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Vendere in Europa · Che cosa richiede l’UE

Che cosa richiede l’UE prima di poter vendere un prodotto

Sette livelli, dagli atti applicabili agli obblighi che si assume il Suo importatore. Nulla di quanto qui riportato è affermato senza che la pagina del regolamento collegata lo contenga.

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    Le norme applicabili

    Il GPSR si applica a ogni prodotto di consumo immesso o messo a disposizione sul mercato dell’UE, chiunque lo venda. I prodotti disciplinati da atti settoriali seguono tali atti per i rischi che essi coprono e il GPSR per tutto il resto. Quali atti si applicano dipende dalla categoria, dai materiali, dalla funzione e dall’uso del prodotto, di norma più di uno contemporaneamente.

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    Il fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità

    Prima che un prodotto sia immesso sul mercato, il fabbricante effettua un’analisi dei rischi e redige la documentazione tecnica, la mantiene aggiornata e la conserva per 10 anni; gli importatori verificano che ciò sia stato fatto e ne conservano una copia per lo stesso periodo. Nell’ambito di un atto CE il fabbricante firma inoltre la dichiarazione di conformità UE e si assume così la responsabilità della conformità del prodotto.

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    Marcatura CE dove si applica un atto CE

    La marcatura CE è la dichiarazione del fabbricante che il prodotto è conforme a tutta la normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile che la prevede; solo il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato può apporla. Giocattoli, apparecchiature elettriche, apparecchiature radio, DPI, dispositivi medici, attrezzature a pressione e altro ancora rientrano in atti CE. I prodotti che non rientrano in alcun atto CE non recano la marcatura CE e sono disciplinati dal GPSR.

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    Etichettatura, tracciabilità e persona responsabile

    Il prodotto deve recare un numero di tipo, di lotto o di serie, il nome del fabbricante e il suo indirizzo postale ed elettronico, nonché i dati dell’importatore, se presente; se il prodotto non può recarli, essi figurano sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza sono redatte nella lingua stabilita da ciascuno Stato membro. Il nome e i recapiti della persona responsabile nell’UE figurano sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento, nonché in ogni offerta online, quando il fabbricante si trova al di fuori dell’UE.

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    Sostanze chimiche e sostanze

    La direttiva RoHS limita dieci sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e si dimostra con la marcatura CE; il regolamento sugli inquinanti organici persistenti (POP) vieta o limita tali inquinanti nei prodotti; il regolamento REACH limita le sostanze negli articoli e prevede obblighi per le sostanze estremamente preoccupanti. Le prove sono i rapporti di prova: la garanzia di un fornitore non lo è.

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    Ambiente e responsabilità del produttore

    La responsabilità estesa del produttore pone a carico del produttore la fase di rifiuto dei propri prodotti attraverso sistemi nazionali per imballaggi, batterie e apparecchiature elettriche. La direttiva RAEE richiede la registrazione in ciascuno Stato membro in cui si vende; il capitolo sulla responsabilità del produttore del regolamento sulle batterie si applica dal 18 agosto 2025; il PPWR si applica dal 12 agosto 2026. I rappresentanti per tali registrazioni sono designati ai sensi di quegli atti, separatamente dal mandato per la sicurezza dei prodotti.

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    Gli obblighi dell’importatore quando importa un’impresa dell’UE

    Quando un rivenditore, un distributore o un cliente nell’UE immette il Suo prodotto sul mercato, diventa l’importatore: può farlo solo dopo aver verificato che Lei abbia adempiuto ai Suoi obblighi, deve apporre sul prodotto il proprio nome e indirizzo, conservare una copia della documentazione tecnica e cooperare con le autorità. Si attenda un questionario prima del primo ordine e un rifiuto in assenza di un fascicolo completo.

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Rivisto il 10 settembre 2026 da Conphora compliance team

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