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POPs: Regolamento POP (Regolamento (UE) 2019/1021), spiegato

Il regolamento POP vieta la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso dei 32 inquinanti organici persistenti elencati nell’allegato I, tollerandone solo le tracce di contaminazione, e impone di distruggere i rifiuti che superano i limiti dell’allegato IV. Si applica dal 15 luglio 2019; l’atto delegato più recente aggiunge il clorpirifos dal 30 settembre 2026.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 14 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Le sostanze elencate nell’allegato I, in quanto tali, in miscele o in articoli: la loro fabbricazione, immissione sul mercato e uso sono vietati, fatte salve le esenzioni dell’articolo 4 e della voce stessa
  • Le 32 voci dell’allegato I, parte A, al 1° gennaio 2026: i cinque PBDE, il PFOS, il DDT, il clordano, gli esaclorocicloesani incluso il lindano, la dieldrina, l’endrina, l’eptacloro, l’endosulfan, l’esaclorobenzene, il clordecone, l’aldrina, il pentaclorobenzene, i PCB, il mirex, il toxafene, l’esabromobifenile, l’HBCDD, l’esaclorobutadiene, il pentaclorofenolo, i naftaleni policlorurati, gli SCCP, il PFOA, il dicofol, il PFHxS, il metossicloro, l’UV-328 e il Dechlorane Plus; il clorpirifos si aggiunge il 30 settembre 2026
  • I rifiuti costituiti da una qualsiasi delle 30 sostanze dell’allegato IV, che le contengono o ne sono contaminati, i quali devono essere distrutti o trasformati irreversibilmente a meno che il contenuto sia inferiore al limite dell’allegato IV
  • Le scorte di sostanze, miscele o articoli che sono costituiti da una sostanza degli allegati I o II o la contengono
  • Le emissioni delle sostanze dell’allegato III (diossine e furani, PCB, esaclorobenzene, IPA, pentaclorobenzene, esaclorobutadiene e naftaleni policlorurati), che gli Stati membri censiscono e riducono

Prodotti derivati e a valle

  • L’allegato I, parte B (sostanze elencate solo nel protocollo), e l’allegato II (sostanze soggette a restrizioni) non contengono attualmente alcuna voce; ogni sostanza elencata figura nell’allegato I, parte A, ed è quindi vietata anziché limitata (allegato I e allegato II)
  • «Immissione sul mercato», «articolo», «sostanza», «miscela», «fabbricazione», «uso» e «importazione» hanno il significato del regolamento REACH: l’importazione è quindi immissione sul mercato e un materiale riciclato contenente una sostanza elencata rientra nel divieto come uno vergine (art. 2, punti da 1 a 7)
  • Una sostanza presente solo come contaminante in tracce non intenzionale, cioè presente per caso in quantità minima, al di sotto della quale non può essere utilizzata in modo significativo, e al di sopra del limite di rilevamento, a una concentrazione pari o inferiore a quella indicata nella sua voce dell’allegato I, è esclusa dal divieto (art. 2, punto 12, e art. 4, par. 1, lett. b))
  • Gli articoli già in uso prima della data in cui il regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 è divenuto applicabile a una sostanza possono continuare a essere utilizzati e, per una sostanza inserita dopo il 15 luglio 2019, gli articoli prodotti prima della data di inserimento beneficiano di un periodo di sei mesi (art. 4, par. 2)
  • Il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione o il riutilizzo di una sostanza dell’allegato IV, da sola, sono vietati; i rifiuti al di sotto dei limiti dell’allegato IV possono essere recuperati ai sensi della normativa ordinaria dell’Unione sui rifiuti (art. 7, par. 3, e art. 7, par. 4, lett. a))
  • Gli Stati membri possono applicare requisiti più rigorosi di quelli del regolamento, conformemente al TFUE (art. 1)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante o formulatore

Chiunque fabbrichi una sostanza, in quanto tale, in una miscela o in un articolo; «fabbricazione» ha il significato di cui all’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Il divieto dell’articolo 3, paragrafo 1, si rivolge all’attività e non a un operatore determinato, pertanto è vincolata ogni persona fisica o giuridica che la svolga.

Fonte · art. 2, punto 5, e art. 3, par. 1
Importatore

Chiunque importi una sostanza, una miscela o un articolo nell’Unione; «importazione» e «immissione sul mercato» hanno il significato di cui all’articolo 3, punti 10 e 12, del REACH, pertanto introdurre nell’Unione merci contenenti una sostanza elencata è immissione sul mercato ed è vietato, salvo che si applichi un’esenzione.

Fonte · art. 2, punti 1 e 7, e art. 3, par. 1
Distributore, rivenditore o utilizzatore a valle

Chiunque immetta sul mercato o utilizzi una sostanza, una miscela o un articolo; «immissione sul mercato» e «uso» hanno il significato di cui all’articolo 3, punti 12 e 24, del REACH. Il regolamento non prevede un ruolo distinto di distributore: chiunque fornisca o utilizzi una sostanza elencata oltre il relativo limite viola l’articolo 3.

Fonte · art. 2, punti 1 e 6, e art. 3, par. 1
Detentore di una scorta, produttore o detentore di rifiuti, operatore dei rifiuti

Il detentore di una scorta di sostanze, miscele o articoli che sono costituiti da una sostanza degli allegati I o II o la contengono, nonché i produttori e i detentori di rifiuti costituiti da una sostanza dell’allegato IV, che la contengono o ne sono contaminati, compresi gli operatori che li smaltiscono o li recuperano; «rifiuto», «smaltimento» e «recupero» hanno il significato di cui alla direttiva 2008/98/CE.

Fonte · art. 2, punti da 8 a 10 e punto 13, art. 5 e art. 7

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POPs si applica al suo prodotto?

Tre domande e una prima risposta basata sulle regole di ambito del regolamento stesso. Non serve un account.

Le regole alla base di questa verifica
  1. Sostanza utilizzata per la ricerca in laboratorio su piccola scala o come campione di riferimento · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’articolo 3 non si applica a una sostanza utilizzata per la ricerca in laboratorio su piccola scala o come campione di riferimento; le norme sui rifiuti dell’articolo 7 restano applicabili quando la sostanza diventa rifiuto. Fonte · art. 4, par. 1, lett. a), e art. 7
  2. Sostanza presente solo come contaminante in tracce non intenzionale a una concentrazione pari o inferiore al limite indicato nella sua voce dell’allegato I · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’articolo 3 non si applica a una sostanza presente come contaminante in tracce non intenzionale a una concentrazione pari o inferiore a quella specificata nella sua voce dell’allegato I, ad esempio 0,025 mg/kg per PFOA, PFOS o PFHxS e i loro sali, 1 mg/kg per i relativi composti correlati, 10 mg/kg per la somma dei cinque PBDE in miscele e articoli, 75 mg/kg per l’HBCDD, 5 mg/kg per il pentaclorofenolo, 10 mg/kg per l’esaclorobenzene, 100 mg/kg per l’UV-328 fino al 4 agosto 2027 e 1.000 mg/kg per il Dechlorane Plus fino al 15 aprile 2028; le voci prive di limite, come il DDT o il dicofol, non offrono alcuna tolleranza. Fonte · art. 2, punto 12, art. 4, par. 1, lett. b), e allegato I, parte A
  3. Articoli già in uso prima che il regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 divenisse applicabile alla sostanza · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’articolo 3 non si applica a una sostanza presente in articoli già in uso prima della data in cui il regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 è divenuto applicabile ad essa, o in tale data, pertanto l’uso continuato è consentito; se tali articoli possano essere nuovamente immessi sul mercato dipende dalla voce, che per PBDE, PFOS, PFOA e decaBDE consente solo l’«uso», mentre per l’endosulfan, l’esaclorobutadiene e i naftaleni policlorurati consente l’«immissione sul mercato e l’uso» degli articoli già in uso prima del 10 luglio 2012 o in tale data. Fonte · art. 4, par. 2, e allegato I, parte A
  4. Uso coperto da un’esenzione specifica nella voce dell’allegato I (decaBDE nelle parti di ricambio di aeromobili e veicoli, UV-328 nei veicoli a motore, Dechlorane Plus nel settore aerospaziale o nella diagnostica per immagini, PFOA nelle schiume antincendio già installate) · Fabbricante o formulatore, Importatore, Distributore, rivenditore o utilizzatore a valle, Detentore di una scorta, produttore o detentore di rifiuti, operatore dei rifiuti · qualsiasi Dipende La fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso sono consentiti solo per lo scopo, alle condizioni e fino alla data indicati nella voce: decaBDE nelle parti di ricambio di veicoli a motore prodotti prima del 15 luglio 2019 fino al 2036 o al termine della vita utile, con articoli identificabili mediante etichettatura; UV-328 nei veicoli a motore terrestri, nei rivestimenti, nelle provette per prelievo di sangue, nei polarizzatori, nella carta fotografica e negli aeromobili fino al 4 agosto 2030; Dechlorane Plus nel settore aerospaziale, nella difesa, nella diagnostica per immagini e nella radioterapia fino al 26 febbraio 2030; PFOA nelle schiume antincendio già installate negli impianti non oltre il 3 dicembre 2025, salvo entro i limiti di 1 mg/kg e 10 mg/kg fino al 3 agosto 2028. Fonte · art. 3, par. 1, e allegato I, parte A, voci decaBDE, PFOA, UV-328 e Dechlorane Plus
  5. Rifiuti costituiti da una sostanza dell’allegato IV, che la contengono o ne sono contaminati · qualsiasi · qualsiasi Rientra nell’ambito I rifiuti costituiti da una sostanza dell’allegato IV, che la contengono o ne sono contaminati oltre il relativo limite (50 mg/kg per la maggior parte dei pesticidi e dei PCB, 100 mg/kg per pentaclorofenolo ed esaclorobutadiene, 350 mg/kg per la somma dei PBDE fino al 29 dicembre 2027, 500 mg/kg per l’HBCDD, 1.500 mg/kg per gli SCCP, 1 mg/kg per PFOA o PFHxS e i loro sali, 5 μg/kg per diossine e PCB diossina-simili) devono essere smaltiti o recuperati senza indebito ritardo in modo da distruggere o trasformare irreversibilmente il contenuto di POP, mediante le operazioni dell’allegato V, parte 1; il recupero del POP stesso è vietato e il detentore deve garantire la tracciabilità. Fonte · art. 7, parr. 2, 3, 4 e 6, allegato IV e allegato V
  6. Scorta di una sostanza, miscela o articolo elencato detenuta da un’impresa · qualsiasi · qualsiasi Rientra nell’ambito Una scorta di una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso deve essere gestita come rifiuto ai sensi dell’articolo 7; una scorta superiore a 50 kg di una sostanza il cui uso è ancora consentito deve essere notificata all’autorità competente entro 12 mesi dall’inserimento e successivamente ogni anno e deve essere gestita in modo sicuro, conformemente alla direttiva 2012/18/UE. Fonte · art. 2, punto 13, e art. 5
  7. Miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato con residui di PBDE o HBCDD (materie plastiche riciclate, polistirene, giocattoli e articoli per l’infanzia ottenuti da riciclato) · Fabbricante o formulatore, Importatore, Distributore, rivenditore o utilizzatore a valle, Detentore di una scorta, produttore o detentore di rifiuti, operatore dei rifiuti · qualsiasi Rientra nell’ambito Le miscele e gli articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato possono contenere i cinque PBDE fino a una somma di 350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027 e di 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027, e i giocattoli o gli articoli per l’infanzia ottenuti da materiale recuperato fino a 350 mg/kg fino al 16 maggio 2027 e a 10 mg/kg dal 17 maggio 2027; il polistirene riciclato per l’isolamento degli edifici in EPS e XPS può contenere HBCDD fino a 100 mg/kg; i materiali a contatto con gli alimenti sono esclusi dalla deroga per i PBDE e rientrano nel limite di 10 mg/kg. Fonte · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2; voce HBCDD, punto 1
  8. Articoli come tessili, rivestimenti, materie plastiche, prodotti elettronici o mobili contenenti una sostanza elencata al di sopra del relativo limite per i contaminanti in tracce non intenzionali (PFAS, ritardanti di fiamma bromurati, SCCP, UV-328, Dechlorane Plus), Sostanze in quanto tali o in miscele (prodotti chimici, schiume antincendio, inchiostri, rivestimenti, intermedi) · Fabbricante o formulatore, Importatore, Distributore, rivenditore o utilizzatore a valle, Detentore di una scorta, produttore o detentore di rifiuti, operatore dei rifiuti · qualsiasi Rientra nell’ambito La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di una sostanza dell’allegato I, in quanto tale, in una miscela o in un articolo, sono vietati oltre il relativo limite per i contaminanti in tracce non intenzionali, senza alcuna soglia dimensionale dell’impresa; gli SCCP sono ammessi solo al di sotto dell’1 % in peso nelle sostanze o nelle miscele e dello 0,15 % negli articoli, mentre PFOA, PFOS e PFHxS con i loro sali sono ammessi solo fino a 0,025 mg/kg. Fonte · art. 3, par. 1, art. 4, par. 1, lett. b), e allegato I, parte A
  9. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità del regolamento dipende dalla presenza di una sostanza elencata oltre il relativo limite per i contaminanti in tracce non intenzionali, dalla copertura del caso da parte di un’esenzione dell’articolo 4 o di un’esenzione specifica della voce e dal fatto che il materiale sia diventato rifiuto. Fonte · art. 3, art. 4 e art. 7

Date principali

  1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano il regolamento (UE) 2019/1021 come rifusione del regolamento (CE) n. 850/2004 Fonte · titolo
  2. Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 169 del 25 giugno 2019; il regolamento (CE) n. 850/2004 è abrogato e i riferimenti ad esso si intendono fatti alla rifusione Fonte · art. 21 e art. 22
  3. Termine per gli Stati membri per comunicare alla Commissione le autorità competenti responsabili dell’amministrazione e dell’applicazione, tre mesi dopo l’entrata in vigore Fonte · art. 19
  4. Il PFOA, i suoi sali e i composti correlati al PFOA sono inseriti nell’allegato I dal regolamento delegato (UE) 2020/784, con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 0,025 mg/kg per il PFOA e i suoi sali e di 1 mg/kg per i composti correlati al PFOA Fonte · art. 2 e allegato, punti 1 e 2
  5. Termine per gli Stati membri per notificare alla Commissione le norme sulle sanzioni Fonte · art. 14
  6. Fine della deroga transitoria per il PFOA nei dispositivi medici non impiantabili, negli inchiostri da stampa al lattice e nei nanorivestimenti al plasma Fonte · allegato I, parte A, voce PFOA, punto 9
  7. Si applica il regolamento (UE) 2022/2400: nuovi limiti per i rifiuti nell’allegato IV, tra cui 500 mg/kg per la somma dei PBDE, 1.500 mg/kg per gli SCCP, 5 μg/kg per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, 500 mg/kg per l’HBCDD, e nuove righe per pentaclorofenolo, dicofol, PFOA e PFHxS Fonte · art. 3 e allegato
  8. Si applica il regolamento delegato (UE) 2023/866: il limite di 1 mg/kg per il PFOA nelle micropolveri di PTFE scade, salvo per il trasporto e il trattamento volto a ridurre il contenuto di PFOA, e l’esenzione per il PFOA nella fabbricazione di PTFE e PVDF è soppressa Fonte · art. 2 e allegato
  9. Il PFHxS, i suoi sali e i composti correlati al PFHxS sono inseriti nell’allegato I dal regolamento delegato (UE) 2023/1608 con limiti di 0,025 mg/kg e di 1 mg/kg Fonte · art. 2 e allegato
  10. Il limite di 5 μg/kg dell’allegato IV per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili si applica alle ceneri volanti degli impianti a biomassa per la produzione di calore ed energia; fino al 30 dicembre 2023 si applicava il limite di 10 μg/kg Fonte · art. 21 bis, par. 1
  11. Entrano in vigore i regolamenti delegati (UE) 2024/2555 e 2024/2570: il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali dell’HBCDD scende da 100 mg/kg a 75 mg/kg e il metossicloro è inserito con un limite di 0,01 mg/kg Fonte · art. 2 e allegatoFonte · art. 2 e allegato
  12. Il limite di 5 μg/kg dell’allegato IV per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili si applica alle ceneri e alla fuliggine delle abitazioni private; fino al 31 dicembre 2024 si applicava il limite di 15 μg/kg per PCDD/PCDF Fonte · art. 21 bis, par. 2
  13. L’UV-328 è inserito nell’allegato I dal regolamento delegato (UE) 2025/843 con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 100 mg/kg e con esenzioni per veicoli a motore, rivestimenti industriali, provette per prelievo di sangue, polarizzatori, carta fotografica, aeromobili e parti di ricambio Fonte · art. 2 e allegato
  14. Il Dechlorane Plus è inserito nell’allegato I dal regolamento delegato (UE) 2025/1930 con un limite di 1.000 mg/kg fino al 15 aprile 2028 e con esenzioni per il settore aerospaziale, la difesa, la diagnostica per immagini, la radioterapia e le parti di ricambio Fonte · art. 2 e allegato
  15. Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/1482: la somma di tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE nelle miscele e negli articoli è limitata a 10 mg/kg, con una deroga di 500 mg/kg per il materiale recuperato Fonte · art. 2 e allegato
  16. Si applicano i limiti per i contaminanti in tracce non intenzionali del PFOS, pari a 0,025 mg/kg per il PFOS e i suoi sali e a 1 mg/kg per i composti correlati al PFOS, e termina la deroga per il PFOA nelle schiume antincendio già installate negli impianti Fonte · art. 2Fonte · allegato I, parte A, voce PFOA, punto 6
  17. Il limite per la somma dei PBDE nelle miscele e negli articoli costituiti da materiale recuperato o che lo contengono, e nei giocattoli e negli articoli per l’infanzia ottenuti da materiale recuperato, scende da 500 mg/kg a 350 mg/kg; il limite per i rifiuti dell’allegato IV per la somma dei PBDE scende a 350 mg/kg Fonte · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2, lett. b) e c); allegato IV, riga PBDE, punto b)
  18. Termine per gli Stati membri per individuare e mettere fuori uso le apparecchiature contenenti più dello 0,005 % di PCB in volumi superiori a 0,05 dm3 Fonte · allegato I, parte A, voce PCB
  19. Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/2457: l’Agenzia riferisce sui limiti per i rifiuti su richiesta della Commissione, gli allegati IV e V sono modificati con atto delegato e la delega di potere vale cinque anni a decorrere da questa data; scade il riesame da parte della Commissione delle esenzioni per l’HBCDD Fonte · art. 4 e art. 5Fonte · allegato I, parte A, voce HBCDD, punto 1
  20. Termine per la Commissione per riesaminare il limite di 0,1 mg/kg per il PFHxS nelle miscele concentrate di schiume antincendio Fonte · allegato I, parte A, voce PFHxS, punto 3
  21. Il clorpirifos è inserito nell’allegato I dal regolamento delegato (UE) 2026/1423 senza esenzioni specifiche e con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 0,01 mg/kg Fonte · art. 2 e allegato
  22. Termine per il primo riesame da parte della Commissione della deroga per il bromuro di perfluorottile contenente ioduro di perfluorottile nella produzione farmaceutica; poi ogni quattro anni fino al 31 dicembre 2036 Fonte · allegato I, parte A, voce PFOA, punto 7
  23. Il limite per la somma dei PBDE nei giocattoli e negli articoli per sedute, sonno, igiene, alimentazione, trasporto e protezione dei bambini costituiti da materiale recuperato o che lo contengono scende a 10 mg/kg Fonte · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2, lett. c)
  24. Il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali dell’UV-328 scende a 10 mg/kg Fonte · allegato I, parte A, voce UV-328, punto 1, lett. b)
  25. Il limite per la somma dei PBDE nel materiale recuperato scende a 200 mg/kg e il limite per i rifiuti dell’allegato IV a 200 mg/kg; termine per la Commissione per riesaminare i limiti per i rifiuti dell’allegato IV relativi a SCCP, PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, HBCDD, PFOA e PFHxS Fonte · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2, lett. b); allegato IV
  26. Dopo questa data il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali del Dechlorane Plus scende da 1.000 mg/kg a 1 mg/kg; la Commissione valuta le esenzioni per il settore aerospaziale, la diagnostica per immagini e la radioterapia entro il 1° aprile 2028 Fonte · allegato I, parte A, voce Dechlorane Plus, punti 1 e 3
  27. Fine dei limiti specifici di 1 mg/kg e 10 mg/kg per il PFOA nelle schiume antincendio già installate negli impianti Fonte · allegato I, parte A, voce PFOA, punto 4 bis
  28. Il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali dell’UV-328 scende a 1 mg/kg Fonte · allegato I, parte A, voce UV-328, punto 1, lett. c)
  29. Scadenza delle esenzioni per il Dechlorane Plus per le applicazioni aerospaziali, spaziali e della difesa, di diagnostica per immagini e di radioterapia Fonte · allegato I, parte A, voce Dechlorane Plus, punto 2, lett. da a) a c)
  30. Scadenza delle esenzioni per l’UV-328 per i veicoli a motore terrestri, i rivestimenti industriali e per impieghi gravosi, le provette per prelievo di sangue, i polarizzatori, la carta fotografica e gli aeromobili Fonte · allegato I, parte A, voce UV-328, punto 2, lett. da a) a f)
  31. Termine ultimo delle esenzioni per le parti di ricambio contenenti UV-328 e Dechlorane Plus nei veicoli a motore, nelle macchine e negli strumenti industriali, salvo che la vita utile termini prima Fonte · allegato I, parte A, voce UV-328, punto 2, lett. g); voce Dechlorane Plus, punto 2, lett. d)

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante o formulatore7
  • Non fabbricare una sostanza dell’allegato I, in quanto tale, in una miscela o in un articolo, e non immettere sul mercato né utilizzare tali sostanze, miscele o articoli, salvo che l’articolo 4 o la voce stessa lo consenta. art. 3, par. 1, e art. 4
  • Mantenere l’eventuale presenza residua di una sostanza elencata al di sotto del limite per i contaminanti in tracce non intenzionali indicato nella relativa voce, ad esempio 0,025 mg/kg per PFOA, PFOS e PFHxS e i loro sali, 1 mg/kg per i relativi composti correlati, 10 mg/kg per la somma dei cinque PBDE, 75 mg/kg per l’HBCDD, 0,01 mg/kg per il metossicloro e, dal 30 settembre 2026, 0,01 mg/kg per il clorpirifos; se una voce non fissa alcun limite, non vi è tolleranza. art. 4, par. 1, lett. b), e allegato I, parte Aallegato
  • Se ci si avvale di un’esenzione specifica, la si può utilizzare solo entro il suo scopo, la sua data di scadenza e le sue condizioni; le schiume antincendio contenenti PFOA non possono essere utilizzate per l’addestramento e il PFOA nelle schiume installate è tollerato solo fino a 1 mg/kg e 10 mg/kg fino al 3 agosto 2028. allegato I, parte A, voce decaBDE, punto 6; voce PFOA, punti 4 bis e 6
  • Rendere identificabili mediante etichettatura o altri mezzi, per tutto il ciclo di vita, gli articoli in cui il decaBDE è utilizzato in base a un’esenzione specifica. allegato I, parte A, voce decaBDE, punto 6
  • Fabbricare o utilizzare una sostanza della parte A come intermedio in sistema chiuso limitato al sito solo se la voce reca un’annotazione in tal senso, il proprio Stato membro ha notificato il segretariato della convenzione e si è dimostrato all’autorità competente che il processo trasforma la sostanza in sostanze non POP in condizioni di rigoroso contenimento, comunicando le quantità effettive o stimate e la contaminazione residua. art. 2, punto 11, e art. 4, par. 3
  • Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente qualsiasi scorta consentita. art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2
  • Comunicare all’autorità competente, con l’indicazione della natura e dell’entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno. art. 5, par. 2
Importatore8
  • Non importare sostanze, miscele o articoli contenenti una sostanza dell’allegato I oltre il relativo limite per i contaminanti in tracce non intenzionali: l’importazione è immissione sul mercato e il divieto dell’articolo 3, paragrafo 1, si applica ad essa senza alcuna soglia dimensionale dell’impresa. art. 2, punti 1 e 7, e art. 3, par. 1
  • Ottenere dai fornitori, ed eseguire prove ove necessario, prove che tessili, rivestimenti, materie plastiche, prodotti elettronici e altri articoli rispettino i limiti delle voci, in particolare i limiti di 0,025 mg/kg per PFOA, PFOS e PFHxS e i loro sali, di 1 mg/kg per i relativi composti correlati, dello 0,15 % in peso per gli SCCP negli articoli, di 10 mg/kg per la somma dei PBDE negli articoli non costituiti da materiale recuperato, di 100 mg/kg per l’UV-328 fino al 4 agosto 2027 e di 1.000 mg/kg per il Dechlorane Plus fino al 15 aprile 2028. art. 4, par. 1, lett. b), e allegato I, parte A
  • Per gli articoli ottenuti da materiale recuperato, applicare i limiti di deroga per la somma dei PBDE di 350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027 e di 200 mg/kg successivamente, e per i giocattoli e gli articoli per l’infanzia di 350 mg/kg fino al 16 maggio 2027 e di 10 mg/kg dal 17 maggio 2027; per i materiali a contatto con gli alimenti non è prevista alcuna deroga. allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2
  • Gli articoli contenenti decaBDE, UV-328 o Dechlorane Plus possono essere importati solo per gli scopi e fino alle date indicati nella voce: gli articoli con decaBDE fino alla scadenza delle esenzioni specifiche, gli articoli con UV-328 per gli usi elencati fino al 4 agosto 2030, il Dechlorane Plus per il settore aerospaziale, la difesa, la diagnostica per immagini e la radioterapia fino al 26 febbraio 2030. allegato I, parte A, voce decaBDE, punto 7; voce UV-328, punto 2; voce Dechlorane Plus, punto 2
  • Etichettare gli articoli importati contenenti decaBDE in base a un’esenzione specifica come se fossero stati prodotti in base a tale esenzione, in modo che siano identificabili per tutto il ciclo di vita. allegato I, parte A, voce decaBDE, punti 6 e 7
  • Quando una sostanza è aggiunta di recente all’allegato I, gli articoli prodotti prima della data in cui il regolamento diventa applicabile ad essa, o in tale data, possono ancora essere immessi sul mercato per sei mesi; successivamente possono continuare a essere utilizzati solo gli articoli già in uso. art. 4, par. 2
  • Comunicare all’autorità competente, con l’indicazione della natura e dell’entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno. art. 5, par. 2
  • Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente qualsiasi scorta consentita. art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2
Distributore, rivenditore o utilizzatore a valle5
  • Non immettere sul mercato né utilizzare sostanze, miscele o articoli contenenti una sostanza dell’allegato I oltre il relativo limite per i contaminanti in tracce non intenzionali; il divieto vincola ogni persona della catena di fornitura, non solo il fabbricante o l’importatore. art. 2, punti 1 e 6, e art. 3, par. 1
  • Verificare che le merci ottenute da plastica o polistirene riciclati rispettino i limiti per il materiale recuperato relativi alla somma dei PBDE (350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027, 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027; 10 mg/kg per i giocattoli e gli articoli per l’infanzia dal 17 maggio 2027) e all’HBCDD (75 mg/kg, 100 mg/kg solo nel polistirene riciclato per l’isolamento degli edifici in EPS e XPS). allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2; voce HBCDD, punto 1
  • Distinguere gli articoli già in uso, che possono continuare a essere utilizzati, dalle vendite di seconda mano: una voce che consente solo l’«uso» degli articoli già in uso prima della data di inserimento non autorizza a immetterli nuovamente sul mercato, mentre le voci relative a endosulfan, esaclorobutadiene e naftaleni policlorurati consentono l’«immissione sul mercato e l’uso» degli articoli già in uso prima del 10 luglio 2012 o in tale data. art. 4, par. 2, e allegato I, parte A
  • Comunicare all’autorità competente, con l’indicazione della natura e dell’entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno. art. 5, par. 2
  • Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente qualsiasi scorta consentita. art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2
Detentore di una scorta, produttore o detentore di rifiuti, operatore dei rifiuti2
  • Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente qualsiasi scorta consentita, conformemente alle soglie e ai requisiti della direttiva 2012/18/UE. art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2
  • Comunicare all’autorità competente, con l’indicazione della natura e dell’entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno. art. 5, par. 2

I POP in parole semplici

Il regolamento POP, formalmente regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, protegge la salute umana e l’ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso delle sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma e al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, riducendone al minimo le emissioni e stabilendo norme per i rifiuti costituiti da tali sostanze, che le contengono o ne sono contaminati (art. 1). È una rifusione del regolamento (CE) n. 850/2004, che ha abrogato entrando in vigore il 15 luglio 2019 (art. 21 e art. 22). In quanto regolamento, si applica direttamente in ogni Stato membro, e gli Stati membri possono applicare requisiti più rigorosi conformemente al TFUE (art. 1).

La regola operativa è breve: la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I, in quanto tali, in miscele o in articoli, sono vietati, fatte salve le esenzioni dell’articolo 4 (art. 3, par. 1). Le definizioni di sostanza, miscela, articolo, fabbricazione, uso, importazione e immissione sul mercato sono mutuate dal REACH (art. 2), per cui il regolamento riguarda i beni di consumo come tessili, materie plastiche, rivestimenti e prodotti elettronici quanto i produttori di sostanze chimiche. Poiché le sostanze elencate persistono e si accumulano, il divieto è quasi assoluto: una sostanza è tollerata solo come contaminante in tracce non intenzionale alla concentrazione fissata nella sua voce, oppure in base a un’esenzione specifica e a durata limitata.

Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: regolamento (UE) 2019/1021 (CELEX 32019R1021), oppure nel testo consolidato del 1° gennaio 2026 che incorpora i 17 atti modificativi adottati fino a quella data; il regolamento delegato (UE) 2026/1423 aggiunge il clorpirifos dal 30 settembre 2026.

Campo di applicazione

L’allegato I, parte A, elenca le sostanze che figurano nella convenzione e nel protocollo oppure solo nella convenzione. Al 1° gennaio 2026 contiene 32 voci: tetra-, penta-, esa-, epta- e decabromodifeniletere, PFOS, DDT, clordano, esaclorocicloesani incluso il lindano, dieldrina, endrina, eptacloro, endosulfan, esaclorobenzene, clordecone, aldrina, pentaclorobenzene, PCB, mirex, toxafene, esabromobifenile, esabromociclododecano (HBCDD), esaclorobutadiene, pentaclorofenolo, naftaleni policlorurati, paraffine clorurate a catena corta (SCCP), PFOA, dicofol, PFHxS, metossicloro, UV-328 e Dechlorane Plus. Il clorpirifos diventa la 33ª voce il 30 settembre 2026 (regolamento delegato (UE) 2026/1423). L’allegato I, parte B, per le sostanze elencate solo nel protocollo, e l’allegato II, per le sostanze soggette a restrizione anziché a divieto, non contengono attualmente alcuna voce (allegato I e allegato II). L’allegato III indica le sostanze le cui emissioni gli Stati membri devono censire e ridurre: diossine, furani e PCB nella parte A, ed esaclorobenzene, idrocarburi policiclici aromatici, pentaclorobenzene, esaclorobutadiene e naftaleni policlorurati nella parte B (art. 6 e allegato III). L’allegato IV elenca 30 sostanze con i limiti di concentrazione oltre i quali i rifiuti devono essere distrutti (art. 7 e allegato IV).

L’articolo 4 prevede tre eccezioni. Una sostanza utilizzata per la ricerca in laboratorio su piccola scala o come campione di riferimento è esclusa dall’articolo 3 (art. 4, par. 1, lett. a)). Una sostanza presente come contaminante in tracce non intenzionale, come specificato nella sua voce, è esclusa dall’articolo 3 (art. 4, par. 1, lett. b)); per contaminante in tracce non intenzionale si intende un livello presente per caso in quantità minima, al di sotto del quale la sostanza non può essere utilizzata in modo significativo, e al di sopra del limite di rilevamento dei metodi esistenti (art. 2, punto 12). Infine, una sostanza presente in articoli già in uso prima che il regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 divenisse applicabile ad essa è esclusa dall’articolo 3, con una finestra di sei mesi per gli articoli prodotti prima che una sostanza inserita dopo il 15 luglio 2019 fosse contemplata (art. 4, par. 2). Uno Stato membro può inoltre autorizzare la fabbricazione e l’uso come intermedio in sistema chiuso limitato al sito, ma solo se la voce reca un’annotazione in tal senso, il segretariato della convenzione è stato informato e il fabbricante ha dimostrato all’autorità competente il rigoroso contenimento e la trasformazione (art. 4, par. 3).

Il regolamento vincola le attività anziché un elenco chiuso di operatori: è coinvolto chiunque fabbrichi, importi, immetta sul mercato o utilizzi una sostanza elencata (art. 2 e art. 3, par. 1). I detentori di scorte e i produttori, i detentori e gli operatori di trattamento dei rifiuti sono soggetti agli obblighi degli articoli 5 e 7.

Le sostanze elencate e i loro limiti

Ciascuna voce dell’allegato I fissa una propria tolleranza. PFOA, PFOS e PFHxS con i loro sali sono tollerati fino a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso) in sostanze, miscele e articoli e i relativi composti correlati fino a 1 mg/kg come somma; i valori per il PFOS si applicano dal 3 dicembre 2025 in base al regolamento delegato (UE) 2025/718, che ha allineato al PFOA i precedenti limiti per il PFOS e ha soppresso l’esenzione per la cromatura dura, valida fino al 7 settembre 2025. Il PFOA mantiene limiti specifici più elevati per casi circoscritti: 20 mg/kg per i composti correlati negli intermedi isolati trasportati utilizzati per produrre composti fluorochimici C6, 2 mg/kg nei dispositivi medici diversi da quelli invasivi e impiantabili, 1 mg/kg e 10 mg/kg nelle schiume antincendio già installate negli impianti fino al 3 agosto 2028 e 10 mg/kg per la somma nelle schiume prive di fluoro provenienti da apparecchiature pulite; la deroga per l’uso di schiume con PFOA è terminata il 3 dicembre 2025 e la deroga per il bromuro di perfluorottile nella produzione farmaceutica è riesaminata entro il 31 dicembre 2026 (allegato I, voce PFOA, punti da 1 a 7). Il PFHxS è tollerato fino a 0,1 mg/kg nelle miscele concentrate di schiume antincendio in attesa di un riesame entro il 28 agosto 2026 (voce PFHxS, punto 3).

I cinque eteri di difenile polibromurati sono limitati a 10 mg/kg ciascuno nelle sostanze e, dal 17 novembre 2025, a una somma di 10 mg/kg nelle miscele e negli articoli, con deroghe per il materiale recuperato di 350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027 e di 200 mg/kg successivamente, e per i giocattoli e gli articoli per l’infanzia ottenuti da materiale recuperato di 350 mg/kg fino al 16 maggio 2027 e di 10 mg/kg dal 17 maggio 2027; per i materiali a contatto con gli alimenti non è prevista alcuna deroga (voci PBDE, punto 2, quale sostituito dal regolamento delegato (UE) 2025/1482). Restano esentati le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva RoHS e, per il decaBDE, gli aeromobili, le parti di ricambio degli aeromobili e le parti di ricambio per veicoli a motore prodotti prima del 15 luglio 2019 fino al 2036 o al termine della vita utile, e gli articoli in cui il decaBDE è utilizzato devono essere identificabili mediante etichettatura per tutto il ciclo di vita (voci PBDE, punti 3 e 4; voce decaBDE, punti da 3 a 8). L’HBCDD è tollerato fino a 75 mg/kg, o fino a 100 mg/kg nel polistirene riciclato per l’isolamento degli edifici in EPS e XPS (voce HBCDD, punto 1). Gli SCCP sono ammessi al di sotto dell’1 % in peso nelle sostanze e nelle miscele e dello 0,15 % negli articoli (voce SCCP, punto 1). Il pentaclorofenolo è tollerato fino a 5 mg/kg e l’esaclorobenzene fino a 10 mg/kg (le rispettive voci); il metossicloro fino a 0,01 mg/kg (voce metossicloro), come anche il clorpirifos dal 30 settembre 2026 (regolamento delegato (UE) 2026/1423).

Le due voci più recenti introducono i limiti in modo graduale. L’UV-328 è tollerato fino a 100 mg/kg dal 4 agosto 2025, a 10 mg/kg dal 4 agosto 2027 e a 1 mg/kg dal 4 agosto 2029, con immissione sul mercato e uso negli articoli consentiti fino al 4 agosto 2030 per i veicoli a motore terrestri, i rivestimenti industriali e per impieghi gravosi, i separatori meccanici nelle provette per prelievo di sangue, la pellicola di triacetilcellulosa nei polarizzatori, la carta fotografica e gli aeromobili, e con esenzioni per le parti di ricambio fino al termine della vita utile o al 31 dicembre 2043 (voce UV-328, punti da 1 a 3). Il Dechlorane Plus è tollerato fino a 1.000 mg/kg fino al 15 aprile 2028 e a 1 mg/kg dopo tale data, con esenzioni fino al 26 febbraio 2030 per il settore aerospaziale, spaziale e della difesa, la diagnostica per immagini e la radioterapia, esenzioni per le parti di ricambio e le riparazioni fino al termine della vita utile o al 31 dicembre 2043 e una valutazione da parte della Commissione sulla proroga entro il 1° aprile 2028 (voce Dechlorane Plus, punti da 1 a 5). Le voci prive di un limite indicato, come DDT, aldrina o dicofol, non tollerano alcuna presenza. Gli Stati membri devono inoltre mettere fuori uso, entro il 31 dicembre 2025, le apparecchiature contenenti più dello 0,005 % di PCB in volumi superiori a 0,05 dm3 (voce PCB).

Che cosa occorre fare

Non fabbricare, immettere sul mercato né utilizzare una sostanza dell’allegato I, in quanto tale, in una miscela o in un articolo, oltre il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali indicato nella relativa voce, salvo che l’articolo 4 o la voce stessa lo consenta (art. 3, par. 1, e art. 4). In pratica ciò significa esaminare ogni famiglia di prodotti alla ricerca di trattamenti PFAS, ritardanti di fiamma bromurati, paraffine clorurate, stabilizzanti UV e additivi ritardanti di fiamma, raccogliere dichiarazioni dei fornitori e prove analitiche rispetto ai limiti delle voci e monitorare le date di riduzione progressiva per i PBDE nel materiale recuperato, l’UV-328 e il Dechlorane Plus. Quando ci si avvale di un’esenzione, occorre rispettarne lo scopo, le condizioni e la data di scadenza; gli articoli con decaBDE devono essere etichettati e le schiume antincendio con PFOA non possono essere utilizzate per l’addestramento (allegato I, voce decaBDE, punto 6, e voce PFOA, punto 6).

Le scorte sono soggette a regole proprie. Una scorta di una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso deve essere gestita come rifiuto ai sensi dell’articolo 7, e una scorta superiore a 50 kg di una sostanza il cui uso è ancora consentito deve essere notificata all’autorità competente entro 12 mesi dall’inserimento e successivamente ogni anno e gestita in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente (art. 5). Gli Stati membri monitorano le scorte notificate (art. 5, par. 3).

I rifiuti incidono in profondità sui piani di economia circolare. I produttori e i detentori devono compiere ogni ragionevole sforzo per evitare di contaminare i rifiuti con sostanze dell’allegato IV (art. 7, par. 1). I rifiuti costituiti da una sostanza dell’allegato IV, che la contengono o ne sono contaminati oltre il relativo limite devono essere smaltiti o recuperati senza indebito ritardo in modo da distruggere o trasformare irreversibilmente il contenuto di POP, mediante trattamento fisico-chimico (D9), incenerimento (D10), recupero di energia (R1, esclusi i rifiuti di PCB) o recupero limitato di metalli da residui di ferro, acciaio e metalli non ferrosi (R4) (art. 7, par. 2, e allegato V, parte 1). Le operazioni che possono condurre al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al riutilizzo del POP stesso sono vietate (art. 7, par. 3). I rifiuti al di sotto dei limiti dell’allegato IV possono essere trattati secondo la normativa ordinaria dell’Unione sui rifiuti e, per i rifiuti elencati nell’allegato V, parte 2, un’autorità competente può in via eccezionale autorizzare lo stoccaggio permanente fino ai limiti della parte 2, una volta che il detentore abbia dimostrato che la decontaminazione non è fattibile e che la distruzione non è l’opzione ambientalmente preferibile (art. 7, par. 4). Gli Stati membri garantiscono il controllo e la tracciabilità ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2008/98/CE (art. 7, par. 6). I limiti dell’allegato IV sono 50 mg/kg per la maggior parte dei pesticidi storici e dei PCB, 100 mg/kg per pentaclorofenolo ed esaclorobutadiene, 10 mg/kg per i naftaleni policlorurati, 1.500 mg/kg per gli SCCP, 500 mg/kg per l’HBCDD, 350 mg/kg per la somma dei PBDE fino al 29 dicembre 2027 e 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027, 1 mg/kg per PFOA o PFHxS e i loro sali con 40 mg/kg per i relativi composti correlati, e 5 μg/kg per diossine, furani e PCB diossina-simili, con i valori per SCCP, diossine, HBCDD, PFOA e PFHxS soggetti a riesame entro il 30 dicembre 2027 (allegato IV). I valori transitori di 10 μg/kg e 15 μg/kg per le ceneri sono terminati il 30 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024 (art. 21 bis).

Gli allegati evolvono. La Commissione modifica gli allegati I, II e III con atto delegato, uno per sostanza, per seguire gli inserimenti nella convenzione o nel protocollo che l’Unione ha sostenuto, o per adeguare le voci al progresso scientifico e tecnico, e dal 1° gennaio 2026 modifica allo stesso modo gli allegati IV e V (art. 15). L’Agenzia europea per le sostanze chimiche assiste la Commissione, pubblica le proposte di inserimento per una consultazione di otto settimane e riferisce entro 12 mesi sugli impatti dei nuovi limiti per i rifiuti, con un parere del suo comitato per l’analisi socioeconomica (art. 8). Gli atti delegati producono effetti solo se né il Parlamento né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi, prorogabili di due (art. 18).

Applicazione e sanzioni

Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti responsabili dell’amministrazione e dell’applicazione (art. 19) e stabilisce sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, notificate alla Commissione entro il 16 luglio 2020 (art. 14). Gli Stati membri riferiscono sulle attività di applicazione, sulle violazioni e sulle sanzioni (art. 13, par. 1, lett. a)), e il forum di scambio di informazioni sull’applicazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche coordina la rete delle autorità nazionali responsabili dell’applicazione, coinvolgendo le autorità competenti per i rifiuti sulle questioni relative ai rifiuti (art. 8, par. 2). La vigilanza del mercato si basa sul regolamento (UE) 2019/1020, il cui allegato I elenca il regolamento (CE) n. 850/2004, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1021 da quando la rifusione lo ha abrogato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 2, par. 1, e allegato I, punto 16; regolamento (UE) 2019/1021, art. 21).

In Danimarca il regolamento è applicato ai sensi della legge sulle sostanze chimiche (lov om kemikalier, kemikalieloven, lovbekendtgørelse nr. 1200 af 25. september 2025). Il ministro può delegare compiti a Miljøstyrelsen (§ 45) e vigila sulle norme POP l’ispettorato per le sostanze chimiche di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen). L’autorità di vigilanza deve far ripristinare la legalità di una situazione illecita e può ordinare al responsabile di cessare la vendita, di informare gli utilizzatori del pericolo, di eliminarne la causa, di richiamare la sostanza, la miscela o l’articolo presso i rivenditori e gli utilizzatori e di distruggerli, con l’obbligo per rivenditori e utilizzatori di restituire le merci richiamate (§ 48); può sequestrare le merci illecite (§ 48 b), ordinare al titolare di un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che si riferiscono a sostanze, miscele o articoli non conformi (§ 50) e, se l’ordine non viene rispettato o le vendite illecite si ripetono, far bloccare l’interfaccia online con decisione del giudice su sua richiesta (§ 50 a). La violazione di un regolamento dell’UE sulle sostanze, sulle miscele e sugli articoli disciplinati dalla legge è punita con un’ammenda, fino alla reclusione di due anni se la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha causato danno o pericolo per la salute umana o animale o per l’ambiente, oppure se l’autore ha ottenuto o mirava a ottenere un vantaggio economico (§ 59, stk. 1, nr. 1, e stk. 2, nr. 1-3); le imprese possono essere ritenute responsabili come persone giuridiche (§ 60). Le norme sui rifiuti dell’articolo 7 e degli allegati IV e V sono applicate separatamente in Danimarca ai sensi della legge sulla protezione dell’ambiente (miljøbeskyttelsesloven) e del decreto sui rifiuti, tramite i comuni e Miljøstyrelsen, e non ai sensi della kemikalieloven.

Come Conphora può aiutare

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Il regolamento è applicato dalle autorità nazionali competenti designate ai sensi dell’articolo 19, coordinate tramite il forum di scambio di informazioni sull’applicazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche e dotate dei poteri di vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2019/1020, il cui allegato I elenca il regolamento (CE) n. 850/2004 (da leggersi come regolamento (UE) 2019/1021 da quando la rifusione lo ha abrogato); in Danimarca vigila l’ispettorato per le sostanze chimiche di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen) ai sensi della legge sulle sostanze chimiche (lov om kemikalier, kemikalieloven, lovbekendtgørelse nr. 1200 af 25. september 2025). Gli strumenti sono: ordini di ripristinare la conformità, di cessare la vendita, di richiamare la sostanza, la miscela o l’articolo presso i rivenditori e gli utilizzatori e di distruggerli; il sequestro; il potere di ordinare al titolare di un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che si riferiscono a sostanze, miscele o articoli non conformi (§ 50) e, se l’ordine non viene rispettato o le vendite illecite si ripetono, di far bloccare l’interfaccia online con decisione del giudice su sua richiesta (§ 50 a); le ammende; e la reclusione fino a due anni per le violazioni intenzionali o gravemente colpose che danneggiano o mettono in pericolo la salute o l’ambiente o in cui l’autore ha ottenuto o mirava a ottenere un vantaggio economico.

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 16 luglio 2020. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti responsabili dell’amministrazione e dell’applicazione, riferisce sulle attività di applicazione, sulle violazioni e sulle sanzioni e coordina l’applicazione tramite il forum di scambio di informazioni sull’applicazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche. La vigilanza del mercato si basa sul regolamento (UE) 2019/1020, il cui allegato I elenca il regolamento (CE) n. 850/2004, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1021 da quando la rifusione lo ha abrogato. In Danimarca il regolamento è applicato ai sensi della legge sulle sostanze chimiche (lov om kemikalier, kemikalieloven): vigila l’ispettorato per le sostanze chimiche di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen); l’autorità di vigilanza deve far ripristinare la legalità di una situazione illecita e può ordinare al responsabile di cessare la vendita, di informare gli utilizzatori del pericolo, di eliminarne la causa, di richiamare la sostanza, la miscela o l’articolo presso i rivenditori e gli utilizzatori e di distruggerli, può sequestrare le merci illecite, ordinare al titolare di un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che si riferiscono a sostanze, miscele o articoli non conformi (§ 50) e, se l’ordine non viene rispettato o le vendite illecite si ripetono, far bloccare l’interfaccia online con decisione del giudice su sua richiesta (§ 50 a); la violazione dei regolamenti dell’UE sulle sostanze, sulle miscele e sugli articoli disciplinati dalla legge è punita con un’ammenda, fino alla reclusione di due anni se la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha causato danno o pericolo per la salute umana o animale o per l’ambiente, oppure se l’autore ha ottenuto o mirava a ottenere un vantaggio economico, e le imprese possono essere ritenute penalmente responsabili. Le norme sui rifiuti dell’articolo 7 e degli allegati IV e V sono applicate separatamente in Danimarca ai sensi della legge sulla protezione dell’ambiente (miljøbeskyttelsesloven) e del decreto sui rifiuti, tramite i comuni e Miljøstyrelsen.

Fonte · art. 8, par. 2, art. 13, par. 1, lett. a), art. 14 e art. 19Fonte · art. 2, par. 1, e allegato I, punto 16Fonte · § 45, § 48, § 48 b, § 50, § 50 a, § 59, stk. 1, nr. 1, § 59, stk. 2, nr. 3 e § 60Fonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per POPs, dalla più recente.

  1. Si applica

    Il limite PBDE per il materiale recuperato scende a 200 mg/kg; scadono i riesami dei limiti per i rifiuti

    Da questa data la somma dei cinque PBDE nelle miscele e negli articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato, e nei rifiuti, è limitata a 200 mg/kg; entro la stessa data la Commissione deve aver riesaminato i limiti dell’allegato IV per SCCP, PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, HBCDD, PFOA e PFHxS e, se del caso, averli abbassati con atto delegato.

    Fonte · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2, lett. b); allegato IV
  2. Si applica

    Il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali dell’UV-328 scende a 10 mg/kg

    Due anni dopo l’inserimento, l’UV-328 è tollerato in sostanze, miscele e articoli solo fino a 10 mg/kg (0,001 % in peso); il limite scende a 1 mg/kg il 4 agosto 2029.

    Fonte · allegato I, parte A, voce UV-328, punto 1
  3. Si applica

    Limite PBDE di 10 mg/kg per giocattoli e articoli per l’infanzia ottenuti da materiale recuperato

    I giocattoli di cui alla direttiva 2009/48/CE e gli articoli destinati a facilitare la seduta, il sonno, il relax, l’igiene, il cambio e la cura generale del corpo, l’alimentazione, la suzione, il trasporto e la protezione dei bambini, contenenti o costituiti da materiale recuperato, possono contenere i cinque PBDE solo fino a una somma di 10 mg/kg.

    Fonte · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2, lett. c)
  4. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2026/1423: inserito il clorpirifos

    Il clorpirifos, inserito nell’allegato A della convenzione di Stoccolma alla dodicesima Conferenza delle Parti nel 2025, è aggiunto all’allegato I, parte A, senza esenzioni specifiche e con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 0,01 mg/kg (0,000001 % in peso) in sostanze, miscele e articoli; l’atto è stato adottato il 30 giugno 2026 e pubblicato il 10 settembre 2026.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegato
  5. Orientamenti

    Guida riscritta a partire dal testo consolidato del 1° gennaio 2026

    Il testo è stato ricostruito a partire dal testo consolidato, dai 18 atti modificativi e dalla legge danese sulle sostanze chimiche (kemikalielov): precisa ora che l’allegato I, parte B, e l’allegato II non contengono sostanze (il testo precedente descriveva l’allegato II come un elenco di sostanze soggette a restrizioni), indica i limiti vigenti per i contaminanti in tracce non intenzionali e per i rifiuti con le relative date di riduzione e nomina l’autorità di vigilanza danese e le disposizioni sanzionatorie.

    Fonte · allegato I, allegato II e allegato IV
  6. Modifica

    Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/2457: relazioni dell’Agenzia e atti delegati per gli allegati sui rifiuti

    L’Agenzia europea per le sostanze chimiche riferisce, entro 12 mesi da una richiesta della Commissione, sugli impatti di limiti nuovi o modificati degli allegati IV e V, con un parere del suo comitato per l’analisi socioeconomica; gli allegati IV e V sono ora modificati con atto delegato, la delega di potere vale cinque anni dal 1° gennaio 2026, i dati di monitoraggio ambientale possono essere comunicati tramite l’Agenzia europea dell’ambiente e le clausole di riesame dell’allegato IV rinviano ora ad atti delegati entro il 30 dicembre 2027.

    Fonte · art. 4 e art. 5
  7. Si applica

    I limiti PBDE scendono a 350 mg/kg per il materiale recuperato e per i rifiuti

    La somma di tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE nelle miscele e negli articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato, compresi i giocattoli e gli articoli per l’infanzia, è limitata a 350 mg/kg e il limite per i rifiuti dell’allegato IV per la stessa somma scende da 500 mg/kg a 350 mg/kg.

    Fonte · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2; allegato IV, riga PBDE, punto b)
  8. Si applica

    Limiti PFOS allineati al PFOA; termina la deroga per le schiume antincendio con PFOA

    Si applicano i punti 2 e 3 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2025/718: il PFOS e i suoi sali sono tollerati solo fino a 0,025 mg/kg e i composti correlati al PFOS fino a 1 mg/kg come somma. Lo stesso giorno termina la deroga per l’uso di schiume antincendio contenenti PFOA già installate negli impianti; il PFOA residuo in tali schiume è tollerato fino a 1 mg/kg e 10 mg/kg fino al 3 agosto 2028.

    Fonte · art. 2 e allegatoFonte · allegato I, parte A, voce PFOA, punti 4 bis e 6
  9. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/1482: nuovi limiti PBDE per miscele e articoli

    Il limite generale per i contaminanti in tracce non intenzionali per la somma dei cinque PBDE nelle miscele e negli articoli è di 10 mg/kg, con deroghe per il materiale recuperato (500 mg/kg, poi 350 mg/kg dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027) e per i giocattoli e gli articoli per l’infanzia ottenuti da materiale recuperato (500 mg/kg, 350 mg/kg dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg dal 17 maggio 2027); i materiali a contatto con gli alimenti sono esclusi dalle deroghe.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegato
  10. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/1930: inserito il Dechlorane Plus

    Il Dechlorane Plus, compresi i suoi isomeri syn e anti, è aggiunto all’allegato I, parte A, con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 1.000 mg/kg fino al 15 aprile 2028 e di 1 mg/kg successivamente, esenzioni fino al 26 febbraio 2030 per il settore aerospaziale, spaziale e della difesa, la diagnostica per immagini e la radioterapia, ed esenzioni per le parti di ricambio e le riparazioni fino al termine della vita utile o al 31 dicembre 2043; la Commissione valuta la proroga entro il 1° aprile 2028.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegato
  11. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/843: inserito l’UV-328

    L’UV-328 è aggiunto all’allegato I, parte A, con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 100 mg/kg, che scende a 10 mg/kg il 4 agosto 2027 e a 1 mg/kg il 4 agosto 2029, ed esenzioni fino al 4 agosto 2030 per i veicoli a motore terrestri, i rivestimenti industriali e per impieghi gravosi, i separatori delle provette per prelievo di sangue, le pellicole dei polarizzatori, la carta fotografica e gli aeromobili, oltre a esenzioni per le parti di ricambio fino al termine della vita utile o al 31 dicembre 2043.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegato
  12. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/1399: schiume antincendio con PFOA prorogate al 3 dicembre 2025

    L’uso di schiume antincendio contenenti PFOA già installate negli impianti è prorogato dal 4 luglio 2025 al 3 dicembre 2025, il PFOA residuo in tali schiume è tollerato fino a 1 mg/kg e 10 mg/kg fino al 3 agosto 2028, le schiume prive di fluoro provenienti da apparecchiature pulite fino a 10 mg/kg, è definita la schiuma antincendio, sono soppresse le clausole di riesame per gli intermedi e i dispositivi medici e gli articoli in uso alla scadenza di un’esenzione possono continuare a essere utilizzati.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegato
  13. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/718: voce PFOS ridenominata, esenzione per la cromatura soppressa

    La voce PFOS è ridenominata «PFOS, suoi sali e composti correlati al PFOS», l’esenzione per la cromatura dura, valida fino al 7 settembre 2025, e il punto sui metodi analitici sono soppressi e i nuovi limiti di 0,025 mg/kg e 1 mg/kg si applicano dal 3 dicembre 2025.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegato
  14. Modifica

    Entrano in vigore i regolamenti delegati (UE) 2024/2555 e 2024/2570: limite HBCDD abbassato, inserito il metossicloro

    Il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali dell’esabromociclododecano scende da 100 mg/kg a 75 mg/kg, con 100 mg/kg mantenuti per il polistirene riciclato nell’isolamento degli edifici in EPS e XPS e un riesame entro il 1° gennaio 2026; il metossicloro è aggiunto all’allegato I, parte A, con un limite di 0,01 mg/kg e senza esenzioni.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegatoFonte · art. 1, art. 2 e allegato
  15. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2023/1608: inserito il PFHxS

    Il PFHxS, i suoi sali e i composti correlati al PFHxS sono aggiunti all’allegato I, parte A, senza esenzioni specifiche, con limiti di 0,025 mg/kg per il PFHxS e i suoi sali, di 1 mg/kg per la somma dei composti correlati e di 0,1 mg/kg nelle miscele concentrate di schiume antincendio, quest’ultimo da riesaminare entro il 28 agosto 2026.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegato
  16. Si applica

    Si applica il regolamento (UE) 2022/2400: nuovi limiti per i rifiuti negli allegati IV e V

    I limiti dell’allegato IV diventano 500 mg/kg per la somma dei cinque PBDE, 1.500 mg/kg per gli SCCP, 5 μg/kg per PCDD/PCDF insieme ai PCB diossina-simili e 500 mg/kg per l’HBCDD, con nuove righe per pentaclorofenolo (100 mg/kg), dicofol (50 mg/kg), PFOA (1 mg/kg e 40 mg/kg) e PFHxS (1 mg/kg e 40 mg/kg); l’allegato V, parte 2, acquisisce limiti corrispondenti e i fattori di equivalenza tossica dei PCB diossina-simili, e si applicano valori transitori per le ceneri ai sensi dell’articolo 21 bis.

    Fonte · art. 1, art. 3 e allegato
  17. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2023/866: PFOA nelle micropolveri di PTFE

    Con applicazione dal 18 agosto 2023, il limite di 1 mg/kg per il PFOA nelle micropolveri di PTFE è circoscritto alle micropolveri trasportate o trattate per portare il contenuto al di sotto di 0,025 mg/kg, il riesame del limite per gli intermedi è spostato al 25 agosto 2023 e l’esenzione per il PFOA nella fabbricazione di PTFE e PVDF è soppressa perché non più utilizzata nell’Unione.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegato
  18. Modifica

    Entra in vigore il regolamento (UE) 2022/2400

    Adottato il 23 novembre 2022 e pubblicato il 9 dicembre 2022, il regolamento che modifica gli allegati IV e V è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 10 giugno 2023; ha inoltre inserito l’articolo transitorio 21 bis sulle ceneri e ha chiesto alla Commissione di valutare entro 36 mesi la classificazione come pericolosi dei rifiuti contenenti POP oltre i limiti dell’allegato IV.

    Fonte · art. 1, art. 2 e art. 3
  19. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2022/2291: limite per l’esaclorobenzene

    È fissato un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 10 mg/kg (0,001 % in peso) per l’esaclorobenzene in sostanze, miscele e articoli, dopo che la sostanza era stata rilevata come impurità in pesticidi, solventi, inchiostri, rivestimenti, vernici, toner, applicazioni per legno e tessili e materie plastiche.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegato
  20. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2021/277: limite per il pentaclorofenolo

    È fissato un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 5 mg/kg (0,0005 % in peso) per il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri in sostanze, miscele e articoli, per consentire il riciclaggio dei trucioli di legno e facilitare l’applicazione.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegato
  21. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2021/115: voce PFOA adeguata

    La voce PFOA acquisisce un limite di 2 mg/kg per i dispositivi medici diversi da quelli invasivi e impiantabili, il limite per gli intermedi è precisato ai composti fluorochimici con una catena carboniosa perfluorurata di sei atomi o meno e la condizione dei 400 kilogray per le micropolveri di PTFE è soppressa.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegato
  22. Modifica

    Entrano in vigore i regolamenti delegati (UE) 2020/1203 e 2020/1204: esenzione PFOS per la cromatura, inserito il dicofol

    L’esenzione per il PFOS come agente antinebbia nella cromatura dura non decorativa con cromo (VI) in sistemi a circuito chiuso è limitata al 7 settembre 2025 con comunicazione entro il 7 settembre 2024, e il dicofol è aggiunto all’allegato I, parte A, senza alcuna esenzione.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegatoFonte · art. 1, art. 2 e allegato
  23. Modifica

    Si applica il regolamento delegato (UE) 2020/784: inserito il PFOA

    Il PFOA, i suoi sali e i composti correlati al PFOA sono aggiunti all’allegato I, parte A, con limiti per i contaminanti in tracce non intenzionali di 0,025 mg/kg e 1 mg/kg, esenzioni temporanee per semiconduttori, rivestimenti fotografici, tessili protettivi, dispositivi medici e schiume antincendio installate e una deroga transitoria fino al 3 dicembre 2020; l’atto si applica dal 4 luglio 2020, data in cui sarebbe iniziata ad applicarsi la restrizione REACH sul PFOA.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegato
  24. In vigore

    Entra in vigore il regolamento (UE) 2019/1021

    Adottato il 20 giugno 2019 come rifusione del regolamento (CE) n. 850/2004 e pubblicato nella GU L 169 del 25 giugno 2019, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ha abrogato il regolamento (CE) n. 850/2004 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; gli Stati membri avevano tempo fino al 15 ottobre 2019 per designare le autorità competenti e fino al 16 luglio 2020 per notificare le norme sulle sanzioni.

    Fonte · art. 14, art. 19, art. 21 e art. 22

Strumenti e formazione

Che cosa offre Conphora per POPs.

Le domande più frequenti su POPs

Quali sostanze vieta il regolamento POP?

L’allegato I, parte A, elenca 32 voci al 1° gennaio 2026: tetra-, penta-, esa-, epta- e decabromodifeniletere, PFOS, DDT, clordano, esaclorocicloesani incluso il lindano, dieldrina, endrina, eptacloro, endosulfan, esaclorobenzene, clordecone, aldrina, pentaclorobenzene, PCB, mirex, toxafene, esabromobifenile, esabromociclododecano, esaclorobutadiene, pentaclorofenolo, naftaleni policlorurati, paraffine clorurate a catena corta, PFOA, dicofol, PFHxS, metossicloro, UV-328 e Dechlorane Plus. Il clorpirifos diventa la 33ª voce il 30 settembre 2026. La loro fabbricazione, immissione sul mercato e uso sono vietati, in quanto tali, in miscele o in articoli; l’allegato I, parte B, e l’allegato II non elencano attualmente alcuna sostanza.

Fonte · art. 3, par. 1, allegato I e allegato IIFonte · art. 2 e allegato
Quali sono i limiti per i PFAS nel regolamento POP?

PFOA, PFOS e PFHxS con i loro sali sono tollerati solo come contaminanti in tracce non intenzionali fino a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso) in sostanze, miscele e articoli, e i relativi composti correlati fino a 1 mg/kg come somma; i valori per il PFOS si applicano dal 3 dicembre 2025. Esistono limiti più elevati per casi circoscritti: 20 mg/kg per i composti correlati al PFOA negli intermedi isolati trasportati per i composti fluorochimici C6, 2 mg/kg nei dispositivi medici non invasivi, 1 mg/kg e 10 mg/kg nelle schiume antincendio già installate negli impianti fino al 3 agosto 2028 e 0,1 mg/kg per il PFHxS nelle miscele concentrate di schiume antincendio. I rifiuti contenenti PFOA o PFHxS oltre 1 mg/kg per l’acido e i suoi sali, o 40 mg/kg per la somma dei composti correlati, devono essere distrutti.

Fonte · allegato I, parte A, voci PFOS, PFOA e PFHxS; allegato IV
Che cos’è un contaminante in tracce non intenzionale?

Un livello di una sostanza presente per caso in quantità minima, al di sotto del quale la sostanza non può essere utilizzata in modo significativo, e al di sopra del limite di rilevamento dei metodi di rilevamento esistenti, tale da consentire il controllo e l’applicazione. L’articolo 3 non si applica a una sostanza presente come contaminante in tracce non intenzionale nei termini specificati nella sua voce dell’allegato I: ogni voce fissa quindi la concentrazione tollerata e, se una voce non ne fissa alcuna, qualsiasi presenza è vietata.

Fonte · art. 2, punto 12, e art. 4, par. 1, lett. b)
Posso vendere prodotti ottenuti da plastica riciclata contenente ritardanti di fiamma bromurati?

Solo entro i limiti di deroga. Le miscele e gli articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato possono contenere la somma di tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE fino a 350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027 e a 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027; i giocattoli e gli articoli per sedute, sonno, igiene, alimentazione, trasporto e protezione dei bambini ottenuti da materiale recuperato fino a 350 mg/kg fino al 16 maggio 2027 e a 10 mg/kg dal 17 maggio 2027; tutte le altre miscele e articoli 10 mg/kg. I materiali a contatto con gli alimenti non beneficiano di alcuna deroga. Il polistirene riciclato per l’isolamento degli edifici in EPS e XPS può contenere HBCDD fino a 100 mg/kg, altrimenti 75 mg/kg. I rifiuti oltre 350 mg/kg di PBDE, o 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027, non possono essere riciclati e devono essere distrutti.

Fonte · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2; voce HBCDD, punto 1; allegato IV
Come tratta i rifiuti il regolamento POP?

I rifiuti costituiti da una sostanza dell’allegato IV, che la contengono o ne sono contaminati oltre il relativo limite di concentrazione devono essere smaltiti o recuperati senza indebito ritardo in modo da distruggere o trasformare irreversibilmente il contenuto di POP, mediante trattamento fisico-chimico (D9), incenerimento (D10), recupero di energia (R1, non per i rifiuti di PCB) o recupero limitato di metalli (R4), come elencato nell’allegato V, parte 1. Il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione o il riutilizzo del POP stesso sono vietati. I rifiuti al di sotto dei limiti dell’allegato IV possono essere trattati secondo la normativa ordinaria sui rifiuti e, per i rifiuti dell’allegato V, parte 2, un’autorità competente può in via eccezionale consentire lo stoccaggio permanente fino a limiti più elevati. L’allegato IV ha 30 righe, con 50 mg/kg per la maggior parte dei pesticidi e dei PCB, 1.500 mg/kg per gli SCCP, 500 mg/kg per l’HBCDD e 5 μg/kg per le diossine e i PCB diossina-simili.

Fonte · art. 7, allegato IV e allegato V
I prodotti già presenti sul mercato prima dell’inserimento di una sostanza sono esenti?

Gli articoli già in uso prima della data in cui il regolamento, o il regolamento (CE) n. 850/2004, è divenuto applicabile alla sostanza, o in tale data, possono continuare a essere utilizzati e, per una sostanza aggiunta dopo il 15 luglio 2019, gli articoli prodotti prima della data di inserimento, o in tale data, possono ancora essere forniti per sei mesi. Le voci aggiungono regole specifiche: gli articoli con decaBDE in uso prima del 15 luglio 2019, gli articoli con PFOA in uso prima del 4 luglio 2020 e gli articoli con PFOS o PBDE in uso prima del 25 agosto 2010 possono essere utilizzati, e gli articoli in uso alla scadenza di un’esenzione per PFOA, UV-328 o Dechlorane Plus possono continuare a essere utilizzati. L’uso continuato non significa che l’articolo possa essere nuovamente immesso sul mercato, salvo che la voce lo preveda.

Fonte · art. 4, par. 2, e allegato I, parte A
Chi applica il regolamento POP in Danimarca e quali sono le sanzioni?

Vigila l’ispettorato per le sostanze chimiche di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen) ai sensi della legge sulle sostanze chimiche (lov om kemikalier, kemikalieloven), che consente all’autorità di vigilanza di ordinare la cessazione delle vendite, il richiamo dei prodotti presso i rivenditori e gli utilizzatori e la loro distruzione, di sequestrare le merci illecite, di ordinare al titolare di un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che si riferiscono a sostanze, miscele o articoli non conformi (§ 50) e, se l’ordine non viene rispettato o le vendite illecite si ripetono, di far bloccare l’interfaccia online con decisione del giudice su sua richiesta (§ 50 a). La violazione di un regolamento dell’UE sulle sostanze, sulle miscele e sugli articoli disciplinati dalla legge è punita con un’ammenda e la pena può arrivare alla reclusione fino a due anni per le violazioni intenzionali o gravemente colpose che danneggiano o mettono in pericolo la salute o l’ambiente, oppure se l’autore ha ottenuto o mirava a ottenere un vantaggio economico; le imprese possono essere sanzionate come persone giuridiche. Il regolamento stesso impone che le sanzioni degli Stati membri siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Fonte · § 45, § 48, § 48 b, § 50, § 50 a, § 59 e § 60FonteFonte · art. 14
Come vengono aggiunte nuove sostanze al regolamento POP?

Le sostanze entrano negli allegati con atto delegato della Commissione, uno per sostanza, dopo che l’Unione ha sostenuto con una decisione del Consiglio il loro inserimento nella convenzione di Stoccolma o nel protocollo UNECE, oppure per adeguare le voci esistenti al progresso scientifico e tecnico; gli allegati IV e V sono modificati allo stesso modo dal 1° gennaio 2026. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche assiste la Commissione, pubblica un avviso e una consultazione di otto settimane quando è preparata una proposta di inserimento e riferisce sugli impatti dei nuovi limiti per i rifiuti entro 12 mesi da una richiesta della Commissione. Gli atti delegati entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi, prorogabili di due mesi.

Fonte · art. 3, par. 4, art. 8, par. 1, art. 15 e art. 18

Segua POPs: una e-mail a settimana quando cambia

Rettifiche, orientamenti, tendenze di Safety Gate e nuovi articoli sui regolamenti che segue. Nient’altro.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, testo consolidato del 1° gennaio 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101
  2. Regolamento (UE) 2019/1021 nel testo pubblicato nella GU L 169 del 25 giugno 2019 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32019R1021 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32019R1021
  4. Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione che inserisce il PFOA (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0784
  5. Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione sull’esenzione per la cromatura con PFOS (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1203
  6. Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione che inserisce il dicofol (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1204
  7. Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione che modifica la voce PFOA (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0115
  8. Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione sul pentaclorofenolo (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0277
  9. Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione sull’esaclorobenzene (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2291
  10. Regolamento (UE) 2022/2400 che modifica gli allegati IV e V sui limiti per i rifiuti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2400
  11. Regolamento delegato (UE) 2023/866 della Commissione sul PFOA nelle micropolveri di PTFE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0866
  12. Regolamento delegato (UE) 2023/1608 della Commissione che inserisce il PFHxS (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1608
  13. Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione sull’esabromociclododecano (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2555
  14. Regolamento delegato (UE) 2024/2570 della Commissione che inserisce il metossicloro (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2570
  15. Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione sui limiti per il PFOS (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0718
  16. Regolamento delegato (UE) 2025/1399 della Commissione sul PFOA nelle schiume antincendio (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1399
  17. Regolamento delegato (UE) 2025/843 della Commissione che inserisce l’UV-328 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0843
  18. Regolamento delegato (UE) 2025/1930 della Commissione che inserisce il Dechlorane Plus (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1930
  19. Regolamento delegato (UE) 2025/1482 della Commissione sui limiti per i PBDE nel materiale recuperato (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1482
  20. Regolamento (UE) 2025/2457 sulla riattribuzione di compiti scientifici e tecnici (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2457
  21. Regolamento delegato (UE) 2026/1423 della Commissione che inserisce il clorpirifos (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1423
  22. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  23. Rifiuti contenenti POP (Commissione europea, DG Ambiente) https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-containing-pops_en
  24. Faktaark: Persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer) (Miljøstyrelsen) https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-persistente-organiske-miljoegifte-pop-stoffer
  25. Bekendtgørelse af lov om kemikalier, LBK nr. 1200 af 25. september 2025 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200

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Conphora compliance team, Redazione di conformità normativa, Conphora
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24 settembre 2026
Prossima revisione
14 marzo 2027
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Conphora (2026). POPs: Regolamento POP (Regolamento (UE) 2019/1021), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/pops/
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