{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "PPE",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/ppe/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/ppe.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/ppe/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-11",
  "regulation": {
    "code": "PPE",
    "name": "Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio",
    "shortName": "Regolamento DPI",
    "reference": "Regolamento (UE) 2016/425",
    "celex": "32016R0425",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425",
    "actType": "Regolamento",
    "category": "CE / Product Safety",
    "inForce": "2016-04-20",
    "appliesFrom": "2018-04-21",
    "changing": false,
    "video": "regulation-ppe"
  },
  "answer": "Il regolamento DPI fissa i requisiti essenziali per i dispositivi di protezione individuale nell’UE; tre categorie di rischio determinano il ruolo dell’organismo notificato e gli obblighi degli operatori. Si applica dal 21 aprile 2018 e sostituisce la direttiva 89/686/CEE; le procedure di emergenza del regolamento (UE) 2024/2748 si applicano dal 29 maggio 2026.",
  "description": "Guida al regolamento DPI: il regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, a chi si applica, le tre categorie di rischio e i relativi percorsi di conformità, le esclusioni, le date chiave e come arrivare alla marcatura CE.",
  "enforcedBy": "Il regolamento è applicato dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020 (l’articolo 37 cita ancora l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021); in Danimarca è autorità di controllo per i DPI immessi sul mercato, ai sensi della legge danese sui prodotti (lovbekendtgørelse nr. 22 dell’8 gennaio 2026), Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, subentrata ad Arbejdstilsynet il 1° dicembre 2018, mentre Arbejdstilsynet resta l’autorità competente per l’uso dei DPI sul lavoro e per i DPI su misura o di paesi terzi destinati alle attività offshore di petrolio e gas. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine commisurato al rischio, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, gli ordini di porre fine alle non conformità formali come la mancanza della marcatura CE, del numero dell’organismo notificato, della dichiarazione o della documentazione tecnica, e le sanzioni nazionali, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi; in Danimarca la legge sui prodotti consente ordini, blocchi delle vendite, ritiro, richiamo e distruzione, nonché ammende o, in presenza di circostanze aggravanti, la reclusione fino a due anni.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "2016-03-09",
      "label": "Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano il regolamento (UE) 2016/425",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · titolo"
    },
    {
      "date": "2016-04-20",
      "label": "Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 81 del 31 marzo 2016",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 48, par. 1"
    },
    {
      "date": "2016-10-21",
      "label": "Si applicano gli articoli da 20 a 36 sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità e l’articolo 44 sulla procedura di comitato, così che gli organismi notificati potessero essere designati prima della data generale di applicazione",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 48, par. 2, lett. a)"
    },
    {
      "date": "2018-03-21",
      "label": "Si applica l’articolo 45, paragrafo 1: termine per gli Stati membri per notificare alla Commissione le norme sulle sanzioni",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 45, par. 1, e art. 48, par. 2, lett. b)"
    },
    {
      "date": "2018-04-21",
      "label": "Il regolamento si applica integralmente e la direttiva 89/686/CEE è abrogata; in Danimarca lo stesso giorno entra in vigore il decreto (bekendtgørelse) nr. 210 del 14 marzo 2018 con requisiti supplementari in lingua danese",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 46 e art. 48, par. 2; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/210 · § 10"
    },
    {
      "date": "2018-12-01",
      "label": "Sikkerhedsstyrelsen subentra ad Arbejdstilsynet nel controllo dei DPI immessi sul mercato danese; Arbejdstilsynet resta l’autorità competente per l’uso dei DPI sul lavoro",
      "source": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/love-og-regler/regler-personlige-vaernemidler"
    },
    {
      "date": "2019-04-21",
      "label": "Fine del periodo transitorio: i DPI conformi alla direttiva 89/686/CEE e immessi sul mercato prima di questa data possono ancora essere messi a disposizione",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 47, par. 1"
    },
    {
      "date": "2023-04-21",
      "label": "I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciati ai sensi della direttiva 89/686/CEE cessano di essere validi, salvo che siano scaduti prima; il potere quinquennale della Commissione di riclassificare i rischi con atto delegato è prorogato tacitamente",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 47, par. 2, e art. 43, par. 2"
    },
    {
      "date": "2024-11-28",
      "label": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/2748: sono aggiunte all’articolo 3 le definizioni di beni rilevanti per le crisi e di modalità di emergenza del mercato interno ed è inserito il capo VI bis (articoli da 41 bis a 41 sexies)",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748 · art. 3 e art. 7"
    },
    {
      "date": "2025-04-22",
      "label": "Pubblicata la rettifica del regolamento (UE) 2024/2748: la disposizione che sopravvive alla modalità di emergenza all’articolo 41 bis, paragrafo 3, è l’articolo 41 quater, paragrafo 7, cioè la deroga alla marcatura CE per i DPI autorizzati a livello nazionale",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0425-20260529 · art. 41 bis, par. 3, secondo comma (C1)"
    },
    {
      "date": "2026-05-29",
      "label": "Si applica il regolamento (UE) 2024/2748: le procedure di emergenza del capo VI bis possono essere attivate per i DPI designati come beni rilevanti per le crisi",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748 · art. 7"
    },
    {
      "date": "2026-05-30",
      "label": "Entra in vigore il decreto nr. 488 del 28 maggio 2026: il decreto nr. 210 è riportato alla legge sui prodotti, Erhvervsstyrelsen sostituisce Arbejdstilsynet come autorità di designazione e di ricorso, etichettatura in danese o inglese dei DPI rilevanti per le crisi",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/488"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2024/2748",
      "celex": "32024R2748",
      "date": "2024-11-28",
      "summary": "Il regolamento sulla modalità di emergenza del mercato interno del 9 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale l’8 novembre 2024, in vigore dal 28 novembre 2024 e applicabile dal 29 maggio 2026, aggiunge le definizioni di beni rilevanti per le crisi e di modalità di emergenza del mercato interno all’articolo 3, punti 19 e 20, e inserisce il capo VI bis (articoli da 41 bis a 41 sexies) sulla valutazione della conformità con priorità, sulle autorizzazioni nazionali all’immissione sul mercato di DPI senza la procedura obbligatoria dell’organismo notificato, sulla presunzione di conformità basata su norme e specifiche comuni e sulla vigilanza del mercato con priorità, finché è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747. Una rettifica del 22 aprile 2025 ha corretto il rinvio all’articolo 41 bis, paragrafo 3, dall’articolo 41 quinquies, paragrafo 7, all’articolo 41 quater, paragrafo 7.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748 · art. 3 e art. 7; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0425-20260529 · art. 3, punti 19 e 20, e art. 41 bis"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "Le attrezzature progettate e fabbricate per essere indossate o tenute da una persona a protezione contro uno o più rischi per la sua salute o sicurezza, sia per uso professionale sia per uso privato",
      "I componenti intercambiabili di tali attrezzature essenziali per la loro funzione protettiva e i sistemi di connessione che collegano l’attrezzatura a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio affidabile senza essere fissati in modo permanente",
      "Prodotti come occhiali protettivi, protettori dell’udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi, protezione contro le cadute, calzature di sicurezza e guanti protettivi, in qualunque delle tre categorie di rischio dell’allegato I rientrino",
      "I DPI messi a disposizione sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a pagamento o a titolo gratuito, compresi i DPI esposti alle fiere commerciali solo se conformi o se recano un’indicazione visibile della loro non ancora avvenuta conformità",
      "Gli operatori economici della catena: fabbricanti, mandatari, importatori e distributori"
    ],
    "derived": [
      "L’importatore o il distributore che immette sul mercato DPI con il proprio nome o marchio, o che modifica DPI già immessi sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità, è considerato fabbricante (art. 12)",
      "Gli indumenti protettivi contenenti protezioni amovibili sono DPI e sono valutati come combinazione (allegato II, punto 1.3.4)",
      "I DPI di categoria III prodotti come pezzo unico per adattarsi a un singolo utilizzatore possono seguire la procedura della categoria II, esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (art. 19, ultimo comma)",
      "Il regolamento disciplina soltanto la progettazione e la commercializzazione; gli Stati membri possono comunque stabilire requisiti sull’uso dei DPI, in particolare ai sensi della direttiva 89/656/CEE sull’uso dei DPI durante il lavoro, purché non incidano sulla progettazione dei DPI conformi (art. 6)",
      "Quando i DPI sono soggetti a più di un atto dell’Unione che prescrive una dichiarazione di conformità UE, si redige un’unica dichiarazione che li comprende tutti (art. 15, par. 3)",
      "I DPI designati come beni rilevanti per le crisi durante una modalità di emergenza del mercato interno possono essere immessi sul mercato in base a un’autorizzazione nazionale senza marcatura CE e con trattamento prioritario da parte degli organismi notificati (da art. 41 bis ad art. 41 sexies, dal 29 maggio 2026)"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "ppe-category-i",
        "label": "DPI contro rischi minimi (categoria I): lesioni meccaniche superficiali, prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua, superfici calde fino a 50 °C, luce solare per gli occhi, condizioni atmosferiche non estreme"
      },
      {
        "id": "ppe-category-ii",
        "label": "DPI contro rischi diversi da quelli di categoria I e di categoria III (categoria II), ad esempio urti da caduta di oggetti, scivolamento o vibrazioni meccaniche"
      },
      {
        "id": "ppe-category-iii",
        "label": "DPI contro rischi che possono causare la morte o danni irreversibili alla salute (categoria III): sostanze pericolose, carenza di ossigeno, agenti biologici, radiazioni ionizzanti, caldo o freddo estremi, cadute dall’alto, scosse elettriche, annegamento, tagli da motosega, getti ad alta pressione, ferite da proiettile o da coltello, rumore nocivo"
      },
      {
        "id": "ppe-component",
        "label": "Componente intercambiabile essenziale per la funzione protettiva, o sistema di connessione a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio"
      },
      {
        "id": "sports-protective-equipment",
        "label": "Attrezzature di protezione per attività sportive, compresi i DPI di autodifesa destinati allo sport"
      },
      {
        "id": "private-non-extreme-weather",
        "label": "DPI progettati per uso privato contro condizioni atmosferiche non estreme, o contro l’umidità e l’acqua durante il lavaggio di stoviglie"
      },
      {
        "id": "military-law-enforcement",
        "label": "DPI specificamente progettati per essere usati dalle forze armate o per il mantenimento dell’ordine pubblico"
      },
      {
        "id": "self-defence",
        "label": "DPI progettati per l’autodifesa, diversi dai DPI destinati ad attività sportive"
      },
      {
        "id": "vessel-aircraft",
        "label": "DPI destinati esclusivamente all’uso su navi marittime o aeromobili soggetti ai relativi trattati internazionali"
      },
      {
        "id": "motorcycle-helmet",
        "label": "Protezioni per la testa, il viso o gli occhi dei conducenti di motocicli e ciclomotori oggetto del regolamento UNECE n. 22"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante (compresi i titolari di marchio)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un DPI, o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; l’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio, o che modifica un DPI in modo tale da poterne influenzare la conformità, è considerato fabbricante.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 3, punto 4, e art. 12"
      },
      {
        "id": "other",
        "label": "Mandatario",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali né quello di redigere la documentazione tecnica.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 3, punto 5, e art. 9, par. 1"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un DPI originario di un paese terzo.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 3, punto 6"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore (grossista o dettagliante)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un DPI.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 3, punto 7"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "private-non-extreme-weather",
          "military-law-enforcement",
          "self-defence",
          "vessel-aircraft",
          "motorcycle-helmet"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "L’articolo 2, paragrafo 2, esclude cinque gruppi: i DPI specificamente progettati per le forze armate o per il mantenimento dell’ordine pubblico; i DPI per l’autodifesa diversi da quelli destinati ad attività sportive; i DPI per uso privato contro condizioni atmosferiche non estreme o contro l’umidità e l’acqua durante il lavaggio di stoviglie; i DPI destinati esclusivamente all’uso su navi marittime o aeromobili soggetti a trattati internazionali; e i caschi e le visiere per i conducenti di motocicli e ciclomotori oggetto del regolamento UNECE n. 22. Tali prodotti possono comunque rientrare in altre norme dell’Unione o nazionali, come il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 2, par. 2"
      },
      {
        "categories": [
          "ppe-category-iii"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I DPI di categoria III devono essere sottoposti a esame UE del tipo da parte di un organismo notificato (modulo B, allegato V) e poi o a prove del prodotto sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2, allegato VII) o alla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D, allegato VIII); la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato. I DPI prodotti come pezzo unico per un singolo utilizzatore possono invece seguire il percorso della categoria II. Gli obblighi gravano sugli operatori economici della catena e non prevedono alcuna soglia dimensionale dell’impresa.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 17, par. 3, art. 18, art. 19, lett. c), e allegato I"
      },
      {
        "categories": [
          "ppe-category-ii"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I DPI di categoria II devono essere sottoposti a esame UE del tipo da parte di un organismo notificato (modulo B, allegato V) seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C, allegato VI); la marcatura CE non è seguita dal numero dell’organismo notificato. Gli obblighi gravano sugli operatori economici della catena e non prevedono alcuna soglia dimensionale dell’impresa.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 18, art. 19, lett. b), e allegato I"
      },
      {
        "categories": [
          "ppe-category-i"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I DPI di categoria I, contro i cinque rischi minimi elencati in modo esaustivo nell’allegato I, sono valutati dal solo fabbricante mediante controllo interno della produzione (modulo A, allegato IV), con documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE e marcatura CE. Gli obblighi gravano sugli operatori economici della catena e non prevedono alcuna soglia dimensionale dell’impresa.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 18, art. 19, lett. a), e allegato I"
      },
      {
        "categories": [
          "ppe-component",
          "sports-protective-equipment"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I componenti intercambiabili essenziali per la funzione protettiva e i sistemi di connessione non fissati sono DPI a pieno titolo, e i DPI di autodifesa destinati ad attività sportive sono espressamente mantenuti nel campo di applicazione; la procedura applicabile segue la categoria dell’allegato I del rischio contro il quale l’attrezzatura protegge.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 2, par. 2, lett. b), art. 3, punto 1, e art. 18"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità del regolamento dipende dal fatto che il prodotto sia progettato per essere indossato o tenuto a protezione contro un rischio per la salute o la sicurezza, dall’applicabilità di un’esclusione dell’articolo 2, paragrafo 2, dalla categoria di rischio dell’allegato I in cui rientra il rischio protetto e dal ruolo rivestito dall’operatore.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 2, art. 3, punto 1, e art. 18"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Effettuare una valutazione dei rischi per individuare i rischi contro i quali il DPI protegge e progettarlo e fabbricarlo secondo i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili dell’allegato II, tenendo conto degli usi previsti e di quelli ragionevolmente prevedibili.",
        "id": "ppe-mfr-carry-out-risk",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 5, art. 8, par. 1, e allegato II, osservazioni preliminari 4 e 5"
      },
      {
        "text": "Effettuare una valutazione dei rischi per individuare i rischi contro i quali il DPI è destinato a proteggere e i requisiti essenziali di salute e sicurezza che si applicano ad esso.",
        "id": "ppe-mfr-carry-out-risk-assessment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 1, e allegato II, osservazione preliminare 4"
      },
      {
        "text": "Progettare e fabbricare il DPI secondo i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili dell’allegato II, tenendo conto degli usi previsti e di quelli ragionevolmente prevedibili.",
        "id": "ppe-mfr-design-to-annex-ii",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 5, art. 8, par. 1, e allegato II, osservazione preliminare 5"
      },
      {
        "text": "Classificare il DPI nella categoria di rischio I, II o III secondo l’allegato I ed eseguire la procedura corrispondente: controllo interno della produzione (modulo A) per la categoria I; esame UE del tipo (modulo B) più conformità al tipo (modulo C) per la categoria II; esame UE del tipo più prove del prodotto sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2) oppure garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) per la categoria III.",
        "id": "ppe-mfr-classify-ppe-risk",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 18 e art. 19"
      },
      {
        "text": "Classificare il DPI nella categoria di rischio I, II o III secondo l’allegato I.",
        "id": "ppe-mfr-classify-risk-category",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 18 e allegato I"
      },
      {
        "text": "Eseguire la procedura di valutazione della conformità prevista per la categoria: controllo interno della produzione (modulo A) per la categoria I; esame UE del tipo (modulo B) più modulo C per la categoria II; esame UE del tipo più modulo C2 o modulo D per la categoria III.",
        "id": "ppe-mfr-run-conformity-assessment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 19"
      },
      {
        "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III e, una volta dimostrata la conformità, la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura dell’allegato IX, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro; apporre la marcatura CE prima dell’immissione sul mercato e conservare entrambi i documenti per 10 anni dall’immissione del DPI sul mercato.",
        "id": "ppe-mfr-draw-annex-iii",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 2, art. 8, par. 3, art. 15 e art. 17, par. 2"
      },
      {
        "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III per il DPI.",
        "id": "ppe-mfr-draw-technical-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 2, e allegato III"
      },
      {
        "text": "Una volta dimostrata la conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura dell’allegato IX, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro.",
        "id": "ppe-mfr-draw-eu-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 2, e art. 15"
      },
      {
        "text": "Apporre la marcatura CE sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile prima dell’immissione sul mercato.",
        "id": "ppe-mfr-affix-ce-marking",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 2, e art. 17, par. 2"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione del DPI sul mercato.",
        "id": "ppe-mfr-keep-documentation-years",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 3"
      },
      {
        "text": "Per i DPI di categoria III, far seguire la marcatura CE dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella procedura del modulo C2 o del modulo D; può seguire un pittogramma che indica il rischio contro il quale si protegge. Un certificato di esame UE del tipo è valido al massimo cinque anni e la domanda di rinnovo deve pervenire all’organismo notificato tra 12 e 6 mesi prima della scadenza.",
        "id": "ppe-mfr-have-marking-followed",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 17, par. 3, art. 17, par. 4, e allegato V, punti 6.1 e 7.4"
      },
      {
        "text": "Per i DPI di categoria III, far seguire la marcatura CE dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella procedura del modulo C2 o del modulo D; può seguire un pittogramma che indica il rischio contro il quale si protegge.",
        "id": "ppe-mfr-add-notified-body-number",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 17, par. 3, e art. 17, par. 4"
      },
      {
        "text": "Rinnovare il certificato di esame UE del tipo, valido al massimo cinque anni, presentando domanda all’organismo notificato tra 12 e 6 mesi prima della scadenza.",
        "id": "ppe-mfr-renew-type-certificate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · allegato V, punti 6.1 e 7.4"
      },
      {
        "text": "Mantenere conforme la produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche su cui si fonda e, quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i DPI commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei DPI non conformi e dei richiami, informando i distributori.",
        "id": "ppe-mfr-keep-series-production",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 4"
      },
      {
        "text": "Mantenere conforme la produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche su cui si fonda.",
        "id": "ppe-mfr-maintain-series-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 4"
      },
      {
        "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i DPI commercializzati, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, dei DPI non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio.",
        "id": "ppe-mfr-sample-test-register",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 4"
      },
      {
        "text": "Contrassegnare il DPI con un numero di tipo, lotto o serie o altro elemento che ne consenta l’identificazione e con il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, sul DPI stesso oppure, se le dimensioni o la natura non lo consentono, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità.",
        "id": "ppe-mfr-mark-ppe-type",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 5, e art. 8, par. 6"
      },
      {
        "text": "Fornire le istruzioni e le informazioni dell’allegato II, punto 1.4, in una lingua determinata dallo Stato membro (il danese in Danimarca), riguardanti conservazione, uso, pulizia, manutenzione, livelli di prestazione, obsolescenza, marcature, rischio contro il quale si protegge, organismo notificato e norme applicate, e allegare la dichiarazione di conformità UE oppure indicare l’indirizzo internet al quale è possibile accedervi.",
        "id": "ppe-mfr-supply-instructions-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 7, art. 8, par. 8, e allegato II, punto 1.4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/210 · § 5"
      },
      {
        "text": "Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un DPI immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.",
        "id": "ppe-mfr-immediately-bring-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 9"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare per 10 anni chi ha fornito il DPI e a chi lo si è fornito.",
        "id": "ppe-mfr-provide-information-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 10, e art. 13"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua per essa facilmente comprensibile, e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi.",
        "id": "ppe-mfr-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 10"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni da ciascuna fornitura, qualsiasi operatore economico che ha fornito DPI e qualsiasi operatore economico al quale si sono forniti DPI.",
        "id": "ppe-mfr-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 13"
      }
    ],
    "other": [
      {
        "text": "Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del DPI sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi.",
        "id": "ppe-oth-act-written-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 9, par. 2"
      },
      {
        "text": "Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti svolti per suo conto.",
        "id": "ppe-oth-hold-written-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 9, par. 1, e art. 9, par. 2"
      },
      {
        "text": "Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del DPI sul mercato.",
        "id": "ppe-oth-keep-documentation-years",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 9, par. 2, lett. a)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi dei DPI oggetto del proprio mandato.",
        "id": "ppe-oth-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 9, par. 2, lett. b), e art. 9, par. 2, lett. c)"
      },
      {
        "text": "Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali o di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.",
        "id": "ppe-oth-take-manufacturers-duty",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 9, par. 1"
      },
      {
        "text": "Se il mandato lo prevede, presentare la domanda di esame UE del tipo, notificare all’organismo notificato le modifiche e chiedere il riesame del certificato, apporre la marcatura CE e redigere e conservare la dichiarazione di conformità UE a nome del fabbricante e apporre il numero di identificazione dell’organismo notificato secondo le sue istruzioni; gli obblighi di fabbricazione restano in capo al fabbricante.",
        "id": "ppe-oth-lodge-application-type-examination",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 17, par. 3, allegato IV, punto 5, allegato V, punto 10, e allegato VII, punto 7"
      },
      {
        "text": "Se il mandato lo prevede, presentare la domanda di esame UE del tipo, notificare all’organismo notificato le modifiche e chiedere il riesame del certificato a nome del fabbricante; gli obblighi di fabbricazione restano in capo al fabbricante.",
        "id": "ppe-oth-lodge-type-examination",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · allegato V, punto 10"
      },
      {
        "text": "Se il mandato lo prevede, apporre la marcatura CE a nome del fabbricante e, secondo le istruzioni dell’organismo notificato, il relativo numero di identificazione.",
        "id": "ppe-oth-affix-ce-marking",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 17, par. 3, allegato IV, punto 5, e allegato VII, punto 7"
      },
      {
        "text": "Se il mandato lo prevede, redigere e conservare la dichiarazione di conformità UE a nome del fabbricante.",
        "id": "ppe-oth-draw-eu-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · allegato IV, punto 5, e allegato VII, punto 7"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato qualsiasi operatore che ha fornito DPI e qualsiasi operatore al quale si sono forniti DPI, per 10 anni da ciascuna fornitura.",
        "id": "ppe-oth-able-identify-market",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 13"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Immettere sul mercato solo DPI conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata e redatto la documentazione tecnica, che il DPI rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti prescritti e che riporti l’identificazione, il nome e l’indirizzo del fabbricante; non immettere sul mercato i DPI non conformi e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato se presentano un rischio.",
        "id": "ppe-imp-place-compliant-ppe",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 10, par. 1, e art. 10, par. 2"
      },
      {
        "text": "Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul DPI oppure, se non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità.",
        "id": "ppe-imp-indicate-name-registered",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 10, par. 3"
      },
      {
        "text": "Assicurarsi che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni dell’allegato II, punto 1.4, nella lingua determinata dallo Stato membro e che le condizioni di stoccaggio e di trasporto di cui si è responsabili non compromettano la conformità ai requisiti essenziali.",
        "id": "ppe-imp-ensure-ppe-accompanied",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 10, par. 4, e art. 10, par. 5"
      },
      {
        "text": "Assicurarsi che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni dell’allegato II, punto 1.4, nella lingua determinata dallo Stato membro.",
        "id": "ppe-imp-ensure-instructions-accompany",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 10, par. 4"
      },
      {
        "text": "Finché un DPI è sotto la propria responsabilità, evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza.",
        "id": "ppe-imp-ensure-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 10, par. 5"
      },
      {
        "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i DPI commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei DPI non conformi e dei richiami, informando i distributori.",
        "id": "ppe-imp-sample-test-marketed-ppe",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 10, par. 6"
      },
      {
        "text": "Se un DPI immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate.",
        "id": "ppe-imp-immediately-take-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 10, par. 7"
      },
      {
        "text": "Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni, garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta, fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
        "id": "ppe-imp-keep-copy-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 10, par. 8, art. 10, par. 9, e art. 13"
      },
      {
        "text": "Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.",
        "id": "ppe-imp-keep-declaration-copy",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 10, par. 8"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua per essa comprensibile e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi.",
        "id": "ppe-imp-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 10, par. 9"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni da ciascuna fornitura, qualsiasi operatore economico che ha fornito DPI e qualsiasi operatore economico al quale si sono forniti DPI.",
        "id": "ppe-imp-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 13"
      },
      {
        "text": "Se si immette sul mercato un DPI con il proprio nome o marchio, o se si modifica un DPI già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 8.",
        "id": "ppe-imp-modify-ppe-already",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 12"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione un DPI, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnato dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni dell’allegato II, punto 1.4, in una lingua facilmente comprensibile nello Stato membro di vendita e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato gli obblighi di identificazione e di indirizzo; non mettere a disposizione i DPI non conformi e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato se presentano un rischio.",
        "id": "ppe-dist-act-due-care",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 11, par. 1, e art. 11, par. 2"
      },
      {
        "text": "Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto di cui si è responsabili compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza.",
        "id": "ppe-dist-keep-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 11, par. 3"
      },
      {
        "text": "Se un DPI messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati.",
        "id": "ppe-dist-make-sure-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 11, par. 4"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
        "id": "ppe-dist-provide-information-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 11, par. 5, e art. 13"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi dei DPI messi a disposizione.",
        "id": "ppe-dist-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 11, par. 5"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni da ciascuna fornitura, qualsiasi operatore economico che ha fornito DPI e qualsiasi operatore economico al quale si sono forniti DPI.",
        "id": "ppe-dist-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 13"
      },
      {
        "text": "Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica un DPI in modo tale da poterne influenzare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.",
        "id": "ppe-dist-take-manufacturers-obligations",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 12"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "ppe-mfr-carry-out-risk",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "risk-analysis",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Effettuare una valutazione dei rischi per individuare i rischi contro i quali il DPI protegge e progettarlo e fabbricarlo secondo i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili dell’allegato II, tenendo conto degli usi previsti e di quelli ragionevolmente prevedibili.",
      "article": "Art. 5, Art. 8(1) and Annex II, preliminary remarks 4 and 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-carry-out-risk-assessment",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "risk-analysis",
      "text": "Effettuare una valutazione dei rischi per individuare i rischi contro i quali il DPI è destinato a proteggere e i requisiti essenziali di salute e sicurezza che si applicano ad esso.",
      "article": "Art. 8(1) and Annex II, preliminary remark 4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-design-to-annex-ii",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Progettare e fabbricare il DPI secondo i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili dell’allegato II, tenendo conto degli usi previsti e di quelli ragionevolmente prevedibili.",
      "article": "Art. 5, Art. 8(1) and Annex II, preliminary remark 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-classify-ppe-risk",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Classificare il DPI nella categoria di rischio I, II o III secondo l’allegato I ed eseguire la procedura corrispondente: controllo interno della produzione (modulo A) per la categoria I; esame UE del tipo (modulo B) più conformità al tipo (modulo C) per la categoria II; esame UE del tipo più prove del prodotto sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2) oppure garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) per la categoria III.",
      "article": "Art. 18 and Art. 19",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-classify-risk-category",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Classificare il DPI nella categoria di rischio I, II o III secondo l’allegato I.",
      "article": "Art. 18 and Annex I",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-run-conformity-assessment",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Eseguire la procedura di valutazione della conformità prevista per la categoria: controllo interno della produzione (modulo A) per la categoria I; esame UE del tipo (modulo B) più modulo C per la categoria II; esame UE del tipo più modulo C2 o modulo D per la categoria III.",
      "article": "Art. 19",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-draw-annex-iii",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III e, una volta dimostrata la conformità, la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura dell’allegato IX, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro; apporre la marcatura CE prima dell’immissione sul mercato e conservare entrambi i documenti per 10 anni dall’immissione del DPI sul mercato.",
      "article": "Art. 8(2), Art. 8(3), Art. 15 and Art. 17(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-draw-technical-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III per il DPI.",
      "article": "Art. 8(2) and Annex III",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-draw-eu-declaration",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "declaration-of-conformity",
      "text": "Una volta dimostrata la conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura dell’allegato IX, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro.",
      "article": "Art. 8(2) and Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-affix-ce-marking",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "ce-marking",
      "text": "Apporre la marcatura CE sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile prima dell’immissione sul mercato.",
      "article": "Art. 8(2) and Art. 17(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-keep-documentation-years",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione del DPI sul mercato.",
      "article": "Art. 8(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-have-marking-followed",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Per i DPI di categoria III, far seguire la marcatura CE dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella procedura del modulo C2 o del modulo D; può seguire un pittogramma che indica il rischio contro il quale si protegge. Un certificato di esame UE del tipo è valido al massimo cinque anni e la domanda di rinnovo deve pervenire all’organismo notificato tra 12 e 6 mesi prima della scadenza.",
      "article": "Art. 17(3), Art. 17(4) and Annex V, points 6.1 and 7.4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-add-notified-body-number",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Per i DPI di categoria III, far seguire la marcatura CE dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella procedura del modulo C2 o del modulo D; può seguire un pittogramma che indica il rischio contro il quale si protegge.",
      "article": "Art. 17(3) and Art. 17(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-renew-type-certificate",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "periodic",
      "text": "Rinnovare il certificato di esame UE del tipo, valido al massimo cinque anni, presentando domanda all’organismo notificato tra 12 e 6 mesi prima della scadenza.",
      "article": "Annex V, points 6.1 and 7.4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-keep-series-production",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Mantenere conforme la produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche su cui si fonda e, quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i DPI commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei DPI non conformi e dei richiami, informando i distributori.",
      "article": "Art. 8(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-maintain-series-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mantenere conforme la produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche su cui si fonda.",
      "article": "Art. 8(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-sample-test-register",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i DPI commercializzati, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, dei DPI non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio.",
      "article": "Art. 8(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-mark-ppe-type",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Contrassegnare il DPI con un numero di tipo, lotto o serie o altro elemento che ne consenta l’identificazione e con il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, sul DPI stesso oppure, se le dimensioni o la natura non lo consentono, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità.",
      "article": "Art. 8(5) and Art. 8(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-supply-instructions-information",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Fornire le istruzioni e le informazioni dell’allegato II, punto 1.4, in una lingua determinata dallo Stato membro (il danese in Danimarca), riguardanti conservazione, uso, pulizia, manutenzione, livelli di prestazione, obsolescenza, marcature, rischio contro il quale si protegge, organismo notificato e norme applicate, e allegare la dichiarazione di conformità UE oppure indicare l’indirizzo internet al quale è possibile accedervi.",
      "article": "Art. 8(7), Art. 8(8) and Annex II, point 1.4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/210 · § 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-immediately-bring-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un DPI immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.",
      "article": "Art. 8(9)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-provide-information-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare per 10 anni chi ha fornito il DPI e a chi lo si è fornito.",
      "article": "Art. 8(10) and Art. 13",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-provide-information-request",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua per essa facilmente comprensibile, e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi.",
      "article": "Art. 8(10)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-mfr-identify-suppliers-customers",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni da ciascuna fornitura, qualsiasi operatore economico che ha fornito DPI e qualsiasi operatore economico al quale si sono forniti DPI.",
      "article": "Art. 13",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-oth-act-written-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del DPI sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi.",
      "article": "Art. 9(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-oth-hold-written-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti svolti per suo conto.",
      "article": "Art. 9(1) and Art. 9(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-oth-keep-documentation-years",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del DPI sul mercato.",
      "article": "Art. 9(2)(a)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-oth-provide-information-request",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi dei DPI oggetto del proprio mandato.",
      "article": "Art. 9(2)(b) and Art. 9(2)(c)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-oth-take-manufacturers-duty",
      "role": "other",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali o di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.",
      "article": "Art. 9(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-oth-lodge-application-type-examination",
      "role": "other",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Se il mandato lo prevede, presentare la domanda di esame UE del tipo, notificare all’organismo notificato le modifiche e chiedere il riesame del certificato, apporre la marcatura CE e redigere e conservare la dichiarazione di conformità UE a nome del fabbricante e apporre il numero di identificazione dell’organismo notificato secondo le sue istruzioni; gli obblighi di fabbricazione restano in capo al fabbricante.",
      "article": "Art. 17(3), Annex IV, point 5, Annex V, point 10, and Annex VII, point 7",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-oth-lodge-type-examination",
      "role": "other",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se il mandato lo prevede, presentare la domanda di esame UE del tipo, notificare all’organismo notificato le modifiche e chiedere il riesame del certificato a nome del fabbricante; gli obblighi di fabbricazione restano in capo al fabbricante.",
      "article": "Annex V, point 10",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-oth-affix-ce-marking",
      "role": "other",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "ce-marking",
      "text": "Se il mandato lo prevede, apporre la marcatura CE a nome del fabbricante e, secondo le istruzioni dell’organismo notificato, il relativo numero di identificazione.",
      "article": "Art. 17(3), Annex IV, point 5, and Annex VII, point 7",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-oth-draw-eu-declaration",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "declaration-of-conformity",
      "text": "Se il mandato lo prevede, redigere e conservare la dichiarazione di conformità UE a nome del fabbricante.",
      "article": "Annex IV, point 5, and Annex VII, point 7",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-oth-able-identify-market",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato qualsiasi operatore che ha fornito DPI e qualsiasi operatore al quale si sono forniti DPI, per 10 anni da ciascuna fornitura.",
      "article": "Art. 13",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-imp-place-compliant-ppe",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Immettere sul mercato solo DPI conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata e redatto la documentazione tecnica, che il DPI rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti prescritti e che riporti l’identificazione, il nome e l’indirizzo del fabbricante; non immettere sul mercato i DPI non conformi e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato se presentano un rischio.",
      "article": "Art. 10(1) and Art. 10(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-imp-indicate-name-registered",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul DPI oppure, se non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità.",
      "article": "Art. 10(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-imp-ensure-ppe-accompanied",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Assicurarsi che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni dell’allegato II, punto 1.4, nella lingua determinata dallo Stato membro e che le condizioni di stoccaggio e di trasporto di cui si è responsabili non compromettano la conformità ai requisiti essenziali.",
      "article": "Art. 10(4) and Art. 10(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-imp-ensure-instructions-accompany",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Assicurarsi che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni dell’allegato II, punto 1.4, nella lingua determinata dallo Stato membro.",
      "article": "Art. 10(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-imp-ensure-storage-transport",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Finché un DPI è sotto la propria responsabilità, evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza.",
      "article": "Art. 10(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-imp-sample-test-marketed-ppe",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i DPI commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei DPI non conformi e dei richiami, informando i distributori.",
      "article": "Art. 10(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-imp-immediately-take-corrective",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se un DPI immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate.",
      "article": "Art. 10(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-imp-keep-copy-declaration",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni, garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta, fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
      "article": "Art. 10(8), Art. 10(9) and Art. 13",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-imp-keep-declaration-copy",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.",
      "article": "Art. 10(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-imp-provide-information-request",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua per essa comprensibile e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi.",
      "article": "Art. 10(9)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-imp-identify-suppliers-customers",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni da ciascuna fornitura, qualsiasi operatore economico che ha fornito DPI e qualsiasi operatore economico al quale si sono forniti DPI.",
      "article": "Art. 13",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-imp-modify-ppe-already",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si immette sul mercato un DPI con il proprio nome o marchio, o se si modifica un DPI già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 8.",
      "article": "Art. 12",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-dist-act-due-care",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione un DPI, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnato dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni dell’allegato II, punto 1.4, in una lingua facilmente comprensibile nello Stato membro di vendita e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato gli obblighi di identificazione e di indirizzo; non mettere a disposizione i DPI non conformi e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato se presentano un rischio.",
      "article": "Art. 11(1) and Art. 11(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-dist-keep-storage-transport",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto di cui si è responsabili compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza.",
      "article": "Art. 11(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-dist-make-sure-corrective",
      "role": "distributor",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se un DPI messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati.",
      "article": "Art. 11(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-dist-provide-information-documentation",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
      "article": "Art. 11(5) and Art. 13",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-dist-provide-information-request",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi dei DPI messi a disposizione.",
      "article": "Art. 11(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-dist-identify-suppliers-customers",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni da ciascuna fornitura, qualsiasi operatore economico che ha fornito DPI e qualsiasi operatore economico al quale si sono forniti DPI.",
      "article": "Art. 13",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "id": "ppe-dist-take-manufacturers-obligations",
      "role": "distributor",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica un DPI in modo tale da poterne influenzare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.",
      "article": "Art. 12",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    }
  ],
  "requirementsHash": "0d93c31010790bfc",
  "penalties": {
    "text": "Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento da parte degli operatori economici; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano i DPI che presentano un rischio per la salute o la sicurezza, impongono un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il DPI e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; i DPI conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo. Le non conformità formali, come la marcatura CE apposta in modo errato o non apposta, il numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato sui DPI di categoria III, la dichiarazione di conformità UE mancante o errata, la documentazione tecnica non disponibile o incompleta, o l’identificazione del fabbricante o dell’importatore assente, falsa o incompleta, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, richiamo o ritiro. In Danimarca Erhvervsstyrelsen, l’autorità danese per le imprese, che ha assorbito Sikkerhedsstyrelsen nel gennaio 2026 come proprio dipartimento Markedsovervågning, è l’autorità di controllo ai sensi della legge sui prodotti (lovbekendtgørelse nr. 22 dell’8 gennaio 2026), che elenca il regolamento DPI tra i regolamenti sui prodotti da essa applicati e consente all’autorità di ordinare un’azione correttiva, di bloccare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere un prodotto e di punire le violazioni dei regolamenti sui prodotti con ammende o, in presenza di circostanze aggravanti, con la reclusione fino a due anni, con responsabilità delle imprese. Il decreto nr. 210 del 14 marzo 2018, come modificato dal decreto nr. 488 del 28 maggio 2026 (in vigore dal 30 maggio 2026, ora emanato ai sensi della legge sui prodotti), prevede inoltre che i DPI possano essere immessi sul mercato danese solo con la dichiarazione di conformità UE e le istruzioni in danese (§ 5), impone ai DPI rilevanti per le crisi immessi sul mercato in base a un’autorizzazione estesa ai sensi dell’articolo 41 quater, paragrafo 2, di riportare l’informazione «bene rilevante per le crisi» in danese o in inglese (§ 5, stk. 2), indica Erhvervsstyrelsen come autorità che designa gli organismi notificati danesi e che esamina i ricorsi contro le loro decisioni (§§ 6 e 8) e prevede ammende per le violazioni (§ 9).",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 45, art. 38, art. 40 e art. 41; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 40, § 9, § 14 e § 37; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/210 · § 5, § 6, § 8 e § 9; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/488; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger/kontrol-personlige-vaernemidler"
  },
  "checklist": [
    "Confermare che il prodotto sia un DPI ai sensi dell’articolo 3, punto 1: progettato per essere indossato o tenuto a protezione contro un rischio per la salute o la sicurezza, oppure un componente intercambiabile essenziale o un sistema di connessione, e che non si applichi nessuna delle cinque esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2.",
    "Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, ricordando che vendere con il proprio marchio o modificare il DPI rende fabbricante (articolo 12).",
    "Eseguire la valutazione dei rischi dell’allegato II e classificare il DPI nella categoria I, II o III rispetto agli elenchi dell’allegato I; la categoria III è determinata dai tredici rischi ivi elencati, la categoria I dai cinque rischi minimi (articolo 18).",
    "Scegliere il percorso di conformità: solo il modulo A per la categoria I; esame UE del tipo da parte di un organismo notificato più modulo C per la categoria II; esame UE del tipo più modulo C2 o modulo D per la categoria III, oppure il percorso della categoria II per i DPI a pezzo unico realizzati per un solo utilizzatore (articolo 19).",
    "Compilare la documentazione tecnica dell’allegato III, comprendente la valutazione dei rischi, l’elenco dei requisiti essenziali applicabili, le norme applicate, i rapporti di prova e una copia delle istruzioni, prima di immettere il prodotto sul mercato (articolo 8, paragrafo 2).",
    "Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura dell’allegato IX, tradotta nelle lingue degli Stati membri di vendita, e conservarla insieme alla documentazione per 10 anni (articoli 8, paragrafo 3, e 15).",
    "Apporre la marcatura CE sul DPI, o sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando non è possibile, seguita dal numero dell’organismo notificato per la categoria III, e aggiungere il numero di tipo o di serie e il nome e l’indirizzo del fabbricante e dell’importatore (articoli 8, paragrafi 5 e 6, 10, paragrafo 3, e 17).",
    "Redigere le istruzioni dell’allegato II, punto 1.4, nella lingua di ciascuno Stato membro di vendita, con livelli di prestazione, obsolescenza, marcature, organismo notificato e indirizzo internet della dichiarazione (articolo 8, paragrafi 7 e 8).",
    "Inserire in calendario la scadenza quinquennale di ciascun certificato di esame UE del tipo e presentare la domanda di rinnovo da 12 a 6 mesi prima (allegato V, punti 6.1 e 7.4).",
    "Predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica, la tracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, quando i rischi lo giustificano, un registro dei reclami (articoli 8, paragrafi 4 e 9, 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 4, e 13)."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Da quando si applica il regolamento DPI?",
      "a": "Il regolamento (UE) 2016/425 è entrato in vigore il 20 aprile 2016, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 31 marzo 2016, e si applica integralmente dal 21 aprile 2018, data in cui ha abrogato la direttiva 89/686/CEE. Le disposizioni sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità si sono applicate dal 21 ottobre 2016, così da poter designare in tempo gli organismi notificati. I DPI conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 21 aprile 2019 potevano ancora essere messi a disposizione, e i certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciati ai sensi della direttiva sono rimasti validi fino al 21 aprile 2023, salvo scadenza anteriore.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 46, art. 47 e art. 48"
    },
    {
      "q": "Che cosa si intende per DPI e che cosa è escluso?",
      "a": "Per DPI si intende un’attrezzatura progettata e fabbricata per essere indossata o tenuta da una persona a protezione contro uno o più rischi per la sua salute o sicurezza, insieme ai componenti intercambiabili essenziali per la funzione protettiva e ai sistemi di connessione non fissati a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio. Il regolamento non si applica ai DPI specificamente progettati per le forze armate o per il mantenimento dell’ordine pubblico, ai DPI per l’autodifesa tranne quelli destinati ad attività sportive, ai DPI per uso privato contro condizioni atmosferiche non estreme o contro l’umidità e l’acqua durante il lavaggio di stoviglie, ai DPI destinati esclusivamente all’uso su navi marittime o aeromobili soggetti a trattati internazionali e ai caschi e alle visiere per i conducenti di motocicli e ciclomotori oggetto del regolamento UNECE n. 22.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 2, par. 2, e art. 3, punto 1"
    },
    {
      "q": "Quali sono le tre categorie di DPI e quale valutazione della conformità richiede ciascuna?",
      "a": "L’allegato I classifica i DPI in base al rischio contro il quale proteggono. La categoria I comprende esclusivamente cinque rischi minimi: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua, superfici calde non superiori a 50 °C, danni agli occhi dovuti alla luce solare, tranne durante l’osservazione del sole, e condizioni atmosferiche non estreme; il fabbricante ricorre al solo controllo interno della produzione. La categoria III comprende esclusivamente tredici rischi che possono causare la morte o danni irreversibili alla salute: sostanze e miscele pericolose, atmosfere con carenza di ossigeno, agenti biologici nocivi, radiazioni ionizzanti, ambienti ad alta temperatura paragonabili a una temperatura dell’aria di almeno 100 °C, ambienti a bassa temperatura paragonabili a una temperatura dell’aria di meno 50 °C o inferiore, cadute dall’alto, scosse elettriche e lavori sotto tensione, annegamento, tagli da motoseghe portatili, getti ad alta pressione, ferite da proiettile o da coltello e rumore nocivo; questi richiedono l’esame UE del tipo più prove del prodotto sotto controllo ufficiale o garanzia della qualità della produzione da parte di un organismo notificato. La categoria II comprende tutto ciò che sta nel mezzo e richiede l’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 19 e allegato I"
    },
    {
      "q": "Per i DPI è necessario un organismo notificato?",
      "a": "Non per la categoria I, in cui il fabbricante valuta la conformità ai sensi dell’allegato IV senza il coinvolgimento di terzi. Per le categorie II e III un organismo notificato deve eseguire l’esame UE del tipo dell’allegato V e rilasciare un certificato valido al massimo cinque anni, di cui il fabbricante deve chiedere il riesame prima della scadenza, al più presto 12 e al più tardi 6 mesi prima. Per la categoria III l’organismo notificato resta coinvolto anche nella produzione, sia mediante prove del prodotto sotto controllo ufficiale almeno una volta all’anno ai sensi dell’allegato VII, sia mediante audit di un sistema di qualità approvato almeno una volta all’anno ai sensi dell’allegato VIII, e il suo numero di identificazione segue la marcatura CE. I DPI di categoria III prodotti come pezzo unico per un singolo utilizzatore possono invece seguire il percorso della categoria II.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 17, par. 3, art. 19, allegato V, punti 6.1 e 7.4, allegato VII, punto 4.2, e allegato VIII, punto 4.3"
    },
    {
      "q": "Quali documenti e informazioni devono accompagnare i DPI e in quale lingua?",
      "a": "I DPI devono recare un numero di tipo, lotto o serie e il nome e l’indirizzo postale del fabbricante e dell’importatore e devono essere accompagnati dalle istruzioni e dalle informazioni dell’allegato II, punto 1.4: conservazione, uso, pulizia, manutenzione e disinfezione, prestazioni registrate nelle prove, accessori e pezzi di ricambio, classi di protezione e limiti d’uso, obsolescenza, significato delle marcature, rischio contro il quale si protegge, riferimento al regolamento, organismo notificato, norme applicate e indirizzo internet della dichiarazione di conformità UE. Le istruzioni devono essere redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, determinata dallo Stato membro, e la dichiarazione deve accompagnare il DPI oppure essere raggiungibile all’indirizzo internet indicato nelle istruzioni. In Danimarca il decreto nr. 210 richiede che la dichiarazione di conformità UE e le istruzioni siano redatte o tradotte in danese; dal 30 maggio 2026 i DPI rilevanti per le crisi autorizzati ai sensi dell’articolo 41 quater devono riportare l’informazione «bene rilevante per le crisi» in danese o in inglese (§ 5, stk. 2, inserito dal decreto nr. 488 del 28 maggio 2026).",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 5, fino a art. 8, par. 8, art. 10, par. 3, art. 15, par. 2, e allegato II, punto 1.4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/210 · § 5; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/488"
    },
    {
      "q": "I prodotti di consumo come occhiali da sole, guanti da giardinaggio o giacche impermeabili sono coperti?",
      "a": "Dipende dal rischio e dall’uso. La protezione degli occhi contro la luce solare e i guanti contro lesioni meccaniche superficiali o prodotti per la pulizia poco aggressivi proteggono da rischi di categoria I e sono DPI, sia che si vendano a professionisti sia che si vendano a consumatori, per cui richiedono controllo interno della produzione, dichiarazione di conformità UE e marcatura CE. Gli indumenti progettati per uso privato contro condizioni atmosferiche non estreme e i guanti per uso privato contro l’umidità e l’acqua durante il lavaggio di stoviglie sono esclusi dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera c); la stessa giacca impermeabile progettata per uso professionale è un DPI di categoria I.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 2, par. 2, lett. c), art. 19, lett. a), e allegato I, categoria I"
    },
    {
      "q": "Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica e le registrazioni di tracciabilità?",
      "a": "I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione del DPI sul mercato, i mandatari tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano una copia della dichiarazione per 10 anni e garantiscono che la documentazione possa essere prodotta. I fabbricanti che applicano il modulo C2 conservano per 10 anni anche i rapporti di prova dell’organismo notificato. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di identificare chi ha fornito loro i DPI e a chi li hanno forniti per 10 anni da ciascuna fornitura.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 8, par. 3, art. 9, par. 2, art. 10, par. 8, art. 13 e allegato VII, punto 5.2"
    },
    {
      "q": "Chi applica il regolamento DPI in Danimarca?",
      "a": "Sikkerhedsstyrelsen è subentrata ad Arbejdstilsynet nel controllo dei DPI immessi sul mercato il 1° dicembre 2018 e fa parte di Erhvervsstyrelsen, l’autorità danese per le imprese, come dipartimento Markedsovervågning dal gennaio 2026; opera ai sensi della legge danese sui prodotti, che elenca il regolamento DPI tra i regolamenti sui prodotti da essa applicati. Arbejdstilsynet resta l’autorità competente per l’uso dei DPI sul lavoro e per la vigilanza del mercato dei DPI su misura o importati da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas ai sensi della legge sulla sicurezza offshore.",
      "source": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/love-og-regler/regler-personlige-vaernemidler; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 40, e § 9"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2026-09-11",
      "kind": "guidance",
      "title": "Guida ricostruita a partire dal testo consolidato del 29 maggio 2026",
      "summary": "Il testo è stato riscritto a partire dal testo consolidato con un riferimento all’articolo per ogni fatto. Correzioni rispetto alla guida precedente: gli elenchi esatti dei rischi di categoria I e di categoria III e le cinque esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, sostituiscono i precedenti esempi; sono aggiunte le date di fine transitorio del 21 aprile 2019 e del 21 aprile 2023; l’autorità danese è ora Erhvervsstyrelsen (Sikkerhedsstyrelsen è diventata nel gennaio 2026 il suo dipartimento Markedsovervågning) con Arbejdstilsynet indicata per l’uso dei DPI; sono aggiunte le procedure di emergenza del regolamento (UE) 2024/2748.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0425-20260529 · art. 2, par. 2, art. 47 e allegato I; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/love-og-regler/regler-personlige-vaernemidler"
    },
    {
      "date": "2026-05-29",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano le procedure di emergenza per i DPI rilevanti per le crisi",
      "summary": "Si applica il regolamento (UE) 2024/2748: gli articoli da 41 bis a 41 sexies consentono agli organismi notificati di trattare con priorità i DPI rilevanti per le crisi, agli Stati membri di autorizzare l’immissione sul mercato di tali DPI senza la procedura obbligatoria dell’organismo notificato e senza la marcatura CE, una presunzione di conformità basata su norme e specifiche comuni elencate con atto di esecuzione e la vigilanza del mercato con priorità, solo finché è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e la Commissione ha attivato le procedure per i DPI.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748 · art. 7; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0425-20260529 · art. 41 bis"
    },
    {
      "date": "2025-04-22",
      "kind": "amendment",
      "title": "Pubblicata la rettifica del regolamento (UE) 2024/2748",
      "summary": "La rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 22 aprile 2025 corregge il secondo comma dell’articolo 41 bis, paragrafo 3: la disposizione che continua ad applicarsi dopo la scadenza o la disattivazione della modalità di emergenza è l’articolo 41 quater, paragrafo 7, ai sensi del quale i DPI autorizzati a livello nazionale non recano la marcatura CE, e non l’articolo 41 quinquies, paragrafo 7.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0425-20260529 · art. 41 bis, par. 3, secondo comma (C1)"
    },
    {
      "date": "2024-11-28",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/2748: procedure di emergenza del mercato interno",
      "summary": "Il regolamento modificativo del 9 ottobre 2024, pubblicato l’8 novembre 2024, aggiunge le definizioni di beni rilevanti per le crisi e di modalità di emergenza del mercato interno all’articolo 3, punti 19 e 20, e inserisce il capo VI bis (articoli da 41 bis a 41 sexies); si applica dal 29 maggio 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748 · art. 3 e art. 7"
    },
    {
      "date": "2023-04-21",
      "kind": "applies",
      "title": "Scadono i certificati della vecchia direttiva; potere di riclassificazione prorogato tacitamente",
      "summary": "I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciati ai sensi della direttiva 89/686/CEE cessano di essere validi, salvo che siano scaduti prima, così che tutti i DPI sul mercato devono ora fondarsi su valutazioni ai sensi del regolamento; il potere quinquennale della Commissione, calcolato dal 21 aprile 2018, di spostare un rischio tra le categorie dell’allegato I con atto delegato è prorogato tacitamente per altri cinque anni.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 43, par. 2, e art. 47, par. 2"
    },
    {
      "date": "2019-04-21",
      "kind": "applies",
      "title": "Termina il periodo transitorio per i prodotti conformi alla direttiva 89/686/CEE",
      "summary": "Da questa data gli Stati membri non sono più tenuti ad accettare la messa a disposizione di DPI conformi soltanto alla direttiva 89/686/CEE; i prodotti immessi sul mercato prima del 21 aprile 2019 ai sensi della vecchia direttiva possono ancora essere messi a disposizione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 47, par. 1"
    },
    {
      "date": "2018-12-01",
      "kind": "guidance",
      "title": "Sikkerhedsstyrelsen subentra nel controllo dei DPI in Danimarca",
      "summary": "Sikkerhedsstyrelsen è subentrata ad Arbejdstilsynet nel controllo dei prodotti destinati a essere usati come DPI; Arbejdstilsynet resta l’autorità competente per l’uso dei DPI e per la vigilanza del mercato dei DPI su misura o di paesi terzi destinati alle attività offshore di petrolio e gas. Dal gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen.",
      "source": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/love-og-regler/regler-personlige-vaernemidler; https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen"
    },
    {
      "date": "2018-04-21",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica il regolamento DPI; abrogata la direttiva 89/686/CEE",
      "summary": "Il regolamento si applica integralmente e la direttiva 89/686/CEE è abrogata, con i riferimenti ad essa da intendersi come riferimenti al regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato X; lo stesso giorno entra in vigore il decreto danese nr. 210 del 14 marzo 2018 sui requisiti supplementari, comprese le dichiarazioni e le istruzioni in lingua danese.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 46 e art. 48, par. 2; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/210 · § 10"
    },
    {
      "date": "2016-10-21",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano le disposizioni sugli organismi notificati",
      "summary": "Gli articoli da 20 a 36 sulla notifica, sui requisiti e sugli obblighi degli organismi di valutazione della conformità e l’articolo 44 sulla procedura di comitato si applicano diciotto mesi prima del resto del regolamento.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 48, par. 2, lett. a)"
    },
    {
      "date": "2016-04-20",
      "kind": "in-force",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2016/425",
      "summary": "Adottato il 9 marzo 2016 e pubblicato nella GU L 81 del 31 marzo 2016, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione generale differita al 21 aprile 2018.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 48"
    }
  ],
  "radar": [
    {
      "date": "2026-06-16",
      "title": "New harmonised standards for personal protective equipment published (Implementing Decision (EU) 2026/1279)",
      "summary": "Commission Implementing Decision (EU) 2026/1279 of 12 June 2026 updates the list of harmonised standards giving a presumption of conformity for personal protective equipment under Regulation (EU) 2016/425, and repeals the previous Implementing Decision (EU) 2023/941. PPE manufacturers should align with the newly referenced and amended standards to maintain conformity assessment and CE marking.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1279/oj",
      "sourceName": "EUR-Lex"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, testo consolidato del 29 maggio 2026 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0425-20260529"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2016/425 nel testo pubblicato nella GU L 81 del 31 marzo 2016 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "label": "Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32016R0425 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2024/2748 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748"
    },
    {
      "label": "Dispositivi di protezione individuale (DPI), con gli orientamenti sul regolamento DPI, 5ª edizione, ottobre 2025 (Commissione europea, DG GROW)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment-ppe_en"
    },
    {
      "label": "Regler for personlige værnemidler (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)",
      "url": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/love-og-regler/regler-personlige-vaernemidler"
    },
    {
      "label": "Kontrol med personlige værnemidler (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen)",
      "url": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger/kontrol-personlige-vaernemidler"
    },
    {
      "label": "Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)",
      "url": "https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 210 af 14. marts 2018 om indretning m.v. af personlige værnemidler (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/210"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 488 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/488"
    },
    {
      "label": "Lov om produkter og markedsovervågning, lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redazione di conformità normativa, Conphora"
  },
  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-03-14",
  "links": {
    "tools": [],
    "courses": [],
    "related": {
      "en": "/regulations/ppe/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/ppe/"
    }
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