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Marketplace and retailer demands Manufacturer · Importer · Online seller 6 min di lettura

Un rivenditore vuole prove di conformità prima di vendere

I rivenditori e i marketplace chiedono prove perché il diritto dell’UE li rende corresponsabili di ciò che vendono. Dal 13 dicembre 2024 il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti impone ai distributori di verificare l’etichettatura e la tracciabilità e ai marketplace di indicare in ogni inserzione il fabbricante e la persona responsabile nell’UE. Si risponde con quattro elementi: la documentazione tecnica, una dichiarazione di conformità ove la normativa di settore la richieda, i rapporti di prova e i dati corretti in etichetta.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti si applica ai prodotti di consumo non interamente disciplinati da norme specifiche di prodotto. Attribuisce a ogni impresa della catena obblighi propri: il fabbricante predispone la documentazione tecnica e contrassegna il prodotto (articolo 9), l’importatore verifica che ciò sia stato fatto (articolo 11) e il distributore verifica l’etichettatura prima di mettere il prodotto a disposizione (articolo 12).[1]

I marketplace hanno un articolo proprio. Un’inserzione deve riportare il nome e i dati di contatto del fabbricante, la persona responsabile nell’UE se il fabbricante ha sede fuori dall’Unione, le informazioni che identificano il prodotto e le eventuali avvertenze (articoli 19 e 22). Un marketplace che non può mostrare questi dati non può legittimamente ospitare l’offerta e li chiede quindi prima che il prodotto sia pubblicato.[1]

La persona responsabile non è una novità: il regolamento (UE) 2019/1020 l’ha introdotta per i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione e il GPSR estende la stessa idea agli altri prodotti di consumo.[2]

La dichiarazione di conformità è una questione distinta. Il GPSR non la richiede. Deriva dalla normativa di armonizzazione, ad esempio la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, la direttiva bassa tensione o la direttiva sulle apparecchiature radio, e i rivenditori la chiedono quando il prodotto rientra in uno di tali atti.[3]

Come risolverlo

  1. Individuare le norme a cui il prodotto è soggetto

    Si parta dal prodotto, non dal modulo del rivenditore. Uno stesso prodotto può rientrare nel GPSR e, contemporaneamente, in due o tre atti di settore, e ciascun atto stabilisce quali documenti esistono.

    Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri
  2. Verificare il prodotto rispetto a tali norme

    Si esaminino i requisiti atto per atto e si registri che cosa è soddisfatto, che cosa manca e che cosa richiede una prova.

    Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console
  3. Produrre i documenti mancanti

    La documentazione tecnica con l’analisi dei rischi e, se un atto di settore la richiede, la dichiarazione di conformità UE firmata dal fabbricante.

    Generatore di documentazioneMotore di conformità Apri nella console
  4. Riportare tracciabilità e persona responsabile sull’etichetta e nell’inserzione

    Tipo, numero di lotto o di serie, nome del fabbricante con indirizzo postale ed elettronico e persona responsabile nell’UE. Gli stessi dati vanno riportati nell’inserzione sul marketplace.

  5. Condividere con il rivenditore un unico link di stato

    Si invii un link che mostra lo stato di conformità del prodotto e i documenti su cui si fonda, in luogo di allegati PDF sparsi per ogni richiesta.

    Link di audit e condivisioneMotore di conformità Apri nella console

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Documentazione tecnicaIl fabbricante, sulla base di un’analisi interna dei rischiGPSR, articolo 9, paragrafo 2
Dichiarazione di conformità UEIl fabbricante, solo se si applica la normativa di armonizzazioneL’atto di settore, ad esempio giocattoli, apparecchiature elettriche o radio
Rapporti di provaUn laboratorio, rispetto alle norme indicate nella documentazioneA supporto dei due documenti precedenti
Dati di etichettatura e di tracciabilitàIl prodotto, il suo imballaggio o un documento di accompagnamentoGPSR, articoli 9, paragrafi 5 e 6, e 16
Istruzioni e informazioni di sicurezzaIl fabbricante, nella lingua dello Stato membroGPSR, articolo 9, paragrafo 7

Se non si fa nulla

L’inserzione viene rifiutata o rimossa

Il marketplace che riceve un ordine da un’autorità deve agire senza indebito ritardo ed entro due giorni lavorativi (GPSR, articolo 22, paragrafo 4).[1]

Sanzioni previste dal diritto nazionale

Ogni Stato membro stabilisce le proprie sanzioni per le violazioni del regolamento (GPSR, articolo 44).[1]

Nessuno risponde del prodotto

Un prodotto rientrante nel GPSR può essere immesso sul mercato solo se un operatore economico stabilito nell’Unione ne risponde (GPSR, articolo 16).[1]

Domande su questo problema

Il GPSR richiede una dichiarazione di conformità?

No. Il GPSR richiede la documentazione tecnica. La dichiarazione di conformità è richiesta dalla normativa di armonizzazione, come la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, e solo per i prodotti che rientrano in tale normativa.

Abbiamo sede fuori dall’UE. Chi è la nostra persona responsabile?

Un fabbricante, importatore, rappresentante autorizzato o fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione, indicato sul prodotto e nell’inserzione.

Un rivenditore può chiedere più di quanto la legge richiede?

Sì. I rivenditori stabiliscono per contratto le proprie condizioni di accesso. Questa pagina descrive la base giuridica minima su cui tali condizioni si fondano.

Per quanto tempo dobbiamo conservare i documenti?

Dieci anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato.

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026
  2. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, articolo 4 EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026
  3. La «Guida blu» sull’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (2022/C 247/01) Commissione europea · consultato il 21 settembre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
4 ottobre 2026
Citare questa pagina
Conphora (2026). Un rivenditore vuole prove di conformità prima di vendere. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/retailer-proof/
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