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Marketplace and retailer demands Online seller · Manufacturer 5 min di lettura

Un marketplace ci chiede la persona responsabile nell’UE

Un prodotto rientrante nel regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti può essere immesso sul mercato dell’UE solo se un operatore economico stabilito nell’Unione ne è responsabile. Per un fabbricante extra-UE, il nome e l’indirizzo postale ed elettronico di tale persona devono comparire in ogni offerta online: per questo il marketplace li richiede. Il ruolo può essere ricoperto da un fabbricante UE, da un importatore, da un rappresentante autorizzato o, in mancanza di questi, da un fornitore di servizi di logistica.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti dispone che un prodotto rientrante nel regolamento non possa essere immesso sul mercato se non vi è un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020. Non è il marketplace a stabilire questa regola: raccoglie l’informazione perché è tenuto a mostrarla.[1]

Chi può essere tale operatore è indicato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020: un fabbricante stabilito nell’Unione; un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell’Unione; un rappresentante autorizzato con mandato scritto del fabbricante; oppure un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione per i prodotti che gestisce, se nessuno degli altri tre è stabilito nell’Unione.[2]

L’informazione deve poi essere visibile. Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, un’offerta online deve indicare il nome e l’indirizzo postale ed elettronico della persona responsabile (art. 19, lett. b)), e i marketplace devono progettare la propria interfaccia in modo che gli operatori possano fornirli (art. 22, parr. 9 e 10).[1]

Come risolverlo

  1. Verificare se Lei ne ha già una

    Se il fabbricante è stabilito nell’Unione, la persona responsabile è il fabbricante. Se un importatore nell’Unione immette il prodotto sul mercato, lo è l’importatore. Molti venditori hanno il ruolo già coperto senza averlo mai indicato.

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  2. Se nessuno ricopre il ruolo, nominare un rappresentante autorizzato

    Il fabbricante conferisce un mandato scritto a un’impresa stabilita nell’Unione. Il mandato deve comprendere i compiti della persona responsabile.

  3. Mettere i documenti a disposizione della persona responsabile

    La persona responsabile tiene la documentazione a disposizione delle autorità e la consegna su richiesta: deve quindi disporre della documentazione tecnica e, ove esista, della dichiarazione di conformità.

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  4. Indicare nome e indirizzi sul prodotto e nell’offerta

    Nome, indirizzo postale e indirizzo elettronico vanno riportati sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento, e nell’inserzione.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Nome, indirizzo postale ed elettronico della persona responsabileL’operatore economico che ricopre il ruoloGPSR, art. 16, parr. 1 e 3, e art. 19, lett. b)
Il mandato scrittoIl fabbricante, quando nomina un rappresentante autorizzatoGPSR, art. 10, par. 1; regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 2, lett. c)
Documentazione tecnica e dichiarazione di conformitàIl fabbricante, tenute a disposizione della persona responsabileRegolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 3, lett. a)

Se non si fa nulla

Il prodotto potrebbe non poter essere immesso sul mercato

Senza un operatore economico stabilito nell’Unione che ne sia responsabile, un prodotto rientrante nel regolamento non può essere immesso sul mercato (GPSR, art. 16, par. 1).[1]

L’offerta è incompleta

Un’offerta online deve indicare la persona responsabile quando il fabbricante non è stabilito nell’Unione (GPSR, art. 19, lett. b)).[1]

Sanzioni previste dal diritto nazionale

Ogni Stato membro stabilisce le proprie sanzioni per le violazioni del regolamento (GPSR, art. 44).[1]

Domande su questo problema

Il marketplace può essere la nostra persona responsabile?

Non in quanto marketplace. Un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione può ricoprire il ruolo per i prodotti che gestisce, ma solo se nell’Unione non è stabilito alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato. Il fornitore di un mercato online che offre anche servizi di logistica può essere un fornitore di servizi di logistica per tali prodotti, con una valutazione caso per caso (GPSR, considerando 46).

Basta un indirizzo postale?

No. L’offerta deve riportare il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo elettronico.

È la stessa persona prevista dalle norme sulla marcatura CE?

È lo stesso ruolo. Il regolamento (UE) 2019/1020 lo ha introdotto per i prodotti soggetti agli atti di armonizzazione elencati all’articolo 4, paragrafo 5, e il GPSR applica lo stesso articolo ai prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione.

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026
  2. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
Citare questa pagina
Conphora (2026). Un marketplace ci chiede la persona responsabile nell’UE. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/marketplace-responsible-person/
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