TexR in sintesi
Il regolamento sulle fibre tessili (TexR), formalmente regolamento (UE) n. 1007/2011, è il quadro normativo unico dell’UE sul modo in cui il contenuto fibroso dei tessili è descritto agli acquirenti. Stabilisce quali denominazioni di fibre tessili possono essere usate, come la composizione fibrosa debba essere etichettata o contrassegnata, come debbano essere segnalati i prodotti contenenti parti non tessili di origine animale e come la composizione sia determinata mediante analisi quantitativa di miscele binarie e ternarie di fibre, con il duplice obiettivo di un mercato interno funzionante e di informazioni accurate per i consumatori (art. 1). In quanto regolamento, si applica direttamente in ogni Stato membro senza recepimento (art. 28).
Ha sostituito tre direttive, la 73/44/CEE sull’analisi delle miscele ternarie, la 96/73/CE sulle miscele binarie e la 2008/121/CE sulle denominazioni dei prodotti tessili, con effetto dall’8 maggio 2012 (art. 27). I prodotti tessili conformi alla direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima di tale data hanno potuto essere venduti fino al 9 novembre 2014 (art. 26). Il regolamento è entrato in vigore il 7 novembre 2011 e il potere della Commissione di modificare gli allegati decorre da tale data per periodi di cinque anni (art. 22, par. 2, e art. 28).
Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: regolamento (UE) n. 1007/2011 (CELEX 32011R1007), oppure nel testo consolidato del 15 febbraio 2018, che include le due nuove denominazioni di fibre, il nome croato della lana e la rettifica del 2015.
Campo di applicazione
Il regolamento si applica ai prodotti tessili quando sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione (art. 2, par. 1). Un prodotto tessile è qualsiasi prodotto greggio, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato composto esclusivamente di fibre tessili, indipendentemente dal procedimento di miscela o di assemblaggio (art. 3, par. 1, lett. a). Una fibra tessile è un’unità di materia caratterizzata da flessibilità, finezza e rapporto elevato tra lunghezza e larghezza che la rendono idonea a uso tessile, oppure una striscia o un tubo flessibili di larghezza apparente non superiore a 5 mm, ottenuti dalle sostanze usate per le fibre della tabella 2 (art. 3, par. 1, lett. b).
Quattro gruppi sono trattati allo stesso modo dei prodotti tessili: i prodotti contenenti almeno l’80 % in peso di fibre tessili; i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni contenenti almeno l’80 % in peso di componenti tessili; i componenti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi e dei rivestimenti di articoli da campeggio, purché tali componenti costituiscano almeno l’80 % in peso dello strato o del rivestimento; e i tessili incorporati in altri prodotti e che ne costituiscono parte integrante, quando ne è specificata la composizione (art. 2, par. 2). Due situazioni restano del tutto fuori dal regolamento: i prodotti tessili affidati a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano su materiali forniti senza trasferimento a titolo oneroso della proprietà, e i prodotti tessili su misura confezionati da sarti indipendenti (art. 2, parr. 3 e 4).
Le definizioni di messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, fabbricante, importatore, distributore, operatori economici, norma armonizzata, vigilanza del mercato e autorità di vigilanza del mercato sono mutuate dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 3, par. 2). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 ha soppresso da tale articolo le definizioni di messa a disposizione, immissione sul mercato, vigilanza del mercato e autorità di vigilanza del mercato, insieme agli articoli da 15 a 29, per cui tali termini si leggono come le corrispondenti definizioni del regolamento (UE) 2019/1020; le definizioni di fabbricante, importatore, distributore, operatori economici e norma armonizzata restano nel regolamento (CE) n. 765/2008 (regolamento (UE) 2019/1020, art. 39). Un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, applica esso stesso l’etichetta o ne modifica il contenuto è considerato fabbricante (art. 15, par. 2).
Che cosa si deve fare
Denominazioni delle fibre
Per descrivere la composizione fibrosa su etichette e contrassegni possono essere usate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell’allegato I (art. 5, par. 1). L’allegato I contiene 50 denominazioni: 18 fibre naturali nella tabella 1, dalla lana, ai peli di animali indicati, alla seta, al cotone e al lino fino alla iuta, al cocco, alla ramia, al sisal, all’henequen e al maguey, e 32 fibre artificiali e di altro tipo nella tabella 2, dall’acetato, al cupro, al modal, alla viscosa e al lyocell, passando per la poliammide, il poliestere, l’elastan e l’elastolefin, fino alla melamina, a una voce generica per le fibre denominate in base al materiale, come il metallo o la carta, al bicomponente polipropilene/poliammide (n. 49, aggiunto dal regolamento delegato (UE) n. 286/2012) e al poliacrilato (n. 50, aggiunto dal regolamento delegato (UE) 2018/122). Ciascuna denominazione è riservata alle fibre la cui natura corrisponde alla descrizione dell’allegato, non può essere usata per altre fibre né da sola né come radice o aggettivo, e «seta» non può essere usato per descrivere la forma o la presentazione del filato di filamento continuo (art. 5, par. 2). Un fabbricante, o una persona che agisce per suo conto, può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione presentando un fascicolo tecnico conforme all’allegato II (art. 6).
Composizione completa in peso, in ordine decrescente
Un prodotto tessile deve essere etichettato o contrassegnato con la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre costitutive in ordine decrescente (art. 9, par. 1). Una fibra che rappresenta fino al 5 % del peso totale, o più fibre complessivamente fino al 15 %, possono essere designate come altre fibre con la relativa percentuale totale quando non è facile determinarle al momento della fabbricazione; le fibre non ancora incluse nell’allegato I possono sempre essere designate in tal modo (art. 9, parr. 2 e 5). Un prodotto con ordito di solo cotone puro e trama di solo lino puro, in cui il lino rappresenta almeno il 40 % del tessuto non imbozzimato, può essere denominato «unione cotone-lino» con la specificazione «ordito di cotone puro, trama di lino puro» (art. 9, par. 3), e i prodotti la cui composizione è difficile da stabilire al momento della fabbricazione possono essere etichettati «fibre miste» o «composizione tessile non specificata» (art. 9, par. 4).
Possono essere etichettati «100 %», «puro» o «tutto» solo i prodotti composti esclusivamente della stessa fibra, e tali termini o termini analoghi non possono essere usati per altri prodotti; un prodotto con non più del 2 % di fibre estranee, o del 5 % dopo la cardatura, può comunque essere trattato come monofibra se la quantità è tecnicamente inevitabile nella buona pratica di fabbricazione e non è aggiunta in modo sistematico (art. 7). Le denominazioni «lana vergine» o «lana di tosa» dell’allegato III, in danese ren, ny uld, sono riservate alla lana mai incorporata in precedenza in un prodotto finito, non sottoposta a operazioni di filatura o di feltratura più di quanto il prodotto richieda e non danneggiata dai trattamenti o dall’uso; possono descrivere la lana in una miscela solo se tutta la lana soddisfa tali requisiti, se rappresenta almeno il 25 % della miscela e, in una miscela cardata, se è mescolata con una sola altra fibra, e le fibre estranee in tali prodotti non possono superare lo 0,3 % (art. 8).
Le fibre decorative visibili e isolabili fino al 7 % del peso del prodotto finito e le fibre metalliche o di altro tipo con effetto antistatico fino al 2 % non devono essere considerate, con calcolo separato per ordito e trama nell’unione cotone-lino (art. 10). Un prodotto con due o più componenti tessili di diverso contenuto fibroso deve indicare il contenuto di ciascun componente, salvo che il componente non sia una fodera principale e rappresenti meno del 30 % del peso totale; i prodotti con lo stesso contenuto che formano normalmente un’unica unità possono condividere un’unica etichetta (art. 11). L’allegato IV stabilisce regole particolari per i prodotti di corsetteria, i tessili stampati per corrosione e ricamati, i filati con anima e rivestimento, il velluto e la felpa e i tappeti il cui supporto e la cui superficie d’uso differiscono (art. 13).
Parti non tessili di origine animale
Quando un prodotto tessile contiene parti non tessili di origine animale, cuoio, pelliccia, corno, osso o simili, l’etichettatura o il contrassegno devono riportare la dicitura «Contiene parti non tessili di origine animale» ogni volta che il prodotto è messo a disposizione sul mercato, e l’indicazione non deve essere fuorviante e deve essere facile da comprendere per il consumatore (art. 12). Le parti non tessili sono escluse dalla composizione fibrosa (allegato VII, punto a, i).
Etichette, contrassegni, lingua e vendite online
I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati con la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato, e l’etichettatura o il contrassegno devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili, con un’etichetta saldamente fissata (art. 14, par. 1). Tra operatori economici della catena di fornitura, e nelle consegne alle amministrazioni aggiudicatrici, le etichette possono essere sostituite o integrate da documenti commerciali di accompagnamento che indichino chiaramente le denominazioni delle fibre e la composizione senza abbreviazioni, salvo un codice di lavorazione meccanizzata o abbreviazioni definite da norme internazionali e spiegate nel documento (art. 14, parr. 2 e 3).
Le descrizioni della composizione devono figurare in cataloghi, documentazione commerciale, imballaggi, etichette e contrassegni con caratteri facilmente leggibili, visibili, chiari e uniformi per dimensione, stile e tipo, e devono essere chiaramente visibili al consumatore prima dell’acquisto, anche quando l’acquisto avviene per via elettronica (art. 16, par. 1). Marchi e ragioni sociali possono figurare immediatamente prima o dopo la composizione, e devono farlo quando contengono una denominazione dell’allegato I o una denominazione che possa essere confusa con essa; tutte le altre informazioni sono esposte separatamente (art. 16, par. 2, e art. 15, par. 4). L’etichettatura o il contrassegno devono essere redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione del consumatore, salvo diversa disposizione di tale Stato membro (art. 16, par. 3). La Danimarca richiede il danese: decreto (bekendtgørelse) n. 1046 del 28 maggio 2021, § 16, in vigore dal 1° luglio 2021.
Deroghe
Per i 42 prodotti elencati nell’allegato V, dalle fascette per il sostegno delle maniche, ai cinturini da orologio, alle etichette e ai distintivi fino ai giocattoli, alle parti tessili di calzature, ai prodotti funerari, ai prodotti monouso, ai tessili protettivi e di sicurezza, alle vele, agli indumenti per animali e alle bandiere, l’indicazione delle denominazioni delle fibre o della composizione non è obbligatoria, ma gli articoli 11, 14, 15 e 16 si applicano integralmente quando un marchio o una ragione sociale contiene una denominazione dell’allegato I o una denominazione che possa essere confusa con essa (art. 17, par. 2). I 19 prodotti dell’allegato VI, tra cui strofinacci, panni per la pulizia, cinture, pizzi, nastri, elastici, fazzoletti, fili per cucire, rammendare e ricamare presentati per la vendita al dettaglio e nastri per tende, possono essere messi a disposizione insieme con un’unica etichetta globale quando sono dello stesso tipo e della stessa composizione, e il tessuto venduto a metraggio può recare la composizione sul pezzo o sul rotolo, purché la composizione sia resa nota a ogni acquirente fino al consumatore (art. 17, parr. da 3 a 5).
Obblighi per ruolo
Quando immette un prodotto tessile sul mercato, il fabbricante deve garantire la fornitura dell’etichetta o del contrassegno e l’esattezza delle relative informazioni; se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, tale obbligo incombe all’importatore (art. 15, par. 1). Un distributore è considerato fabbricante quando immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, applica esso stesso l’etichetta o ne modifica il contenuto (art. 15, par. 2) e, quando mette un prodotto a disposizione, deve garantire che rechi l’etichettatura o il contrassegno prescritti (art. 15, par. 3). Tutti devono garantire che le altre informazioni fornite con il prodotto non possano essere confuse con le denominazioni delle fibre e con le descrizioni della composizione (art. 15, par. 4).
Come si verifica la composizione
Le autorità di vigilanza del mercato verificano che la composizione fibrosa sia conforme alle informazioni fornite (art. 18) usando i metodi di analisi quantitativa dell’allegato VIII o le norme armonizzate che vi saranno introdotte, dopo aver escluso gli elementi elencati nell’allegato VII, come le parti non tessili, le cimose, le etichette, le guarnizioni, le sostanze grasse, le imbozzimature e gli appretti, e dopo aver applicato le tolleranze convenzionali di umidità dell’allegato IX alla massa anidra di ciascuna fibra (art. 19). Le fibre estranee inferiori al 2 % del peso totale, o al 5 % per i prodotti cardati, non devono essere indicate se sono tecnicamente inevitabili e non sono aggiunte in modo sistematico; tra la composizione dichiarata e l’analisi si applica una tolleranza di fabbricazione del 3 % del peso totale delle fibre, calcolata separatamente per ciascuna fibra, per la cifra delle altre fibre e per la percentuale di lana, e le due tolleranze possono essere cumulate solo se le fibre estranee rinvenute sono dello stesso tipo chimico di una fibra dichiarata in etichetta (art. 20, parr. da 2 a 4). Se un processo di fabbricazione richiede tolleranze più elevate, il fabbricante deve chiedere l’autorizzazione della Commissione prima di immettere il prodotto sul mercato; l’autorizzazione è concessa solo in casi eccezionali e motivati (art. 20, par. 5).
Controlli e sanzioni
Il regolamento non contiene un articolo sulle sanzioni; si affida alla vigilanza del mercato (art. 18). Dal 16 luglio 2021 il quadro di riferimento è il regolamento (UE) 2019/1020, che include il regolamento sulle fibre tessili nel proprio allegato I (punto 40) e, in quanto atto privo di disposizioni sanzionatorie proprie, nel proprio allegato II (punto 17): quando un prodotto non è conforme, l’autorità esige misure correttive adeguate e proporzionate entro un termine stabilito, tra cui rendere il prodotto conforme, impedirne la messa a disposizione, ritirarlo o richiamarlo e, se l’operatore non agisce, assicura che il prodotto sia ritirato, richiamato o che la sua messa a disposizione sia vietata o limitata (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16). Gli Stati membri stabiliscono sanzioni che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 41).
In Danimarca il regolamento è applicato ai sensi della produktloven, la legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (lovbekendtgørelse n. 22 dell’8 gennaio 2026), che lo include nel § 2, comma 1, n. 38, e designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo nel § 9. L’attività è svolta dal suo dipartimento Markedsovervågning, già Sikkerhedsstyrelsen, entrato a far parte dell’Erhvervsstyrelsen nel gennaio 2026 e che prosegue gli stessi compiti, controllando l’etichettatura dei prodotti tessili online e nei negozi. L’autorità può emettere un divieto temporaneo (§ 13), ordini (§ 14) e un divieto di mettere a disposizione il prodotto (§ 16). Il decreto (bekendtgørelse) n. 1046 del 28 maggio 2021 aggiunge l’obbligo della lingua danese (§ 16) e consente all’autorità di ordinare la correzione quando i prodotti tessili sono privi dell’etichettatura in danese o non sono conformi al regolamento (§ 17). L’omessa etichettatura in danese dei prodotti tessili o il mancato rispetto degli obblighi degli operatori previsti dal regolamento sono puniti con una sanzione pecuniaria ai sensi del decreto n. 1046 del 28 maggio 2021, § 18; l’inosservanza di un ordine o di un divieto dell’autorità è punita con una sanzione pecuniaria ai sensi della produktloven § 37, comma 1, che può arrivare alla reclusione fino a due anni in presenza di circostanze aggravanti, come il pericolo per la sicurezza o la salute, la reiterazione o le violazioni sistematiche a scopo di lucro (§ 37, comma 2); le imprese possono essere ritenute responsabili (§ 37, comma 5).
Che cosa sta cambiando
La Commissione ha annunciato una revisione del regolamento per introdurre un unico insieme di norme di etichettatura per i prodotti tessili e affini, con l’etichettatura digitale accanto alle etichette fisiche e, alla luce della strategia dell’UE per i prodotti tessili sostenibili e circolari, un’attenzione alle informazioni rilevanti sotto il profilo ambientale. Una richiesta di contributi si è svolta dal 3 agosto al 30 settembre 2023, una consultazione pubblica dal 19 dicembre 2023 al 15 aprile 2024 e un seminario con i portatori di interessi si è tenuto il 18 ottobre 2024; la pagina della Commissione indica la proposta come prevista per il secondo trimestre del 2026 e non registra alcuna proposta adottata. Finché un nuovo atto non sarà adottato e non si applicherà, il regolamento (UE) n. 1007/2011, nel testo consolidato del 15 febbraio 2018, resta la normativa in vigore.
Come aiuta Conphora
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Fonti
- Regolamento (UE) n. 1007/2011 sulle denominazioni delle fibre tessili e sull’etichettatura, testo consolidato del 15 febbraio 2018 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) n. 1007/2011 nel testo pubblicato nella GU L 272 del 18 ottobre 2011 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32011R1007 (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) n. 286/2012 della Commissione che aggiunge il bicomponente polipropilene/poliammide (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio che adegua gli atti dell’Unione all’adesione della Croazia (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2018/122 della Commissione che aggiunge il poliacrilato e aggiorna gli allegati II, VI, VIII e IX (EUR-Lex)
- Rettifica del 18 settembre 2015 al regolamento (UE) n. 1007/2011, articolo 10, paragrafo 3 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 765/2008, le cui definizioni dell’articolo 2 sono applicate dal regolamento sulle fibre tessili (EUR-Lex)
- Legislazione sull’etichettatura dei prodotti tessili (Commissione europea, DG GROW)
- Revisione del regolamento (UE) n. 1007/2011 (Commissione europea, DG GROW)
- Etichette dei prodotti tessili (Your Europe, Commissione europea)
- Kontrol med mærkning af tekstilprodukter og fodtøj (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen)
- Produktloven, lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 1046 af 28. maj 2021 om mærkning af fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter (Retsinformation)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.