La TSD in parole semplici
La direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (TSD), formalmente direttiva 2009/48/CE, è la normativa dell’UE sulla marcatura CE dei giocattoli. Stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione (art. 1) e lo fa mediante un requisito generale di sicurezza, secondo cui i giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi quando sono usati come previsto o in modo prevedibile, tenendo conto del comportamento dei bambini (art. 10, paragrafo 2), e mediante i requisiti particolari di sicurezza dell’allegato II in materia di proprietà fisiche e meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igiene e radioattività. Gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione di giocattoli conformi (art. 12), e i giocattoli recanti la marcatura CE si presumono conformi (art. 16, paragrafo 3).
Essendo una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 20 gennaio 2011 e applicarla dal 20 luglio 2011, quando ha sostituito la direttiva 88/378/CEE, con i requisiti chimici dell’allegato II, parte III, che sono seguiti il 20 luglio 2013 (art. da 53 a 55). Da allora la Commissione e il Consiglio hanno modificato l’allegato II diciotto volte, quasi sempre per aggiungere o inasprire un limite chimico, da ultimo con la voce sul cobalto che si applica dal 29 agosto 2026. La data di cessazione della direttiva è ormai fissata: il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e abroga la direttiva con effetto dal 1° agosto 2030 (regolamento (UE) 2025/2509, art. 56 e art. 59).
Testo ufficiale Legga la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2009/48/CE (CELEX 32009L0048), oppure il testo consolidato del 29 agosto 2026 che include tutte e diciotto le modifiche dell’allegato II, e il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli che la sostituisce dal 1° agosto 2030.
Campo di applicazione
Giocattolo è qualsiasi prodotto progettato o destinato, in via esclusiva o non, a essere utilizzato per il gioco da bambini di età inferiore a 14 anni (art. 2, paragrafo 1). Per «destinato a essere utilizzato da una fascia di età» si intende che un genitore o un sorvegliante può ragionevolmente presumerlo dalle funzioni, dalle dimensioni e dalle caratteristiche del giocattolo (art. 3, punto 29), ed è per questo che la classificazione per età di un giocattolo è una decisione di conformità e non di marketing. La messa a disposizione e l’immissione sul mercato sono gli eventi che fanno scattare gli obblighi, sia che il giocattolo sia fornito a pagamento sia a titolo gratuito (art. 3, punti 1 e 2).
Due elenchi restringono il campo di applicazione. L’allegato I indica 19 prodotti che non sono giocattoli, tra cui gli oggetti decorativi per festività, i prodotti per collezionisti purché il prodotto o il suo imballaggio indichi in modo visibile che è destinato a collezionisti di età pari o superiore a 14 anni, le attrezzature sportive compresi pattini e skateboard per bambini di peso superiore a 20 kg, le biciclette con altezza massima della sella superiore a 435 mm, i monopattini e i veicoli elettrici per la circolazione stradale, le attrezzature acquatiche per acque profonde e gli ausili al nuoto, i puzzle con più di 500 pezzi, le pistole ad aria compressa e gli archi di lunghezza superiore a 120 cm, i fuochi d’artificio, le freccette con punta metallica, i prodotti didattici funzionali oltre 24 V venduti per l’insegnamento, le attrezzature scientifiche scolastiche, i computer e le console di gioco con le relative periferiche e il software interattivo, i succhiotti per neonati, gli apparecchi di illuminazione attraenti per i bambini, i trasformatori per giocattoli e gli accessori di moda non destinati al gioco (art. 2, paragrafo 1, e allegato I). Le apparecchiature elettroniche e le periferiche progettate specificamente per i bambini e dotate di un proprio valore ludico restano giocattoli (allegato I, punto 14). L’articolo 2, paragrafo 2, esclude poi dalla direttiva cinque tipi di giocattolo: le attrezzature per parchi giochi e i distributori automatici a gettone di uso pubblico, i veicoli giocattolo con motore a combustione, le macchine a vapore giocattolo e le fionde e i lanciasassi.
Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore e distributore (art. 3, punti da 3 a 7). Fabbricante è chiunque fabbrichi un giocattolo oppure lo faccia progettare o fabbricare e lo commercializzi con il proprio nome o marchio, e un importatore o un distributore che vende con il proprio marchio o modifica un giocattolo in modo tale da poterne alterare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 8). Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti si applica ai giocattoli per quanto la direttiva non disciplina, e la responsabilità per danno da prodotti difettosi non è toccata (art. 52, che cita ancora la direttiva 2001/95/CE, abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2023/988 dal 13 dicembre 2024, e la direttiva 85/374/CEE, sostituita dalla direttiva (UE) 2024/2853 per i prodotti immessi sul mercato dal 9 dicembre 2026); i giocattoli con funzione radio sono inoltre apparecchiature radio ai sensi della direttiva 2014/53/UE.
Che cosa deve fare
Requisiti essenziali di sicurezza
Oltre al requisito generale di sicurezza, l’allegato II stabilisce i requisiti particolari. La parte I, sulle proprietà fisiche e meccaniche, riguarda resistenza e stabilità, bordi e cordicelle, parti mobili, strangolamento e asfissia, piccole parti nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca, imballaggio, giocattoli negli alimenti, galleggiabilità dei giocattoli acquatici, uscite dai giocattoli chiusi, frenatura e velocità di progetto dei giocattoli cavalcabili, proiettili, temperature superficiali, rumore e giocattoli per attività. La parte II, sull’infiammabilità, richiede materiali che non bruciano, non sono facilmente infiammabili, bruciano lentamente o ritardano la combustione, e vieta le sostanze e le miscele esplosive e quelle che nei giocattoli chimici diventano infiammabili o esplosive. La parte IV limita i giocattoli elettrici a 24 V, richiede isolamento, protezione da ustioni, incendio, condizioni di guasto, campi elettromagnetici e radiazioni di laser e LED e prevede il trasformatore fuori dal giocattolo. La parte V richiede igiene e, per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi, la possibilità di pulizia, con i giocattoli tessili lavabili. La parte VI rinvia alle norme Euratom sulle radiazioni. I giocattoli devono rispettare i requisiti durante il loro periodo di utilizzo prevedibile e normale (art. 10, paragrafo 3), e la conformità alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dà una presunzione di conformità per i requisiti da esse coperti (art. 13).
Proprietà chimiche
La parte III dell’allegato II è quella che le modifiche hanno rimodellato. Le sostanze classificate CMR di categoria 1A, 1B o 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 non possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o nelle parti microstrutturalmente distinte, a meno che restino pari o inferiori alle concentrazioni di classificazione delle miscele, siano inaccessibili ai bambini in qualsiasi forma, compresa l’inalazione, o siano state valutate ed elencate con usi consentiti nell’appendice A, che oggi indica il nichel (CMR 2, acciaio inossidabile e componenti che conducono corrente) e, dal 29 agosto 2026, il cobalto (CMR 1B, come impurità nel nichel dell’acciaio inossidabile, nei componenti che conducono corrente e nei magneti al neodimio che non possono essere ingeriti o inalati); il nichel nell’acciaio inossidabile è esentato in modo esplicito (allegato II, parte III, punti da 3 a 7, e appendice A). I giocattoli che sono sostanze o miscele devono inoltre essere classificati, imballati ed etichettati secondo le norme CLP, e i giocattoli cosmetici devono rispettare le norme sui cosmetici (punti 2 e 10).
Il punto 13 fissa limiti di migrazione per 19 elementi in tre categorie di materiale: materiale secco, friabile, pulverulento o flessibile; materiale liquido o colloso; e materiale raschiato. Il piombo è limitato a 2,0, 0,5 e 23 mg/kg, il cromo (VI) a 0,02, 0,005 e 0,053 mg/kg, il cadmio a 1,3, 0,3 e 17 mg/kg, l’alluminio a 2.250, 560 e 28.130 mg/kg e il bario a 1.500, 375 e 18.750 mg/kg; i limiti non si applicano alle parti che, per accessibilità, funzione, volume o massa, escludono chiaramente di essere succhiate, leccate, ingerite o a contatto prolungato con la pelle. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca non devono rilasciare nitrosammine pari o superiori a 0,05 mg/kg né sostanze nitrosabili pari o superiori a 1 mg/kg (punto 8) e devono rispettare i valori limite specifici dell’appendice C: 5 mg/kg per i ritardanti di fiamma TCEP, TCPP e TDCP, 0,04 mg/l di migrazione per il bisfenolo A, 20 μg/m3 di emissione per la formammide dalla schiuma con contenuto superiore a 200 mg/kg, 5 mg/kg per il benzisotiazolinone, 1, 0,75 e 0,25 mg/kg per la miscela di isotiazolinoni, il CMI e l’MI nei materiali acquosi, 5 mg/l di migrazione e 10 mg/kg di contenuto come conservante per il fenolo, sei limiti per la formaldeide per materiale, e 30 mg/kg dopo scissione riduttiva nel materiale tessile, in pelle e nei colori a dita più 10 mg/kg di anilina libera nei colori a dita. Il punto 11 vieta 58 fragranze allergizzanti oltre le tracce tecnicamente inevitabili di 100 mg/kg e richiede che altre 71 siano indicate sul giocattolo, sull’etichetta, sull’imballaggio o nel foglio illustrativo quando aggiunte oltre 100 mg/kg; i giochi da tavolo olfattivi, i kit cosmetici e i giochi gustativi possono usare determinate fragranze elencate se sono etichettati con l’avvertenza sull’allergia e non sono destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi (punto 12).
Valutazione della sicurezza, valutazione della conformità e documentazione tecnica
Prima di immettere un giocattolo sul mercato il fabbricante analizza i rischi chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, igienici e di radioattività che il giocattolo può presentare e valuta la potenziale esposizione (art. 18). Quando le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale coprono tutti i requisiti di sicurezza pertinenti e sono state applicate, il fabbricante utilizza il controllo interno della produzione, modulo A della decisione n. 768/2008/CE (art. 19, paragrafo 2). Quando tali norme non esistono, non sono state applicate o sono state applicate solo in parte, sono state pubblicate con una restrizione, oppure il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richieda la verifica di una terza parte, il giocattolo è sottoposto all’esame CE del tipo da parte di un organismo notificato secondo il modulo B, seguito dalla conformità al tipo secondo il modulo C (art. 19, paragrafo 3, e art. 20). L’organismo notificato valuta l’analisi dei rischi del fabbricante, il certificato contiene un’immagine a colori, una descrizione con le dimensioni e le prove eseguite, ed è riesaminato ogni volta che cambiano il processo, le materie prime o i componenti e in ogni caso ogni cinque anni (art. 20, paragrafi 3 e 4).
La documentazione tecnica contiene gli elementi dell’allegato IV: una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione con l’elenco dei componenti e dei materiali e le schede di dati di sicurezza dei fornitori di sostanze chimiche, la valutazione della sicurezza, la procedura di conformità, una copia della dichiarazione, gli indirizzi dei luoghi di fabbricazione e di stoccaggio, i documenti presentati a un organismo notificato, i rapporti di prova e i mezzi per garantire la conformità della produzione, ed eventuali certificati di esame CE del tipo (art. 21, paragrafo 1, e allegato IV). È redatta in una lingua ufficiale dell’Unione, tradotta nelle parti pertinenti entro 30 giorni da una richiesta motivata, o prima in caso di rischio grave e immediato, e quando non è fornita l’autorità può ordinare una prova da parte di un organismo notificato a spese del fabbricante (art. 21, paragrafi da 2 a 4). Il fabbricante e il mandatario la conservano insieme alla dichiarazione per 10 anni (art. 4, paragrafo 3, e art. 5, paragrafo 3).
Dichiarazione di conformità, marcatura CE e avvertenze
La dichiarazione CE di conformità attesta che i requisiti dell’articolo 10 e dell’allegato II sono stati dimostrati, contiene gli elementi dell’allegato III compresa un’immagine a colori del giocattolo, è continuamente aggiornata ed è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita; redigendola il fabbricante si assume la responsabilità del giocattolo (art. 15). La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, su un’etichetta applicata o sull’imballaggio prima dell’immissione del giocattolo sul mercato; per i giocattoli piccoli e costituiti da piccole parti può essere apposta su un’etichetta o su un foglio illustrativo, per gli espositori da banco sull’espositore, e quando non è visibile dall’esterno dell’imballaggio deve comparire almeno sull’imballaggio (art. 17). I giocattoli non conformi possono essere presentati alle fiere commerciali soltanto con un cartello che lo indichi (art. 16, paragrafo 4).
Le avvertenze specificano le limitazioni per gli utilizzatori dell’allegato V, parte A, almeno l’età minima o massima e, se opportuno, le capacità, i limiti di peso e la sorveglianza di un adulto, e utilizzano la formulazione esatta dell’allegato V, parte B, per le sue dieci categorie: giocattoli non adatti a bambini di età inferiore a 36 mesi, giocattoli per attività, giocattoli funzionali, giocattoli chimici, pattini, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo, giocattoli acquatici, giocattoli negli alimenti, maschere e caschi protettivi imitati, giocattoli da culla con cordicelle e confezioni di fragranze nei giochi olfattivi, cosmetici e gustativi (art. 11, paragrafo 1, e allegato V). Sono precedute dalla parola «Avvertenza», apposte in modo chiaro e leggibile sul giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio e, ove opportuno, nelle istruzioni, e le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, come i limiti di età, devono essere visibili prima dell’acquisto, anche online (art. 11, paragrafo 2). Ogni giocattolo reca inoltre un numero di tipo, lotto, serie o modello e il nome e l’unico indirizzo di contatto del fabbricante, gli importatori aggiungono i propri, e le istruzioni e le informazioni di sicurezza sono fornite nelle lingue stabilite dallo Stato membro (art. 4, paragrafi da 5 a 7, e art. 6, paragrafi 3 e 4).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti sono tenuti a progettazione, valutazione della sicurezza, valutazione della conformità, documentazione, dichiarazione, marcatura, avvertenze, controllo della produzione, azioni correttive e conservazione decennale (art. 4). I mandatari agiscono in base a un mandato scritto che deve comprendere almeno la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità, ma non possono assumere la progettazione e la fabbricazione né la documentazione tecnica (art. 5). Gli importatori verificano il lavoro del fabbricante prima di immettere un giocattolo sul mercato, aggiungono la propria identificazione, tutelano la conformità durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione quando i rischi lo giustificano, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 6). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, le istruzioni e l’identificazione prima di mettere a disposizione un giocattolo, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e fanno in modo che siano adottate azioni correttive (art. 7). Ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 9), e gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano un giocattolo diventano fabbricanti (art. 8).
Il passaggio di consegne al regolamento (UE) 2025/2509
Il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli del 26 novembre 2025 è entrato in vigore il 1° gennaio 2026; le sue norme sugli organismi notificati (articoli da 28 a 44) e su atti delegati, procedura di comitato, riservatezza e sanzioni (articoli da 49 a 55) si applicano da tale data, e tutto il resto si applica dal 1° agosto 2030, quando la direttiva 2009/48/CE è abrogata (regolamento (UE) 2025/2509, art. 56 e art. 59). I giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere messi a disposizione, il capo del regolamento sulla vigilanza del mercato si applica ad essi al posto degli articoli 42, 43 e 45 della direttiva, e i certificati di esame CE del tipo rilasciati ai sensi dell’articolo 20 della direttiva restano validi fino al 1° febbraio 2031, salvo che scadano prima (art. 57). Il cambiamento strutturale più importante è il passaporto digitale del prodotto: prima di immettere un giocattolo sul mercato il fabbricante crea un passaporto per il modello di giocattolo che ne attesta la conformità, contiene almeno i dati dell’allegato VI, resta disponibile per 10 anni e sostituisce la dichiarazione CE di conformità, collegato tramite un supporto dati sul giocattolo, sull’etichetta o sull’imballaggio a un identificativo unico del prodotto visibile prima dell’acquisto, anche nelle vendite a distanza; l’operatore che immette il giocattolo sul mercato carica gli identificativi nel registro ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781, e la dogana verifica l’identificativo unico di registrazione prima dello svincolo per l’immissione in libera pratica (art. 19, art. 22 e art. 23). La Commissione deve pubblicare entro il 1° agosto 2029 orientamenti per le PMI sul passaporto (art. 24).
Applicazione e sanzioni
Gli Stati membri organizzano la vigilanza del mercato sui giocattoli ai sensi degli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 come citati dall’articolo 40, letti come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, e tengono debitamente conto del principio di precauzione (art. 39 e art. 40). Quando un’autorità ha motivo sufficiente di ritenere che un giocattolo presenti un rischio per la salute o la sicurezza, lo valuta rispetto a tutti i requisiti, richiede azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine ragionevole e proporzionato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, adotta provvedimenti provvisori per vietare o limitare la messa a disposizione, ritira o richiama il giocattolo e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri; un provvedimento contro il quale non sono sollevate obiezioni entro tre mesi è ritenuto giustificato (art. 42). La Commissione decide sui provvedimenti nazionali contestati mediante la procedura di salvaguardia (art. 43), i provvedimenti possono essere notificati tramite il sistema di allarme rapido (art. 44) e le autorità possono ordinare a un organismo notificato di ritirare o riesaminare un certificato di esame CE del tipo (art. 41). La non conformità formale, ossia la marcatura CE apposta in violazione degli articoli 16 o 17 oppure non apposta, una dichiarazione CE di conformità non redatta o redatta in modo errato, o una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, deve cessare e altrimenti comporta restrizione, divieto, ritiro o richiamo (art. 45).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi e possono essere aumentate per i recidivi (art. 51). In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 815 del 7 giugno 2022 sui giocattoli (bekendtgørelse om legetøj), modificato dal decreto n. 59 del 23 gennaio 2023 per l’anilina e dal decreto n. 574 del 24 giugno 2026 per il cobalto, emanato in base alla legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (testo consolidato n. 22 dell’8 gennaio 2026), il cui § 9 designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo. L’ex Sikkerhedsstyrelsen fa parte dell’Erhvervsstyrelsen come dipartimento Markedsovervågning dal gennaio 2026 e controlla i giocattoli sul mercato danese, mentre la Miljøstyrelsen controlla le proprietà chimiche dei giocattoli (§ 57 del decreto). Il decreto stabilisce anche i requisiti linguistici danesi: le istruzioni e le informazioni di sicurezza devono essere in danese (§ 9, comma 2), le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere in danese (§ 28), i distributori devono verificare che la documentazione in danese accompagni il giocattolo (§ 20) e la dichiarazione CE di conformità deve essere in danese o in inglese (§ 39). Il § 58 del decreto punisce con una sanzione pecuniaria, tra l’altro, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di un giocattolo che non soddisfa i requisiti di sicurezza, la mancanza di documentazione tecnica o di valutazione della conformità, la mancanza di avvertenze, istruzioni o identificazione e la mancata adozione di misure correttive o la mancata informazione dell’autorità, e l’immissione sul mercato di giocattoli non conformi in presenza di circostanze aggravanti, come pericolo per la salute, incidente con lesioni gravi o morte, recidiva o violazione sistematica a scopo di lucro, può essere punita con la reclusione fino a 2 anni.
Come La aiuta Conphora
Conphora monitora la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, le sue modifiche dell’allegato II e il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli e confronta i Suoi giocattoli con i requisiti, segnalando le lacune nella valutazione della sicurezza, nel percorso di conformità, nei limiti chimici, nelle avvertenze e nella documentazione tecnica prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma La aiuta a costruire e a conservare la dichiarazione CE di conformità e le registrazioni decennali, e La avvisa quando un limite cambia o una scadenza si avvicina, come la voce sul cobalto dal 29 agosto 2026 e il passaporto digitale del prodotto dal 1° agosto 2030.
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Fonti
- Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, testo consolidato del 29 agosto 2026 (EUR-Lex)
- Direttiva 2009/48/CE come pubblicata nella GU L 170 del 30 giugno 2009 (EUR-Lex)
- Informazioni documentali, date e relazioni per il CELEX 32009L0048 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (EUR-Lex)
- Direttiva 2012/7/UE della Commissione, cadmio (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) n. 681/2013 della Commissione, bario (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/79/UE della Commissione, TCEP, TCPP e TDCP (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/81/UE della Commissione, bisfenolo A (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/84/UE della Commissione, nichel (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione, formammide (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, benzisotiazolinone (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, cloro-metilisotiazolinone e metilisotiazolinone (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, piombo (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione, fenolo (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione, bisfenolo A (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione, cromo VI (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione, alluminio (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione, formaldeide (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione, etichettatura delle fragranze allergizzanti (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione, divieto delle fragranze allergizzanti (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione, anilina (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2026/192 della Commissione, cobalto (EUR-Lex)
- Sicurezza dei giocattoli (Commissione europea, DG GROW)
- Documenti di orientamento sulla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (Commissione europea, DG GROW)
- Love og regler om legetøj og udstyr til børn og babyer (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)
- Bekendtgørelse nr. 815 af 7. juni 2022 om legetøj (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 59 af 23. januar 2023 om ændring af bekendtgørelse om legetøj, aniline (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 574 af 24. juni 2026 om ændring af bekendtgørelse om legetøj, cobalt (Retsinformation)
- Lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026 af lov om produkter og markedsovervågning (Retsinformation)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.