I POP in parole semplici
Il regolamento POP, formalmente regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, protegge la salute umana e l’ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso delle sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma e al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, riducendone al minimo le emissioni e stabilendo norme per i rifiuti costituiti da tali sostanze, che le contengono o ne sono contaminati (art. 1). È una rifusione del regolamento (CE) n. 850/2004, che ha abrogato entrando in vigore il 15 luglio 2019 (art. 21 e art. 22). In quanto regolamento, si applica direttamente in ogni Stato membro, e gli Stati membri possono applicare requisiti più rigorosi conformemente al TFUE (art. 1).
La regola operativa è breve: la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I, in quanto tali, in miscele o in articoli, sono vietati, fatte salve le esenzioni dell’articolo 4 (art. 3, par. 1). Le definizioni di sostanza, miscela, articolo, fabbricazione, uso, importazione e immissione sul mercato sono mutuate dal REACH (art. 2), per cui il regolamento riguarda i beni di consumo come tessili, materie plastiche, rivestimenti e prodotti elettronici quanto i produttori di sostanze chimiche. Poiché le sostanze elencate persistono e si accumulano, il divieto è quasi assoluto: una sostanza è tollerata solo come contaminante in tracce non intenzionale alla concentrazione fissata nella sua voce, oppure in base a un’esenzione specifica e a durata limitata.
Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: regolamento (UE) 2019/1021 (CELEX 32019R1021), oppure nel testo consolidato del 1° gennaio 2026 che incorpora i 17 atti modificativi adottati fino a quella data; il regolamento delegato (UE) 2026/1423 aggiunge il clorpirifos dal 30 settembre 2026.
Campo di applicazione
L’allegato I, parte A, elenca le sostanze che figurano nella convenzione e nel protocollo oppure solo nella convenzione. Al 1° gennaio 2026 contiene 32 voci: tetra-, penta-, esa-, epta- e decabromodifeniletere, PFOS, DDT, clordano, esaclorocicloesani incluso il lindano, dieldrina, endrina, eptacloro, endosulfan, esaclorobenzene, clordecone, aldrina, pentaclorobenzene, PCB, mirex, toxafene, esabromobifenile, esabromociclododecano (HBCDD), esaclorobutadiene, pentaclorofenolo, naftaleni policlorurati, paraffine clorurate a catena corta (SCCP), PFOA, dicofol, PFHxS, metossicloro, UV-328 e Dechlorane Plus. Il clorpirifos diventa la 33ª voce il 30 settembre 2026 (regolamento delegato (UE) 2026/1423). L’allegato I, parte B, per le sostanze elencate solo nel protocollo, e l’allegato II, per le sostanze soggette a restrizione anziché a divieto, non contengono attualmente alcuna voce (allegato I e allegato II). L’allegato III indica le sostanze le cui emissioni gli Stati membri devono censire e ridurre: diossine, furani e PCB nella parte A, ed esaclorobenzene, idrocarburi policiclici aromatici, pentaclorobenzene, esaclorobutadiene e naftaleni policlorurati nella parte B (art. 6 e allegato III). L’allegato IV elenca 30 sostanze con i limiti di concentrazione oltre i quali i rifiuti devono essere distrutti (art. 7 e allegato IV).
L’articolo 4 prevede tre eccezioni. Una sostanza utilizzata per la ricerca in laboratorio su piccola scala o come campione di riferimento è esclusa dall’articolo 3 (art. 4, par. 1, lett. a)). Una sostanza presente come contaminante in tracce non intenzionale, come specificato nella sua voce, è esclusa dall’articolo 3 (art. 4, par. 1, lett. b)); per contaminante in tracce non intenzionale si intende un livello presente per caso in quantità minima, al di sotto del quale la sostanza non può essere utilizzata in modo significativo, e al di sopra del limite di rilevamento dei metodi esistenti (art. 2, punto 12). Infine, una sostanza presente in articoli già in uso prima che il regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 divenisse applicabile ad essa è esclusa dall’articolo 3, con una finestra di sei mesi per gli articoli prodotti prima che una sostanza inserita dopo il 15 luglio 2019 fosse contemplata (art. 4, par. 2). Uno Stato membro può inoltre autorizzare la fabbricazione e l’uso come intermedio in sistema chiuso limitato al sito, ma solo se la voce reca un’annotazione in tal senso, il segretariato della convenzione è stato informato e il fabbricante ha dimostrato all’autorità competente il rigoroso contenimento e la trasformazione (art. 4, par. 3).
Il regolamento vincola le attività anziché un elenco chiuso di operatori: è coinvolto chiunque fabbrichi, importi, immetta sul mercato o utilizzi una sostanza elencata (art. 2 e art. 3, par. 1). I detentori di scorte e i produttori, i detentori e gli operatori di trattamento dei rifiuti sono soggetti agli obblighi degli articoli 5 e 7.
Le sostanze elencate e i loro limiti
Ciascuna voce dell’allegato I fissa una propria tolleranza. PFOA, PFOS e PFHxS con i loro sali sono tollerati fino a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso) in sostanze, miscele e articoli e i relativi composti correlati fino a 1 mg/kg come somma; i valori per il PFOS si applicano dal 3 dicembre 2025 in base al regolamento delegato (UE) 2025/718, che ha allineato al PFOA i precedenti limiti per il PFOS e ha soppresso l’esenzione per la cromatura dura, valida fino al 7 settembre 2025. Il PFOA mantiene limiti specifici più elevati per casi circoscritti: 20 mg/kg per i composti correlati negli intermedi isolati trasportati utilizzati per produrre composti fluorochimici C6, 2 mg/kg nei dispositivi medici diversi da quelli invasivi e impiantabili, 1 mg/kg e 10 mg/kg nelle schiume antincendio già installate negli impianti fino al 3 agosto 2028 e 10 mg/kg per la somma nelle schiume prive di fluoro provenienti da apparecchiature pulite; la deroga per l’uso di schiume con PFOA è terminata il 3 dicembre 2025 e la deroga per il bromuro di perfluorottile nella produzione farmaceutica è riesaminata entro il 31 dicembre 2026 (allegato I, voce PFOA, punti da 1 a 7). Il PFHxS è tollerato fino a 0,1 mg/kg nelle miscele concentrate di schiume antincendio in attesa di un riesame entro il 28 agosto 2026 (voce PFHxS, punto 3).
I cinque eteri di difenile polibromurati sono limitati a 10 mg/kg ciascuno nelle sostanze e, dal 17 novembre 2025, a una somma di 10 mg/kg nelle miscele e negli articoli, con deroghe per il materiale recuperato di 350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027 e di 200 mg/kg successivamente, e per i giocattoli e gli articoli per l’infanzia ottenuti da materiale recuperato di 350 mg/kg fino al 16 maggio 2027 e di 10 mg/kg dal 17 maggio 2027; per i materiali a contatto con gli alimenti non è prevista alcuna deroga (voci PBDE, punto 2, quale sostituito dal regolamento delegato (UE) 2025/1482). Restano esentati le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva RoHS e, per il decaBDE, gli aeromobili, le parti di ricambio degli aeromobili e le parti di ricambio per veicoli a motore prodotti prima del 15 luglio 2019 fino al 2036 o al termine della vita utile, e gli articoli in cui il decaBDE è utilizzato devono essere identificabili mediante etichettatura per tutto il ciclo di vita (voci PBDE, punti 3 e 4; voce decaBDE, punti da 3 a 8). L’HBCDD è tollerato fino a 75 mg/kg, o fino a 100 mg/kg nel polistirene riciclato per l’isolamento degli edifici in EPS e XPS (voce HBCDD, punto 1). Gli SCCP sono ammessi al di sotto dell’1 % in peso nelle sostanze e nelle miscele e dello 0,15 % negli articoli (voce SCCP, punto 1). Il pentaclorofenolo è tollerato fino a 5 mg/kg e l’esaclorobenzene fino a 10 mg/kg (le rispettive voci); il metossicloro fino a 0,01 mg/kg (voce metossicloro), come anche il clorpirifos dal 30 settembre 2026 (regolamento delegato (UE) 2026/1423).
Le due voci più recenti introducono i limiti in modo graduale. L’UV-328 è tollerato fino a 100 mg/kg dal 4 agosto 2025, a 10 mg/kg dal 4 agosto 2027 e a 1 mg/kg dal 4 agosto 2029, con immissione sul mercato e uso negli articoli consentiti fino al 4 agosto 2030 per i veicoli a motore terrestri, i rivestimenti industriali e per impieghi gravosi, i separatori meccanici nelle provette per prelievo di sangue, la pellicola di triacetilcellulosa nei polarizzatori, la carta fotografica e gli aeromobili, e con esenzioni per le parti di ricambio fino al termine della vita utile o al 31 dicembre 2043 (voce UV-328, punti da 1 a 3). Il Dechlorane Plus è tollerato fino a 1.000 mg/kg fino al 15 aprile 2028 e a 1 mg/kg dopo tale data, con esenzioni fino al 26 febbraio 2030 per il settore aerospaziale, spaziale e della difesa, la diagnostica per immagini e la radioterapia, esenzioni per le parti di ricambio e le riparazioni fino al termine della vita utile o al 31 dicembre 2043 e una valutazione da parte della Commissione sulla proroga entro il 1° aprile 2028 (voce Dechlorane Plus, punti da 1 a 5). Le voci prive di un limite indicato, come DDT, aldrina o dicofol, non tollerano alcuna presenza. Gli Stati membri devono inoltre mettere fuori uso, entro il 31 dicembre 2025, le apparecchiature contenenti più dello 0,005 % di PCB in volumi superiori a 0,05 dm3 (voce PCB).
Che cosa occorre fare
Non fabbricare, immettere sul mercato né utilizzare una sostanza dell’allegato I, in quanto tale, in una miscela o in un articolo, oltre il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali indicato nella relativa voce, salvo che l’articolo 4 o la voce stessa lo consenta (art. 3, par. 1, e art. 4). In pratica ciò significa esaminare ogni famiglia di prodotti alla ricerca di trattamenti PFAS, ritardanti di fiamma bromurati, paraffine clorurate, stabilizzanti UV e additivi ritardanti di fiamma, raccogliere dichiarazioni dei fornitori e prove analitiche rispetto ai limiti delle voci e monitorare le date di riduzione progressiva per i PBDE nel materiale recuperato, l’UV-328 e il Dechlorane Plus. Quando ci si avvale di un’esenzione, occorre rispettarne lo scopo, le condizioni e la data di scadenza; gli articoli con decaBDE devono essere etichettati e le schiume antincendio con PFOA non possono essere utilizzate per l’addestramento (allegato I, voce decaBDE, punto 6, e voce PFOA, punto 6).
Le scorte sono soggette a regole proprie. Una scorta di una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso deve essere gestita come rifiuto ai sensi dell’articolo 7, e una scorta superiore a 50 kg di una sostanza il cui uso è ancora consentito deve essere notificata all’autorità competente entro 12 mesi dall’inserimento e successivamente ogni anno e gestita in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente (art. 5). Gli Stati membri monitorano le scorte notificate (art. 5, par. 3).
I rifiuti incidono in profondità sui piani di economia circolare. I produttori e i detentori devono compiere ogni ragionevole sforzo per evitare di contaminare i rifiuti con sostanze dell’allegato IV (art. 7, par. 1). I rifiuti costituiti da una sostanza dell’allegato IV, che la contengono o ne sono contaminati oltre il relativo limite devono essere smaltiti o recuperati senza indebito ritardo in modo da distruggere o trasformare irreversibilmente il contenuto di POP, mediante trattamento fisico-chimico (D9), incenerimento (D10), recupero di energia (R1, esclusi i rifiuti di PCB) o recupero limitato di metalli da residui di ferro, acciaio e metalli non ferrosi (R4) (art. 7, par. 2, e allegato V, parte 1). Le operazioni che possono condurre al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al riutilizzo del POP stesso sono vietate (art. 7, par. 3). I rifiuti al di sotto dei limiti dell’allegato IV possono essere trattati secondo la normativa ordinaria dell’Unione sui rifiuti e, per i rifiuti elencati nell’allegato V, parte 2, un’autorità competente può in via eccezionale autorizzare lo stoccaggio permanente fino ai limiti della parte 2, una volta che il detentore abbia dimostrato che la decontaminazione non è fattibile e che la distruzione non è l’opzione ambientalmente preferibile (art. 7, par. 4). Gli Stati membri garantiscono il controllo e la tracciabilità ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2008/98/CE (art. 7, par. 6). I limiti dell’allegato IV sono 50 mg/kg per la maggior parte dei pesticidi storici e dei PCB, 100 mg/kg per pentaclorofenolo ed esaclorobutadiene, 10 mg/kg per i naftaleni policlorurati, 1.500 mg/kg per gli SCCP, 500 mg/kg per l’HBCDD, 350 mg/kg per la somma dei PBDE fino al 29 dicembre 2027 e 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027, 1 mg/kg per PFOA o PFHxS e i loro sali con 40 mg/kg per i relativi composti correlati, e 5 μg/kg per diossine, furani e PCB diossina-simili, con i valori per SCCP, diossine, HBCDD, PFOA e PFHxS soggetti a riesame entro il 30 dicembre 2027 (allegato IV). I valori transitori di 10 μg/kg e 15 μg/kg per le ceneri sono terminati il 30 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024 (art. 21 bis).
Gli allegati evolvono. La Commissione modifica gli allegati I, II e III con atto delegato, uno per sostanza, per seguire gli inserimenti nella convenzione o nel protocollo che l’Unione ha sostenuto, o per adeguare le voci al progresso scientifico e tecnico, e dal 1° gennaio 2026 modifica allo stesso modo gli allegati IV e V (art. 15). L’Agenzia europea per le sostanze chimiche assiste la Commissione, pubblica le proposte di inserimento per una consultazione di otto settimane e riferisce entro 12 mesi sugli impatti dei nuovi limiti per i rifiuti, con un parere del suo comitato per l’analisi socioeconomica (art. 8). Gli atti delegati producono effetti solo se né il Parlamento né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi, prorogabili di due (art. 18).
Applicazione e sanzioni
Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti responsabili dell’amministrazione e dell’applicazione (art. 19) e stabilisce sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, notificate alla Commissione entro il 16 luglio 2020 (art. 14). Gli Stati membri riferiscono sulle attività di applicazione, sulle violazioni e sulle sanzioni (art. 13, par. 1, lett. a)), e il forum di scambio di informazioni sull’applicazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche coordina la rete delle autorità nazionali responsabili dell’applicazione, coinvolgendo le autorità competenti per i rifiuti sulle questioni relative ai rifiuti (art. 8, par. 2). La vigilanza del mercato si basa sul regolamento (UE) 2019/1020, il cui allegato I elenca il regolamento (CE) n. 850/2004, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1021 da quando la rifusione lo ha abrogato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 2, par. 1, e allegato I, punto 16; regolamento (UE) 2019/1021, art. 21).
In Danimarca il regolamento è applicato ai sensi della legge sulle sostanze chimiche (lov om kemikalier, kemikalieloven, lovbekendtgørelse nr. 1200 af 25. september 2025). Il ministro può delegare compiti a Miljøstyrelsen (§ 45) e vigila sulle norme POP l’ispettorato per le sostanze chimiche di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen). L’autorità di vigilanza deve far ripristinare la legalità di una situazione illecita e può ordinare al responsabile di cessare la vendita, di informare gli utilizzatori del pericolo, di eliminarne la causa, di richiamare la sostanza, la miscela o l’articolo presso i rivenditori e gli utilizzatori e di distruggerli, con l’obbligo per rivenditori e utilizzatori di restituire le merci richiamate (§ 48); può sequestrare le merci illecite (§ 48 b), ordinare al titolare di un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che si riferiscono a sostanze, miscele o articoli non conformi (§ 50) e, se l’ordine non viene rispettato o le vendite illecite si ripetono, far bloccare l’interfaccia online con decisione del giudice su sua richiesta (§ 50 a). La violazione di un regolamento dell’UE sulle sostanze, sulle miscele e sugli articoli disciplinati dalla legge è punita con un’ammenda, fino alla reclusione di due anni se la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha causato danno o pericolo per la salute umana o animale o per l’ambiente, oppure se l’autore ha ottenuto o mirava a ottenere un vantaggio economico (§ 59, stk. 1, nr. 1, e stk. 2, nr. 1-3); le imprese possono essere ritenute responsabili come persone giuridiche (§ 60). Le norme sui rifiuti dell’articolo 7 e degli allegati IV e V sono applicate separatamente in Danimarca ai sensi della legge sulla protezione dell’ambiente (miljøbeskyttelsesloven) e del decreto sui rifiuti, tramite i comuni e Miljøstyrelsen, e non ai sensi della kemikalieloven.
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Fonti
- Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, testo consolidato del 1° gennaio 2026 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1021 nel testo pubblicato nella GU L 169 del 25 giugno 2019 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32019R1021 (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione che inserisce il PFOA (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione sull’esenzione per la cromatura con PFOS (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione che inserisce il dicofol (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione che modifica la voce PFOA (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione sul pentaclorofenolo (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione sull’esaclorobenzene (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2022/2400 che modifica gli allegati IV e V sui limiti per i rifiuti (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2023/866 della Commissione sul PFOA nelle micropolveri di PTFE (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2023/1608 della Commissione che inserisce il PFHxS (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione sull’esabromociclododecano (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2024/2570 della Commissione che inserisce il metossicloro (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione sui limiti per il PFOS (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2025/1399 della Commissione sul PFOA nelle schiume antincendio (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2025/843 della Commissione che inserisce l’UV-328 (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2025/1930 della Commissione che inserisce il Dechlorane Plus (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2025/1482 della Commissione sui limiti per i PBDE nel materiale recuperato (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2025/2457 sulla riattribuzione di compiti scientifici e tecnici (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2026/1423 della Commissione che inserisce il clorpirifos (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Rifiuti contenenti POP (Commissione europea, DG Ambiente)
- Faktaark: Persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer) (Miljøstyrelsen)
- Bekendtgørelse af lov om kemikalier, LBK nr. 1200 af 25. september 2025 (Retsinformation)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.