La PED in parole semplici
La direttiva sulle attrezzature a pressione (PED, dall’inglese Pressure Equipment Directive), formalmente direttiva 2014/68/UE, è la normativa dell’UE per le attrezzature che contengono fluidi in pressione. Si applica alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione della conformità di attrezzature a pressione e insiemi con una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar (art. 1, par. 1). Per attrezzature a pressione si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione, compresi gli elementi fissati a parti pressurizzate come flange, bocchelli, raccordi, supporti e punti di sollevamento; un insieme è costituito da più attrezzature a pressione assemblate da un fabbricante in un tutto integrato e funzionale (art. 2, punti da 1) a 6)). La pressione è la pressione manometrica, per cui il vuoto è un valore negativo, PS è la pressione massima per cui il fabbricante progetta l’attrezzatura, TS la temperatura massima o minima ammissibile, V il volume interno di una camera e DN la dimensione nominale delle tubazioni (art. 2, punti da 7) a 11)). Le attrezzature conformi alla direttiva circolano liberamente: gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la loro messa a disposizione o messa in servizio per rischi legati alla pressione (art. 5).
Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 97/23/CE allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, le regole di rintracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive che prevedono la marcatura CE (considerando da 1 a 3). È entrata in vigore il 17 luglio 2014, l’articolo 13 sulla classificazione doveva essere recepito entro il 28 febbraio 2015 e si applica dal 1° giugno 2015, mentre il resto doveva essere recepito entro il 18 luglio 2016 e si applica dal 19 luglio 2016, quando è stata abrogata la direttiva 97/23/CE (art. da 49 a 51). La direttiva (UE) 2024/2749 ha aggiunto il capo 5 bis sulle procedure di emergenza, in vigore dal 28 novembre 2024 e applicato dagli Stati membri dal 30 maggio 2026 (direttiva (UE) 2024/2749, art. da 10 a 12). Delle otto rettifiche registrate su EUR-Lex, solo quella del 23 giugno 2015 riguarda il testo inglese; ha corretto l’articolo 14, paragrafo 7, e l’articolo 48, paragrafo 2, ed è integrata nella versione consolidata.
Testo ufficiale Leggere la direttiva su EUR-Lex: testo consolidato del 30 maggio 2026 (CELEX 02014L0068-20260530), che incorpora la direttiva (UE) 2024/2749 e la rettifica del 2015; l’atto originale (CELEX 32014L0068) e la pagina di informazioni sul documento elencano la modifica, le rettifiche e l’abrogazione della direttiva 97/23/CE.
Campo di applicazione
I requisiti della direttiva seguono il pericolo legato alla pressione e non il tipo di prodotto. Tutto ciò che supera 0,5 bar rientra nella direttiva, salvo che l’articolo 1, paragrafo 2, lo escluda, e vengono esclusi ventuno gruppi: le condotte a valle dell’ultimo dispositivo di isolamento di un impianto, ma non le normali attrezzature presenti nelle stazioni di riduzione della pressione o di compressione; le reti di approvvigionamento, distribuzione e scarico idrico e le condotte forzate; i recipienti semplici a pressione ai sensi della direttiva 2014/29/UE; i generatori di aerosol ai sensi della direttiva 75/324/CEE; le attrezzature per il funzionamento dei veicoli ai sensi della direttiva 2007/46/CE e dei regolamenti (UE) n. 167/2013 e n. 168/2013; le attrezzature non superiori alla categoria I contemplate dalle direttive su macchine, ascensori, bassa tensione, dispositivi medici, apparecchi a gas o ATEX; le attrezzature militari ai sensi dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE; gli elementi progettati per uso nucleare il cui guasto può provocare emissioni radioattive; le attrezzature di controllo dei pozzi; motori, turbine, compressori, pompe e dispositivi di azionamento nei quali la pressione non è un fattore significativo di progettazione; gli altiforni e i recipienti metallurgici; gli involucri di apparecchiature di manovra e di macchine ad alta tensione; i tubi pressurizzati di contenimento dei cavi; navi, razzi, aeromobili e unità mobili offshore e le relative attrezzature; gli involucri flessibili come pneumatici, cuscini d’aria, palloni e natanti gonfiabili; i silenziatori di scarico e di aspirazione; le bottiglie e le lattine per bevande gassate; i recipienti per il trasporto e la distribuzione di bevande fino a 500 bar·L e 7 bar; le attrezzature ai sensi delle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE, del codice IMDG e della convenzione di Chicago; i radiatori e i tubi degli impianti di riscaldamento ad acqua calda; e i recipienti per liquidi con una pressione del gas sopra il liquido non superiore a 0,5 bar (art. 1, paragrafo 2, lettere da a) a u)). Dove tali esclusioni citano la direttiva 2007/46/CE, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio e la direttiva 2009/142/CE, gli atti sono stati nel frattempo sostituiti dal regolamento (UE) 2018/858, dal regolamento (UE) 2017/745 e dal regolamento (UE) 2016/426, e la direttiva 2006/42/CE cede il passo al regolamento (UE) 2023/1230 dal 20 gennaio 2027.
All’interno della direttiva l’articolo 4 traccia una seconda linea. Recipienti, attrezzature a fuoco o riscaldate, tubazioni e i relativi accessori di sicurezza e a pressione oltre i limiti dell’articolo 4, paragrafo 1, e gli insiemi dell’articolo 4, paragrafo 2, devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I. I limiti combinano PS con V o DN e dipendono dallo stato e dal gruppo del fluido: per un gas, un gas liquefatto, un gas disciolto, un vapore o un liquido la cui pressione di vapore a TS supera di oltre 0,5 bar la pressione atmosferica, un recipiente rientra oltre 1 L e PS·V superiore a 25 bar·L (gruppo 1) o 50 bar·L (gruppo 2), oppure con PS superiore a 200 bar o 1.000 bar; per altri liquidi oltre 1 L e PS·V superiore a 200 bar·L oppure PS superiore a 500 bar (gruppo 1), oppure con PS superiore a 10 bar e PS·V superiore a 10.000 bar·L o PS superiore a 1.000 bar (gruppo 2); rientrano tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori; le attrezzature a fuoco o riscaldate con rischio di surriscaldamento per vapore o acqua surriscaldata oltre 110 °C rientrano oltre 2 L e rientrano tutte le pentole a pressione; le tubazioni per gas rientrano con DN superiore a 25 (gruppo 1) o DN superiore a 32 e PS·DN superiore a 1.000 bar (gruppo 2) e, per altri liquidi, con DN superiore a 25 e PS·DN superiore a 2.000 bar (gruppo 1) oppure PS superiore a 10 bar, DN superiore a 200 e PS·DN superiore a 5.000 bar (gruppo 2) (art. 4, par. 1). Gli insiemi per la produzione di vapore o acqua surriscaldata oltre 110 °C con attrezzature a fuoco o riscaldate, e qualsiasi altro insieme che il fabbricante intende immettere sul mercato e mettere in servizio come insieme, rientrano se contengono almeno un’attrezzatura di questo tipo; gli insiemi ad acqua calda a combustibile solido con alimentazione manuale fino a 110 °C oltre 50 bar·L devono soddisfare solo i punti 2.10, 2.11, 3.4, 5, lettera a), e 5, lettera d), dell’allegato I (art. 4, par. 2). Le attrezzature e gli insiemi pari o inferiori ai limiti sono progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva di uno Stato membro, sono accompagnati da adeguate istruzioni per l’uso e non devono recare la marcatura CE ai sensi della direttiva (art. 4, par. 3); la Commissione può, per motivi di sicurezza molto gravi, adottare un atto delegato che assoggetta tali attrezzature ai requisiti completi o riclassifica le attrezzature (art. 45).
Gli Stati membri possono autorizzare ispettorati degli utilizzatori che valutano le attrezzature per il gruppo industriale cui appartengono con i moduli A2, C2, F e G; tali attrezzature non recano la marcatura CE e sono usate solo negli stabilimenti del gruppo, che applicano una politica di sicurezza comune (art. 16). Le autorità competenti possono inoltre consentire singole attrezzature e singoli insiemi per la sperimentazione senza le procedure di valutazione della conformità (art. 14, par. 7). Le attrezzature conformi alla direttiva 97/23/CE e immesse sul mercato prima del 19 luglio 2016 possono ancora essere messe a disposizione e messe in servizio e i certificati e le decisioni rilasciati ai sensi della vecchia direttiva restano validi (art. 48, parr. 2 e 3).
Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 2, punto 22)). Fabbricante è chiunque fabbrichi un’attrezzatura a pressione o un insieme, oppure li faccia progettare o fabbricare e li commercializzi con il proprio nome o marchio o li utilizzi per scopi propri (art. 2, punto 18)), e l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un’attrezzatura in modo tale da poterne condizionare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 10). In Danimarca il decreto n. 190 del 19 febbraio 2015 rende la direttiva legge danese riproducendola come allegato 1 e vincola fabbricanti, loro rappresentanti, importatori, distributori, organismi notificati e organizzazioni terze riconosciute (decreto n. 190/2015, da § 1 a § 4).
Che cosa occorre fare
Classificazione nelle categorie da I a IV
Le attrezzature a pressione oltre i limiti dell’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria in ordine crescente di pericolo ai sensi dell’allegato II. I fluidi sono suddivisi in due gruppi: il gruppo 1 comprende le sostanze e le miscele classificate come pericolose secondo diciassette classi di pericolo fisico o per la salute del regolamento (CE) n. 1272/2008, esplosivi instabili ed esplosivi delle divisioni da 1.1 a 1.5, gas infiammabili delle categorie 1 e 2, gas comburenti della categoria 1, liquidi infiammabili delle categorie 1 e 2 e della categoria 3 quando TS supera il punto di infiammabilità, solidi infiammabili delle categorie 1 e 2, sostanze autoreattive dei tipi da A a F, liquidi e solidi piroforici della categoria 1, sostanze che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili delle categorie da 1 a 3, liquidi e solidi comburenti delle categorie da 1 a 3, perossidi organici dei tipi da A a F, tossicità acuta per via orale e cutanea delle categorie 1 e 2, tossicità acuta per inalazione delle categorie da 1 a 3 e tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola della categoria 1, oltre a qualsiasi fluido la cui temperatura massima ammissibile supera il punto di infiammabilità; il gruppo 2 comprende tutto il resto (art. 13, par. 1). Un recipiente con più camere assume la categoria più alta delle sue camere e una camera con più fluidi il fluido che richiede la categoria più alta (art. 13, par. 2).
L’allegato II contiene nove tabelle, una per ciascun caso dell’articolo 4, paragrafo 1: le tabelle da 1 a 4 per i recipienti in base a PS e V, la tabella 5 per le attrezzature a fuoco o riscaldate, le tabelle da 6 a 9 per le tubazioni in base a PS e DN, con le linee di demarcazione che indicano il limite superiore di ciascuna categoria. Gli accessori di sicurezza sono classificati nella categoria IV, salvo che quelli fabbricati per attrezzature specifiche possono assumere la categoria dell’attrezzatura che proteggono; gli accessori a pressione sono classificati in base a PS, a V o DN a seconda dei casi e al gruppo di fluidi usando le tabelle dei recipienti o delle tubazioni, assumendo la categoria più alta quando sono appropriati sia V sia DN. I recipienti e le tubazioni per gas instabili che rientrerebbero nelle categorie I o II sono classificati nella categoria III, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori almeno nella categoria III, le tubazioni oltre 350 °C che rientrerebbero nella categoria II secondo la tabella 7 nella categoria III e la progettazione delle pentole a pressione richiede una procedura equivalente ad almeno un modulo di categoria III (allegato II, punti da 1 a 4 e note alle tabelle 1, 2, 5, 6 e 7).
Requisiti essenziali di sicurezza
Le attrezzature oltre i limiti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, che si applicano quando il pericolo corrispondente esiste in condizioni ragionevolmente prevedibili e vanno letti alla luce dello stato dell’arte; il fabbricante deve analizzare i pericoli e i rischi dovuti alla pressione e progettare e costruire in base a tale analisi (allegato I, osservazioni preliminari). I requisiti generali richiedono una progettazione, una fabbricazione, un controllo, un’attrezzatura e un’installazione sicuri e l’ordine di eliminazione dei pericoli, protezione dai pericoli residui e informazione degli utilizzatori (punto 1). I requisiti di progettazione riguardano la resistenza adeguata a tutti i carichi ragionevolmente prevedibili, con calcolo, metodi sperimentali o entrambi, con le sollecitazioni ammissibili e i coefficienti di sicurezza del punto 7, la movimentazione e il funzionamento sicuri, i mezzi di esame, svuotamento, sfiato, riempimento e scarico, la protezione dalla corrosione, dall’usura e dal superamento dei limiti ammissibili con accessori di sicurezza o dispositivi di monitoraggio, la progettazione degli accessori di sicurezza e l’incendio esterno (punto 2). I requisiti di fabbricazione riguardano la preparazione dei componenti, la giunzione permanente eseguita da personale e con procedure qualificati, approvati per le categorie II, III e IV da un organismo notificato o da un’organizzazione terza riconosciuta ai sensi dell’articolo 20, le prove non distruttive eseguite da personale qualificato, approvato per le categorie III e IV da un’organizzazione terza riconosciuta, il trattamento termico, la rintracciabilità dei materiali e la valutazione finale con un’ispezione finale, una prova di resistenza, normalmente una prova idrostatica alla pressione del punto 7.4, che può essere statistica per la produzione in serie di categoria I, e, per gli insiemi, una verifica dei dispositivi di sicurezza (punto 3). I materiali devono essere idonei, duttili e tenaci, resistenti agli agenti chimici e all’invecchiamento, documentati mediante norme armonizzate, un’approvazione europea di materiali o una valutazione particolare dei materiali, che l’organismo notificato valuta specificamente per le categorie III e IV, con la documentazione del fabbricante dei materiali per tutti i materiali e un certificato di controllo specifico del prodotto per le principali parti resistenti alla pressione nelle categorie da II a IV (punto 4). I punti 5 e 6 aggiungono requisiti per le attrezzature a fuoco e le tubazioni e il punto 7 le regole quantitative su sollecitazioni ammissibili, coefficienti di giunzione, dispositivi limitatori di pressione, pressione di prova idrostatica e caratteristiche dei materiali.
Norme armonizzate e approvazioni europee di materiali
Le attrezzature conformi a norme armonizzate, o a loro parti, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza che tali norme coprono e i materiali conformi ad approvazioni europee di materiali i cui riferimenti sono pubblicati si presumono conformi (art. 12). Le approvazioni europee di materiali sono rilasciate da organismi notificati appositamente designati dopo la notifica agli Stati membri e alla Commissione, che pubblica e tiene aggiornato l’elenco dei riferimenti (art. 15). La Commissione pubblica l’elenco delle norme con decisione di esecuzione, attualmente la decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione del 30 gennaio 2025, che raccoglie l’intero elenco in un unico atto, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/79 della Commissione del 12 gennaio 2026 per i tubi di acciaio senza saldatura, i raccordi per saldatura di testa, il rame e le leghe di rame, i recipienti a pressione non esposti a fiamma, le flange e i loro giunti, le valvole industriali e i dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni, e ospita gli orientamenti PED del gruppo di lavoro Pressione, che non sono giuridicamente vincolanti ma promuovono un’applicazione coerente (Commissione europea, pagine sulle norme armonizzate e sulla direttiva sulle attrezzature a pressione). Durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata la Commissione può elencare altre norme o adottare specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità per le attrezzature a pressione rilevanti in caso di crisi fino al termine della modalità di emergenza (art. 43 quinquies).
Valutazione della conformità per categoria
La procedura di valutazione della conformità è stabilita dalla categoria (art. 14, par. 1). La categoria I segue il modulo A, controllo interno della produzione. La categoria II segue il modulo A2, controllo interno della produzione con controlli sorvegliati delle attrezzature a pressione a intervalli casuali, il modulo D1, garanzia della qualità del processo di produzione, oppure il modulo E1, garanzia della qualità dell’ispezione e del collaudo finali. La categoria III segue l’esame UE del tipo di progetto (modulo B) con il modulo D o il modulo F, l’esame UE del tipo di produzione (modulo B) con il modulo E o il modulo C2, oppure il modulo H, garanzia della qualità totale. La categoria IV segue l’esame UE del tipo di produzione con il modulo D o il modulo F, il modulo G, verifica per unità, oppure il modulo H1, garanzia della qualità totale con esame della progettazione (art. 14, par. 2, e allegato III, punti da 1 a 12). Il fabbricante sceglie tra le procedure per la categoria e può applicare una procedura di una categoria superiore (art. 14, par. 3). Con i moduli di garanzia della qualità per i recipienti di categoria III e IV per gas e vapori, i recipienti per liquidi del gruppo 1 e le attrezzature a fuoco, l’organismo notificato preleva campioni durante visite senza preavviso per la valutazione finale, almeno due visite nel primo anno, e con il modulo H per le attrezzature a fuoco di categoria III costruite in un solo esemplare esegue la valutazione finale di ciascuna unità (art. 14, parr. 4 e 5). I certificati di esame UE del tipo sono validi 10 anni e rinnovabili e il fabbricante conserva il certificato con la documentazione tecnica per 10 anni (allegato III, punti 3.1 e 3.2). La documentazione e la corrispondenza sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo o in una lingua da esso accettata (art. 14, par. 8).
Gli insiemi sono sottoposti a una valutazione globale della conformità: ciascuna attrezzatura a pressione non valutata in precedenza e munita di marcatura CE è valutata in base alla propria categoria, l’integrazione dei componenti ai sensi dei punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell’allegato I in base alla categoria più alta delle attrezzature diverse dagli accessori di sicurezza e la protezione dal superamento dei limiti di esercizio ai sensi dei punti 2.10 e 3.2.3 in base alla categoria più alta degli elementi protetti (art. 14, par. 6). Gli Stati membri notificano gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le organizzazioni terze riconosciute e designano un’autorità di notifica, che può far eseguire la valutazione e il monitoraggio all’organismo nazionale di accreditamento (art. 20 e art. 21); la Commissione assegna i numeri di identificazione e pubblica l’elenco (art. 30). In Danimarca gli organismi devono essere persone giuridiche stabilite in Danimarca, accreditate da DANAK per il compito e conformi agli articoli 24, 25, 27, da 34 a 36 e 38; sono designati da Erhvervsstyrelsen, prima del 30 maggio 2026 dal direttore di Arbejdstilsynet, e i reclami contro le loro decisioni vanno all’autorità entro 4 settimane (decreto n. 190/2015, § 6 e § 8; decreto n. 493/2026, § 1, nr. 3 e nr. 4).
Dichiarazione, marcatura CE, marcatura e istruzioni
La dichiarazione di conformità UE indica che è stato dimostrato il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, segue il modello dell’allegato IV, contiene gli elementi dei moduli utilizzati, è aggiornata in modo continuo, è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l’attrezzatura è immessa o messa a disposizione sul mercato e, quando si applicano più atti dell’Unione, è una dichiarazione unica che li copre tutti; redigendola il fabbricante si assume la responsabilità (art. 17). La marcatura CE segue i principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile su ogni attrezzatura a pressione o insieme o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti quando ciò è impossibile, prima dell’immissione sul mercato; non deve essere apposta su ogni elemento di un insieme, gli elementi già marcati mantengono la loro marcatura ed è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione, apposto dall’organismo o sotto le sue istruzioni (art. 18 e art. 19). Le attrezzature autorizzate in base alla deroga di emergenza non recano la marcatura CE (art. 43 quater, par. 7).
Oltre alla marcatura CE, l’attrezzatura o una targhetta fissata saldamente riporta l’anno di fabbricazione, l’identificazione per tipo, serie o lotto e numero di serie e i limiti massimi e minimi ammissibili essenziali e, se pertinente, V in L, DN, la pressione di prova PT e la sua data, la pressione di taratura del dispositivo di sicurezza, la potenza in kW, la tensione di alimentazione, l’uso previsto, il grado di riempimento, la massa massima di riempimento, la tara e il gruppo di fluidi, oltre alle avvertenze contro l’uso scorretto; la documentazione può sostituire la marcatura ripetitiva dei componenti delle tubazioni e per le attrezzature piccole si possono usare etichette (allegato I, punto 3.3). L’attrezzatura è accompagnata da istruzioni di funzionamento che riguardano il montaggio e l’assemblaggio, la messa in servizio, l’uso e la manutenzione, compresi i controlli dell’utilizzatore, che ripetono le informazioni della marcatura e illustrano i pericoli residui (allegato I, punto 3.4), in una lingua stabilita dallo Stato membro (art. 6, par. 7). In Danimarca la dichiarazione, la marcatura e le istruzioni devono essere in danese (decreto n. 190/2015, § 5).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti progettano e fabbricano le attrezzature oltre i limiti secondo l’allegato I e quelle sotto soglia secondo la corretta prassi costruttiva, redigono la documentazione tecnica ed eseguono la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione e appongono la marcatura CE, conservano la documentazione e la dichiarazione per 10 anni, mantengono la produzione in serie conforme, eseguono prove a campione e tengono un registro dei reclami quando i rischi lo giustificano, applicano l’identificazione e il proprio nome e indirizzo, forniscono le istruzioni nella lingua richiesta, adottano azioni correttive, informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 6). I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 7). Gli importatori immettono sul mercato solo attrezzature conformi, verificano la valutazione, la documentazione, la marcatura CE, le istruzioni e l’identificazione del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, garantiscono le istruzioni, proteggono l’attrezzatura durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione quando giustificato, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 8). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti, le istruzioni e l’identificazione prima di mettere a disposizione un’attrezzatura, la proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e fanno in modo che siano adottate le azioni correttive (art. 9). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano le attrezzature diventano fabbricanti (art. 10) e ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 11). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 richiede inoltre un operatore economico stabilito nell’Unione, un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica, per ogni attrezzatura a pressione o insieme immessi sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4).
Procedure di emergenza dal 2026
La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo 5 bis. Le sue misure si applicano solo se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 per le attrezzature a pressione, solo alle attrezzature designate come beni rilevanti in caso di crisi e solo durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata (art. 43 bis). Gli organismi notificati trattano allora in via prioritaria le domande per tali attrezzature senza costi aggiuntivi sproporzionati e compiono sforzi ragionevoli per aumentare la capacità di prova (art. 43 ter). Uno Stato membro può, su richiesta motivata, autorizzare l’immissione sul mercato o l’uso proprio di determinate attrezzature per le quali le procedure dell’organismo notificato non sono state eseguite ma la conformità all’allegato I è stata dimostrata secondo quanto prescritto dall’autorizzazione; la Commissione può estendere l’autorizzazione a tutta l’Unione, l’attrezzatura deve allora essere identificata come bene rilevante in caso di crisi, il fabbricante dichiara la conformità sotto la propria esclusiva responsabilità, l’autorizzazione fissa la rintracciabilità, una data di fine non successiva alla modalità di emergenza e le misure da adottare alla sua scadenza e l’attrezzatura non reca la marcatura CE (art. 43 quater). La Commissione può elencare norme o adottare specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità per la durata della modalità di emergenza e le attrezzature immesse sul mercato in base a esse restano considerate conformi anche in seguito, salvo che vi siano motivi per ritenere che presentino un rischio (art. 43 quinquies); la vigilanza del mercato sulle attrezzature elencate è prioritaria, con assistenza reciproca tra le autorità (art. 43 sexies). In Danimarca Erhvervsstyrelsen rilascia le autorizzazioni, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e l’informazione e l’etichettatura devono essere in danese o in inglese (decreto n. 493/2026, § 1, nr. 5).
Controlli e sanzioni
L’articolo 39 applica l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 a tutte le attrezzature contemplate dall’articolo 1; tali articoli sono stati soppressi dal regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, che elenca la direttiva al punto 57 del suo allegato I, per cui il riferimento va letto come riferimento a tale regolamento. Quando un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un’attrezzatura presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, valuta l’attrezzatura, richiede un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama l’attrezzatura e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 40). La Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 41), le attrezzature conformi che continuano a presentare un rischio possono essere trattate allo stesso modo (art. 42) e la non conformità formale, una marcatura CE apposta in modo errato o non apposta, un numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato, la marcatura del punto 3.3 dell’allegato I mancante, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione mancante, un’identificazione mancante o qualsiasi altro requisito amministrativo degli articoli 6 e 8 non soddisfatto, deve cessare e in caso contrario comporta limitazione, divieto, ritiro o richiamo (art. 43).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle proprie leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 47). In Danimarca il decreto n. 190 del 19 febbraio 2015 attua la direttiva e punisce con un’ammenda, salvo che sia dovuta una pena più severa ai sensi della legge sulla costruzione di determinati prodotti (lov nr. 155 del 20 febbraio 2013) o di altra legislazione — una clausola di sussidiarietà che il decreto modificativo del 2026 ha lasciato intatta, benché il decreto stesso poggi ora sulla legge sui prodotti — le violazioni dei suoi § 4 e § 5 e della direttiva riprodotta nel suo allegato 1 e l’inosservanza di ordini e divieti, con responsabilità delle imprese ai sensi del codice penale (decreto n. 190/2015, § 9); dal 30 maggio 2026 il decreto poggia sulla legge sui prodotti e l’ammenda copre anche il requisito linguistico per l’etichettatura relativa ai beni rilevanti in caso di crisi (decreto n. 493/2026, § 1, nr. 2 e nr. 6). La legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning) elenca la direttiva al § 2 come settore di prodotti n. 5, indica come autorità di controllo Erhvervsstyrelsen e prevede ordini di avvertire gli utilizzatori, di porre fine alla commercializzazione ingannevole, di rimediare, di cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti, ordini di cessare le vendite e di rimuovere una marcatura CE apposta in modo errato, e ammende che in circostanze aggravanti arrivano fino alla reclusione per un massimo di 2 anni (LBK nr. 22/2026, § 2, § 9, § 14, § 15 e § 37). Sikkerhedsstyrelsen svolge il controllo delle attrezzature a pressione e dei recipienti semplici a pressione dal 1° dicembre 2018 ed è dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, mentre le indicazioni della stessa autorità di controllo precisano che Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione fabbricate su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per le attività petrolifere e del gas offshore ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale ripartizione opera attraverso il § 9, stk. 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altra legislazione relativa a rischi specifici di determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; poiché il decreto modificativo n. 493/2026 ha sostituito ogni menzione di Arbejdstilsynet nel decreto sulle attrezzature a pressione, nessun decreto la indica più per le attrezzature a pressione (LBK nr. 22/2026, § 9, stk. 1 e stk. 2; decreto n. 493/2026, § 1, nr. 3; Sikkerhedsstyrelsen, pagine sulle regole e sul controllo; Erhvervsstyrelsen, pagina su Sikkerhedsstyrelsen).
Come Conphora può aiutare
Conphora monitora la direttiva sulle attrezzature a pressione, le sue norme armonizzate, gli orientamenti PED e i decreti danesi e confronta le attrezzature dell’azienda con le esclusioni dell’articolo 1, le soglie dell’articolo 4, i gruppi di fluidi, le categorie dell’allegato II e i percorsi dei moduli, segnalando le lacune nella documentazione tecnica, nella dichiarazione di conformità UE, nella marcatura CE e nel numero dell’organismo notificato, nella marcatura dell’allegato I e nelle istruzioni prima che diventino problemi di controllo. La piattaforma aiuta a costruire e a conservare la documentazione e i registri per 10 anni, combina la dichiarazione PED con le dichiarazioni su macchine, ATEX, compatibilità elettromagnetica, bassa tensione e le altre di cui lo stesso prodotto ha bisogno e segnala quando cambiano una norma, un decreto danese, l’attivazione di una modalità di emergenza o l’assetto dei controlli.
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Fonti
- Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione come pubblicata nella GU L 189 del 27 giugno 2014 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32014L0068 (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato durante un’emergenza del mercato interno (EUR-Lex)
- Direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione, abrogata dal 19 luglio 2016 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Direttiva sulle attrezzature a pressione, con gli orientamenti PED del gruppo di lavoro Pressione (Commissione europea, DG GROW)
- Norme armonizzate per le attrezzature a pressione ai sensi della direttiva 2014/68/UE (Commissione europea, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 190 af 19. februar 2015 om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 480 af 25. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 493 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Regler for trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)
- Kontrol med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.