BattR in parole semplici
Il regolamento sulle batterie stabilisce i requisiti che una batteria deve soddisfare prima di poter essere immessa sul mercato o messa in servizio nell’Unione: sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione (art. 1, par. 1). Fissa inoltre regole minime sulla responsabilità estesa del produttore, sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti di batterie e sulla comunicazione dei dati, impone obblighi relativi al dovere di diligenza agli operatori che immettono batterie sul mercato e aggiunge regole sugli appalti pubblici verdi (art. 1, par. 2). Essendo un regolamento, si applica direttamente in tutti gli Stati membri; la vecchia direttiva sulle batterie 2006/66/CE è abrogata con effetto dal 18 agosto 2025 (art. 95).
Ciò che lo distingue dalla direttiva che sostituisce è che la maggior parte degli obblighi si colloca ora nella fase di progettazione e di approvvigionamento anziché in quella dello smaltimento. Dichiarazione sull’impronta di carbonio, contenuto minimo di materiale riciclato, valori di prestazione e durabilità, batterie rimovibili e sostituibili, codice QR e passaporto digitale della batteria, dovere di diligenza verificato da terzi su cobalto, grafite naturale, litio e nichel: tutto entra in vigore gradualmente in date distribuite dal 2024 al 2036 (artt. da 7 a 11, 13, 48, 77, 96). Le date variano in base alla categoria di batteria e molte sono legate ad atti delegati o di esecuzione della Commissione, per cui la data applicabile a una determinata batteria è la più tarda tra quella indicata nel testo e il periodo successivo all’atto.
Testo ufficiale: regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, testo consolidato su EUR-Lex
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, ossia batterie portatili, batterie SLI, batterie LMT, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali, indipendentemente da forma, volume, peso, progettazione, composizione dei materiali, chimica, uso o scopo, nonché alle batterie incorporate in prodotti o aggiunte a prodotti oppure progettate per esserlo (art. 1, par. 3). Una batteria che rientra in più di una categoria è trattata come appartenente a quella con i requisiti più rigorosi, e le celle o i moduli venduti per l’uso finale sono considerati batterie della categoria più simile (art. 1, parr. 3-4). Sono escluse le batterie incorporate in apparecchiature destinate agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri, le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati specificamente a scopi militari e le apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio (art. 1, par. 5); inoltre i capi III (etichettatura, marcatura e informazione) e IX (vigilanza del mercato) non si applicano alle apparecchiature progettate specificamente per la sicurezza degli impianti nucleari (art. 1, par. 6).
Le categorie sono definite in base al peso e allo scopo: una batteria portatile è sigillata e ha un peso pari o inferiore a 5 kg; una batteria LMT è sigillata, ha un peso pari o inferiore a 25 kg e alimenta veicoli a ruote come le biciclette elettriche; una batteria industriale è progettata per uso industriale oppure è qualsiasi altra batteria di peso superiore a 5 kg; una batteria per veicoli elettrici alimenta la trazione di veicoli della categoria L di peso superiore a 25 kg o di veicoli delle categorie M, N e O; una batteria SLI fornisce energia per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (art. 3, par. 1, punti da 9 a 14).
Gli obblighi seguono il ruolo e una stessa impresa ne ricopre spesso più di uno. È fabbricante chi commercializza una batteria con il proprio nome (art. 3, par. 1, punto 33); è importatore chi immette sul mercato dell’Unione una batteria proveniente da un paese terzo (art. 3, par. 1, punto 64); è distributore chi la mette a disposizione più avanti nella catena (art. 3, par. 1, punto 65); l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica una batteria diventa il fabbricante (art. 44). Separatamente, chi per primo mette a disposizione una batteria in uno Stato membro, anche mediante vendita a distanza dall’estero e comprese le batterie incorporate in apparecchi o veicoli, ne è il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore (art. 3, par. 1, punto 47). Gli operatori che preparano batterie per il riutilizzo, le destinano a un altro uso o le rigenerano sono considerati fabbricanti e produttori della batteria risultante (art. 38, par. 11, art. 56, par. 2). Il capo VII sul dovere di diligenza si applica solo agli operatori con un fatturato netto pari o superiore a 40 milioni di EUR, da soli o come parte di un gruppo (art. 47).
Cosa è necessario fare
Sostanze, impronta di carbonio e contenuto di materiale riciclato
Le batterie non possono contenere mercurio oltre lo 0,0005 %, le batterie portatili non possono contenere cadmio oltre lo 0,002 % e, dal 18 agosto 2024, le batterie portatili non possono contenere piombo oltre lo 0,01 %, con esenzione per le pile a bottone zinco-aria fino al 18 agosto 2028 (art. 6, par. 1, allegato I). Il regolamento (UE) 2026/1738 ha sostituito la tabella dell’allegato I dal 13 agosto 2026, aggiungendo condizioni per le batterie incorporate nei veicoli M1 e N1 (regolamento 2026/1738, art. 53 e allegato XII). Le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh e le batterie LMT richiedono una dichiarazione sull’impronta di carbonio per modello e per stabilimento di fabbricazione, con applicazione graduale per categoria dal 18 febbraio 2025, dal 18 febbraio 2026 e dal 18 agosto 2028, oppure da 12 a 18 mesi dopo gli atti della Commissione sulla metodologia e sul formato se successivi; seguono le classi di prestazione e le soglie massime (art. 7). La documentazione sul contenuto di materiale riciclato per cobalto, piombo, litio e nichel inizia il 18 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l’atto delegato, con quote minime dal 18 agosto 2031 e quote più elevate dal 18 agosto 2036 (art. 8).
Prestazioni, sicurezza e stato di salute
Dal 18 agosto 2024 le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, le batterie LMT e quelle per veicoli elettrici devono essere accompagnate da un documento con i valori di prestazione e durabilità dell’allegato IV, e i valori minimi seguono con atto delegato (art. 10). Le batterie portatili di uso generale, escluse le pile a bottone, devono rispettare prestazioni elettrochimiche minime dal 18 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l’atto delegato (art. 9). I sistemi stazionari di accumulo di energia in batterie devono essere sicuri in condizioni normali di uso e, entro il 18 agosto 2024, documentati e sottoposti a prove rispetto ai parametri di sicurezza dell’allegato V (art. 12). Le batterie dei sistemi stazionari di accumulo, le batterie LMT e quelle per veicoli elettrici devono conservare dati aggiornati sullo stato di salute nel sistema di gestione della batteria, con accesso in sola lettura per il proprietario, gli operatori indipendenti e gli operatori dei rifiuti (art. 14).
Rimovibilità e sostituibilità
Dal 18 febbraio 2027 chiunque immetta sul mercato prodotti con batterie portatili deve renderle facilmente rimovibili e sostituibili dall’utilizzatore finale con strumenti disponibili in commercio, pubblicare online le istruzioni di rimozione e di sicurezza, mantenere la batteria disponibile come pezzo di ricambio per almeno cinque anni dopo l’ultima unità del modello e non può usare software per impedirne la sostituzione; le batterie LMT e le loro celle devono poter essere sostituite da un professionista indipendente (art. 11, art. 96, par. 2). Sono previste deroghe per gli apparecchi progettati per ambienti umidi e per i dispositivi professionali di diagnostica per immagini, radioterapia e diagnostica in vitro, nonché quando è necessario un collegamento permanente per motivi di sicurezza o di integrità dei dati (art. 11, parr. 2-3).
Etichettatura, codice QR e passaporto della batteria
Dal 18 agosto 2025 tutte le batterie recano il simbolo della raccolta differenziata, con Cd o Pb stampato al di sotto se il cadmio supera lo 0,002 % o il piombo lo 0,004 % (art. 13, parr. 4-5). Dal 18 agosto 2026, oppure 18 mesi dopo l’atto di esecuzione se successivo, le batterie recano l’etichetta con le informazioni generali, le batterie portatili ricaricabili, LMT e SLI un’etichetta di capacità e le batterie portatili non ricaricabili un’etichetta di durata (art. 13, parr. 1-3). Dal 18 febbraio 2027 ogni batteria reca un codice QR (art. 13, par. 6) e ogni batteria LMT, ogni batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato ha un passaporto della batteria con le informazioni dell’allegato XIII, mantenuto esatto dall’operatore che la immette sul mercato, il cui identificativo unico è caricato nel registro del passaporto digitale dei prodotti (art. 77).
Valutazione della conformità, documentazione e obblighi degli operatori
I fabbricanti redigono la documentazione tecnica dell’allegato VIII, eseguono la valutazione della conformità dell’art. 17 (modulo A, D1 o G, con un organismo notificato per l’impronta di carbonio e il contenuto di materiale riciclato), firmano la dichiarazione di conformità UE, appongono la marcatura CE, identificano su di essa la batteria e se stessi, conservano i registri per 10 anni e adottano misure correttive quando qualcosa non va (artt. da 17 a 20, art. 38). Gli importatori verificano tutto ciò prima di immettere una batteria sul mercato e aggiungono il proprio nome e indirizzo (art. 41); i distributori controllano registrazione, marcatura e documenti prima della vendita (art. 42); i fornitori di servizi di logistica evitano che la movimentazione comprometta la conformità (art. 43); e ogni operatore è in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 46). Questi capi si applicano dal 18 agosto 2024, salvo l’art. 17, par. 2, sulla valutazione della conformità dei requisiti relativi all’impronta di carbonio e al contenuto di materiale riciclato, che si applica 12 mesi dopo la prima pubblicazione dell’elenco degli organismi notificati (art. 96, par. 2, lett. b), art. 30, par. 2).
Dovere di diligenza per le batterie
Dal 18 agosto 2027 gli operatori economici che immettono batterie sul mercato con un fatturato netto pari o superiore a 40 milioni di EUR devono adottare e pubblicare una politica del dovere di diligenza per le batterie su cobalto, grafite naturale, litio e nichel, attuare un sistema di gestione con documentazione sulla catena di custodia e un meccanismo di gestione dei reclami, individuare e gestire i rischi della catena di fornitura, far verificare la politica e sottoporla periodicamente ad audit da un organismo notificato, pubblicare una relazione annuale e conservare le registrazioni per 10 anni (artt. da 47 a 52, come modificati dal regolamento (UE) 2025/1561). I sistemi riconosciuti di dovere di diligenza possono sostenere la conformità (art. 53).
Registrazione dei produttori, ritiro e raccolta
Dal 18 agosto 2025 i produttori si registrano in ogni Stato membro in cui mettono a disposizione batterie per la prima volta, ottengono un’autorizzazione a titolo individuale o tramite un’organizzazione per la responsabilità del produttore, forniscono una garanzia e finanziano raccolta, trattamento, informazione e comunicazione dei dati (artt. da 55 a 58, art. 96, par. 2). I produttori di batterie portatili devono raggiungere tassi di raccolta del 45 % entro la fine del 2023, del 63 % entro la fine del 2027 e del 73 % entro la fine del 2030, i produttori di batterie LMT il 51 % entro la fine del 2028 e il 61 % entro la fine del 2031, e i produttori di batterie SLI, industriali e per veicoli elettrici devono ritirare gratuitamente tutti i rifiuti di batterie (artt. da 59 a 61). I distributori ritirano i rifiuti di batterie delle categorie che vendono presso il negozio o nelle sue vicinanze, oppure nel luogo di consegna per le vendite a distanza (art. 62). I rifiuti di batterie raccolti non possono essere smaltiti né utilizzati per il recupero di energia e devono essere trattati in impianti autorizzati che rispettino gli obiettivi di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dell’allegato XII (artt. 70-71). Gli utilizzatori finali devono conferire i rifiuti di batterie separatamente (art. 64) e i produttori comunicano ogni anno all’autorità competente i volumi, i tassi di raccolta e i dati sul trattamento (art. 75).
Vigilanza e sanzioni
Ogni Stato membro designa le autorità competenti che vigilano sui produttori e sulle organizzazioni per la responsabilità del produttore e gestiscono il registro dei produttori (art. 54), mentre le autorità di vigilanza del mercato si occupano delle regole di prodotto. Se una batteria presenta un rischio o non è conforme, tali autorità richiedono un’azione correttiva, possono vietarla o limitarla sul proprio mercato e assicurano il ritiro o il richiamo, con una procedura di salvaguardia dell’Unione in caso di disaccordo tra gli Stati membri (artt. da 79 a 81). Le carenze formali, come l’assenza della marcatura CE, della dichiarazione di conformità, della documentazione tecnica o dei dati di contatto, devono essere sanate, altrimenti la batteria è limitata, ritirata o richiamata (art. 83), e le violazioni persistenti degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comportare la limitazione o il divieto delle batterie di un operatore (art. 84). Le sanzioni vere e proprie sono nazionali: gli Stati membri dovevano adottare regole effettive, proporzionate e dissuasive entro il 18 agosto 2025 e notificarle alla Commissione (art. 93).
Come Conphora può aiutare
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Fonti
- Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, testo consolidato del 31 luglio 2025 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2023/1542, testo originale pubblicato nella GU L 191 del 28 luglio 2023 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, che modifica l’art. 77 (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2025/606 della Commissione sull’efficienza di riciclaggio e sui tassi di recupero dei materiali (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2025/1561 che rinvia gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2026/1738 sui veicoli fuori uso, che modifica l’allegato I (EUR-Lex)
- Batterie: la pagina della Commissione europea sul regolamento sulle batterie
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.