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Documentation and declarations Manufacturer · Importer 5 min di lettura

Per quanto tempo conservare i documenti di conformità?

La maggior parte degli atti UE impone al fabbricante di conservare documentazione tecnica e dichiarazione di conformità per 10 anni dall’immissione sul mercato; importatori e rappresentanti autorizzati ne tengono copia per lo stesso periodo. Con il solo GPSR si aggiungono sei anni per i dati di tracciabilità e cinque per i reclami. Fissi la durata per ogni tipo di documento.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il quadro comune del diritto dei prodotti non fissa un unico periodo di conservazione. L’articolo R2, paragrafo 3, dell’allegato I della decisione n. 768/2008/CE lascia il periodo a ciascun atto, «da specificare in proporzione al ciclo di vita del prodotto e al livello di rischio», con decorrenza dall’immissione del prodotto sul mercato. L’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), consente a un atto di modificare i periodi previsti nei moduli di valutazione della conformità. In pratica, gli atti principali hanno scelto 10 anni.[3]

La direttiva Bassa tensione 2014/35/UE impone al fabbricante di conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione del materiale elettrico sul mercato (art. 6, par. 3). Il mandato del mandatario deve consentirgli di tenere entrambe a disposizione delle autorità per gli stessi 10 anni (art. 7, par. 2, lett. a)). Gli importatori conservano per 10 anni una copia della dichiarazione e garantiscono che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta (art. 8, par. 8). Gli operatori economici devono essere in grado di identificare per 10 anni chi ha fornito loro i prodotti e a chi li hanno forniti (art. 11). Il regolamento (UE) 2016/425 sui DPI prevede gli stessi 10 anni per il fabbricante (art. 8, par. 3), che conserva per 10 anni insieme alla documentazione tecnica anche il certificato di esame UE del tipo (allegato V, punto 9). Lo stesso vale per la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE (art. 10, par. 4) e per la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE (art. 4, par. 3). Dal 1° agosto 2030 il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli (UE) 2025/2509 richiede di conservare per 10 anni la documentazione tecnica e il passaporto digitale del prodotto (art. 7, par. 3); il suo considerando 50 fa decorrere tale periodo fino a 10 anni dopo l’ultimo esemplare del modello di giocattolo immesso sul mercato. La Guida blu della Commissione interpreta allo stesso modo il periodo di 10 anni per tutti i prodotti, per fabbricanti e importatori (note 115 e 142). Per i prodotti soggetti agli atti elencati all’articolo 4, paragrafo 5, il regolamento (UE) 2019/1020 chiede all’operatore stabilito nell’UE di tenere la dichiarazione a disposizione «per il periodo richiesto da tale normativa» (art. 4, par. 3, lett. a)).[1][1][6][7][8][9][10][4]

Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) aggiunge periodi per i prodotti esclusi dagli atti CE. Il fabbricante conserva la documentazione tecnica per 10 anni (art. 9, par. 3) e l’importatore ne conserva una copia per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato (art. 11, par. 6). Gli operatori economici devono poter presentare per 10 anni la descrizione dei rischi, dei reclami, degli incidenti e delle misure correttive (art. 15, par. 4) e, per sei anni, i nomi degli operatori che li hanno riforniti o che hanno rifornito (art. 15, par. 5). I dati personali nel registro dei reclami hanno un limite massimo: solo per il tempo necessario all’indagine e comunque non oltre cinque anni dall’inserimento (artt. 9, par. 13, e 11, par. 11). L’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), stabilisce che il capo III, sezione 1, che comprende gli articoli da 9 a 18, non si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione.[2]

Gli atti più recenti aggiungono la conservazione online. Ai sensi del regolamento macchine (UE) 2023/1230, che si applica dal 20 gennaio 2027 (art. 54), le istruzioni digitali devono restare accessibili online durante la vita utile prevista della macchina e per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato, e lo stesso vale per una dichiarazione di conformità digitale, per almeno 10 anni (art. 10, par. 7, lett. c), e par. 8). Anche gli organismi notificati tengono propri registri: ai sensi del regolamento sui DPI, l’organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo e del fascicolo tecnico per cinque anni dopo la scadenza del certificato (allegato V, punto 8).[5][6]

Come risolverlo

  1. Elencare i tipi di documento in Suo possesso

    Distingua la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità, i certificati degli organismi notificati, il registro dei reclami, le registrazioni di fornitori e clienti e le istruzioni pubblicate. Ciascuno ha una propria regola, e i dati personali hanno un limite massimo oltre che un minimo.

  2. Trovare il periodo previsto da ciascun atto applicabile

    Legga l’articolo sulla conservazione di ogni atto cui il prodotto è soggetto. Per i prodotti con marcatura CE si trova negli obblighi del fabbricante, di regola 10 anni. Per i prodotti soggetti soltanto al GPSR si aggiungono il periodo di tracciabilità di sei anni e il tetto di cinque anni per i dati dei reclami.

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  3. Stabilire da quando decorre il termine

    Gli atti fanno decorrere il periodo dall’immissione del prodotto sul mercato. Un modello venduto per più anni immette sul mercato nuove unità ogni anno: per ogni modello registri quindi la data dell’ultima unità immessa sul mercato e conti da quella. La Guida blu della Commissione interpreta il periodo in questo modo.

  4. Redigere un piano di conservazione e applicarlo

    Riporti in un unico piano il tipo di documento, il periodo, la data di inizio e la fonte giuridica. Blocchi l’eliminazione dei file ancora entro il loro periodo e, per i prodotti soggetti solo al GPSR, elimini i dati personali dei reclami quando l’indagine non li richiede più e al più tardi cinque anni dopo l’inserimento.

  5. Fare in modo che le copie sopravvivano a persone e fornitori

    Importatori e rappresentanti autorizzati conservano le proprie copie per lo stesso periodo. Se un fornitore o un laboratorio di prova custodisce le Sue prove, ne tenga una copia in proprio, perché l’obbligo resta in capo a Lei.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Un piano di conservazione: tipo di documento, periodo, data di inizio, fonte giuridicaI Suoi registri di conformitàDirettiva 2014/35/UE, art. 6, par. 3; GPSR, artt. 9, par. 13, e 15, parr. 4–5
La documentazione tecnica e la dichiarazione archiviate per ogni modello, con la data dell’ultima unità immessa sul mercatoIl fabbricanteDirettiva 2014/35/UE, art. 6, par. 3; GPSR, art. 9, par. 3
Le copie dell’importatore o del rappresentante autorizzatoL’importatore o il rappresentante autorizzatoDirettiva 2014/35/UE, artt. 7, par. 2, lett. a), e 8, par. 8; GPSR, art. 11, par. 6

Se non si fa nulla

Nessun fascicolo quando l’autorità lo chiede

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione per 10 anni e, su richiesta motivata, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità (direttiva 2014/35/UE, art. 6, parr. 3 e 9).[1]

Anche conservare i dati personali troppo a lungo è una violazione

Per i prodotti soggetti soltanto al GPSR, il registro dei reclami può contenere solo i dati personali necessari all’indagine, conservati solo per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dall’inserimento (GPSR, artt. 9, par. 13, e 11, par. 11).[2]

La non conformità formale può portare al ritiro

Le autorità possono imporre agli operatori di porre rimedio alla non conformità formale e disporre il ritiro, il richiamo o un divieto se l’operatore non interviene (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 3, lett. a), e par. 5).[4]

Domande su questo problema

Sono 10 anni da quando abbiamo fabbricato il prodotto o da quando abbiamo smesso di venderlo?

Gli atti prevedono 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato (direttiva 2014/35/UE, art. 6, par. 3). Ogni unità è immessa sul mercato separatamente. La Guida blu della Commissione intende il periodo come decorrente dall’ultimo esemplare del modello di prodotto immesso sul mercato, e il considerando 50 del regolamento sulla sicurezza dei giocattoli (UE) 2025/2509 dice lo stesso per i giocattoli.

L’importatore deve conservare l’intero fascicolo tecnico?

Ai sensi della direttiva Bassa tensione l’importatore conserva per 10 anni una copia della dichiarazione e garantisce che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta (direttiva 2014/35/UE, art. 8, par. 8). Ai sensi del GPSR l’importatore conserva per 10 anni una copia della documentazione tecnica (art. 11, par. 6).

I periodi del GPSR si applicano ai prodotti con marcatura CE?

No. Il GPSR stabilisce che il capo III, sezione 1, che comprende gli articoli da 9 a 18, non si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione (art. 2, par. 1, terzo comma, lett. b)). Si applica invece l’atto settoriale, ad esempio 10 anni per l’identificazione di fornitori e clienti ai sensi della direttiva Bassa tensione (direttiva 2014/35/UE, art. 11). Non si applica nemmeno il tetto di cinque anni del GPSR per i dati dei reclami.

Per quanto tempo devono restare online le istruzioni online?

Ai sensi del regolamento macchine (UE) 2023/1230, che si applica dal 20 gennaio 2027, le istruzioni digitali devono essere accessibili online durante la vita utile prevista e per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato (art. 10, par. 7, lett. c)).

Un atto può fissare un periodo diverso?

Sì. Il quadro comune lascia il periodo a ciascun atto, in proporzione al ciclo di vita e al livello di rischio del prodotto (decisione n. 768/2008/CE, allegato I, art. R2, par. 3), e consente a un atto di modificare i periodi previsti nei moduli (art. 4, par. 5, lett. b)).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

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Fonti

  1. Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  5. Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine (testo consolidato del 27 luglio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  6. Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  7. Direttiva 2014/53/UE concernente le apparecchiature radio (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  8. Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (testo consolidato del 29 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  9. Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  10. La «Guida blu» all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (comunicazione della Commissione 2022/C 247/01) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

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