imballaggio prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando è stata utilizzata la procedura dell’allegato IV; la marcatura può essere inferiore a 5 mm se resta leggibile.",
      "article": "Art. 19 and Art. 20",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-immediately-bring-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un’apparecchiatura immessa sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui la si è messa a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.",
      "article": "Art. 10(11)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-provide-information-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare per 10 anni i propri fornitori e clienti.",
      "article": "Art. 10(12) and Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-provide-information-request",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua comprensibile per l’autorità, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
      "article": "Art. 10(12)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-identify-suppliers-customers",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite.",
      "article": "Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-register-radio-equipment",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Quando la Commissione designa la propria categoria, registrare il tipo di apparecchiatura radio nel sistema centrale prima di immetterlo sul mercato, apporre il numero di registrazione e fornire dichiarazioni di conformità per le combinazioni previste di apparecchiature radio e software.",
      "article": "Art. 4 and Art. 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-register-equipment-type",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Quando la Commissione designa la propria categoria, registrare il tipo di apparecchiatura radio nel sistema centrale prima di immetterlo sul mercato e apporre il numero di registrazione.",
      "article": "Art. 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-mfr-provide-combination-statements",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Quando un atto delegato lo richiede, fornire dichiarazioni di conformità per le combinazioni previste di apparecchiature radio e software.",
      "article": "Art. 4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-oth-act-written-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi.",
      "article": "Art. 11(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-oth-take-manufacturers-duty",
      "role": "other",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali o di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.",
      "article": "Art. 11(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-oth-notified-bodys-identification",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Quando si applica la procedura dell’allegato IV, il numero di identificazione dell’organismo notificato può essere apposto dal mandatario secondo le istruzioni dell’organismo, ed è necessario essere in grado di identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
      "article": "Art. 20(3) and Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-oth-affix-notified-body-number",
      "role": "other",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "ce-marking",
      "text": "Quando si applica la procedura dell’allegato IV, apporre il numero di identificazione dell’organismo notificato dopo la marcatura CE secondo le istruzioni dell’organismo.",
      "article": "Art. 20(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-oth-identify-suppliers-customers",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite.",
      "article": "Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-imp-place-compliant-radio",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Immettere sul mercato solo apparecchiature radio conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, che l’apparecchiatura possa essere utilizzata in almeno uno Stato membro nel rispetto delle norme sullo spettro, che esista la documentazione tecnica, che sia apposta la marcatura CE, che siano allegate le istruzioni, la dichiarazione di conformità e le informazioni sulle restrizioni e che siano riportati l’identificazione e l’indirizzo del fabbricante; non immettere sul mercato le apparecchiature non conformi e informare il fabbricante e le autorità se presentano un rischio.",
      "article": "Art. 12(1) and Art. 12(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-imp-indicate-name-registered",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sull’apparecchiatura oppure, se non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità.",
      "article": "Art. 12(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-imp-ensure-equipment-accompanied",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Assicurarsi che l’apparecchiatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro e, per le apparecchiature dell’allegato I bis, che l’etichetta di ricarica sia fornita e visualizzata in modo visibile e, nella vendita a distanza, accanto al prezzo.",
      "article": "Art. 12(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530"
    },
    {
      "id": "red-imp-ensure-instructions-language",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Assicurarsi che l’apparecchiatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro.",
      "article": "Art. 12(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530"
    },
    {
      "id": "red-imp-ensure-charging-label",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Per le apparecchiature dell’allegato I bis, assicurarsi che l’etichetta di ricarica sia fornita e visualizzata in modo visibile e, nella vendita a distanza, accanto al prezzo.",
      "article": "Art. 12(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530"
    },
    {
      "id": "red-imp-keep-storage-transport",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto compromettano la conformità ai requisiti essenziali e, quando i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, delle apparecchiature non conformi e dei richiami, informando i distributori.",
      "article": "Art. 12(5) and Art. 12(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-imp-keep-storage-transport-conditions",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto compromettano la conformità ai requisiti essenziali finché l’apparecchiatura è sotto la propria responsabilità.",
      "article": "Art. 12(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-imp-sample-test-register-complaints",
      "role": "importer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le apparecchiature messe a disposizione, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, delle apparecchiature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori.",
      "article": "Art. 12(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-imp-immediately-take-corrective",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se un’apparecchiatura immessa sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri interessati.",
      "article": "Art. 12(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-imp-keep-copy-declaration",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
      "article": "Art. 12(8), Art. 12(9) and Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-imp-keep-declaration-copy",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.",
      "article": "Art. 12(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-imp-provide-information-request",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua comprensibile per l’autorità, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
      "article": "Art. 12(9)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-imp-identify-suppliers-customers",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite.",
      "article": "Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-imp-modify-equipment-way",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si immette sul mercato un’apparecchiatura con il proprio nome o marchio, o se si modifica un’apparecchiatura in modo tale da poterne influenzare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 10.",
      "article": "Art. 14",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-dist-act-due-care",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione un’apparecchiatura, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduta e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato gli obblighi relativi all’utilizzabilità dello spettro, all’identificazione, all’indirizzo, alle istruzioni, alla dichiarazione e alle informazioni sulle restrizioni; non mettere a disposizione le apparecchiature non conformi e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità se presentano un rischio.",
      "article": "Art. 13(1) and Art. 13(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-dist-ensure-charging-label",
      "role": "distributor",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Per le apparecchiature dell’allegato I bis, assicurarsi che l’etichetta di ricarica sia fornita e visualizzata in modo visibile e leggibile e, nella vendita a distanza, accanto all’indicazione del prezzo.",
      "article": "Art. 13(2), third subparagraph",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530"
    },
    {
      "id": "red-dist-keep-storage-transport",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto compromettano la conformità ai requisiti essenziali.",
      "article": "Art. 13(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-dist-make-sure-corrective",
      "role": "distributor",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se un’apparecchiatura messa a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati.",
      "article": "Art. 13(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-dist-provide-information-documentation",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
      "article": "Art. 13(5) and Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-dist-provide-information-request",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua comprensibile per l’autorità, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
      "article": "Art. 13(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-dist-identify-suppliers-customers",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite.",
      "article": "Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "id": "red-dist-take-manufacturers-obligations",
      "role": "distributor",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica un’apparecchiatura in modo tale da poterne influenzare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.",
      "article": "Art. 14",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    }
  ],
  "requirementsHash": "9a0cbbb7c123e059",
  "penalties": {
    "text": "Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle leggi nazionali di recepimento da parte degli operatori economici; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano le apparecchiature che presentano un rischio o non soddisfano un requisito essenziale, impongono un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano l’apparecchiatura e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; le apparecchiature conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattate allo stesso modo. Le non conformità formali, come la marcatura CE mancante o apposta in modo errato, la dichiarazione di conformità UE mancante o errata, la documentazione tecnica incompleta, l’etichetta di ricarica o il pittogramma mancanti o errati, l’identificazione o le informazioni sulle restrizioni mancanti, o la violazione degli obblighi di vendita separata o di registrazione, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, ritiro o richiamo, e una documentazione tecnica carente può dar luogo a una prova a spese del fabbricante o dell’importatore. In Danimarca Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento di Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning, svolge la vigilanza del mercato sulle apparecchiature radio per conto di Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur ai sensi della legge sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica (lovbekendtgørelse nr. 958 del 22 giugno 2022) e del decreto nr. 1107 del 6 novembre 2019.",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 46, art. 40, art. 42, art. 43 e art. 21, par. 4; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/el-produkter/vejledninger/redemc/kontrol-emc-og-red; https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen"
  },
  "checklist": [
    "Confermare che il prodotto sia un’apparecchiatura radio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, e che non si applichi alcuna esclusione dell’allegato I o dell’articolo 1, paragrafo 3; se non ha alcuna funzione radio intenzionale, applicare invece le direttive sulla bassa tensione e sulla compatibilità elettromagnetica.",
    "Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, ricordando che vendere con il proprio marchio o modificare l’apparecchiatura rende fabbricante (articolo 14).",
    "Elencare i requisiti essenziali applicabili: articolo 3, paragrafi 1 e 2, per tutte le apparecchiature, articolo 3, paragrafo 3, lettere da d) a f), per le apparecchiature connesse a internet, per l’infanzia, per i giocattoli, indossabili e di pagamento fino all’11 dicembre 2027 (i dispositivi medici sono esclusi da tutti e tre), articolo 3, paragrafo 3, lettera g), per gli smartphone e articolo 3, paragrafo 4, con l’allegato I bis per le tredici categorie di caricabatterie.",
    "Scegliere il percorso di valutazione della conformità: controllo interno della produzione dell’allegato II quando le norme armonizzate sono applicate integralmente, altrimenti esame UE del tipo dell’allegato III o garanzia totale della qualità dell’allegato IV con un organismo notificato (articolo 17).",
    "Compilare la documentazione tecnica dell’allegato V, comprese le versioni del software e del firmware, i rapporti di prova e la spiegazione dell’utilizzabilità dello spettro, prima di immettere il prodotto sul mercato (articolo 21).",
    "Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato VI, o il testo semplificato dell’allegato VII con l’indirizzo internet della dichiarazione completa, e conservarla insieme alla documentazione per 10 anni (articoli 10, paragrafi 4 e 9, e 18).",
    "Apporre la marcatura CE sull’apparecchiatura e sul suo imballaggio, aggiungere il numero di tipo o di serie e il nome e l’indirizzo del fabbricante e dell’importatore (articoli 10, paragrafi 6 e 7, 12, paragrafo 3, e 20).",
    "Redigere le istruzioni con le bande di frequenza e la potenza massima, le specifiche di ricarica e l’etichetta per le apparecchiature dell’allegato I bis e il pittogramma o il testo sulle restrizioni dove si applicano restrizioni nazionali (articolo 10, paragrafi 8 e 10, regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354).",
    "Per telefoni, tablet, computer portatili e le altre categorie dell’allegato I bis, offrire il prodotto senza caricabatterie e riportare il pittogramma sull’inclusione del caricabatterie e l’etichetta di ricarica sull’imballaggio e accanto al prezzo online (articoli 3 bis e 10, paragrafo 8).",
    "Predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica, la tracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, quando i rischi lo giustificano, un registro dei reclami (articoli 10, paragrafi 5 e 11, 12, paragrafo 7, 13, paragrafo 4, e 15)."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Da quando si applica la direttiva RED?",
      "a": "La direttiva 2014/53/UE è entrata in vigore l’11 giugno 2014, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 22 maggio 2014. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 12 giugno 2016 e applicare le proprie misure dal 13 giugno 2016, data in cui è stata abrogata la direttiva 1999/5/CE. Le apparecchiature radio conformi alle norme precedenti e immesse sul mercato prima del 13 giugno 2017 potevano ancora essere messe a disposizione e messe in servizio.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 48, art. 49, art. 50 e art. 51"
    },
    {
      "q": "Quali prodotti sono considerati apparecchiature radio?",
      "a": "Qualsiasi prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente onde radio di frequenza inferiore a 3.000 GHz per la radiocomunicazione o la radiodeterminazione, o che deve essere completato con un accessorio, come un’antenna, per farlo. Vi rientrano le funzioni Wi-Fi, Bluetooth, cellulare, GNSS, RFID e radar e i prodotti di consumo, industriali e IoT che le includono. L’allegato I esclude le apparecchiature per radioamatori non immesse sul mercato, le attrezzature marittime, le apparecchiature aeronautiche destinate esclusivamente all’uso a bordo di aeromobili e i kit di valutazione su misura per la ricerca; sono inoltre al di fuori della direttiva le apparecchiature utilizzate esclusivamente per la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato o il diritto penale.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 1, art. 2, par. 1, punto 1, e allegato I"
    },
    {
      "q": "Alle apparecchiature radio si applica anche la direttiva sulla bassa tensione?",
      "a": "No. Le apparecchiature radio rientranti nel campo di applicazione della RED non sono soggette alla direttiva 2014/35/UE, ma il requisito essenziale della RED in materia di salute e sicurezza incorpora gli obiettivi di sicurezza della direttiva sulla bassa tensione senza limite di tensione, e il requisito di compatibilità elettromagnetica rinvia alla direttiva 2014/30/UE. Quando il prodotto è soggetto a più di un atto dell’Unione che prescrive una dichiarazione di conformità UE, si redige un’unica dichiarazione che elenca tutti gli atti.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 1, par. 4, art. 3, par. 1, e art. 18, par. 3"
    },
    {
      "q": "Che cosa richiede la regola sul caricabatterie comune e da quando?",
      "a": "I telefoni cellulari portatili, i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, gli auricolari con microfono, le console per videogiochi portatili, gli altoparlanti portatili, i lettori di libri elettronici, le tastiere, i mouse, i sistemi di navigazione portatili e gli auricolari che possono essere ricaricati con cavo devono avere una presa USB Type-C conforme alla norma EN IEC 62680-1-3:2022, poter essere ricaricati con cavi USB Type-C e, se si ricaricano oltre 5 V, 3 A o 15 W, incorporare l’USB Power Delivery conforme alla norma EN IEC 62680-1-2:2022. Gli Stati membri applicano queste regole dal 28 dicembre 2024 e, per i computer portatili, dal 28 aprile 2026. I venditori devono inoltre offrire il prodotto senza dispositivo di ricarica, riportare un pittogramma che indichi se è incluso un caricabatterie e visualizzare l’etichetta di ricarica con la potenza minima e massima e il supporto dell’USB PD sull’imballaggio e, online, accanto al prezzo.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 3, par. 4, art. 3 bis, art. 10, par. 8, e allegato I bis; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2380 · art. 2, par. 1"
    },
    {
      "q": "I requisiti di cibersicurezza della RED si applicano al mio prodotto connesso?",
      "a": "Il regolamento delegato (UE) 2022/30 ha reso applicabili dal 1° agosto 2025 i requisiti dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f): protezione della rete per qualsiasi apparecchiatura radio in grado di comunicare tramite internet, tutela dei dati personali e della vita privata per le apparecchiature connesse a internet, le apparecchiature radio per l’infanzia e i giocattoli e i dispositivi indossabili che trattano dati personali, di traffico o di localizzazione, e protezione dalle frodi per le apparecchiature connesse a internet utilizzate per trasferire denaro o valuta virtuale. I dispositivi medici sono esclusi e i requisiti sulla vita privata e sulle frodi non si applicano alle apparecchiature contemplate dalle norme sull’aviazione, sulla sicurezza generale dei veicoli o sul pedaggio stradale elettronico. Il regolamento delegato (UE) 2026/339 abroga l’atto con effetto dall’11 dicembre 2027, quando il regolamento sulla ciberresilienza si applica integralmente; le apparecchiature immesse sul mercato tra il 1° agosto 2025 e il 10 dicembre 2027 restano soggette a vigilanza ai sensi di tali requisiti.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0030 · art. 1, art. 2 e art. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2444 · art. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0339 · art. 1 e considerando 5"
    },
    {
      "q": "Per la RED è necessario un organismo notificato?",
      "a": "Non sempre. Per i requisiti di salute, sicurezza e ricarica dell’articolo 3, paragrafi 1 e 4, il fabbricante può ricorrere al controllo interno della produzione dell’allegato II. Per il requisito sullo spettro dell’articolo 3, paragrafo 2, e per i requisiti dell’articolo 3, paragrafo 3, il controllo interno della produzione è disponibile solo se le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale sono state applicate integralmente; se non sono state applicate, sono state applicate solo in parte o non esistono, il fabbricante deve ricorrere all’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo dell’allegato III o alla garanzia totale della qualità dell’allegato IV, entrambi con il coinvolgimento di un organismo notificato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 16 e art. 17"
    },
    {
      "q": "Che cosa deve accompagnare un’apparecchiatura radio quando viene venduta?",
      "a": "Le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro, comprese, per le apparecchiature trasmittenti, le bande di frequenza e la potenza massima a radiofrequenza; una copia della dichiarazione di conformità UE o una dichiarazione semplificata con l’indirizzo internet del testo completo; quando l’apparecchiatura è soggetta a restrizioni alla messa in servizio o a requisiti per l’autorizzazione all’uso in uno Stato membro, un pittogramma o le parole «Restrizioni» o «Requisiti» con le abbreviazioni degli Stati membri sull’imballaggio e l’elenco delle restrizioni nelle istruzioni; e, per le apparecchiature dell’allegato I bis, l’etichetta di ricarica e il pittogramma sull’inclusione del caricabatterie.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 3 bis, par. 2, art. 10, par. 8, art. 10, par. 9 e art. 10, par. 10; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1354 · art. 2"
    },
    {
      "q": "Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica e le registrazioni di tracciabilità?",
      "a": "I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione dell’apparecchiatura sul mercato, i mandatari tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano una copia della dichiarazione per 10 anni e garantiscono che la documentazione possa essere prodotta. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di identificare chi ha fornito loro le apparecchiature e a chi le hanno fornite per 10 anni dalla fornitura.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 10, par. 4, art. 11, par. 2, art. 12, par. 8 e art. 15"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2027-12-11",
      "kind": "amendment",
      "title": "Cessano i requisiti di cibersicurezza del regolamento delegato (UE) 2022/30",
      "summary": "Il regolamento delegato (UE) 2026/339 abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30 con effetto da questa data, quando il regolamento (UE) 2024/2847, il regolamento sulla ciberresilienza, si applica integralmente e subentra per i requisiti di protezione della rete, dei dati personali e della vita privata e dalle frodi; le apparecchiature radio immesse sul mercato tra il 1° agosto 2025 e il 10 dicembre 2027 restano soggette alla vigilanza del mercato ai sensi dei requisiti della RED.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0339 · art. 1 e considerando 4 e 5"
    },
    {
      "date": "2026-05-30",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano le procedure di emergenza per le apparecchiature radio rilevanti per le crisi",
      "summary": "Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749: gli articoli da 43 bis a 43 sexies consentono la valutazione della conformità con priorità, le deroghe alle procedure degli organismi notificati, la presunzione di conformità basata su norme e specifiche comuni e la vigilanza del mercato con priorità per le apparecchiature radio designate come beni rilevanti per le crisi, finché è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · art. 9 e art. 11; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 43 bis"
    },
    {
      "date": "2026-05-19",
      "kind": "amendment",
      "title": "Pubblicato il regolamento delegato (UE) 2026/339: sarà abrogato l’atto RED sulla cibersicurezza",
      "summary": "Adottato il 16 febbraio 2026 e pubblicato nella GU L 2026/339 il 29 aprile 2026, il regolamento delegato entra in vigore il 19 maggio 2026 e abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30 con effetto dall’11 dicembre 2027 per evitare sovrapposizioni con il regolamento sulla ciberresilienza.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0339 · art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2026-04-28",
      "kind": "applies",
      "title": "Le regole sul caricabatterie comune si applicano ai computer portatili",
      "summary": "Da questa data gli Stati membri applicano ai computer portatili, la categoria dell’allegato I bis, parte I, punto 1.13, le regole su USB Type-C, USB Power Delivery, etichetta di ricarica, pittogramma e vendita separata.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2380 · art. 2, par. 1"
    },
    {
      "date": "2025-08-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano alle apparecchiature radio connesse i requisiti di protezione della rete, dei dati personali e della vita privata e dalle frodi",
      "summary": "Il regolamento delegato (UE) 2022/30, come rinviato dal regolamento delegato (UE) 2023/2444, applica i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), alle apparecchiature radio connesse a internet, alle apparecchiature radio per l’infanzia e i giocattoli, ai dispositivi indossabili che trattano dati personali, di traffico o di localizzazione e alle apparecchiature che consentono trasferimenti di denaro o di valuta virtuale, con esclusioni per i dispositivi medici e per le apparecchiature aeronautiche, di sicurezza dei veicoli e di pedaggio stradale.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0030 · art. 1, art. 2 e art. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2444 · art. 1"
    },
    {
      "date": "2024-12-28",
      "kind": "applies",
      "title": "Le regole sul caricabatterie comune si applicano ai telefoni e ad altre undici categorie",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 a telefoni cellulari portatili, tablet, fotocamere digitali, cuffie, auricolari con microfono, console per videogiochi portatili, altoparlanti portatili, lettori di libri elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili e auricolari: presa USB Type-C, USB Power Delivery oltre 15 W, etichetta di ricarica, pittogramma sull’inclusione del caricabatterie e possibilità di acquistare senza dispositivo di ricarica.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2380 · art. 2, par. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · art. 3, par. 4, art. 3 bis, art. 10, par. 8, e allegato I bis"
    },
    {
      "date": "2024-11-28",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: procedure di emergenza del mercato interno",
      "summary": "La direttiva modificativa del 9 ottobre 2024, pubblicata l’8 novembre 2024, aggiunge le definizioni di beni rilevanti per le crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e inserisce il capo V bis (articoli da 43 bis a 43 sexies); gli Stati membri dovevano recepirla entro il 29 maggio 2026 e applicare le misure dal 30 maggio 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · art. 9, art. 11 e art. 12"
    },
    {
      "date": "2024-11-27",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2839: nuovo calendario delle relazioni degli Stati membri",
      "summary": "La direttiva sugli obblighi di comunicazione del 23 ottobre 2024 ha sostituito l’articolo 47, paragrafo 1: gli Stati membri riferiscono sull’applicazione della direttiva entro il 12 dicembre 2027, con riferimento al periodo a decorrere dal 13 giugno 2023, e successivamente ogni cinque anni.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2839 · art. 4 e art. 6"
    },
    {
      "date": "2023-10-01",
      "kind": "amendment",
      "title": "Il regolamento delegato (UE) 2023/1717 aggiorna le norme USB dell’allegato I bis",
      "summary": "Il regolamento delegato della Commissione del 27 giugno 2023 ha sostituito i riferimenti alle norme nell’allegato I bis con la norma EN IEC 62680-1-3:2022 per la presa e il cavo USB Type-C e con la norma EN IEC 62680-1-2:2022 per l’USB Power Delivery.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · allegato I bis, parte I (M3); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32023R1717"
    },
    {
      "date": "2022-12-27",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore la direttiva (UE) 2022/2380: il caricabatterie comune",
      "summary": "La direttiva modificativa del 23 novembre 2022, pubblicata nella GU L 315 del 7 dicembre 2022, aggiunge l’articolo 3, paragrafo 4, l’articolo 3 bis, l’etichetta di ricarica dell’articolo 10, paragrafo 8, nuovi motivi di non conformità formale nell’articolo 43 e l’allegato I bis; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 28 dicembre 2023 e applicare le regole dal 28 dicembre 2024 e, per i computer portatili, dal 28 aprile 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2380 · art. 1, art. 2 e art. 3"
    },
    {
      "date": "2022-03-17",
      "kind": "applies",
      "title": "Il requisito di localizzazione del chiamante si applica agli smartphone",
      "summary": "Il regolamento delegato (UE) 2019/320 applica il requisito dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera g), sull’accesso ai servizi di emergenza ai telefoni cellulari portatili con capacità analoghe a quelle di un computer, che devono ricevere ed elaborare dati Wi-Fi e dati satellitari compatibili con Galileo e metterli a disposizione nelle comunicazioni di emergenza.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0320 · art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2018-09-11",
      "kind": "amendment",
      "title": "Il regolamento (UE) 2018/1139 ridisegna l’esclusione per l’aviazione",
      "summary": "Il regolamento di base dell’EASA ha sostituito il punto 3 dell’allegato I in modo che siano escluse dalla direttiva solo le apparecchiature aeronautiche rientranti nel suo ambito e destinate esclusivamente all’uso a bordo di aeromobili, compresi gli aeromobili senza equipaggio certificati che operano su frequenze aeronautiche protette.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530 · allegato I, punto 3 (M1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32018R1139"
    },
    {
      "date": "2018-08-09",
      "kind": "guidance",
      "title": "Si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 sulle informazioni relative alle restrizioni",
      "summary": "Il regolamento di esecuzione della Commissione del 20 luglio 2017 specifica come presentare le informazioni dell’articolo 10, paragrafo 10: un pittogramma o le parole «Restrizioni» o «Requisiti» con le abbreviazioni degli Stati membri sull’imballaggio e l’elenco delle restrizioni nelle istruzioni; le apparecchiature immesse sul mercato dopo l’8 agosto 2017 conformemente ad esso sono considerate conformi all’articolo 10, paragrafo 10.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1354 · art. 2 e art. 3"
    },
    {
      "date": "2016-06-13",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica la direttiva RED; abrogata la direttiva 1999/5/CE",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 13 giugno 2016 e la direttiva 1999/5/CE è abrogata dalla stessa data; le apparecchiature radio conformi alla normativa precedente e immesse sul mercato prima del 13 giugno 2017 potevano ancora essere messe a disposizione e messe in servizio.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 48, art. 49 e art. 50"
    },
    {
      "date": "2014-06-11",
      "kind": "in-force",
      "title": "Entra in vigore la direttiva 2014/53/UE",
      "summary": "Adottata il 16 aprile 2014 e pubblicata nella GU L 153 del 22 maggio 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 12 giugno 2016 per recepirla.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0053 · art. 49, par. 1 e art. 51"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2014/53/UE nel testo pubblicato nella GU L 153 del 22 maggio 2014 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "label": "Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0053 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0053"
    },
    {
      "label": "Direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, il caricabatterie comune (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2380"
    },
    {
      "label": "Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione che applica l’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0030"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2023/2444 della Commissione che rinvia al 1° agosto 2025 l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/30 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2444"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2026/339 della Commissione che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0339"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione sulla localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0320"
    },
    {
      "label": "Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione sulla presentazione delle informazioni sulle restrizioni nazionali all’uso (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1354"
    },
    {
      "label": "Direttiva sulle apparecchiature radio (Commissione europea, DG GROW)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/radio-equipment-directive-red_en"
    },
    {
      "label": "Kontrol med EMC og RED (Sikkerhedsstyrelsen)",
      "url": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/el-produkter/vejledninger/redemc/kontrol-emc-og-red"
    },
    {
      "label": "Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)",
      "url": "https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redazione di conformità normativa, Conphora"
  },
  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-03-13",
  "links": {
    "tools": [],
    "courses": [],
    "related": {
      "en": "/regulations/red/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/red/"
    }
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