Non sappiamo se il nostro prodotto sia un DPI
Un’attrezzatura progettata per essere indossata o tenuta da una persona a protezione dai rischi per la sua salute o sicurezza è un DPI ai sensi del regolamento (UE) 2016/425, salvo le esclusioni dell’articolo 2. Nella categoria I basta il controllo interno della produzione; le categorie II e III richiedono un organismo notificato. Fuori dai DPI, i prodotti di consumo rientrano nel GPSR.
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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Stabilire se un prodotto sia un dispositivo di protezione individuale (DPI) dipende dalla sua progettazione e dalla sua finalità, non dal gruppo merceologico. Il regolamento (UE) 2016/425 definisce DPI le attrezzature progettate e fabbricate per essere indossate o tenute da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la salute o la sicurezza, insieme ai componenti intercambiabili essenziali per la funzione protettiva e ai sistemi di collegamento che uniscono il dispositivo a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio (articolo 3, punto 1). Il regolamento si applica dal 21 aprile 2018 (articolo 48) e le disposizioni transitorie relative alla vecchia direttiva 89/686/CEE sono scadute: i prodotti conformi a tale direttiva potevano essere immessi sul mercato fino al 21 aprile 2019 e restare messi a disposizione anche dopo tale data (articolo 47, paragrafo 1), mentre i certificati rilasciati ai sensi di essa sono rimasti validi fino al 21 aprile 2023 (articolo 47, paragrafo 2). Il regolamento (UE) 2024/2748 ha aggiunto al regolamento le disposizioni di emergenza per il mercato interno a decorrere dal 29 maggio 2026.[1]
Il regolamento esclude poi alcune attrezzature che rientrano nella definizione (articolo 2, paragrafo 2). Non si applica ai DPI specificamente progettati per le forze armate o per il mantenimento dell’ordine pubblico, ai DPI per l’autodifesa, salvo quelli per attività sportive, ai DPI per uso privato contro condizioni atmosferiche non estreme o contro l’umidità e l’acqua durante il lavaggio dei piatti, ai DPI destinati esclusivamente all’uso su navi o aeromobili in base a trattati internazionali, né alla protezione della testa, del viso o degli occhi disciplinata dal regolamento UNECE n. 22 per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.[1]
Per tutto ciò che rientra nell’ambito di applicazione è la categoria di rischio a determinare la procedura. L’allegato I stabilisce tre categorie. La categoria I comprende esclusivamente i rischi minimi: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua, superfici calde che non superino i 50 °C, danni agli occhi dovuti alla luce solare e condizioni atmosferiche non estreme. La categoria III comprende esclusivamente i rischi dalle conseguenze molto gravi, come la morte o danni irreversibili alla salute, tra cui sostanze pericolose, cadute dall’alto, scosse elettriche e lavori sotto tensione, annegamento, tagli da seghe a catena portatili e rumore dannoso. La categoria II copre tutti gli altri rischi.[1]
L’articolo 19 abbina una procedura a ciascuna categoria: il controllo interno della produzione per la categoria I, l’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo per la categoria II, l’esame UE del tipo con verifiche del prodotto sotto controllo oppure con la garanzia della qualità della produzione per la categoria III. Per la categoria III la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato (articolo 17, paragrafo 3). Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione per 10 anni (articolo 8, paragrafo 3) e correda il DPI delle istruzioni in una lingua facilmente comprensibile, stabilita dallo Stato membro (articolo 8, paragrafo 7), nonché della dichiarazione o del suo indirizzo internet (articolo 8, paragrafo 8).[1]
Un prodotto che non rientra nella definizione di DPI, o che ricade in un’esclusione, non è per questo privo di regole. Se è un prodotto di consumo, rientra nel regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, che si applica nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche dell’Unione con lo stesso obiettivo che ne disciplinino la sicurezza (articolo 2, paragrafo 1) e che richiede un’analisi interna dei rischi e la documentazione tecnica prima dell’immissione sul mercato (articolo 9, paragrafo 2).[2]
Come risolverlo
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Verificare il prodotto rispetto alla definizione di DPI
Ci si ponga due domande: il prodotto è progettato e fabbricato per essere indossato o tenuto da una persona e ha lo scopo di proteggerla da uno o più rischi per la salute o la sicurezza? Sono DPI anche i componenti intercambiabili essenziali per la funzione protettiva e alcuni sistemi di collegamento.
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Controllare le esclusioni dell’articolo 2
Il regolamento non si applica ai DPI destinati alle forze armate o al mantenimento dell’ordine pubblico, a quelli per l’autodifesa diversi da quelli per attività sportive, a quelli per uso privato contro condizioni atmosferiche non estreme o contro l’umidità e l’acqua durante il lavaggio dei piatti, a quelli destinati esclusivamente all’uso su navi o aeromobili, né ai caschi e alle visiere per motociclisti disciplinati dal regolamento UNECE n. 22.
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Classificare la categoria di rischio
La categoria I comprende solo i rischi minimi elencati nell’allegato I, come le lesioni meccaniche superficiali o le superfici calde fino a 50 °C. La categoria III comprende solo i rischi elencati dalle conseguenze molto gravi, come le cadute dall’alto, la scossa elettrica o il rumore dannoso. Tutto il resto rientra nella categoria II.
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Seguire la procedura di conformità prevista per quella categoria
Categoria I: controllo interno della produzione. Categoria II: esame UE del tipo da parte di un organismo notificato, seguito dalla conformità al tipo. Categoria III: esame UE del tipo, più verifiche del prodotto sotto controllo o garanzia della qualità della produzione; la marcatura CE è allora seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato.
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Preparare la dichiarazione e le istruzioni
Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III e la dichiarazione di conformità UE, oppure indicarne nelle istruzioni l’indirizzo internet. Le istruzioni riguardano conservazione, uso, pulizia, livelli o classi di prestazione, obsolescenza ove pertinente, il rischio da cui il DPI protegge e l’organismo notificato coinvolto.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Una nota sull’ambito: verifica della definizione, esclusioni controllate e categoria di rischio scelta | Il fabbricante, conservata con la documentazione tecnica | Regolamento (UE) 2016/425, articoli 2 e 3, punto 1, e allegato I |
| Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE | Il fabbricante | Regolamento (UE) 2016/425, articolo 8, paragrafi 2 e 3, e articolo 15 |
| Il certificato di esame UE del tipo per i DPI delle categorie II e III | L’organismo notificato | Regolamento (UE) 2016/425, articolo 19, lettere b) e c) |
Se non si fa nulla
Categoria sbagliata, procedura sbagliata
La procedura di valutazione della conformità dipende dalla categoria di rischio dell’allegato I (regolamento (UE) 2016/425, articolo 19); un prodotto di categoria II o III valutato solo con il controllo interno della produzione non ha seguito la procedura richiesta dal regolamento.[1]
L’uso improprio della marcatura CE comporta provvedimenti
Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire la corretta applicazione del regime della marcatura CE e adottano le misure adeguate in caso di uso improprio (regolamento (UE) 2016/425, articolo 17, paragrafo 5).[1]
I DPI non conformi vanno corretti, ritirati o richiamati
I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un DPI da loro immesso sul mercato non sia conforme devono adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, se del caso, e informare le autorità quando presenta un rischio (regolamento (UE) 2016/425, articolo 8, paragrafo 9).[1]
Domande su questo problema
Gli occhiali da sole sono DPI?
La protezione contro i danni agli occhi dovuti all’esposizione alla luce solare, diversa dall’osservazione del sole, è elencata tra i rischi minimi della categoria I (regolamento (UE) 2016/425, allegato I). Leggendo tale elenco insieme alla definizione dell’articolo 3, punto 1, gli occhiali progettati e fabbricati per proteggere da tale rischio sono DPI di categoria I; quelli privi di tale scopo protettivo non rientrano nella definizione.
I guanti invernali o le giacche antipioggia sono DPI?
No, se sono progettati per uso privato contro condizioni atmosferiche non estreme: tali dispositivi sono esclusi (regolamento (UE) 2016/425, articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto i)). Allo stesso modo sono esclusi i guanti per il lavaggio dei piatti a uso privato (articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto ii)).
Vendiamo un’imbracatura anticaduta. Di che categoria è?
La caduta dall’alto è un rischio di categoria III (regolamento (UE) 2016/425, allegato I): l’imbracatura richiede quindi l’esame UE del tipo e un modulo di produzione con un organismo notificato, e la marcatura CE reca il numero di tale organismo (articolo 17, paragrafo 3, e articolo 19, lettera c)).
I caschi per motociclisti rientrano nel regolamento?
La protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori disciplinata dal regolamento UNECE n. 22 sui caschi di protezione e le visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori è esclusa dal regolamento sui DPI (articolo 2, paragrafo 2, lettera e)).
E se il nostro prodotto non è un DPI?
Allora gli si applica, come prodotto di consumo, il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, nella misura in cui non esistono disposizioni specifiche dell’Unione con lo stesso obiettivo che ne disciplinino la sicurezza (articolo 2, paragrafo 1), con un’analisi interna dei rischi e la documentazione tecnica (articolo 9, paragrafo 2).
Fonti
- Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Non sappiamo se il nostro prodotto sia un DPI. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/ppe-or-not/
Conphora (2026) Non sappiamo se il nostro prodotto sia un DPI. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/ppe-or-not/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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