L’MDR in parole semplici
Il regolamento sui dispositivi medici (MDR), formalmente regolamento (UE) 2017/745, è l’unico corpus di norme dell’UE per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione e la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e dei loro accessori (art. 1, par. 1). Ha sostituito la direttiva 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e la direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici il 26 maggio 2021 (art. 122 e art. 123, par. 2) e, essendo un regolamento, si applica direttamente in ogni Stato membro senza recepimento nazionale. La sua architettura è il classico modello della marcatura CE, rafforzato per il settore medico: requisiti generali di sicurezza e prestazione nell’allegato I, una valutazione clinica per ogni dispositivo, classificazione del rischio nelle classi I, IIa, IIb e III, una valutazione della conformità da parte di un organismo notificato per tutto ciò che supera la classe I di base, la dichiarazione di conformità UE e la marcatura CE e, poi, un ciclo di vita di sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza e tracciabilità attraverso l’identificativo unico del dispositivo (UDI) e la banca dati europea Eudamed.
Il regolamento è entrato in vigore il 25 maggio 2017. La sua data di applicazione è stata spostata dal 26 maggio 2020 al 26 maggio 2021 dal regolamento (UE) 2020/561 durante la pandemia di COVID-19 e il regolamento (UE) 2023/607 ha poi concesso ai dispositivi legacy con certificati della direttiva tempo fino al 31 dicembre 2027 o al 31 dicembre 2028, a seconda della classe di rischio, per completare la certificazione MDR (art. 120, par. 3 bis). Il regolamento (UE) 2024/1860 ha consentito di avviare Eudamed modulo per modulo; dopo la decisione (UE) 2025/2371 della Commissione i primi quattro moduli sono obbligatori dal 28 maggio 2026.
Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: regolamento (UE) 2017/745 (CELEX 32017R0745), oppure nel testo consolidato del 19 luglio 2026, che comprende il rinvio, le disposizioni transitorie prorogate, l’avvio di Eudamed, l’articolo 10 bis, la modifica del 2025 dell’allegato I e gli atti delegati del 2026 sui dispositivi consolidati (le sezioni sull’UDI-DI master aggiunte dai regolamenti delegati (UE) 2023/2197 e 2025/1920 non sono ancora consolidate e vanno lette in tali atti).
Ambito di applicazione
Un dispositivo medico è qualsiasi strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo che il fabbricante destina a una o più finalità mediche specifiche: diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie; diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità; studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico o patologico; oppure fornitura di informazioni mediante l’esame in vitro di campioni, purché l’azione principale prevista non sia di tipo farmacologico, immunologico o metabolico (art. 2, punto 1)). I dispositivi per il controllo o il supporto del concepimento e i prodotti per la pulizia, la disinfezione o la sterilizzazione di dispositivi sono considerati dispositivi medici, e gli accessori sono coperti a pieno titolo (art. 2, punti 1) e 2)). Il software è un dispositivo attivo (art. 2, punto 4)).
Il regolamento riguarda anche i sei gruppi di prodotti senza destinazione d’uso medica dell’allegato XVI, dalle lenti a contatto e dai filler dermici alle apparecchiature per liposuzione, ai dispositivi IPL e laser per la pelle e alle apparecchiature per la stimolazione cerebrale, a decorrere dalla data di applicazione delle relative specifiche comuni (art. 1, par. 2, e allegato XVI). Si applica ai dispositivi offerti online a persone nell’Unione e ai dispositivi utilizzati per servizi diagnostici o terapeutici prestati a distanza (art. 6).
L’articolo 1, paragrafo 6, elenca ciò che è escluso: i dispositivi medico-diagnostici in vitro, che rientrano nel regolamento (UE) 2017/746; i medicinali e i medicinali per terapia avanzata; il sangue umano e gli emoderivati; i cosmetici; i trapianti, i tessuti o le cellule di origine animale o umana; i prodotti contenenti materiale biologico vitale; e gli alimenti. I casi limite sono decisi in base al meccanismo d’azione principale, e un dispositivo con una sostanza medicinale accessoria è valutato ai sensi dell’MDR, mentre una combinazione integrale monouso non riutilizzabile di medicinale e dispositivo segue le norme sui medicinali (art. 1, parr. 8 e 9). I dispositivi fabbricati e utilizzati esclusivamente all’interno di un’istituzione sanitaria sono esentati da tutto tranne che dai pertinenti requisiti dell’allegato I, purché siano soddisfatte le otto condizioni dell’articolo 5, paragrafo 5, e la fabbricazione non avvenga su scala industriale.
Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distributore e la persona che assembla sistemi o kit procedurali (art. 2, punti da 30 a 35)). Il distributore, l’importatore o altra persona che vende un dispositivo con il proprio nome o marchio, ne modifica la destinazione d’uso o lo modifica in modo tale da poter incidere sulla conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 16), così come chiunque ricondizioni un dispositivo monouso (art. 17, par. 2). Un fabbricante stabilito al di fuori dell’Unione può immettere dispositivi sul mercato solo tramite un unico mandatario (art. 11, par. 1).
Che cosa è necessario fare
Classificazione e valutazione della conformità
I dispositivi sono suddivisi nelle classi I, IIa, IIb e III in base alla destinazione d’uso e ai rischi intrinseci, secondo le 22 regole dell’allegato VIII (art. 51, par. 1). La durata d’uso, l’invasività, il fatto che il dispositivo sia attivo e il contatto con il cuore, il sistema circolatorio centrale o il sistema nervoso centrale determinano l’esito; la regola 8 colloca in classe IIb, per impostazione predefinita, i dispositivi impiantabili e invasivi chirurgici a lungo termine e in classe III quelli che toccano il cuore o il sistema nervoso centrale, sono assorbiti, somministrano medicinali, sono impiantabili attivi, impianti mammari, reti chirurgiche, protesi articolari o impianti spinali; la regola 11 classifica il software in base alle conseguenze delle decisioni che supporta (allegato VIII, sezioni 5.4 e 6.3). Le controversie sulla classificazione sono sottoposte all’autorità competente dello Stato membro del fabbricante (art. 51, par. 2).
La classe determina la via prevista dall’articolo 52. I dispositivi di classe III seguono l’allegato IX, oppure l’esame del tipo dell’allegato X con la verifica del prodotto dell’allegato XI. I dispositivi di classe IIb seguono l’allegato IX con una valutazione della documentazione tecnica di almeno un dispositivo rappresentativo per gruppo generico di dispositivi e, per i dispositivi impiantabili di classe IIb, di ogni dispositivo, ad eccezione dei tipi consolidati elencati nell’articolo 52, paragrafo 4, un elenco ampliato dal regolamento delegato (UE) 2026/1359 il 19 luglio 2026. I dispositivi di classe IIa seguono l’allegato IX o l’allegato XI con la valutazione di un dispositivo rappresentativo per categoria. I fabbricanti di dispositivi di classe I rilasciano la dichiarazione di conformità UE sulla propria documentazione tecnica, a meno che il dispositivo sia sterile, abbia una funzione di misura o sia uno strumento chirurgico riutilizzabile, nel qual caso un organismo notificato verifica tali aspetti (art. 52, parr. da 3 a 7). I dispositivi su misura seguono l’allegato XIII; i dispositivi su misura impiantabili di classe III necessitano di un organismo notificato dal 26 maggio 2026 (art. 52, par. 8, e art. 120, par. 3 septies). I dispositivi oggetto di indagine seguono invece il capo sulle indagini cliniche (art. 52, par. 13).
Requisiti generali, valutazione clinica e gestione della qualità
Ogni dispositivo deve soddisfare i requisiti generali di sicurezza e prestazione dell’allegato I per la sua destinazione d’uso, e dimostrarlo comprende una valutazione clinica ai sensi dell’articolo 61 e dell’allegato XIV con follow-up clinico post-commercializzazione (art. 5, parr. 2 e 3, art. 10, par. 3). I dispositivi impiantabili e di classe III richiedono indagini cliniche, salvo che si applichi una delle eccezioni dell’articolo 61, paragrafi da 4 a 6; il regolamento delegato (UE) 2026/1451 ha ampliato l’elenco dei tipi di dispositivi consolidati esentati da tale obbligo, senza eliminare la valutazione clinica stessa. I fabbricanti gestiscono un sistema di gestione dei rischi (art. 10, par. 2), un sistema di gestione della qualità proporzionato alla classe di rischio che copre i tredici elementi dell’articolo 10, paragrafo 9, e dispongono di una persona responsabile del rispetto della normativa con le qualifiche dell’articolo 15; le microimprese e le piccole imprese possono averla a disposizione in modo permanente anziché in organico (art. 15, par. 2). Ai sensi dell’allegato I, sezione 10.4.1, i dispositivi o le parti che sono invasivi e in contatto diretto con il corpo, o che somministrano, trasportano o conservano medicinali, liquidi corporei o altre sostanze, possono contenere sostanze CMR di categoria 1A o 1B o sostanze interferenti endocrini in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso solo se giustificato ai sensi della sezione 10.4.2; dal 1° gennaio 2026 il riferimento agli interferenti endocrini segue la categoria 1 del regolamento CLP e le linee guida sono elaborate dall’ECHA (regolamento (UE) 2025/2457, art. 3).
Documentazione tecnica, dichiarazione e marcatura CE
La documentazione tecnica degli allegati II e III deve consentire di valutare la conformità ed essere mantenuta aggiornata (art. 10, par. 4); ne fa parte il piano di sorveglianza post-commercializzazione (art. 84). La dichiarazione di conformità UE contiene almeno le informazioni dell’allegato IV e l’UDI-DI di base, è costantemente aggiornata, è tradotta nelle lingue richieste dagli Stati membri e, quando anche altri atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, è un’unica dichiarazione che li copre tutti (art. 19 e art. 27, par. 6). La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul dispositivo o sul suo imballaggio sterile, altrimenti sull’imballaggio, e compare anche nelle istruzioni per l’uso e sull’imballaggio di vendita, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, ove applicabile (art. 20). I fabbricanti conservano la documentazione, la dichiarazione e i certificati per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo, 15 anni per i dispositivi impiantabili; i mandatari e gli importatori ne conservano copie per lo stesso periodo (art. 10, par. 8, art. 11, par. 3, e art. 13, par. 9). I dispositivi su misura e oggetto di indagine non recano la marcatura CE (art. 21).
UDI, registrazione ed Eudamed
Ogni dispositivo diverso dai dispositivi su misura e oggetto di indagine riceve un UDI composto da un identificativo del dispositivo (UDI-DI) e da un identificativo di produzione (UDI-PI), creati secondo le norme di un ente di assegnazione designato; il vettore UDI è apposto sull’etichetta e su ogni livello di imballaggio superiore, e l’UDI-DI di base compare sulla dichiarazione di conformità (art. 27). Le date per l’etichetta sono state scaglionate: 26 maggio 2021 per i dispositivi impiantabili e di classe III, 26 maggio 2023 per le classi IIa e IIb, 26 maggio 2025 per la classe I, con marcatura diretta dei dispositivi riutilizzabili due anni dopo in ciascun caso (art. 123, par. 3, lettere f) e g)). Le lenti a contatto condividono un UDI-DI master dal 9 novembre 2025 e gli occhiali lo faranno dal 1° novembre 2028 (regolamenti delegati (UE) 2023/2197 e 2025/1920).
I fabbricanti, i mandatari e gli importatori si registrano in Eudamed e ricevono dalla propria autorità competente un numero di registrazione unico (SRN) prima di immettere un dispositivo sul mercato, aggiornano i propri dati entro una settimana da ogni modifica e li confermano dopo un anno e successivamente ogni due anni (art. 30 e art. 31). I fabbricanti registrano ogni dispositivo con il suo UDI-DI di base e i dati principali dell’allegato VI (art. 29). Eudamed comprende sette sistemi elettronici (art. 33); il regolamento (UE) 2024/1860 ha consentito di renderli obbligatori uno alla volta, sei mesi dopo l’avviso della Commissione sulla funzionalità. La decisione (UE) 2025/2371 della Commissione del 27 novembre 2025 ha dato tale avviso per i moduli degli attori, di UDI e dispositivi, dei certificati e della vigilanza del mercato, pertanto il loro uso è obbligatorio dal 28 maggio 2026; i dispositivi immessi sul mercato da tale data devono essere inseriti entro 12 mesi dall’avviso e gli organismi notificati devono inserire i propri certificati entro 18 mesi (art. 123, par. 3, lettere da d) a ea)). I moduli di vigilanza e di indagini cliniche sono ancora in fase di sviluppo. Gli Stati membri possono mantenere la registrazione nazionale dei distributori (art. 30, par. 2); la Danimarca lo fa.
Informazioni, tessera per il portatore di impianto e sintesi sulla sicurezza
L’etichetta e le istruzioni per l’uso riportano le informazioni dell’allegato I, sezione 23, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il dispositivo raggiunge l’utilizzatore o il paziente (art. 10, par. 11). I fabbricanti di dispositivi impiantabili forniscono una tessera per il portatore di impianto e le informazioni per il paziente, ad eccezione di suture, graffette, otturazioni dentali, apparecchi ortodontici, corone dentali, viti, cunei, placche, fili, chiodi, clip e connettori (art. 18). Per i dispositivi impiantabili e di classe III una sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica è convalidata dall’organismo notificato e pubblicata in Eudamed (art. 32). Sono vietate le asserzioni ingannevoli sulla destinazione d’uso, sulla sicurezza o sulle prestazioni (art. 7).
Sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza e fornitura
Ogni dispositivo dispone di un sistema e di un piano di sorveglianza post-commercializzazione; i fabbricanti di dispositivi di classe I redigono una relazione sulla sorveglianza post-commercializzazione e quelli di dispositivi di classe IIa, IIb e III un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza, aggiornato almeno ogni due anni per la classe IIa e ogni anno per le classi IIb e III, e trasmesso tramite Eudamed all’organismo notificato per i dispositivi di classe III e impiantabili (artt. da 83 a 86). Gli incidenti gravi sono segnalati immediatamente e comunque entro 15 giorni dal momento in cui se ne ha conoscenza, entro 2 giorni in caso di grave minaccia per la salute pubblica ed entro 10 giorni in caso di decesso o di grave peggioramento imprevisto dello stato di salute; le azioni correttive di sicurezza sono segnalate in anticipo e comunicate agli utilizzatori mediante avvisi di sicurezza, e gli aumenti statisticamente significativi degli incidenti non gravi sono oggetto di segnalazione delle tendenze (artt. da 87 a 89). Dal 10 gennaio 2025 i fabbricanti devono dare un preavviso di almeno 6 mesi di un’interruzione o cessazione prevista della fornitura che potrebbe causare un danno grave, e ogni operatore trasmette l’informazione lungo la catena (art. 10 bis).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti sono responsabili degli obblighi di progettazione, classificazione, valutazione clinica, documentazione, dichiarazione, marcatura, UDI, registrazione, sorveglianza, vigilanza e azioni correttive (art. 10). I mandatari agiscono in base a un mandato che copre almeno i compiti dell’articolo 11, paragrafo 3, conservano i documenti, si registrano, cooperano con le autorità e rispondono in solido quando un fabbricante di un paese extra UE viene meno ai propri obblighi (art. 11). Gli importatori verificano la marcatura CE, la dichiarazione, l’etichettatura, il mandatario e l’UDI prima di immettere un dispositivo sul mercato, aggiungono la propria identificazione, si registrano e si aggiungono alla registrazione del dispositivo, vigilano su stoccaggio e trasporto, tengono un registro dei reclami e inoltrano le segnalazioni di incidenti (art. 13). I distributori verificano gli stessi punti prima di mettere a disposizione un dispositivo, mantengono le condizioni di stoccaggio del fabbricante, inoltrano reclami e segnalazioni di incidenti e cooperano alle azioni correttive (art. 14). La rietichettatura o il riconfezionamento da parte di importatori o distributori richiede un sistema di gestione della qualità certificato e un preavviso di 28 giorni (art. 16, parr. da 2 a 4).
Dispositivi legacy fino al 2027 e al 2028
I dispositivi con un certificato della direttiva ancora valido il 26 maggio 2021 possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino al 31 dicembre 2027 per i dispositivi di classe III e i dispositivi impiantabili di classe IIb (diversi da suture, graffette, viti e articoli analoghi elencati nell’articolo 120, paragrafo 3 bis) e fino al 31 dicembre 2028 per gli altri dispositivi di classe IIb, per i dispositivi di classe IIa e per i dispositivi di classe I sterili o con funzione di misura; anche i dispositivi di classe I riclassificati in una classe superiore dal regolamento hanno tempo fino al 31 dicembre 2028 (art. 120, parr. 3 bis e 3 ter). Le condizioni sono il continuo rispetto della direttiva, l’assenza di modifiche significative, l’assenza di rischi inaccettabili, un sistema di gestione della qualità e una domanda a un organismo notificato entro il 26 maggio 2024 e un accordo scritto entro il 26 settembre 2024 (art. 120, par. 3 quater). Le norme dell’MDR su sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza del mercato, vigilanza e registrazione si applicano già a questi dispositivi (art. 120, par. 3 quinquies), e i dispositivi legittimamente immessi sul mercato possono continuare a essere messi a disposizione senza termine per lo smaltimento delle scorte (art. 120, par. 4).
Che cosa può cambiare: la proposta del dicembre 2025
Il 16 dicembre 2025 la Commissione ha adottato la proposta COM(2025) 1023 di regolamento che modifica l’MDR e l’IVDR per semplificare e ridurre l’onere delle norme, compresa una valutazione più basata sul rischio e un riesame periodico anziché la ricertificazione. Si tratta di una proposta nell’ambito della procedura legislativa ordinaria e non ancora di una legge; nulla in questa pagina vi fa affidamento.
Applicazione e sanzioni
Il regolamento contiene un proprio capo sulla vigilanza del mercato. Le autorità competenti controllano i dispositivi mediante esami documentali, controlli fisici e di laboratorio e ispezioni annunciate o non annunciate presso operatori economici, fornitori e subappaltatori, possono richiedere documentazione, informazioni e campioni gratuiti e possono sequestrare, distruggere o rendere inutilizzabili i dispositivi che presentano un rischio inaccettabile o che sono falsificati (art. 93). Quando un dispositivo presenta un rischio inaccettabile, richiedono azioni correttive, restrizioni, condizioni specifiche, il ritiro o il richiamo entro un termine stabilito e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione del dispositivo, lo ritirano o lo richiamano e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, che adottano quindi misure corrispondenti a meno che la Commissione ritenga la misura ingiustificata (art. 95 e art. 96). Le altre non conformità devono cessare entro un termine stabilito, in mancanza di che seguono le stesse misure (art. 97), e uno Stato membro può adottare misure preventive di tutela della salute nei confronti di una categoria di dispositivi (art. 98). Un fabbricante che non coopera o fornisce informazioni incomplete può vedere il proprio dispositivo vietato, limitato, ritirato o richiamato fino a quando non si conforma (art. 10, par. 14). La marcatura CE segue i principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, che resta in vigore (art. 20, par. 2).
Le sanzioni sono nazionali: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e le hanno notificate alla Commissione entro il 25 febbraio 2021 (art. 113). In Danimarca Lægemiddelstyrelsen (l’Agenzia danese dei medicinali) controlla i fabbricanti e gli altri operatori, gestisce le segnalazioni di incidenti, verifica le registrazioni degli attori in Eudamed che portano al numero di registrazione unico e registra i distributori e i negozi specializzati danesi. Il quadro danese è costituito dalla legge danese sui dispositivi medici (lovbekendtgørelse nr. 682 af 29. maj 2023, come modificata dalla lov nr. 1759 af 29. december 2025), il cui § 3 indica Lægemiddelstyrelsen come autorità competente, dalla bekendtgørelse nr. 1731 af 8. december 2025 om medicinsk udstyr m.v. (in vigore dal 1° gennaio 2026) e dai decreti sulle tasse bekendtgørelse nr. 839 af 20. juni 2023 (come modificata) e bekendtgørelse nr. 1733 af 8. december 2025. Gli importatori e i distributori stabiliti in Danimarca (e i negozi specializzati) notificano inoltre a livello nazionale a Lægemiddelstyrelsen ai sensi dei §§ 14 e 15 della bekendtgørelse nr. 1731, separatamente da Eudamed, mentre i negozi che vendono dispositivi solo al dettaglio sono esentati, a meno che siano negozi specializzati (§ 14, stk. 6). Le violazioni dell’MDR e dei provvedimenti, dei divieti o degli obblighi di informazione previsti da esso sono punite in Danimarca con una multa o con la reclusione fino a un anno e sei mesi (§ 6, stk. 2, della legge sui dispositivi medici), con responsabilità delle società (§ 6, stk. 4); la mancata effettuazione delle notifiche nazionali dei §§ da 12 a 15 della bekendtgørelse nr. 1731 è punita con una multa (§ 20).
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Fonti
- Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, testo consolidato del 19 luglio 2026 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2017/745 come pubblicato nella GU L 117 del 5 maggio 2017 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2020/561 che rinvia la data di applicazione (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2023/607 che proroga le disposizioni transitorie (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2024/1860 sull’introduzione graduale di Eudamed e sull’articolo 10 bis (EUR-Lex)
- Decisione (UE) 2025/2371 della Commissione sulla funzionalità dei primi quattro moduli Eudamed (EUR-Lex)
- Regolamenti delegati (UE) 2026/1359 e 2026/1451 della Commissione sui dispositivi consolidati (EUR-Lex)
- Panoramica di EUDAMED e calendario dell’uso obbligatorio (Commissione europea)
- Documenti di orientamento approvati dall’MDCG (Commissione europea)
- Proposta COM(2025) 1023 per semplificare le norme sui dispositivi medici (Commissione europea)
- Medicinsk udstyr, registrering, gebyrer og lovgivning (Lægemiddelstyrelsen)
- Lovbekendtgørelse nr. 682 af 29. maj 2023 af lov om medicinsk udstyr (Retsinformation)
- Lov nr. 1759 af 29. december 2025 om ændring af lov om medicinsk udstyr (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 1731 af 8. december 2025 om medicinsk udstyr m.v. (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 1733 af 8. december 2025 om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr (Retsinformation)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.