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BattR Environment & Waste 10 min Novità nei prossimi 12 mesi

BattR: Regolamento UE sulle batterie (Regolamento (UE) 2023/1542), spiegato

Il regolamento sulle batterie stabilisce regole di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, dovere di diligenza e fine vita per ogni batteria immessa sul mercato dell’UE, dalle pile stilo ai pacchi per veicoli elettrici. Si applica dal 18 febbraio 2024, sostituendo la direttiva del 2006, con il passaporto della batteria dal 18 febbraio 2027 e il dovere di diligenza dal 18 agosto 2027.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 18 febbraio 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Batterie portatili (sigillate, di peso pari o inferiore a 5 kg, non destinate a uso industriale)
  • Batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT) (sigillate, di peso pari o inferiore a 25 kg, per biciclette elettriche, monopattini elettrici e simili)
  • Batterie per l’avviamento, l’illuminazione e l’accensione (SLI)
  • Batterie industriali (progettate per uso industriale, o qualsiasi altra batteria di peso superiore a 5 kg)
  • Batterie per veicoli elettrici
  • Celle e moduli di batterie messi a disposizione per l’uso finale
  • Batterie incorporate in prodotti o aggiunte a prodotti
  • Batterie preparate per il riutilizzo, destinate a un altro uso o rigenerate

Prodotti derivati e a valle

  • Elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche alimentati da batterie portatili
  • Batterie portatili di uso generale (formati AA, AAA, C, D, 9 V, pile a bottone e simili)
  • Biciclette elettriche, monopattini elettrici e altri mezzi di trasporto leggeri
  • Veicoli ibridi ed elettrici delle categorie L, M, N e O
  • Sistemi stazionari di accumulo di energia in batterie
  • Veicoli, altri mezzi di trasporto e macchinari con batterie SLI

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza con il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per uso proprio.

Fonte · art. 3, par. 1, punto 33
Importatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato una batteria proveniente da un paese terzo.

Fonte · art. 3, par. 1, punto 64
Distributore

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione una batteria sul mercato.

Fonte · art. 3, par. 1, punto 65
Fornitore di servizi di logistica

Un prestatore di servizi che, per conto di terzi, immagazzina, imballa, indirizza o spedisce batterie, come definito nel regolamento (UE) 2019/1020.

Fonte · art. 3, par. 2, lett. b), art. 43
Piattaforma online

Un fornitore di una piattaforma online, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori di batterie.

Fonte · art. 3, par. 1, punto 67, art. 62, par. 6
Produttore (responsabilità estesa del produttore)

Qualsiasi fabbricante, importatore, distributore o altra persona che, in uno Stato membro, fornisce per la prima volta batterie con il proprio nome, rivende con il proprio nome batterie di altri prive di marchio, fornisce a titolo professionale batterie provenienti da un altro paese o vende batterie mediante contratto a distanza in tale Stato membro dall’estero, comprese le batterie incorporate in apparecchi o veicoli.

Fonte · art. 3, par. 1, punto 47
Operatore di riutilizzo, destinazione a un altro uso o rigenerazione

Un operatore economico che immette sul mercato o mette in servizio una batteria che è stata preparata per il riutilizzo, preparata per essere destinata a un altro uso, destinata a un altro uso o rigenerata; è considerato il fabbricante e il produttore di tale batteria.

Fonte · art. 38, par. 11, art. 56, par. 2

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BattR si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Prodotto con batteria incorporata o fornita insieme ad esso · Fabbricante, Importatore, Operatore di riutilizzo, destinazione a un altro uso o rigenerazione · qualsiasi Rientra nell’ambito Le batterie incorporate in prodotti o aggiunte a prodotti sono disciplinate come batterie e, dal 18 febbraio 2027, chiunque immetta sul mercato un prodotto con una batteria portatile deve renderla rimovibile e sostituibile dall’utilizzatore finale, mentre le batterie LMT devono poter essere sostituite da un professionista indipendente. Fonte · art. 1, par. 3, art. 11
  2. Prodotto con batteria incorporata o fornita insieme ad esso · Distributore, Fornitore di servizi di logistica, Piattaforma online, Produttore (responsabilità estesa del produttore) · qualsiasi Rientra nell’ambito La batteria all’interno del prodotto rientra nell’ambito di applicazione: i distributori verificano la marcatura e la registrazione del produttore, i produttori si registrano e finanziano la raccolta delle batterie incorporate in apparecchi e veicoli, mentre l’obbligo di ritiro presso i punti vendita non si estende ai prodotti di scarto contenenti batterie. Fonte · art. 1, par. 3, art. 42, art. 55, par. 2, art. 62, par. 2
  3. qualsiasi · Fabbricante, Importatore, Operatore di riutilizzo, destinazione a un altro uso o rigenerazione · Grande Rientra nell’ambito Tutte le categorie di batterie rientrano nell’ambito di applicazione indipendentemente da forma, peso, chimica o uso; gli obblighi di prodotto si applicano dal 18 agosto 2024 e, dal 18 agosto 2027, l’operatore il cui fatturato netto ha raggiunto 40 milioni di EUR deve inoltre attuare una politica verificata del dovere di diligenza per le batterie. Fonte · art. 1, par. 3, art. 47, art. 48, par. 1, art. 96, par. 2
  4. qualsiasi · Fabbricante, Importatore, Operatore di riutilizzo, destinazione a un altro uso o rigenerazione · Piccola o media (PMI) Rientra nell’ambito Tutte le categorie di batterie rientrano nell’ambito di applicazione e gli obblighi di prodotto, di etichettatura e di documentazione si applicano integralmente; è disattivato solo il capo sul dovere di diligenza per gli operatori con un fatturato netto inferiore a 40 milioni di EUR che non fanno parte di un gruppo che supera tale limite. Fonte · art. 1, par. 3, art. 47
  5. qualsiasi · Fabbricante, Importatore, Operatore di riutilizzo, destinazione a un altro uso o rigenerazione · Micro Rientra nell’ambito Tutte le categorie di batterie rientrano nell’ambito di applicazione e gli obblighi di prodotto, di etichettatura e di documentazione si applicano integralmente; è disattivato solo il capo sul dovere di diligenza per gli operatori con un fatturato netto inferiore a 40 milioni di EUR che non fanno parte di un gruppo che supera tale limite. Fonte · art. 1, par. 3, art. 47
  6. qualsiasi · Fabbricante, Importatore, Operatore di riutilizzo, destinazione a un altro uso o rigenerazione · qualsiasi Rientra nell’ambito Tutte le categorie di batterie rientrano nell’ambito di applicazione indipendentemente da forma, peso, chimica o uso e gli obblighi di fabbricanti e importatori si applicano dal 18 agosto 2024; l’applicabilità del capo sul dovere di diligenza dipende da una soglia di fatturato netto di 40 milioni di EUR. Fonte · art. 1, par. 3, art. 47, art. 96, par. 2
  7. qualsiasi · Distributore · qualsiasi Rientra nell’ambito I distributori di ogni categoria di batterie devono verificare la registrazione del produttore, la marcatura CE, l’etichettatura e i documenti prima della vendita e ritirare gratuitamente i rifiuti di batterie delle categorie che vendono presso il punto vendita o nelle sue vicinanze. Fonte · art. 42, art. 62
  8. qualsiasi · Produttore (responsabilità estesa del produttore) · qualsiasi Rientra nell’ambito Chi per primo mette a disposizione una batteria di qualsiasi categoria in uno Stato membro ne è il produttore e deve registrarsi in tale Stato e assumere la responsabilità estesa del produttore dal 18 agosto 2025, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa. Fonte · art. 3, par. 1, punto 47, art. 55, art. 56, art. 96, par. 2
  9. qualsiasi · Fornitore di servizi di logistica · qualsiasi Rientra nell’ambito I fornitori di servizi di logistica devono evitare che lo stoccaggio, l’imballaggio, l’indirizzamento e la spedizione compromettano la conformità, cooperare con le autorità e segnalare le batterie che presentano un rischio. Fonte · art. 43
  10. qualsiasi · Piattaforma online · qualsiasi Rientra nell’ambito Le piattaforme online che consentono ai consumatori di acquistare batterie dai produttori devono ottenere il numero di registrazione di ciascun produttore e un’autocertificazione del rispetto dei suoi obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore. Fonte · art. 62, par. 6
  11. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende Il regolamento riguarda ogni categoria di batterie e ogni operatore della catena; sono escluse le batterie incorporate in apparecchiature destinate agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri, le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati specificamente a scopi militari e le apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio, mentre i capi III (etichettatura, marcatura e informazione) e IX (vigilanza del mercato) non si applicano alle apparecchiature progettate specificamente per la sicurezza degli impianti nucleari. Fonte · art. 1, parr. 5-6

Date principali

  1. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU L 191) Fonte
  2. Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione Fonte · art. 96, par. 1
  3. Primo obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie portatili: 45 % Fonte · art. 59, par. 3
  4. Il regolamento si applica, fatte salve le disposizioni con date proprie Fonte · art. 96, par. 2
  5. Entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR): l’identificativo unico di ciascun passaporto della batteria deve essere caricato nel registro ESPR (nuovo art. 77, par. 10) Fonte · art. 78, art. 80
  6. Si applicano la valutazione della conformità (art. 17) e gli obblighi di fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di servizi di logistica (capo VI), salvo l’art. 17, par. 2, sulla valutazione della conformità dei requisiti relativi all’impronta di carbonio e al contenuto di materiale riciclato (artt. 7 e 8), che si applica 12 mesi dopo la prima pubblicazione dell’elenco degli organismi notificati Fonte · art. 96, par. 2, lett. b), art. 17, par. 2, art. 30, par. 2
  7. Documento sulle prestazioni e sulla durabilità per le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, le batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT) e le batterie per veicoli elettrici; dati sullo stato di salute nel sistema di gestione della batteria; documentazione di sicurezza per i sistemi stazionari di accumulo; limite di piombo dello 0,01 % nelle batterie portatili Fonte · art. 10, par. 1, art. 12, par. 2, art. 14, par. 1, allegato I
  8. Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2025/606 della Commissione: metodologia per l’efficienza di riciclaggio e i tassi di recupero dei materiali Fonte · art. 2
  9. Entrata in vigore del regolamento (UE) 2025/1561: obblighi relativi al dovere di diligenza rinviati al 18 agosto 2027 Fonte · art. 1, art. 2
  10. Si applica il capo VIII (registrazione dei produttori, responsabilità estesa del produttore, raccolta, trattamento e comunicazione dei dati); la direttiva 2006/66/CE è abrogata; simbolo della raccolta differenziata su tutte le batterie; scadenza per le regole degli Stati membri sulle sanzioni Fonte · art. 96, par. 2, art. 95, art. 13, par. 4, art. 93
  11. Termine per gli orientamenti della Commissione sul dovere di diligenza per le batterie Fonte · art. 48, par. 5
  12. Il regolamento (UE) 2026/1738 (veicoli fuori uso) si applica al BattR: le restrizioni sulle sostanze dell’allegato I sono sostituite, i limiti per mercurio, cadmio e piombo sono mantenuti e sono aggiunte nuove condizioni per cadmio, piombo e cromo esavalente per le batterie incorporate nei veicoli M1 e N1 Fonte · art. 53, art. 59, par. 2, allegato XII
  13. Etichetta con le informazioni generali su tutte le batterie, etichetta di capacità sulle batterie portatili ricaricabili, LMT e SLI ed etichetta «non ricaricabile», oppure 18 mesi dopo l’atto di esecuzione se successivo Fonte · art. 13, parr. 1-3
  14. Le batterie portatili devono poter essere rimosse e sostituite dall’utilizzatore finale e le batterie LMT da un professionista indipendente (art. 11); codice QR su tutte le batterie; passaporto della batteria per le batterie LMT, industriali con capacità superiore a 2 kWh e per veicoli elettrici Fonte · art. 96, par. 2, art. 13, par. 6, art. 77, par. 1
  15. Gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie si applicano agli operatori economici con un fatturato netto pari o superiore a 40 milioni di EUR Fonte · art. 48, par. 1, art. 47
  16. Obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie portatili: 63 % Fonte · art. 59, par. 3
  17. Documentazione sul contenuto di materiale riciclato per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, per veicoli elettrici e SLI (oppure 24 mesi dopo l’atto delegato se successivo); prestazioni minime per le batterie portatili di uso generale e le batterie LMT (oppure da 18 a 24 mesi dopo gli atti delegati se successivi); il limite di piombo si applica alle pile a bottone zinco-aria Fonte · art. 8, par. 1, art. 9, par. 1, art. 10, par. 3, allegato I
  18. Obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie LMT: 51 % Fonte · art. 60, par. 3
  19. Obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie portatili: 73 % Fonte · art. 59, par. 3
  20. Contenuto minimo di materiale riciclato nei materiali attivi: 16 % di cobalto, 85 % di piombo, 6 % di litio, 6 % di nichel Fonte · art. 8, par. 2
  21. Obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie LMT: 61 % Fonte · art. 60, par. 3
  22. La documentazione sul contenuto di materiale riciclato si estende alle batterie LMT Fonte · art. 8, par. 1
  23. Il contenuto minimo di materiale riciclato sale al 26 % di cobalto, 85 % di piombo, 12 % di litio, 15 % di nichel, comprese le batterie LMT Fonte · art. 8, par. 3

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante25
  • Progettare e fabbricare ogni batteria nel rispetto dei requisiti relativi a sostanze, impronta di carbonio, contenuto di materiale riciclato, prestazioni e durabilità, sicurezza e stato di salute degli artt. da 6 a 10, 12 e 14. art. 38, par. 1
  • Marcare ed etichettare ogni batteria come prescritto dall’art. 13 (informazioni generali, capacità, simbolo della raccolta differenziata, sostanze pericolose, codice QR). art. 38, par. 1, art. 13
  • Fornire con la batteria istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di vendita. art. 38, par. 1
  • Prima di immettere una batteria sul mercato, redigere la documentazione tecnica dell’allegato VIII. art. 38, par. 2, allegato VIII
  • Eseguire la procedura di valutazione della conformità dell’art. 17 (modulo A, D1 o G, con un organismo notificato per i requisiti relativi all’impronta di carbonio e al contenuto di materiale riciclato) prima di immettere la batteria sul mercato. art. 38, par. 2, art. 17
  • Redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all’art. 18 e conservarla con la documentazione tecnica. art. 38, par. 3, art. 18
  • Apporre la marcatura CE sulla batteria, oppure sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento se la batteria non lo consente, prima di immetterla sul mercato. art. 38, par. 3, art. 20
  • Tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall’immissione della batteria sul mercato. art. 38, par. 4
  • Predisporre procedure affinché le batterie prodotte in serie restino conformi, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o di altre specifiche tecniche di riferimento. art. 38, par. 5
  • Marcare ogni batteria con un’identificazione del modello e un numero di lotto o di serie, nonché con il proprio nome o marchio, l’indirizzo postale e un unico punto di contatto, oppure riportare tali dati sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento se la batteria è troppo piccola. art. 38, parr. 6-7
  • Dal 18 agosto 2024, accompagnare le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, le batterie LMT e le batterie per veicoli elettrici con un documento che riporti i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e di durabilità dell’allegato IV. art. 10, par. 1
  • Conservare dati aggiornati sullo stato di salute e sulla durata di vita prevista nel sistema di gestione della batteria dei sistemi stazionari di accumulo di energia in batterie, delle batterie LMT e di quelle per veicoli elettrici, con accesso in sola lettura per chiunque abbia acquistato legalmente la batteria, compresi gli operatori indipendenti o gli operatori della gestione dei rifiuti, oppure per un terzo che agisce per loro conto. art. 14, parr. 1-2, art. 38, par. 8
  • Redigere una dichiarazione sull’impronta di carbonio per ciascun modello di batteria e stabilimento di fabbricazione per le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh e le batterie LMT, con applicazione graduale dal 18 febbraio 2025 (veicoli elettrici), dal 18 febbraio 2026 (industriali ricaricabili) e dal 18 agosto 2028 (LMT), oppure da 12 a 18 mesi dopo gli atti della Commissione sulla metodologia e sul formato se successivi; le classi di prestazione e le soglie massime seguono in date successive. art. 7, parr. 1-3
  • Dal 18 agosto 2028 (oppure 24 mesi dopo l’atto delegato se successivo), documentare la quota di cobalto, piombo, litio e nichel riciclati nelle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, nelle batterie per veicoli elettrici e in quelle SLI, e rispettare quote minime del 16 % di cobalto, 85 % di piombo, 6 % di litio e 6 % di nichel dal 18 agosto 2031, che salgono al 26 %, 85 %, 12 % e 15 % dal 18 agosto 2036. art. 8, parr. 1-3
  • Dal 18 agosto 2025 marcare ogni batteria con il simbolo della raccolta differenziata (e con Cd o Pb se il cadmio supera lo 0,002 % o il piombo lo 0,004 %); dal 18 agosto 2026, oppure 18 mesi dopo l’atto di esecuzione se successivo, aggiungere le etichette con le informazioni generali e con la capacità; dal 18 febbraio 2027 aggiungere un codice QR che rimandi al passaporto della batteria o alle informazioni sulla conformità e sui rifiuti. art. 13, parr. 1-6
  • Dal 18 febbraio 2027 dotare ogni batteria LMT, batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh e batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato di un passaporto della batteria con le informazioni dell’allegato XIII, mantenerlo esatto e aggiornato e caricare il suo identificativo unico nel registro del passaporto digitale dei prodotti. art. 77, parr. 1, 3-4 e 10
  • Se si immettono sul mercato prodotti con batterie portatili, dal 18 febbraio 2027 progettarli in modo che la batteria sia facilmente rimovibile e sostituibile dall’utilizzatore finale con strumenti disponibili in commercio e non usare mai software per impedirne la sostituzione; le batterie LMT devono poter essere sostituite da un professionista indipendente. art. 11, par. 1, art. 11, par. 5 e art. 96, par. 2
  • Dal 18 febbraio 2027, pubblicare online le istruzioni per la rimozione e la sostituzione delle batterie portatili nei prodotti immessi sul mercato. art. 11, par. 1
  • Dal 18 febbraio 2027, mantenere la batteria portatile di un prodotto disponibile come pezzo di ricambio per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello di prodotto. art. 11, par. 7
  • Se si ritiene o si ha motivo di credere che una batteria immessa sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informarne le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui è stata messa a disposizione. art. 38, par. 9
  • Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della batteria, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dalle batterie immesse sul mercato. art. 38, par. 10
  • Dal 18 agosto 2027, se il fatturato netto è stato pari o superiore a 40 milioni di EUR (da soli o come parte di un gruppo), definire e attuare una politica del dovere di diligenza per le batterie relativa a cobalto, grafite naturale, litio e nichel, con il sistema di gestione, la gestione dei rischi e la comunicazione che il regolamento richiede. art. 47, art. 48, par. 1, art. 49 e art. 50
  • Far verificare la propria politica del dovere di diligenza per le batterie da un organismo notificato e farla sottoporre periodicamente ad audit da tale organismo. art. 48, par. 2
  • Riesaminare ogni anno la propria politica del dovere di diligenza per le batterie e rendere pubblica una relazione in merito, anche su internet. art. 52, par. 3
  • Conservare per 10 anni dall’immissione sul mercato dell’ultima batteria fabbricata in base alla politica la documentazione che dimostra il rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza, comprese la relazione di verifica, la decisione di approvazione e le relazioni di audit. art. 48, par. 3
Importatore14
  • Immettere sul mercato solo batterie conformi agli artt. 6-10, 12, 13 e 14 e verificare prima che il fabbricante abbia redatto la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica, eseguito la valutazione della conformità, apposto la marcatura CE e le etichette, fornito i documenti e le istruzioni richiesti e riportato il proprio nome e indirizzo sulla batteria. art. 41, parr. 1-2
  • Riportare il proprio nome o marchio, l’indirizzo postale e un unico punto di contatto sulla batteria, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento. art. 41, par. 3
  • Finché una batteria è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità. art. 41, par. 4
  • Se i rischi presentati da una batteria lo giustificano, sottoporre a prove a campione le batterie commercializzate, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, delle batterie non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori. art. 41, par. 5
  • Se una batteria immessa sul mercato non è conforme, adottare le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui è stata messa a disposizione. art. 41, par. 6
  • Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione della batteria sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. art. 41, par. 7
  • Fornire a un’autorità nazionale competente, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della batteria, in una lingua che l’autorità possa comprendere facilmente, e cooperare all’azione correttiva. art. 41, par. 8
  • Se si vende con il proprio nome o marchio, oppure si modifica una batteria o la sua destinazione, si assumono tutti gli obblighi del fabbricante di cui all’art. 38. art. 44
  • In quanto operatore economico che immette sul mercato una batteria LMT, una batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh o una batteria per veicoli elettrici, dal 18 febbraio 2027 attribuire l’identificativo unico associato al suo codice QR e mantenere il suo passaporto della batteria esatto, completo e aggiornato. art. 77, parr. 3-4
  • Dal 18 agosto 2027, se il fatturato netto ha raggiunto 40 milioni di EUR (da soli o come parte di un gruppo), rispettare gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie in quanto operatore che immette le batterie sul mercato. art. 47, art. 48, par. 1
  • Se si è stabiliti in uno Stato membro e si forniscono per la prima volta a titolo professionale in tale Stato membro batterie provenienti da un paese terzo, oppure si vende mediante contratto a distanza direttamente agli utilizzatori finali in uno Stato membro in cui non si è stabiliti, si è il produttore di tali batterie in quello Stato. art. 3, par. 1, punto 47, lett. c)-d)
  • In quanto produttore, registrarsi nel registro dei produttori di tale Stato membro prima di mettervi a disposizione le batterie per la prima volta. art. 55, par. 2
  • In quanto produttore, assumere la responsabilità estesa del produttore per le batterie messe a disposizione in tale Stato membro. art. 56, par. 1
  • Essere in grado di identificare, per 10 anni, ogni operatore economico che ha fornito una batteria e ogni operatore al quale ne è stata fornita una, con quantitativi e modelli. art. 46
Distributore8
  • Prima di mettere a disposizione una batteria, verificare che il produttore sia iscritto nel registro dei produttori, che la batteria rechi la marcatura CE e le etichette dell’art. 13, che sia accompagnata dai documenti e dalle istruzioni richiesti e che il fabbricante e l’importatore vi abbiano riportato la propria identificazione. art. 42, parr. 1-2
  • Non mettere a disposizione una batteria che si ritiene o si ha motivo di credere non conforme finché non sia stata resa conforme e, se presenta un rischio, informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato. art. 42, par. 3
  • Finché una batteria è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità. art. 42, par. 4
  • Se una batteria messa a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui è stata messa a disposizione. art. 42, par. 5
  • Ritirare dagli utilizzatori finali, gratuitamente e senza obbligo di acquisto, i rifiuti di batterie delle categorie vendute, presso il punto vendita o nelle sue vicinanze, e consegnarli al produttore responsabile, all’organizzazione per la responsabilità del produttore o all’operatore della gestione dei rifiuti selezionato. art. 62, parr. 1-3
  • Se si vende mediante contratto a distanza, predisporre un numero sufficiente di punti di raccolta in tutto lo Stato membro; se si effettuano consegne, offrire di ritirare gratuitamente i rifiuti di batterie nel luogo di consegna o presso un punto di raccolta locale e comunicarlo all’utilizzatore finale al momento dell’acquisto. art. 62, parr. 4-5
  • Esporre in modo permanente, nel negozio e online, le informazioni per gli utilizzatori finali fornite dai produttori su prevenzione, raccolta differenziata, sicurezza e significato delle etichette e indicare separatamente nel punto vendita i costi della responsabilità estesa del produttore. art. 74, parr. 4-5
  • Essere in grado di identificare, per 10 anni, ogni operatore economico che ha fornito una batteria e ogni operatore al quale ne è stata fornita una, con quantitativi e modelli. art. 46
Fornitore di servizi di logistica3
  • Assicurarsi che lo stoccaggio, l’imballaggio, l’indirizzamento e la spedizione non compromettano la conformità delle batterie agli artt. 6-10, 12, 13 e 14. art. 43
  • Cooperare con le autorità nazionali a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi delle batterie gestite e informare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato se una batteria presenta un rischio. art. 43, art. 40, par. 3, lett. c), art. 40, par. 4
  • Essere in grado di identificare, per 10 anni, ogni operatore economico che ha fornito una batteria e ogni operatore al quale ne è stata fornita una. art. 46
Piattaforma online1
  • Prima che un produttore possa offrire batterie ai consumatori sulla propria piattaforma, ottenere i suoi dati di iscrizione nel registro dei produttori e il numero di registrazione, nonché un’autocertificazione secondo cui offre soltanto batterie conformi ai requisiti sulla responsabilità estesa del produttore degli artt. da 56 a 58; se un registro nazionale dei produttori non è pubblico, lo Stato membro deve concedere l’accesso gratuito a tale registro per questa verifica. art. 62, par. 6, art. 55, par. 13
Produttore (responsabilità estesa del produttore)8
  • Registrarsi nel registro dei produttori di ogni Stato membro in cui si mettono a disposizione batterie per la prima volta, comprese le batterie incorporate in apparecchi o veicoli, prima di venderle in tale Stato; l’autorità rilascia un numero di registrazione entro 12 settimane da una domanda completa. art. 55, parr. 2-3 e 9
  • Assumere la responsabilità estesa del produttore dal 18 agosto 2025 e finanziare la raccolta differenziata, il trasporto e il trattamento, l’indagine sulla composizione, l’informazione degli utilizzatori finali e la comunicazione dei dati per le batterie messe a disposizione. art. 56, parr. 1 e 4, art. 96, par. 2
  • Se si vende mediante contratto a distanza in uno Stato membro da un altro paese, nominare con mandato scritto un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in tale Stato. art. 56, par. 3
  • Ottenere un’autorizzazione dall’autorità competente, a titolo individuale o tramite un’organizzazione per la responsabilità del produttore autorizzata, e fornire una garanzia che copra i costi di gestione dei rifiuti. art. 57, par. 1, art. 58, parr. 1-2 e 7
  • Per le batterie portatili, gestire un sistema nazionale di ritiro e di raccolta e raggiungere tassi di raccolta del 45 % entro il 31 dicembre 2023, del 63 % entro il 31 dicembre 2027 e del 73 % entro il 31 dicembre 2030; per le batterie LMT, il 51 % entro il 31 dicembre 2028 e il 61 % entro il 31 dicembre 2031. art. 59, parr. 1-3, art. 60, parr. 1-3
  • Per le batterie SLI, industriali e per veicoli elettrici, ritirare gratuitamente tutti i rifiuti di batterie da distributori, rigeneratori, impianti di trattamento e punti di raccolta pubblici e consegnarli a impianti autorizzati per il trattamento. art. 61, parr. 1 e 3
  • Informare gli utilizzatori finali e i distributori su prevenzione dei rifiuti, raccolta differenziata, punti di ritiro, sicurezza e significato delle etichette, fornire gratuitamente agli operatori dei rifiuti informazioni sullo smontaggio e sulla sicurezza e realizzare campagne di sensibilizzazione. art. 74, parr. 1-3 e 6
  • Comunicare all’autorità competente ogni anno civile, entro sei mesi dalla fine dell’anno, i quantitativi immessi sul mercato, raccolti, trattati, esportati e preparati per il riutilizzo e il tasso di raccolta raggiunto. art. 75, parr. 1-2 e 7
Operatore di riutilizzo, destinazione a un altro uso o rigenerazione5
  • Un operatore economico che immette sul mercato una batteria preparata per il riutilizzo, destinata a un altro uso o rigenerata è considerato il suo fabbricante e assume gli obblighi del fabbricante. art. 38, par. 11
  • Eseguire un’ulteriore valutazione della conformità con il modulo A per la batteria preparata per il riutilizzo, destinata a un altro uso o rigenerata prima di immetterla sul mercato. art. 17, par. 3
  • Applicare alla batteria nuove etichette che indichino il cambiamento del suo status. art. 13, par. 9
  • Eseguire l’esame, le prove di prestazione, l’imballaggio e la spedizione della batteria e dei suoi componenti seguendo adeguate istruzioni di controllo della qualità e di sicurezza. art. 45, par. 1
  • Lo stesso operatore diventa il produttore di tale batteria ai fini della responsabilità estesa del produttore e assume la responsabilità del passaporto della batteria; i requisiti relativi all’impronta di carbonio e al contenuto di materiale riciclato non si applicano a una batteria già immessa sul mercato o messa in servizio prima dell’operazione, e i requisiti di prestazione e durabilità non si applicano se l’operatore dimostra che la batteria è stata immessa sul mercato o messa in servizio prima delle date in cui tali requisiti sono diventati applicabili. art. 56, par. 2, art. 77, par. 7, art. 7, par. 5, art. 8, par. 4, art. 10, par. 4

BattR in parole semplici

Il regolamento sulle batterie stabilisce i requisiti che una batteria deve soddisfare prima di poter essere immessa sul mercato o messa in servizio nell’Unione: sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione (art. 1, par. 1). Fissa inoltre regole minime sulla responsabilità estesa del produttore, sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti di batterie e sulla comunicazione dei dati, impone obblighi relativi al dovere di diligenza agli operatori che immettono batterie sul mercato e aggiunge regole sugli appalti pubblici verdi (art. 1, par. 2). Essendo un regolamento, si applica direttamente in tutti gli Stati membri; la vecchia direttiva sulle batterie 2006/66/CE è abrogata con effetto dal 18 agosto 2025 (art. 95).

Ciò che lo distingue dalla direttiva che sostituisce è che la maggior parte degli obblighi si colloca ora nella fase di progettazione e di approvvigionamento anziché in quella dello smaltimento. Dichiarazione sull’impronta di carbonio, contenuto minimo di materiale riciclato, valori di prestazione e durabilità, batterie rimovibili e sostituibili, codice QR e passaporto digitale della batteria, dovere di diligenza verificato da terzi su cobalto, grafite naturale, litio e nichel: tutto entra in vigore gradualmente in date distribuite dal 2024 al 2036 (artt. da 7 a 11, 13, 48, 77, 96). Le date variano in base alla categoria di batteria e molte sono legate ad atti delegati o di esecuzione della Commissione, per cui la data applicabile a una determinata batteria è la più tarda tra quella indicata nel testo e il periodo successivo all’atto.

Testo ufficiale: regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, testo consolidato su EUR-Lex

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, ossia batterie portatili, batterie SLI, batterie LMT, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali, indipendentemente da forma, volume, peso, progettazione, composizione dei materiali, chimica, uso o scopo, nonché alle batterie incorporate in prodotti o aggiunte a prodotti oppure progettate per esserlo (art. 1, par. 3). Una batteria che rientra in più di una categoria è trattata come appartenente a quella con i requisiti più rigorosi, e le celle o i moduli venduti per l’uso finale sono considerati batterie della categoria più simile (art. 1, parr. 3-4). Sono escluse le batterie incorporate in apparecchiature destinate agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri, le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati specificamente a scopi militari e le apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio (art. 1, par. 5); inoltre i capi III (etichettatura, marcatura e informazione) e IX (vigilanza del mercato) non si applicano alle apparecchiature progettate specificamente per la sicurezza degli impianti nucleari (art. 1, par. 6).

Le categorie sono definite in base al peso e allo scopo: una batteria portatile è sigillata e ha un peso pari o inferiore a 5 kg; una batteria LMT è sigillata, ha un peso pari o inferiore a 25 kg e alimenta veicoli a ruote come le biciclette elettriche; una batteria industriale è progettata per uso industriale oppure è qualsiasi altra batteria di peso superiore a 5 kg; una batteria per veicoli elettrici alimenta la trazione di veicoli della categoria L di peso superiore a 25 kg o di veicoli delle categorie M, N e O; una batteria SLI fornisce energia per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (art. 3, par. 1, punti da 9 a 14).

Gli obblighi seguono il ruolo e una stessa impresa ne ricopre spesso più di uno. È fabbricante chi commercializza una batteria con il proprio nome (art. 3, par. 1, punto 33); è importatore chi immette sul mercato dell’Unione una batteria proveniente da un paese terzo (art. 3, par. 1, punto 64); è distributore chi la mette a disposizione più avanti nella catena (art. 3, par. 1, punto 65); l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica una batteria diventa il fabbricante (art. 44). Separatamente, chi per primo mette a disposizione una batteria in uno Stato membro, anche mediante vendita a distanza dall’estero e comprese le batterie incorporate in apparecchi o veicoli, ne è il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore (art. 3, par. 1, punto 47). Gli operatori che preparano batterie per il riutilizzo, le destinano a un altro uso o le rigenerano sono considerati fabbricanti e produttori della batteria risultante (art. 38, par. 11, art. 56, par. 2). Il capo VII sul dovere di diligenza si applica solo agli operatori con un fatturato netto pari o superiore a 40 milioni di EUR, da soli o come parte di un gruppo (art. 47).

Cosa è necessario fare

Sostanze, impronta di carbonio e contenuto di materiale riciclato

Le batterie non possono contenere mercurio oltre lo 0,0005 %, le batterie portatili non possono contenere cadmio oltre lo 0,002 % e, dal 18 agosto 2024, le batterie portatili non possono contenere piombo oltre lo 0,01 %, con esenzione per le pile a bottone zinco-aria fino al 18 agosto 2028 (art. 6, par. 1, allegato I). Il regolamento (UE) 2026/1738 ha sostituito la tabella dell’allegato I dal 13 agosto 2026, aggiungendo condizioni per le batterie incorporate nei veicoli M1 e N1 (regolamento 2026/1738, art. 53 e allegato XII). Le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh e le batterie LMT richiedono una dichiarazione sull’impronta di carbonio per modello e per stabilimento di fabbricazione, con applicazione graduale per categoria dal 18 febbraio 2025, dal 18 febbraio 2026 e dal 18 agosto 2028, oppure da 12 a 18 mesi dopo gli atti della Commissione sulla metodologia e sul formato se successivi; seguono le classi di prestazione e le soglie massime (art. 7). La documentazione sul contenuto di materiale riciclato per cobalto, piombo, litio e nichel inizia il 18 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l’atto delegato, con quote minime dal 18 agosto 2031 e quote più elevate dal 18 agosto 2036 (art. 8).

Prestazioni, sicurezza e stato di salute

Dal 18 agosto 2024 le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, le batterie LMT e quelle per veicoli elettrici devono essere accompagnate da un documento con i valori di prestazione e durabilità dell’allegato IV, e i valori minimi seguono con atto delegato (art. 10). Le batterie portatili di uso generale, escluse le pile a bottone, devono rispettare prestazioni elettrochimiche minime dal 18 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l’atto delegato (art. 9). I sistemi stazionari di accumulo di energia in batterie devono essere sicuri in condizioni normali di uso e, entro il 18 agosto 2024, documentati e sottoposti a prove rispetto ai parametri di sicurezza dell’allegato V (art. 12). Le batterie dei sistemi stazionari di accumulo, le batterie LMT e quelle per veicoli elettrici devono conservare dati aggiornati sullo stato di salute nel sistema di gestione della batteria, con accesso in sola lettura per il proprietario, gli operatori indipendenti e gli operatori dei rifiuti (art. 14).

Rimovibilità e sostituibilità

Dal 18 febbraio 2027 chiunque immetta sul mercato prodotti con batterie portatili deve renderle facilmente rimovibili e sostituibili dall’utilizzatore finale con strumenti disponibili in commercio, pubblicare online le istruzioni di rimozione e di sicurezza, mantenere la batteria disponibile come pezzo di ricambio per almeno cinque anni dopo l’ultima unità del modello e non può usare software per impedirne la sostituzione; le batterie LMT e le loro celle devono poter essere sostituite da un professionista indipendente (art. 11, art. 96, par. 2). Sono previste deroghe per gli apparecchi progettati per ambienti umidi e per i dispositivi professionali di diagnostica per immagini, radioterapia e diagnostica in vitro, nonché quando è necessario un collegamento permanente per motivi di sicurezza o di integrità dei dati (art. 11, parr. 2-3).

Etichettatura, codice QR e passaporto della batteria

Dal 18 agosto 2025 tutte le batterie recano il simbolo della raccolta differenziata, con Cd o Pb stampato al di sotto se il cadmio supera lo 0,002 % o il piombo lo 0,004 % (art. 13, parr. 4-5). Dal 18 agosto 2026, oppure 18 mesi dopo l’atto di esecuzione se successivo, le batterie recano l’etichetta con le informazioni generali, le batterie portatili ricaricabili, LMT e SLI un’etichetta di capacità e le batterie portatili non ricaricabili un’etichetta di durata (art. 13, parr. 1-3). Dal 18 febbraio 2027 ogni batteria reca un codice QR (art. 13, par. 6) e ogni batteria LMT, ogni batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato ha un passaporto della batteria con le informazioni dell’allegato XIII, mantenuto esatto dall’operatore che la immette sul mercato, il cui identificativo unico è caricato nel registro del passaporto digitale dei prodotti (art. 77).

Valutazione della conformità, documentazione e obblighi degli operatori

I fabbricanti redigono la documentazione tecnica dell’allegato VIII, eseguono la valutazione della conformità dell’art. 17 (modulo A, D1 o G, con un organismo notificato per l’impronta di carbonio e il contenuto di materiale riciclato), firmano la dichiarazione di conformità UE, appongono la marcatura CE, identificano su di essa la batteria e se stessi, conservano i registri per 10 anni e adottano misure correttive quando qualcosa non va (artt. da 17 a 20, art. 38). Gli importatori verificano tutto ciò prima di immettere una batteria sul mercato e aggiungono il proprio nome e indirizzo (art. 41); i distributori controllano registrazione, marcatura e documenti prima della vendita (art. 42); i fornitori di servizi di logistica evitano che la movimentazione comprometta la conformità (art. 43); e ogni operatore è in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 46). Questi capi si applicano dal 18 agosto 2024, salvo l’art. 17, par. 2, sulla valutazione della conformità dei requisiti relativi all’impronta di carbonio e al contenuto di materiale riciclato, che si applica 12 mesi dopo la prima pubblicazione dell’elenco degli organismi notificati (art. 96, par. 2, lett. b), art. 30, par. 2).

Dovere di diligenza per le batterie

Dal 18 agosto 2027 gli operatori economici che immettono batterie sul mercato con un fatturato netto pari o superiore a 40 milioni di EUR devono adottare e pubblicare una politica del dovere di diligenza per le batterie su cobalto, grafite naturale, litio e nichel, attuare un sistema di gestione con documentazione sulla catena di custodia e un meccanismo di gestione dei reclami, individuare e gestire i rischi della catena di fornitura, far verificare la politica e sottoporla periodicamente ad audit da un organismo notificato, pubblicare una relazione annuale e conservare le registrazioni per 10 anni (artt. da 47 a 52, come modificati dal regolamento (UE) 2025/1561). I sistemi riconosciuti di dovere di diligenza possono sostenere la conformità (art. 53).

Registrazione dei produttori, ritiro e raccolta

Dal 18 agosto 2025 i produttori si registrano in ogni Stato membro in cui mettono a disposizione batterie per la prima volta, ottengono un’autorizzazione a titolo individuale o tramite un’organizzazione per la responsabilità del produttore, forniscono una garanzia e finanziano raccolta, trattamento, informazione e comunicazione dei dati (artt. da 55 a 58, art. 96, par. 2). I produttori di batterie portatili devono raggiungere tassi di raccolta del 45 % entro la fine del 2023, del 63 % entro la fine del 2027 e del 73 % entro la fine del 2030, i produttori di batterie LMT il 51 % entro la fine del 2028 e il 61 % entro la fine del 2031, e i produttori di batterie SLI, industriali e per veicoli elettrici devono ritirare gratuitamente tutti i rifiuti di batterie (artt. da 59 a 61). I distributori ritirano i rifiuti di batterie delle categorie che vendono presso il negozio o nelle sue vicinanze, oppure nel luogo di consegna per le vendite a distanza (art. 62). I rifiuti di batterie raccolti non possono essere smaltiti né utilizzati per il recupero di energia e devono essere trattati in impianti autorizzati che rispettino gli obiettivi di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dell’allegato XII (artt. 70-71). Gli utilizzatori finali devono conferire i rifiuti di batterie separatamente (art. 64) e i produttori comunicano ogni anno all’autorità competente i volumi, i tassi di raccolta e i dati sul trattamento (art. 75).

Vigilanza e sanzioni

Ogni Stato membro designa le autorità competenti che vigilano sui produttori e sulle organizzazioni per la responsabilità del produttore e gestiscono il registro dei produttori (art. 54), mentre le autorità di vigilanza del mercato si occupano delle regole di prodotto. Se una batteria presenta un rischio o non è conforme, tali autorità richiedono un’azione correttiva, possono vietarla o limitarla sul proprio mercato e assicurano il ritiro o il richiamo, con una procedura di salvaguardia dell’Unione in caso di disaccordo tra gli Stati membri (artt. da 79 a 81). Le carenze formali, come l’assenza della marcatura CE, della dichiarazione di conformità, della documentazione tecnica o dei dati di contatto, devono essere sanate, altrimenti la batteria è limitata, ritirata o richiamata (art. 83), e le violazioni persistenti degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comportare la limitazione o il divieto delle batterie di un operatore (art. 84). Le sanzioni vere e proprie sono nazionali: gli Stati membri dovevano adottare regole effettive, proporzionate e dissuasive entro il 18 agosto 2025 e notificarle alla Commissione (art. 93).

Come Conphora può aiutare

Conphora monitora il BattR e mappa le Sue batterie rispetto ai suoi requisiti, segnalando le lacune in materia di impronta di carbonio, contenuto di materiale riciclato, etichettatura, codice QR, passaporto della batteria, dovere di diligenza e responsabilità estesa del produttore prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma aiuta a generare e conservare la documentazione adeguata e La avvisa man mano che entrano in vigore gli obblighi graduali del regolamento, in modo che la Sua conformità resti aggiornata.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Gli Stati membri dovevano stabilire entro il 18 agosto 2025 sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni e notificarle alla Commissione; gli importi sono fissati a livello nazionale. Oltre alle sanzioni, le autorità di vigilanza del mercato devono richiedere un’azione correttiva per qualsiasi batteria non conforme, possono vietarla o limitarla sul proprio mercato e devono assicurare il ritiro o il richiamo; le carenze formali, come l’assenza della marcatura CE, della dichiarazione di conformità o della documentazione tecnica, devono essere sanate oppure la batteria è soggetta a restrizioni, e le violazioni persistenti degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comportare la limitazione o il divieto delle batterie dell’operatore.

Fonte · art. 93, art. 79, art. 83, art. 84

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per BattR, dalla più recente.

  1. Modifica

    Restrizioni sulle sostanze dell’allegato I sostituite dal regolamento (UE) 2026/1738

    Il regolamento sui veicoli fuori uso sostituisce la tabella dell’allegato I, mantenendo i limiti esistenti per mercurio, cadmio e piombo (compreso il limite dello 0,01 % di piombo per le batterie portatili e l’esenzione per le pile a bottone zinco-aria fino al 18 agosto 2028) e aggiungendo nuovi limiti per cadmio, piombo e cromo esavalente per le batterie incorporate nei veicoli M1 e N1.

    Fonte · art. 53, art. 59, par. 2, allegato XII
  2. Si applica

    Si applica il capo sulla gestione dei rifiuti; la direttiva sulle batterie è abrogata

    Si applicano la registrazione dei produttori, la responsabilità estesa del produttore, la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati (capo VIII), la direttiva 2006/66/CE è abrogata con disposizioni transitorie, tutte le batterie devono recare il simbolo della raccolta differenziata e scadono i termini per le regole degli Stati membri sulle sanzioni.

    Fonte · art. 96, par. 2, art. 95, art. 13, par. 4, art. 93
  3. Modifica

    Dovere di diligenza rinviato dal regolamento (UE) 2025/1561

    Gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie di cui all’art. 48, par. 1, si applicano ora dal 18 agosto 2027 anziché dal 18 agosto 2025 e gli orientamenti della Commissione sono attesi entro il 26 luglio 2026.

    Fonte · art. 1, art. 2
  4. Orientamenti

    In vigore il regolamento delegato (UE) 2025/606 sull’efficienza di riciclaggio

    La metodologia della Commissione per il calcolo e la verifica dell’efficienza di riciclaggio e dei tassi di recupero dei materiali e il formato della documentazione integrano l’art. 71, par. 4.

    Fonte · art. 2
  5. Si applica

    Si applicano gli obblighi degli operatori economici e la valutazione della conformità

    Si applicano gli obblighi di fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di servizi di logistica (capo VI) e le procedure di valutazione della conformità (art. 17), salvo l’art. 17, par. 2, sulla valutazione della conformità dei requisiti relativi all’impronta di carbonio e al contenuto di materiale riciclato (artt. 7 e 8), che si applica 12 mesi dopo la prima pubblicazione dell’elenco degli organismi notificati; alla stessa data si applicano il documento sulle prestazioni, i dati sullo stato di salute, la documentazione di sicurezza dei sistemi stazionari di accumulo e il limite di piombo per le batterie portatili.

    Fonte · art. 96, par. 2, lett. b), art. 17, par. 2, art. 30, par. 2, art. 10, par. 1, art. 12, par. 2, art. 14, par. 1, allegato I
  6. Modifica

    Il regolamento (UE) 2024/1781 aggiunge l’obbligo relativo al registro dei passaporti

    Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili aggiunge l’art. 77, par. 10: l’identificativo unico di ciascun passaporto della batteria deve essere caricato nel registro del passaporto digitale dei prodotti.

    Fonte · art. 78, art. 80
  7. Si applica

    Il regolamento sulle batterie si applica

    Data generale di applicazione, fatte salve le disposizioni con date successive.

    Fonte · art. 96, par. 2
  8. In vigore

    Entrata in vigore

    Il regolamento (UE) 2023/1542 è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio 2023.

    Fonte · art. 96, par. 1

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Le domande più frequenti su BattR

Il regolamento sulle batterie si applica alle batterie incorporate nel mio prodotto?

Sì. Il regolamento si applica a tutte le categorie di batterie indipendentemente da forma, peso, chimica o uso e, espressamente, alle batterie incorporate in prodotti o aggiunte a prodotti. Dal 18 febbraio 2027 chiunque immetta sul mercato un prodotto con una batteria portatile deve inoltre renderla facilmente rimovibile e sostituibile dall’utilizzatore finale, mentre le batterie LMT devono poter essere sostituite da un professionista indipendente.

Fonte · art. 1, par. 3, art. 11, art. 96, par. 2
Da quando si applica il regolamento sulle batterie?

È entrato in vigore il 17 agosto 2023 e si applica dal 18 febbraio 2024. Gli obblighi di fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di servizi di logistica e le regole sulla valutazione della conformità si applicano dal 18 agosto 2024, salvo l’art. 17, par. 2, sulla valutazione della conformità dei requisiti relativi all’impronta di carbonio e al contenuto di materiale riciclato, che si applica 12 mesi dopo la prima pubblicazione dell’elenco degli organismi notificati; il capo sulla gestione dei rifiuti e sulla responsabilità del produttore si applica dal 18 agosto 2025 e le regole sulla rimovibilità dal 18 febbraio 2027.

Fonte · art. 96, art. 17, par. 2, art. 30, par. 2
Qual è la differenza tra una batteria portatile e una batteria industriale?

Una batteria portatile è sigillata, ha un peso pari o inferiore a 5 kg, non è progettata specificamente per uso industriale e non è una batteria per veicoli elettrici, LMT o SLI. Una batteria industriale è progettata per uso industriale oppure è qualsiasi altra batteria di peso superiore a 5 kg che non sia una batteria per veicoli elettrici, LMT o SLI. Se una batteria può rientrare in più di una categoria, si applica la categoria con i requisiti più rigorosi.

Fonte · art. 3, par. 1, punti 9 e 13, art. 1, par. 3
Quali batterie richiedono un passaporto della batteria e da quando?

Dal 18 febbraio 2027 ogni batteria LMT, ogni batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato deve avere un passaporto elettronico della batteria, accessibile tramite il codice QR sulla batteria. L’operatore economico che immette la batteria sul mercato mantiene il passaporto esatto e aggiornato e ne carica l’identificativo unico nel registro del passaporto digitale dei prodotti.

Fonte · art. 77, parr. 1, 3-4 e 10, art. 13, par. 6
Chi deve attuare il dovere di diligenza per le batterie e quando?

Gli operatori economici che immettono batterie sul mercato devono definire e attuare una politica verificata del dovere di diligenza per le batterie dal 18 agosto 2027, dopo che il regolamento (UE) 2025/1561 ha rinviato di due anni la data originaria del 18 agosto 2025. Il capo non si applica agli operatori con un fatturato netto inferiore a 40 milioni di EUR che non fanno parte di un gruppo che supera tale limite, né alle batterie già immesse sul mercato prima di essere preparate per il riutilizzo, destinate a un altro uso o rigenerate.

Fonte · art. 47, art. 48, par. 1Fonte · art. 1, lett. a)
Quale contenuto di materiale riciclato devono avere le batterie?

Dal 18 agosto 2028, oppure 24 mesi dopo la metodologia della Commissione se successivo, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, le batterie per veicoli elettrici e le batterie SLI contenenti cobalto, piombo, litio o nichel devono documentare la propria quota di materiale riciclato. Dal 18 agosto 2031 i materiali attivi devono contenere almeno il 16 % di cobalto, l’85 % di piombo, il 6 % di litio e il 6 % di nichel riciclati, quote che salgono al 26 %, 85 %, 12 % e 15 % dal 18 agosto 2036, quando sono incluse anche le batterie LMT.

Fonte · art. 8, parr. 1-3
Che cosa deve fare un negozio con i rifiuti di batterie?

I distributori devono ritirare dagli utilizzatori finali, gratuitamente e senza obbligo di acquisto, i rifiuti di batterie delle categorie che vendono, presso il punto vendita o nelle sue vicinanze, e consegnarli al produttore responsabile, all’organizzazione per la responsabilità del produttore o all’operatore dei rifiuti selezionato. I venditori a distanza devono predisporre punti di raccolta in tutto lo Stato membro e le consegne devono essere accompagnate da un’offerta di ritiro gratuito nel luogo di consegna.

Fonte · art. 62, parr. 1-5
La vecchia direttiva sulle batterie è ancora in vigore?

No. La direttiva 2006/66/CE è stata abrogata con effetto dal 18 agosto 2025. Alcune sue disposizioni proseguono per un periodo transitorio: l’articolo 11 sulla rimozione dei rifiuti di batterie fino al 18 febbraio 2027, l’articolo 12, paragrafi 4 e 5, sulla comunicazione dell’efficienza di riciclaggio fino al 31 dicembre 2025 (salvo la disposizione sulla trasmissione dei dati alla Commissione, che prosegue fino al 30 giugno 2027) e l’articolo 21, paragrafo 2, sull’etichettatura fino al 18 agosto 2026.

Fonte · art. 95

Segua BattR: una e-mail a settimana quando cambia

Rettifiche, orientamenti, tendenze di Safety Gate e nuovi articoli sui regolamenti che segue. Nient’altro.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, testo consolidato del 31 luglio 2025 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1542-20250731
  2. Regolamento (UE) 2023/1542, testo originale pubblicato nella GU L 191 del 28 luglio 2023 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1542
  3. Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, che modifica l’art. 77 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1781
  4. Regolamento delegato (UE) 2025/606 della Commissione sull’efficienza di riciclaggio e sui tassi di recupero dei materiali (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0606
  5. Regolamento (UE) 2025/1561 che rinvia gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1561
  6. Regolamento (UE) 2026/1738 sui veicoli fuori uso, che modifica l’allegato I (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1738
  7. Batterie: la pagina della Commissione europea sul regolamento sulle batterie https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/batteries_en

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redazione di conformità, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
18 febbraio 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). BattR: Regolamento UE sulle batterie (Regolamento (UE) 2023/1542), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/battr/
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