Abbiamo aggiunto Bluetooth o Wi-Fi a un prodotto esistente
Un prodotto che emette o riceve onde radio è un’apparecchiatura radio ai sensi della direttiva 2014/53/UE ed esce dalla direttiva Bassa tensione. Se è connesso a internet, o è un giocattolo, un prodotto per l’infanzia o un indossabile con dati personali, valgono anche i requisiti di cibersicurezza del regolamento delegato (UE) 2022/30, dal 1° agosto 2025 all’11 dicembre 2027.
Free account · no card · opens in the Demo Company
Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Aggiungere una radio cambia la categoria giuridica di un prodotto, non solo l’elenco delle sue funzioni. La direttiva 2014/53/UE definisce apparecchiatura radio un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o di radiodeterminazione, oppure che deve essere completato da un accessorio, come un’antenna, per poterlo fare (art. 2, par. 1, punto 1). Le apparecchiature radio rientranti nella direttiva non sono soggette alla direttiva Bassa tensione, salvo che gli obiettivi di sicurezza di quest’ultima si applicano attraverso l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva sulle apparecchiature radio (art. 1, par. 4).[1][4]
I requisiti essenziali della direttiva sulle apparecchiature radio si applicano allora all’intero prodotto. Esso deve proteggere la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici e tutelare i beni, compresi gli obiettivi di sicurezza della direttiva Bassa tensione ma senza alcun limite di tensione (art. 3, par. 1, lett. a)); deve avere un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica, quale stabilito dalla direttiva EMC (art. 3, par. 1, lett. b)); e deve utilizzare lo spettro radio in modo efficiente, per evitare interferenze dannose (art. 3, par. 2). Ulteriori requisiti dell’articolo 3, paragrafo 3, si applicano alle categorie indicate negli atti delegati.[1][3]
Uno di tali atti delegati è il regolamento delegato (UE) 2022/30. Esso applica il requisito di protezione della rete alle apparecchiature radio che possono comunicare tramite internet, il requisito in materia di dati personali e privacy alle apparecchiature radio connesse a internet, per l’infanzia, giocattolo e indossabili che possono trattare dati personali, dati relativi al traffico o dati relativi all’ubicazione, e il requisito in materia di frodi alle apparecchiature connesse a internet che possono trasferire denaro o valuta virtuale (art. 1). I dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro sono esclusi da tutti e tre i requisiti, e le apparecchiature disciplinate anche dagli atti in materia di aviazione, sicurezza dei veicoli o pedaggi stradali indicati all’articolo 2, paragrafo 2, sono escluse dai requisiti in materia di privacy e frodi (art. 2). Dopo una modifica, esso si applica dal 1° agosto 2025 (art. 3). Il regolamento delegato (UE) 2026/339 lo abroga con effetto dall’11 dicembre 2027, data a decorrere dalla quale si applica integralmente il regolamento sulla ciberresilienza, regolamento (UE) 2024/2847; secondo i suoi considerando, le apparecchiature radio immesse sul mercato tra il 1° agosto 2025 e il 10 dicembre 2027 restano soggette alla vigilanza del mercato rispetto a tali requisiti (art. 1, considerando da 3 a 5).[2][5]
La procedura di conformità dipende dalle norme. Per i requisiti di sicurezza e di EMC il fabbricante può ricorrere al controllo interno della produzione, all’esame UE del tipo o alla garanzia di qualità totale (art. 17, par. 2). Per i requisiti relativi allo spettro e all’articolo 3, paragrafo 3, il controllo interno della produzione è disponibile solo se sono state applicate norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; in caso contrario interviene un organismo notificato (art. 17, parr. 3 e 4). La valutazione tiene conto di tutte le condizioni di funzionamento previste e, ai fini della sicurezza, delle condizioni ragionevolmente prevedibili, e conferma la conformità in ogni configurazione possibile (art. 17, par. 1).[1]
Seguono gli adempimenti documentali. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica prima dell’immissione sul mercato e la tiene aggiornata (art. 21, parr. 1 e 2) ed elabora un’unica dichiarazione di conformità UE quando più atti dell’Unione ne richiedono una (art. 18, par. 3). Ogni unità è accompagnata da una copia della dichiarazione o da una dichiarazione semplificata con l’indirizzo internet del testo completo (art. 10, par. 9), e le istruzioni indicano le bande di frequenza e la potenza massima di radiofrequenza trasmessa (art. 10, par. 8). Se l’uso è soggetto a restrizioni o richiede un’autorizzazione in alcune zone, l’imballaggio deve consentire di individuare tali Stati membri o zone (art. 10, par. 10).[1]
Come risolverlo
-
Prendere atto che il prodotto è ora un’apparecchiatura radio
Un’apparecchiatura radio è un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o di radiodeterminazione. Quando ciò si verifica, la direttiva sulle apparecchiature radio diventa l’atto principale e la direttiva Bassa tensione non si applica più, salvo per i suoi obiettivi di sicurezza, che la direttiva sulle apparecchiature radio recepisce senza alcun limite di tensione.
-
Individuare i requisiti essenziali che ora si applicano
La salute e la sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e l’uso efficiente dello spettro radio si applicano a tutte le apparecchiature radio. Se il prodotto può comunicare tramite internet, tratta dati personali o consente di trasferire denaro, verifichi i requisiti in materia di rete, privacy e frodi resi applicabili dal regolamento delegato (UE) 2022/30.
Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri -
Scegliere la procedura di valutazione della conformità
Per il requisito relativo allo spettro e per quelli dell’articolo 3, paragrafo 3, il controllo interno della produzione è disponibile solo se sono state applicate norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se non le ha applicate, le ha applicate solo in parte o non ne esistono, l’apparecchiatura segue l’esame UE del tipo oppure la garanzia di qualità totale con un organismo notificato.
-
Valutare il prodotto in ogni configurazione
La valutazione riguarda tutte le condizioni di funzionamento previste, le condizioni ragionevolmente prevedibili ai fini della sicurezza e ogni configurazione che il prodotto può assumere. La direttiva sulle apparecchiature radio non contiene alcuna regola sui moduli; letta insieme agli articoli 10 e 17, paragrafo 1, una relazione del fornitore sul modulo radio costituisce un elemento di prova per la Sua documentazione tecnica, ma la dichiarazione deve riguardare il prodotto che Lei immette sul mercato.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Aggiornare la dichiarazione, le istruzioni e l’imballaggio
Rediga un’unica dichiarazione di conformità UE che comprenda tutti gli atti che la richiedono, accompagni ogni unità con una copia o con una dichiarazione semplificata e aggiunga alle istruzioni le bande di frequenza e la potenza massima di radiofrequenza. Se l’uso è soggetto a restrizioni in alcuni Stati membri, l’imballaggio deve consentire agli acquirenti di individuarli.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Documentazione tecnica aggiornata del prodotto radio, con gli elementi dell’allegato V | Il fabbricante | Direttiva 2014/53/UE, artt. 10, par. 3, e 21, parr. 1 e 2 |
| Un’unica dichiarazione di conformità UE che indichi tutti gli atti dell’Unione applicabili | Il fabbricante | Direttiva 2014/53/UE, art. 18, par. 3 |
| Istruzioni con bande di frequenza e potenza massima trasmessa, e una copia o una dichiarazione semplificata con ogni unità | Il fabbricante | Direttiva 2014/53/UE, art. 10, parr. 8 e 9 |
Se non si fa nulla
La vecchia dichiarazione non corrisponde più al prodotto
La dichiarazione deve attestare che i requisiti essenziali dell’articolo 3 della direttiva sulle apparecchiature radio sono stati dimostrati (direttiva 2014/53/UE, art. 18, par. 1); una dichiarazione che cita solo le direttive Bassa tensione ed EMC non lo fa, perché le apparecchiature radio escono dalla direttiva Bassa tensione (art. 1, par. 4).[1]
Documentazione insufficiente può comportare una prova a Suo carico
Se la documentazione tecnica non contiene dati sufficienti, l’autorità di vigilanza del mercato può richiedere una prova eseguita da un organismo da essa accettato, a spese del fabbricante o dell’importatore, entro un termine determinato (direttiva 2014/53/UE, art. 21, par. 4).[1]
Le lacune di cibersicurezza sono una lacuna di conformità
Dal 1° agosto 2025 i requisiti in materia di rete, privacy e frodi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere d)-f), si applicano alle apparecchiature radio indicate nel regolamento delegato (UE) 2022/30 (artt. 1 e 3), abrogato con effetto dall’11 dicembre 2027 (regolamento delegato (UE) 2026/339, art. 1); le apparecchiature che non li soddisfano non sono conformi e devono essere rese conformi, ritirate o richiamate (direttiva 2014/53/UE, art. 10, par. 11).[2]
Domande su questo problema
Il nostro prodotto funziona con USB a 5 V. I requisiti di sicurezza si applicano comunque?
Sì. Le apparecchiature radio devono proteggere la salute e la sicurezza, compresi gli obiettivi di sicurezza della direttiva Bassa tensione, senza alcun limite di tensione (direttiva 2014/53/UE, art. 3, par. 1, lett. a)).
La direttiva EMC si applica ancora?
Non direttamente. La direttiva EMC esclude le apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE (direttiva 2014/30/UE, art. 2, par. 2, lett. a)), un riferimento da intendersi come riferito alla direttiva sulle apparecchiature radio (direttiva 2014/53/UE, art. 50). La compatibilità elettromagnetica è un requisito essenziale della stessa direttiva sulle apparecchiature radio, al livello stabilito dalla direttiva 2014/30/UE (art. 3, par. 1, lett. b)). La dichiarazione si rilascia ai sensi della direttiva sulle apparecchiature radio.
Serve un organismo notificato?
No, se ha applicato integralmente norme armonizzate per i requisiti relativi allo spettro e all’articolo 3, paragrafo 3; in tal caso è ammesso il controllo interno della produzione. Senza tali norme, o con un’applicazione solo parziale, sono richiesti l’esame UE del tipo o la garanzia di qualità totale (direttiva 2014/53/UE, art. 17, parr. 3 e 4).
I requisiti di cibersicurezza si applicano a ogni prodotto connesso?
La lettera d) si applica alle apparecchiature radio che possono comunicare tramite internet; la lettera e) anche alle apparecchiature radio per l’infanzia, ai giocattoli e agli indossabili che trattano dati personali; la lettera f) alle apparecchiature connesse a internet che trasferiscono denaro. I dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro sono esclusi da tutte e tre; le apparecchiature disciplinate anche dal regolamento (UE) 2018/1139, dal regolamento (UE) 2019/2144 o dalla direttiva (UE) 2019/520 sono escluse dalle lettere e) ed f) (regolamento delegato (UE) 2022/30, artt. 1 e 2).
Possiamo mettere una dichiarazione breve nella scatola?
Sì. Ogni unità deve essere accompagnata da una copia della dichiarazione completa o da una dichiarazione semplificata; la versione semplificata deve riportare l’indirizzo internet esatto del testo completo (direttiva 2014/53/UE, art. 10, par. 9).
Fonti
- Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio (versione consolidata del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento delegato (UE) 2022/30 relativo all’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE (versione consolidata del 27 ottobre 2023) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica (versione consolidata del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione consolidata del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento delegato (UE) 2026/339 che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Abbiamo aggiunto Bluetooth o Wi-Fi a un prodotto esistente. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/connected-product-radio/
Conphora (2026) Abbiamo aggiunto Bluetooth o Wi-Fi a un prodotto esistente. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/connected-product-radio/ (consultato il 13 ottobre 2026).
@misc{conphora2026abbiamoaggiuntobluetooth,
author = {Conphora},
title = {Abbiamo aggiunto Bluetooth o Wi-Fi a un prodotto esistente},
year = {2026},
url = {https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/connected-product-radio/},
note = {Consultato il 13 ottobre 2026}
} See it working before you add a product
The Demo Company is a complete, read-only example — products, documents, supplier requests and deadlines. Open it with a free account; no card, no trial clock.
Free account · no card · opens in the Demo Company