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LVD CE / Product Safety 10 min

LVD: Direttiva Bassa Tensione (Direttiva 2014/35/UE), spiegato

La direttiva Bassa Tensione impone che il materiale elettrico da 50 a 1.000 V in c.a. o da 75 a 1.500 V in c.c. non metta in pericolo persone, animali o beni, con obblighi per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Si applica dal 20 aprile 2016 al posto della direttiva 2006/95/CE; le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 dal 30 maggio 2026.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Materiale elettrico destinato a essere adoperato con una tensione nominale compresa tra 50 e 1.000 V per la corrente alternata e tra 75 e 1.500 V per la corrente continua
  • Elettrodomestici, apparecchi di illuminazione, alimentatori, cavi, apparecchiature di manovra, utensili, apparecchiature informatiche e per ufficio, elettronica di consumo senza funzioni radio e altro materiale alimentato dalla rete entro tali tensioni nominali
  • Materiale messo a disposizione sul mercato dell’UE, nuovo o fornito a titolo gratuito, compreso il materiale venduto online a utenti finali dell’UE
  • Gli operatori economici della catena: fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori
  • Sia i rischi elettrici del materiale stesso sia i rischi non elettrici messi in luce dall’esperienza, oltre alla resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ambientali e da sovraccarico

Prodotti derivati e a valle

  • Le apparecchiature radio rientranti nella direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio non sono soggette alla direttiva Bassa Tensione, ma devono rispettarne gli obiettivi di sicurezza senza limite di tensione ai sensi di tale direttiva (direttiva 2014/53/UE, art. 1(4) e art. 3(1)(a))
  • Il materiale conforme alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale si presume conforme agli obiettivi di sicurezza; in mancanza, le disposizioni di sicurezza IEC notificate dalla Commissione o le norme nazionali dello Stato membro di fabbricazione possono dare la stessa presunzione (art. 12, art. 13 e art. 14)
  • L’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio, o che modifica il materiale in modo tale da poterne influenzare la conformità, è considerato il fabbricante (art. 10)
  • Gli enti di fornitura dell’energia elettrica non possono imporre requisiti di sicurezza più rigorosi degli obiettivi di sicurezza dell’allegato I per il collegamento alla rete o per la fornitura (art. 5)
  • Se il materiale è soggetto anche ad altri atti dell’Unione che richiedono una dichiarazione di conformità UE, come la direttiva EMC 2014/30/UE, si redige un’unica dichiarazione che li comprenda tutti (art. 15(3))

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica il materiale in modo tale da poterne influenzare la conformità è considerato il fabbricante.

Fonte · art. 2, punto (3), e art. 10
Rappresentante autorizzato

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a determinati compiti; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare secondo gli obiettivi di sicurezza né quello di redigere la documentazione tecnica.

Fonte · art. 2, punto (4), e art. 7(1)
Importatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione materiale elettrico proveniente da un paese terzo.

Fonte · art. 2, punto (5)
Distributore (grossista o rivenditore)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico.

Fonte · art. 2, punto (6)

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LVD si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Materiale con tensione nominale inferiore a 50 V in c.a. o a 75 V in c.c. (prodotti alimentati a batteria o a bassissima tensione) · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito La direttiva si applica soltanto al materiale elettrico destinato a essere adoperato con una tensione nominale compresa tra 50 e 1.000 V in c.a. o tra 75 e 1.500 V in c.c.; il materiale con tensione nominale inferiore a tali limiti ne è escluso, anche se il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti e altre normative possono applicarsi ai relativi rischi. Fonte · art. 1
  2. Apparecchiature con funzione radio intenzionale (Wi-Fi, Bluetooth, cellulare) · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Le apparecchiature radio rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE non sono soggette alla direttiva Bassa Tensione; la direttiva sulle apparecchiature radio applica gli stessi obiettivi di sicurezza senza limite di tensione come uno dei propri requisiti essenziali. Fonte · art. 1(4) e art. 3(1)(a)
  3. Materiale elettrico destinato a essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva, Materiale elettrico per radiologia e per uso medico, Parti elettriche per ascensori e montacarichi, Contatori dell’energia elettrica, Spine e prese di corrente per uso domestico, Controllori di recinzioni elettriche, Materiale elettrico specializzato per navi, aeromobili o ferrovie conforme alle disposizioni di sicurezza internazionali, Kit di valutazione su misura per professionisti, utilizzato esclusivamente in strutture di ricerca e sviluppo · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’allegato II elenca il materiale e i fenomeni esclusi dalla direttiva: materiale per atmosfere esplosive, materiale radiologico e medico, parti elettriche per ascensori, contatori dell’energia elettrica, spine e prese di corrente per uso domestico, controllori di recinzioni elettriche, perturbazioni radioelettriche, materiale specializzato per navi, aeromobili e ferrovie conforme alle disposizioni di sicurezza internazionali e kit di valutazione su misura per la ricerca e lo sviluppo. Fonte · art. 1 e allegato II
  4. Materiale elettrico con tensione nominale tra 50 e 1.000 V in c.a. o tra 75 e 1.500 V in c.c. (elettrodomestici, apparecchi di illuminazione, utensili, alimentatori, cavi, apparecchiature di manovra) · Fabbricante (compresi i titolari di marchio), Importatore, Distributore (grossista o rivenditore), Rappresentante autorizzato · qualsiasi Rientra nell’ambito Il materiale elettrico entro i limiti di tensione può essere messo a disposizione sul mercato soltanto se rispetta gli obiettivi di sicurezza dell’articolo 3; gli obblighi gravano su fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore e non prevedono alcuna soglia dimensionale per le imprese. Fonte · art. 1, art. 3 e art. 2, punto (7)
  5. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità della direttiva dipende dalla tensione nominale del materiale, dalla presenza di una funzione radio, dall’applicabilità di un’esclusione dell’allegato II e dal ruolo rivestito dall’operatore. Fonte · art. 1 e allegato II

Date principali

  1. Direttiva 2014/35/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 2006/95/CE Fonte · titolo e formula di firma dopo l’art. 29
  2. Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014 Fonte · art. 28
  3. Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento degli articoli operativi e degli allegati da II a IV Fonte · art. 26(1)
  4. Si applicano le misure nazionali e si applicano direttamente l’articolo 1, il paragrafo sugli obiettivi di sicurezza dell’articolo 3, l’articolo 5, l’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e gli allegati I, V e VI; la direttiva 2006/95/CE è abrogata; il materiale conforme alla vecchia direttiva e immesso sul mercato prima di tale data può ancora essere messo a disposizione Fonte · art. 25, art. 26(1), art. 27 e art. 28
  5. Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: le procedure di emergenza del mercato interno sono inserite come capo 4 bis (articoli da 22 bis a 22 quater); recepimento entro il 29 maggio 2026 Fonte · art. 8, art. 11 e art. 12
  6. Si applicano le misure nazionali di recepimento delle procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 Fonte · art. 11(2)

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)14
  • Progettare e fabbricare il materiale secondo la buona pratica ingegneristica in materia di sicurezza, in modo che, correttamente installato, mantenuto in efficienza e utilizzato per l’uso previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, rispettando gli obiettivi di sicurezza dell’allegato I sulla marcatura delle caratteristiche essenziali, sul montaggio e sul collegamento sicuri, sulla protezione dai rischi elettrici, termici, da radiazioni e non elettrici, su un isolamento adeguato e sulla resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ambientali e da sovraccarico. art. 3, art. 6(1) e allegato I
  • Effettuare un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi del materiale elettrico e includerle nella documentazione tecnica. art. 6(2) e allegato III, punto 2
  • Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III: una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione, le norme applicate o le soluzioni adottate, i calcoli di progetto e i rapporti di prova. art. 6(2) e allegato III, punti 2 e 3
  • Effettuare, o far effettuare, la valutazione della conformità con controllo interno della produzione (Modulo A) dell’allegato III. art. 6(2) e allegato III, punto 1
  • Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato IV per ciascun modello di prodotto, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica che li comprenda tutti. art. 6(2) e art. 15
  • Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dalla data in cui il materiale è stato immesso sul mercato. art. 6(3) e allegato III, punto 4.2
  • Garantire la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate, internazionali o nazionali di riferimento. art. 6(4)
  • Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione il materiale commercializzato, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, del materiale non conforme e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio. art. 6(4)
  • Contrassegnare il materiale con un numero di tipo, di lotto o di serie o con un altro elemento che ne consenta l’identificazione e con il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico indirizzo postale di contatto oppure, se le dimensioni o la natura del materiale non lo consentono, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utenti finali e per le autorità. art. 6(5) e art. 6(6)
  • Fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare e comprensibili nella lingua stabilita dallo Stato membro e riportare sul materiale, o, se ciò non è possibile, in un documento di accompagnamento, le caratteristiche essenziali necessarie per un uso sicuro. art. 6(7) e allegato I, punto 1(a)
  • Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale o sulla sua targhetta dei dati oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento, fatti salvi i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008. art. 16 e art. 17
  • Se si ritiene o si ha motivo di credere che il materiale immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. art. 6(8)
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua che essa comprende, e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi. art. 6(9)
  • Essere in grado di identificare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11
Rappresentante autorizzato5
  • Agire soltanto in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti svolti per suo conto. art. 7(1) e art. 7(2)
  • Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dalla data in cui il materiale è stato immesso sul mercato. art. 7(2)(a)
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi del materiale oggetto del mandato. art. 7(2)(b) e art. 7(2)(c)
  • Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo gli obiettivi di sicurezza né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato, sebbene il mandato possa comprendere l’apposizione della marcatura CE e la redazione della dichiarazione per conto del fabbricante. art. 7(1) e allegato III, punto 5
  • Essere in grado di identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11
Importatore10
  • Immettere sul mercato soltanto materiale elettrico conforme e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non immettere sul mercato il materiale non conforme finché non sia reso conforme e informare il fabbricante e le autorità se presenta un rischio. art. 8(1) e art. 8(2)
  • Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un indirizzo postale di contatto sul materiale oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utenti finali e per le autorità. art. 8(3)
  • Assicurarsi che il materiale sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro. art. 8(4)
  • Finché il materiale è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano il rispetto degli obiettivi di sicurezza. art. 8(5)
  • Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione il materiale commercializzato, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, del materiale non conforme e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio. art. 8(6)
  • Se il materiale immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 8(7)
  • Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 8(8)
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi. art. 8(9)
  • Essere in grado di identificare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11
  • Se si immette sul mercato materiale con il proprio nome o marchio, oppure si modifica il materiale in modo tale da poterne influenzare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6. art. 10
Distributore (grossista o rivenditore)6
  • Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione il materiale, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduto e che fabbricante e importatore abbiano applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non mettere a disposizione il materiale non conforme finché non sia reso conforme e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità se presenta un rischio. art. 9(1) e art. 9(2)
  • Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano il rispetto degli obiettivi di sicurezza. art. 9(3)
  • Se il materiale messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 9(4)
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi del materiale messo a disposizione. art. 9(5)
  • Essere in grado di identificare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11
  • Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica il materiale in modo tale da poterne influenzare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. art. 10

La direttiva Bassa Tensione in sintesi

La direttiva Bassa Tensione (LVD), formalmente direttiva 2014/35/UE, è la legge dell’UE sulla sicurezza del materiale elettrico alimentato dalla rete. Il suo scopo è garantire che il materiale elettrico presente sul mercato offra un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando al tempo stesso il funzionamento del mercato interno (art. 1). Opera mediante una regola generale e un elenco di obiettivi di sicurezza anziché mediante norme tecniche dettagliate: il materiale può essere messo a disposizione soltanto se, costruito secondo la buona pratica ingegneristica in materia di sicurezza, non mette in pericolo la salute, la sicurezza o i beni quando è correttamente installato, mantenuto in efficienza e utilizzato per l’uso previsto (art. 3 e allegato I).

Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 2006/95/CE allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, la tracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive sulla marcatura CE. In quanto direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016 (art. 26 e art. 27).

Testo ufficiale Il testo della direttiva è disponibile su EUR-Lex: direttiva 2014/35/UE (CELEX 32014L0035), oppure il testo consolidato del 30 maggio 2026 che comprende le procedure di emergenza del mercato interno.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica al materiale elettrico destinato a essere adoperato con una tensione nominale compresa tra 50 e 1.000 V per la corrente alternata e tra 75 e 1.500 V per la corrente continua, diverso dal materiale e dai fenomeni elencati nell’allegato II (art. 1). L’allegato II esclude il materiale per atmosfere esplosive, il materiale radiologico e medico, le parti elettriche per ascensori, i contatori dell’energia elettrica, le spine e le prese di corrente per uso domestico, i controllori di recinzioni elettriche, le perturbazioni radioelettriche, il materiale specializzato per navi, aeromobili e ferrovie conforme alle disposizioni di sicurezza internazionali e i kit di valutazione su misura per la ricerca e lo sviluppo. Anche le apparecchiature radio sono escluse dalla direttiva, perché la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE applica gli stessi obiettivi di sicurezza senza limite di tensione come uno dei propri requisiti essenziali (direttiva 2014/53/UE, art. 1(4) e art. 3(1)(a)).

Gli obblighi gravano sugli operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 2, punto (7)). Fabbricante è chiunque fabbrica materiale elettrico, o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio (art. 2, punto (3)); l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica il materiale in modo tale da poterne influenzare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 10). Gli enti di fornitura dell’energia elettrica non possono imporre, come condizione per il collegamento alla rete, requisiti di sicurezza più rigorosi degli obiettivi di sicurezza (art. 5).

Che cosa è necessario fare

Obiettivi di sicurezza

L’allegato I stabilisce gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza. Le caratteristiche essenziali necessarie per un uso sicuro devono essere riportate sul materiale o, se ciò non è possibile, in un documento di accompagnamento; il materiale e le sue parti devono consentire un montaggio e un collegamento sicuri; e deve essere progettato e fabbricato in modo da proteggere dai rischi elencati quando è utilizzato per l’uso previsto e mantenuto in efficienza in modo adeguato (allegato I, punto 1). I rischi derivanti dal materiale stesso sono le lesioni fisiche o altri danni da contatto diretto o indiretto, le temperature pericolose, gli archi o le radiazioni, i pericoli non elettrici messi in luce dall’esperienza e l’isolamento inadeguato (allegato I, punto 2). Il materiale deve inoltre resistere alle influenze esterne: le sollecitazioni meccaniche previste, le influenze non meccaniche nelle condizioni ambientali previste e il sovraccarico prevedibile (allegato I, punto 3).

Norme armonizzate, internazionali e nazionali

Il materiale conforme alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presume conforme agli obiettivi di sicurezza da esse contemplati (art. 12). Se non è stata pubblicata alcuna norma armonizzata, gli Stati membri devono considerare conforme anche il materiale che rispetta le disposizioni di sicurezza IEC che la Commissione ha notificato agli Stati membri e pubblicato senza obiezioni (art. 13) e, in mancanza di queste, il materiale fabbricato secondo le norme di sicurezza in vigore nello Stato membro di fabbricazione, se garantisce un livello di sicurezza equivalente (art. 14).

Valutazione della conformità, documentazione tecnica e marcatura CE

L’unico percorso di valutazione della conformità è il controllo interno della produzione (Modulo A) dell’allegato III. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica, che deve consentire di valutare la conformità del materiale, comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi e contenere almeno una descrizione generale, i disegni e gli schemi di progettazione e di fabbricazione, le spiegazioni necessarie per comprenderli, l’elenco delle norme armonizzate o di altre norme applicate in tutto o in parte o delle soluzioni adottate in loro vece, i calcoli di progetto e le verifiche e i rapporti di prova (allegato III, punto 2). Il fabbricante mantiene il processo di fabbricazione conforme alla documentazione (allegato III, punto 3), appone la marcatura CE su ogni esemplare e redige una dichiarazione di conformità UE scritta per il modello di prodotto, tenendo entrambe a disposizione delle autorità per 10 anni (allegato III, punto 4). Un rappresentante autorizzato può svolgere i compiti di marcatura e di dichiarazione se il mandato lo prevede (allegato III, punto 5). Non interviene alcun organismo notificato.

La dichiarazione di conformità UE segue l’allegato IV, è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, è mantenuta aggiornata e, se più atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, è un’unica dichiarazione che li comprende tutti (art. 15). La marcatura CE è soggetta ai principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale o sulla sua targhetta dei dati prima dell’immissione sul mercato, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento se la natura del materiale non lo consente (art. 16 e art. 17).

Obblighi per ruolo

I fabbricanti progettano e fabbricano secondo gli obiettivi di sicurezza, redigono la documentazione e la dichiarazione, appongono la marcatura CE, conservano entrambe per 10 anni, garantiscono la conformità della produzione in serie, effettuano prove a campione e tengono un registro dei reclami se i rischi lo giustificano, contrassegnano il materiale con un elemento di identificazione e con il proprio nome e indirizzo, forniscono istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta, adottano azioni correttive e informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 6). I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 7). Gli importatori immettono sul mercato soltanto materiale conforme, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano le istruzioni nella lingua richiesta, proteggono il materiale durante lo stoccaggio e il trasporto, effettuano prove a campione se i rischi lo giustificano, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 8). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, la lingua e le indicazioni prima di mettere a disposizione il materiale, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e vigilano affinché siano adottate azioni correttive (art. 9). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano il materiale diventano fabbricanti (art. 10) e ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 11).

Procedure di emergenza dal 30 maggio 2026

La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo 4 bis. Gli articoli 22 ter e 22 quater si applicano soltanto al materiale elettrico designato come bene rilevante per la crisi, soltanto mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e soltanto dopo che la Commissione ha adottato il corrispondente atto di esecuzione (art. 22 bis). In tale periodo la Commissione può elencare norme o stabilire specifiche comuni che danno una presunzione di conformità in mancanza di norme armonizzate o se queste non possono essere utilizzate, e gli Stati membri danno priorità alla vigilanza del mercato del materiale elencato e si prestano assistenza reciproca (art. 22 ter e art. 22 quater).

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020 (l’articolo 18 della direttiva richiama il regolamento (CE) n. 765/2008, il cui capo sulla vigilanza è stato sostituito da tale regolamento il 16 luglio 2021). Se un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che il materiale presenti un rischio per persone, animali domestici o beni, lo valuta, richiede azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama il materiale e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 19). Il materiale conforme che continua a presentare un rischio può essere trattato allo stesso modo (art. 21) e la Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 20). Le non conformità formali, come la marcatura CE mancante o apposta in modo errato, la dichiarazione mancante o errata, la documentazione tecnica incompleta o le indicazioni di identificazione e di indirizzo mancanti, devono cessare e in caso contrario comportano restrizione, divieto, ritiro o richiamo (art. 22).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi nazionali di recepimento, che possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 24). In Italia la vigilanza del mercato è esercitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Direzione generale consumatori e mercato, con le Camere di commercio che effettuano le ispezioni sul campo e segnalano al ministero i prodotti sospetti.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 sostituisce il capo sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 richiamato dalla direttiva; in Italia la vigilanza del mercato è esercitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Direzione generale consumatori e mercato, con le Camere di commercio che effettuano le ispezioni sul campo e segnalano al ministero i prodotti sospetti. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine prestabilito, il divieto o la restrizione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, l’ordine di porre fine alle non conformità formali, come la mancanza della marcatura CE o della dichiarazione, e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi.

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle leggi nazionali di recepimento da parte degli operatori economici; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano il materiale che presenta un rischio per persone, animali domestici o beni, richiedono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il materiale e informano la Commissione e gli altri Stati membri; il materiale conforme che continua a presentare un rischio può essere trattato allo stesso modo. Le non conformità formali, come la marcatura CE mancante o apposta in modo errato, la dichiarazione di conformità UE mancante o errata, la documentazione tecnica incompleta o le indicazioni di identificazione e di indirizzo mancanti, devono cessare e in caso contrario comportano restrizione, divieto, ritiro o richiamo. In Italia la vigilanza del mercato è esercitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Direzione generale consumatori e mercato, con le Camere di commercio che effettuano le ispezioni sul campo e segnalano al ministero i prodotti sospetti; le sanzioni sono stabilite dalla normativa nazionale di recepimento.

Fonte · art. 24, art. 19, art. 21 e art. 22FonteFonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per LVD, dalla più recente.

  1. Si applica

    Si applicano le procedure di emergenza per il materiale elettrico rilevante per la crisi

    Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749: gli articoli da 22 bis a 22 quater consentono alla Commissione di elencare norme o stabilire specifiche comuni che danno una presunzione di conformità e richiedono una vigilanza del mercato prioritaria e l’assistenza reciproca per il materiale elettrico designato come bene rilevante per la crisi mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747.

    Fonte · art. 8 e art. 11Fonte · art. 22 bis–art. 22 quater
  2. Modifica

    Direttiva (UE) 2024/2749 in vigore: procedure di emergenza del mercato interno

    La direttiva modificativa del 9 ottobre 2024, pubblicata l’8 novembre 2024, aggiunge le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e inserisce il capo 4 bis (articoli da 22 bis a 22 quater); gli Stati membri dovevano recepirla entro il 29 maggio 2026 e applicare le misure dal 30 maggio 2026.

    Fonte · art. 8, art. 11 e art. 12
  3. Si applica

    Si applica la direttiva 2014/35/UE; la direttiva 2006/95/CE è abrogata

    Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 20 aprile 2016, gli articoli direttamente applicabili e gli allegati I, V e VI si applicano dalla stessa data e la direttiva 2006/95/CE è abrogata; il materiale conforme alla vecchia direttiva e immesso sul mercato prima del 20 aprile 2016 può ancora essere messo a disposizione.

    Fonte · art. 25, art. 26, art. 27 e art. 28
  4. In vigore

    Entra in vigore la direttiva 2014/35/UE

    Adottata il 26 febbraio 2014 come rifusione della direttiva 2006/95/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 19 aprile 2016 per recepirla.

    Fonte · art. 26(1) e art. 28

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Le domande più frequenti su LVD

Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE?

La direttiva rifusa è stata adottata il 26 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 29 marzo 2014 ed è entrata in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicare le relative misure dal 20 aprile 2016, data di abrogazione della direttiva 2006/95/CE. Il materiale conforme alla vecchia direttiva e immesso sul mercato prima del 20 aprile 2016 può ancora essere messo a disposizione.

Fonte · art. 25, art. 26, art. 27 e art. 28
Quale intervallo di tensione copre la LVD?

Il materiale elettrico destinato a essere adoperato con una tensione nominale compresa tra 50 e 1.000 V per la corrente alternata e tra 75 e 1.500 V per la corrente continua, diverso dal materiale e dai fenomeni elencati nell’allegato II. Il materiale con tensione nominale inferiore a tali limiti è escluso dalla direttiva e le apparecchiature radio sono invece coperte dalla direttiva sulle apparecchiature radio.

Fonte · art. 1
Quali prodotti sono esclusi dalla LVD?

L’allegato II esclude il materiale elettrico destinato a essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva, il materiale per radiologia e per uso medico, le parti elettriche per ascensori e montacarichi, i contatori dell’energia elettrica, le spine e le prese di corrente per uso domestico, i controllori di recinzioni elettriche, le perturbazioni radioelettriche, il materiale specializzato per navi, aeromobili o ferrovie conforme alle disposizioni di sicurezza internazionali e i kit di valutazione su misura per la ricerca e lo sviluppo. Sono escluse dalla direttiva anche le apparecchiature radio, perché la direttiva sulle apparecchiature radio applica essa stessa gli stessi obiettivi di sicurezza.

Fonte · art. 1 e allegato IIFonte · art. 1(4)
Serve un organismo notificato per la LVD?

No. L’unica procedura di valutazione della conformità è il controllo interno della produzione (Modulo A) dell’allegato III: il fabbricante predispone la documentazione tecnica con un’analisi dei rischi, garantisce che il processo di fabbricazione mantenga il materiale conforme, appone la marcatura CE e redige la dichiarazione di conformità UE sotto la propria esclusiva responsabilità. La direttiva non prevede organismi notificati; se la documentazione è carente, l’autorità di vigilanza del mercato agisce secondo le procedure di salvaguardia e quelle per la non conformità formale.

Fonte · art. 6(2), art. 22 e allegato III
Come funzionano le norme armonizzate nella LVD?

Il materiale conforme alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presume conforme agli obiettivi di sicurezza da esse contemplati. Se non è stata elaborata e pubblicata alcuna norma armonizzata, gli Stati membri devono accettare anche il materiale conforme alle disposizioni di sicurezza IEC che la Commissione ha notificato e pubblicato senza obiezioni e, in mancanza di queste, il materiale fabbricato secondo le norme di sicurezza dello Stato membro di fabbricazione se garantisce un livello di sicurezza equivalente.

Fonte · art. 12, art. 13 e art. 14
Che cosa deve figurare sul materiale e sui relativi documenti?

La marcatura CE, un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento di identificazione, il nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico indirizzo postale di contatto, il nome e l’indirizzo dell’importatore se il materiale è importato e le caratteristiche essenziali il cui rispetto garantisce un uso sicuro. Se le dimensioni o la natura del materiale non lo consentono, gli elementi di identificazione e gli indirizzi figurano sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento. Istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono accompagnare il materiale nella lingua stabilita dallo Stato membro.

Fonte · art. 6(5)–art. 6(7), art. 8(3), art. 8(4), art. 17 e allegato I, punto 1(a)
Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica e le registrazioni di tracciabilità?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione del materiale sul mercato, i rappresentanti autorizzati tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano una copia della dichiarazione per 10 anni e garantiscono che la documentazione possa essere prodotta. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di identificare per 10 anni dalla fornitura chi li ha forniti e chi hanno fornito.

Fonte · art. 6(3), art. 7(2), art. 8(8) e art. 11

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Fonti

  1. Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0035-20260530
  2. Direttiva 2014/35/UE come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0035
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0035 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0035
  4. Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749
  5. Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, articolo 1(4) sul rapporto con la direttiva Bassa Tensione (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
  6. Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765
  7. Direttiva Bassa Tensione (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/low-voltage-directive-lvd_en
  8. Kontrol med EMC og RED, compresa l’attuazione danese della direttiva Bassa Tensione (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/el-produkter/vejledninger/redemc/kontrol-emc-og-red
  9. Sikkerhedsstyrelsen, parte dell’Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redattori di conformità normativa, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
13 marzo 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). LVD: Direttiva Bassa Tensione (Direttiva 2014/35/UE), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/lvd/
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