{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "GPSR",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/gpsr/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/gpsr.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/gpsr/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-09",
  "regulation": {
    "code": "GPSR",
    "name": "Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti",
    "shortName": "Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti",
    "reference": "Regolamento (UE) 2023/988",
    "celex": "32023R0988",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988",
    "actType": "Regolamento",
    "category": "CE / Product Safety",
    "inForce": "2023-06-12",
    "appliesFrom": "2024-12-13",
    "changing": false,
    "video": "regulation-gpsr"
  },
  "answer": "Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti esige che ogni prodotto di consumo nell’UE sia sicuro e fissa obblighi per fabbricanti, importatori, distributori, rappresentanti autorizzati, fornitori di servizi di logistica e mercati online. Si applica dal 13 dicembre 2024 e sostituisce la direttiva 2001/95/CE; le procedure di emergenza del regolamento (UE) 2024/2748 dal 29 maggio 2026.",
  "description": "Guida al GPSR (regolamento UE 2023/988): a chi si applica, date chiave, requisiti principali e come rendere conformi i prodotti di consumo.",
  "enforcedBy": "Le autorità nazionali di vigilanza del mercato (in Italia il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione generale consumatori e mercato, con ispezioni svolte dalle Camere di commercio) fanno rispettare il regolamento con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, tra cui richieste di documenti, ispezioni, ordini di ritiro o di richiamo, divieti di messa a disposizione di un prodotto e ordini di rimozione ai mercati online, sostenuti da sanzioni stabilite da ciascuno Stato membro che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "2023-05-10",
      "label": "Regolamento (UE) 2023/988 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio a Strasburgo",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · titolo e formula di firma dopo l’art. 52"
    },
    {
      "date": "2023-06-12",
      "label": "Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 135 del 23 maggio 2023",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 52"
    },
    {
      "date": "2024-12-13",
      "label": "Il regolamento si applica; le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE sono abrogate con effetto da questa data",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 50 e art. 52"
    },
    {
      "date": "2024-12-13",
      "label": "Termine entro cui gli Stati membri notificano alla Commissione le norme sulle sanzioni; dalla stessa data si applica il regolamento delegato (UE) 2024/3173 sul sistema di allarme rapido Safety Gate",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 44, par. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3173 · art. 3"
    },
    {
      "date": "2026-05-29",
      "label": "Si applica il regolamento modificativo (UE) 2024/2748: nuovo capo II bis sulle procedure di emergenza per i prodotti rilevanti in caso di crisi",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748 · art. 7"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2024/2748",
      "celex": "32024R2748",
      "date": "2024-11-28",
      "summary": "Adottato il 9 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale l’8 novembre 2024, in vigore dal 28 novembre 2024 e applicabile dal 29 maggio 2026, sostituisce la lettera b) del terzo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, aggiunge le definizioni di prodotti rilevanti in caso di crisi e di modalità di emergenza del mercato interno (art. 3, punti 29 e 30) e inserisce il capo II bis (artt. da 8 bis a 8 quater) sulla presunzione di conformità e sulla vigilanza del mercato prioritaria durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748 · art. 5 e art. 7; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529 · art. 8 bis"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "Qualsiasi articolo destinato ai consumatori, o che possa essere utilizzato dai consumatori in condizioni ragionevolmente prevedibili anche se non è destinato a loro, fornito a titolo oneroso o gratuito, anche nel contesto della prestazione di un servizio",
      "Prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell’UE per i quali non esiste una normativa specifica dell’Unione in materia di sicurezza",
      "Prodotti disciplinati da una normativa specifica dell’Unione in materia di sicurezza, per i rischi che tale normativa non copre",
      "Prodotti nuovi, usati, riparati e ricondizionati",
      "Prodotti offerti online o mediante altre tecniche di vendita a distanza quando l’offerta è destinata ai consumatori nell’Unione"
    ],
    "derived": [
      "Prodotti destinati a un uso professionale che possono essere utilizzati dai consumatori in condizioni ragionevolmente prevedibili anche se non sono destinati a loro (art. 3, par. 1)",
      "Articoli forniti o messi a disposizione nel contesto della prestazione di un servizio, interconnessi o meno con altri articoli (art. 3, par. 1)",
      "Prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, per i rischi che tale normativa non copre, con le deroghe dell’articolo 2, paragrafo 1, ai capi II, II bis, III sezione 1, V, VII e da IX a XI (art. 2, par. 1)",
      "Prodotti offerti online o mediante altre tecniche di vendita a distanza destinati ai consumatori nell’Unione, considerati messi a disposizione sul mercato (art. 4)",
      "Prodotti modificati in modo sostanziale con mezzi fisici o digitali, quando la modifica incide sulla sicurezza, non era prevista nella valutazione iniziale del rischio, modifica o crea un pericolo oppure aumenta il rischio e non è stata effettuata dai consumatori per uso proprio; chi effettua la modifica è considerato il fabbricante (art. 13, parr. 2 e 3)"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "consumer-product",
        "label": "Prodotto di consumo non disciplinato da una normativa specifica dell’UE in materia di sicurezza"
      },
      {
        "id": "harmonised-product",
        "label": "Prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell’Unione (ad esempio i settori con marcatura CE)"
      },
      {
        "id": "used-or-reconditioned",
        "label": "Prodotto usato, riparato o ricondizionato venduto ai consumatori"
      },
      {
        "id": "to-be-repaired",
        "label": "Prodotto venduto per essere riparato o ricondizionato prima dell’uso e indicato chiaramente come tale"
      },
      {
        "id": "professional-product",
        "label": "Prodotto destinato esclusivamente a un uso professionale"
      },
      {
        "id": "food-feed-medicines",
        "label": "Alimenti, mangimi o medicinali per uso umano o veterinario"
      },
      {
        "id": "plants-animals",
        "label": "Piante e animali vivi, OGM, sottoprodotti di origine animale o prodotti fitosanitari"
      },
      {
        "id": "transport-equipment",
        "label": "Attrezzature su cui i consumatori viaggiano o che sono azionate direttamente da un prestatore di servizi di trasporto, oppure aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139"
      },
      {
        "id": "antiques",
        "label": "Oggetti d’antiquariato, come pezzi da collezione o opere d’arte"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante (compresi i titolari di marchio)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; chiunque immetta sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio, o lo modifichi in modo sostanziale, è considerato un fabbricante.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 3, punto 8, e art. 13"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 3, punto 10"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore (grossista o rivenditore)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercato.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 3, punto 11"
      },
      {
        "id": "other",
        "label": "Rappresentante autorizzato",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire per suo conto in relazione a compiti specifici ai sensi del regolamento.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 3, punto 9"
      },
      {
        "id": "fulfilment-provider",
        "label": "Fornitore di servizi di logistica",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel quadro di un’attività commerciale, almeno due tra i servizi di magazzinaggio, imballaggio, indirizzamento e spedizione senza essere proprietaria dei prodotti, esclusi i servizi postali, di consegna di pacchi e di trasporto merci.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 3, punto 12"
      },
      {
        "id": "online-marketplace",
        "label": "Fornitore di un mercato online",
        "definition": "Il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online la quale consente ai consumatori di concludere con operatori commerciali contratti a distanza per la vendita di prodotti.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 3, punto 14"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "food-feed-medicines",
          "plants-animals",
          "transport-equipment",
          "antiques"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "L’articolo 2, paragrafo 2, esclude i medicinali, gli alimenti, i mangimi, le piante e gli animali vivi, gli OGM, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti fitosanitari, le attrezzature azionate da un prestatore di servizi di trasporto, gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139 e gli oggetti d’antiquariato.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 2, par. 2"
      },
      {
        "categories": [
          "to-be-repaired"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "I prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso sono esclusi dal regolamento solo se sono indicati chiaramente come tali quando sono immessi o messi a disposizione sul mercato.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 2, par. 3"
      },
      {
        "categories": [
          "harmonised-product"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Quando la normativa di armonizzazione dell’Unione fissa requisiti di sicurezza specifici, il regolamento si applica solo ai rischi che tale normativa non copre; il capo II non si applica ai rischi coperti e non si applicano il capo II bis, il capo III sezione 1 (artt. da 9 a 18), i capi V e VII e i capi da IX a XI. Restano applicabili le disposizioni sulle vendite a distanza, sugli incidenti, sui mercati online e sui richiami.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529 · art. 2, par. 1"
      },
      {
        "categories": [
          "professional-product"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Un prodotto destinato ai professionisti resta un prodotto ai sensi del regolamento se può essere utilizzato dai consumatori in condizioni ragionevolmente prevedibili anche se non è destinato a loro.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 3, punto 1"
      },
      {
        "categories": [
          "consumer-product",
          "used-or-reconditioned"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other",
          "fulfilment-provider",
          "online-marketplace"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Il regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato che sono destinati ai consumatori o che possono essere utilizzati dai consumatori in condizioni ragionevolmente prevedibili, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati, nella misura in cui nessuna normativa specifica dell’Unione ne disciplini la sicurezza; gli obblighi ricadono sugli operatori economici e sui mercati online della catena e non prevedono alcuna soglia dimensionale per le imprese.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 2, par. 1, art. 2, par. 3 e art. 3, punto 1"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità del regolamento dipende dal fatto che l’articolo sia destinato ai consumatori o possa essere da questi utilizzato, che una normativa specifica dell’Unione in materia di sicurezza copra il rischio e che si applichi una delle esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 2, par. 1 e art. 3, punto 1"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Immettere sul mercato solo prodotti progettati e fabbricati conformemente al requisito generale di sicurezza.",
        "id": "gpsr-mfr-place-market-products",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 5 e art. 9, par. 1"
      },
      {
        "text": "Prima di immettere un prodotto sul mercato, effettuare un’analisi interna dei rischi e redigere la documentazione tecnica con almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche rilevanti per la sicurezza; se i rischi lo giustificano, aggiungere l’analisi dei rischi, le soluzioni adottate e le norme o gli altri elementi applicati.",
        "id": "gpsr-mfr-carry-out-internal",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 9, par. 2"
      },
      {
        "text": "Mantenere aggiornata la documentazione tecnica e tenerla a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, e mantenere in atto procedure affinché la produzione in serie resti conforme.",
        "id": "gpsr-mfr-keep-technical-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 9, par. 3 e art. 9, par. 4"
      },
      {
        "text": "Mantenere aggiornata la documentazione tecnica e tenerla a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.",
        "id": "gpsr-mfr-keep-documentation-years",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 9, par. 3"
      },
      {
        "text": "Mantenere in atto procedure affinché la produzione in serie resti conforme al requisito generale di sicurezza.",
        "id": "gpsr-mfr-series-conformity-procedures",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 9, par. 4"
      },
      {
        "text": "Apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento di identificazione, facilmente visibile e leggibile per i consumatori, insieme al proprio nome, alla denominazione commerciale registrata o al marchio, all’indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, al punto di contatto unico; se la natura del prodotto non lo consente, riportare le informazioni sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.",
        "id": "gpsr-mfr-mark-product-type",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 9, par. 5 e art. 9, par. 6"
      },
      {
        "text": "Fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare, in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione, a meno che il prodotto possa essere utilizzato in modo sicuro e conforme alla sua destinazione anche senza di esse.",
        "id": "gpsr-mfr-supply-clear-instructions",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 9, par. 7"
      },
      {
        "text": "Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato sia pericoloso, adottare immediatamente misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo, informare i consumatori e notificare la circostanza alle autorità di vigilanza del mercato di ogni Stato membro interessato tramite il Safety Business Gateway, indicando i dettagli del rischio, le misure adottate e, se disponibile, la quantità ancora presente sul mercato.",
        "id": "gpsr-mfr-immediately-take-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 9, par. 8"
      },
      {
        "text": "Tenere tempestivamente informati gli altri operatori economici, le persone responsabili e i mercati online della propria catena di fornitura di qualsiasi problema di sicurezza individuato.",
        "id": "gpsr-mfr-keep-other-economic",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 9, par. 10"
      },
      {
        "text": "Mettere a disposizione canali di reclamo pubblici e accessibili (telefono, indirizzo elettronico o sezione del sito web), esaminare i reclami e le informazioni sugli incidenti e tenere un registro interno dei reclami, dei richiami e delle misure correttive; i dati personali contenuti nel registro possono essere conservati al massimo per cinque anni.",
        "id": "gpsr-mfr-make-public-accessible",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 9, par. 11, art. 9, par. 12 e art. 9, par. 13"
      },
      {
        "text": "Notificare tramite il Safety Business Gateway, senza indebito ritardo dopo esserne venuti a conoscenza, qualsiasi incidente causato dal prodotto che abbia provocato il decesso o gravi effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza, alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato, indicando il tipo di prodotto, il numero di identificazione e le circostanze.",
        "id": "gpsr-mfr-notify-through-safety",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 20, par. 1 e art. 20, par. 2"
      },
      {
        "text": "Nelle vendite online o a distanza, indicare nell’offerta il nome del fabbricante e il suo indirizzo postale ed elettronico, i dati dell’operatore economico responsabile se il fabbricante è stabilito fuori dall’UE, l’identificazione del prodotto con un’immagine e il tipo, nonché eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro.",
        "id": "gpsr-mfr-show-offer-manufacturers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 19"
      },
      {
        "text": "In caso di richiamo, informare direttamente i consumatori interessati, utilizzare un avviso di richiamo intitolato «Richiamo per la sicurezza del prodotto» con il contenuto prescritto e offrire almeno due rimedi tra riparazione, sostituzione o rimborso di almeno il prezzo pagato, gratuitamente e senza notevoli inconvenienti.",
        "id": "gpsr-mfr-notify-affected-consumers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 35, art. 36 e art. 37"
      },
      {
        "text": "Se si è stabiliti fuori dall’UE, non immettere prodotti sul mercato senza un operatore economico stabilito nell’Unione che ne sia responsabile; il nome e i recapiti dell’operatore economico responsabile devono figurare sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.",
        "id": "gpsr-mfr-place-products-market",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 16, par. 1 e art. 16, par. 3"
      },
      {
        "text": "Se si è stabiliti fuori dall’UE, non immettere prodotti sul mercato a meno che un operatore economico stabilito nell’Unione ne sia responsabile.",
        "id": "gpsr-mfr-ensure-eu-responsible-person",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 16, par. 1"
      },
      {
        "text": "Assicurarsi che il nome e i recapiti dell’operatore economico responsabile figurino sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.",
        "id": "gpsr-mfr-show-responsible-person",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 16, par. 3"
      },
      {
        "text": "Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato ed essere in grado di fornire per 10 anni la descrizione del rischio, i reclami, gli incidenti e le misure correttive, e per sei anni la tracciabilità della catena di fornitura (da chi si è ricevuto il prodotto e a chi lo si è fornito).",
        "id": "gpsr-mfr-cooperate-market-surveillance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 15"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Prima di immettere un prodotto sul mercato, accertarsi che sia conforme al requisito generale di sicurezza e che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non immettere sul mercato un prodotto non conforme e, se è pericoloso, informare il fabbricante e le autorità tramite il Safety Business Gateway.",
        "id": "gpsr-imp-ensure-complies-general",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 11, par. 1 e art. 11, par. 2"
      },
      {
        "text": "Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, l’indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, il punto di contatto unico sul prodotto, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, senza occultare le informazioni del fabbricante.",
        "id": "gpsr-imp-add-name-registered",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 11, par. 3"
      },
      {
        "text": "Assicurarsi che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare nella lingua stabilita dallo Stato membro in cui è messo a disposizione.",
        "id": "gpsr-imp-ensure-product-accompanied",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 11, par. 4"
      },
      {
        "text": "Fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non pregiudichino la conformità e conservare una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.",
        "id": "gpsr-imp-keep-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 11, par. 5 e art. 11, par. 6"
      },
      {
        "text": "Finché un prodotto è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non pregiudichino la sua conformità al requisito generale di sicurezza né ai requisiti di marcatura e di istruzioni.",
        "id": "gpsr-imp-ensure-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 11, par. 5"
      },
      {
        "text": "Conservare una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.",
        "id": "gpsr-imp-keep-documentation-copy",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 11, par. 6"
      },
      {
        "text": "Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato sia pericoloso, informare immediatamente il fabbricante, assicurarsi che siano adottate misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo (oppure adottarle direttamente), informare i consumatori e notificare la circostanza alle autorità degli Stati membri interessati tramite il Safety Business Gateway.",
        "id": "gpsr-imp-immediately-inform-manufacturer",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 11, par. 8"
      },
      {
        "text": "Verificare che i canali di reclamo del fabbricante siano accessibili al pubblico e, in caso contrario, predisporli direttamente; esaminare i reclami e le informazioni sugli incidenti, registrarli nel registro e tenere informati il fabbricante, i distributori, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online dell’indagine e dei suoi risultati.",
        "id": "gpsr-imp-verify-manufacturers-complaint",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 11, par. 9 e art. 11, par. 10"
      },
      {
        "text": "Informare il fabbricante, senza indebito ritardo, di qualsiasi incidente di cui si viene a conoscenza causato da un prodotto che si è immesso sul mercato ed effettuare direttamente la notifica tramite il Safety Business Gateway se il fabbricante lo richiede.",
        "id": "gpsr-imp-inform-manufacturer-undue",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 20, par. 3"
      },
      {
        "text": "Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, agire come operatore economico responsabile: verificare regolarmente che il prodotto corrisponda alla sua documentazione tecnica e rechi le marcature e le istruzioni richieste, conservare a disposizione delle autorità prove documentate di tali verifiche e indicare il proprio nome e i propri recapiti sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.",
        "id": "gpsr-imp-act-responsible-person",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 16"
      },
      {
        "text": "Nelle vendite online o a distanza, riportare nell’offerta le informazioni dell’articolo 19 e cooperare con le autorità, conservando per 10 anni i registri dei rischi e per sei anni quelli di tracciabilità.",
        "id": "gpsr-imp-show-article-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 15 e art. 19"
      },
      {
        "text": "Quando si offre un prodotto online o a distanza, indicare nell’offerta il nome e l’indirizzo del fabbricante, il nome e l’indirizzo dell’importatore o dell’operatore economico responsabile se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, l’identificazione del prodotto e qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza (art. 19).",
        "id": "gpsr-imp-show-offer-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 19"
      },
      {
        "text": "Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato su richiesta motivata: conservare per 10 anni i registri dei rischi del prodotto e delle azioni correttive e per sei anni i registri di tracciabilità dei propri fornitori e clienti, e fornirli in una lingua che l’autorità possa comprendere con facilità (art. 15).",
        "id": "gpsr-imp-cooperate-authorities-records",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 15"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Prima di mettere a disposizione un prodotto, verificare che il fabbricante e, se del caso, l’importatore abbiano apposto le indicazioni di identificazione, di nome e di indirizzo e fornito le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza.",
        "id": "gpsr-dist-verify-manufacturer-applicable",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 12, par. 1"
      },
      {
        "text": "Fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non pregiudichino la conformità del prodotto al requisito generale di sicurezza né ai requisiti di marcatura e di istruzioni.",
        "id": "gpsr-dist-keep-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 12, par. 2"
      },
      {
        "text": "Non mettere a disposizione un prodotto se si ritiene o si ha motivo di credere che non sia conforme al requisito generale di sicurezza o ai requisiti di marcatura e di istruzioni, finché non sia stato reso conforme.",
        "id": "gpsr-dist-make-product-available",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 12, par. 3"
      },
      {
        "text": "Se un prodotto messo a disposizione è pericoloso o non conforme, informare immediatamente il fabbricante o l’importatore, assicurarsi che siano adottate misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo, e fare in modo che le autorità degli Stati membri interessati siano informate senza indugio tramite il Safety Business Gateway, con i dettagli del rischio, il numero di prodotti e le misure adottate.",
        "id": "gpsr-dist-immediately-inform-manufacturer",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 12, par. 4"
      },
      {
        "text": "Informare il fabbricante, senza indebito ritardo, di qualsiasi incidente di cui si viene a conoscenza causato da un prodotto messo a disposizione ed effettuare direttamente la notifica se il fabbricante lo richiede.",
        "id": "gpsr-dist-inform-manufacturer-undue",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 20, par. 3"
      },
      {
        "text": "Nelle vendite online o a distanza, indicare nell’offerta il nome e gli indirizzi del fabbricante, i dati dell’operatore economico responsabile per i fabbricanti extra UE, l’identificazione del prodotto con un’immagine, nonché le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta.",
        "id": "gpsr-dist-show-offer-manufacturers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 19"
      },
      {
        "text": "Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato ed essere in grado di indicare per sei anni chi ha fornito il prodotto e a chi è stato fornito, e per 10 anni le informazioni su rischi, reclami e misure correttive.",
        "id": "gpsr-dist-cooperate-market-surveillance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 15"
      }
    ],
    "other": [
      {
        "text": "Agire sulla base di un mandato scritto del fabbricante e fornirne copia alle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.",
        "id": "gpsr-oth-act-written-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 10, par. 1 e art. 10, par. 2"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata di un’autorità, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la sicurezza del prodotto in una lingua ufficiale che tale autorità comprenda.",
        "id": "gpsr-oth-provide-information-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 10, par. 2, lett. a)"
      },
      {
        "text": "Informare il fabbricante quando si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto sia pericoloso e notificare alle autorità nazionali competenti, tramite il Safety Business Gateway, qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi se il fabbricante non l’ha già fatto.",
        "id": "gpsr-oth-inform-manufacturer-consider",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 10, par. 2, lett. b) e c)"
      },
      {
        "text": "Cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del mandato.",
        "id": "gpsr-oth-cooperate-competent-national",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 10, par. 2, lett. d)"
      },
      {
        "text": "Se incaricati, fungere da operatore economico responsabile per un fabbricante extra UE: verificare regolarmente il prodotto rispetto alla sua documentazione tecnica e ai requisiti di marcatura e di istruzioni, conservare prove documentate delle verifiche e figurare con nome e recapiti sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.",
        "id": "gpsr-oth-serve-responsible-person",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 16"
      }
    ],
    "fulfilment-provider": [
      {
        "text": "In quanto operatore economico, immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri e mantenere in atto processi interni per la sicurezza dei prodotti.",
        "id": "gpsr-ffp-economic-operator-place",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 3, punto 13, art. 5 e art. 14"
      },
      {
        "text": "Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato: su richiesta, descrivere il rischio, i reclami, gli incidenti e le misure correttive e indicare da chi si è ricevuto il prodotto e a chi è stato fornito; tenere tali informazioni disponibili rispettivamente per 10 e per sei anni.",
        "id": "gpsr-ffp-cooperate-market-surveillance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 15"
      },
      {
        "text": "Se si è stabiliti nell’Unione e per i prodotti trattati non esiste nell’Unione alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato, si è l’operatore economico responsabile per tali prodotti: verificare regolarmente la documentazione tecnica e le marcature, conservare le prove delle verifiche, informare le autorità dei rischi, cooperare alle azioni correttive e indicare il proprio nome e i propri recapiti insieme al prodotto.",
        "id": "gpsr-ffp-importer-authorised-representative",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, par. 2, lett. d) e art. 4, par. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 16, par. 2 e art. 16, par. 3"
      },
      {
        "text": "Se si è stabiliti nell’Unione e per i prodotti trattati non esiste nell’Unione alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato, si è l’operatore economico responsabile per tali prodotti.",
        "id": "gpsr-ffp-responsible-person-status",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, par. 2, lett. d)"
      },
      {
        "text": "In quanto operatore economico responsabile, verificare regolarmente il prodotto rispetto alla sua documentazione tecnica e ai requisiti di marcatura e di istruzioni, conservare le prove delle verifiche, informare le autorità dei rischi, cooperare alle azioni correttive e indicare il proprio nome e i propri recapiti insieme al prodotto.",
        "id": "gpsr-ffp-serve-responsible-person",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, par. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 16, par. 2 e art. 16, par. 3"
      }
    ],
    "online-marketplace": [
      {
        "text": "Designare un punto di contatto unico per la comunicazione elettronica diretta con le autorità di vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei prodotti, registrarsi sul portale Safety Gate e pubblicarvi il punto di contatto.",
        "id": "gpsr-omp-designate-single-point",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 22, par. 1"
      },
      {
        "text": "Designare un punto di contatto unico che consenta ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente con il fornitore sui problemi di sicurezza dei prodotti e mantenere in atto processi interni per la sicurezza dei prodotti.",
        "id": "gpsr-omp-designate-single-point-2",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 22, par. 2 e art. 22, par. 3"
      },
      {
        "text": "Designare un punto di contatto unico che consenta ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente con il fornitore sui problemi di sicurezza dei prodotti.",
        "id": "gpsr-omp-designate-consumer-contact",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 22, par. 2"
      },
      {
        "text": "Mantenere in atto processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano di rispettare i requisiti del regolamento applicabili ai mercati online.",
        "id": "gpsr-omp-keep-internal-safety-processes",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 22, par. 3"
      },
      {
        "text": "Dare seguito all’ordine di un’autorità di rimuovere l’inserzione di un prodotto pericoloso, di disabilitarne l’accesso o di mostrare un’avvertenza esplicita senza indebito ritardo e in ogni caso entro due giorni lavorativi, e riferire all’autorità emittente l’esito dato.",
        "id": "gpsr-omp-act-authoritys-order",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 22, par. 4"
      },
      {
        "text": "Trattare le segnalazioni in materia di sicurezza dei prodotti ricevute ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065 senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre giorni lavorativi.",
        "id": "gpsr-omp-process-product-safety",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 22, par. 8"
      },
      {
        "text": "Utilizzare le notifiche del portale Safety Gate per l’individuazione e la rimozione volontarie delle offerte di prodotti pericolosi e fare affidamento su di esso almeno per i controlli del regolamento (UE) 2022/2065 rispetto alle banche dati ufficiali.",
        "id": "gpsr-omp-use-safety-gate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 22, par. 6 e art. 22, par. 7"
      },
      {
        "text": "Progettare l’interfaccia online in modo che gli operatori commerciali possano fornire, e i consumatori vedere nell’inserzione, il nome e gli indirizzi del fabbricante, l’operatore economico responsabile per i fabbricanti extra UE, l’identificazione del prodotto con un’immagine e il tipo, nonché eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza; consentire agli operatori commerciali di autocertificare di offrire solo prodotti conformi.",
        "id": "gpsr-omp-design-online-interface",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 22, par. 9 e art. 22, par. 10"
      },
      {
        "text": "Sospendere, previo avvertimento e per un periodo ragionevole, gli operatori commerciali che offrono frequentemente prodotti non conformi al regolamento.",
        "id": "gpsr-omp-suspend-prior-warning",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 22, par. 11"
      },
      {
        "text": "Cooperare in materia di richiami e di prodotti pericolosi: informare direttamente gli acquirenti interessati dei richiami e delle avvertenze di sicurezza, pubblicare sull’interfaccia le informazioni sui richiami, informare l’operatore commerciale delle inserzioni rimosse, notificare tramite il Safety Business Gateway i prodotti pericolosi e qualsiasi incidente di cui si viene informati che abbia comportato un rischio grave o un danno effettivo alla salute o alla sicurezza di un consumatore, consentire agli strumenti delle autorità di accedere all’interfaccia e permettere lo scraping dei dati a fini di sicurezza dei prodotti su richiesta motivata.",
        "id": "gpsr-omp-cooperate-recalls-dangerous",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 22, par. 12"
      },
      {
        "text": "Informare direttamente gli acquirenti interessati dei richiami e delle avvertenze di sicurezza relativi ai prodotti acquistati tramite il proprio mercato, pubblicare sull’interfaccia le informazioni sul richiamo e informare l’operatore commerciale interessato quando si rimuove un’inserzione.",
        "id": "gpsr-omp-notify-buyers-recalls",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 22, par. 12"
      },
      {
        "text": "Notificare tramite il Safety Business Gateway i prodotti pericolosi offerti sul proprio mercato di cui si viene a conoscenza e qualsiasi incidente di cui si viene informati che abbia comportato un rischio grave o un danno effettivo alla salute o alla sicurezza di un consumatore.",
        "id": "gpsr-omp-notify-dangerous-products",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 22, par. 12"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, cooperare con le autorità di vigilanza del mercato consentendo ai loro strumenti di accedere all’interfaccia e permettendo lo scraping dei dati a fini di sicurezza dei prodotti.",
        "id": "gpsr-omp-give-authorities-access",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 22, par. 12"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "gpsr-mfr-place-market-products",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Immettere sul mercato solo prodotti progettati e fabbricati conformemente al requisito generale di sicurezza.",
      "article": "Art. 5 and Art. 9(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-carry-out-internal",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "risk-analysis",
      "text": "Prima di immettere un prodotto sul mercato, effettuare un’analisi interna dei rischi e redigere la documentazione tecnica con almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche rilevanti per la sicurezza; se i rischi lo giustificano, aggiungere l’analisi dei rischi, le soluzioni adottate e le norme o gli altri elementi applicati.",
      "article": "Art. 9(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-keep-technical-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Mantenere aggiornata la documentazione tecnica e tenerla a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, e mantenere in atto procedure affinché la produzione in serie resti conforme.",
      "article": "Art. 9(3) and Art. 9(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-keep-documentation-years",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Mantenere aggiornata la documentazione tecnica e tenerla a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.",
      "article": "Art. 9(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-series-conformity-procedures",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mantenere in atto procedure affinché la produzione in serie resti conforme al requisito generale di sicurezza.",
      "article": "Art. 9(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-mark-product-type",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento di identificazione, facilmente visibile e leggibile per i consumatori, insieme al proprio nome, alla denominazione commerciale registrata o al marchio, all’indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, al punto di contatto unico; se la natura del prodotto non lo consente, riportare le informazioni sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.",
      "article": "Art. 9(5) and Art. 9(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-supply-clear-instructions",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare, in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione, a meno che il prodotto possa essere utilizzato in modo sicuro e conforme alla sua destinazione anche senza di esse.",
      "article": "Art. 9(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-immediately-take-corrective",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato sia pericoloso, adottare immediatamente misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo, informare i consumatori e notificare la circostanza alle autorità di vigilanza del mercato di ogni Stato membro interessato tramite il Safety Business Gateway, indicando i dettagli del rischio, le misure adottate e, se disponibile, la quantità ancora presente sul mercato.",
      "article": "Art. 9(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-keep-other-economic",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Tenere tempestivamente informati gli altri operatori economici, le persone responsabili e i mercati online della propria catena di fornitura di qualsiasi problema di sicurezza individuato.",
      "article": "Art. 9(10)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-make-public-accessible",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mettere a disposizione canali di reclamo pubblici e accessibili (telefono, indirizzo elettronico o sezione del sito web), esaminare i reclami e le informazioni sugli incidenti e tenere un registro interno dei reclami, dei richiami e delle misure correttive; i dati personali contenuti nel registro possono essere conservati al massimo per cinque anni.",
      "article": "Art. 9(11), Art. 9(12) and Art. 9(13)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-notify-through-safety",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product-market",
      "timing": "on-event",
      "text": "Notificare tramite il Safety Business Gateway, senza indebito ritardo dopo esserne venuti a conoscenza, qualsiasi incidente causato dal prodotto che abbia provocato il decesso o gravi effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza, alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato, indicando il tipo di prodotto, il numero di identificazione e le circostanze.",
      "article": "Art. 20(1) and Art. 20(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-show-offer-manufacturers",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "data",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Nelle vendite online o a distanza, indicare nell’offerta il nome del fabbricante e il suo indirizzo postale ed elettronico, i dati dell’operatore economico responsabile se il fabbricante è stabilito fuori dall’UE, l’identificazione del prodotto con un’immagine e il tipo, nonché eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro.",
      "article": "Art. 19",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-notify-affected-consumers",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "In caso di richiamo, informare direttamente i consumatori interessati, utilizzare un avviso di richiamo intitolato «Richiamo per la sicurezza del prodotto» con il contenuto prescritto e offrire almeno due rimedi tra riparazione, sostituzione o rimborso di almeno il prezzo pagato, gratuitamente e senza notevoli inconvenienti.",
      "article": "Art. 35, Art. 36 and Art. 37",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-place-products-market",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "decision",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Se si è stabiliti fuori dall’UE, non immettere prodotti sul mercato senza un operatore economico stabilito nell’Unione che ne sia responsabile; il nome e i recapiti dell’operatore economico responsabile devono figurare sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.",
      "article": "Art. 16(1) and Art. 16(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-ensure-eu-responsible-person",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "decision",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si è stabiliti fuori dall’UE, non immettere prodotti sul mercato a meno che un operatore economico stabilito nell’Unione ne sia responsabile.",
      "article": "Art. 16(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-show-responsible-person",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Assicurarsi che il nome e i recapiti dell’operatore economico responsabile figurino sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.",
      "article": "Art. 16(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-mfr-cooperate-market-surveillance",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato ed essere in grado di fornire per 10 anni la descrizione del rischio, i reclami, gli incidenti e le misure correttive, e per sei anni la tracciabilità della catena di fornitura (da chi si è ricevuto il prodotto e a chi lo si è fornito).",
      "article": "Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-imp-ensure-complies-general",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Prima di immettere un prodotto sul mercato, accertarsi che sia conforme al requisito generale di sicurezza e che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non immettere sul mercato un prodotto non conforme e, se è pericoloso, informare il fabbricante e le autorità tramite il Safety Business Gateway.",
      "article": "Art. 11(1) and Art. 11(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-imp-add-name-registered",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, l’indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, il punto di contatto unico sul prodotto, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, senza occultare le informazioni del fabbricante.",
      "article": "Art. 11(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-imp-ensure-product-accompanied",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Assicurarsi che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare nella lingua stabilita dallo Stato membro in cui è messo a disposizione.",
      "article": "Art. 11(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-imp-keep-storage-transport",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non pregiudichino la conformità e conservare una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.",
      "article": "Art. 11(5) and Art. 11(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-imp-ensure-storage-transport",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Finché un prodotto è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non pregiudichino la sua conformità al requisito generale di sicurezza né ai requisiti di marcatura e di istruzioni.",
      "article": "Art. 11(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-imp-keep-documentation-copy",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Conservare una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.",
      "article": "Art. 11(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-imp-immediately-inform-manufacturer",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato sia pericoloso, informare immediatamente il fabbricante, assicurarsi che siano adottate misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo (oppure adottarle direttamente), informare i consumatori e notificare la circostanza alle autorità degli Stati membri interessati tramite il Safety Business Gateway.",
      "article": "Art. 11(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-imp-verify-manufacturers-complaint",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Verificare che i canali di reclamo del fabbricante siano accessibili al pubblico e, in caso contrario, predisporli direttamente; esaminare i reclami e le informazioni sugli incidenti, registrarli nel registro e tenere informati il fabbricante, i distributori, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online dell’indagine e dei suoi risultati.",
      "article": "Art. 11(9) and Art. 11(10)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-imp-inform-manufacturer-undue",
      "role": "importer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Informare il fabbricante, senza indebito ritardo, di qualsiasi incidente di cui si viene a conoscenza causato da un prodotto che si è immesso sul mercato ed effettuare direttamente la notifica tramite il Safety Business Gateway se il fabbricante lo richiede.",
      "article": "Art. 20(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-imp-act-responsible-person",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, agire come operatore economico responsabile: verificare regolarmente che il prodotto corrisponda alla sua documentazione tecnica e rechi le marcature e le istruzioni richieste, conservare a disposizione delle autorità prove documentate di tali verifiche e indicare il proprio nome e i propri recapiti sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.",
      "article": "Art. 16",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-imp-show-article-information",
      "role": "importer",
      "kind": "data",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Nelle vendite online o a distanza, riportare nell’offerta le informazioni dell’articolo 19 e cooperare con le autorità, conservando per 10 anni i registri dei rischi e per sei anni quelli di tracciabilità.",
      "article": "Art. 15 and Art. 19",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-imp-show-offer-information",
      "role": "importer",
      "kind": "data",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Quando si offre un prodotto online o a distanza, indicare nell’offerta il nome e l’indirizzo del fabbricante, il nome e l’indirizzo dell’importatore o dell’operatore economico responsabile se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, l’identificazione del prodotto e qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza (art. 19).",
      "article": "Art. 19",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-imp-cooperate-authorities-records",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato su richiesta motivata: conservare per 10 anni i registri dei rischi del prodotto e delle azioni correttive e per sei anni i registri di tracciabilità dei propri fornitori e clienti, e fornirli in una lingua che l’autorità possa comprendere con facilità (art. 15).",
      "article": "Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-dist-verify-manufacturer-applicable",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Prima di mettere a disposizione un prodotto, verificare che il fabbricante e, se del caso, l’importatore abbiano apposto le indicazioni di identificazione, di nome e di indirizzo e fornito le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza.",
      "article": "Art. 12(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-dist-keep-storage-transport",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non pregiudichino la conformità del prodotto al requisito generale di sicurezza né ai requisiti di marcatura e di istruzioni.",
      "article": "Art. 12(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-dist-make-product-available",
      "role": "distributor",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Non mettere a disposizione un prodotto se si ritiene o si ha motivo di credere che non sia conforme al requisito generale di sicurezza o ai requisiti di marcatura e di istruzioni, finché non sia stato reso conforme.",
      "article": "Art. 12(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-dist-immediately-inform-manufacturer",
      "role": "distributor",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se un prodotto messo a disposizione è pericoloso o non conforme, informare immediatamente il fabbricante o l’importatore, assicurarsi che siano adottate misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo, e fare in modo che le autorità degli Stati membri interessati siano informate senza indugio tramite il Safety Business Gateway, con i dettagli del rischio, il numero di prodotti e le misure adottate.",
      "article": "Art. 12(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-dist-inform-manufacturer-undue",
      "role": "distributor",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Informare il fabbricante, senza indebito ritardo, di qualsiasi incidente di cui si viene a conoscenza causato da un prodotto messo a disposizione ed effettuare direttamente la notifica se il fabbricante lo richiede.",
      "article": "Art. 20(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-dist-show-offer-manufacturers",
      "role": "distributor",
      "kind": "data",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Nelle vendite online o a distanza, indicare nell’offerta il nome e gli indirizzi del fabbricante, i dati dell’operatore economico responsabile per i fabbricanti extra UE, l’identificazione del prodotto con un’immagine, nonché le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta.",
      "article": "Art. 19",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-dist-cooperate-market-surveillance",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato ed essere in grado di indicare per sei anni chi ha fornito il prodotto e a chi è stato fornito, e per 10 anni le informazioni su rischi, reclami e misure correttive.",
      "article": "Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-oth-act-written-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire sulla base di un mandato scritto del fabbricante e fornirne copia alle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.",
      "article": "Art. 10(1) and Art. 10(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-oth-provide-information-documentation",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata di un’autorità, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la sicurezza del prodotto in una lingua ufficiale che tale autorità comprenda.",
      "article": "Art. 10(2)(a)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-oth-inform-manufacturer-consider",
      "role": "other",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Informare il fabbricante quando si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto sia pericoloso e notificare alle autorità nazionali competenti, tramite il Safety Business Gateway, qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi se il fabbricante non l’ha già fatto.",
      "article": "Art. 10(2)(b) and Art. 10(2)(c)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-oth-cooperate-competent-national",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del mandato.",
      "article": "Art. 10(2)(d)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-oth-serve-responsible-person",
      "role": "other",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Se incaricati, fungere da operatore economico responsabile per un fabbricante extra UE: verificare regolarmente il prodotto rispetto alla sua documentazione tecnica e ai requisiti di marcatura e di istruzioni, conservare prove documentate delle verifiche e figurare con nome e recapiti sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.",
      "article": "Art. 16",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-ffp-economic-operator-place",
      "role": "fulfilment-provider",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "In quanto operatore economico, immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri e mantenere in atto processi interni per la sicurezza dei prodotti.",
      "article": "Art. 3(13), Art. 5 and Art. 14",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-ffp-cooperate-market-surveillance",
      "role": "fulfilment-provider",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato: su richiesta, descrivere il rischio, i reclami, gli incidenti e le misure correttive e indicare da chi si è ricevuto il prodotto e a chi è stato fornito; tenere tali informazioni disponibili rispettivamente per 10 e per sei anni.",
      "article": "Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-ffp-importer-authorised-representative",
      "role": "fulfilment-provider",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Se si è stabiliti nell’Unione e per i prodotti trattati non esiste nell’Unione alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato, si è l’operatore economico responsabile per tali prodotti: verificare regolarmente la documentazione tecnica e le marcature, conservare le prove delle verifiche, informare le autorità dei rischi, cooperare alle azioni correttive e indicare il proprio nome e i propri recapiti insieme al prodotto.",
      "article": "Art. 4(2)(d) and Art. 4(3); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · Art. 16(2) and Art. 16(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "gpsr-ffp-responsible-person-status",
      "role": "fulfilment-provider",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si è stabiliti nell’Unione e per i prodotti trattati non esiste nell’Unione alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato, si è l’operatore economico responsabile per tali prodotti.",
      "article": "Art. 4(2)(d)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "gpsr-ffp-serve-responsible-person",
      "role": "fulfilment-provider",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "text": "In quanto operatore economico responsabile, verificare regolarmente il prodotto rispetto alla sua documentazione tecnica e ai requisiti di marcatura e di istruzioni, conservare le prove delle verifiche, informare le autorità dei rischi, cooperare alle azioni correttive e indicare il proprio nome e i propri recapiti insieme al prodotto.",
      "article": "Art. 4(3); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · Art. 16(2) and Art. 16(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "gpsr-omp-designate-single-point",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "submission",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Designare un punto di contatto unico per la comunicazione elettronica diretta con le autorità di vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei prodotti, registrarsi sul portale Safety Gate e pubblicarvi il punto di contatto.",
      "article": "Art. 22(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-omp-designate-single-point-2",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Designare un punto di contatto unico che consenta ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente con il fornitore sui problemi di sicurezza dei prodotti e mantenere in atto processi interni per la sicurezza dei prodotti.",
      "article": "Art. 22(2) and Art. 22(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-omp-designate-consumer-contact",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Designare un punto di contatto unico che consenta ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente con il fornitore sui problemi di sicurezza dei prodotti.",
      "article": "Art. 22(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-omp-keep-internal-safety-processes",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mantenere in atto processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano di rispettare i requisiti del regolamento applicabili ai mercati online.",
      "article": "Art. 22(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-omp-act-authoritys-order",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "on-event",
      "text": "Dare seguito all’ordine di un’autorità di rimuovere l’inserzione di un prodotto pericoloso, di disabilitarne l’accesso o di mostrare un’avvertenza esplicita senza indebito ritardo e in ogni caso entro due giorni lavorativi, e riferire all’autorità emittente l’esito dato.",
      "article": "Art. 22(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-omp-process-product-safety",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "procedure",
      "level": "company",
      "timing": "on-event",
      "text": "Trattare le segnalazioni in materia di sicurezza dei prodotti ricevute ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065 senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre giorni lavorativi.",
      "article": "Art. 22(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-omp-use-safety-gate",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Utilizzare le notifiche del portale Safety Gate per l’individuazione e la rimozione volontarie delle offerte di prodotti pericolosi e fare affidamento su di esso almeno per i controlli del regolamento (UE) 2022/2065 rispetto alle banche dati ufficiali.",
      "article": "Art. 22(6) and Art. 22(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-omp-design-online-interface",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Progettare l’interfaccia online in modo che gli operatori commerciali possano fornire, e i consumatori vedere nell’inserzione, il nome e gli indirizzi del fabbricante, l’operatore economico responsabile per i fabbricanti extra UE, l’identificazione del prodotto con un’immagine e il tipo, nonché eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza; consentire agli operatori commerciali di autocertificare di offrire solo prodotti conformi.",
      "article": "Art. 22(9) and Art. 22(10)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-omp-suspend-prior-warning",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "decision",
      "level": "company",
      "timing": "on-event",
      "text": "Sospendere, previo avvertimento e per un periodo ragionevole, gli operatori commerciali che offrono frequentemente prodotti non conformi al regolamento.",
      "article": "Art. 22(11)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-omp-cooperate-recalls-dangerous",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Cooperare in materia di richiami e di prodotti pericolosi: informare direttamente gli acquirenti interessati dei richiami e delle avvertenze di sicurezza, pubblicare sull’interfaccia le informazioni sui richiami, informare l’operatore commerciale delle inserzioni rimosse, notificare tramite il Safety Business Gateway i prodotti pericolosi e qualsiasi incidente di cui si viene informati che abbia comportato un rischio grave o un danno effettivo alla salute o alla sicurezza di un consumatore, consentire agli strumenti delle autorità di accedere all’interfaccia e permettere lo scraping dei dati a fini di sicurezza dei prodotti su richiesta motivata.",
      "article": "Art. 22(12)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-omp-notify-buyers-recalls",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "on-event",
      "text": "Informare direttamente gli acquirenti interessati dei richiami e delle avvertenze di sicurezza relativi ai prodotti acquistati tramite il proprio mercato, pubblicare sull’interfaccia le informazioni sul richiamo e informare l’operatore commerciale interessato quando si rimuove un’inserzione.",
      "article": "Art. 22(12)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-omp-notify-dangerous-products",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Notificare tramite il Safety Business Gateway i prodotti pericolosi offerti sul proprio mercato di cui si viene a conoscenza e qualsiasi incidente di cui si viene informati che abbia comportato un rischio grave o un danno effettivo alla salute o alla sicurezza di un consumatore.",
      "article": "Art. 22(12)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "id": "gpsr-omp-give-authorities-access",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, cooperare con le autorità di vigilanza del mercato consentendo ai loro strumenti di accedere all’interfaccia e permettendo lo scraping dei dati a fini di sicurezza dei prodotti.",
      "article": "Art. 22(12)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    }
  ],
  "requirementsHash": "ad27eefc783f89c2",
  "penalties": {
    "text": "Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni commesse dagli operatori economici e dai mercati online; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e le norme dovevano essere notificate alla Commissione entro il 13 dicembre 2024. Le autorità di vigilanza del mercato esercitano i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, tra cui richiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, svolgere ispezioni senza preavviso, ordinare azioni correttive, vietare o limitare la messa a disposizione di un prodotto, ordinare il ritiro o il richiamo, acquistare campioni sotto copertura di identità e, quando non sono disponibili altri mezzi efficaci per eliminare un rischio grave, imporre la rimozione dei contenuti relativi al prodotto da un’interfaccia online o la visualizzazione esplicita di un’avvertenza agli utenti finali e, in caso di inosservanza, imporre ai prestatori di servizi della società dell’informazione di limitare l’accesso all’interfaccia online; ai sensi del GPSR possono inoltre ordinare ai fornitori di mercati online di rimuovere i contenuti relativi all’offerta di un prodotto pericoloso, di disabilitarne l’accesso o di mostrare un’avvertenza esplicita, da eseguire entro due giorni lavorativi. In Italia il decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78 ha adeguato al regolamento (UE) 2023/988 la Parte IV, Titolo I del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), disciplinando obblighi, controlli, responsabilità e sanzioni; la vigilanza del mercato sulla sicurezza generale dei prodotti spetta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione generale consumatori e mercato.",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 44, art. 23, par. 1 e art. 22, par. 4; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 14, par. 4; https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen"
  },
  "checklist": [
    "Classificare ogni prodotto come soggetto solo al GPSR, armonizzato più GPSR o escluso ai sensi dell’articolo 2, e documentare la decisione.",
    "Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, tenendo presente che vendere con il proprio marchio o modificare in modo sostanziale un prodotto rende fabbricanti (articolo 13).",
    "Effettuare l’analisi interna dei rischi e redigere la documentazione tecnica prima di immettere il prodotto sul mercato; prevedere di conservarla per 10 anni (articolo 9, paragrafi 2 e 3).",
    "Contrassegnare ogni prodotto, o il suo imballaggio o documento di accompagnamento, con un numero di tipo, di lotto o di serie e con il nome e l’indirizzo postale ed elettronico del fabbricante e dell’importatore (articoli 9, paragrafi 5 e 6, e 11, paragrafo 3).",
    "Fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta da ciascuno Stato membro (articoli 9, paragrafo 7, e 11, paragrafo 4).",
    "Designare ed etichettare un operatore economico responsabile nell’UE per ogni prodotto il cui fabbricante è stabilito fuori dall’Unione (articolo 16).",
    "Aggiornare ogni inserzione di vendita online e a distanza con il fabbricante, l’operatore economico responsabile, l’identificazione del prodotto con un’immagine e le avvertenze (articolo 19).",
    "Aprire canali di reclamo pubblici, esaminare i reclami e tenere il registro interno dei reclami, dei richiami e delle misure correttive (articolo 9, paragrafi da 11 a 13).",
    "Predisporre una procedura per notificare tramite il Safety Business Gateway, senza indebito ritardo, i prodotti pericolosi e gli incidenti gravi (articoli 9, paragrafo 8, 11, paragrafo 8, 12, paragrafo 4, e 20).",
    "Preparare una procedura di richiamo con il contenuto dell’avviso dell’articolo 36 e almeno due rimedi tra riparazione, sostituzione o rimborso (articolo 37); se si gestisce un mercato online, registrarsi sul portale Safety Gate (articolo 22, paragrafo 1)."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Da quando si applica il GPSR?",
      "a": "Il regolamento (UE) 2023/988 è entrato in vigore il 12 giugno 2023, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 23 maggio 2023, e si applica dal 13 dicembre 2024. Da tale data le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE sono abrogate, ma gli Stati membri non possono ostacolare i prodotti conformi alla direttiva 2001/95/CE e immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 50, art. 51 e art. 52"
    },
    {
      "q": "Il GPSR si applica ai prodotti con marcatura CE che hanno già una propria normativa UE?",
      "a": "In parte. Quando il diritto dell’Unione fissa requisiti di sicurezza specifici, il GPSR si applica solo agli aspetti e ai rischi che tali requisiti non coprono. Per i prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, il capo II non si applica ai rischi che tale normativa copre e non si applicano affatto il capo II bis, il capo III sezione 1, i capi V e VII e i capi da IX a XI, mentre restano applicabili le norme sulle vendite a distanza, sulla segnalazione degli incidenti, sui mercati online e sui richiami.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529 · art. 2, par. 1"
    },
    {
      "q": "I prodotti di seconda mano, riparati o rigenerati sono coperti?",
      "a": "Sì. Il regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati. Ne sono esclusi solo i prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso e indicati chiaramente come tali; sono esclusi anche gli oggetti d’antiquariato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 2, par. 2, lett. i) e art. 2, par. 3"
    },
    {
      "q": "Ho bisogno di un operatore economico responsabile nell’UE?",
      "a": "Un prodotto disciplinato dal regolamento non può essere immesso sul mercato a meno che un operatore economico stabilito nell’Unione sia responsabile, per quel prodotto, dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020; si applicano l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Tale operatore è quindi un fabbricante stabilito nell’Unione; un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell’Unione; un rappresentante autorizzato con mandato scritto del fabbricante per svolgere tali compiti per suo conto; oppure un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione, per i prodotti che tratta, se nessuno degli altri è stabilito nell’Unione. Il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio e i suoi recapiti, compresi l’indirizzo postale ed elettronico, devono figurare sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento, ed esso deve fornire su richiesta prove documentate delle proprie verifiche.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 16, par. 1, art. 16, par. 2 e art. 16, par. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, par. 2"
    },
    {
      "q": "Che cosa deve mostrare un’inserzione di prodotto online ai sensi del GPSR?",
      "a": "L’offerta deve indicare in modo chiaro e visibile il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e l’indirizzo postale ed elettronico del fabbricante; se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, il nome e gli indirizzi dell’operatore economico responsabile; le informazioni che identificano il prodotto, compresi un’immagine, il tipo e ogni altro elemento di identificazione; e le eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza richieste, in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, stabilita dallo Stato membro.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 19"
    },
    {
      "q": "Che cosa devo fare se un prodotto causa un incidente?",
      "a": "Il fabbricante deve notificare l’incidente tramite il Safety Business Gateway alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato, senza indebito ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, quando il prodotto ha causato il decesso o gravi effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza, comprese lesioni, malattie ed effetti cronici. Gli importatori e i distributori che vengono a conoscenza di un incidente informano il fabbricante senza indebito ritardo; il fabbricante effettua la notifica o incarica uno di loro di farlo, e l’operatore economico responsabile assicura la notifica quando il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 20"
    },
    {
      "q": "Che cosa deve offrire un richiamo ai consumatori?",
      "a": "L’operatore economico responsabile del richiamo deve offrire un rimedio efficace, gratuito e tempestivo e la scelta tra almeno due opzioni tra riparazione, sostituzione con un prodotto sicuro dello stesso tipo e di valore almeno equivalente, oppure rimborso di almeno il prezzo pagato. Può essere offerto un solo rimedio quando gli altri sarebbero impossibili o sproporzionatamente onerosi, e il consumatore ha sempre diritto al rimborso se la riparazione o la sostituzione non è completata entro un termine ragionevole. Le informazioni scritte sul richiamo assumono la forma di un avviso di richiamo intitolato «Richiamo per la sicurezza del prodotto».",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 36 e art. 37"
    },
    {
      "q": "Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica e i registri di tracciabilità?",
      "a": "I fabbricanti conservano la documentazione tecnica per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato e gli importatori ne conservano una copia per lo stesso periodo. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di fornire alle autorità le informazioni su rischi, reclami, incidenti e misure correttive per 10 anni e l’identità dei propri fornitori e clienti per sei anni. I dati personali contenuti nel registro dei reclami possono essere conservati al massimo per cinque anni.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 9, par. 3, art. 9, par. 13, art. 11, par. 6 e art. 15"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2026-05-29",
      "kind": "amendment",
      "title": "Si applicano le procedure di emergenza per i prodotti rilevanti in caso di crisi",
      "summary": "Dalla data indicata si applica il regolamento (UE) 2024/2748: il capo II bis (artt. da 8 bis a 8 quater) consente un’ulteriore presunzione di conformità e una vigilanza del mercato prioritaria per i prodotti designati come rilevanti in caso di crisi mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748 · art. 7"
    },
    {
      "date": "2024-12-13",
      "kind": "applies",
      "title": "Il GPSR si applica; la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti è abrogata",
      "summary": "Il regolamento (UE) 2023/988 si applica in tutti gli Stati membri dal 13 dicembre 2024. Le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE sono abrogate con effetto dalla stessa data; entro tale data gli Stati membri dovevano notificare le proprie norme sulle sanzioni, e i prodotti conformi alla direttiva 2001/95/CE immessi sul mercato prima di tale data possono continuare a essere messi a disposizione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 44, par. 3, art. 50, art. 51 e art. 52"
    },
    {
      "date": "2024-12-13",
      "kind": "guidance",
      "title": "Si applica il regolamento delegato (UE) 2024/3173 sul sistema di allarme rapido Safety Gate",
      "summary": "L’atto delegato della Commissione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 10, integra il regolamento senza modificarlo (EUR-Lex elenca come atto modificativo solo il regolamento (UE) 2024/2748); stabilisce le norme sull’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e sul suo funzionamento, le informazioni da inserire, gli obblighi di notifica e i criteri per valutare il livello di rischio; si applica dallo stesso giorno del regolamento.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3173 · art. 3"
    },
    {
      "date": "2024-11-08",
      "kind": "amendment",
      "title": "Pubblicato il regolamento (UE) 2024/2748",
      "summary": "Il regolamento modificativo del 9 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale l’8 novembre 2024, sostituisce la lettera b) del terzo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, aggiunge le definizioni 29 e 30 e inserisce il capo II bis; le sue disposizioni si applicano dal 29 maggio 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748 · art. 5 e art. 7"
    },
    {
      "date": "2023-06-12",
      "kind": "in-force",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2023/988",
      "summary": "Adottato il 10 maggio 2023 e pubblicato nella GU L 135 del 23 maggio 2023, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; la sua applicazione è stata differita al 13 dicembre 2024.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32023R0988 · art. 52"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, testo consolidato del 29 maggio 2026 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2023/988 come pubblicato nella GU L 135 del 23 maggio 2023 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "label": "Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32023R0988 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32023R0988"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2024/2748 che modifica il regolamento (UE) 2023/988 per quanto riguarda le procedure di emergenza (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione sul sistema di allarme rapido Safety Gate (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3173"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "label": "Sicurezza dei prodotti (Commissione europea)",
      "url": "https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/product-safety_en"
    },
    {
      "label": "Safety Gate: il sistema di allarme rapido dell’UE per i prodotti non alimentari pericolosi (Commissione europea)",
      "url": "https://ec.europa.eu/safety-gate/"
    },
    {
      "label": "Generel produktsikkerhed (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning, già Sikkerhedsstyrelsen)",
      "url": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/generel-produktsikkerhed"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redattori di conformità normativa, Conphora"
  },
  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-09-09",
  "links": {
    "tools": [
      "recall-manager"
    ],
    "courses": [],
    "related": {
      "en": "/regulations/gpsr/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/gpsr/"
    }
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