La direttiva Bassa Tensione in sintesi
La direttiva Bassa Tensione (LVD), formalmente direttiva 2014/35/UE, è la legge dell’UE sulla sicurezza del materiale elettrico alimentato dalla rete. Il suo scopo è garantire che il materiale elettrico presente sul mercato offra un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando al tempo stesso il funzionamento del mercato interno (art. 1). Opera mediante una regola generale e un elenco di obiettivi di sicurezza anziché mediante norme tecniche dettagliate: il materiale può essere messo a disposizione soltanto se, costruito secondo la buona pratica ingegneristica in materia di sicurezza, non mette in pericolo la salute, la sicurezza o i beni quando è correttamente installato, mantenuto in efficienza e utilizzato per l’uso previsto (art. 3 e allegato I).
Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 2006/95/CE allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, la tracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive sulla marcatura CE. In quanto direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016 (art. 26 e art. 27).
Testo ufficiale Il testo della direttiva è disponibile su EUR-Lex: direttiva 2014/35/UE (CELEX 32014L0035), oppure il testo consolidato del 30 maggio 2026 che comprende le procedure di emergenza del mercato interno.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica al materiale elettrico destinato a essere adoperato con una tensione nominale compresa tra 50 e 1.000 V per la corrente alternata e tra 75 e 1.500 V per la corrente continua, diverso dal materiale e dai fenomeni elencati nell’allegato II (art. 1). L’allegato II esclude il materiale per atmosfere esplosive, il materiale radiologico e medico, le parti elettriche per ascensori, i contatori dell’energia elettrica, le spine e le prese di corrente per uso domestico, i controllori di recinzioni elettriche, le perturbazioni radioelettriche, il materiale specializzato per navi, aeromobili e ferrovie conforme alle disposizioni di sicurezza internazionali e i kit di valutazione su misura per la ricerca e lo sviluppo. Anche le apparecchiature radio sono escluse dalla direttiva, perché la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE applica gli stessi obiettivi di sicurezza senza limite di tensione come uno dei propri requisiti essenziali (direttiva 2014/53/UE, art. 1(4) e art. 3(1)(a)).
Gli obblighi gravano sugli operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 2, punto (7)). Fabbricante è chiunque fabbrica materiale elettrico, o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio (art. 2, punto (3)); l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica il materiale in modo tale da poterne influenzare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 10). Gli enti di fornitura dell’energia elettrica non possono imporre, come condizione per il collegamento alla rete, requisiti di sicurezza più rigorosi degli obiettivi di sicurezza (art. 5).
Che cosa è necessario fare
Obiettivi di sicurezza
L’allegato I stabilisce gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza. Le caratteristiche essenziali necessarie per un uso sicuro devono essere riportate sul materiale o, se ciò non è possibile, in un documento di accompagnamento; il materiale e le sue parti devono consentire un montaggio e un collegamento sicuri; e deve essere progettato e fabbricato in modo da proteggere dai rischi elencati quando è utilizzato per l’uso previsto e mantenuto in efficienza in modo adeguato (allegato I, punto 1). I rischi derivanti dal materiale stesso sono le lesioni fisiche o altri danni da contatto diretto o indiretto, le temperature pericolose, gli archi o le radiazioni, i pericoli non elettrici messi in luce dall’esperienza e l’isolamento inadeguato (allegato I, punto 2). Il materiale deve inoltre resistere alle influenze esterne: le sollecitazioni meccaniche previste, le influenze non meccaniche nelle condizioni ambientali previste e il sovraccarico prevedibile (allegato I, punto 3).
Norme armonizzate, internazionali e nazionali
Il materiale conforme alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presume conforme agli obiettivi di sicurezza da esse contemplati (art. 12). Se non è stata pubblicata alcuna norma armonizzata, gli Stati membri devono considerare conforme anche il materiale che rispetta le disposizioni di sicurezza IEC che la Commissione ha notificato agli Stati membri e pubblicato senza obiezioni (art. 13) e, in mancanza di queste, il materiale fabbricato secondo le norme di sicurezza in vigore nello Stato membro di fabbricazione, se garantisce un livello di sicurezza equivalente (art. 14).
Valutazione della conformità, documentazione tecnica e marcatura CE
L’unico percorso di valutazione della conformità è il controllo interno della produzione (Modulo A) dell’allegato III. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica, che deve consentire di valutare la conformità del materiale, comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi e contenere almeno una descrizione generale, i disegni e gli schemi di progettazione e di fabbricazione, le spiegazioni necessarie per comprenderli, l’elenco delle norme armonizzate o di altre norme applicate in tutto o in parte o delle soluzioni adottate in loro vece, i calcoli di progetto e le verifiche e i rapporti di prova (allegato III, punto 2). Il fabbricante mantiene il processo di fabbricazione conforme alla documentazione (allegato III, punto 3), appone la marcatura CE su ogni esemplare e redige una dichiarazione di conformità UE scritta per il modello di prodotto, tenendo entrambe a disposizione delle autorità per 10 anni (allegato III, punto 4). Un rappresentante autorizzato può svolgere i compiti di marcatura e di dichiarazione se il mandato lo prevede (allegato III, punto 5). Non interviene alcun organismo notificato.
La dichiarazione di conformità UE segue l’allegato IV, è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, è mantenuta aggiornata e, se più atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, è un’unica dichiarazione che li comprende tutti (art. 15). La marcatura CE è soggetta ai principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale o sulla sua targhetta dei dati prima dell’immissione sul mercato, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento se la natura del materiale non lo consente (art. 16 e art. 17).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti progettano e fabbricano secondo gli obiettivi di sicurezza, redigono la documentazione e la dichiarazione, appongono la marcatura CE, conservano entrambe per 10 anni, garantiscono la conformità della produzione in serie, effettuano prove a campione e tengono un registro dei reclami se i rischi lo giustificano, contrassegnano il materiale con un elemento di identificazione e con il proprio nome e indirizzo, forniscono istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta, adottano azioni correttive e informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 6). I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 7). Gli importatori immettono sul mercato soltanto materiale conforme, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano le istruzioni nella lingua richiesta, proteggono il materiale durante lo stoccaggio e il trasporto, effettuano prove a campione se i rischi lo giustificano, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 8). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, la lingua e le indicazioni prima di mettere a disposizione il materiale, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e vigilano affinché siano adottate azioni correttive (art. 9). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano il materiale diventano fabbricanti (art. 10) e ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 11).
Procedure di emergenza dal 30 maggio 2026
La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo 4 bis. Gli articoli 22 ter e 22 quater si applicano soltanto al materiale elettrico designato come bene rilevante per la crisi, soltanto mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e soltanto dopo che la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 22 bis). In tale periodo la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che danno una presunzione di conformità in mancanza di norme armonizzate o se queste non possono essere utilizzate, e gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato del materiale elencato e si prestano assistenza reciproca (art. 22 ter e art. 22 quater).
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020 (l’articolo 18 della direttiva richiama il regolamento (CE) n. 765/2008, il cui capo sulla vigilanza è stato sostituito da tale regolamento il 16 luglio 2021). Se un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che il materiale presenti un rischio per persone, animali domestici o beni, lo valuta, richiede azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama il materiale e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 19). Il materiale conforme che continua a presentare un rischio può essere trattato allo stesso modo (art. 21) e la Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 20). Le non conformità formali, come la marcatura CE mancante o apposta in modo errato, la dichiarazione mancante o errata, la documentazione tecnica incompleta o le indicazioni di identificazione e di indirizzo mancanti, devono cessare e in caso contrario comportano restrizione, divieto, ritiro o richiamo (art. 22).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi nazionali di recepimento, che possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 24). In Italia la vigilanza del mercato è esercitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Direzione generale consumatori e mercato, con le Camere di commercio che effettuano le ispezioni sul campo e segnalano al ministero i prodotti sospetti.
Come Conphora sostiene la conformità
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Fonti
- Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/35/UE come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0035 (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, articolo 1(4) sul rapporto con la direttiva Bassa Tensione (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato (EUR-Lex)
- Direttiva Bassa Tensione (Commissione europea, DG GROW)
- Kontrol med EMC og RED, compresa l’attuazione danese della direttiva Bassa Tensione (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, parte dell’Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.