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TexR Labelling & Packaging 12 min

TexR: Regolamento sulle fibre tessili (Regolamento (UE) n. 1007/2011), spiegato

Il regolamento sulle fibre tessili fissa le denominazioni ammesse e impone a fabbricanti, importatori e distributori che rietichettano di indicare tutte le fibre e le percentuali su ogni prodotto tessile nell’UE. Si applica dall’8 maggio 2012, in sostituzione delle direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE; l’ultima fibra aggiunta è il poliacrilato (2018).

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 14 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Prodotti tessili, cioè qualsiasi prodotto greggio, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato composto esclusivamente di fibre tessili, quando è messo a disposizione sul mercato dell’Unione: abbigliamento, tessili per la casa, tessuti, filati e articoli confezionati
  • Prodotti contenenti almeno l’80 % in peso di fibre tessili, che sono trattati allo stesso modo dei prodotti tessili
  • Rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni contenenti almeno l’80 % in peso di componenti tessili e componenti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi e dei rivestimenti di articoli da campeggio, quando costituiscono almeno l’80 % in peso di tale strato o rivestimento
  • Tessili incorporati in altri prodotti e che ne costituiscono parte integrante, quando ne è specificata la composizione
  • Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale, come cuoio, pelliccia, corno od osso, che devono recare la dicitura «Contiene parti non tessili di origine animale»
  • Gli operatori economici della catena: fabbricanti, importatori e distributori, nonché qualsiasi distributore che rietichetti o venda con il proprio nome o marchio

Prodotti derivati e a valle

  • Sulle etichette e sui contrassegni possono essere usate solo le 50 denominazioni di fibre elencate nell’allegato I, e ciascuna denominazione è riservata alle fibre che corrispondono alla sua descrizione; un marchio o una ragione sociale che contenga una denominazione dell’allegato I, o una denominazione che possa essere confusa con essa, deve essere collocato immediatamente prima o dopo la descrizione della composizione (art. 5 e art. 16, par. 2)
  • I prodotti per i quali una fibra non ha una denominazione nell’allegato I possono indicarla come altre fibre con la relativa percentuale, e qualsiasi fabbricante può chiedere alla Commissione una nuova denominazione di fibra allegando un fascicolo tecnico conforme all’allegato II (art. 6 e art. 9, par. 5)
  • Quando i prodotti sono forniti a operatori economici della catena di fornitura o a un’amministrazione aggiudicatrice, l’etichetta o il contrassegno possono essere sostituiti o integrati da documenti commerciali di accompagnamento che indichino le denominazioni delle fibre e la composizione senza abbreviazioni (art. 14, parr. 2 e 3)
  • La composizione deve essere visibile al consumatore prima dell’acquisto in cataloghi, documentazione commerciale, imballaggi, etichette e contrassegni, anche quando l’acquisto avviene per via elettronica (art. 16, par. 1)
  • L’etichetta o il contrassegno devono essere redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione del consumatore, salvo diversa disposizione di tale Stato membro; la Danimarca richiede il danese ai sensi del decreto n. 1046 del 28 maggio 2021, § 16 (art. 16, par. 3)
  • I controlli di vigilanza del mercato si basano sui metodi di analisi dell’allegato VIII, non tengono conto degli elementi elencati nell’allegato VII e applicano le tolleranze convenzionali dell’allegato IX, con una tolleranza di fabbricazione del 3 % e una tolleranza per le fibre estranee del 2 %, ovvero del 5 % per i prodotti cardati (art. 19 e art. 20)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi rietichetta)

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il suo nome o marchio, come definito all’articolo 2, punto 3, del regolamento (CE) n. 765/2008 e applicato dall’articolo 3, paragrafo 2; un distributore è considerato fabbricante quando immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, applica esso stesso l’etichetta o ne modifica il contenuto.

Fonte · Art. 3(2) and Art. 15(2)Fonte · Art. 2(3)
Importatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo, come definito all’articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 765/2008 e applicato dall’articolo 3, paragrafo 2; se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, l’importatore deve garantire la fornitura dell’etichetta o del contrassegno e l’esattezza delle informazioni che vi figurano.

Fonte · Art. 3(2) and Art. 15(1)Fonte · Art. 2(5)
Distributore (grossista, rivenditore o negozio online)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato, come definito all’articolo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 765/2008 e applicato dall’articolo 3, paragrafo 2; il distributore deve garantire che, quando li mette a disposizione, i prodotti tessili rechino l’etichettatura o il contrassegno prescritti dal regolamento.

Fonte · Art. 3(2) and Art. 15(3)Fonte · Art. 2(6)
Altro operatore economico (mandatario, fornitore business-to-business, amministrazione aggiudicatrice)

Gli operatori economici sono il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 765/2008, applicato dall’articolo 3, paragrafo 2; quando i prodotti circolano tra operatori economici della catena di fornitura o sono consegnati nell’ambito di un appalto pubblico, l’etichetta o il contrassegno possono essere sostituiti o integrati da documenti commerciali di accompagnamento, e ogni operatore deve evitare che altre informazioni siano confuse con le denominazioni delle fibre e con le descrizioni della composizione.

Fonte · Art. 3(2), Art. 14(2) and Art. 15(4)Fonte · Art. 2(7)

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TexR si applica al suo prodotto?

Tre domande e una prima risposta basata sulle regole di ambito del regolamento stesso. Non serve un account.

Le regole alla base di questa verifica
  1. Prodotto con meno dell’80 % in peso di fibre tessili che non è un rivestimento né un tessile integrato elencato nell’articolo 2, paragrafo 2 · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Il regolamento si applica ai prodotti composti esclusivamente di fibre tessili e ai prodotti contenenti almeno l’80 % in peso di fibre tessili; un prodotto al di sotto di tale soglia rientra nel campo di applicazione solo se è uno dei rivestimenti elencati nell’articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), o un tessile integrato la cui composizione è specificata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d). Fonte · Art. 2(1), Art. 2(2) and Art. 3(1)(a)
  2. Prodotto tessile su misura confezionato da un sarto indipendente, Lavorazione affidata a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti su materiali forniti senza trasferimento di proprietà · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Il regolamento non si applica ai prodotti tessili su misura confezionati da sarti indipendenti, né ai prodotti tessili affidati a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano su materiali forniti senza trasferimento a titolo oneroso della proprietà. Fonte · Art. 2(3) and Art. 2(4)
  3. Prodotto dell’allegato V, come un giocattolo, una parte tessile di calzatura, un cinturino da orologio, un’etichetta, una bandiera, una vela, un indumento protettivo o un prodotto monouso, Prodotto tessile confezionato usato, di seconda mano, dichiarato espressamente come tale · qualsiasi · qualsiasi Dipende Per i 42 prodotti elencati nell’allegato V, compresi i prodotti confezionati usati dichiarati espressamente tali, l’indicazione delle denominazioni delle fibre o della composizione fibrosa su etichette e contrassegni non è obbligatoria; tuttavia, se un marchio o una ragione sociale contiene una denominazione di fibra dell’allegato I, o una denominazione che possa essere confusa con essa, gli articoli 11, 14, 15 e 16 si applicano integralmente, e l’esenzione riguarda solo l’indicazione delle fibre, non la dicitura di origine animale dell’articolo 12. Fonte · Art. 17(1), Art. 17(2) and Annex V
  4. Prodotto tessile con parti non tessili di origine animale, come cuoio, pelliccia, corno od osso · Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi rietichetta), Importatore, Distributore (grossista, rivenditore o negozio online), Altro operatore economico (mandatario, fornitore business-to-business, amministrazione aggiudicatrice) · qualsiasi Rientra nell’ambito Oltre alla composizione fibrosa completa, l’etichettatura o il contrassegno devono riportare la dicitura «Contiene parti non tessili di origine animale» ogni volta che un prodotto di questo tipo è messo a disposizione sul mercato, in modo non fuorviante e facilmente comprensibile per il consumatore; non esiste alcuna soglia dimensionale dell’impresa. Fonte · Art. 1, Art. 12 and Art. 15
  5. Prodotto dell’allegato VI venduto in lotti o a metraggio (strofinacci, nastri, pizzi, fazzoletti, filati per cucire, nastri per tende e simili) · Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi rietichetta), Importatore, Distributore (grossista, rivenditore o negozio online), Altro operatore economico (mandatario, fornitore business-to-business, amministrazione aggiudicatrice) · qualsiasi Rientra nell’ambito I 19 prodotti dell’allegato VI dello stesso tipo e con la stessa composizione fibrosa possono essere messi a disposizione insieme con un’unica etichetta globale, e i prodotti venduti a metraggio possono recare la composizione sul pezzo o sul rotolo, purché la composizione sia resa nota a ogni acquirente della catena di fornitura, consumatore compreso; per il resto si applicano le regole su denominazioni delle fibre, composizione e lingua. Fonte · Art. 17(3), Art. 17(4), Art. 17(5) and Annex VI
  6. Capo di abbigliamento, tessile per la casa, tessuto, filato o altro prodotto composto di fibre tessili o contenente almeno l’80 % in peso di fibre tessili, Rivestimento di mobili, ombrelli o ombrelloni con almeno l’80 % in peso di componenti tessili, Strato superiore di un rivestimento multistrato per pavimenti, rivestimento di materassi o rivestimento di articoli da campeggio i cui componenti tessili costituiscono almeno l’80 % in peso, Tessile incorporato in un altro prodotto come parte integrante, con composizione specificata · Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi rietichetta), Importatore, Distributore (grossista, rivenditore o negozio online), Altro operatore economico (mandatario, fornitore business-to-business, amministrazione aggiudicatrice) · qualsiasi Rientra nell’ambito I prodotti tessili e i prodotti trattati allo stesso modo possono essere messi a disposizione sul mercato solo se sono etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali conformi al regolamento: denominazioni di fibre dell’allegato I, composizione completa in peso in ordine decrescente, etichetta durevole e leggibile nella lingua dello Stato membro di vendita; gli obblighi gravano su fabbricante, importatore e distributore senza alcuna soglia dimensionale dell’impresa. Fonte · Art. 2(1), Art. 2(2), Art. 4, Art. 5, Art. 9, Art. 14, Art. 15 and Art. 16
  7. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità del regolamento dipende dal fatto che il prodotto sia un prodotto tessile o contenga almeno l’80 % in peso di fibre tessili, dal fatto che si applichi un’eccezione dell’articolo 2, paragrafi 3 o 4, o dell’allegato V, e dal ruolo rivestito dall’operatore quando il prodotto è messo a disposizione. Fonte · Art. 2, Art. 3, Art. 15 and Art. 17

Date principali

  1. Regolamento (UE) n. 1007/2011 adottato a Strasburgo dal Parlamento europeo e dal Consiglio Fonte · title and signature block after Art. 28
  2. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale, GU L 272, pag. 1 Fonte · header (OJ L 272 18.10.2011, p. 1)
  3. Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; i poteri delegati della Commissione decorrono da questa data per periodi di cinque anni Fonte · Art. 28 and Art. 22(2)
  4. Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) n. 286/2012 della Commissione, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 95 del 31 marzo 2012: fibra n. 49 bicomponente polipropilene/poliammide, con i relativi metodi di prova e la tolleranza convenzionale Fonte · Art. 2 and Annex
  5. Il regolamento si applica; le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE sono abrogate; il regolamento delegato (UE) n. 286/2012 si applica dalla stessa data Fonte · Art. 27 and Art. 28Fonte · Art. 2
  6. Entrata in vigore del regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio con l’adesione della Croazia: il nome croato della lana vergine, runska vuna, è inserito nell’allegato III Fonte · Art. 1(1) and Annex, point 1.CFonte · Annex III (M3)
  7. Termine per la relazione di riesame della Commissione su possibili nuovi obblighi di etichettatura (origine, manutenzione, taglia, allergeni, etichettatura elettronica) e per il suo studio sulle sostanze pericolose nei tessili Fonte · Art. 24(1) and Art. 25
  8. Termine per la relazione della Commissione sull’applicazione del regolamento, con particolare attenzione alle richieste di nuove denominazioni di fibre Fonte · Art. 23
  9. Fine del periodo transitorio: i prodotti tessili conformi alla direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima dell’8 maggio 2012 potevano essere messi a disposizione fino a questa data Fonte · Art. 26
  10. Rettifica pubblicata nella GU L 243: il rinvio nell’articolo 10, paragrafo 3, corretto dall’articolo 9, paragrafo 4, all’articolo 9, paragrafo 3 Fonte · single itemFonte · Art. 10(3) (C1)
  11. Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/122 della Commissione, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 22 del 26 gennaio 2018: fibra n. 50 poliacrilato, fascicolo tecnico dell’allegato II aggiornato, punto 18 dell’allegato VI riscritto, nuovi metodi di prova e tolleranza convenzionale Fonte · Art. 2 and Annex
  12. Danimarca: entra in vigore il decreto (bekendtgørelse) n. 1046 del 28 maggio 2021 sull’etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili, che impone l’etichettatura in lingua danese dei prodotti tessili ai sensi della produktloven Fonte · § 16, § 18 and § 20
  13. Si applica il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato; il regolamento sulle fibre tessili è incluso nell’allegato I (punto 40) e nell’allegato II (punto 17) e sono soppressi gli articoli da 15 a 29 e le definizioni di messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, vigilanza del mercato e autorità di vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 Fonte · Art. 39(1), Art. 41, Art. 44, Annex I and Annex II
  14. Danimarca: la Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e ne prosegue i compiti, compreso il controllo dell’etichettatura dei prodotti tessili FonteFonte · § 9(1)

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi rietichetta)10
  • Garantire, quando si immette un prodotto tessile sul mercato, che siano forniti un’etichetta o un contrassegno e che le informazioni che vi figurano siano esatte; il prodotto può essere messo a disposizione solo se è etichettato, contrassegnato o accompagnato da documenti commerciali conformi al regolamento. Art. 4 and Art. 15(1)
  • Descrivere la composizione fibrosa esclusivamente con le denominazioni di fibre tessili elencate nell’allegato I, riservare ciascuna denominazione alle fibre corrispondenti alla sua descrizione, non usare mai una denominazione dell’allegato I come radice o aggettivo per un’altra fibra e non usare «seta» per descrivere la forma o la presentazione del filato di filamento continuo. Art. 5 and Annex I
  • Se occorre aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all’allegato I, presentare domanda alla Commissione con un fascicolo tecnico conforme all’allegato II. Art. 6 and Annex II
  • Indicare la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre costitutive in ordine decrescente; una fibra fino al 5 %, o più fibre complessivamente fino al 15 %, possono essere indicate come altre fibre con la relativa percentuale totale quando non è facile determinarle al momento della fabbricazione, e le fibre non ancora incluse nell’allegato I possono sempre essere designate come altre fibre con la relativa percentuale. Art. 9(1), Art. 9(2) and Art. 9(5)
  • Usare «100 %», «puro» o «tutto» solo per prodotti composti esclusivamente di una sola fibra; fino al 2 % di fibre estranee, o fino al 5 % dopo la cardatura, può non essere considerato se è tecnicamente inevitabile nella buona pratica di fabbricazione e non è aggiunto in modo sistematico; usare le denominazioni «lana vergine» o «lana di tosa» dell’allegato III solo per la lana mai incorporata in precedenza in un prodotto finito, con al massimo lo 0,3 % di fibre estranee. Art. 7, Art. 8 and Annex III
  • Non considerare le fibre visibili e isolabili a puro scopo decorativo fino al 7 % e le fibre metalliche o di altro tipo con effetto antistatico fino al 2 % del peso del prodotto finito; etichettare separatamente ciascun componente tessile di un prodotto a più componenti, salvo che non sia una fodera principale e rappresenti meno del 30 % del peso totale; seguire le regole dell’allegato IV per i prodotti di corsetteria, i tessili stampati per corrosione, i tessili ricamati, i filati con anima e rivestimento, il velluto e la felpa e i tappeti. Art. 10, Art. 11, Art. 13 and Annex IV
  • Aggiungere la dicitura «Contiene parti non tessili di origine animale» ogni volta che il prodotto contiene tali parti, in modo non fuorviante e facilmente comprensibile per il consumatore. Art. 12
  • Rendere l’etichettatura o il contrassegno durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili, con un’etichetta saldamente fissata; indicare la composizione in cataloghi, documentazione commerciale, imballaggi, etichette e contrassegni con caratteri uniformi per dimensione, stile e tipo; tenere i marchi e le altre informazioni separati dalla descrizione della composizione e usare la lingua o le lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto giunge al consumatore, in Danimarca il danese. Art. 14(1), Art. 16(1), Art. 16(2) and Art. 16(3)§ 16
  • Mantenere le percentuali dichiarate entro le tolleranze applicate in sede di analisi: le fibre estranee inferiori al 2 % (5 % per i prodotti cardati) non devono essere indicate, e tra l’etichetta e l’analisi si applica una tolleranza di fabbricazione del 3 % del peso totale delle fibre. Art. 19 and Art. 20(1) to (3)
  • Se il processo di fabbricazione richiede tolleranze più elevate, chiedere alla Commissione un’autorizzazione prima di immettere il prodotto sul mercato. Art. 20
Importatore5
  • Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, garantire, al momento dell’immissione del prodotto sul mercato, la fornitura dell’etichetta o del contrassegno e l’esattezza delle informazioni che vi figurano; per quel prodotto Lei assume l’obbligo di etichettatura del fabbricante. Art. 15(1)
  • Verificare, prima di immettere il prodotto sul mercato, che siano usate solo denominazioni di fibre dell’allegato I, che tutte le fibre costitutive figurino con la relativa percentuale in peso in ordine decrescente, che «100 %», «puro», «tutto» e le denominazioni «lana vergine» o «lana di tosa» siano usati solo quando il prodotto ne ha i requisiti e che la dicitura di origine animale sia presente ove necessaria. Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9 and Art. 12
  • Garantire che l’etichetta o il contrassegno siano durevoli, leggibili, visibili, accessibili e saldamente fissati e che siano redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali di ciascuno Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione dei consumatori; le etichette del fornitore in sola lingua inglese non soddisfano il requisito danese. Art. 14(1) and Art. 16(3)§ 16
  • Se immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, applica Lei stesso l’etichetta o ne modifica il contenuto, ai fini del regolamento è considerato fabbricante e risponde dell’esattezza della composizione. Art. 15(2)
  • Garantire che altre informazioni fornite con il prodotto non possano essere confuse con le denominazioni delle fibre e con le descrizioni della composizione, e attendersi che la vigilanza del mercato verifichi la composizione mediante analisi di laboratorio con i metodi dell’allegato VIII e le tolleranze convenzionali dell’allegato IX. Art. 15(4), Art. 18 and Art. 19
Distributore (grossista, rivenditore o negozio online)6
  • Garantire, quando si mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile, che esso rechi l’etichettatura o il contrassegno prescritti dal regolamento. Art. 15(3)
  • Se vende con il proprio nome o marchio, applica Lei stesso l’etichetta o ne modifica il contenuto, è trattato come fabbricante e subentra nei relativi obblighi, compresa l’esattezza della composizione. Art. 15(2)
  • Indicare la composizione fibrosa in modo chiaramente visibile al consumatore prima dell’acquisto, anche nelle vendite online e a distanza, nei cataloghi e sugli imballaggi, con caratteri leggibili e uniformi per dimensione, stile e tipo. Art. 16(1)
  • Vendere i prodotti solo con un’etichettatura nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il consumatore li acquista, salvo diversa disposizione di tale Stato membro; in Danimarca l’etichetta o il contrassegno devono essere in danese. Art. 16(3)§ 16
  • Quando i prodotti dell’allegato VI sono venduti con un’etichetta globale o il tessuto è venduto a metraggio, assicurarsi che la composizione sia resa nota a ogni acquirente, consumatore compreso. Art. 17(3), Art. 17(4) and Art. 17(5)
  • Evitare che altre informazioni sul prodotto, marchi e ragioni sociali siano confusi con le denominazioni delle fibre e con le descrizioni della composizione, collocando un marchio che contiene una denominazione di fibra immediatamente prima o dopo la composizione. Art. 15(4) and Art. 16(2)
Altro operatore economico (mandatario, fornitore business-to-business, amministrazione aggiudicatrice)3
  • Quando si forniscono prodotti tessili ad altri operatori economici della catena di fornitura o nell’ambito di un appalto pubblico, le etichette possono essere sostituite o integrate da documenti commerciali di accompagnamento, che però devono indicare chiaramente le denominazioni delle fibre e la composizione senza abbreviazioni, salvo un codice di lavorazione meccanizzata o abbreviazioni definite da norme internazionali e spiegate nello stesso documento. Art. 14(2) and Art. 14(3)
  • Garantire che le informazioni fornite quando i prodotti sono messi a disposizione non possano essere confuse con le denominazioni delle fibre e con le descrizioni della composizione previste dal regolamento. Art. 15(4)
  • Quando si mettono a disposizione prodotti con etichettatura globale o a metraggio, garantire che la composizione fibrosa giunga a ogni acquirente della catena fino al consumatore. Art. 17(5)

TexR in sintesi

Il regolamento sulle fibre tessili (TexR), formalmente regolamento (UE) n. 1007/2011, è il quadro normativo unico dell’UE sul modo in cui il contenuto fibroso dei tessili è descritto agli acquirenti. Stabilisce quali denominazioni di fibre tessili possono essere usate, come la composizione fibrosa debba essere etichettata o contrassegnata, come debbano essere segnalati i prodotti contenenti parti non tessili di origine animale e come la composizione sia determinata mediante analisi quantitativa di miscele binarie e ternarie di fibre, con il duplice obiettivo di un mercato interno funzionante e di informazioni accurate per i consumatori (art. 1). In quanto regolamento, si applica direttamente in ogni Stato membro senza recepimento (art. 28).

Ha sostituito tre direttive, la 73/44/CEE sull’analisi delle miscele ternarie, la 96/73/CE sulle miscele binarie e la 2008/121/CE sulle denominazioni dei prodotti tessili, con effetto dall’8 maggio 2012 (art. 27). I prodotti tessili conformi alla direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima di tale data hanno potuto essere venduti fino al 9 novembre 2014 (art. 26). Il regolamento è entrato in vigore il 7 novembre 2011 e il potere della Commissione di modificare gli allegati decorre da tale data per periodi di cinque anni (art. 22, par. 2, e art. 28).

Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: regolamento (UE) n. 1007/2011 (CELEX 32011R1007), oppure nel testo consolidato del 15 febbraio 2018, che include le due nuove denominazioni di fibre, il nome croato della lana e la rettifica del 2015.

Campo di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti tessili quando sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione (art. 2, par. 1). Un prodotto tessile è qualsiasi prodotto greggio, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato composto esclusivamente di fibre tessili, indipendentemente dal procedimento di miscela o di assemblaggio (art. 3, par. 1, lett. a). Una fibra tessile è un’unità di materia caratterizzata da flessibilità, finezza e rapporto elevato tra lunghezza e larghezza che la rendono idonea a uso tessile, oppure una striscia o un tubo flessibili di larghezza apparente non superiore a 5 mm, ottenuti dalle sostanze usate per le fibre della tabella 2 (art. 3, par. 1, lett. b).

Quattro gruppi sono trattati allo stesso modo dei prodotti tessili: i prodotti contenenti almeno l’80 % in peso di fibre tessili; i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni contenenti almeno l’80 % in peso di componenti tessili; i componenti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi e dei rivestimenti di articoli da campeggio, purché tali componenti costituiscano almeno l’80 % in peso dello strato o del rivestimento; e i tessili incorporati in altri prodotti e che ne costituiscono parte integrante, quando ne è specificata la composizione (art. 2, par. 2). Due situazioni restano del tutto fuori dal regolamento: i prodotti tessili affidati a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano su materiali forniti senza trasferimento a titolo oneroso della proprietà, e i prodotti tessili su misura confezionati da sarti indipendenti (art. 2, parr. 3 e 4).

Le definizioni di messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, fabbricante, importatore, distributore, operatori economici, norma armonizzata, vigilanza del mercato e autorità di vigilanza del mercato sono mutuate dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 3, par. 2). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 ha soppresso da tale articolo le definizioni di messa a disposizione, immissione sul mercato, vigilanza del mercato e autorità di vigilanza del mercato, insieme agli articoli da 15 a 29, per cui tali termini si leggono come le corrispondenti definizioni del regolamento (UE) 2019/1020; le definizioni di fabbricante, importatore, distributore, operatori economici e norma armonizzata restano nel regolamento (CE) n. 765/2008 (regolamento (UE) 2019/1020, art. 39). Un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, applica esso stesso l’etichetta o ne modifica il contenuto è considerato fabbricante (art. 15, par. 2).

Che cosa si deve fare

Denominazioni delle fibre

Per descrivere la composizione fibrosa su etichette e contrassegni possono essere usate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell’allegato I (art. 5, par. 1). L’allegato I contiene 50 denominazioni: 18 fibre naturali nella tabella 1, dalla lana, ai peli di animali indicati, alla seta, al cotone e al lino fino alla iuta, al cocco, alla ramia, al sisal, all’henequen e al maguey, e 32 fibre artificiali e di altro tipo nella tabella 2, dall’acetato, al cupro, al modal, alla viscosa e al lyocell, passando per la poliammide, il poliestere, l’elastan e l’elastolefin, fino alla melamina, a una voce generica per le fibre denominate in base al materiale, come il metallo o la carta, al bicomponente polipropilene/poliammide (n. 49, aggiunto dal regolamento delegato (UE) n. 286/2012) e al poliacrilato (n. 50, aggiunto dal regolamento delegato (UE) 2018/122). Ciascuna denominazione è riservata alle fibre la cui natura corrisponde alla descrizione dell’allegato, non può essere usata per altre fibre né da sola né come radice o aggettivo, e «seta» non può essere usato per descrivere la forma o la presentazione del filato di filamento continuo (art. 5, par. 2). Un fabbricante, o una persona che agisce per suo conto, può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione presentando un fascicolo tecnico conforme all’allegato II (art. 6).

Composizione completa in peso, in ordine decrescente

Un prodotto tessile deve essere etichettato o contrassegnato con la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre costitutive in ordine decrescente (art. 9, par. 1). Una fibra che rappresenta fino al 5 % del peso totale, o più fibre complessivamente fino al 15 %, possono essere designate come altre fibre con la relativa percentuale totale quando non è facile determinarle al momento della fabbricazione; le fibre non ancora incluse nell’allegato I possono sempre essere designate in tal modo (art. 9, parr. 2 e 5). Un prodotto con ordito di solo cotone puro e trama di solo lino puro, in cui il lino rappresenta almeno il 40 % del tessuto non imbozzimato, può essere denominato «unione cotone-lino» con la specificazione «ordito di cotone puro, trama di lino puro» (art. 9, par. 3), e i prodotti la cui composizione è difficile da stabilire al momento della fabbricazione possono essere etichettati «fibre miste» o «composizione tessile non specificata» (art. 9, par. 4).

Possono essere etichettati «100 %», «puro» o «tutto» solo i prodotti composti esclusivamente della stessa fibra, e tali termini o termini analoghi non possono essere usati per altri prodotti; un prodotto con non più del 2 % di fibre estranee, o del 5 % dopo la cardatura, può comunque essere trattato come monofibra se la quantità è tecnicamente inevitabile nella buona pratica di fabbricazione e non è aggiunta in modo sistematico (art. 7). Le denominazioni «lana vergine» o «lana di tosa» dell’allegato III, in danese ren, ny uld, sono riservate alla lana mai incorporata in precedenza in un prodotto finito, non sottoposta a operazioni di filatura o di feltratura più di quanto il prodotto richieda e non danneggiata dai trattamenti o dall’uso; possono descrivere la lana in una miscela solo se tutta la lana soddisfa tali requisiti, se rappresenta almeno il 25 % della miscela e, in una miscela cardata, se è mescolata con una sola altra fibra, e le fibre estranee in tali prodotti non possono superare lo 0,3 % (art. 8).

Le fibre decorative visibili e isolabili fino al 7 % del peso del prodotto finito e le fibre metalliche o di altro tipo con effetto antistatico fino al 2 % non devono essere considerate, con calcolo separato per ordito e trama nell’unione cotone-lino (art. 10). Un prodotto con due o più componenti tessili di diverso contenuto fibroso deve indicare il contenuto di ciascun componente, salvo che il componente non sia una fodera principale e rappresenti meno del 30 % del peso totale; i prodotti con lo stesso contenuto che formano normalmente un’unica unità possono condividere un’unica etichetta (art. 11). L’allegato IV stabilisce regole particolari per i prodotti di corsetteria, i tessili stampati per corrosione e ricamati, i filati con anima e rivestimento, il velluto e la felpa e i tappeti il cui supporto e la cui superficie d’uso differiscono (art. 13).

Parti non tessili di origine animale

Quando un prodotto tessile contiene parti non tessili di origine animale, cuoio, pelliccia, corno, osso o simili, l’etichettatura o il contrassegno devono riportare la dicitura «Contiene parti non tessili di origine animale» ogni volta che il prodotto è messo a disposizione sul mercato, e l’indicazione non deve essere fuorviante e deve essere facile da comprendere per il consumatore (art. 12). Le parti non tessili sono escluse dalla composizione fibrosa (allegato VII, punto a, i).

Etichette, contrassegni, lingua e vendite online

I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati con la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato, e l’etichettatura o il contrassegno devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili, con un’etichetta saldamente fissata (art. 14, par. 1). Tra operatori economici della catena di fornitura, e nelle consegne alle amministrazioni aggiudicatrici, le etichette possono essere sostituite o integrate da documenti commerciali di accompagnamento che indichino chiaramente le denominazioni delle fibre e la composizione senza abbreviazioni, salvo un codice di lavorazione meccanizzata o abbreviazioni definite da norme internazionali e spiegate nel documento (art. 14, parr. 2 e 3).

Le descrizioni della composizione devono figurare in cataloghi, documentazione commerciale, imballaggi, etichette e contrassegni con caratteri facilmente leggibili, visibili, chiari e uniformi per dimensione, stile e tipo, e devono essere chiaramente visibili al consumatore prima dell’acquisto, anche quando l’acquisto avviene per via elettronica (art. 16, par. 1). Marchi e ragioni sociali possono figurare immediatamente prima o dopo la composizione, e devono farlo quando contengono una denominazione dell’allegato I o una denominazione che possa essere confusa con essa; tutte le altre informazioni sono esposte separatamente (art. 16, par. 2, e art. 15, par. 4). L’etichettatura o il contrassegno devono essere redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione del consumatore, salvo diversa disposizione di tale Stato membro (art. 16, par. 3). La Danimarca richiede il danese: decreto (bekendtgørelse) n. 1046 del 28 maggio 2021, § 16, in vigore dal 1° luglio 2021.

Deroghe

Per i 42 prodotti elencati nell’allegato V, dalle fascette per il sostegno delle maniche, ai cinturini da orologio, alle etichette e ai distintivi fino ai giocattoli, alle parti tessili di calzature, ai prodotti funerari, ai prodotti monouso, ai tessili protettivi e di sicurezza, alle vele, agli indumenti per animali e alle bandiere, l’indicazione delle denominazioni delle fibre o della composizione non è obbligatoria, ma gli articoli 11, 14, 15 e 16 si applicano integralmente quando un marchio o una ragione sociale contiene una denominazione dell’allegato I o una denominazione che possa essere confusa con essa (art. 17, par. 2). I 19 prodotti dell’allegato VI, tra cui strofinacci, panni per la pulizia, cinture, pizzi, nastri, elastici, fazzoletti, fili per cucire, rammendare e ricamare presentati per la vendita al dettaglio e nastri per tende, possono essere messi a disposizione insieme con un’unica etichetta globale quando sono dello stesso tipo e della stessa composizione, e il tessuto venduto a metraggio può recare la composizione sul pezzo o sul rotolo, purché la composizione sia resa nota a ogni acquirente fino al consumatore (art. 17, parr. da 3 a 5).

Obblighi per ruolo

Quando immette un prodotto tessile sul mercato, il fabbricante deve garantire la fornitura dell’etichetta o del contrassegno e l’esattezza delle relative informazioni; se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, tale obbligo incombe all’importatore (art. 15, par. 1). Un distributore è considerato fabbricante quando immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, applica esso stesso l’etichetta o ne modifica il contenuto (art. 15, par. 2) e, quando mette un prodotto a disposizione, deve garantire che rechi l’etichettatura o il contrassegno prescritti (art. 15, par. 3). Tutti devono garantire che le altre informazioni fornite con il prodotto non possano essere confuse con le denominazioni delle fibre e con le descrizioni della composizione (art. 15, par. 4).

Come si verifica la composizione

Le autorità di vigilanza del mercato verificano che la composizione fibrosa sia conforme alle informazioni fornite (art. 18) usando i metodi di analisi quantitativa dell’allegato VIII o le norme armonizzate che vi saranno introdotte, dopo aver escluso gli elementi elencati nell’allegato VII, come le parti non tessili, le cimose, le etichette, le guarnizioni, le sostanze grasse, le imbozzimature e gli appretti, e dopo aver applicato le tolleranze convenzionali di umidità dell’allegato IX alla massa anidra di ciascuna fibra (art. 19). Le fibre estranee inferiori al 2 % del peso totale, o al 5 % per i prodotti cardati, non devono essere indicate se sono tecnicamente inevitabili e non sono aggiunte in modo sistematico; tra la composizione dichiarata e l’analisi si applica una tolleranza di fabbricazione del 3 % del peso totale delle fibre, calcolata separatamente per ciascuna fibra, per la cifra delle altre fibre e per la percentuale di lana, e le due tolleranze possono essere cumulate solo se le fibre estranee rinvenute sono dello stesso tipo chimico di una fibra dichiarata in etichetta (art. 20, parr. da 2 a 4). Se un processo di fabbricazione richiede tolleranze più elevate, il fabbricante deve chiedere l’autorizzazione della Commissione prima di immettere il prodotto sul mercato; l’autorizzazione è concessa solo in casi eccezionali e motivati (art. 20, par. 5).

Controlli e sanzioni

Il regolamento non contiene un articolo sulle sanzioni; si affida alla vigilanza del mercato (art. 18). Dal 16 luglio 2021 il quadro di riferimento è il regolamento (UE) 2019/1020, che include il regolamento sulle fibre tessili nel proprio allegato I (punto 40) e, in quanto atto privo di disposizioni sanzionatorie proprie, nel proprio allegato II (punto 17): quando un prodotto non è conforme, l’autorità esige misure correttive adeguate e proporzionate entro un termine stabilito, tra cui rendere il prodotto conforme, impedirne la messa a disposizione, ritirarlo o richiamarlo e, se l’operatore non agisce, assicura che il prodotto sia ritirato, richiamato o che la sua messa a disposizione sia vietata o limitata (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16). Gli Stati membri stabiliscono sanzioni che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 41).

In Danimarca il regolamento è applicato ai sensi della produktloven, la legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (lovbekendtgørelse n. 22 dell’8 gennaio 2026), che lo include nel § 2, comma 1, n. 38, e designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo nel § 9. L’attività è svolta dal suo dipartimento Markedsovervågning, già Sikkerhedsstyrelsen, entrato a far parte dell’Erhvervsstyrelsen nel gennaio 2026 e che prosegue gli stessi compiti, controllando l’etichettatura dei prodotti tessili online e nei negozi. L’autorità può emettere un divieto temporaneo (§ 13), ordini (§ 14) e un divieto di mettere a disposizione il prodotto (§ 16). Il decreto (bekendtgørelse) n. 1046 del 28 maggio 2021 aggiunge l’obbligo della lingua danese (§ 16) e consente all’autorità di ordinare la correzione quando i prodotti tessili sono privi dell’etichettatura in danese o non sono conformi al regolamento (§ 17). L’omessa etichettatura in danese dei prodotti tessili o il mancato rispetto degli obblighi degli operatori previsti dal regolamento sono puniti con una sanzione pecuniaria ai sensi del decreto n. 1046 del 28 maggio 2021, § 18; l’inosservanza di un ordine o di un divieto dell’autorità è punita con una sanzione pecuniaria ai sensi della produktloven § 37, comma 1, che può arrivare alla reclusione fino a due anni in presenza di circostanze aggravanti, come il pericolo per la sicurezza o la salute, la reiterazione o le violazioni sistematiche a scopo di lucro (§ 37, comma 2); le imprese possono essere ritenute responsabili (§ 37, comma 5).

Che cosa sta cambiando

La Commissione ha annunciato una revisione del regolamento per introdurre un unico insieme di norme di etichettatura per i prodotti tessili e affini, con l’etichettatura digitale accanto alle etichette fisiche e, alla luce della strategia dell’UE per i prodotti tessili sostenibili e circolari, un’attenzione alle informazioni rilevanti sotto il profilo ambientale. Una richiesta di contributi si è svolta dal 3 agosto al 30 settembre 2023, una consultazione pubblica dal 19 dicembre 2023 al 15 aprile 2024 e un seminario con i portatori di interessi si è tenuto il 18 ottobre 2024; la pagina della Commissione indica la proposta come prevista per il secondo trimestre del 2026 e non registra alcuna proposta adottata. Finché un nuovo atto non sarà adottato e non si applicherà, il regolamento (UE) n. 1007/2011, nel testo consolidato del 15 febbraio 2018, resta la normativa in vigore.

Come aiuta Conphora

Conphora monitora il regolamento sulle fibre tessili, i suoi atti delegati e la revisione annunciata, e mappa i Suoi prodotti tessili rispetto ai requisiti, segnalando le lacune nelle denominazioni delle fibre, nell’indicazione della composizione, nelle tolleranze, nella dicitura di origine animale e nella copertura linguistica di ciascun mercato prima che diventino problemi di controllo. La piattaforma aiuta a conservare le specifiche dei fornitori e i rapporti di prova alla base di ciascuna etichetta e La avvisa quando viene aggiunta una nuova denominazione di fibra o quando la revisione diventa legge.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato verificano che la composizione fibrosa dei prodotti tessili corrisponda alle informazioni fornite (art. 18), con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che include il regolamento nell’allegato I (punto 40) e nell’allegato II (punto 17); le definizioni dell’art. 3, paragrafo 2, rinviano ancora al regolamento (CE) n. 765/2008 e, per messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, vigilanza del mercato e autorità di vigilanza del mercato, si leggono dal 16 luglio 2021 come rinvii al regolamento (UE) 2019/1020. In Danimarca l’autorità di controllo ai sensi della produktloven (lovbekendtgørelse n. 22 dell’8 gennaio 2026), che include il regolamento nel § 2, comma 1, n. 38, è l’Erhvervsstyrelsen; l’attività è svolta dal suo dipartimento Markedsovervågning, già Sikkerhedsstyrelsen, entrato a far parte dell’Erhvervsstyrelsen nel gennaio 2026, e il decreto (bekendtgørelse) n. 1046 del 28 maggio 2021 aggiunge l’obbligo di etichettare o contrassegnare i prodotti tessili in danese. Gli strumenti sono l’ordine di correggere l’etichettatura, il divieto temporaneo o permanente di mettere a disposizione il prodotto, il ritiro o il richiamo. L’omessa etichettatura in danese dei prodotti tessili o il mancato rispetto degli obblighi degli operatori previsti dal regolamento sono puniti con una sanzione pecuniaria ai sensi del decreto n. 1046 del 28 maggio 2021, § 18; l’inosservanza di un ordine o di un divieto dell’autorità è punita con una sanzione pecuniaria ai sensi della produktloven § 37, comma 1, che può arrivare alla reclusione fino a due anni in presenza di circostanze aggravanti, come il pericolo per la sicurezza o la salute, la reiterazione o le violazioni sistematiche a scopo di lucro (§ 37, comma 2); le imprese possono essere ritenute responsabili (§ 37, comma 5).

Il regolamento non contiene un proprio articolo sulle sanzioni: impone alle autorità di vigilanza del mercato di verificare la conformità della composizione fibrosa alle informazioni fornite (art. 18), usando i metodi dell’allegato VIII, le esclusioni dell’allegato VII, le tolleranze convenzionali dell’allegato IX e le tolleranze dell’articolo 20. Dal 16 luglio 2021 i poteri di esecuzione e le sanzioni derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, che include il regolamento sulle fibre tessili nell’allegato I (punto 40) e, in quanto atto privo di disposizioni sanzionatorie proprie, nell’allegato II (punto 17): le autorità possono esigere misure correttive entro un termine stabilito, tra cui rendere il prodotto conforme, impedirne la messa a disposizione, ritirarlo o richiamarlo e, se l’operatore non agisce, devono assicurare il ritiro, il richiamo o il divieto o la limitazione della messa a disposizione; le sanzioni sono stabilite dagli Stati membri e devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In Danimarca la produktloven (lovbekendtgørelse n. 22 dell’8 gennaio 2026) include il regolamento nel § 2, comma 1, n. 38, designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo nel § 9, consente un divieto temporaneo (§ 13), ordini (§ 14) e un divieto di messa a disposizione (§ 16), e il decreto (bekendtgørelse) n. 1046 del 28 maggio 2021 consente all’autorità di ordinare la correzione quando i prodotti tessili sono privi dell’etichettatura in danese o non sono conformi al regolamento (§ 17). L’omessa etichettatura in danese dei prodotti tessili o il mancato rispetto degli obblighi degli operatori previsti dal regolamento sono puniti con una sanzione pecuniaria ai sensi del decreto n. 1046 del 28 maggio 2021, § 18; l’inosservanza di un ordine o di un divieto dell’autorità è punita con una sanzione pecuniaria ai sensi della produktloven § 37, comma 1, che può arrivare alla reclusione fino a due anni in presenza di circostanze aggravanti, come il pericolo per la sicurezza o la salute, la reiterazione o le violazioni sistematiche a scopo di lucro (§ 37, comma 2); le imprese possono essere ritenute responsabili (§ 37, comma 5).

Fonte · Art. 18, Art. 19 and Art. 20Fonte · Art. 16, Art. 41, Annex I and Annex IIFonte · § 2, § 9, § 13, § 14, § 16 and § 37Fonte · § 16, § 17 and § 18

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per TexR, dalla più recente.

  1. Orientamenti

    Guida riscritta a partire dal testo consolidato

    Il testo è stato riscritto a partire dal testo consolidato del 15 febbraio 2018 e dai tre atti modificativi: le 50 denominazioni dell’allegato I, le 42 esenzioni dell’allegato V e i 19 prodotti dell’allegato VI sono ora conteggiati dagli allegati, le tolleranze degli articoli 7, 8, 10, 11 e 20 sono riportate con le relative percentuali, la base della vigilanza del mercato è indicata nel regolamento (UE) 2019/1020 con le definizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 che restano in vigore e l’applicazione in Danimarca è documentata con la produktloven e il decreto n. 1046 del 2021; l’affermazione del testo precedente secondo cui il Consumer Ombudsman collabora con l’autorità è stata eliminata perché priva di fonte.

    Fonte · Art. 1 to Art. 28 and Annexes I to VII
  2. Orientamenti

    Danimarca: la Sikkerhedsstyrelsen diventa parte dell’Erhvervsstyrelsen

    Dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è un dipartimento dell’Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning e svolge gli stessi compiti di prima, compreso il controllo dell’etichettatura dei prodotti tessili; la produktloven designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo.

    FonteFonte · § 9(1)
  3. Orientamenti

    Il regolamento (UE) 2019/1020 assume la vigilanza del mercato

    Il regolamento sulla vigilanza del mercato si applica da questa data; include il regolamento sulle fibre tessili nell’allegato I (punto 40) e nell’allegato II (punto 17), sopprime gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 e le sue definizioni di messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, vigilanza del mercato e autorità di vigilanza del mercato, che ora si leggono come le corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, e impone agli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

    Fonte · Art. 39, Art. 41, Art. 44, Annex I and Annex II
  4. Orientamenti

    Danimarca: etichettatura in danese e sanzioni pecuniarie ai sensi del decreto n. 1046 del 2021

    Entra in vigore, ai sensi della produktloven, il decreto danese sull’etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili: i prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati in danese conformemente al regolamento, l’autorità può ordinare la correzione e l’omessa etichettatura in danese o il mancato rispetto degli obblighi degli operatori previsti dal regolamento sono punibili con una sanzione pecuniaria.

    Fonte · § 16, § 17, § 18 and § 20
  5. Modifica

    In vigore il regolamento delegato (UE) 2018/122: aggiunto il poliacrilato

    Il regolamento delegato del 20 ottobre 2017, pubblicato il 26 gennaio 2018, aggiunge all’allegato I la fibra n. 50 poliacrilato, aggiorna il fascicolo tecnico dell’allegato II, riscrive il punto 18 dell’allegato VI per i fili per cucire, rammendare e ricamare, aggiunge il poliacrilato ai metodi dell’allegato VIII con un nuovo metodo per il poliestere basato sulla norma EN ISO 1833-25:2013 e ne fissa la tolleranza convenzionale nell’allegato IX.

    Fonte · Art. 1, Art. 2 and Annex
  6. Modifica

    Rettifica all’articolo 10, paragrafo 3

    La rettifica pubblicata nella GU L 243 corregge il rinvio nell’articolo 10, paragrafo 3, sulle fibre decorative e antistatiche nell’ordito e nella trama, dall’articolo 9, paragrafo 4, all’articolo 9, paragrafo 3, la disposizione sull’unione cotone-lino; il testo consolidato contrassegna la modifica con C1.

    Fonte · single itemFonte · Art. 10(3)
  7. Si applica

    Fine del periodo transitorio

    I prodotti tessili conformi alla direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima dell’8 maggio 2012 hanno potuto essere messi a disposizione fino a questa data; dal 10 novembre 2014 ogni prodotto tessile messo a disposizione deve essere conforme al regolamento.

    Fonte · Art. 26
  8. Modifica

    In vigore il regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio: nome croato della lana

    Con l’adesione della Croazia, il regolamento di adattamento del Consiglio del 13 maggio 2013 inserisce nell’allegato III, dopo la voce francese, il nome croato della lana vergine, runska vuna.

    Fonte · Art. 1(1) and Annex, point 1.C
  9. Si applica

    Il regolamento sulle fibre tessili si applica; le tre direttive sono abrogate

    Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere da questa data, le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE sono abrogate e i rinvii si leggono secondo le tavole di concordanza dell’allegato X; il regolamento delegato (UE) n. 286/2012 si applica dallo stesso giorno, così che la denominazione del bicomponente polipropilene/poliammide è stata trasferita dalle direttive abrogate senza soluzione di continuità.

    Fonte · Art. 27 and Art. 28Fonte · Art. 2 and recital 6
  10. Modifica

    In vigore il regolamento delegato (UE) n. 286/2012: bicomponente polipropilene/poliammide

    Il regolamento delegato della Commissione del 27 gennaio 2012, pubblicato il 31 marzo 2012, aggiunge all’allegato I la fibra n. 49 bicomponente polipropilene/poliammide, adatta i metodi di analisi quantitativa dell’allegato VIII e aggiunge nell’allegato IX la tolleranza convenzionale della fibra; si applica dall’8 maggio 2012.

    Fonte · Art. 1, Art. 2 and Annex
  11. In vigore

    Entra in vigore il regolamento (UE) n. 1007/2011

    Adottato il 27 settembre 2011 e pubblicato nella GU L 272 del 18 ottobre 2011, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione differita all’8 maggio 2012; i poteri delegati della Commissione di modificare gli allegati decorrono da questa data per periodi di cinque anni.

    Fonte · Art. 22(2) and Art. 28

Strumenti e formazione

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Le domande più frequenti su TexR

Da quando si applica il regolamento sulle fibre tessili?

Il regolamento (UE) n. 1007/2011 è stato adottato il 27 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 18 ottobre 2011 ed è entrato in vigore il 7 novembre 2011, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Si applica dall’8 maggio 2012, data in cui ha abrogato le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE. I prodotti tessili conformi alla direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima dell’8 maggio 2012 hanno potuto continuare a essere messi a disposizione fino al 9 novembre 2014.

Fonte · Art. 26, Art. 27 and Art. 28
Quali prodotti devono recare un’etichetta con la composizione fibrosa?

I prodotti tessili, cioè i prodotti composti esclusivamente di fibre tessili, e i prodotti contenenti almeno l’80 % in peso di fibre tessili, che sono trattati allo stesso modo. Sono coperti anche i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni con almeno l’80 % di componenti tessili, i componenti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi e dei rivestimenti di articoli da campeggio quando costituiscono almeno l’80 % di tale strato, e i tessili che costituiscono parte integrante di un altro prodotto quando ne è specificata la composizione. Sono esclusi i prodotti su misura dei sarti indipendenti e le lavorazioni affidate a lavoratori a domicilio su materiali forniti, mentre i 42 prodotti dell’allegato V, come giocattoli, parti tessili di calzature, cinturini da orologio, etichette, bandiere e prodotti monouso, non richiedono l’indicazione delle fibre.

Fonte · Art. 2, Art. 3(1)(a), Art. 17(2) and Annex V
Quali denominazioni di fibre posso usare sull’etichetta?

Solo le 50 denominazioni elencate nell’allegato I: 18 fibre naturali nella tabella 1, dalla lana, alla seta, al cotone e al lino fino al sisal, all’henequen e al maguey, e 32 fibre artificiali e sintetiche nella tabella 2, dall’acetato, alla viscosa e al poliestere fino alla melamina, al bicomponente polipropilene/poliammide, aggiunto nel 2012, e al poliacrilato, aggiunto nel 2018. Ciascuna denominazione è riservata alle fibre che corrispondono alla sua descrizione e non può essere usata, nemmeno come radice o aggettivo, per un’altra fibra. Una fibra priva di denominazione nell’allegato I può essere indicata come altre fibre con la relativa percentuale, e un fabbricante può chiedere alla Commissione una nuova denominazione con il fascicolo tecnico descritto nell’allegato II.

Fonte · Art. 5, Art. 6, Art. 9(5), Annex I and Annex II
Posso scrivere «100 % cotone» se il tessuto contiene tracce di altre fibre?

Sì, entro certi limiti. Un prodotto può essere etichettato «100 %», «puro» o «tutto» solo se è composto esclusivamente della stessa fibra, ma fino al 2 % in peso di fibre estranee, o fino al 5 % per i prodotti sottoposti a cardatura, può non essere considerato se la quantità è tecnicamente inevitabile nella buona pratica di fabbricazione e non è aggiunta in modo sistematico. Per i prodotti a più fibre le autorità ammettono una tolleranza di fabbricazione del 3 % tra la composizione dichiarata e il risultato dell’analisi, calcolata separatamente per ciascuna fibra, e gli stessi limiti del 2 % e del 5 % per le fibre estranee. Le denominazioni «lana vergine» e «lana di tosa» tollerano al massimo lo 0,3 % di fibre estranee.

Fonte · Art. 7, Art. 8(3) and Art. 20
L’etichetta deve essere in danese?

Sì. L’etichettatura o il contrassegno devono essere redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione del consumatore, salvo diversa disposizione di tale Stato membro. La Danimarca non ha disposto diversamente: il decreto (bekendtgørelse) n. 1046 del 28 maggio 2021, in vigore dal 1° luglio 2021, ribadisce la regola imponendo all’operatore economico di etichettare o contrassegnare i prodotti tessili in danese conformemente al regolamento, e l’inosservanza è punibile con una sanzione pecuniaria (§ 16 e § 18). Piccole quantità di filato per cucire, rammendare e ricamare vendute singolarmente possono essere etichettate in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE se sono anche oggetto di etichettatura globale.

Fonte · Art. 16(3)Fonte · § 16, § 18 and § 20
Che cosa devo scrivere se un capo ha parti in cuoio, pelliccia o corno?

La presenza di parti non tessili di origine animale deve essere indicata con la dicitura «Contiene parti non tessili di origine animale» sull’etichettatura o sul contrassegno ogni volta che il prodotto è messo a disposizione sul mercato. L’indicazione non deve essere fuorviante e deve essere presentata in modo che il consumatore la comprenda facilmente. Le parti non tessili sono escluse dalla composizione fibrosa ai sensi dell’allegato VII.

Fonte · Art. 12 and Annex VII, point (a)(i)
Le regole di etichettatura si applicano alle vendite online e alle forniture business-to-business?

Sì, a entrambe. La composizione deve essere indicata in cataloghi, documentazione commerciale, imballaggi, etichette e contrassegni in modo chiaramente visibile al consumatore prima dell’acquisto, anche quando l’acquisto avviene per via elettronica. Tra operatori economici della catena di fornitura, e nelle consegne alle amministrazioni aggiudicatrici, l’etichetta o il contrassegno possono essere sostituiti o integrati da documenti commerciali di accompagnamento che indichino chiaramente le denominazioni delle fibre e la composizione senza abbreviazioni, salvo un codice di lavorazione meccanizzata o abbreviazioni definite da norme internazionali e spiegate nello stesso documento.

Fonte · Art. 14(2), Art. 14(3) and Art. 16(1)
Il regolamento sulle fibre tessili è in corso di revisione?

La Commissione ha annunciato una revisione per introdurre un unico insieme di norme di etichettatura per i prodotti tessili e affini, con l’etichettatura digitale accanto a quella fisica e, alla luce della strategia dell’UE per i prodotti tessili sostenibili e circolari, informazioni rilevanti sotto il profilo ambientale. Una richiesta di contributi si è svolta dal 3 agosto al 30 settembre 2023, una consultazione pubblica dal 19 dicembre 2023 al 15 aprile 2024 e un seminario con i portatori di interessi il 18 ottobre 2024; la pagina della Commissione indica la proposta come prevista per il secondo trimestre del 2026 e non registra alcuna proposta adottata, per cui il regolamento (UE) n. 1007/2011, nel testo consolidato del 15 febbraio 2018, resta la normativa in vigore.

Fonte

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Fonti

  1. Regolamento (UE) n. 1007/2011 sulle denominazioni delle fibre tessili e sull’etichettatura, testo consolidato del 15 febbraio 2018 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R1007-20180215
  2. Regolamento (UE) n. 1007/2011 nel testo pubblicato nella GU L 272 del 18 ottobre 2011 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1007
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32011R1007 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32011R1007
  4. Regolamento delegato (UE) n. 286/2012 della Commissione che aggiunge il bicomponente polipropilene/poliammide (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0286
  5. Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio che adegua gli atti dell’Unione all’adesione della Croazia (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0517
  6. Regolamento delegato (UE) 2018/122 della Commissione che aggiunge il poliacrilato e aggiorna gli allegati II, VI, VIII e IX (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0122
  7. Rettifica del 18 settembre 2015 al regolamento (UE) n. 1007/2011, articolo 10, paragrafo 3 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1007R(02)
  8. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  9. Regolamento (CE) n. 765/2008, le cui definizioni dell’articolo 2 sono applicate dal regolamento sulle fibre tessili (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765
  10. Legislazione sull’etichettatura dei prodotti tessili (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/textiles-ecosystem/legislation_en
  11. Revisione del regolamento (UE) n. 1007/2011 (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/textiles-ecosystem/review-regulation-eu-10072011_en
  12. Etichette dei prodotti tessili (Your Europe, Commissione europea) https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/textile-label/index_en.htm
  13. Kontrol med mærkning af tekstilprodukter og fodtøj (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej
  14. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen
  15. Produktloven, lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22
  16. Bekendtgørelse nr. 1046 af 28. maj 2021 om mærkning af fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redazione conformità, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
14 marzo 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). TexR: Regolamento sulle fibre tessili (Regolamento (UE) n. 1007/2011), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/texr/
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